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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/12/2024, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1537/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.SA Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.SA Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 26.09.2024 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1537/2023, promosso da
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. DR Nencha e con domicilio eletto in Bari C.F._1 alla Via della Costituente n. 19 E, giusta mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Castellaneta Maria Anna Pia e con domicilio eletto presso il suo studio in
Bari alla Via Calefati, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata in appello.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 23
All'udienza del 26.09.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione di un primo termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di un successivo termine di 10 giorni per il deposito di repliche.
Con sentenza n. 4551/2023 pubblicata il 14.11.2023, emeSA all'esito del procedimento rubricato sub n. di
R.G. 1170/2017, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26.01.2017 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvedeva: “
1. Rigetta le istanze di ammissione delle richieste istruttorie e di Controparte_1 rinnovazione della CTU, formulate dall' ;
2. rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta Pt_1 dall' ;
3. dichiara la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Parte_1 Controparte_1
, con addebito a carico dell' ;
4. dichiara ceSAta la materia del contendere, per intervenuta
[...] Pt_1 rinuncia, in ordine alla domanda di addebito della separazione proposta dall' ;
5. conferma Pt_1
l'ordinanza presidenziale del 20.08.2017 (come successivamente modificata) in punto di affido esclusivo del minore DR in favore della e il suo collocamento presso quest'ultima;
6. rigetta l'istanza di CP_1 decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale proposta dalla;
7. a conferma CP_1 dell'ordinanza resa il 16.01.2020 nel sub-procedimento n. 1170-1/2017 R.G., dispone la ceSAzione degli incontri tra il minore DR ed il padre, dovendo gli stessi ritenersi allo stato sospesi sino a quando, in futuro, DR esternerà la sua volontà di incontrarlo;
8. nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
9. dichiara ceSAta la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, in ordine alla domanda di assegno di mantenimento muliebre proposto dalla;
10. a modifica dell'ordinanza CP_1 del 16.01.2020 (resa nel sub-procedimento n. 1170-2/17 R.G. Tribunale di Bari) a sua volta modificativa dell'ordinanza presidenziale del 20.08.2017, dispone che a decorrere dal corrente mese di novembre
2023 l' sia tenuto a versare alla entro il giorno 5 di ogni mese €.1.100,00 mensili a titolo Pt_1 CP_1 R_ di contributo al mantenimento di ed €.700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di
DR, oltre aggiornamenti ISTAT (importi da ritenersi onnicomprensivi delle future spese straordinarie
a sostenersi); 11. rigetta la domanda formulata dall' afferente il versamento diretto del contributo Pt_1 R_ paterno al mantenimento della figlia;
12. dispone d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della prole, , la quale Controparte_1 potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
13. rigetta la domanda formulata dalla ai sensi CP_1 dell'art. 996 co. III c.p.c.; 14. condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida Pt_1 in €.10.112,25 (pari a 2/3) per compenso (del giudizio di merito e dei 2 sub procedimenti nn. 1170-2/2017
pagina 2 di 23 e 1170-3/2017 R.G.), oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 15. compensa il restante 1/3 delle spese processuali;
16. pone definitivamente a carico di ambedue le parti processuali, in solido fra loro, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio con decreto del 16.01.2020 (pari a complessivi €.2.284,28, oltre accessori di legge, se dovuti); 17. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.”
