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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1193/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Marroncelli Rosa e Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Salvatore. CP_1
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figli minori nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con il figlio minore il 01.06.2012, alle seguenti condizioni: Persona_1
1. Il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ed avrà la residenza ed il domicilio prevalente in
Caserta alla Via G. Galilei, 14 con la madre.
2. trascorrerà con il padre due fine settimana alternati al mese, ciò in ragione alla turnazione di
Persona_1 lavoro alla quale è sottoposto il al fine di consentire al medesimo genitore di prelevare il minore il giorno del CP_1 venerdì alle ore 14,00, direttamente all'uscita della scuola, e tenerlo con sé fino alla domenica sera prima di cena;
durante la settimana alle ore 20,00 di ogni giorno o in altro orario che i genitori ed il figlio concorderanno, il IG. contatterà il figlio in videochiamata o telefonicamente. Durante la settimana frequenterà CP_1 Persona_1 la casa dei nonni paterni secondo la sua volontà ed i suoi impegni. ad anni alterni trascorrerà
Persona_1 con il padre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, alternando il giorno dell'Epifania tra i genitori.Nel periodo di Pasqua trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del
Persona_1 lunedì in albis, dividendo a metà le vacanze scolastiche. Nel periodo estivo trascorrerà con il
Persona_1 padre due settimane anche non continuative nei mesi tra luglio ed agosto. I genitori comunicheranno reciprocamente il luogo di villeggiature in cui si recheranno con il figlio garantendo i contatti telefonici con l'altro genitore;
nel periodo di vacanza fuori sede il diritto di visita resta sospeso.
[...] trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; avrà rapporti continuativi Per_1 con i nonni materni e paterni e con le rispettive famiglie di origine dei genitori.
3. Il IG. corrisponderà, a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, CP_1 la somma complessiva di €. 350,00; la somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
4. Il IG. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio così come elencate nelle linee CP_1 guida del Tribunale di S. Maria C.V. del marzo 2024.
5. I genitori hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra ; il IG. si Pt_1 CP_1 obbliga a sottoscrivere idonea autorizzazione annualmente;
altrettanto per i bonus in favore del figlio minore che saranno percepiti interamente dalla IG.ra con autorizzazione del padre. Pt_1
6. Compensate le spese tra le parti e con rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale.”
All'udienza cartolare del 09.09.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il giorno 09.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Marroncelli Rosa e Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Salvatore. CP_1
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figli minori nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con il figlio minore il 01.06.2012, alle seguenti condizioni: Persona_1
1. Il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ed avrà la residenza ed il domicilio prevalente in
Caserta alla Via G. Galilei, 14 con la madre.
2. trascorrerà con il padre due fine settimana alternati al mese, ciò in ragione alla turnazione di
Persona_1 lavoro alla quale è sottoposto il al fine di consentire al medesimo genitore di prelevare il minore il giorno del CP_1 venerdì alle ore 14,00, direttamente all'uscita della scuola, e tenerlo con sé fino alla domenica sera prima di cena;
durante la settimana alle ore 20,00 di ogni giorno o in altro orario che i genitori ed il figlio concorderanno, il IG. contatterà il figlio in videochiamata o telefonicamente. Durante la settimana frequenterà CP_1 Persona_1 la casa dei nonni paterni secondo la sua volontà ed i suoi impegni. ad anni alterni trascorrerà
Persona_1 con il padre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, alternando il giorno dell'Epifania tra i genitori.Nel periodo di Pasqua trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del
Persona_1 lunedì in albis, dividendo a metà le vacanze scolastiche. Nel periodo estivo trascorrerà con il
Persona_1 padre due settimane anche non continuative nei mesi tra luglio ed agosto. I genitori comunicheranno reciprocamente il luogo di villeggiature in cui si recheranno con il figlio garantendo i contatti telefonici con l'altro genitore;
nel periodo di vacanza fuori sede il diritto di visita resta sospeso.
[...] trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; avrà rapporti continuativi Per_1 con i nonni materni e paterni e con le rispettive famiglie di origine dei genitori.
3. Il IG. corrisponderà, a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, CP_1 la somma complessiva di €. 350,00; la somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
4. Il IG. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio così come elencate nelle linee CP_1 guida del Tribunale di S. Maria C.V. del marzo 2024.
5. I genitori hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra ; il IG. si Pt_1 CP_1 obbliga a sottoscrivere idonea autorizzazione annualmente;
altrettanto per i bonus in favore del figlio minore che saranno percepiti interamente dalla IG.ra con autorizzazione del padre. Pt_1
6. Compensate le spese tra le parti e con rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale.”
All'udienza cartolare del 09.09.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il giorno 09.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio