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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio:
promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SR), Via V. Bellini n. 19, elettivamente domiciliata in Sortino (SR) Via R. Margherita n. 20/A, presso lo studio dell'avv. Caruso Maria Dolores, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Sortino (SR), Via V. Bellini n. 19, elettivamente domiciliato in Sortino, Via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. Fazzino Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 24/10/2024);
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/6/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 199/2024 pubblicata in data 17/10/2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10/5/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 9/6/2025 e successivamente differita dall'udienza del
16/6/2025 e sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 24/10/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in Sortino, Via Vincenzo Bellini, 19;
2. Confermare il diritto di incontrare e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ricreativi di questi ultimi, almeno due pomeriggi a settimana, secondo liberi accordi e di trascorrere, a settimane alterne, con i figli minori due weekend al mese, dal sabato mattina alla domenica sera;
3. Confermare il diritto di ciascun genitore di tenere con sé i figli minori, durante le festività natalizie
e pasquali, alternando, di anno in anno, la vigilia e il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre con il giorno 1 gennaio;
ed, ancora il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4. Confermare il diritto del padre di tenere con sé i figli minori, durante il periodo estivo, per un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre, entro e non oltre, la fine del mese di maggio di ciascun anno;
5. Confermare il diritto dei figli minori di trascorrere il proprio compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore;
parimenti, trascorreranno le ricorrenze relative al padre ed alla madre (compleanno, onomastico, festa del papà e festa della mamma) con il rispettivo genitore e così per quanto riguarda le ricorrenze relative ai nonni;
6. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sortino, Via V. Bellini, 19, alla GN
, quale genitore collocatario;
Parte_1
7. La IG.ra si obbliga a continuare a versare l'intero ammontare delle rate mensili di cui Parte_1 ai finanziamenti descritti al punto “h” delle premesse, fino alla totale estinzioni degli stessi;
8. In ragione dell'obbligazione assunta dalla GN al precedente punto “g”, ove non si Parte_1
fosse ancora proceduto al trasferimento immobiliare di cui al punto 10) del ricorso per separazione, il Sig. conferma l'obbligazione assunta si obbliga a trasferire alla coniuge la quota pari al Pt_2
50% indiviso della casa coniugale, come sopra meglio descritta;
9. Confermare l'obbligazione del IG. a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_2
figli minori, di versare alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Parte_1
€ 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
egli, inoltre, presta, sin d'ora, il consenso al percepimento, da parte della GN , nella misura del Parte_1
100%, dell'assegno unico universale, spettante per ciascun figlio;
a tal fine, egli si obbliga a sottoscrivere, annualmente ed ogni volta che sarà necessario, la documentazione da inoltrare all'INPS, al fine di comunicare la volontà congiunta delle parti di destinare interamente il predetto beneficio economico alla GN;
Parte_1
10. Confermare l'obbligo dei genitori di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese di natura straordinaria necessarie per i figli, individuate secondo le “Linee guida sul mantenimento dei figli minori”, in vigore presso l'intestato Tribunale.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori, salvaguardato dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età dei minori.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato in Sortino, con rito concordatario, in data 18/7/2009 (Atto trascritto nel
[...]
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2009), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di SORTINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10/7/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio:
promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SR), Via V. Bellini n. 19, elettivamente domiciliata in Sortino (SR) Via R. Margherita n. 20/A, presso lo studio dell'avv. Caruso Maria Dolores, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Sortino (SR), Via V. Bellini n. 19, elettivamente domiciliato in Sortino, Via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. Fazzino Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 24/10/2024);
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/6/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 199/2024 pubblicata in data 17/10/2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10/5/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 9/6/2025 e successivamente differita dall'udienza del
16/6/2025 e sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 24/10/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in Sortino, Via Vincenzo Bellini, 19;
2. Confermare il diritto di incontrare e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ricreativi di questi ultimi, almeno due pomeriggi a settimana, secondo liberi accordi e di trascorrere, a settimane alterne, con i figli minori due weekend al mese, dal sabato mattina alla domenica sera;
3. Confermare il diritto di ciascun genitore di tenere con sé i figli minori, durante le festività natalizie
e pasquali, alternando, di anno in anno, la vigilia e il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre con il giorno 1 gennaio;
ed, ancora il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4. Confermare il diritto del padre di tenere con sé i figli minori, durante il periodo estivo, per un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre, entro e non oltre, la fine del mese di maggio di ciascun anno;
5. Confermare il diritto dei figli minori di trascorrere il proprio compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore;
parimenti, trascorreranno le ricorrenze relative al padre ed alla madre (compleanno, onomastico, festa del papà e festa della mamma) con il rispettivo genitore e così per quanto riguarda le ricorrenze relative ai nonni;
6. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sortino, Via V. Bellini, 19, alla GN
, quale genitore collocatario;
Parte_1
7. La IG.ra si obbliga a continuare a versare l'intero ammontare delle rate mensili di cui Parte_1 ai finanziamenti descritti al punto “h” delle premesse, fino alla totale estinzioni degli stessi;
8. In ragione dell'obbligazione assunta dalla GN al precedente punto “g”, ove non si Parte_1
fosse ancora proceduto al trasferimento immobiliare di cui al punto 10) del ricorso per separazione, il Sig. conferma l'obbligazione assunta si obbliga a trasferire alla coniuge la quota pari al Pt_2
50% indiviso della casa coniugale, come sopra meglio descritta;
9. Confermare l'obbligazione del IG. a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_2
figli minori, di versare alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Parte_1
€ 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
egli, inoltre, presta, sin d'ora, il consenso al percepimento, da parte della GN , nella misura del Parte_1
100%, dell'assegno unico universale, spettante per ciascun figlio;
a tal fine, egli si obbliga a sottoscrivere, annualmente ed ogni volta che sarà necessario, la documentazione da inoltrare all'INPS, al fine di comunicare la volontà congiunta delle parti di destinare interamente il predetto beneficio economico alla GN;
Parte_1
10. Confermare l'obbligo dei genitori di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese di natura straordinaria necessarie per i figli, individuate secondo le “Linee guida sul mantenimento dei figli minori”, in vigore presso l'intestato Tribunale.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori, salvaguardato dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età dei minori.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato in Sortino, con rito concordatario, in data 18/7/2009 (Atto trascritto nel
[...]
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2009), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di SORTINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10/7/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone