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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/09/2024, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Presidente
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 795 del 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Bruno Colavita,
APPELLANTE
E in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Raffaella Martino.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.07.2022 ed iscritto al R.G.
n.5616/2022, conveniva in giudizio l'appellata Parte_1 indicata in epigrafe, al fine di ottenere dal Tribunale di Foggia una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il licenziamento comminato è per i motivi esposti in premessa è manifestamente insussistente, e per l'effetto revocarlo, con condanna del datore di lavoro alla reintegra
1 della lavoratrice, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, con regolarizzazione contributiva ed assicurativa;
2) in subordine, accertare e dichiarare che il licenziamento non è sorretto da giustificato motivo né da giusta causa, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata e tenuto conto della tardività del procedimento disciplinare;
3) Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. 4) In ogni caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2. In particolare, la ricorrente deduceva: - di aver iniziato a lavorare, in data 24.02.2020, alle dipendenze della resistente, inquadrata nel livello A del
CCNL case di cura personale non medico, con la qualifica di operaia e svolgendo le mansioni di ausiliario zooiatrico;
- di aver ricevuto il 19.04.2022 lettera di contestazione disciplinare nella quale si dava atto della falsità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata in occasione della
“selezione, per titoli ed esame, per l'assunzione di n. 23 ausiliari zooiatrici contratto
AIOP … di cui n. 2 posti riservati ai soggetti di cui all'art. 18 della L. 68/1999” in quanto, alla luce di controlli presso l' , era emerso che alla data di CP_2 pubblicazione dell'avviso (01.07.2019) non risultava iscritta, come dichiarato, nell'elenco di cui al citato art. 18; - che, nonostante le giustificazioni e l'audizione personale, nella quale aveva contestato i fatti addebitati e aveva eccepito la non tempestività della contestazione, in data 10.06.2022 era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa;
- di aver impugnato il licenziamento il 23.06.2022.
3. Si costituiva in giudizio la che contestava Controparte_3 le argomentazioni avverse, chiedendone il rigetto e formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di
2 lavoro, in ragione della sussistenza di un vizio genetico già indicato nella nota di contestazione.
4. Con sentenza n. 570/2023 del 16.02.2023, il Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: “a) rigetta il ricorso;
b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente e, per
l'effetto, dichiara la nullità del contratto individuale di lavoro subordinato sottoscritto in data 22.2.2020; c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
5. Avverso la decisione ha interposto gravame , Parte_1 con ricorso depositato in data 17.07.2023, chiedendone l'integrale riforma.
6. Con memoria del 21.09.2023, si costituiva in giudizio CP_1 che, contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva il
[...] rigetto, con conferma della gravata sentenza.
7. Espletato un tentativo di conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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I. Sulla sentenza del Tribunale.
I.a. Il Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso, sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
- ha preso atto del contenuto della contestazione disciplinare e dell'avviso pubblico di selezione indetto dalla convenuta, nonché dell'effettiva insussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito (appartenenza ai soggetti di cui all'art. 18 della L. n.68/99) richiesto nel bando – alla luce della documentazione in atti;
– ha menzionato le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere rese in occasione dell'accesso al pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del
D.P.R. n. 3 del 1957, dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'art. 55- quater, lett. d), del D.lgs. n. 165 del 2001, ritenuti applicabili alla fattispecie;
- ha richiamato diverse pronunce di legittimità e della Corte
Costituzionale in forza delle quali l'obiettiva assenza del requisito falsamente dichiarato – indispensabile per la partecipazione alla procedura – determina la
3 decadenza dal diritto, costituendo un vizio genetico del contratto e determinandone la nullità;
- ha disatteso l'affermazione della ricorrente secondo cui l'art. 75 DPR
445/2000 – che prevede la decadenza dai benefici – non sarebbe applicabile nel caso in esame, essendo la convenuta una società a partecipazione pubblica, rilevando che l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.165/2001 deriva proprio dalla natura pubblica del capitale impiegato;
- ha considerato irrilevante il tempo intercorso tra la data di assunzione e quella di risoluzione del rapporto, alla luce dell'avviso di selezione che prevedeva espressamente che la mancanza dei requisiti dichiarati avrebbe determinato “in qualunque tempo” la risoluzione del rapporto di lavoro;
- ha ritenuto ininfluente l'indagine sull'elemento psicologico della dipendente, e tanto sulla base dell'orientamento di legittimità, secondo cui la non veridicità della dichiarazione determina la decadenza dai benefici a prescindere dall'elemento soggettivo sottesi alla condotta.
Alla luce di tanto, ha rigettato il ricorso proposto dalla e Parte_1 accolto la domanda riconvenzionale della , dichiarando la nullità CP_1 del contratto di assunzione;
il tutto con compensazione integrale delle spese di lite.
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II. Sul ricorso in appello.
II.