Il Sig. proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di Parte_1
R.G. 1537/2023, dolendosi delle statuizioni di cui ai punti 1, 3, 5, 7, 10, 14 e 15 del relativo dispositivo e, all'uopo, evidenziava quanto segue: 1) in data 24.07.2000 aveva contratto matrimonio con la e da CP_1 R_ tale unione erano nati i figli (22.11.2000) e DR (28.09.2014); 2) nel gennaio del 2017 depositava un ricorso per separazione coniugale, con richiesta di addebito a carico della moglie la quale, costituitasi in quel giudizio, in via riconvenzionale chiedeva che la responsabilità della crisi coniugale fosse posta a carico del consorte;
3) inoltre, mentre l' chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli, la Pt_1 CP_1 insisteva per quello esclusivo a sé di costoro, confliggendo anche sulle conseguenti determinazioni economiche;
4) sta di fatto che il Presidente del Tribunale di Bari, prima di adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponeva una CTU per gli accertamenti del caso, stante la palese disgregazione del nucleo familiare e la reazione oppositiva dei due figli nei confronti del padre;
5) e tuttavia, preso atto dell'indisponibilità di ben tre consulenti ad assumere il relativo incarico, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 20.08.2017, in via provvisoria ed urgente disponeva l'affido esclusivo dei figli alla ed il loro CP_1 collocamento presso di lei, che DR potesse incontrare il padre solo ove avesse voluto farlo, presso il
Consultorio Familiare e alla presenza di un operatore, onerando tale struttura di relazionare al Tribunale ogni trimestre;
l' veniva poi gravato del versamento mensile di €.2.000, di cui €.900 quale assegno Pt_1 R_ di mantenimento muliebre, €.700 a beneficio di ed €.400 di DR, con l'aggiunta dell'aggiornamento annuale ISTAT e del rimborso del 50% delle spese straordinarie;
6) tale ordinanza veniva reclamata innanzi la Corte di Appello di Bari e, nelle more, il giudizio separativo di primo grado proseguiva con il deposito delle note integrative e di costituzione e con l'esperimento di un primo sub- procedimento cautelare (R.G. n. 1170-1/2017), avente ad oggetto la modifica delle decisioni adottate con la c.d. “ordinanza presidenziale”; 7) la si costituiva in esso, contestava ogni avversa richiesta e il CP_1
G.I, all'esito, disponeva che gli incontri della diade padre-figlio, da riattivarsi con sollecitudine, dovessero svolgersi non più presso il Consultorio ma presso il “Centro Famiglia” indicato dai Servizi Sociali;
8) dal canto suo, la Corte di Appello di Bari, all'esito del procedimento ex art. 708 u. co. c.p.c., riduceva l'assegno muliebre (paSAto da €.900 ad €.400), mantenendo inalterate le ulteriori decisioni assunte dal
Presidente del Tribunale, stante la coeva pendenza del ridetto sub-procedimento ex art. 709 e 709 ter pagina 3 di 23 c.p.c.; 9) tale assegno veniva poi eliso dal G.I., giusta ordinanza del 27.06.2018, giacché la aveva CP_1 frattanto trovato una adeguata sistemazione lavorativa, mentre rimanevano immutate le decisioni economiche riguardanti la prole;
contestualmente, venivano disposti i chiesti accertamenti peritali;
10)
l' , nell'ambito di detto procedimento cautelare, formulava istanza ex art. 186 ter c.p.c. volta ad Pt_1 ottenere la restituzione dalla moglie dell'importo di €.7.000, versatale in esubero rispetto all'assegno muliebre prima ridotto dalla Corte e poi eliso dal G.I.; 11) venivano così concessi i termini per il deposito delle note ex art. 183 co.6 c.p.c. e l' depositava un secondo ricorso cautelare, rubricato sub n. di Pt_1 R_ R.G. 1170-2/2017, per ridurre l'assegno per ad €.350 e quello per DR ad €.250 mensili (domande avversate dalla ), giacché era stato licenziato dalla “NS Lorenzo S.r.l.” e successivamente CP_1 assunto dalla “ , subendo un arretramento di inquadramento con conseguente Parte_2 riduzione della sua retribuzione;
12) la nominata CTU, Dott.SA , depositava il suo Persona_2 elaborato e l' chiedeva al G.I. di collocare il figlio in una casa-famiglia, insistendo affinché si Pt_1 disponesse la rinnovazione della CTU con la nomina di un collegio di esperti;
