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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1580/2019/CC, avverso la sentenza n. 2007/2018 EL
Tribunale di RE Annunziata, pubblicata il 24 settembre 2018,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Ganeri
(C.F.: ; PEC: , EL foro di Avellino, come CodiceFiscale_2 Email_1
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E avv. (C.F.: ), nata il [...] a [...] CP_1 CP_2 CodiceFiscale_3
(Na), ove domicilia al Corso Vittorio Emanuele n. 105; (C.F.: Controparte_3 [...]
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Nicola n. 27; (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_5
12.06.1967, residente a [...]; (C.F.: Parte_3
), nato il giorno 11.06.1960 nato a [...], ove risiede in Via CodiceFiscale_6
E. De Nicola n. 33, questi ultimi due anche nella loro qualità di eredi di (C.F.: Persona_1 [...]
, nata il giorno 01.12.1927 a RE EL GR (Na), ove decedeva il 17 gennaio C.F._7
2023; tutti rappresentati e difesi dall'avv. LA LL, anche difensore di sé (C.F.: C.F._8
; PEC: , EL foro di RE Annunziata, come da distinte procure
[...] Email_2
speciali ad litem a margine ELle rispettive comparse di risposta EL primo grado EL giudizio, nonché, limitatamente a anche in forza di procura speciale ad litem apposta su documento Parte_3
1 informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di costituzione, quale erede di Persona_1
APPELLATI
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], CP_4 CodiceFiscale_9
ove risiede in Via E. De Nicola n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Massa (C.F.:
[...]
; PEC: , EL foro di RE Annunziata, come da procura C.F._10 Email_3
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 7-10-29 aprile 2015, Parte_1
conveniva in giudizio LA LL, CP_4 Controparte_3 Parte_3 [...]
e innanzi al Tribunale di RE Annunziata, al fine di sentire accertare e Pt_2 Persona_1 dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione ELl'allegato crollo EL solaio e conseguentemente sentirli condannare, a titolo di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, quali comproprietari e locatori sia ELl'unità immobiliare dal medesimo condotta in locazione sia quali comproprietari ELl'intero fabbricato in cui si era verificato il lamentato crollo, al pagamento, in suo favore, ELla complessiva somma di € 15.000,00 per il preteso risarcimento dei danni subiti e per il preteso mancato godimento ELl'immobile già condotto in locazione, in ordine al periodo successivo al mese di luglio ELl'anno 2013, oltre che per la perdita improvvisa ELla sua abitazione, somma da determinare e liquidare anche in via equitativa, oltre agli interessi legali, con vittoria di spese e compensi di lite.
A sostegno ELla propria domanda, l'attore allegava: a) di essere stato conduttore ELl'appartamento, di cui al primo piano EL fabbricato ubicato nel Comune di RE EL GR (Na) in Via A. Luisi n. 29, in forza EL contratto di locazione, ad uso abitativo, ELla durata di quattro anni, con decorrenza dal 4 gennaio 2007, rinnovatosi per omessa disdetta;
b) che l'intero fabbricato in cui
è ubicata tale unità immobiliare è di proprietà dei convenuti, per essere subentrati all'originario locatore loro dante causa;
c) che in data 5 giugno 2013 il predetto fabbricato era Persona_2
stato interessato dal crollo EL solaio posto al secondo piano, che avrebbe determinato gravi danni all'appartamento abitato dall'attore; d) che, a causa di tale crollo, l'istante avrebbe subito ingenti danni, avendo perduto tutto quanto allora presente nell'unità immobiliare de qua (arredamento, elettrodomestici, abbigliamento e suppellettili), oltre alla sua abitazione;
e) che il Comune di RE EL GR, mediante la prodotta ordinanza sindacale n. 460 EL 5 giugno 2013, aveva ordinato al
2 conduttore l'immediato sgombero ed ai comproprietari EL fabbricato di effettuare le opere necessarie ad eliminare ed a mettere in sicurezza le pareti pericolanti, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione di tale provvedimento amministrativo, risalente al 6 giugno 2013; f) che, nonostante le comunicazioni inviate ai comproprietari-locatori ed ai comproprietari EL fabbricato, nessuno aveva provveduto al ripristino ELlo stato dei luoghi né a risarcirgli i danni subiti, quantificati nella misura di € 15.000,00.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 10 luglio 2015, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità ELl'avversa domanda, non avendo l'attore CP_4
fatto precedere l'incoato giudizio dall'invito alla negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità ELl'azione per i giudizi tesi a conseguire il pagamento di somme non superiori ad €
50.000,00, ovvero dall'invito alla mediazione obbligatoria, rientrando la controversia nell'alveo dei rapporti locativi;
contestando, nel merito, la pretesa risarcitoria per il difetto di prova circa l'an ed il quantum debeatur, dovendo essere, comunque, considerato - ai fini risarcitori ELl'eventuale danno non patrimoniale - che il contratto di locazione (regolarmente disdettato) sarebbe spirato alla data EL
4 gennaio 2015, per cui l'eventuale relativa liquidazione non sarebbe potuta essere superiore all'effettivo e mancato godimento ELl'immobile entro la prevista data di rilascio, chiedendo l'accoglimento ELle seguenti testuali conclusioni: “a) in sede preliminare, accertata una legittima causa d'improcedibilità ELl'azione, ordinarsi all'attore l'esperimento dei rimedi conciliativi descritti al punto 1) EL presente atto e fissando l'udienza di verifica;
b) nel merito, rigettarsi la domanda per carenza di prova sull'an e sul quantum, vinte le spese di lite con attribuzione ex art. 93
c.p.c.; c) in subordine, preso atto ELla manifestata intenzione ELla Sig.ra di definire CP_4
bonariamente la vicenda mediante il versamento pro-quota EL danno effettivamente risarcibile, procedersi alla compensazione ELle spese nei suoi confronti ai sensi ELl'art. 92, comma 2 c.p.c.”.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2015, si costituivano in giudizio
[...]
e quali unici locatori, siccome subentrati al dante causa Pt_2 Parte_3 Persona_2
chiedendo, in via preliminare: a) la declaratoria ELl'improcedibilità ELl'avversa domanda, per non essere stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria previsto per le cause rientranti nella materia locatizia;
b) la declaratoria ELla nullità ELl'atto di citazione per la pretesa violazione EL disposto di cui al n. 2 ELl'art. 163 c.p.c., oltre che per la pretesa genericità ed indeterminatezza ELla domanda attrice;
contestando, nel merito, l'avversa richiesta risarcitoria per la pretesa infondatezza ELla stessa, di cui richiedevano il rigetto, chiedendo, in subordine, che la somma di €
10.518,10, che sarebbe stata dovuta dal conduttore per canoni non pagati e per la quota più volte non versata ELl'imposta annuale di registrazione EL contratto di locazione, fosse posta in compensazione con le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento a Parte_1
3 1.4. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2015, si costituivano in giudizio LA
LL e chiedendo: a) la declaratoria ELl'improcedibilità ELl'avversa domanda, Controparte_3
per non essere stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria previsto per le cause rientranti nella materia dei rapporti locativi;
b) la declaratoria ELla nullità ELl'atto di citazione per la pretesa violazione EL disposto di cui al n. 2 ELl'art. 163 c.p.c., oltre che per la pretesa genericità ed indeterminatezza ELla domanda attrice;
contestando, nel merito, l'avversa richiesta per la pretesa infondatezza ELla stessa, di cui richiedevano la reiezione, con la contestuale istanza di condanna ELl'attore al pagamento ELle spese e dei compensi di lite.
1.5. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2015, si costituiva in giudizio Per_1
eccependo la nullità ELla domanda ed il proprio difetto di legittimazione passiva, non
[...]
essendo locatrice ELl'immobile già occupato dall'attore, né proprietaria EL medesimo, né ELla restante porzione EL fabbricato di Via A. Luisi n. 29, avendo rinunziato all'eredità EL compianto marito come da prodotto verbale redatto il 3 giugno 2008 presso la cancelleria EL Persona_2
Tribunale di RE Annunziata, sezione distaccata di RE EL GR.
1.6. - Espletata senza alcun esito positivo la disposta procedura di mediazione obbligatoria;
escussi i testimoni addotti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa con la sentenza n. 2700/2018, pubblicata il 24 settembre 2018, con la quale il Tribunale di RE Annunziata così testualmente stabiliva:
“Rigetta la domanda. Compensa le spese EL giudizio tra le parti.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori, respingeva la domanda attrice, avendo rilevato il difetto di prova in ordine al preteso danno subito: “… in mancanza di alcuna allegazione e prova sul punto: né tale risarcimento può essere riconosciuto in via equitativa, poiché ciò presuppone che le voci di danno, provate quanto alla loro esistenza, non siano facilmente quantificabili.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 23 marzo 2019 a Parte_1
LA LL, ed proponeva Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_4
appello innanzi a questa Corte, affidandosi a due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento ELle seguenti testuali conclusioni: “A) in accoglimento ELla domanda ELl'attore, accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati nella causazione ELl'evento dannoso che provocò il crollo EL solaio ELl'appartamento sovrastante quello abitato dal signor a causa ELl'incuria e ELla Parte_1
cattiva manutenzione in cui versava lo stabile di proprietà degli odierni convenuti;
B) Condannare gli appellati, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quali proprietari e locatori sia ELl'intero immobile, sia EL solaio crollato, ciascuno per le proprie responsabilità ed in solido fra
4 loro, al pagamento ELla somma di € 15.000,00, somma anche diversa come risulterà in corso di causa, e comunque dovuta per il risarcimento dei danni subiti e per il mancato godimento ELl'immobile locato per il periodo successivo al luglio 2013 e per la perdita improvvisa ELl'abitazione, somme da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì EL diritto all'effettivo pagamento, in favore ELl'istante, il tutto comunque, per economia nel limite di €
26.000,00; C) Condannare gli appellati convenuti al pagamento ELle spese e ELle competenze EL doppio grado di giudizio, con aggravio di oneri di legge e fiscali, con attribuzione allo scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 13 giugno 2019 si costituivano in giudizio e eccependo la non integrità EL contraddittorio, non Parte_2 Parte_3
essendo stata evocata in giudizio anche già parte costituita in primo grado;
Persona_1
l'inammissibilità EL gravame, ex art. 342 c.p.c.; chiedendo nel merito, in via principale, il rigetto ELl'appello per la pretesa infondatezza ELlo stesso, ovvero, in subordine, nell'ipotesi d'accoglimento ELl'impugnazione, formulando l'istanza di compensazione EL quantum eventualmente dovuto all'appellante col credito, così come già vantato e quantificato in primo grado e per i titoli ivi indicati, con la contestuale richiesta di condanna ELl'appellante al pagamento ELle spese EL presente grado di giudizio.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 13 giugno 2019 si costituivano in giudizio LA LL e eccependo la non integrità EL contraddittorio, per non Controparte_3
essere stata evocata in giudizio anche già parte costituita in primo grado;
Persona_1
l'inammissibilità ELl'appello, ex art. 342 c.p.c., chiedendo nel merito, la reiezione ELl'impugnazione per la pretesa infondatezza ELla stessa, con la contestuale istanza di condanna ELl'appellante al pagamento ELle spese EL presente grado di giudizio.
2.4. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 13 giugno 2019 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità EL gravame ex artt. 348-bis CP_4
e 342 c.p.c., chiedendo nel merito, il rigetto ELl'impugnazione per la pretesa infondatezza ELla stessa, con la contestuale istanza di condanna ELl'appellante al pagamento ELle spese EL doppio grado EL giudizio, da distrarre in favore ELl'avv. Luigi Massa, dichiaratosi antistatario.
2.5. - Con l'ordinanza resa all'udienza EL giorno 1° ottobre 2019 la Corte disponeva l'integrazione EL contraddittorio nei confronti ELla parte processuale pretermessa , ai Persona_1 sensi ELl'art. 331 c.p.c., a cura ELla parte più diligente, fissando l'udienza EL 21giugno 2020 per il prosieguo, con l'onere ELla notificazione nel rispetto dei termini a comparire.
2.6. - A seguito ELla rituale notificazione ELl'atto d'integrazione EL contraddittorio perfezionatasi il 14 ottobre 2019 su richiesta ELla parte impugnante, mediante la comparsa di risposta
5 depositata il 31 maggio 2020 si costituiva in giudizio reiterando l'eccezione EL proprio Persona_1
difetto di legittimazione passiva, concludendo per l'integrale rigetto ELl'appello, con l'istanza di condanna ELl'impugnante al pagamento ELle spese EL giudizio, con distrazione in favore ELl'avv.
LA LL, dichiaratasi antistataria.
2.7. - Con l'ordinanza resa il 20 febbraio 2024, rilevato che l'avv. LA LL nelle proprie note di trattazione depositate il 16 febbraio 2024 aveva dichiarato la morte ELla propria rappresentata deceduta il 17 gennaio 2023, come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Persona_1
RE EL GR il 23 marzo 2023, la Corte dichiarava l'interruzione EL processo.
2.8. - Riassunto il procedimento a cura ELl'appellante col ricorso depositato il 29 febbraio
2024, mediante il decreto EL 4 marzo 2024 il presidente ELla sezione disponeva la sua prosecuzione per l'udienza EL 2 luglio 2024, onerando la parte istante di notificare alle controparti, entro e non oltre il 25 marzo 2024, il ricorso per la riassunzione ed il consequenziale provvedimento di comparizione ELle parti.
2.9. - A seguito ELla rituale notificazione, perfezionatasi il 7 marzo 2024, EL ricorso per la riassunzione EL processo interrotto e EL decreto di comparizione ELle parti, si costituiva in giudizio nella sua qualità di erede di mediante la comparsa di risposta con la Parte_3 Persona_1
quale reiterava le medesime conclusioni già rassegnata dalla sua dante causa con la precedente comparsa depositata il 13 giugno 2019.
2.10. - Nella mancata acquisizione EL fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 6 novembre 2024 la trattazione scritta ELla causa per l'udienza collegiale EL 3 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione ELle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 5 dicembre
2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti EL termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito ELle rispettive comparse conclusionali e ELle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo ELla sua ammissibilità, atteso che la difesa ELl'appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente CP_4 ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una ELibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla
6 richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo ELla sua ulteriore ammissibilità, atteso che le difese ELle parti appellate ne eccepivano l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione ELl'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione ELle parti EL provvedimento che si intende appellare e ELle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione EL fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione ELle circostanze da cui deriva la violazione ELla legge e ELla loro rilevanza ai fini ELla decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma ELl'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti ELla S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo ELl'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 EL 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione ELle questioni e dei punti contestati ELla sentenza impugnata e, con essi, ELle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto ELla permanente natura di "revisio prioris instantiae" EL giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale ELineato dal legislatore, non convince (non
7 essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare ELle probabilità di accoglimento ELl'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
5.1. -Con il primo motivo d'appello censurava la decisione impugnata per il Parte_1 preteso vizio d'omessa pronuncia, ritenendo che il primo giudice avesse omesso di ELibare in maniera esaustiva sulla domanda attrice, essendosi limitato: “ad una sin troppo laconica declaratoria ELla responsabilità ELle controparti, così espressa: “Nella specie, pur essendo stato provato il crollo e che il fabbricato aveva necessità di lavori di manutenzione straordinaria in merito agli intonaci che erano fatiscenti … in realtà non è risultata la prova EL danno subito.”
Più precisamente la parte impugnante si doleva che il Tribunale non avesse espressamente dichiarato la responsabilità dei convenuti nella determinazione causale EL denunziato evento lesivo, né avesse precisato alcunché in ordine al tipo di responsabilità imputabile agli stessi, nelle loro rispettive qualità, per avere causato il crollo EL solaio sovrastante all'appartamento condotto in locazione dall'attore, di proprietà dei primi, o comunque facente parte EL fabbricato di loro proprietà, rispetto alla domanda attrice, così come formulata in danno dei medesimi, in quanto tesa alla declaratoria ELla loro rispettive responsabilità: a) extracontrattuale, ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato da cose in custodia ovvero ex art. 2043 c.c. per la violazione EL principio EL divieto EL neminem laedere; b) contrattuale per la violazione ELl'obbligazione posta in capo ai locatori, ai sensi EL disposto di cui al n. 2 ELl'art. 1575 c.c.
5.2. - Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava che la sentenza gravata concretizzasse la violazione dei principi di disponibilità e di valutazione ELle prove documentali, fotografiche e testimoniali, acquisite agli atti di causa, le cui risultanze corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice e, se correttamente interpretate, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere provato il reclamato danno patrimoniale e non patrimoniale, erroneamente escluso per il preteso, rilevato difetto di prova sul punto.
A proposito EL danno patrimoniale, lo stesso, a dire ELl'appellante, andrebbe liquidato per lo meno con riferimento al costo dei nuovi elettrodomestici, essendo i precedenti andati distrutti in conseguenza EL lamentato crollo, in riferimento ai quali sarebbe stata ritualmente prodotta la documentazione fiscale d'acquisto dei primi, attestante l'esborso di € 978,00, ovvero nell'ipotesi in cui tali elementi probatori non fossero ritenuti sufficienti a provare l'effettiva entità EL danno
8 patrimoniale subito dall'attore, in considerazione degli esiti istruttori, fotografici, documentali e testimoniali, stante l'impossibilità di provare l'entità effettiva EL pregiudizio subito, andrebbe disposta la liquidazione EL relativo danno, ex art. 1226 c.c., in via equitativa.
In ordine al danno non patrimoniale, il medesimo, a dire ELl'impugnante, andrebbe riconosciuto e liquidato sempre in via equitativa, ex art. 1226 c.c., perché l'attore sarebbe stato privato ELla facoltà di godere ELla propria abitazione per il periodo di residua durata EL rapporto contrattuale locatizio, pari a 19 mesi, perché intercorrente dal 5 giugno 2013 (data EL crollo) fino al
4 gennaio 2017 (data di scadenza EL contratto), con la puntualizzazione che tale periodo andrebbe esteso anche a quello successivo, intercorrente fra la scadenza naturale EL contratto e la presumibile data di rilascio, rimessa alla determinazione EL giudice competente in materia di procedimenti speciali per il rilascio di immobili per finita locazione, ai sensi ELl'art. 56 L. 392/1978, in modo da protrarre, rispetto alla scadenza EL contratto, il periodo da considerare nella misura degli ulteriori dodici mesi successivi o, almeno, in quella minima dei sei mesi a seguire, oltre alla personalizzazione di tale voce di danno, in considerazione EL fatto che il danneggiato, anziano e malato, sarebbe rimasto fino a sera inoltrata sul balconcino di casa, in attesa dei vigili EL fuoco, che lo avrebbero tratto in salvo con un carrello elevatore, avendo in tali circostanze temuto di poter essere vittima di un ulteriore crollo, oltre che di poter morire.
5.3. - I due motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intrinseca connessione.
Degli stessi, il primo è fondato e merita accoglimento, contrariamente al secondo che è privo di fondamento, per cui va respinto.
5.4. - Nella specie, il Tribunale si limitava a motivare sinteticamente che la responsabilità ELl'incontestato crollo fosse addebitabile a tutte le parti convenute, avendo collocato la fattispecie in esame negli schemi degli artt. 2051 e 2043 c.c.: “… essendo stato provato il crollo e che il fabbricato aveva necessità di lavori di manutenzione straordinaria in merito agli intonaci che erano fatiscenti
…”, senza, però, disporre espressamente né nel corpo ELla motivazione, né nel dispositivo ELla decisione impugnata, la declaratoria di responsabilità dei convenuti nella produzione causale EL dedotto sinistro.
Sul punto il Collegio non concorda con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dovendosi integrare e correggere la motivazione ELla decisione gravata nei termini di seguito qui indicati e disporre la declaratoria ELla responsabilità dei convenuti nella determinazione causale EL lamentato evento lesivo, distinguendo, al fine d'individuare la fonte normativa ELle responsabilità imputabili ai convenuti, da un lato, la posizione dei locatori, e subentrati Parte_2 Parte_3 all'originario locatore, loro dante causa, dall'altro, la posizione di tutti i convenuti, Persona_2
9 LA LL, ed nella loro qualità Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_4
di proprietari ELle unità immobiliari facenti parte EL fabbricato, all'interno EL quale è collocato l'appartamento già condotto in locazione da Parte_1
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, per il crollo EL solaio ELl'appartamento condotto in locazione dall'attore-appellante devono ritenersi responsabili solidalmente i locatari, mentre per il crollo ELla porzione EL solaio EL lastrico di copertura EL fabbricato, che produceva danni agli immobili sottostanti, come riferito dal teste direttore dei lavori per la Testimone_1
messa in sicurezza di tale edificio subito dopo il crollo de quo, su incarico ELla famiglia LL, escusso all'udienza EL 7 dicembre 2016, devono ritenersi solidalmente responsabili tutti i convenuti
LL, nessuno escluso, nella loro qualità di condomini, il tutto, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale:
“In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore ELla cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi ELla cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/02/2024, n. 4578);
“In tema di danni prodotti dalla cosa locata, poiché il proprietario ha l'obbligo, imposto dall'art. 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, grava sul proprietario una presunzione di responsabilità, che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, ELl'imputabilità ELl'evento al caso fortuito ovvero al fatto illecito EL terzo.” (Cass. civ.,
Sez. III, 15/06/2021, n. 16890);
“In relazione a danni derivanti dal lastrico solare in proprietà esclusiva, sussiste una concorrente responsabilità EL , il quale abbia omesso di attivare gli obblighi CP_5
conservativi ELle cose comuni su di lui gravanti ai sensi ELl'art. 1130, co. 4, c.c., ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi ELl'art. 1135, primo comma, n. 4, EL c.c., e EL proprietario esclusivo EL lastrico solare ovvero EL terrazzo a livello, il quale assume la veste di custode, e quindi responsabile ex art. 2051 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2021, n. 6816).
5.5. - Tali distinte presunzioni di responsabilità dei locatori, da un lato, e dei condomini tutti, dall'altro, impongono, comunque, l'applicazione EL principio ELl'onere ELla prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., a proposito ELla dimostrazione ELl'an e EL quantum EL danno derivatogli dall'illecito allegato.
Pertanto, in linea di principio, non è sufficiente che sia fornita ed acquisita la prova ELla responsabilità EL danneggiante nella produzione causale ELl'evento lesivo, ma è necessario che la
10 parte danneggiata alleghi e provi l'esistenza di specifici danni, non potendo, altrimenti, essere riconosciuto alcun risarcimento, posto che il danno si qualifica sempre in termini di danno conseguenza e non di mero danno evento.
Ciò premesso in linea di massima, l'attore, nella specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e contrariamente a quanto allegato dalla parte appellante, non assolveva all'onere ELla prova sul medesimo incombente, ex art. 2967 c.c., non avendo il quantum debeatur risarcitorio, riferibile ai pretesi danni patrimoniali, trovato alcun riscontro nemmeno negli esiti istruttori, documentali, fotografici e testimoniali.
Infatti, ritenuto che il crollo sia incontestato e che l'attore abbia effettivamente perduto quanto contenuto in quella che era stata la sua abitazione, il quantum debeatur sulla voce di danno patrimoniale per la perdita EL mobilio, degli arredi e di quant'altro è rimasto EL tutto sfornito di prova, non avendo alcuna valenza probatoria:
a) il prodotto scontrino fiscale, emesso il 6 giugno 2013, per l'importo di € 98,00, non potendosi ricavare dal medesimo chi fosse stato l'acquirente né quale oggetto fosse stato acquistato;
b) le prodotte fatture n. 9 e n. 10, apparentemente emesse nei confronti di il 3 Parte_1
luglio 2013, rispettivamente per l'importo di € 380,00 e di € 500,00 a fronte EL rispettivo preteso acquisto EL frigorifero e ELla lavatrice INDESIT, non essendo le stesse quietanzate dal CP_6
venditore e non essendo neppure stata provata la loro consegna mediante il formale documento di trasporto, di cui al D.P.R. 472/1996.
Peraltro, in ordine alla pretesa liquidazione equitativa EL danno patrimoniale, questa è senz'altro preclusa dalla mancanza di elementi certi, che avrebbe dovuto offrire l'attore-appellante, dai quali desumere innanzitutto la prova in termini economici EL danno subito.
La liquidazione equitativa EL danno postula, infatti, il concreto accertamento ELl'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto, dimostrando semplicemente che un inadempimento ELl'altra parte vi fosse stato, se non si dimostri che a tale inadempimento fosse conseguito un concreto danno (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent.,
8 gennaio 2016, n. 127; Cass. civ., Sez. III, Sent., 17 ottobre 2016, n. 20889; Cass. civ., Sez. II, Sent.,
22 febbraio 2018, n. 4310).
5.6. - In ordine, poi, all'ulteriore doglianza relativa al rigetto da parte EL Tribunale ELla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla perdita improvvisa ELla sua abitazione, per cui l'attore avrebbe diritto a tale voce di danno, perché sarebbe stato privato ELla facoltà di godere ELla stessa per il periodo di residua durata EL rapporto contrattuale locatizio, pari a 19 mesi, intercorrente dal 5 giugno 2013 (data EL crollo) fino al 4 gennaio 2017 (data di scadenza EL contratto), da protrarre per altri dodici o sei mesi, oltre alla pretesa personalizzazione, in
11 considerazione EL fatto che il danneggiato, anziano e malato, sarebbe rimasto fino a sera inoltrata sul balconcino di casa, in attesa dei vigili EL fuoco, che lo avrebbero tratto in salvo con un carrello elevatore, avendo in tali circostanze temuto di poter rimanere vittima di un ulteriore crollo, oltre che di poter morire, la Corte ne rileva l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., in quanto contenente una domanda nuova, proposta per la prima volta in questa fase EL giudizio, avendo l'attore, entro il termine perentorio di cristallizzazione EL thema decidendum, scaduto all'atto EL deposito ELla memoria n. 1, di cui al comma 6 ELl'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, depositata il 10 marzo
2016, reclamato: “i danni conseguenti alla perdita improvvisa ELl'abitazione, quest'ultimi consistenti ad esempio, nella necessità di aver dovuto reperire nuova abitazione (ricerca, stipula di contratti, adeguamenti, arredo etc.), procurarsi il vestiario e superare il grave disagio, anche morale
e psicologico, che una persona anziana come l'attore ha subito per il timore di subire lesioni e di perdere abitudini e ricordi legati all'immobile ed agli oggetti irreparabilmente perduti.”
Del resto, a proposito EL lamentato “grave disagio, anche morale e psicologico” subito in conseguenza EL denunziato crollo, la Corte integra la motivazione ELl'impugnata sentenza, rilevando che alcun danno patrimoniale può essere riconosciuto in re ipsa e, quindi, calcolato in maniera automatica, potendosi adeguare la misura di tale risarcimento solo ove si ravvisino gli estremi ed i riscontri che ne consentano la liquidazione, non risultando in atti esservi specifiche allegazioni né argomentative né probatorie, che possano indurre a ritenere riscontrabili e quindi liquidabili aspetti di danni dal punto di vista ELla sofferenza soggettiva per la specifica penosità EL fatto lesivo, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale EL giudice ELla funzione nomofilattica, per il quale: “In tema di risarcimento EL danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano ELla prova, tanto l'aspetto interiore EL danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto ELl'accertamento e ELla quantificazione EL danno risarcibile - alla luce ELl'insegnamento ELla Corte costituzionale (sent. n. 235 EL 2014) e ELl'intervento EL legislatore
(artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 EL 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461).
Pertanto, in considerazione EL difetto di prova anche su tale pretesa di danno non patrimoniale, è senz'altro esclusa qualsivoglia ipotesi di liquidazione di tale voce di danno, in via
12 equitativa ex art. 1226 c.c., per le medesime ragioni di cui all'ultimo capoverso EL precedente paragrafo sub 5.5.
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce ELle svolte argomentazioni ed in considerazione ELl'innanzi assunta decisione, che, in accoglimento EL primo motivo di gravame ed in parziale riforma ELla sentenza gravata, va espressamente dichiarata la solidale responsabilità di LA LL, Controparte_3
ed nella determinazione causale EL denunciato Parte_2 Parte_3 CP_4
crollo, verificatosi il 5 giugno 2013 nel Comune di RE EL GR (Na) in Via A. Luisi n. 29, fermo restando la reiezione ELla domanda risarcitoria attrice, così come disposta dal primo giudice.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto ELl'esito complessivo ELla lite e EL parziale accoglimento ELl'originaria domanda attrice, per essere stata dichiarata la responsabilità solidale di tutti i convenuti nella determinazione causale EL lamentato crollo e respinta la domanda di risarcimento EL danno patrimoniale e non patrimoniale proposta dall'attore, in considerazione ELla reciproca soccombenza, le spese EL doppio grado EL giudizio sono interamente compensate tra le parti, ai sensi EL comma
2 ELl'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2007/2018 EL Tribunale di RE Annunziata, pubblicata il 24 settembre 2018, in accoglimento EL gravame ed in parziale riforma ELla decisione impugnata, fermo restando la reiezione ELla domanda risarcitoria attrice ivi disposta, così provvede:
1) dichiara la solidale responsabilità di LA LL, Controparte_3 Parte_2
ed nella determinazione causale EL denunciato crollo, verificatosi Parte_3 CP_4
il 5 giugno 2013 nel Comune di RE EL GR (Na) in Via A. Luisi n. 29;
2) compensa interamente tra le parti le spese EL doppio grado EL giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio ELla IV Sezione Civile ELla Corte di Appello di
Napoli, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1580/2019/CC, avverso la sentenza n. 2007/2018 EL
Tribunale di RE Annunziata, pubblicata il 24 settembre 2018,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Ganeri
(C.F.: ; PEC: , EL foro di Avellino, come CodiceFiscale_2 Email_1
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E avv. (C.F.: ), nata il [...] a [...] CP_1 CP_2 CodiceFiscale_3
(Na), ove domicilia al Corso Vittorio Emanuele n. 105; (C.F.: Controparte_3 [...]
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Nicola n. 27; (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_5
12.06.1967, residente a [...]; (C.F.: Parte_3
), nato il giorno 11.06.1960 nato a [...], ove risiede in Via CodiceFiscale_6
E. De Nicola n. 33, questi ultimi due anche nella loro qualità di eredi di (C.F.: Persona_1 [...]
, nata il giorno 01.12.1927 a RE EL GR (Na), ove decedeva il 17 gennaio C.F._7
2023; tutti rappresentati e difesi dall'avv. LA LL, anche difensore di sé (C.F.: C.F._8
; PEC: , EL foro di RE Annunziata, come da distinte procure
[...] Email_2
speciali ad litem a margine ELle rispettive comparse di risposta EL primo grado EL giudizio, nonché, limitatamente a anche in forza di procura speciale ad litem apposta su documento Parte_3
1 informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di costituzione, quale erede di Persona_1
APPELLATI
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], CP_4 CodiceFiscale_9
ove risiede in Via E. De Nicola n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Massa (C.F.:
[...]
; PEC: , EL foro di RE Annunziata, come da procura C.F._10 Email_3
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 7-10-29 aprile 2015, Parte_1
conveniva in giudizio LA LL, CP_4 Controparte_3 Parte_3 [...]
e innanzi al Tribunale di RE Annunziata, al fine di sentire accertare e Pt_2 Persona_1 dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione ELl'allegato crollo EL solaio e conseguentemente sentirli condannare, a titolo di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, quali comproprietari e locatori sia ELl'unità immobiliare dal medesimo condotta in locazione sia quali comproprietari ELl'intero fabbricato in cui si era verificato il lamentato crollo, al pagamento, in suo favore, ELla complessiva somma di € 15.000,00 per il preteso risarcimento dei danni subiti e per il preteso mancato godimento ELl'immobile già condotto in locazione, in ordine al periodo successivo al mese di luglio ELl'anno 2013, oltre che per la perdita improvvisa ELla sua abitazione, somma da determinare e liquidare anche in via equitativa, oltre agli interessi legali, con vittoria di spese e compensi di lite.
A sostegno ELla propria domanda, l'attore allegava: a) di essere stato conduttore ELl'appartamento, di cui al primo piano EL fabbricato ubicato nel Comune di RE EL GR (Na) in Via A. Luisi n. 29, in forza EL contratto di locazione, ad uso abitativo, ELla durata di quattro anni, con decorrenza dal 4 gennaio 2007, rinnovatosi per omessa disdetta;
b) che l'intero fabbricato in cui
è ubicata tale unità immobiliare è di proprietà dei convenuti, per essere subentrati all'originario locatore loro dante causa;
c) che in data 5 giugno 2013 il predetto fabbricato era Persona_2
stato interessato dal crollo EL solaio posto al secondo piano, che avrebbe determinato gravi danni all'appartamento abitato dall'attore; d) che, a causa di tale crollo, l'istante avrebbe subito ingenti danni, avendo perduto tutto quanto allora presente nell'unità immobiliare de qua (arredamento, elettrodomestici, abbigliamento e suppellettili), oltre alla sua abitazione;
e) che il Comune di RE EL GR, mediante la prodotta ordinanza sindacale n. 460 EL 5 giugno 2013, aveva ordinato al
2 conduttore l'immediato sgombero ed ai comproprietari EL fabbricato di effettuare le opere necessarie ad eliminare ed a mettere in sicurezza le pareti pericolanti, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione di tale provvedimento amministrativo, risalente al 6 giugno 2013; f) che, nonostante le comunicazioni inviate ai comproprietari-locatori ed ai comproprietari EL fabbricato, nessuno aveva provveduto al ripristino ELlo stato dei luoghi né a risarcirgli i danni subiti, quantificati nella misura di € 15.000,00.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 10 luglio 2015, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità ELl'avversa domanda, non avendo l'attore CP_4
fatto precedere l'incoato giudizio dall'invito alla negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità ELl'azione per i giudizi tesi a conseguire il pagamento di somme non superiori ad €
50.000,00, ovvero dall'invito alla mediazione obbligatoria, rientrando la controversia nell'alveo dei rapporti locativi;
contestando, nel merito, la pretesa risarcitoria per il difetto di prova circa l'an ed il quantum debeatur, dovendo essere, comunque, considerato - ai fini risarcitori ELl'eventuale danno non patrimoniale - che il contratto di locazione (regolarmente disdettato) sarebbe spirato alla data EL
4 gennaio 2015, per cui l'eventuale relativa liquidazione non sarebbe potuta essere superiore all'effettivo e mancato godimento ELl'immobile entro la prevista data di rilascio, chiedendo l'accoglimento ELle seguenti testuali conclusioni: “a) in sede preliminare, accertata una legittima causa d'improcedibilità ELl'azione, ordinarsi all'attore l'esperimento dei rimedi conciliativi descritti al punto 1) EL presente atto e fissando l'udienza di verifica;
b) nel merito, rigettarsi la domanda per carenza di prova sull'an e sul quantum, vinte le spese di lite con attribuzione ex art. 93
c.p.c.; c) in subordine, preso atto ELla manifestata intenzione ELla Sig.ra di definire CP_4
bonariamente la vicenda mediante il versamento pro-quota EL danno effettivamente risarcibile, procedersi alla compensazione ELle spese nei suoi confronti ai sensi ELl'art. 92, comma 2 c.p.c.”.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2015, si costituivano in giudizio
[...]
e quali unici locatori, siccome subentrati al dante causa Pt_2 Parte_3 Persona_2
chiedendo, in via preliminare: a) la declaratoria ELl'improcedibilità ELl'avversa domanda, per non essere stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria previsto per le cause rientranti nella materia locatizia;
b) la declaratoria ELla nullità ELl'atto di citazione per la pretesa violazione EL disposto di cui al n. 2 ELl'art. 163 c.p.c., oltre che per la pretesa genericità ed indeterminatezza ELla domanda attrice;
contestando, nel merito, l'avversa richiesta risarcitoria per la pretesa infondatezza ELla stessa, di cui richiedevano il rigetto, chiedendo, in subordine, che la somma di €
10.518,10, che sarebbe stata dovuta dal conduttore per canoni non pagati e per la quota più volte non versata ELl'imposta annuale di registrazione EL contratto di locazione, fosse posta in compensazione con le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento a Parte_1
3 1.4. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2015, si costituivano in giudizio LA
LL e chiedendo: a) la declaratoria ELl'improcedibilità ELl'avversa domanda, Controparte_3
per non essere stata preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria previsto per le cause rientranti nella materia dei rapporti locativi;
b) la declaratoria ELla nullità ELl'atto di citazione per la pretesa violazione EL disposto di cui al n. 2 ELl'art. 163 c.p.c., oltre che per la pretesa genericità ed indeterminatezza ELla domanda attrice;
contestando, nel merito, l'avversa richiesta per la pretesa infondatezza ELla stessa, di cui richiedevano la reiezione, con la contestuale istanza di condanna ELl'attore al pagamento ELle spese e dei compensi di lite.
