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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12362 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2140 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 9.9.2025, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Sergio Capograssi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), viale Regina Margherita, n. 79, in forza di delega allegata al ricorso in opposizione
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, via Bressanone, n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Federico Igor Ludwig che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta 2
PARTE OPPOSTA
E CONTRO
Controparte_2
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell'ausiliario del magistrato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 170 del D.P.R. 115/2002 e 15 D.L.
150/2011 all'intestato Tribunale, depositato in data
11.1.2024, parte opponente chiedeva “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, visti i documenti prodotti, visto il decreto di liquidazione del Tribunale di Roma, Sez.
XVII del 28/12/2023, notificato via PEC in data 2 Gennaio
2024, ritenuta l'erroneità della liquidazione, in riforma del summenzionato decreto: 1) disporre la liquidazione del compenso a carico della convenuta
[...]
2) in subordine, vista la parziale Controparte_4
esecuzione della consulenza, applicare il minino di tariffa e 3
per l'effetto, ridurre l'importo dovuto ad € 3.399,65. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento;”
A fondamento delle succitate conclusioni, l'opponente poneva le seguenti ragioni:
1. di aver commissionato alla con Controparte_2
contratto di appalto siglato in data 22.11.2017, delle opere di consolidamento strutturale e di ristrutturazione di un immobile sito in Roma alla via Agostino De Pretis, destinato ad attività alberghiera;
2. di aver pattuito un corrispettivo di €
6.100.000,00 (successivamente rinegoziato) per la realizzazione delle lavorazioni richieste, prevedendo come termine per la consegna dell'opera il 31.12.2018;
3. che, dopo l'avviamento del cantiere, allarmata dalla mancanza di notizie circa lo stato di avanzamento dei lavori, l'odierna opponente avrebbe quindi effettuato una verifica sui luoghi, all'esito della quale sarebbe emerso un grave ritardo nell'esecuzione dell'appalto, nonché la non conformità delle opere realizzate – specialmente riguardo ai materiali utilizzati – rispetto a quanto convenuto nel capitolato 4
speciale;
4. che l'appaltatrice, resa edotta dei vizi e delle inadempienze riscontrate dalla committenza, non si sarebbe adoperata né per rimuovere le difformità né per ultimare i lavori nel nuovo termine assegnatole per la consegna del cantiere;
5. di aver, pertanto, promosso un'azione risarcitoria sia nei confronti della ditta appaltatrice sia della
– a cui la prima avrebbe affidato, in Controparte_3
regime di subappalto, l'esecuzione di tutte le lavorazioni – al fine di accertare l'entità dei danni subiti a causa dell'altrui inadempimento e di ottenerne il relativo ristoro;
6. che, a seguito all'instaurazione del contraddittorio, il Giudice istruttore disponeva la nomina del TU , al quale era Controparte_1
demandata la valutazione della conformità delle lavorazioni eseguite alle regole dell'arte e al contratto stipulato, nonché la quantificazione dei costi necessari alla eliminazione di eventuali vizi e, infine, la determinazione del valore delle opere non realizzate, unitamente a quello dei materiali e delle attrezzature di cantiere ancora presenti nei luoghi;
5
7. che, concluse le operazioni peritali, il professionista avrebbe tuttavia depositato una relazione finale incompleta e non eseguita con l'ordinaria diligenza, chiedendo ed ottenendo la liquidazione di un compenso, ai massimi della tariffa, ingiustificato rispetto all'opera effettivamente prestata;
8. che, segnatamente, il decreto opposto avrebbe erroneamente determinato il compenso dell'ausiliario del giudice facendo riferimento agli artt. 11 e 12 del D.M. 30.5.2002, non motivando le ragioni per cui l'attività peritale fosse stata ricondotta alle tipologie individuate dalle disposizioni in questione, ovvero ai relativi scaglioni di valore;
9. che il provvedimento di liquidazione sarebbe altresì illegittimo perché avrebbe ingiustamente posto a carico solidale di tutte le parti processuali il pagamento delle competenze e delle spese del
TU, dovendo pertanto escludersi (anche alla luce delle risultanze della perizia) la qualità di condebitore della , né Parte_1
potendosi imputare al soggetto danneggiato ulteriori esborsi derivanti dalle altrui inadempienze. 6
Da qui, la richiesta di revocare il decreto opposto ed imputare le spese per la consulenza tecnica in capo alle società convenute, ovvero, in subordine, ridurre il compenso dovuto ad € 3.399,65.
In replica alle allegazioni e alle doglianze della controparte, il consulente opposto deduceva:
1. l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società opponente, avendo quest'ultima erroneamente invocato il criterio della soccombenza per sottrarsi all'obbligo di corrispondere le spese della consulenza tecnica;
2. che l'ausiliario del giudice eserciterebbe una funzione volta unicamente alla realizzazione dei superiori interessi di giustizia, per cui la regolazione delle relative spettanze prescinderebbe dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti;
3. che, pertanto, operando il consulente a comune beneficio di tutti i partecipanti al giudizio, i rilievi mossi al decreto opposto rispetto alla ripartizione dell'onere delle spese della TU si porrebbero in antitesi con la funzione dell'istituto de quo, nonché con la giurisprudenza in materia;
4. l'inattendibilità della ricostruzione dei fatti di 7
causa compiuta dalla controparte che, in ogni caso, sarebbe smentita per tabulas;
5. che, in particolare, quanto alla contestata superficialità delle indagini peritali, sarebbe la stessa relazione finale a documentare come molte delle mancanze lamentate dalla opponente sarebbero attribuibili all'atteggiamento non cooperativo della stessa e del personale ad essa afferente, avendogli impedito di visionare alcune stanze dell'hotel e persino, in occasione del primo sopralluogo, di entrare nello stabile;
6. che l'importo richiesto a titolo di compenso sarebbe stato correttamente determinato in base all'oggetto dell'indagine peritale e della controversia, corrispondente al complessivo costo dei lavori che l'appaltatrice era tenuta a realizzare e che il consulente avrebbe quantificato in complessivi € 2.341.681,00, applicando poi a tale importo le aliquote di cui agli artt. 11 e 12 del D.M. 30.5.2002;
7. infine, di aver prodotto, a sostegno della richiesta di rimborso spese per € 1.465,44, documentazione giustificativa per ogni singola voce di spesa.
In ragione di quanto esposto, il professionista 8
rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. rigettare il “Ricorso in opposizione a decreto di liquidazione di oneri professionali di C.T.U.” ed ogni istanza, domanda e deduzione di Controparte_5
2. per l'effetto confermare il provvedimento di liquidazione del TU del Tribunale di Roma Civile di Roma – Sezione XVII
Civile – Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo del
28.12.2023, reso nel procedimento avente NRG
70080/2019”, con vittoria di spese ed onorari.
Tanto premesso, all'udienza del 9.9.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa come segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002, depositato in data
11.1.2024, avendo il ricorrente documentato che il decreto di liquidazione opposto è stato comunicato in data
28.12.2023 (all. 1 al ricorso) così che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n.
106 del 12.5.2016.
Giova, inoltre, rammentare che il ricorso de quo non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni 9
dell'istante - con il solo obbligo di non superare l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, sicché il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr.
Cass. n. 1470/2018; n. 2206/2020).
Ancora in limine litis deve inoltre dichiararsi la contumacia della e del Controparte_2 Controparte_3
(quali litisconsorti necessari, in quanto parti nel
[...]
processo in cui è stata espletata la consulenza) non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza effettuata a mezzo pec ex art. 3 bis della L. n. 53/1994.
Tanto premesso, passando all'esame delle censure mosse della al decreto di liquidazione, Parte_1
occorre in primo luogo rilevare l'infondatezza della questione pregiudiziale sollevata dalla stessa circa il proprio difetto di legittimazione passiva, a cui fondamento si pone l'argomento dell'asserita terzietà della società appaltante, quale soggetto leso, rispetto ai fatti oggetto di indagine peritale, concernenti la ripartizione e l'entità delle responsabilità del general contractor e del subappaltatore per il dedotto inadempimento. La doglianza in esame, per come inizialmente prospettata e poi emendata nelle ulteriori difese 10
(cfr. p. 2 delle note di trattazione scritta del 12/6/2024), è formulata in termini generici e contraddittori, finendo per sovrapporre il tema della carenza di legitimatio ad causam in senso stretto con quello della mancanza di titolarità passiva dell'obbligazione solidale di pagamento di cui al provvedimento di liquidazione;
collocandosi, la prima, sul piano delle condizioni dell'azione, poiché funzionale alla valida costituzione del rapporto giuridico processuale, mentre, di converso, la titolarità della situazione giuridica soggettiva investe il rapporto giuridico sostanziale
(configurando un elemento costitutivo della domanda) e, di conseguenza, attiene al merito della controversia. Ad ogni buon conto, la qualificazione della eccezione sollevata da parte opponente assume un rilievo marginale nella vicenda in esame, giacché non sussistono elementi, sia sotto il profilo procedimentale che di diritto sostanziale, per annullare la scelta compiuta nel provvedimento opposto di far gravare
(anche) sulla le spese della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio in un giudizio in cui questa rivestiva la qualità di parte attrice. Come noto, infatti, lo strumento de quo rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice e, quindi, un atto necessario del processo che l'ausiliario del magistrato, in virtù di un mandato neutrale, effettua nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti;
tantoché il regime del 11
pagamento delle spettanze del consulente prescinde dalla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti contenuto nella sentenza, il quale avviene sulla base del principio della soccombenza e, concernendo unicamente il rapporto fra dette parti, non è opponibile all'ausiliario (cfr. Cass. n.
25179/2013). A maggior ragione, la situazione giuridica soggettiva vantata dei soggetti onerati non rappresenta una circostanza di per sé sufficiente ad escluderne la soggezione al regime delle spese della consulenza tecnica d'ufficio: attività, è opportuno ripetere, che viene effettuata nell'interesse di tutti i partecipanti al giudizio (tantopiù, nella vicenda in esame, in quello dell'odierna opponente, interessata alla quantificazione monetaria del danno subito dall'altrui inadempimento). D'altronde, la natura intrinsecamente solidale ed autonoma (rispetto al diritto controverso) dell'obbligazione di cui al decreto di pagamento si riverbera anche sull'eventuale giudizio di opposizione, nel quale le parti del processo in cui è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari (Cass. n.
32005/2021). Da quanto sopra esposto ne consegue, sotto altra prospettiva, che il consulente possa far valere le proprie ragioni nei confronti di ogni parte indipendentemente dal governo delle spese processuali compiuto nella sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, e, quindi, altresì, nell'ipotesi in cui la ripartizione delle spese 12
processuali sia difforme da quella in precedenza adottata nel decreto di liquidazione (Cass. n. 23133/2015). La scelta del giudice a quo di porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti del processo risulta, pertanto, conforme alla logica e alla funzione dell'istituto, né potendo la posizione soggettiva fatta valere dalla società opponente nel giudizio giustificare la sottrazione della stessa all'obbligo di contribuire ad un'attività funzionale alla corretta ricostruzione dei fatti e, di riflesso, a garanzia del giusto processo.
Quanto al secondo profilo di contestazione del provvedimento opposto, è opportuno ribadire che il presente giudizio non costituisce la sede processuale per accertare la presenza di vizi inficianti la validità della relazione peritale – il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito – ancorché una declaratoria di nullità della perizia, ove addebitabile all'operato del consulente, comporti il venir meno del titolo giustificativo delle competenze già corrisposte, potendo l'adempiente domandare la ripetizione del pagamento effettuato sine causa (Cass. n. 11474/1992).
Tuttavia, come si è infatti precisato in apertura di motivazione, la cognizione del giudice dell'opposizione non è rigidamente confinata al mero esame dei vizi denunciati nei motivi di ricorso. Con la proposizione del rimedio de quo, il 13
giudicante è infatti investito del potere di procedere autonomamente alla individuazione delle somme dovute all'ausiliario in base ai parametri normativi (e, se necessario, mediante l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011), tra i quali, d'altronde, primaria importanza riveste l'art. 51 del D.P.R. 115/2002, per il quale “nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.
Nel caso di specie, l'oggetto dell'indagine concerneva, da un lato, la descrizione delle lavorazioni realizzate nell'immobile di proprietà di parte opponente, unitamente all'accertamento della loro rispondenza al contratto d'appalto nonché l'individuazione di eventuali vizi delle opere, e, dall'altro, la determinazione dei definitivi rapporti dare e avere tra le parti, tenendo conto delle spese necessarie all'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate.
Nonostante la differente natura dei quesiti e dei problemi tecnici affrontati, l'attività posta in essere dal consulente risulta riconducibile all'interno della cornice normativa delineata dagli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al D.M.
30.5.2002 e, pertanto, sottostante ai relativi criteri di liquidazione. Il decreto quivi opposto non si mostra, pertanto, censurabile sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, avendo il giudicante correttamente sussunto la consulenza 14
svolta nella disciplina sopra indicata.
Non pare, invece, condivisibile la scelta compiuta dal perito di individuare il valore della causa, quale presupposto per il calcolo del compenso richiesto ex art. 11, nel corrispettivo complessivo del contratto d'appalto di €
2.341.681,00 – riguardando l'oggetto della controversia non certo un'ipotesi di inadempimento totale delle obbligazioni in capo alle società convenute – avendo la società appaltante formulato una domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori e per la rimozioni di eventuali vizi delle opere, alla cui effettiva quantificazione volgeva la consulenza de qua.
È pur vero che, all'atto dell'instaurazione del giudizio, non erano forniti elementi per individuare l'esatto valore della causa che, peraltro, era dichiarata di valore indeterminabile
(ancorché la dichiarazione ex art. 14, comma 2, TUSG viene resa unicamente per ragioni di fiscalità), in quanto la società attrice si riservava di tradurre in termini pecuniari la propria pretesa risarcitoria sulla base delle emergenze istruttorie.
Tale circostanza, secondo un'interpretazione restrittiva dell'art. 1 delle tabelle allegata al D.M. (al riguardo, v. Cass.
n. 5901/2004, n. 7615/1997), comporterebbe, per mero automatismo, la definizione del compenso sulla base del solo criterio temporale che, ai sensi del menzionato art. 1, opera in via residuale laddove non sia possibile applicare gli altri 15
criteri previsti dalla disciplina de qua; come nel caso in cui non possa procedersi alla determinazione del compenso secondo il criterio degli scaglioni (i quali vanno anzitutto individuati in relazione al valore della controversia, sicché mancando quest'ultimo dato non è possibile procedere ad alcuna operazione di calcolo secondo i relativi coefficienti).
In questa prospettiva, si è quindi ritenuto che gli elementi utili all'individuazione del valore della causa dovrebbero
“risultare precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo irrilevanti ai fini della valutazione quelli da acquisirsi nel corso dell'istruttoria, nonché specifici, concreti, obiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima, non anche quando essi stessi costituiscano l'oggetto, od uno degli oggetti, dell'accertamento rimesso al giudice con la domanda, nel qual caso, non potendosene per ciò desumere concreti ed attendibili elementi per la stima, la causa non può che essere ritenuta di valore indeterminabile” (così la richiamata Cass. n. 5901/2004). Ad avviso di questo giudice, un'interpretazione così stringente del richiamato art. 1 presenta il concreto rischio di capovolgere la logica della disciplina tabellare, finendo per rendere il criterio “residuale” delle vacazioni il canone principale di liquidazione dei compensi, in particolare nelle fattispecie (tutt'altro che infrequenti in subiecta materia) in cui il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio costituisca un passaggio 16
essenziale per definire il quantum del diritto azionato. D'altro canto, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale,
l'incertezza sul valore del bene della vita oggetto della lite non giustifica di per sé il ricorso al criterio delle vacazioni, dovendo il giudice verificare in tale ipotesi se la valutazione sia possibile sulla base delle emergenze istruttorie, potendo anche basarsi sui valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui (ex aliis, Cass. n. 15465/2013).
Quanto esposto, peraltro, si pone in linea anche con il principio generale per cui nella categoria del “valore indeterminabile” vadano ricomprese “soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica” (vedi
Cass. n. 3024/2011), situazione questa che certamente non ricorre nel caso di specie. Segnatamente, dagli atti di causa e dalla perizia espletata emerge che le opere oggetto di contestazione nel giudizio di merito (in disparte ogni considerazione sulla fondatezza di tale doglianza che, ovviamente, esulerebbe dall'oggetto dell'odierna indagine, volta unicamente a ricostruire in termini monetari il petitum della domanda attorea, allo scopo di individuare il compenso spettante al consulente) corrisponderebbero a quelle elencate come incompiute nel verbale di sopralluogo del
17.9.2019 (p. 46 della relazione finale). Rispetto a tali lavorazioni, la società esecutrice aveva comunque emesso due stati di avanzamento dei lavori, non sottoscritti dal 17
direttore dei lavori: S.A.L. n. 12, senza data, per €
118.060,00 e S.A.L. n. 13., anch'esso privo di data, per €
37.890,00. Che il valore effettivo della causa sia prossimo a tali importi piuttosto che al corrispettivo complessivo del contratto d'appalto è, d'altronde, circostanza che emerge dalla stessa relazione peritale, ove si rappresenta che gli undici S.A.L. precedenti ai due sopra richiamati – corrispondenti a circa il 90% delle lavorazioni pattuite – non erano stati oggetto di contestazione né con riferimento al loro contenuto né con riguardo ai lavori eseguiti ivi quantificati.
Per completezza, va tuttavia rilevato che la società committente, in sede di costituzione, si doleva altresì di aver affrontato un maggior esborso di € 308.246,91 rispetto a quanto originariamente pattuito, poiché costretta a commissionare ad un'azienda terza la fornitura e l'installazione degli arredi, a causa dell'inottemperanza delle controparti: somma da intendersi ricompresa nell'economia della domanda risarcitoria, unitamente all'ulteriore importo di € 1.581,34 quale spesa da affrontare per la rimozione dei vizi accertati dal perito.
Si ritiene dunque adeguato alla prestazione svolta un onorario di, rispettivamente, € 7.500,00 per gli accertamenti sulla corretta esecuzione degli interventi di ristrutturazione
(somma determinata, ai sensi del richiamato art. 11, su un valore della lite di € 465.778,25) e di € 950,00 relativamente 18
alle indagini in materia di rispondenza tecnica dei lavori alle prescrizioni di progetto e/o contratto e la relativa contabilità
(di cui al successivo art. 12). Si ritiene altresì che, nel caso di specie, la liquidazione possa sottrarsi al principio generale di onnicomprensività del compenso del TU, avendo il perito compiuto delle indagini e delle analisi fondamentalmente autosufficienti, rispondenti a due differenti obbiettivi: da una parte, la determinazione della contabilità d'appalto e, dall'altra, la verifica della conformità dei lavori, quantificando i costi di eliminazione dei vizi.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che l'importanza dell'incarico e l'impegno profuso dal consulente (anche in considerazione della condotta non cooperativa dell'odierna opponente, già in sede di primo sopralluogo) siano già considerati nella stima del compenso ex art. 11 in linea con i valori medi e tenuto conto dei singoli scaglioni di valore, non risultando evidenti elementi oggettivi suscettibili di rendere opportuna una variazione in ulteriore aumento per difficoltà dell'incarico di carattere eccezionale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta necessario rideterminare le spettanze dell'ausiliario per l'attività professionale svolta in € 8.450,00, oltre rimborso spese (non oggetto di contestazione) per € 1.465,44.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica l'intera compensazione delle spese di lite tra le parti. 19
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2140/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• revoca il decreto di pagamento emesso in data
28.12.2023 dal Tribunale di Roma nel procedimento
R.G. n. 70080/2019;
• liquida in favore di la somma di € Controparte_1
8.450,00 per compensi, oltre IVA ed accessori di legge;
• liquida altresì € 1.465,44 a titolo di rimborso spese;
• compensa integralmente le spese tra le parti processuali
Così deciso in Roma il 9.9.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2140 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 9.9.2025, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Sergio Capograssi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), viale Regina Margherita, n. 79, in forza di delega allegata al ricorso in opposizione
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, via Bressanone, n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Federico Igor Ludwig che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta 2
PARTE OPPOSTA
E CONTRO
Controparte_2
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell'ausiliario del magistrato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 170 del D.P.R. 115/2002 e 15 D.L.
150/2011 all'intestato Tribunale, depositato in data
11.1.2024, parte opponente chiedeva “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, visti i documenti prodotti, visto il decreto di liquidazione del Tribunale di Roma, Sez.
XVII del 28/12/2023, notificato via PEC in data 2 Gennaio
2024, ritenuta l'erroneità della liquidazione, in riforma del summenzionato decreto: 1) disporre la liquidazione del compenso a carico della convenuta
[...]
2) in subordine, vista la parziale Controparte_4
esecuzione della consulenza, applicare il minino di tariffa e 3
per l'effetto, ridurre l'importo dovuto ad € 3.399,65. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento;”
A fondamento delle succitate conclusioni, l'opponente poneva le seguenti ragioni:
1. di aver commissionato alla con Controparte_2
contratto di appalto siglato in data 22.11.2017, delle opere di consolidamento strutturale e di ristrutturazione di un immobile sito in Roma alla via Agostino De Pretis, destinato ad attività alberghiera;
2. di aver pattuito un corrispettivo di €
6.100.000,00 (successivamente rinegoziato) per la realizzazione delle lavorazioni richieste, prevedendo come termine per la consegna dell'opera il 31.12.2018;
3. che, dopo l'avviamento del cantiere, allarmata dalla mancanza di notizie circa lo stato di avanzamento dei lavori, l'odierna opponente avrebbe quindi effettuato una verifica sui luoghi, all'esito della quale sarebbe emerso un grave ritardo nell'esecuzione dell'appalto, nonché la non conformità delle opere realizzate – specialmente riguardo ai materiali utilizzati – rispetto a quanto convenuto nel capitolato 4
speciale;
4. che l'appaltatrice, resa edotta dei vizi e delle inadempienze riscontrate dalla committenza, non si sarebbe adoperata né per rimuovere le difformità né per ultimare i lavori nel nuovo termine assegnatole per la consegna del cantiere;
5. di aver, pertanto, promosso un'azione risarcitoria sia nei confronti della ditta appaltatrice sia della
– a cui la prima avrebbe affidato, in Controparte_3
regime di subappalto, l'esecuzione di tutte le lavorazioni – al fine di accertare l'entità dei danni subiti a causa dell'altrui inadempimento e di ottenerne il relativo ristoro;
6. che, a seguito all'instaurazione del contraddittorio, il Giudice istruttore disponeva la nomina del TU , al quale era Controparte_1
demandata la valutazione della conformità delle lavorazioni eseguite alle regole dell'arte e al contratto stipulato, nonché la quantificazione dei costi necessari alla eliminazione di eventuali vizi e, infine, la determinazione del valore delle opere non realizzate, unitamente a quello dei materiali e delle attrezzature di cantiere ancora presenti nei luoghi;
5
7. che, concluse le operazioni peritali, il professionista avrebbe tuttavia depositato una relazione finale incompleta e non eseguita con l'ordinaria diligenza, chiedendo ed ottenendo la liquidazione di un compenso, ai massimi della tariffa, ingiustificato rispetto all'opera effettivamente prestata;
8. che, segnatamente, il decreto opposto avrebbe erroneamente determinato il compenso dell'ausiliario del giudice facendo riferimento agli artt. 11 e 12 del D.M. 30.5.2002, non motivando le ragioni per cui l'attività peritale fosse stata ricondotta alle tipologie individuate dalle disposizioni in questione, ovvero ai relativi scaglioni di valore;
9. che il provvedimento di liquidazione sarebbe altresì illegittimo perché avrebbe ingiustamente posto a carico solidale di tutte le parti processuali il pagamento delle competenze e delle spese del
TU, dovendo pertanto escludersi (anche alla luce delle risultanze della perizia) la qualità di condebitore della , né Parte_1
potendosi imputare al soggetto danneggiato ulteriori esborsi derivanti dalle altrui inadempienze. 6
Da qui, la richiesta di revocare il decreto opposto ed imputare le spese per la consulenza tecnica in capo alle società convenute, ovvero, in subordine, ridurre il compenso dovuto ad € 3.399,65.
In replica alle allegazioni e alle doglianze della controparte, il consulente opposto deduceva:
1. l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società opponente, avendo quest'ultima erroneamente invocato il criterio della soccombenza per sottrarsi all'obbligo di corrispondere le spese della consulenza tecnica;
2. che l'ausiliario del giudice eserciterebbe una funzione volta unicamente alla realizzazione dei superiori interessi di giustizia, per cui la regolazione delle relative spettanze prescinderebbe dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti;
3. che, pertanto, operando il consulente a comune beneficio di tutti i partecipanti al giudizio, i rilievi mossi al decreto opposto rispetto alla ripartizione dell'onere delle spese della TU si porrebbero in antitesi con la funzione dell'istituto de quo, nonché con la giurisprudenza in materia;
4. l'inattendibilità della ricostruzione dei fatti di 7
causa compiuta dalla controparte che, in ogni caso, sarebbe smentita per tabulas;
5. che, in particolare, quanto alla contestata superficialità delle indagini peritali, sarebbe la stessa relazione finale a documentare come molte delle mancanze lamentate dalla opponente sarebbero attribuibili all'atteggiamento non cooperativo della stessa e del personale ad essa afferente, avendogli impedito di visionare alcune stanze dell'hotel e persino, in occasione del primo sopralluogo, di entrare nello stabile;
6. che l'importo richiesto a titolo di compenso sarebbe stato correttamente determinato in base all'oggetto dell'indagine peritale e della controversia, corrispondente al complessivo costo dei lavori che l'appaltatrice era tenuta a realizzare e che il consulente avrebbe quantificato in complessivi € 2.341.681,00, applicando poi a tale importo le aliquote di cui agli artt. 11 e 12 del D.M. 30.5.2002;
7. infine, di aver prodotto, a sostegno della richiesta di rimborso spese per € 1.465,44, documentazione giustificativa per ogni singola voce di spesa.
In ragione di quanto esposto, il professionista 8
rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. rigettare il “Ricorso in opposizione a decreto di liquidazione di oneri professionali di C.T.U.” ed ogni istanza, domanda e deduzione di Controparte_5
2. per l'effetto confermare il provvedimento di liquidazione del TU del Tribunale di Roma Civile di Roma – Sezione XVII
Civile – Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo del
28.12.2023, reso nel procedimento avente NRG
70080/2019”, con vittoria di spese ed onorari.
Tanto premesso, all'udienza del 9.9.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa come segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002, depositato in data
11.1.2024, avendo il ricorrente documentato che il decreto di liquidazione opposto è stato comunicato in data
28.12.2023 (all. 1 al ricorso) così che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n.
106 del 12.5.2016.
Giova, inoltre, rammentare che il ricorso de quo non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni 9
dell'istante - con il solo obbligo di non superare l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, sicché il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr.
Cass. n. 1470/2018; n. 2206/2020).
Ancora in limine litis deve inoltre dichiararsi la contumacia della e del Controparte_2 Controparte_3
(quali litisconsorti necessari, in quanto parti nel
[...]
processo in cui è stata espletata la consulenza) non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza effettuata a mezzo pec ex art. 3 bis della L. n. 53/1994.
Tanto premesso, passando all'esame delle censure mosse della al decreto di liquidazione, Parte_1
occorre in primo luogo rilevare l'infondatezza della questione pregiudiziale sollevata dalla stessa circa il proprio difetto di legittimazione passiva, a cui fondamento si pone l'argomento dell'asserita terzietà della società appaltante, quale soggetto leso, rispetto ai fatti oggetto di indagine peritale, concernenti la ripartizione e l'entità delle responsabilità del general contractor e del subappaltatore per il dedotto inadempimento. La doglianza in esame, per come inizialmente prospettata e poi emendata nelle ulteriori difese 10
(cfr. p. 2 delle note di trattazione scritta del 12/6/2024), è formulata in termini generici e contraddittori, finendo per sovrapporre il tema della carenza di legitimatio ad causam in senso stretto con quello della mancanza di titolarità passiva dell'obbligazione solidale di pagamento di cui al provvedimento di liquidazione;
collocandosi, la prima, sul piano delle condizioni dell'azione, poiché funzionale alla valida costituzione del rapporto giuridico processuale, mentre, di converso, la titolarità della situazione giuridica soggettiva investe il rapporto giuridico sostanziale
(configurando un elemento costitutivo della domanda) e, di conseguenza, attiene al merito della controversia. Ad ogni buon conto, la qualificazione della eccezione sollevata da parte opponente assume un rilievo marginale nella vicenda in esame, giacché non sussistono elementi, sia sotto il profilo procedimentale che di diritto sostanziale, per annullare la scelta compiuta nel provvedimento opposto di far gravare
(anche) sulla le spese della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio in un giudizio in cui questa rivestiva la qualità di parte attrice. Come noto, infatti, lo strumento de quo rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice e, quindi, un atto necessario del processo che l'ausiliario del magistrato, in virtù di un mandato neutrale, effettua nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti;
tantoché il regime del 11
pagamento delle spettanze del consulente prescinde dalla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti contenuto nella sentenza, il quale avviene sulla base del principio della soccombenza e, concernendo unicamente il rapporto fra dette parti, non è opponibile all'ausiliario (cfr. Cass. n.
25179/2013). A maggior ragione, la situazione giuridica soggettiva vantata dei soggetti onerati non rappresenta una circostanza di per sé sufficiente ad escluderne la soggezione al regime delle spese della consulenza tecnica d'ufficio: attività, è opportuno ripetere, che viene effettuata nell'interesse di tutti i partecipanti al giudizio (tantopiù, nella vicenda in esame, in quello dell'odierna opponente, interessata alla quantificazione monetaria del danno subito dall'altrui inadempimento). D'altronde, la natura intrinsecamente solidale ed autonoma (rispetto al diritto controverso) dell'obbligazione di cui al decreto di pagamento si riverbera anche sull'eventuale giudizio di opposizione, nel quale le parti del processo in cui è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari (Cass. n.
32005/2021). Da quanto sopra esposto ne consegue, sotto altra prospettiva, che il consulente possa far valere le proprie ragioni nei confronti di ogni parte indipendentemente dal governo delle spese processuali compiuto nella sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, e, quindi, altresì, nell'ipotesi in cui la ripartizione delle spese 12
processuali sia difforme da quella in precedenza adottata nel decreto di liquidazione (Cass. n. 23133/2015). La scelta del giudice a quo di porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti del processo risulta, pertanto, conforme alla logica e alla funzione dell'istituto, né potendo la posizione soggettiva fatta valere dalla società opponente nel giudizio giustificare la sottrazione della stessa all'obbligo di contribuire ad un'attività funzionale alla corretta ricostruzione dei fatti e, di riflesso, a garanzia del giusto processo.
Quanto al secondo profilo di contestazione del provvedimento opposto, è opportuno ribadire che il presente giudizio non costituisce la sede processuale per accertare la presenza di vizi inficianti la validità della relazione peritale – il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito – ancorché una declaratoria di nullità della perizia, ove addebitabile all'operato del consulente, comporti il venir meno del titolo giustificativo delle competenze già corrisposte, potendo l'adempiente domandare la ripetizione del pagamento effettuato sine causa (Cass. n. 11474/1992).
Tuttavia, come si è infatti precisato in apertura di motivazione, la cognizione del giudice dell'opposizione non è rigidamente confinata al mero esame dei vizi denunciati nei motivi di ricorso. Con la proposizione del rimedio de quo, il 13
giudicante è infatti investito del potere di procedere autonomamente alla individuazione delle somme dovute all'ausiliario in base ai parametri normativi (e, se necessario, mediante l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011), tra i quali, d'altronde, primaria importanza riveste l'art. 51 del D.P.R. 115/2002, per il quale “nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.
Nel caso di specie, l'oggetto dell'indagine concerneva, da un lato, la descrizione delle lavorazioni realizzate nell'immobile di proprietà di parte opponente, unitamente all'accertamento della loro rispondenza al contratto d'appalto nonché l'individuazione di eventuali vizi delle opere, e, dall'altro, la determinazione dei definitivi rapporti dare e avere tra le parti, tenendo conto delle spese necessarie all'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate.
Nonostante la differente natura dei quesiti e dei problemi tecnici affrontati, l'attività posta in essere dal consulente risulta riconducibile all'interno della cornice normativa delineata dagli artt. 11 e 12 delle tabelle allegate al D.M.
30.5.2002 e, pertanto, sottostante ai relativi criteri di liquidazione. Il decreto quivi opposto non si mostra, pertanto, censurabile sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, avendo il giudicante correttamente sussunto la consulenza 14
svolta nella disciplina sopra indicata.
Non pare, invece, condivisibile la scelta compiuta dal perito di individuare il valore della causa, quale presupposto per il calcolo del compenso richiesto ex art. 11, nel corrispettivo complessivo del contratto d'appalto di €
2.341.681,00 – riguardando l'oggetto della controversia non certo un'ipotesi di inadempimento totale delle obbligazioni in capo alle società convenute – avendo la società appaltante formulato una domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori e per la rimozioni di eventuali vizi delle opere, alla cui effettiva quantificazione volgeva la consulenza de qua.
È pur vero che, all'atto dell'instaurazione del giudizio, non erano forniti elementi per individuare l'esatto valore della causa che, peraltro, era dichiarata di valore indeterminabile
(ancorché la dichiarazione ex art. 14, comma 2, TUSG viene resa unicamente per ragioni di fiscalità), in quanto la società attrice si riservava di tradurre in termini pecuniari la propria pretesa risarcitoria sulla base delle emergenze istruttorie.
Tale circostanza, secondo un'interpretazione restrittiva dell'art. 1 delle tabelle allegata al D.M. (al riguardo, v. Cass.
n. 5901/2004, n. 7615/1997), comporterebbe, per mero automatismo, la definizione del compenso sulla base del solo criterio temporale che, ai sensi del menzionato art. 1, opera in via residuale laddove non sia possibile applicare gli altri 15
criteri previsti dalla disciplina de qua; come nel caso in cui non possa procedersi alla determinazione del compenso secondo il criterio degli scaglioni (i quali vanno anzitutto individuati in relazione al valore della controversia, sicché mancando quest'ultimo dato non è possibile procedere ad alcuna operazione di calcolo secondo i relativi coefficienti).