13) e tuttavia, con ordinanza del 16.01.2020, il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti e disponeva una CTU contabile per accertare l'effettiva condizione reddituale e patrimoniale dell' ; 14) sempre in tale data veniva Pt_1 definito il primo sub-procedimento (R.G. 1170-1/2017), sicché DR rimaneva affidato in modalità R_ condivisa e collocato presso la madre, venivano revocate le disposizioni relative all'affidamento di , frattanto divenuta maggiorenne, e il G.I. dichiarava l'immediata ceSAzione degli incontri protetti -nello spazio neutro- fra il padre e il figlio;
contestualmente, disponeva che i coniugi intraprendessero un percorso sistemico di supporto alla genitorialità e, quanto ad DR, che si sottoponesse ad un sostegno R_ specialistico mirante al recupero del rapporto con il padre;
veniva invitata ad avviare un lavoro di riconoscimento e rielaborazione delle sue tematiche intrapsichiche e, infine, venivano rigettate le reciproche istanze ex art. 709 ter c.p.c. nonché la domanda ex art. 186 ter c.p.c. e quella ex art. 96 co. 3
c.p.c. formulate dall'uomo in danno della moglie;
spese al definitivo;
15) con l'impugnata sentenza, peraltro, l'interruzione delle visite protette veniva motivata per l'infruttuosità delle stesse e per il conseguente stress emotivo manifestato dal minore, ritenuto dal Tribunale deleterio in vista dell'auspicata ripresa dei rapporti con il padre;
16) con altra ordinanza emeSA sempre il 16.01.2020 a definizione del sub-procedimento R.G. n. 1170-2/2017, il G.I. rigettava la richiesta di riduzione del contributo per la prole R_ e l' veniva onerato del versamento di €.850 per ed €.550 per DR;
infine, rigettava le Pt_1 proposte istanze ex artt. 709 ter e 614 bis c.p.c., rimandando al definitivo la regolamentazione delle spese legali;
17) ambedue le ordinanze del 16.01.2020 venivano impugnate dell ed il relativo Pt_1 procedimento esitava nell'ordinanza dell'11.05.2020 con cui veniva dichiarato il “non luogo a pagina 4 di 23 provvedere” giacché, in punto di rito, sarebbe stato neceSArio incardinare un nuovo sub-procedimento cautelare per la ponderazione di circostanze sopravvenute;
18) con nota del 16.11.2020 i Servizi Sociali significavano al G.I. come il percorso di supposto psicologico a beneficio di DR fosse risultato fallace, giacché questi si era categoricamente rifiutato di incontrare il padre nello spazio neutro;
19) ne conseguiva l'attivazione del sub-procedimento n. R.G. 1170-3/2017, con cui l' invocava la ripresa del Pt_1 rapporto con il figlio e il suo collocamento in comunità; in esso si costituiva la la quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità di tale domanda per l'insussistenza di nuovi elementi;
nel contempo, chiedeva R_ aumentarsi l'assegno per , la quale si era iscritta alla Facoltà di Odontoiatria in lingua inglese presso l'Università di Siena;
20) con successiva ordinanza del 10.01.2022 il G.I si vedeva costretto a revocare l'incarico conferito al CTU nel giugno 2020, stante l'omesso deposito della di lui relazione peritale, e a disporre che gli accertamenti reddituali e patrimoniali fossero espletati dalla Polizia Tributaria;
21) e, a conclusone del sub-procedimento n. R.G. 1170-3/2017, il G.I. rigettava il ricorso e confermava l'affidamento esclusivo di DR alla madre, disponeva che l' intraprendesse con sollecitudine un Pt_1 percorso individuale di sostegno alla genitorialità, che la producesse nel giudizio di merito la CP_1 relazione finale di quello da lei seguito presso un libero professionista, che il minore avviasse senza indugio, con la collaborazione dei Servizi Sociali e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Bari, un adeguato percorso psicologico, con onere a carico dei primi di relazionare sul punto al Tribunale con cadenza trimestrale;
infine, rigettava la domanda riconvenzionale della;
spese al definitivo;
22) CP_1 con successiva ordinanza del 25.02.2022, trasmeSA anche ai Servizi Sociali del I Municipio di Bari, veniva disposta la pronta attivazione del percorso psicologico a beneficio di DR, sebbene –anche in questo caso- ogni tentativo fosse comunque risultato sterile per il rifiuto del minore di sottoporvisi;
23) il
2.05.2022 veniva poi depositata la relazione della Polizia Tributaria e il successivo 25.07.2022 il G.I. rigettava l'istanza di integrazione degli accertamenti reddituali dell' , così come proposta dalla Pt_1
, e disponeva l'ascolto di DR;
l'uomo, infatti, il 5.05.2022 aveva depositato una richiesta di CP_1 urgente adozione dei provvedimenti volti alla ripresa dei rapporti con il figlio e, dopo aver espletato tale
Per adempimento anche nei confronti di , il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c..
Quanto ai motivi di appello, l' censurava le decisioni assunte dal G.I. che, a suo dire, gli avrebbe Pt_1 impedito di provare le sue allegazioni fattuali, erroneamente rigettando le chieste prove orali benché ammissibili e rilevanti.
E ciò nonostante le due disposte CTU (ossia quella psicologica e quella contabile), fossero risultate sterili per le ragioni innanzi dette, inducendo così il Tribunale ad espletare gli accertamenti ufficiosi a mezzo pagina 5 di 23 della Polizia Tributaria, limitatamente –però- alla sola posizione dell'appellante, sebbene la consorte avesse esercitato la libera professione forense fino al dicembre del 2022.
E dunque, nel rilevare come la CTU psicologica fosse risultata carente finanche della somministrazione delle batterie testistiche, si doleva dell'omeSA rinnovazione della CTU con un collegio di esperti, resasi viepiù neceSAria per l'impossibilità, certificata dalla Dott.SA , d'interagire con DR, così R_2 inficiando la validità scientifica dei parziali accertamenti espletati e, per l'effetto, vulnerando i conseguenti provvedimenti adottati nel corso e all'esito del giudizio di primo grado.
A cagione di tanto, chiedeva alla Corte di disporre nuovi accertamenti peritali con professionalità di altissimo profilo richiamando, a tal uopo, le istanze reiterate in tutte le fasi celebratesi innanzi al
Tribunale, compresa quella conclusiva.
Insisteva altresì per l'ammissione delle ulteriori istanze di prova e di cui alle note ex art. 183 co. 6 nn. 2 e
3 c.p.c., da lui ritenute neceSArie anche ai fini della disamina delle contrapposte domande di addebito;
il
Tribunale, infatti, aveva dichiarato l' responsabile del fallimento dell'unione senza consentirgli di Pt_1 provare che l'affectio coniugalis fosse venuto meno fin da prima dell'estate del 2016, tenuto conto che nell'ottobre di tale anno si era allontanato dal domicilio domestico non già per aver violato l'obbligo di fedeltà, ma per essere stato strumentalmente denunciato dalla moglie per i delitti di cui agli artt. 570 e 610
c.p.c., da cui veniva assolto con formula piena dal Tribunale di Bari su conforme richiesta della Procura;
e nella relativa sentenza lo stesso Tribunale aveva evidenziato come l'allontanamento dall'abitazione familiare fosse conseguenza della calunniosa denuncia della . CP_1
Ed allora, se anche avesse dato corso ad una relazione fedifraga con tale Sig.ra la moglie si era R_3 con lui comportata con slealtà, giacché si era impadronita di tutti i risparmi accumulati sul conto corrente cointestato fra i coniugi.
L' , peraltro, sosteneva che la prova della preesistente intollerabilità della convivenza fosse stata Pt_1 fornita mediante produzione delle stampe dei meSAggi WhatsApp scambiati con moglie e figli, nonché con l'incontestata interruzione di una vacanza nell'estate del 2016 e con la revoca di una delega bancaria risalente all'agosto di quell'anno, sebbene tali documenti fossero stati ritenuti non bastevoli per dar contezza delle di lui attività assertive in parte qua.
E comunque, l' deduceva di aver esperito il giudizio ecclesiastico per la declaratoria della nullità Pt_1 del matrimonio ed era in attesa dell'emissione del decreto della Sacra Rota, cui avrebbe fatto seguito il procedimento di delibazione innanzi la Corte di Appello di Bari, con l'inevitabile conseguenza della ceSAzione della materia del contendere in ordine al chiesto addebito;
il Tribunale ecclesiastico, infatti, aveva accertato e dichiarato che il rapporto fra i coniugi fosse stato critico fin dalla nascita del pagina 6 di 23 secondogenito, a riprova della risalenza nel tempo dell'intollerabilità della convivenza.
L'appellante si doleva poi del disposto affido esclusivo del figlio alla moglie e della cesura del rapporto con il bambino, trattandosi di decisioni in spregio ai consolidati orientamenti giurisprudenziali e alle risultanze della CTU;
egli, infatti, aveva dato dimostrazione della sua instancabile tenacia nel voler recuperare il rapporto con il figlio;
in secondo luogo, la Dott.SA aveva accertato come la R_2 capacità genitoriale dell' fosse rimasta immutata al punto da dover escludere la fondatezza della Pt_1 domanda di elisione o di sospensione della sua responsabilità genitoriale, formulata dalla e, infine, CP_1 egli aveva pagato con regolarità gli importi dovuti a titolo di contribuzione ordinaria e straordinaria per la prole.
Senza sottacere che la giurisprudenza avesse escluso che la conflittualità fra gli adulti, finanche grave, dovesse comportare la deroga al regime affidativo ordinario;
ne conseguiva che il Tribunale aveva immotivatamente omesso di esplorare le ragioni del rifiuto di DR di incontrare il padre, R_ verosimilmente indotte dalla sua triangolazione ad opera della madre e di , così come paventato dalle consulenti di parte, gliSAndo sulla richiesta di rinnovazione della CTU con un collegio di esperti, pur avendo preso atto della certificata parzialità degli accertamenti compiuti dalla Dott.SA . R_2
E lo stesso DR aveva sostenuto che il padre si fosse ecliSAto dalla sua vita ed evidenziato “di non dover rinunciare a nulla perché nella sua vita era entrato a far parte il compagno della mamma”, sebbene tali asserzioni fossero state smentite per tabulas dall' . Pt_1
Ciononostante, il Tribunale aveva rinunciato ad approfondire tale aspetto della vicenda tenuto conto che dagli accertamenti supplementari sarebbe certamente emerso il condizionamento materno sul minore;
in altri termini, l'A.G. si era “arresa” di fronte al rifiuto del bambino di riprendere un rapporto con il padre che, sino alla separazione, era stato affettuoso, accuditivo ed empatico.
La Corte, pertanto, avrebbe dovuto disporre una nuova CTU nominando un collegio di esperti per poi decidere anche in distonia con i desiderata di DR;
insisteva perciò per la nomina di un curatore speciale per il minore ed invocava persino il collocamento del bambino in una “casa famiglia” fino all'effettiva ripresa dei rapporti con sé.
Relativamente al mantenimento per la prole, l'appellante deduceva come l'importo mensile di €.1.800, comprensivo delle spese straordinarie, fosse esorbitante rispetto ai suoi effettivi redditi, tenuto conto che dagli accertamenti della Polizia Tributaria non era affatto emersa una capacità economica superiore rispetto a quella dichiarata al fisco;
corollario di ciò era la violazione del principio di proporzionalità, con conseguente erroneità della decisione giacché erano state conteggiate anche le somme erogate mensilmente all' dal di lui padre per supportarlo negli esborsi per i figli. Pt_1
pagina 7 di 23 Il Tribunale, peraltro, non era stato imparziale nel disporre le indagini reddituali solo sull'appellante, sebbene la avesse esercitato per 20 anni la professione forense senza dichiarare reddito alcuno. CP_1
Si doleva altresì dell'inclusione delle spese straordinarie nell'assegno ordinario per la prole atteso che le stesse, connotatesi per l'imprevedibilità, non potevano costituire una componente del primo;
e proprio a motivo dell'affido esclusivo del figlio minore alla , l' era stato escluso dalla preventiva CP_1 Pt_1 concertazione di esse, sicché sarebbe stato corrispondente a giustizia che la Corte rideterminasse tali oneri R_ in €.600 per e €.400 per DR, con l'aggiunta del rimborso di 1/2 delle spese straordinarie.
Da ultimo, censurava i criteri fondanti la sua parziale condanna alle spese, attesa la soccombenza reciproca dei contraddittori sulla maggior parte delle domande proposte in primo grado, l'accoglimento parziale del reclamo ex art. 708 u. co. c.p.c. da parte della Corte di Appello di Bari e della domanda da cui era gemmato il sub-procedimento n. R.G. 1170-1/2017, la soccombenza reciproca sulle altre istanze formulate al G.I., il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente e dalla resistente in quello sub n.
R.G. 1170-2/2017 ed il sostanziale accoglimento di quelle del solo nel giudizio sub n. di R.G. Pt_1
1170-3/2017 (con contestuale rigetto dalla domanda riconvenzionale formulata dalla ). CP_1
Per tutte le esposte ragioni l' concludeva affinché la Corte, previa esecuzione dei chiesti Parte_1 approfondimenti istruttori ufficiosi ed ammissione ed acquisizione delle prove orali disattese in primo grado, volesse dichiarare ceSAta la materia del contendere sulla domanda di addebito, stante la dichiarata nullità del celebrato matrimonio da parte degli Organismi magistratuali ecclesiastici;
chiedeva poi disporsi l'affido condiviso di DR e l'immediata ripresa degli incontri di questi con il padre, nominando per lui un curatore speciale e collocandolo in una casa famiglia fino alla normalizzazione dei rapporti, disporre d'ufficio ogni più utile provvedimento volto a favorire ciò, onerare l'appellante del versamento mensile di Per
€.600 a titolo di contributo per il mantenimento di e di €.400 di DR, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie per costoro occorrenti, compensare le spese del giudizio di primo grado e condannare la per quelle dell'appello. CP_1
Costei si costituiva innanzi la Corte giusta memoria depositata il 12.04.2024 e si opponeva a tutte le avverse ragioni di doglianza;
in particolare, evidenziava come l' avesse abbandonato il domicilio Pt_1 domestico dopo aver intrapreso una relazione fedifraga con una giovanissima prostituta, scoperta proprio R_ dalla figlia nel marzo del 2017 (circostanze documentate in primo grado).
Tale inopinata scoperta aveva indotto nei due figli uno stato di profonda delusione e di vergogna, al punto da rifiutare qualsivoglia rapporto con il padre e con la conseguenza che, nell'impossibilità di espletare gli accertamenti peritali per l'indisponibilità dei nominati CTU, già nella c.d. fase presidenziale era stato disposto l'affido esclusivo dei due figli alla madre ed erano state autorizzate visite protette con il padre in pagina 8 di 23 uno spazio neutro;
il giudizio proseguiva poi nel merito e si caratterizzava per il susseguirsi degli eventi innanzi elencati, fino ad essere definito con l'impugnata sentenza.
All'uopo, la eccepiva l'inammissibilità dei motivi di appello sub 1, 3 e 4; ed invero, in attesa della CP_1 definizione del giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, era stato esperito il procedimento divorzile per cui, in disparte la pronuncia sullo status, peraltro non ancora definita, le decisioni accessorie riguardanti l'affidamento e il collocamento dei figli e quelle dal contenuto economico erano state rimesse alla cognizione esclusiva della Corte, quale giudice di secondo grado nel giudizio separativo.
Quanto alle censure formulate sul rigetto delle richieste istruttorie, trattavasi di domande generiche e come tali inammissibili, giacché l' non aveva indicato i capitoli di prova non ammessi e le specifiche Pt_1 motivazioni sottese alla ritenuta loro ammissibilità e rilevanza;
inoltre, l'appellante ometteva di considerare che il Tribunale, nell'alveo del potere di apprezzare liberamente le emergenze processuali, aveva compiutamente formato il suo convincimento sulla scorta sia dei compendi istruttori forniti dalle parti sia di quelli ufficiosi, motivo per cui le doglianze sul punto si appalesavano infondate.
Relativamente all'addebito, inoltre, l' aveva sostenuto che la crisi coniugale fosse preesistente Pt_1 all'abbandono del domicilio domestico, senza provare nulla a tal proposito e gliSAndo sull'acclarata relazione extraconiugale con la Sig.ra da cui era derivata la violazione dell'obbligo di fedeltà. R_3
Ed allora, attesa l'omeSA impugnazione di tale capo della sentenza di primo grado, era da ritenersi formato su di esso il giudicato interno;
e comunque, l' non aveva fatto ricorso a valide Pt_1 argomentazioni fattuali e giuridiche per opporsi alle motivazioni addotte dal Tribunale a dimostrazione dell'addebito, giacché risultava più che provato che si fosse allontanato dal suo nucleo familiare per coltivare la relazione con detta giovane donna, costringendo la moglie a formalizzare una denuncia di scomparsa, né poteva avere alcuna valenza la disposta revoca delle delega all per operare sul Pt_1 conto corrente della moglie, su cui confluivano anche i versamenti del di lei padre, ovvero il meSAggio
WhatsApp del 16.06.2016, artatamente inviato dalla moglie per giustificare la sua assenza poiché, proprio in quella giornata, si trovava con la n un albergo in Amalfi. R_3
La aveva pertanto fornito piena prova delle condotte del marito, facendo ricorso a prove tipiche ed CP_1 atipiche, fra le quali vi erano gli atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria a seguito della denuncia da lei steSA sporta, da cui era emersa la relazione con la Sig.ra i meSAggi Persona_4 R_ dall'inequivoco contenuto che costoro si erano scambiati, le foto dell'amante ed i narrati di in sede di udienza presidenziale, giacché ella era stata la prima in famiglia ad accorgersi degli agiti paterni.
Del pari irricevibili erano le censure formulate sul disposto affido esclusivo di DR alla madre e sul diritto di visita rimesso alle determinazioni del minore, tenuto conto che l' non aveva neanche Pt_1
pagina 9 di 23 larvatamente effettuato una riflessione sui suoi agiti, avendo tenuto una condotta contraria ai doveri ed alla morale della famiglia, allontanandosi dal domicilio domestico senza far più avere notizie di sé per giorni e recidere il rapporto con i figli.
Il secondogenito, peraltro, era stato ritenuto pienamente capace di discernimento con la conseguenza che tutte le querimonie formulate circa l'omesso approfondimento istruttorio su tale punto controverso della sentenza erano infondate, né l' aveva tentato di fornire una diversa prospettazione su ciò. Pt_1
Anche tali motivi di impugnazione dovevano pertanto essere respinti, tenuto conto che il Tribunale aveva ben valutato quali fossero i supremi interessi del minore in ragione dei bisogni dallo stesso esternati in prime cure e della sofferenza patita per il vissuto abbandonico cagionatogli dal padre, con la conseguenza che anche le doglianze sui presunti ostacoli che la avrebbe frapposto fra padre e figlio risultavano CP_1 smentite dalle emergenze della relazione della Dott.SA . R_2
La , oltretutto, aveva pienamente ottemperato ad ogni provvedimento emesso nel corso del CP_1 giudizio di primo grado, ponendo in atto tutti i possibili interventi volti alla ripresa dei rapporti fra il padre e il figlio, sebbene senza ottenere gli auspicati risultati.