1.5. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2015, si costituiva in giudizio Per_1
eccependo la nullità ELla domanda ed il proprio difetto di legittimazione passiva, non
[...]
essendo locatrice ELl'immobile già occupato dall'attore, né proprietaria EL medesimo, né ELla restante porzione EL fabbricato di Via A. Luisi n. 29, avendo rinunziato all'eredità EL compianto marito come da prodotto verbale redatto il 3 giugno 2008 presso la cancelleria EL Persona_2
Tribunale di RE Annunziata, sezione distaccata di RE EL GR.
1.6. - Espletata senza alcun esito positivo la disposta procedura di mediazione obbligatoria;
escussi i testimoni addotti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa con la sentenza n. 2700/2018, pubblicata il 24 settembre 2018, con la quale il Tribunale di RE Annunziata così testualmente stabiliva:
“Rigetta la domanda. Compensa le spese EL giudizio tra le parti.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori, respingeva la domanda attrice, avendo rilevato il difetto di prova in ordine al preteso danno subito: “… in mancanza di alcuna allegazione e prova sul punto: né tale risarcimento può essere riconosciuto in via equitativa, poiché ciò presuppone che le voci di danno, provate quanto alla loro esistenza, non siano facilmente quantificabili.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 23 marzo 2019 a Parte_1
LA LL, ed proponeva Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_4
appello innanzi a questa Corte, affidandosi a due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento ELle seguenti testuali conclusioni: “A) in accoglimento ELla domanda ELl'attore, accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati nella causazione ELl'evento dannoso che provocò il crollo EL solaio ELl'appartamento sovrastante quello abitato dal signor a causa ELl'incuria e ELla Parte_1
cattiva manutenzione in cui versava lo stabile di proprietà degli odierni convenuti;
B) Condannare gli appellati, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quali proprietari e locatori sia ELl'intero immobile, sia EL solaio crollato, ciascuno per le proprie responsabilità ed in solido fra
4 loro, al pagamento ELla somma di € 15.000,00, somma anche diversa come risulterà in corso di causa, e comunque dovuta per il risarcimento dei danni subiti e per il mancato godimento ELl'immobile locato per il periodo successivo al luglio 2013 e per la perdita improvvisa ELl'abitazione, somme da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì EL diritto all'effettivo pagamento, in favore ELl'istante, il tutto comunque, per economia nel limite di €
26.000,00; C) Condannare gli appellati convenuti al pagamento ELle spese e ELle competenze EL doppio grado di giudizio, con aggravio di oneri di legge e fiscali, con attribuzione allo scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 13 giugno 2019 si costituivano in giudizio e eccependo la non integrità EL contraddittorio, non Parte_2 Parte_3
essendo stata evocata in giudizio anche già parte costituita in primo grado;
Persona_1
l'inammissibilità EL gravame, ex art. 342 c.p.c.; chiedendo nel merito, in via principale, il rigetto ELl'appello per la pretesa infondatezza ELlo stesso, ovvero, in subordine, nell'ipotesi d'accoglimento ELl'impugnazione, formulando l'istanza di compensazione EL quantum eventualmente dovuto all'appellante col credito, così come già vantato e quantificato in primo grado e per i titoli ivi indicati, con la contestuale richiesta di condanna ELl'appellante al pagamento ELle spese EL presente grado di giudizio.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 13 giugno 2019 si costituivano in giudizio LA LL e eccependo la non integrità EL contraddittorio, per non Controparte_3
essere stata evocata in giudizio anche già parte costituita in primo grado;
Persona_1
l'inammissibilità ELl'appello, ex art. 342 c.p.c., chiedendo nel merito, la reiezione ELl'impugnazione per la pretesa infondatezza ELla stessa, con la contestuale istanza di condanna ELl'appellante al pagamento ELle spese EL presente grado di giudizio.
2.4. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 13 giugno 2019 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità EL gravame ex artt. 348-bis CP_4
e 342 c.p.c., chiedendo nel merito, il rigetto ELl'impugnazione per la pretesa infondatezza ELla stessa, con la contestuale istanza di condanna ELl'appellante al pagamento ELle spese EL doppio grado EL giudizio, da distrarre in favore ELl'avv. Luigi Massa, dichiaratosi antistatario.
2.5. - Con l'ordinanza resa all'udienza EL giorno 1° ottobre 2019 la Corte disponeva l'integrazione EL contraddittorio nei confronti ELla parte processuale pretermessa , ai Persona_1 sensi ELl'art. 331 c.p.c., a cura ELla parte più diligente, fissando l'udienza EL 21giugno 2020 per il prosieguo, con l'onere ELla notificazione nel rispetto dei termini a comparire.
2.6. - A seguito ELla rituale notificazione ELl'atto d'integrazione EL contraddittorio perfezionatasi il 14 ottobre 2019 su richiesta ELla parte impugnante, mediante la comparsa di risposta
5 depositata il 31 maggio 2020 si costituiva in giudizio reiterando l'eccezione EL proprio Persona_1
difetto di legittimazione passiva, concludendo per l'integrale rigetto ELl'appello, con l'istanza di condanna ELl'impugnante al pagamento ELle spese EL giudizio, con distrazione in favore ELl'avv.
LA LL, dichiaratasi antistataria.
2.7. - Con l'ordinanza resa il 20 febbraio 2024, rilevato che l'avv. LA LL nelle proprie note di trattazione depositate il 16 febbraio 2024 aveva dichiarato la morte ELla propria rappresentata deceduta il 17 gennaio 2023, come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Persona_1
RE EL GR il 23 marzo 2023, la Corte dichiarava l'interruzione EL processo.
2.8. - Riassunto il procedimento a cura ELl'appellante col ricorso depositato il 29 febbraio
2024, mediante il decreto EL 4 marzo 2024 il presidente ELla sezione disponeva la sua prosecuzione per l'udienza EL 2 luglio 2024, onerando la parte istante di notificare alle controparti, entro e non oltre il 25 marzo 2024, il ricorso per la riassunzione ed il consequenziale provvedimento di comparizione ELle parti.
2.9. - A seguito ELla rituale notificazione, perfezionatasi il 7 marzo 2024, EL ricorso per la riassunzione EL processo interrotto e EL decreto di comparizione ELle parti, si costituiva in giudizio nella sua qualità di erede di mediante la comparsa di risposta con la Parte_3 Persona_1
quale reiterava le medesime conclusioni già rassegnata dalla sua dante causa con la precedente comparsa depositata il 13 giugno 2019.
2.10. - Nella mancata acquisizione EL fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 6 novembre 2024 la trattazione scritta ELla causa per l'udienza collegiale EL 3 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione ELle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 5 dicembre
2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti EL termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito ELle rispettive comparse conclusionali e ELle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo ELla sua ammissibilità, atteso che la difesa ELl'appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente CP_4 ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una ELibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla
6 richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo ELla sua ulteriore ammissibilità, atteso che le difese ELle parti appellate ne eccepivano l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione ELl'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione ELle parti EL provvedimento che si intende appellare e ELle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione EL fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione ELle circostanze da cui deriva la violazione ELla legge e ELla loro rilevanza ai fini ELla decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma ELl'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti ELla S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo ELl'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 EL 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione ELle questioni e dei punti contestati ELla sentenza impugnata e, con essi, ELle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto ELla permanente natura di "revisio prioris instantiae" EL giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale ELineato dal legislatore, non convince (non
7 essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare ELle probabilità di accoglimento ELl'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
5.1. -Con il primo motivo d'appello censurava la decisione impugnata per il Parte_1 preteso vizio d'omessa pronuncia, ritenendo che il primo giudice avesse omesso di ELibare in maniera esaustiva sulla domanda attrice, essendosi limitato: “ad una sin troppo laconica declaratoria ELla responsabilità ELle controparti, così espressa: “Nella specie, pur essendo stato provato il crollo e che il fabbricato aveva necessità di lavori di manutenzione straordinaria in merito agli intonaci che erano fatiscenti … in realtà non è risultata la prova EL danno subito.”
Più precisamente la parte impugnante si doleva che il Tribunale non avesse espressamente dichiarato la responsabilità dei convenuti nella determinazione causale EL denunziato evento lesivo, né avesse precisato alcunché in ordine al tipo di responsabilità imputabile agli stessi, nelle loro rispettive qualità, per avere causato il crollo EL solaio sovrastante all'appartamento condotto in locazione dall'attore, di proprietà dei primi, o comunque facente parte EL fabbricato di loro proprietà, rispetto alla domanda attrice, così come formulata in danno dei medesimi, in quanto tesa alla declaratoria ELla loro rispettive responsabilità: a) extracontrattuale, ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato da cose in custodia ovvero ex art. 2043 c.c. per la violazione EL principio EL divieto EL neminem laedere; b) contrattuale per la violazione ELl'obbligazione posta in capo ai locatori, ai sensi EL disposto di cui al n. 2 ELl'art. 1575 c.c.
5.2. - Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava che la sentenza gravata concretizzasse la violazione dei principi di disponibilità e di valutazione ELle prove documentali, fotografiche e testimoniali, acquisite agli atti di causa, le cui risultanze corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice e, se correttamente interpretate, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere provato il reclamato danno patrimoniale e non patrimoniale, erroneamente escluso per il preteso, rilevato difetto di prova sul punto.
A proposito EL danno patrimoniale, lo stesso, a dire ELl'appellante, andrebbe liquidato per lo meno con riferimento al costo dei nuovi elettrodomestici, essendo i precedenti andati distrutti in conseguenza EL lamentato crollo, in riferimento ai quali sarebbe stata ritualmente prodotta la documentazione fiscale d'acquisto dei primi, attestante l'esborso di € 978,00, ovvero nell'ipotesi in cui tali elementi probatori non fossero ritenuti sufficienti a provare l'effettiva entità EL danno
8 patrimoniale subito dall'attore, in considerazione degli esiti istruttori, fotografici, documentali e testimoniali, stante l'impossibilità di provare l'entità effettiva EL pregiudizio subito, andrebbe disposta la liquidazione EL relativo danno, ex art. 1226 c.c., in via equitativa.
In ordine al danno non patrimoniale, il medesimo, a dire ELl'impugnante, andrebbe riconosciuto e liquidato sempre in via equitativa, ex art. 1226 c.c., perché l'attore sarebbe stato privato ELla facoltà di godere ELla propria abitazione per il periodo di residua durata EL rapporto contrattuale locatizio, pari a 19 mesi, perché intercorrente dal 5 giugno 2013 (data EL crollo) fino al
4 gennaio 2017 (data di scadenza EL contratto), con la puntualizzazione che tale periodo andrebbe esteso anche a quello successivo, intercorrente fra la scadenza naturale EL contratto e la presumibile data di rilascio, rimessa alla determinazione EL giudice competente in materia di procedimenti speciali per il rilascio di immobili per finita locazione, ai sensi ELl'art. 56 L. 392/1978, in modo da protrarre, rispetto alla scadenza EL contratto, il periodo da considerare nella misura degli ulteriori dodici mesi successivi o, almeno, in quella minima dei sei mesi a seguire, oltre alla personalizzazione di tale voce di danno, in considerazione EL fatto che il danneggiato, anziano e malato, sarebbe rimasto fino a sera inoltrata sul balconcino di casa, in attesa dei vigili EL fuoco, che lo avrebbero tratto in salvo con un carrello elevatore, avendo in tali circostanze temuto di poter essere vittima di un ulteriore crollo, oltre che di poter morire.
5.3. - I due motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intrinseca connessione.
Degli stessi, il primo è fondato e merita accoglimento, contrariamente al secondo che è privo di fondamento, per cui va respinto.
5.4. - Nella specie, il Tribunale si limitava a motivare sinteticamente che la responsabilità ELl'incontestato crollo fosse addebitabile a tutte le parti convenute, avendo collocato la fattispecie in esame negli schemi degli artt. 2051 e 2043 c.c.: “… essendo stato provato il crollo e che il fabbricato aveva necessità di lavori di manutenzione straordinaria in merito agli intonaci che erano fatiscenti
…”, senza, però, disporre espressamente né nel corpo ELla motivazione, né nel dispositivo ELla decisione impugnata, la declaratoria di responsabilità dei convenuti nella produzione causale EL dedotto sinistro.
Sul punto il Collegio non concorda con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dovendosi integrare e correggere la motivazione ELla decisione gravata nei termini di seguito qui indicati e disporre la declaratoria ELla responsabilità dei convenuti nella determinazione causale EL lamentato evento lesivo, distinguendo, al fine d'individuare la fonte normativa ELle responsabilità imputabili ai convenuti, da un lato, la posizione dei locatori, e subentrati Parte_2 Parte_3 all'originario locatore, loro dante causa, dall'altro, la posizione di tutti i convenuti, Persona_2
9 LA LL, ed nella loro qualità Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_4
di proprietari ELle unità immobiliari facenti parte EL fabbricato, all'interno EL quale è collocato l'appartamento già condotto in locazione da Parte_1
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, per il crollo EL solaio ELl'appartamento condotto in locazione dall'attore-appellante devono ritenersi responsabili solidalmente i locatari, mentre per il crollo ELla porzione EL solaio EL lastrico di copertura EL fabbricato, che produceva danni agli immobili sottostanti, come riferito dal teste direttore dei lavori per la Testimone_1
messa in sicurezza di tale edificio subito dopo il crollo de quo, su incarico ELla famiglia LL, escusso all'udienza EL 7 dicembre 2016, devono ritenersi solidalmente responsabili tutti i convenuti
LL, nessuno escluso, nella loro qualità di condomini, il tutto, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale:
“In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore ELla cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi ELla cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/02/2024, n. 4578);
“In tema di danni prodotti dalla cosa locata, poiché il proprietario ha l'obbligo, imposto dall'art. 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, grava sul proprietario una presunzione di responsabilità, che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, ELl'imputabilità ELl'evento al caso fortuito ovvero al fatto illecito EL terzo.” (Cass. civ.,
Sez. III, 15/06/2021, n. 16890);
“In relazione a danni derivanti dal lastrico solare in proprietà esclusiva, sussiste una concorrente responsabilità EL , il quale abbia omesso di attivare gli obblighi CP_5
conservativi ELle cose comuni su di lui gravanti ai sensi ELl'art. 1130, co. 4, c.c., ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi ELl'art. 1135, primo comma, n. 4, EL c.c., e EL proprietario esclusivo EL lastrico solare ovvero EL terrazzo a livello, il quale assume la veste di custode, e quindi responsabile ex art. 2051 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2021, n. 6816).
5.5. - Tali distinte presunzioni di responsabilità dei locatori, da un lato, e dei condomini tutti, dall'altro, impongono, comunque, l'applicazione EL principio ELl'onere ELla prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., a proposito ELla dimostrazione ELl'an e EL quantum EL danno derivatogli dall'illecito allegato.