1.a. Con il primo motivo di appello, la denuncia la nullità Parte_1 della sentenza “per disapplicazione della procedura prevista dall'art. 1 comma 49 L.
92/2012”, ritenuta applicabile anche alle impugnative di licenziamenti dei dipendenti delle società a controllo pubblico ed abrogata, ai sensi del D.Lgs.
149/2022, solo a decorrere dal 18.10.2022.
II.
1.b. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 75 del DPR 445/2000 nonché la mancata valutazione dei vizi del procedimento disciplinare sotteso al provvedimento impugnato;
in particolare, ribadisce che la norma citata non può trovare applicazione al caso in esame, essendo al contrario applicabile agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori dei pubblici servizi,
4 diversamente dalle società in house che non possono definirsi quali
“amministrazioni pubbliche”.
Sottolinea, infatti, che nel caso di una società in house – soggetta al regime privatistico – la normativa di riferimento contempla la nullità del contratto di lavoro solo ove sottoscritto in totale carenza della procedura di reclutamento ad evidenza pubblica e non già nelle ipotesi previste dal citato art. 75.
A riprova di tanto tesi, evidenzia che la condotta posta a base del licenziamento risulta essere tipizzata dal CCNL di riferimento che, all'art. 42, stabilisce che il rilascio di dichiarazioni non veritiere al momento dell'assunzione possa essere sanzionato solo con un provvedimento conservativo.
Ad ogni modo, la contesta la ricostruzione fattuale della Parte_1 fattispecie operata dal Tribunale, precisando di aver sanato l'autodichiarazione contestata provvedendo a presentare, in data anteriore alla sottoscrizione del contratto di assunzione, la documentazione corretta.
Impugna altresì la sentenza nella parte in cui ha considerato non rilevante “il lasso di tempo trascorso tra la data di assunzione e quella di risoluzione del rapporto”
II.
1.c. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle richieste istruttorie;
al riguardo, evidenzia di aver formulato apposita prova per testi volta a dimostrare l'avvenuto deposito, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, della documentazione necessaria per procedere all'assunzione, e tanto anche al fine di permettere l'esame della condotta contestata sul piano psicologico, anche alla luce della propria condizione psicofisica, affetta da disturbo di personalità con sospetto disturbo dello spettro autistico. In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1. L'appello è infondato e deve essere respinto, per i motivi di seguito esposti.
5 III.
1.a. In via preliminare, deve essere disattesa la prima doglianza in quanto inammissibile e comunque infondata. Va infatti rilevato che, nel ricorso di primo grado, la non ha chiesto l'applicazione della L. Parte_1
92/2012, invocando piuttosto, come si evince a pag. 5 del ricorso, le tutele di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015, con conseguente novità della censura.
Inoltre, il richiamo alla disciplina di cui alla l. n. 92 del 2012 operato dall'appellante non risulta pertinente, posto che l'assunzione in contesa è avvenuta il 22.02.2020 e dunque nella vigenza del D.Lgs n.23 del 2015 pacificamente applicabile, ai sensi dell'art. 1, ai lavoratori assunti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (id est 7 marzo 2015); a ciò si aggiunga, per mera completezza, che parte appellante non ha dedotto alcuna lesione del diritto di difesa derivante dall'applicazione del rito processuale ordinario, con conseguente inconcludenza della censura, essendo noto che la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa.(Cass. ex multis, Cass. n.23682 del 10.10.2017).
III.
1.b. Pervenendo al merito della controversia, le ulteriori doglianze proposte dall'appellante possono essere trattate congiuntamente, in ragione della loro connessione logico-giuridica.
Ritiene innanzitutto il Collegio che, diversamente da quanto argomentato da , il primo giudice ha correttamente Parte_1 applicato alla fattispecie l'art. 75 del D.P.R. n.445/2000 che prevede che qualora "emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Occorre invero rilevare che il citato articolo costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto
6 dalla giurisprudenza come il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive.
In forza di tale principio è dunque precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, e a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 15 marzo 2017, n. 1172; Id., 3 febbraio 2016, n. 404).
Ribadita la portata generale della disposizione di cui all'art. 75 del
D.P.R. n.445/2000 (applicabile peraltro anche in settori diversi dalle procedure di assunzione), non ha quindi pregio la distinzione prospettata dall'appellante fra assunzioni nel pubblico impiego privatizzato e assunzione alle dipendenze di società partecipate: non potendosi ritenere che, nell'ambito di procedure di reclutamento presso società in house, un privato possa avvantaggiarsi, in spregio al chiaro disposto normativo, di una dichiarazione mendace, beneficiando di un titolo o di un requisito che in realtà non possiede.
