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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2063/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Mauceri Michele, elettivamente domiciliato in Viale Santa
Panagia n. 136/A in Siracusa
ATTORE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Specchi Raffaele, elettivamente domiciliato in Corso Gelone n. 83 in Siracusa
CONVENUTO
Oggetto: prelazione agraria
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L' premesso di essere Parte_1
comproprietaria nonché coltivatrice a fini produttivi del terreno agricolo sito in territorio di Augusta censito al Catasto Terreni al foglio 46 e particella 24, ha convenuto in giudizio al fine di esercitare la prelazione agraria Controparte_1
prevista dagli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971 con riguardo al terreno agricolo confinante con quello di sua proprietà, ubicato in
Augusta, Contrada Palmeri, censito al Catasto Terreni al foglio 48, particelle 240-
241-242-243-244-246-247-248-249-284, terreno che aveva Controparte_1
acquistato da con atto notarile rogato in data 18 maggio 2021. Persona_1
A tal fine l' semplice ha rappresentato che Parte_1
aveva acquistato il proprio terreno ubicato in Augusta censito al Catasto Terreni al foglio 46, part. 24 da con atto pubblico del 29 marzo 2018 a Persona_2
rogito Notaio Dott. che il proprio fondo era confinante, lato nord, con Per_3
quello posto nel foglio 48, part. 240-241-242-243-244-246-247-248-249-284, acquistato da con atto notarile rogato in data 18 maggio 2021, Controparte_1
per il prezzo di Euro 190.000,00; che due dei tre soci dell' Parte_1
erano coltivatori diretti, mentre il terzo socio era l'
[...] Parte_2
che, pertanto, essa aveva i requisiti per l'esercizio del diritto di
[...]
prelazione o riscatto previsti dall'art. 2, terzo comma, del decreto D.lgs n. 99/2004 che aveva esteso la possibilità dell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto, di cui all'art. 8, della legge n. 590/1965 e succ. modificazioni, ed all'art. 7 della legge n. 817/1971, anche alle società agricole di persone, qualora almeno la metà dei soci fossero in possesso della qualifica di coltivatore diretto;
che Per_1
precedente proprietario del fondo confinante oggetto di causa, aveva
[...]
proceduto a vendere il terreno agricolo ad senza in alcun modo Controparte_1
pagina 2 di 11 concedere la prelazione alla società confinante;
che con raccomandata a.r., spedita in data 24.2.2022, aveva comunicato all'acquirente l'esercizio Controparte_1
del diritto di riscatto del fondo con impegno al pagamento del prezzo convenuto di
Euro 190.000,00, invitandolo a rendere formale comunicazione di accettazione del riscatto, con l'indicazione delle modalità con le quali avesse inteso ricevere il pagamento di tale corrispettivo;
che tale raccomandata era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, e si era quindi perfezionata la conoscenza, da parte del destinatario, della missiva con cui essa società aveva esercitato il riscatto;
che, non essendo ancora decorso il termine annuale di cui al quinto comma dell'art. 8 della legge 590/1965, decorrente dalla cessione a titolo oneroso avvenuta con atto trascritto in data 24.05.2021, era sua facoltà esercitare il riscatto del fondo confinante.
Si è costituito in giudizio contestando l'azione avversaria in Controparte_1
quanto del tutto infondata e non provata e instando per il rigetto rappresentando a tal fine che l' non aveva né allegato né provato la Parte_1
sussistenza di alcuno dei requisiti previsti dalla Legge 590/1965, dalla Legge
817/1971 e dalla Legge 99/2004; che alla data di stipula dell'atto pubblico del
18.5.2021, in capo alla non vi erano i requisiti Parte_1
previsti dalla Legge 99/2004 ai fini dell'estensione alle società agricole del diritto di prelazione e di riscatto come si evinceva dalla visura camerale storica della stessa;
che, inoltre, alla data di stipula dell'atto pubblico del 18.5.2021, in capo all' non sussisteva il presupposto della coltivazione Parte_1
diretta biennale del fondo confinante atteso che egli aveva detenuto personalmente in affitto il fondo e ne aveva curato la coltivazione dall'1.12.2015 al 22.5.2019 giusta contratto di affitto di fondi rustici datato primo dicembre 2015 e regolarmente registrato presso i competenti uffici del registro;
che nessun diritto pagina 3 di 11 era sussistente altresì in capo all' che la domanda Parte_2
giudiziale era in ogni caso da rigettare in quanto promossa dall' Parte_1
per fare acquisire la proprietà del terreno confinante, in retratto, in
[...]
favore dell' socia dell'attrice. Parte_3
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del primo marzo 2023 il Tribunale non ha ammesso la prova per testi diretta chiesta da parte convenuta, avendovi quest'ultima implicitamente rinunciato con la richiesta in via principale di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e, conseguentemente, non ha ammesso la prova contraria formulata da parte attrice;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
2.10.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò premesso il Tribunale ritiene che la domanda attorea di riscatto per prelazione agraria con riferimento al contratto di compravendita rogato in data 18.05.2021 sia da rigettare per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente deve rilevarsi che il diverso soggetto indicato dall'attore nel corpo dell'atto di citazione e poi nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo sia da ricondurre ad un lapsus calami in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evince chiaramente che la domanda giudiziale era stata promossa dalla
[...]
per acquisire la proprietà del terreno confinante, in retratto, a Parte_1
se stessa e non ad altra società che ne era socia: secondo un principio consolidato della Suprema Corte di Cassazione “l'oggetto del giudizio va individuato correlando il petitum con la parte espositiva dell'atto introduttivo (causa petendi sostanziale), ovverosia con la realtà fattuale dedotta in giudizio nel ricorso introduttivo (Cass. n. 1681/15, 12059/15, 20294/14, 2340/01)” (si veda Cass., ordinanza n. 26323 del 2018), di talché non possono sussistere dubbi sul fatto che pagina 4 di 11 la domanda sia stata incoata e proseguita dal medesimo soggetto di diritto da rinvenire nella società attrice . Parte_1
Ciò posto, si osserva che il diritto di prelazione agraria e con esso il successivo diritto di riscatto previsto dall'art.8 legge 590/1965 spetta anzitutto al coltivatore diretto (o società Agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita;
nel caso in cui il terreno non è affittato a un coltivatore diretto, hanno invece il diritto di prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti così come previsto dall'art. 7 della legge n. 817/1971; l'art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio
2016, n. 154, ha poi introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 estendendo agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale Agricola dell' il diritto di prelazione Pt_4
agraria per l'acquisto del fondo confinante.
La ratio della prelazione si diversifica nei due casi previsti dalla legge: nel caso di esercizio da parte del conduttore è finalizzata ad agevolare la coincidenza della titolarità dell'impresa agraria e della proprietà del fondo nella persona del coltivatore diretto, nonché un conseguente più intenso interesse del coltivatore alla produzione agricola e allo sviluppo dell'azienda; al contrario, se esercitata dal confinante, essa trova la propria giustificazione nell'esigenza di accorpamento fondiario e di espansione delle aziende agrarie affinché possano raggiungere livelli di maggior produttività e dinamismo.
La prelazione agraria non spetta genericamente a chiunque a vario titolo ha la disponibilità di terreni agricoli, ma unicamente a coloro che li coltivano direttamente ed in maniera abituale, e nel caso di vendita di un terreno confinante, spetta al proprietario che coltiva direttamente il terreno contiguo con quello in vendita. Secondo la giurisprudenza, nell'accordare la prelazione agraria al pagina 5 di 11 coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita,
l'art. 7 legge n. 817/1971, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore diretto, ove esercitata con riguardo ad altri fondi, giacché solo nel primo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo perseguito dalla legge, cioè la formazione di imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico (Cass. 24 maggio 2002, n. 7635).
Per poter esercitare il diritto di prelazione, il proprietario confinante deve dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590 del
1965, vale a dire: a) la qualifica di coltivatore diretto ovvero nel caso di società
Agricola in cui almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto;
b) il possesso della forza lavorativa adeguata;
c) la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà; d) non aver venduto fondi rustici di proprietà (di imponibile superiore a “mille lire”) nel biennio precedente l'esercizio della prelazione;
tali requisiti, devono necessariamente sussistere alla data del preliminare di vendita, che segna la nascita del diritto di prelazione e, in caso di vendita, alla data del trasferimento del fondo.
