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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3198/2024 R.G. sul ricorso depositato il 21/06/2024 proposto da (difesa dall'avv. Antonio Mediati) Parte_1 nei confronti di (difeso Controparte_1 dall'avv. Ettore Triolo); che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza impugnata ..
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di CP_ riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-001447219.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva in sintesi che:
1 con ordinanza – ingiunzione n. OI-001447219, notificata in data 23.05.2024 (All.1), l' CP_1 intimava all'odierna parte ricorrente, quale titolare dell'omonima ditta individuale, il pagamento dell'importo di euro 3.095,10 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2017” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 così come asseritamente accertato con il seguente atto:
- atto di accertamento prot. n. .6700.11/10/2018.0337954 del 11.10.2018; CP_1 il procedimento sanzionatorio era palesemente viziato da tardività in violazione all'art. 14 L.
689/1989, che impone alla P. A., pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato italiano;
che è indubbio che l' non abbia rispettato il termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, pacificamente decorrente dal CP_1
06.02.2016, in quanto l'atto di accertamento è stato asseritamente notificato alla odierna parte ricorrente solo in data 11 ottobre 2018, ben oltre il termine prescritto dalla norma qui richiamata, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/1989; che, pertanto, l'ordinanza ingiunzione opposta è del tutto destituita di fondamento.
Si costituiva l' come in epigrafe e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 22.11.2018.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit..
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1°
2 gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame CP_ L' nulla motiva in concreto sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 30.9.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3198/2024 R.G. sul ricorso depositato il 21/06/2024 proposto da (difesa dall'avv. Antonio Mediati) Parte_1 nei confronti di (difeso Controparte_1 dall'avv. Ettore Triolo); che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza impugnata ..
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di CP_ riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-001447219.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva in sintesi che:
1 con ordinanza – ingiunzione n. OI-001447219, notificata in data 23.05.2024 (All.1), l' CP_1 intimava all'odierna parte ricorrente, quale titolare dell'omonima ditta individuale, il pagamento dell'importo di euro 3.095,10 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2017” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 così come asseritamente accertato con il seguente atto:
- atto di accertamento prot. n. .6700.11/10/2018.0337954 del 11.10.2018; CP_1 il procedimento sanzionatorio era palesemente viziato da tardività in violazione all'art. 14 L.
689/1989, che impone alla P. A., pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato italiano;
che è indubbio che l' non abbia rispettato il termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, pacificamente decorrente dal CP_1
06.02.2016, in quanto l'atto di accertamento è stato asseritamente notificato alla odierna parte ricorrente solo in data 11 ottobre 2018, ben oltre il termine prescritto dalla norma qui richiamata, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/1989; che, pertanto, l'ordinanza ingiunzione opposta è del tutto destituita di fondamento.
Si costituiva l' come in epigrafe e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 22.11.2018.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit..
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1°
2 gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame CP_ L' nulla motiva in concreto sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 30.9.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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