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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/11/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. AN MA Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1612 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Palummo;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Caravelli;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, premesso che dalla relazione more uxorio con , interrotta a marzo 2023, Controparte_1
nasceva (il 15.12.2020), deduceva la sussistenza di comportamenti Persona_1 violenti e persecutori del resistente nonché carenti sotto il profilo dell'astinenza morale e materiale e, dunque, peraltro pregiudizievoli per la minore, chiedendo l'affido esclusivo, il collocamento prevalente della minore presso di sé, oltre ad un contributo al mantenimento nella misura indicata in atti.
Si costituiva il resistente che si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo.
pagina 1 di 4 Adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, il procedimento veniva istruito mediante prove orali e, concessi i termini per gli scritti conclusivi, la causa veniva assunta in decisione.
**************
Preliminarmente, deve rilevarsi che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c. per la nomina di un curatore speciale del minore.
Quanto alla domanda di affido esclusivo, si precisa quanto segue.
Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n.
14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). In coerenza con questa premessa, la deroga alla regola dell'affidamento condiviso risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svota deve ritenersi riscontrata la carenza e l'inidoneità genitoriale del padre, tale da giustificare l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre.
Innanzitutto deve rilevarsi che il resistente non ha contestato le dedotte aggressioni verbali e fisiche perpetrate ai danni della ricorrente che trovano, peraltro, riscontro nel provvedimento del
GUP del Tribunale di Cosenza del 3.02.22 che ha disposto il rinvio a giudizio dello per CP_1
due capi di imputazione di cui uno per fatti di aggressione aggravati per lo stato di gravidanza e l'altro, per fatti più recenti, per il delitto previsto dall'art 582 – 585 in relazione all'artt. 577, n. 1, e
576, n.5, c.p. perché quest'ultimo “percuotendo più volte sulla testa la compagna convivente
. cagionava alla predetta una lesione dalla quale derivava “ferita lacera Parte_2 arcata sopraciliare sin”, malattia giudicata guaribile in giorni 10” .
Il teste ha riferito di avere ascoltato, mentre era la telefono con la figlia, il Testimone_1
rivolgere frasi pensatamente offensive alla figlia quando la minore era già nata. CP_1
Tali condotte impediscono all'evidenza una proficua collaborazione dei genitori per la cura degli interessi della minore, atteso il clima di forte ostilità ad esse conseguente.
pagina 2 di 4 Rilevano ulteriormente, in quanto indicativi della inidoneità del resistente alla piena assunzione delle responsabilità inerenti al ruolo genitoriale, la totale omissione di ogni forma di contribuzione al mantenimento della minore, in quanto il sig. non solo ha mostrato uno scarso interesse CP_1
ai bisogni materiali della minore da quando è cessata la convivenza, ma neanche ha ottemperato a quanto disposto dal Tribunale in sede di provvedimenti provvisori e urgenti (cfr. memoria del
19.03.25), nonostante abbia inizialmente tentato di giustificare tale omissione sull'assunto che la ricorrente abbia avanzato la richiesta di pagamento con messaggio ”, circostanza Parte_3 riferita all'udienza dell'11.11.2024 e smentita dalla documentazione prodotta che riscontra l'invio dell'indirizzo Iban tramite messaggio wathsapp in data 10.10.24 (cfr. allegato memoria del
4.02.2025).
Il disinteresse generale mostrato dallo peraltro, non comparso alla prima udienza senza CP_1 che sia stata addotta alcuna giustificazione, che ha dichiarato (all'udienza del 11.12.2024) di non frequentare più la minore per una perdita di interesse a seguito di non dimostrate condotte ostruzionistiche della madre, denota l'indisponibilità di quest'ultimo a partecipare ad un progetto educativo comune ed a condividere i doveri inerenti la gestione degli interessi della minore, che giustifica la previsione dell'affidamento esclusivo della predetta alla madre.
Quanto alle modalità di incontro padre-figlia, tenuto conto del fatto che la concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, poiché ne va a modificare solo l'esercizio, si ritiene di confermare quanto già disposto in via provvisoria, stabilendo il regime di visita (anche con riguardo ai peridi festivi ed estivi) nei termini di cui al ricorso, non ravvisandovi ragione contrarie.
Infine, in ordine alla misura del contributo dovuto per il mantenimento dei minori, in difetto di specifiche emergenze circa la condizione reddituale dell'obbligato, appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura già disposta di € 200,00 mensili
(rivalutabile secondo gli indici Istat), tenuto conto del dovere minimo di contribuzione, delle presumibili esigenze economiche della minore, rapportate all'età e alla permanenza presso la madre, oltre alla compartecipazione nella 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Essendo l'istante ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi che il pagamento sia eseguito a favore dell'erario ex art. 133, T.U.S.G. del 2002.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dispone l'affido esclusivo alla ricorrente della minore, regolamentando le modalità di frequentazioni tra padre e figlia nei termini indicati in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore della la somma Controparte_1 Pt_1
di euro 200,00 per il mantenimento della figlia (da adeguarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
- condanna parte resistente alla rifusione delle in favore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio, delle spese del presente giudizio, liquidate nell'importo prenotato a debito, quanto agli esborsi vivi, ed in euro 5.077,00, quanto ai compensi, oltre CNAP e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Cosenza, 12 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. AN MA
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. AN MA Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1612 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Palummo;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Caravelli;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, premesso che dalla relazione more uxorio con , interrotta a marzo 2023, Controparte_1
nasceva (il 15.12.2020), deduceva la sussistenza di comportamenti Persona_1 violenti e persecutori del resistente nonché carenti sotto il profilo dell'astinenza morale e materiale e, dunque, peraltro pregiudizievoli per la minore, chiedendo l'affido esclusivo, il collocamento prevalente della minore presso di sé, oltre ad un contributo al mantenimento nella misura indicata in atti.
Si costituiva il resistente che si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo.
pagina 1 di 4 Adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, il procedimento veniva istruito mediante prove orali e, concessi i termini per gli scritti conclusivi, la causa veniva assunta in decisione.
**************
Preliminarmente, deve rilevarsi che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c. per la nomina di un curatore speciale del minore.
Quanto alla domanda di affido esclusivo, si precisa quanto segue.
Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n.
14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). In coerenza con questa premessa, la deroga alla regola dell'affidamento condiviso risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svota deve ritenersi riscontrata la carenza e l'inidoneità genitoriale del padre, tale da giustificare l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre.
Innanzitutto deve rilevarsi che il resistente non ha contestato le dedotte aggressioni verbali e fisiche perpetrate ai danni della ricorrente che trovano, peraltro, riscontro nel provvedimento del
GUP del Tribunale di Cosenza del 3.02.22 che ha disposto il rinvio a giudizio dello per CP_1
due capi di imputazione di cui uno per fatti di aggressione aggravati per lo stato di gravidanza e l'altro, per fatti più recenti, per il delitto previsto dall'art 582 – 585 in relazione all'artt. 577, n. 1, e
576, n.5, c.p. perché quest'ultimo “percuotendo più volte sulla testa la compagna convivente
. cagionava alla predetta una lesione dalla quale derivava “ferita lacera Parte_2 arcata sopraciliare sin”, malattia giudicata guaribile in giorni 10” .
Il teste ha riferito di avere ascoltato, mentre era la telefono con la figlia, il Testimone_1
rivolgere frasi pensatamente offensive alla figlia quando la minore era già nata. CP_1
Tali condotte impediscono all'evidenza una proficua collaborazione dei genitori per la cura degli interessi della minore, atteso il clima di forte ostilità ad esse conseguente.
pagina 2 di 4 Rilevano ulteriormente, in quanto indicativi della inidoneità del resistente alla piena assunzione delle responsabilità inerenti al ruolo genitoriale, la totale omissione di ogni forma di contribuzione al mantenimento della minore, in quanto il sig. non solo ha mostrato uno scarso interesse CP_1
ai bisogni materiali della minore da quando è cessata la convivenza, ma neanche ha ottemperato a quanto disposto dal Tribunale in sede di provvedimenti provvisori e urgenti (cfr. memoria del
19.03.25), nonostante abbia inizialmente tentato di giustificare tale omissione sull'assunto che la ricorrente abbia avanzato la richiesta di pagamento con messaggio ”, circostanza Parte_3 riferita all'udienza dell'11.11.2024 e smentita dalla documentazione prodotta che riscontra l'invio dell'indirizzo Iban tramite messaggio wathsapp in data 10.10.24 (cfr. allegato memoria del
4.02.2025).
Il disinteresse generale mostrato dallo peraltro, non comparso alla prima udienza senza CP_1 che sia stata addotta alcuna giustificazione, che ha dichiarato (all'udienza del 11.12.2024) di non frequentare più la minore per una perdita di interesse a seguito di non dimostrate condotte ostruzionistiche della madre, denota l'indisponibilità di quest'ultimo a partecipare ad un progetto educativo comune ed a condividere i doveri inerenti la gestione degli interessi della minore, che giustifica la previsione dell'affidamento esclusivo della predetta alla madre.
Quanto alle modalità di incontro padre-figlia, tenuto conto del fatto che la concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, poiché ne va a modificare solo l'esercizio, si ritiene di confermare quanto già disposto in via provvisoria, stabilendo il regime di visita (anche con riguardo ai peridi festivi ed estivi) nei termini di cui al ricorso, non ravvisandovi ragione contrarie.
Infine, in ordine alla misura del contributo dovuto per il mantenimento dei minori, in difetto di specifiche emergenze circa la condizione reddituale dell'obbligato, appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura già disposta di € 200,00 mensili
(rivalutabile secondo gli indici Istat), tenuto conto del dovere minimo di contribuzione, delle presumibili esigenze economiche della minore, rapportate all'età e alla permanenza presso la madre, oltre alla compartecipazione nella 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Essendo l'istante ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi che il pagamento sia eseguito a favore dell'erario ex art. 133, T.U.S.G. del 2002.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dispone l'affido esclusivo alla ricorrente della minore, regolamentando le modalità di frequentazioni tra padre e figlia nei termini indicati in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore della la somma Controparte_1 Pt_1
di euro 200,00 per il mantenimento della figlia (da adeguarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
- condanna parte resistente alla rifusione delle in favore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio, delle spese del presente giudizio, liquidate nell'importo prenotato a debito, quanto agli esborsi vivi, ed in euro 5.077,00, quanto ai compensi, oltre CNAP e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Cosenza, 12 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. AN MA
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