Per quanto concerne la prima condizione, l'articolo 31 della citata legge n. 590 del
1965 stabilisce che è considerato coltivatore diretto, ai fini della prelazione agraria, chi si dedica in modo abituale e diretto alla coltivazione del fondo ed all'allevamento del bestiame a condizione che la forza lavoro propria e della propria famiglia sia pari ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento.
Il concetto di abitualità va inteso “quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività Agricola venga svolta in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con il lavoro proprio o pagina 6 di 11 dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario” (si veda Cass. 23 gennaio 1995, n. 759).
La qualità di coltivatore diretto integra una circostanza di fatto che non solo non è soggetta a limitazioni circa la scelta delle prove, ma è sganciata da qualsiasi accertamento amministrativo con particolare riferimento a certificazioni od iscrizioni in registri previdenziali che, seppur indicativi, non sono determinanti ma lasciati al libero apprezzamento del Giudice, il quale ha ampio potere discrezionale nel valutare la loro attendibilità (cfr. Cass. 22 giugno 2001, n. 8595).
Quanto al secondo requisito, il coltivatore dovrà dimostrare di possedere adeguata capacità lavorativa, nel senso che la forza lavoro del proprio nucleo familiare dedicata all'agricoltura non dovrà essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo, allo stesso tempo la normativa prevede che il fondo oggetto di prelazione in aggiunta a quelli già posseduti in proprietà o enfiteusi non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del coltivatore diretto.
Per la coltivazione biennale, è stato chiarito dalla giurisprudenza che la prelazione agraria del confinante richiede “non già la titolarità biennale del diritto di proprietà ma quella biennale dell'effettiva coltivazione del fondo a confine” (Cass.
11 ottobre 1985, n. 4945) in regime di stabilità; infine, relativamente alla mancata vendita di terreni, essa va letta nell'ottica dell'interesse alla effettiva coltivazione del fondo a dispetto di un eventuale intento speculativo.
Ai requisiti soggettivi sopra descritti occorrono altre due condizioni di natura oggettiva affinché il proprietario coltivatore diretto (o società Agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) confinante possa far valere la prelazione agraria: la prima è che sul terreno contiguo messo in vendita non siano pagina 7 di 11 insediati affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti;
la seconda che i terreni confinino materialmente, per cui la prelazione è esclusa quando tra i due fondi esiste, ad esempio, una strada comunale, un corso di acqua, una strada vicinale non aperta al transito pubblico.
Detto ciò, occorre verificare nella vicenda in esame il possesso da parte della società attrice di tutti i requisiti e i presupposti per Parte_1
poter esercitare il diritto di riscatto rivendicato.
In materia di contratti agrari, l'esistenza del diritto di prelazione e del successivo diritto di riscatto va accertata ordinariamente con riferimento al momento della cosiddetta “denuntiatio” della proposta di vendita del fondo e, in difetto della comunicazione di tale proposta, deve essere verificata con riguardo al momento della stipula del negozio traslativo, giacché, in tale ultimo caso, è questo il momento in cui sorge il diritto di riscatto e in cui vanno riscontrate e valutate le condizioni soggettive ed oggettive che legittimano il coltivatore diretto confinante a riscattare il fondo (Cass. civ. Sez. III, 29-07-2016, n. 15757).
Quanto alla forma della comunicazione della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, da effettuare al coltivatore o al confinante da parte del proprietario venditore, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è unanime nel ritenere la forma scritta “ad substantiam”, non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale (cfr. Cass.
n. 26079/2005; Cass. n. 25135/2006; Cass. n. 1348/2009; Cass. n. 28495/2018).
Nella vicenda in esame il convenuto non ha dato prova dell'avvenuta comunicazione in forma scritta della proposta di vendita all'attrice
[...]
e pertanto la sussistenza in capo a quest'ultima delle Parte_1
pagina 8 di 11 condizioni soggettive e oggettive per l'esercizio del riscatto agrario, va valutata al momento della stipula del contratto di compravendita, tra il venditore Per_1
e l'acquirente odierno convenuto , del 18 maggio
[...] Controparte_1
2021.
Ciò premesso l' non ha dimostrato il possesso dei Parte_1
requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione agraria, al contrario il convenuto ha dato prova della carenza dei requisiti Controparte_1
in capo all'attrice.
Nello specifico l'attrice non ha dimostrato che vi fosse il possesso della qualifica di coltivatore diretto di almeno la metà dei soci dell' Parte_1
come richiesto dal d.lgs. 99 del 2004 per l'esercizio del diritto di prelazione agraria: invero dalla visura camerale storica dell' Parte_1
allegata dal convenuto con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., risulta che nell'anno 2020 i soci dell erano due Parte_1
società di capitali e, pertanto, la società attrice non aveva alcun socio in possesso della qualifica di coltivatore diretto, risalendo la diversa composizione della compagine sociale della parte attrice, con le persone di e Persona_4
, a data successiva alla vicenda traslativa incriminata, vale a dire CP_2
all'aprile del 2022 (si veda il doc. n. 6 fascicolo parte attrice); non ha dimostrato di avere effettuato la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, al contrario il convenuto ha provato sia che l' Parte_2
socia dell' aveva acquistato la
[...] Parte_1
metà indivisa del terreno confinante a quello oggetto dell'odierna domanda di riscatto censito con la particella 24 del foglio 46, in data 23 maggio 2019, quando il biennio non era ancora compiuto rispetto all'acquisto del del fondo CP_1
agricolo oggetto di causa, avvenuto il 18 maggio 2021, sia che egli fosse da anni pagina 9 di 11 affittuario e coltivatore diretto dell'intero fondo acquistato dall' Parte_1
e dall' con gli atti di compravendita
[...] Parte_2
rispettivamente del 23.03.2018 e del 23.05.2019 (vedasi contratto di affitto datato primo dicembre 2015 di cui al doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione); non ha infine dimostrato di avere avuto il possesso di adeguata forza lavoro pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le sue normali necessità di coltivazione.
Dalle risultanze documentali acquisite in corso di causa è emerso altresì che sia l' che l' avevano Parte_1 Parte_2
effettuato congiuntamente la vendita di terreni durante il biennio precedente all'acquisto del fondo rustico oggetto di causa ad opera del convenuto (vedasi atto
Notaio Dott. di Lentini del 23 maggio 2018 di cui al doc. n. 4 allegato Per_3
alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del convenuto CP_1
difettando conseguentemente il requisito della mancata vendita di fondi rustici di proprietà (di imponibile superiore a “mille lire”) nel biennio precedente l'esercizio della prelazione;
sul punto la difesa dell'attrice, che ha sostenuto, senza provarlo, che la cessione era avvenuta a scopo di ricomposizione fondiaria secondo la previsione normativa, è stata tardiva in quanto avvenuta unicamente in seno alla memoria di replica ex art. 190 codice di rito civile.
Immune da censure si palesa la decisione del Tribunale di non avere ammesso le prove orali articolate dalla parte attrice la quale ha criticato molto tale scelta avendo paventato asseriti tentativi ad opera della parte convenuta volti a trarre in inganno il Giudice, “cosa che oggi appare essere riuscita a fare” come dalla società attrice affermato a pagina due della comparsa conclusionale: ad avviso di chi scrive non si è perpetrato alcun tranello ai danni del Tribunale il quale ha disatteso la prova testimoniale di parte attrice in quanto articolata tardivamente con la terza memoria di cui all'art. 183, vecchio conio, c.p.c., a fronte della pagina 10 di 11 richiesta del convenuto che invece ha articolato la prova testimoniale CP_1
diretta ritualmente con la seconda memoria di cui all'art. 183, vecchio conio,
c.p.c., di andare subito a precisazione conclusioni avendo ritenuto la causa pronta per essere decisa, ovviamente a proprio favore.
In definitiva, per quanto sopra esposto, devono rigettarsi le domande attoree per l'evidente carenza dei requisiti necessari all'esercizio del diritto di riscatto agrario: le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno addossate a carico dell' . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande avanzate dall' Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
2. Condanna l' al pagamento Parte_1
delle spese di lite nei confronti di , spese che si liquidano in Controparte_1
Euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Siracusa, 29 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Mauceri Michele, elettivamente domiciliato in Viale Santa
Panagia n. 136/A in Siracusa
ATTORE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Specchi Raffaele, elettivamente domiciliato in Corso Gelone n. 83 in Siracusa
CONVENUTO
Oggetto: prelazione agraria
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L' premesso di essere Parte_1
comproprietaria nonché coltivatrice a fini produttivi del terreno agricolo sito in territorio di Augusta censito al Catasto Terreni al foglio 46 e particella 24, ha convenuto in giudizio al fine di esercitare la prelazione agraria Controparte_1
prevista dagli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971 con riguardo al terreno agricolo confinante con quello di sua proprietà, ubicato in
Augusta, Contrada Palmeri, censito al Catasto Terreni al foglio 48, particelle 240-
241-242-243-244-246-247-248-249-284, terreno che aveva Controparte_1
acquistato da con atto notarile rogato in data 18 maggio 2021. Persona_1
A tal fine l' semplice ha rappresentato che Parte_1
aveva acquistato il proprio terreno ubicato in Augusta censito al Catasto Terreni al foglio 46, part. 24 da con atto pubblico del 29 marzo 2018 a Persona_2
rogito Notaio Dott. che il proprio fondo era confinante, lato nord, con Per_3
quello posto nel foglio 48, part. 240-241-242-243-244-246-247-248-249-284, acquistato da con atto notarile rogato in data 18 maggio 2021, Controparte_1
per il prezzo di Euro 190.000,00; che due dei tre soci dell' Parte_1
erano coltivatori diretti, mentre il terzo socio era l'
[...] Parte_2
che, pertanto, essa aveva i requisiti per l'esercizio del diritto di
[...]
prelazione o riscatto previsti dall'art. 2, terzo comma, del decreto D.lgs n. 99/2004 che aveva esteso la possibilità dell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto, di cui all'art. 8, della legge n. 590/1965 e succ. modificazioni, ed all'art. 7 della legge n. 817/1971, anche alle società agricole di persone, qualora almeno la metà dei soci fossero in possesso della qualifica di coltivatore diretto;
che Per_1
precedente proprietario del fondo confinante oggetto di causa, aveva
[...]
proceduto a vendere il terreno agricolo ad senza in alcun modo Controparte_1
pagina 2 di 11 concedere la prelazione alla società confinante;
che con raccomandata a.r., spedita in data 24.2.2022, aveva comunicato all'acquirente l'esercizio Controparte_1
del diritto di riscatto del fondo con impegno al pagamento del prezzo convenuto di
Euro 190.000,00, invitandolo a rendere formale comunicazione di accettazione del riscatto, con l'indicazione delle modalità con le quali avesse inteso ricevere il pagamento di tale corrispettivo;
che tale raccomandata era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, e si era quindi perfezionata la conoscenza, da parte del destinatario, della missiva con cui essa società aveva esercitato il riscatto;
che, non essendo ancora decorso il termine annuale di cui al quinto comma dell'art. 8 della legge 590/1965, decorrente dalla cessione a titolo oneroso avvenuta con atto trascritto in data 24.05.2021, era sua facoltà esercitare il riscatto del fondo confinante.
Si è costituito in giudizio contestando l'azione avversaria in Controparte_1
quanto del tutto infondata e non provata e instando per il rigetto rappresentando a tal fine che l' non aveva né allegato né provato la Parte_1
sussistenza di alcuno dei requisiti previsti dalla Legge 590/1965, dalla Legge
817/1971 e dalla Legge 99/2004; che alla data di stipula dell'atto pubblico del
18.5.2021, in capo alla non vi erano i requisiti Parte_1
previsti dalla Legge 99/2004 ai fini dell'estensione alle società agricole del diritto di prelazione e di riscatto come si evinceva dalla visura camerale storica della stessa;
che, inoltre, alla data di stipula dell'atto pubblico del 18.5.2021, in capo all' non sussisteva il presupposto della coltivazione Parte_1
diretta biennale del fondo confinante atteso che egli aveva detenuto personalmente in affitto il fondo e ne aveva curato la coltivazione dall'1.12.2015 al 22.5.2019 giusta contratto di affitto di fondi rustici datato primo dicembre 2015 e regolarmente registrato presso i competenti uffici del registro;
che nessun diritto pagina 3 di 11 era sussistente altresì in capo all' che la domanda Parte_2
giudiziale era in ogni caso da rigettare in quanto promossa dall' Parte_1
per fare acquisire la proprietà del terreno confinante, in retratto, in
[...]
favore dell' socia dell'attrice. Parte_3
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del primo marzo 2023 il Tribunale non ha ammesso la prova per testi diretta chiesta da parte convenuta, avendovi quest'ultima implicitamente rinunciato con la richiesta in via principale di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e, conseguentemente, non ha ammesso la prova contraria formulata da parte attrice;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
2.10.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò premesso il Tribunale ritiene che la domanda attorea di riscatto per prelazione agraria con riferimento al contratto di compravendita rogato in data 18.05.2021 sia da rigettare per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente deve rilevarsi che il diverso soggetto indicato dall'attore nel corpo dell'atto di citazione e poi nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo sia da ricondurre ad un lapsus calami in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evince chiaramente che la domanda giudiziale era stata promossa dalla
[...]
per acquisire la proprietà del terreno confinante, in retratto, a Parte_1
se stessa e non ad altra società che ne era socia: secondo un principio consolidato della Suprema Corte di Cassazione “l'oggetto del giudizio va individuato correlando il petitum con la parte espositiva dell'atto introduttivo (causa petendi sostanziale), ovverosia con la realtà fattuale dedotta in giudizio nel ricorso introduttivo (Cass. n. 1681/15, 12059/15, 20294/14, 2340/01)” (si veda Cass., ordinanza n. 26323 del 2018), di talché non possono sussistere dubbi sul fatto che pagina 4 di 11 la domanda sia stata incoata e proseguita dal medesimo soggetto di diritto da rinvenire nella società attrice . Parte_1
Ciò posto, si osserva che il diritto di prelazione agraria e con esso il successivo diritto di riscatto previsto dall'art.8 legge 590/1965 spetta anzitutto al coltivatore diretto (o società Agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita;
nel caso in cui il terreno non è affittato a un coltivatore diretto, hanno invece il diritto di prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti così come previsto dall'art. 7 della legge n. 817/1971; l'art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio
2016, n. 154, ha poi introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 estendendo agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale Agricola dell' il diritto di prelazione Pt_4
agraria per l'acquisto del fondo confinante.
La ratio della prelazione si diversifica nei due casi previsti dalla legge: nel caso di esercizio da parte del conduttore è finalizzata ad agevolare la coincidenza della titolarità dell'impresa agraria e della proprietà del fondo nella persona del coltivatore diretto, nonché un conseguente più intenso interesse del coltivatore alla produzione agricola e allo sviluppo dell'azienda; al contrario, se esercitata dal confinante, essa trova la propria giustificazione nell'esigenza di accorpamento fondiario e di espansione delle aziende agrarie affinché possano raggiungere livelli di maggior produttività e dinamismo.
La prelazione agraria non spetta genericamente a chiunque a vario titolo ha la disponibilità di terreni agricoli, ma unicamente a coloro che li coltivano direttamente ed in maniera abituale, e nel caso di vendita di un terreno confinante, spetta al proprietario che coltiva direttamente il terreno contiguo con quello in vendita. Secondo la giurisprudenza, nell'accordare la prelazione agraria al pagina 5 di 11 coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita,
l'art. 7 legge n. 817/1971, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore diretto, ove esercitata con riguardo ad altri fondi, giacché solo nel primo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo perseguito dalla legge, cioè la formazione di imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico (Cass. 24 maggio 2002, n. 7635).
Per poter esercitare il diritto di prelazione, il proprietario confinante deve dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590 del
1965, vale a dire: a) la qualifica di coltivatore diretto ovvero nel caso di società
Agricola in cui almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto;
b) il possesso della forza lavorativa adeguata;
c) la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà; d) non aver venduto fondi rustici di proprietà (di imponibile superiore a “mille lire”) nel biennio precedente l'esercizio della prelazione;
tali requisiti, devono necessariamente sussistere alla data del preliminare di vendita, che segna la nascita del diritto di prelazione e, in caso di vendita, alla data del trasferimento del fondo.
Per quanto concerne la prima condizione, l'articolo 31 della citata legge n. 590 del
1965 stabilisce che è considerato coltivatore diretto, ai fini della prelazione agraria, chi si dedica in modo abituale e diretto alla coltivazione del fondo ed all'allevamento del bestiame a condizione che la forza lavoro propria e della propria famiglia sia pari ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento.
Il concetto di abitualità va inteso “quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività Agricola venga svolta in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con il lavoro proprio o pagina 6 di 11 dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario” (si veda Cass. 23 gennaio 1995, n. 759).
La qualità di coltivatore diretto integra una circostanza di fatto che non solo non è soggetta a limitazioni circa la scelta delle prove, ma è sganciata da qualsiasi accertamento amministrativo con particolare riferimento a certificazioni od iscrizioni in registri previdenziali che, seppur indicativi, non sono determinanti ma lasciati al libero apprezzamento del Giudice, il quale ha ampio potere discrezionale nel valutare la loro attendibilità (cfr. Cass. 22 giugno 2001, n. 8595).
Quanto al secondo requisito, il coltivatore dovrà dimostrare di possedere adeguata capacità lavorativa, nel senso che la forza lavoro del proprio nucleo familiare dedicata all'agricoltura non dovrà essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo, allo stesso tempo la normativa prevede che il fondo oggetto di prelazione in aggiunta a quelli già posseduti in proprietà o enfiteusi non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del coltivatore diretto.
Per la coltivazione biennale, è stato chiarito dalla giurisprudenza che la prelazione agraria del confinante richiede “non già la titolarità biennale del diritto di proprietà ma quella biennale dell'effettiva coltivazione del fondo a confine” (Cass.
11 ottobre 1985, n. 4945) in regime di stabilità; infine, relativamente alla mancata vendita di terreni, essa va letta nell'ottica dell'interesse alla effettiva coltivazione del fondo a dispetto di un eventuale intento speculativo.
Ai requisiti soggettivi sopra descritti occorrono altre due condizioni di natura oggettiva affinché il proprietario coltivatore diretto (o società Agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) confinante possa far valere la prelazione agraria: la prima è che sul terreno contiguo messo in vendita non siano pagina 7 di 11 insediati affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti;
la seconda che i terreni confinino materialmente, per cui la prelazione è esclusa quando tra i due fondi esiste, ad esempio, una strada comunale, un corso di acqua, una strada vicinale non aperta al transito pubblico.
Detto ciò, occorre verificare nella vicenda in esame il possesso da parte della società attrice di tutti i requisiti e i presupposti per Parte_1
poter esercitare il diritto di riscatto rivendicato.
In materia di contratti agrari, l'esistenza del diritto di prelazione e del successivo diritto di riscatto va accertata ordinariamente con riferimento al momento della cosiddetta “denuntiatio” della proposta di vendita del fondo e, in difetto della comunicazione di tale proposta, deve essere verificata con riguardo al momento della stipula del negozio traslativo, giacché, in tale ultimo caso, è questo il momento in cui sorge il diritto di riscatto e in cui vanno riscontrate e valutate le condizioni soggettive ed oggettive che legittimano il coltivatore diretto confinante a riscattare il fondo (Cass. civ. Sez. III, 29-07-2016, n. 15757).
Quanto alla forma della comunicazione della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, da effettuare al coltivatore o al confinante da parte del proprietario venditore, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è unanime nel ritenere la forma scritta “ad substantiam”, non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale (cfr. Cass.
n. 26079/2005; Cass. n. 25135/2006; Cass. n. 1348/2009; Cass. n. 28495/2018).
Nella vicenda in esame il convenuto non ha dato prova dell'avvenuta comunicazione in forma scritta della proposta di vendita all'attrice
[...]
e pertanto la sussistenza in capo a quest'ultima delle Parte_1
pagina 8 di 11 condizioni soggettive e oggettive per l'esercizio del riscatto agrario, va valutata al momento della stipula del contratto di compravendita, tra il venditore Per_1
e l'acquirente odierno convenuto , del 18 maggio
[...] Controparte_1
2021.
Ciò premesso l' non ha dimostrato il possesso dei Parte_1
requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione agraria, al contrario il convenuto ha dato prova della carenza dei requisiti Controparte_1
in capo all'attrice.
Nello specifico l'attrice non ha dimostrato che vi fosse il possesso della qualifica di coltivatore diretto di almeno la metà dei soci dell' Parte_1
come richiesto dal d.lgs. 99 del 2004 per l'esercizio del diritto di prelazione agraria: invero dalla visura camerale storica dell' Parte_1
allegata dal convenuto con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., risulta che nell'anno 2020 i soci dell erano due Parte_1
società di capitali e, pertanto, la società attrice non aveva alcun socio in possesso della qualifica di coltivatore diretto, risalendo la diversa composizione della compagine sociale della parte attrice, con le persone di e Persona_4
, a data successiva alla vicenda traslativa incriminata, vale a dire CP_2
all'aprile del 2022 (si veda il doc. n. 6 fascicolo parte attrice); non ha dimostrato di avere effettuato la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, al contrario il convenuto ha provato sia che l' Parte_2
socia dell' aveva acquistato la
[...] Parte_1
metà indivisa del terreno confinante a quello oggetto dell'odierna domanda di riscatto censito con la particella 24 del foglio 46, in data 23 maggio 2019, quando il biennio non era ancora compiuto rispetto all'acquisto del del fondo CP_1
agricolo oggetto di causa, avvenuto il 18 maggio 2021, sia che egli fosse da anni pagina 9 di 11 affittuario e coltivatore diretto dell'intero fondo acquistato dall' Parte_1
e dall' con gli atti di compravendita
[...] Parte_2
rispettivamente del 23.03.2018 e del 23.05.2019 (vedasi contratto di affitto datato primo dicembre 2015 di cui al doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione); non ha infine dimostrato di avere avuto il possesso di adeguata forza lavoro pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le sue normali necessità di coltivazione.
Dalle risultanze documentali acquisite in corso di causa è emerso altresì che sia l' che l' avevano Parte_1 Parte_2
effettuato congiuntamente la vendita di terreni durante il biennio precedente all'acquisto del fondo rustico oggetto di causa ad opera del convenuto (vedasi atto
Notaio Dott. di Lentini del 23 maggio 2018 di cui al doc. n. 4 allegato Per_3
alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del convenuto CP_1
difettando conseguentemente il requisito della mancata vendita di fondi rustici di proprietà (di imponibile superiore a “mille lire”) nel biennio precedente l'esercizio della prelazione;
sul punto la difesa dell'attrice, che ha sostenuto, senza provarlo, che la cessione era avvenuta a scopo di ricomposizione fondiaria secondo la previsione normativa, è stata tardiva in quanto avvenuta unicamente in seno alla memoria di replica ex art. 190 codice di rito civile.
Immune da censure si palesa la decisione del Tribunale di non avere ammesso le prove orali articolate dalla parte attrice la quale ha criticato molto tale scelta avendo paventato asseriti tentativi ad opera della parte convenuta volti a trarre in inganno il Giudice, “cosa che oggi appare essere riuscita a fare” come dalla società attrice affermato a pagina due della comparsa conclusionale: ad avviso di chi scrive non si è perpetrato alcun tranello ai danni del Tribunale il quale ha disatteso la prova testimoniale di parte attrice in quanto articolata tardivamente con la terza memoria di cui all'art. 183, vecchio conio, c.p.c., a fronte della pagina 10 di 11 richiesta del convenuto che invece ha articolato la prova testimoniale CP_1
diretta ritualmente con la seconda memoria di cui all'art. 183, vecchio conio,
c.p.c., di andare subito a precisazione conclusioni avendo ritenuto la causa pronta per essere decisa, ovviamente a proprio favore.
In definitiva, per quanto sopra esposto, devono rigettarsi le domande attoree per l'evidente carenza dei requisiti necessari all'esercizio del diritto di riscatto agrario: le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno addossate a carico dell' . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande avanzate dall' Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
2. Condanna l' al pagamento Parte_1
delle spese di lite nei confronti di , spese che si liquidano in Controparte_1
Euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Siracusa, 29 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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