Pertanto, in linea di principio, non è sufficiente che sia fornita ed acquisita la prova ELla responsabilità EL danneggiante nella produzione causale ELl'evento lesivo, ma è necessario che la
10 parte danneggiata alleghi e provi l'esistenza di specifici danni, non potendo, altrimenti, essere riconosciuto alcun risarcimento, posto che il danno si qualifica sempre in termini di danno conseguenza e non di mero danno evento.
Ciò premesso in linea di massima, l'attore, nella specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e contrariamente a quanto allegato dalla parte appellante, non assolveva all'onere ELla prova sul medesimo incombente, ex art. 2967 c.c., non avendo il quantum debeatur risarcitorio, riferibile ai pretesi danni patrimoniali, trovato alcun riscontro nemmeno negli esiti istruttori, documentali, fotografici e testimoniali.
Infatti, ritenuto che il crollo sia incontestato e che l'attore abbia effettivamente perduto quanto contenuto in quella che era stata la sua abitazione, il quantum debeatur sulla voce di danno patrimoniale per la perdita EL mobilio, degli arredi e di quant'altro è rimasto EL tutto sfornito di prova, non avendo alcuna valenza probatoria:
a) il prodotto scontrino fiscale, emesso il 6 giugno 2013, per l'importo di € 98,00, non potendosi ricavare dal medesimo chi fosse stato l'acquirente né quale oggetto fosse stato acquistato;
b) le prodotte fatture n. 9 e n. 10, apparentemente emesse nei confronti di il 3 Parte_1
luglio 2013, rispettivamente per l'importo di € 380,00 e di € 500,00 a fronte EL rispettivo preteso acquisto EL frigorifero e ELla lavatrice INDESIT, non essendo le stesse quietanzate dal CP_6
venditore e non essendo neppure stata provata la loro consegna mediante il formale documento di trasporto, di cui al D.P.R. 472/1996.
Peraltro, in ordine alla pretesa liquidazione equitativa EL danno patrimoniale, questa è senz'altro preclusa dalla mancanza di elementi certi, che avrebbe dovuto offrire l'attore-appellante, dai quali desumere innanzitutto la prova in termini economici EL danno subito.
La liquidazione equitativa EL danno postula, infatti, il concreto accertamento ELl'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto, dimostrando semplicemente che un inadempimento ELl'altra parte vi fosse stato, se non si dimostri che a tale inadempimento fosse conseguito un concreto danno (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent.,
8 gennaio 2016, n. 127; Cass. civ., Sez. III, Sent., 17 ottobre 2016, n. 20889; Cass. civ., Sez. II, Sent.,
22 febbraio 2018, n. 4310).
5.6. - In ordine, poi, all'ulteriore doglianza relativa al rigetto da parte EL Tribunale ELla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla perdita improvvisa ELla sua abitazione, per cui l'attore avrebbe diritto a tale voce di danno, perché sarebbe stato privato ELla facoltà di godere ELla stessa per il periodo di residua durata EL rapporto contrattuale locatizio, pari a 19 mesi, intercorrente dal 5 giugno 2013 (data EL crollo) fino al 4 gennaio 2017 (data di scadenza EL contratto), da protrarre per altri dodici o sei mesi, oltre alla pretesa personalizzazione, in
11 considerazione EL fatto che il danneggiato, anziano e malato, sarebbe rimasto fino a sera inoltrata sul balconcino di casa, in attesa dei vigili EL fuoco, che lo avrebbero tratto in salvo con un carrello elevatore, avendo in tali circostanze temuto di poter rimanere vittima di un ulteriore crollo, oltre che di poter morire, la Corte ne rileva l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., in quanto contenente una domanda nuova, proposta per la prima volta in questa fase EL giudizio, avendo l'attore, entro il termine perentorio di cristallizzazione EL thema decidendum, scaduto all'atto EL deposito ELla memoria n. 1, di cui al comma 6 ELl'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, depositata il 10 marzo
2016, reclamato: “i danni conseguenti alla perdita improvvisa ELl'abitazione, quest'ultimi consistenti ad esempio, nella necessità di aver dovuto reperire nuova abitazione (ricerca, stipula di contratti, adeguamenti, arredo etc.), procurarsi il vestiario e superare il grave disagio, anche morale
e psicologico, che una persona anziana come l'attore ha subito per il timore di subire lesioni e di perdere abitudini e ricordi legati all'immobile ed agli oggetti irreparabilmente perduti.”
Del resto, a proposito EL lamentato “grave disagio, anche morale e psicologico” subito in conseguenza EL denunziato crollo, la Corte integra la motivazione ELl'impugnata sentenza, rilevando che alcun danno patrimoniale può essere riconosciuto in re ipsa e, quindi, calcolato in maniera automatica, potendosi adeguare la misura di tale risarcimento solo ove si ravvisino gli estremi ed i riscontri che ne consentano la liquidazione, non risultando in atti esservi specifiche allegazioni né argomentative né probatorie, che possano indurre a ritenere riscontrabili e quindi liquidabili aspetti di danni dal punto di vista ELla sofferenza soggettiva per la specifica penosità EL fatto lesivo, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale EL giudice ELla funzione nomofilattica, per il quale: “In tema di risarcimento EL danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano ELla prova, tanto l'aspetto interiore EL danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto ELl'accertamento e ELla quantificazione EL danno risarcibile - alla luce ELl'insegnamento ELla Corte costituzionale (sent. n. 235 EL 2014) e ELl'intervento EL legislatore
(artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 EL 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461).
Pertanto, in considerazione EL difetto di prova anche su tale pretesa di danno non patrimoniale, è senz'altro esclusa qualsivoglia ipotesi di liquidazione di tale voce di danno, in via
12 equitativa ex art. 1226 c.c., per le medesime ragioni di cui all'ultimo capoverso EL precedente paragrafo sub 5.5.
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce ELle svolte argomentazioni ed in considerazione ELl'innanzi assunta decisione, che, in accoglimento EL primo motivo di gravame ed in parziale riforma ELla sentenza gravata, va espressamente dichiarata la solidale responsabilità di LA LL, Controparte_3
ed nella determinazione causale EL denunciato Parte_2 Parte_3 CP_4
crollo, verificatosi il 5 giugno 2013 nel Comune di RE EL GR (Na) in Via A. Luisi n. 29, fermo restando la reiezione ELla domanda risarcitoria attrice, così come disposta dal primo giudice.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto ELl'esito complessivo ELla lite e EL parziale accoglimento ELl'originaria domanda attrice, per essere stata dichiarata la responsabilità solidale di tutti i convenuti nella determinazione causale EL lamentato crollo e respinta la domanda di risarcimento EL danno patrimoniale e non patrimoniale proposta dall'attore, in considerazione ELla reciproca soccombenza, le spese EL doppio grado EL giudizio sono interamente compensate tra le parti, ai sensi EL comma
2 ELl'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2007/2018 EL Tribunale di RE Annunziata, pubblicata il 24 settembre 2018, in accoglimento EL gravame ed in parziale riforma ELla decisione impugnata, fermo restando la reiezione ELla domanda risarcitoria attrice ivi disposta, così provvede:
1) dichiara la solidale responsabilità di LA LL, Controparte_3 Parte_2
ed nella determinazione causale EL denunciato crollo, verificatosi Parte_3 CP_4
il 5 giugno 2013 nel Comune di RE EL GR (Na) in Via A. Luisi n. 29;
2) compensa interamente tra le parti le spese EL doppio grado EL giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio ELla IV Sezione Civile ELla Corte di Appello di
Napoli, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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