In tal senso, come affermato in termini estensibili alla fattispecie da
Cass. civ., sez. lav., 05.04.2022, n.11011, la "decadenza dai benefici" prevista dall'art 74 si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del
2001, artt. 35 e 36, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle
Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato D.Lgs. n.165 del
2001, art. 35, comma 1, lett. b), e del D.P.R. n.487 del 1994, artt. 23 e s.s., seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi
7 pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (citata Cass., n. 22673 del 2020, che richiama, Cass. n. 30999 del
2019, Cass. n. 17002 del 2019).
Trattasi di principio direttamente applicabile al caso di specie, atteso che la dichiarazione non veritiera resa nell'ambito di una procedura selettiva e relativa alla ricorrenza di un requisito necessario per l'assunzione non può che riflettersi sulla stessa validità del negozio di assunzione perché viola direttamente la regola posta dal D.Lgs. n.165 del 2001, artt. 35 e 36.
E tale articolo 35 del D.Lgs. n.165 del 2001 è espressamente applicabile anche alle assunzioni nelle società controllate, essendo noto che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n.135 del 2017, “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001”.
Tanto premesso in termini generali, osserva il Collegio che l'applicazione alla fattispecie del D.P.R. 445/2000 richiamato, oltre ad essere desumibile dalle disposizioni di sistema, risulta poi esplicitata nello stesso bando di concorso, posto che, a pagina 4 dell'avviso di selezione del
01.07.2019, si legge quanto segue:
- a): “La domanda di partecipazione on-line è redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000 e di conseguenza le dichiarazioni rese telematicamente dal candidato devono contenere tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli. Il candidato è passibile delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci”;
- b) “Con la partecipazione alla procedura selettiva è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve delle condizioni del presente Avviso e della normativa da esso richiamata”.
8 Appare, dunque, evidente che, sin dalla presentazione della domanda di selezione, la era a conoscenza ed ha accettato le condizioni Parte_1 dettate dalla normativa richiamata (fra cui il D.P.R. 445/2000, in materia di false dichiarazioni), compresa quindi l'applicazione, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai benefici ivi prevista.
Rispetto a tali premesse, non ha pregio la doglianza secondo cui al caso di specie andrebbe applicato il CCNL di categoria piuttosto che il DPR n.445 del 2000, in quanto la previsione ivi contenuta e che peraltro sottolinea la gravità della condotta in oggetto (secondo cui «è consentito il licenziamento per giusta causa…», per il caso di «contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione»), non esclude l'operatività della decadenza di cui al richiamato art. 75.
Ed invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, il discrimen fra le due previsioni è rappresentato dall'oggetto della falsità documentale commesse e che, nel caso in esame, ha riguardato un requisito costitutivo, necessario all'assunzione e non già ulteriori dichiarazioni rese in occasione dell'assunzione.
In particolare, come ben precisato da Cass. n.18699 del 2019, il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n.445 del 2000, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la
P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
Ciò posto, va quindi confermata l'opzione del primo giudice di ritenere applicabile alla fattispecie la decadenza prevista dall'art. 75 del DPR
445/2000, anche in linea con lo stesso provvedimento impugnato in cui,
9 unitamente alla sanzione espulsiva, si dà atto in ogni caso della “nullità ex tunc” del contratto di lavoro, “per mancanza di uno dei requisiti indefettibili previsti dall'avviso di selezione per l'instaurazione del rapporto di lavoro, vale a dire quello di
“essere iscritto nell'elenco di appartenenti alle categorie di cui all'art 18 della legge
68/99 alla data di pubblicazione dell'avviso della procedura selettiva…”.
Ne consegue l'irrilevanza, ai fini de quibus, di ogni indagine sull'elemento psicologico della condotta della dipendente in quanto, come rimarcato dalla giurisprudenza, la fattispecie decadenziale, di cui all'art. 75
d.P.R. n. 445/2000, si basa su un presupposto oggettivo, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva: l'oggettiva non veridicità dei presupposti dichiarati dal richiedente, intesa come non rispondenza tra la situazione dichiarata e quella in concreto esistente, è causa sufficiente a escludere la spettanza di un beneficio e a disporre la decadenza dell'intero beneficio"
(Cons. St., sez. VII, 3 maggio 2023 n. 4517). Essa non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo, né la valutazione dell'effettiva gravità del fatto e dalla sua incidenza rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione…La dichiarazione non veritiera, al di là dei profili penali, preclude infatti al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio”. (Cass., Civ., n.5067 del 2024).
In questo senso, il dato che dunque rileva è che, come emerge dalla nota di contestazione disciplinare del 19.04.2022: “A seguito di controlli di cui all'art.
71 DPR 445/2000 effettuati presso l' è emersa la falsità della suddetta CP_2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come detto, requisito imprescindibile ed indefettibile sia per l'accesso ai posti riservati dell'avviso di selezione sia per la successiva assunzione), in quanto Ella, alla data di pubblicazione dell'avviso, vale a dire l'1 luglio
2019, non era iscritto nell'elenco dell'Ambito di Foggia ex art. 18 L. 68/99”.
Trattasi di circostanza che, oltre a non essere contestata, risulta confortata dalla documentazione rilasciata dall' in data CP_2
18.03.2022, con nota 18595 nella quale si riscontra che CP_4
l' in seguito alla richiesta presentata il 14.03.2022 e “alle opportune Pt_2 verifiche relative all'iscrizione/non iscrizione nell'elenco dell'Ambito di Foggia ex art.
10 18 L. 68/99”, ha comunicato la non iscrizione della alla data del Parte_1
01.07.2019: dato che trova ulteriore riscontro probatorio altresì nel certificato rilasciato dall' in data 23.11.2021 attestante l'iscrizione CP_2 dell'appellante nelle liste degli invalidi civili al 50% e non già negli elenchi dei soggetti di cui all'art. 18 L. 68/99. Tali controlli, poiché previsti espressamente dalla normativa richiamata, non attengono peraltro all'esercizio, da parte della società datoriale, del potere disciplinare, con conseguente irrilevanza dell'eccezione di “tardività della contestazione” articolata nel gravame.
A fronte di tali evidenze probatorie, non coglie nel segno neppure la doglianza concernente l”errata valutazione in merito alle richieste istruttorie” in quanto, a prescindere dalla ribadita irrilevanza, ai sensi dell'art. 75 del DPR
445/2000, dell'elemento psicologico della condotta, la circostanza in fatto valorizzata dalla non smentisce (ma piuttosto conferma) che, in Parte_1 sede di domanda di assunzione, la dipendente ha dichiarato l'esistenza di un requisito mai posseduto e decisivo ai fini dell'assunzione, e tanto non può non inficiare la validità del contratto di assunzione.
Ed infatti, quand'anche l'appellante avesse provveduto, in seguito alla procedura selettiva, a depositare il certificato di iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio, la circostanza non avrebbe alcun valore rispetto alla falsa dichiarazione resa nella domanda di partecipazione.
In primis, perché il certificato prodotto non riguarda il requisito di assunzione richiesto dall'avviso di selezione ovvero l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 18 della legge n.68/1999; in secundis, perché, a smentita dell'asserita volontà rettificatrice, la , in sede di sottoscrizione del Parte_1 contratto, ha provveduto a ribadire la veridicità “di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione all'avviso di selezione”, compresa la ricorrenza dell'unico requisito richiesto ai fini dell'accesso alla riserva prevista dal bando e dunque l'appartenenza ai soggetti di cui all'art. 18 della l. n. 68/99.
Ed invero, nel provvedere, all'esito della produzione documentale, a sottoscrivere la lettera di assunzione in data 22.02.2020 (all. fasc. primo grado telematico di parte appellante), la si è ancora una volta assunta: Parte_1
11 “tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione all'avviso di selezione, prendendo atto che le stesse dovessero risultare inesatte lo faranno decadere da ogni diritto, fermo restando le sue eventuali responsabilità; le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione;
in caso di dichiarazioni mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. n.
445 del 28.12.2020”.
Per l'effetto, non assume rilievo la circostanza che, prima della sottoscrizione, l'appellante avrebbe riferito (senza peraltro specificare a chi), in asserita rettifica di quanto dichiarato in domanda, di non essere iscritta nelle liste di cui all'art. 18, in quanto l'assunzione è avvenuta proprio in virtù di quel requisito e sul presupposto che fosse posseduto “alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva”.
A ciò si aggiunga che in sede di deduzioni difensive, la ha Parte_1 affermato che la scelta di dichiarare in sede di domanda di partecipazione la ricorrenza del beneficio, lungi dal discendere da una specifica difficoltà derivante dalla propria condizione psicofisica, è derivata da una determinazione ben precisa e ponderata (seppur giuridicamente errata), avendo costei “ritenuto valida la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste della legge 68/99, come invalida civile al 50% dal 08.04.2019, non considerando nello specifico l'art. 18 della suddetta legge e dando per scontato che l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato fosse valida per tutti gli articoli della legge n. 68/99”. (cfr. deduzioni del 09.05.2022, successive a contestazione disciplinare)
In conclusione, alla luce dell'obiettiva insussistenza del requisito richiesto nell'avviso di selezione e reso oggetto di dichiarazione mendace da parte della alla data di presentazione della domanda, non può che Parte_1 confermarsi la statuizione del primo giudice.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni e a fronte dell'irrilevanza della prova relativa alle posizioni di altri dipendenti (in quanto correlata a circostanze comunque ininfluenti ai fini decisori e neppure riproposte in sede di gravame), l'appello articolato deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Sussistono, inoltre, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24.12.2013 n.
228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 17.07.2023, avverso la sentenza emessa in data 16.02.2023 dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, nei confronti della
[...]
così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a.; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 10.09.2024
Il Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Presidente
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 795 del 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Bruno Colavita,
APPELLANTE
E in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Raffaella Martino.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.07.2022 ed iscritto al R.G.
n.5616/2022, conveniva in giudizio l'appellata Parte_1 indicata in epigrafe, al fine di ottenere dal Tribunale di Foggia una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il licenziamento comminato è per i motivi esposti in premessa è manifestamente insussistente, e per l'effetto revocarlo, con condanna del datore di lavoro alla reintegra
1 della lavoratrice, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, con regolarizzazione contributiva ed assicurativa;
2) in subordine, accertare e dichiarare che il licenziamento non è sorretto da giustificato motivo né da giusta causa, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata e tenuto conto della tardività del procedimento disciplinare;
3) Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. 4) In ogni caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2. In particolare, la ricorrente deduceva: - di aver iniziato a lavorare, in data 24.02.2020, alle dipendenze della resistente, inquadrata nel livello A del
CCNL case di cura personale non medico, con la qualifica di operaia e svolgendo le mansioni di ausiliario zooiatrico;
- di aver ricevuto il 19.04.2022 lettera di contestazione disciplinare nella quale si dava atto della falsità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata in occasione della
“selezione, per titoli ed esame, per l'assunzione di n. 23 ausiliari zooiatrici contratto
AIOP … di cui n. 2 posti riservati ai soggetti di cui all'art. 18 della L. 68/1999” in quanto, alla luce di controlli presso l' , era emerso che alla data di CP_2 pubblicazione dell'avviso (01.07.2019) non risultava iscritta, come dichiarato, nell'elenco di cui al citato art. 18; - che, nonostante le giustificazioni e l'audizione personale, nella quale aveva contestato i fatti addebitati e aveva eccepito la non tempestività della contestazione, in data 10.06.2022 era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa;
- di aver impugnato il licenziamento il 23.06.2022.
3. Si costituiva in giudizio la che contestava Controparte_3 le argomentazioni avverse, chiedendone il rigetto e formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di
2 lavoro, in ragione della sussistenza di un vizio genetico già indicato nella nota di contestazione.
4. Con sentenza n. 570/2023 del 16.02.2023, il Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: “a) rigetta il ricorso;
b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente e, per
l'effetto, dichiara la nullità del contratto individuale di lavoro subordinato sottoscritto in data 22.2.2020; c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
5. Avverso la decisione ha interposto gravame , Parte_1 con ricorso depositato in data 17.07.2023, chiedendone l'integrale riforma.
6. Con memoria del 21.09.2023, si costituiva in giudizio CP_1 che, contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva il
[...] rigetto, con conferma della gravata sentenza.
7. Espletato un tentativo di conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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I. Sulla sentenza del Tribunale.
I.a. Il Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso, sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
- ha preso atto del contenuto della contestazione disciplinare e dell'avviso pubblico di selezione indetto dalla convenuta, nonché dell'effettiva insussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito (appartenenza ai soggetti di cui all'art. 18 della L. n.68/99) richiesto nel bando – alla luce della documentazione in atti;
– ha menzionato le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere rese in occasione dell'accesso al pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del
D.P.R. n. 3 del 1957, dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'art. 55- quater, lett. d), del D.lgs. n. 165 del 2001, ritenuti applicabili alla fattispecie;
- ha richiamato diverse pronunce di legittimità e della Corte
Costituzionale in forza delle quali l'obiettiva assenza del requisito falsamente dichiarato – indispensabile per la partecipazione alla procedura – determina la
3 decadenza dal diritto, costituendo un vizio genetico del contratto e determinandone la nullità;
- ha disatteso l'affermazione della ricorrente secondo cui l'art. 75 DPR
445/2000 – che prevede la decadenza dai benefici – non sarebbe applicabile nel caso in esame, essendo la convenuta una società a partecipazione pubblica, rilevando che l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.165/2001 deriva proprio dalla natura pubblica del capitale impiegato;
- ha considerato irrilevante il tempo intercorso tra la data di assunzione e quella di risoluzione del rapporto, alla luce dell'avviso di selezione che prevedeva espressamente che la mancanza dei requisiti dichiarati avrebbe determinato “in qualunque tempo” la risoluzione del rapporto di lavoro;
- ha ritenuto ininfluente l'indagine sull'elemento psicologico della dipendente, e tanto sulla base dell'orientamento di legittimità, secondo cui la non veridicità della dichiarazione determina la decadenza dai benefici a prescindere dall'elemento soggettivo sottesi alla condotta.
Alla luce di tanto, ha rigettato il ricorso proposto dalla e Parte_1 accolto la domanda riconvenzionale della , dichiarando la nullità CP_1 del contratto di assunzione;
il tutto con compensazione integrale delle spese di lite.
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II. Sul ricorso in appello.
II.
1.a. Con il primo motivo di appello, la denuncia la nullità Parte_1 della sentenza “per disapplicazione della procedura prevista dall'art. 1 comma 49 L.
92/2012”, ritenuta applicabile anche alle impugnative di licenziamenti dei dipendenti delle società a controllo pubblico ed abrogata, ai sensi del D.Lgs.
149/2022, solo a decorrere dal 18.10.2022.
II.
1.b. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 75 del DPR 445/2000 nonché la mancata valutazione dei vizi del procedimento disciplinare sotteso al provvedimento impugnato;
in particolare, ribadisce che la norma citata non può trovare applicazione al caso in esame, essendo al contrario applicabile agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori dei pubblici servizi,
4 diversamente dalle società in house che non possono definirsi quali
“amministrazioni pubbliche”.
Sottolinea, infatti, che nel caso di una società in house – soggetta al regime privatistico – la normativa di riferimento contempla la nullità del contratto di lavoro solo ove sottoscritto in totale carenza della procedura di reclutamento ad evidenza pubblica e non già nelle ipotesi previste dal citato art. 75.
A riprova di tanto tesi, evidenzia che la condotta posta a base del licenziamento risulta essere tipizzata dal CCNL di riferimento che, all'art. 42, stabilisce che il rilascio di dichiarazioni non veritiere al momento dell'assunzione possa essere sanzionato solo con un provvedimento conservativo.
Ad ogni modo, la contesta la ricostruzione fattuale della Parte_1 fattispecie operata dal Tribunale, precisando di aver sanato l'autodichiarazione contestata provvedendo a presentare, in data anteriore alla sottoscrizione del contratto di assunzione, la documentazione corretta.
Impugna altresì la sentenza nella parte in cui ha considerato non rilevante “il lasso di tempo trascorso tra la data di assunzione e quella di risoluzione del rapporto”
II.
1.c. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle richieste istruttorie;
al riguardo, evidenzia di aver formulato apposita prova per testi volta a dimostrare l'avvenuto deposito, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, della documentazione necessaria per procedere all'assunzione, e tanto anche al fine di permettere l'esame della condotta contestata sul piano psicologico, anche alla luce della propria condizione psicofisica, affetta da disturbo di personalità con sospetto disturbo dello spettro autistico. In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1. L'appello è infondato e deve essere respinto, per i motivi di seguito esposti.
5 III.
1.a. In via preliminare, deve essere disattesa la prima doglianza in quanto inammissibile e comunque infondata. Va infatti rilevato che, nel ricorso di primo grado, la non ha chiesto l'applicazione della L. Parte_1
92/2012, invocando piuttosto, come si evince a pag. 5 del ricorso, le tutele di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015, con conseguente novità della censura.
Inoltre, il richiamo alla disciplina di cui alla l. n. 92 del 2012 operato dall'appellante non risulta pertinente, posto che l'assunzione in contesa è avvenuta il 22.02.2020 e dunque nella vigenza del D.Lgs n.23 del 2015 pacificamente applicabile, ai sensi dell'art. 1, ai lavoratori assunti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (id est 7 marzo 2015); a ciò si aggiunga, per mera completezza, che parte appellante non ha dedotto alcuna lesione del diritto di difesa derivante dall'applicazione del rito processuale ordinario, con conseguente inconcludenza della censura, essendo noto che la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa.(Cass. ex multis, Cass. n.23682 del 10.10.2017).
III.
1.b. Pervenendo al merito della controversia, le ulteriori doglianze proposte dall'appellante possono essere trattate congiuntamente, in ragione della loro connessione logico-giuridica.
Ritiene innanzitutto il Collegio che, diversamente da quanto argomentato da , il primo giudice ha correttamente Parte_1 applicato alla fattispecie l'art. 75 del D.P.R. n.445/2000 che prevede che qualora "emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Occorre invero rilevare che il citato articolo costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto
6 dalla giurisprudenza come il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive.
In forza di tale principio è dunque precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, e a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 15 marzo 2017, n. 1172; Id., 3 febbraio 2016, n. 404).
Ribadita la portata generale della disposizione di cui all'art. 75 del
D.P.R. n.445/2000 (applicabile peraltro anche in settori diversi dalle procedure di assunzione), non ha quindi pregio la distinzione prospettata dall'appellante fra assunzioni nel pubblico impiego privatizzato e assunzione alle dipendenze di società partecipate: non potendosi ritenere che, nell'ambito di procedure di reclutamento presso società in house, un privato possa avvantaggiarsi, in spregio al chiaro disposto normativo, di una dichiarazione mendace, beneficiando di un titolo o di un requisito che in realtà non possiede.