In questa prospettiva, si è quindi ritenuto che gli elementi utili all'individuazione del valore della causa dovrebbero
“risultare precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo irrilevanti ai fini della valutazione quelli da acquisirsi nel corso dell'istruttoria, nonché specifici, concreti, obiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima, non anche quando essi stessi costituiscano l'oggetto, od uno degli oggetti, dell'accertamento rimesso al giudice con la domanda, nel qual caso, non potendosene per ciò desumere concreti ed attendibili elementi per la stima, la causa non può che essere ritenuta di valore indeterminabile” (così la richiamata Cass. n. 5901/2004). Ad avviso di questo giudice, un'interpretazione così stringente del richiamato art. 1 presenta il concreto rischio di capovolgere la logica della disciplina tabellare, finendo per rendere il criterio “residuale” delle vacazioni il canone principale di liquidazione dei compensi, in particolare nelle fattispecie (tutt'altro che infrequenti in subiecta materia) in cui il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio costituisca un passaggio 16
essenziale per definire il quantum del diritto azionato. D'altro canto, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale,
l'incertezza sul valore del bene della vita oggetto della lite non giustifica di per sé il ricorso al criterio delle vacazioni, dovendo il giudice verificare in tale ipotesi se la valutazione sia possibile sulla base delle emergenze istruttorie, potendo anche basarsi sui valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui (ex aliis, Cass. n. 15465/2013).
Quanto esposto, peraltro, si pone in linea anche con il principio generale per cui nella categoria del “valore indeterminabile” vadano ricomprese “soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica” (vedi
Cass. n. 3024/2011), situazione questa che certamente non ricorre nel caso di specie. Segnatamente, dagli atti di causa e dalla perizia espletata emerge che le opere oggetto di contestazione nel giudizio di merito (in disparte ogni considerazione sulla fondatezza di tale doglianza che, ovviamente, esulerebbe dall'oggetto dell'odierna indagine, volta unicamente a ricostruire in termini monetari il petitum della domanda attorea, allo scopo di individuare il compenso spettante al consulente) corrisponderebbero a quelle elencate come incompiute nel verbale di sopralluogo del
17.9.2019 (p. 46 della relazione finale). Rispetto a tali lavorazioni, la società esecutrice aveva comunque emesso due stati di avanzamento dei lavori, non sottoscritti dal 17
direttore dei lavori: S.A.L. n. 12, senza data, per €
118.060,00 e S.A.L. n. 13., anch'esso privo di data, per €
37.890,00. Che il valore effettivo della causa sia prossimo a tali importi piuttosto che al corrispettivo complessivo del contratto d'appalto è, d'altronde, circostanza che emerge dalla stessa relazione peritale, ove si rappresenta che gli undici S.A.L. precedenti ai due sopra richiamati – corrispondenti a circa il 90% delle lavorazioni pattuite – non erano stati oggetto di contestazione né con riferimento al loro contenuto né con riguardo ai lavori eseguiti ivi quantificati.
Per completezza, va tuttavia rilevato che la società committente, in sede di costituzione, si doleva altresì di aver affrontato un maggior esborso di € 308.246,91 rispetto a quanto originariamente pattuito, poiché costretta a commissionare ad un'azienda terza la fornitura e l'installazione degli arredi, a causa dell'inottemperanza delle controparti: somma da intendersi ricompresa nell'economia della domanda risarcitoria, unitamente all'ulteriore importo di € 1.581,34 quale spesa da affrontare per la rimozione dei vizi accertati dal perito.
Si ritiene dunque adeguato alla prestazione svolta un onorario di, rispettivamente, € 7.500,00 per gli accertamenti sulla corretta esecuzione degli interventi di ristrutturazione
(somma determinata, ai sensi del richiamato art. 11, su un valore della lite di € 465.778,25) e di € 950,00 relativamente 18
alle indagini in materia di rispondenza tecnica dei lavori alle prescrizioni di progetto e/o contratto e la relativa contabilità
(di cui al successivo art. 12). Si ritiene altresì che, nel caso di specie, la liquidazione possa sottrarsi al principio generale di onnicomprensività del compenso del TU, avendo il perito compiuto delle indagini e delle analisi fondamentalmente autosufficienti, rispondenti a due differenti obbiettivi: da una parte, la determinazione della contabilità d'appalto e, dall'altra, la verifica della conformità dei lavori, quantificando i costi di eliminazione dei vizi.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che l'importanza dell'incarico e l'impegno profuso dal consulente (anche in considerazione della condotta non cooperativa dell'odierna opponente, già in sede di primo sopralluogo) siano già considerati nella stima del compenso ex art. 11 in linea con i valori medi e tenuto conto dei singoli scaglioni di valore, non risultando evidenti elementi oggettivi suscettibili di rendere opportuna una variazione in ulteriore aumento per difficoltà dell'incarico di carattere eccezionale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta necessario rideterminare le spettanze dell'ausiliario per l'attività professionale svolta in € 8.450,00, oltre rimborso spese (non oggetto di contestazione) per € 1.465,44.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica l'intera compensazione delle spese di lite tra le parti. 19
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2140/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• revoca il decreto di pagamento emesso in data
28.12.2023 dal Tribunale di Roma nel procedimento
R.G. n. 70080/2019;
• liquida in favore di la somma di € Controparte_1
8.450,00 per compensi, oltre IVA ed accessori di legge;
• liquida altresì € 1.465,44 a titolo di rimborso spese;
• compensa integralmente le spese tra le parti processuali
Così deciso in Roma il 9.9.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)