In tal senso, come affermato in termini estensibili alla fattispecie da
Cass. civ., sez. lav., 05.04.2022, n.11011, la "decadenza dai benefici" prevista dall'art 74 si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del
2001, artt. 35 e 36, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle
Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato D.Lgs. n.165 del
2001, art. 35, comma 1, lett. b), e del D.P.R. n.487 del 1994, artt. 23 e s.s., seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi
7 pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (citata Cass., n. 22673 del 2020, che richiama, Cass. n. 30999 del
2019, Cass. n. 17002 del 2019).
Trattasi di principio direttamente applicabile al caso di specie, atteso che la dichiarazione non veritiera resa nell'ambito di una procedura selettiva e relativa alla ricorrenza di un requisito necessario per l'assunzione non può che riflettersi sulla stessa validità del negozio di assunzione perché viola direttamente la regola posta dal D.Lgs. n.165 del 2001, artt. 35 e 36.
E tale articolo 35 del D.Lgs. n.165 del 2001 è espressamente applicabile anche alle assunzioni nelle società controllate, essendo noto che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n.135 del 2017, “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001”.
Tanto premesso in termini generali, osserva il Collegio che l'applicazione alla fattispecie del D.P.R. 445/2000 richiamato, oltre ad essere desumibile dalle disposizioni di sistema, risulta poi esplicitata nello stesso bando di concorso, posto che, a pagina 4 dell'avviso di selezione del
01.07.2019, si legge quanto segue:
- a): “La domanda di partecipazione on-line è redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000 e di conseguenza le dichiarazioni rese telematicamente dal candidato devono contenere tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli. Il candidato è passibile delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci”;
- b) “Con la partecipazione alla procedura selettiva è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve delle condizioni del presente Avviso e della normativa da esso richiamata”.
8 Appare, dunque, evidente che, sin dalla presentazione della domanda di selezione, la era a conoscenza ed ha accettato le condizioni Parte_1 dettate dalla normativa richiamata (fra cui il D.P.R. 445/2000, in materia di false dichiarazioni), compresa quindi l'applicazione, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai benefici ivi prevista.
Rispetto a tali premesse, non ha pregio la doglianza secondo cui al caso di specie andrebbe applicato il CCNL di categoria piuttosto che il DPR n.445 del 2000, in quanto la previsione ivi contenuta e che peraltro sottolinea la gravità della condotta in oggetto (secondo cui «è consentito il licenziamento per giusta causa…», per il caso di «contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione»), non esclude l'operatività della decadenza di cui al richiamato art. 75.
Ed invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, il discrimen fra le due previsioni è rappresentato dall'oggetto della falsità documentale commesse e che, nel caso in esame, ha riguardato un requisito costitutivo, necessario all'assunzione e non già ulteriori dichiarazioni rese in occasione dell'assunzione.
In particolare, come ben precisato da Cass. n.18699 del 2019, il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n.445 del 2000, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la
P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
Ciò posto, va quindi confermata l'opzione del primo giudice di ritenere applicabile alla fattispecie la decadenza prevista dall'art. 75 del DPR
445/2000, anche in linea con lo stesso provvedimento impugnato in cui,
9 unitamente alla sanzione espulsiva, si dà atto in ogni caso della “nullità ex tunc” del contratto di lavoro, “per mancanza di uno dei requisiti indefettibili previsti dall'avviso di selezione per l'instaurazione del rapporto di lavoro, vale a dire quello di
“essere iscritto nell'elenco di appartenenti alle categorie di cui all'art 18 della legge
68/99 alla data di pubblicazione dell'avviso della procedura selettiva…”.
Ne consegue l'irrilevanza, ai fini de quibus, di ogni indagine sull'elemento psicologico della condotta della dipendente in quanto, come rimarcato dalla giurisprudenza, la fattispecie decadenziale, di cui all'art. 75
d.P.R. n. 445/2000, si basa su un presupposto oggettivo, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva: l'oggettiva non veridicità dei presupposti dichiarati dal richiedente, intesa come non rispondenza tra la situazione dichiarata e quella in concreto esistente, è causa sufficiente a escludere la spettanza di un beneficio e a disporre la decadenza dell'intero beneficio"
(Cons. St., sez. VII, 3 maggio 2023 n. 4517). Essa non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo, né la valutazione dell'effettiva gravità del fatto e dalla sua incidenza rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione…La dichiarazione non veritiera, al di là dei profili penali, preclude infatti al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio”. (Cass., Civ., n.5067 del 2024).
In questo senso, il dato che dunque rileva è che, come emerge dalla nota di contestazione disciplinare del 19.04.2022: “A seguito di controlli di cui all'art.
71 DPR 445/2000 effettuati presso l' è emersa la falsità della suddetta CP_2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come detto, requisito imprescindibile ed indefettibile sia per l'accesso ai posti riservati dell'avviso di selezione sia per la successiva assunzione), in quanto Ella, alla data di pubblicazione dell'avviso, vale a dire l'1 luglio
2019, non era iscritto nell'elenco dell'Ambito di Foggia ex art. 18 L. 68/99”.
Trattasi di circostanza che, oltre a non essere contestata, risulta confortata dalla documentazione rilasciata dall' in data CP_2
18.03.2022, con nota 18595 nella quale si riscontra che CP_4
l' in seguito alla richiesta presentata il 14.03.2022 e “alle opportune Pt_2 verifiche relative all'iscrizione/non iscrizione nell'elenco dell'Ambito di Foggia ex art.
10 18 L. 68/99”, ha comunicato la non iscrizione della alla data del Parte_1
01.07.2019: dato che trova ulteriore riscontro probatorio altresì nel certificato rilasciato dall' in data 23.11.2021 attestante l'iscrizione CP_2 dell'appellante nelle liste degli invalidi civili al 50% e non già negli elenchi dei soggetti di cui all'art. 18 L. 68/99. Tali controlli, poiché previsti espressamente dalla normativa richiamata, non attengono peraltro all'esercizio, da parte della società datoriale, del potere disciplinare, con conseguente irrilevanza dell'eccezione di “tardività della contestazione” articolata nel gravame.
A fronte di tali evidenze probatorie, non coglie nel segno neppure la doglianza concernente l”errata valutazione in merito alle richieste istruttorie” in quanto, a prescindere dalla ribadita irrilevanza, ai sensi dell'art. 75 del DPR
445/2000, dell'elemento psicologico della condotta, la circostanza in fatto valorizzata dalla non smentisce (ma piuttosto conferma) che, in Parte_1 sede di domanda di assunzione, la dipendente ha dichiarato l'esistenza di un requisito mai posseduto e decisivo ai fini dell'assunzione, e tanto non può non inficiare la validità del contratto di assunzione.
Ed infatti, quand'anche l'appellante avesse provveduto, in seguito alla procedura selettiva, a depositare il certificato di iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio, la circostanza non avrebbe alcun valore rispetto alla falsa dichiarazione resa nella domanda di partecipazione.
In primis, perché il certificato prodotto non riguarda il requisito di assunzione richiesto dall'avviso di selezione ovvero l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 18 della legge n.68/1999; in secundis, perché, a smentita dell'asserita volontà rettificatrice, la , in sede di sottoscrizione del Parte_1 contratto, ha provveduto a ribadire la veridicità “di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione all'avviso di selezione”, compresa la ricorrenza dell'unico requisito richiesto ai fini dell'accesso alla riserva prevista dal bando e dunque l'appartenenza ai soggetti di cui all'art. 18 della l. n. 68/99.
Ed invero, nel provvedere, all'esito della produzione documentale, a sottoscrivere la lettera di assunzione in data 22.02.2020 (all. fasc. primo grado telematico di parte appellante), la si è ancora una volta assunta: Parte_1
11 “tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione all'avviso di selezione, prendendo atto che le stesse dovessero risultare inesatte lo faranno decadere da ogni diritto, fermo restando le sue eventuali responsabilità; le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione;
in caso di dichiarazioni mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. n.
445 del 28.12.2020”.
Per l'effetto, non assume rilievo la circostanza che, prima della sottoscrizione, l'appellante avrebbe riferito (senza peraltro specificare a chi), in asserita rettifica di quanto dichiarato in domanda, di non essere iscritta nelle liste di cui all'art. 18, in quanto l'assunzione è avvenuta proprio in virtù di quel requisito e sul presupposto che fosse posseduto “alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva”.
A ciò si aggiunga che in sede di deduzioni difensive, la ha Parte_1 affermato che la scelta di dichiarare in sede di domanda di partecipazione la ricorrenza del beneficio, lungi dal discendere da una specifica difficoltà derivante dalla propria condizione psicofisica, è derivata da una determinazione ben precisa e ponderata (seppur giuridicamente errata), avendo costei “ritenuto valida la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste della legge 68/99, come invalida civile al 50% dal 08.04.2019, non considerando nello specifico l'art. 18 della suddetta legge e dando per scontato che l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato fosse valida per tutti gli articoli della legge n. 68/99”. (cfr. deduzioni del 09.05.2022, successive a contestazione disciplinare)
In conclusione, alla luce dell'obiettiva insussistenza del requisito richiesto nell'avviso di selezione e reso oggetto di dichiarazione mendace da parte della alla data di presentazione della domanda, non può che Parte_1 confermarsi la statuizione del primo giudice.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni e a fronte dell'irrilevanza della prova relativa alle posizioni di altri dipendenti (in quanto correlata a circostanze comunque ininfluenti ai fini decisori e neppure riproposte in sede di gravame), l'appello articolato deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Sussistono, inoltre, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24.12.2013 n.
228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 17.07.2023, avverso la sentenza emessa in data 16.02.2023 dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, nei confronti della
[...]
così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a.; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 10.09.2024
Il Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
13