Si opponeva altresì alle avverse richieste dal contenuto economico, tenuto conto del mero carattere indiziario delle dichiarazioni fiscali, dell'accertato occultamento di parte dei redditi dell'uomo, già socio ed amministratore di tre società di famiglia, dello strumentale licenziamento intimatogli da una società di famiglia per poi essere immediatamente assunto nell'altra compagine, peraltro con un incomprensibile de- mansionamento, della ravvisata sussistenza di cospicue disponibilità finanziarie e dell'intervenuto acquisto di un immobile nella fase finale del giudizio di primo grado, parimenti ivi ponderato.
L'aumento dell'assegno, peraltro, doveva ritenersi più che giustificato per le accresciute esigenze dei figli e, infine, l'inclusione in esso delle spese straordinarie discendeva dal disposto affido esclusivo di DR alla , tenuto conto che, nel paSAto, l' non aveva rimborsato alla moglie la relativa sua CP_1 Pt_1 quota parte.
Quanto infine alla dichiarata parziale soccombenza in punto di spese, l'appellata sosteneva trattarsi di doglianze temerarie, giacché l' aveva rinunciato alla propria domanda di addebito, benché ciò Pt_1 fosse avvenuto solo con la precisazione delle conclusioni, ossia quando aveva capito che la steSA sarebbe stata rigettata, con ciò adottando una condotta processuale incoerente;
inoltre, il deposito degli atti contenuto nel fascicolo del PM (nell'ambito del quale l'uomo era stato prosciolto da alcune delle accuse e condannato per altre), non aveva comportato la violazione di alcuna regola processuale da parte della
, trattandosi –anche in questo caso- di prove atipiche liberamente apprezzabili dal Giudice, sicché CP_1 concludeva per la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello e comunque per il rigetto nel merito;
con pagina 10 di 23 vittoria delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio.
In data 23.04.2024 l'appellante depositava una corposa memoria difensiva non autorizzata con cui contrastava le avverse difese;
a sua volta, l'appellata provvedeva al deposito di una analoga voluminosa memoria di replica, parimenti non autorizzata dalla Corte, così vulnerando le normali dinamiche processuali disciplinate dal codice di rito e comunque gravando la Corte della disamina di ulteriori atti.
Depositavano poi le loro rispettive note di trattazione in vista della celebrazione dell'udienza del
14.05.2024, all'esito della quale la causa veniva rinviata al 26.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, anch'eSA celebrata in absentia.
La , all'uopo, evidenziava come, nelle more del giudizio, il procedimento penale di secondo grado CP_1
a carico dell' fosse stato recentemente definito con la dichiarata prescrizione del delitto di cui Pt_1 all'art. 612 c.p. e con la rideterminazione della pena comminatagli in primo grado per essere stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 582 c.p.c. commesso in danno della moglie.
E, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con concessione alle parti di un primo termine di 30 giorni per il deposito di note conclusive e di ulteriori 10 giorni per repliche.
In uno alle sue note la produceva la sentenza parziale sullo status emeSA dal Tribunale di Bari nel CP_1 giudizio divorzile, nella cui precedente fase sommaria venivano confermati tutti i provvedimenti separativi mentre veniva respinta la sua domanda di riconoscimento di un assegno divorzile provvisorio.
Da ultimo, con nota del 20.12.2023 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive formulate dalle parti ed elencati i principali eventi che si sono succeduti nel primo e nel secondo grado del giudizio, è opportuno in primis sgomberare il campo dalla richiesta di nomina del curatore speciale a beneficio del minore , che si appalesa infondata Persona_5 per le seguenti ragioni.
Tale figura, integrata nella riforma del rito in materia di famiglia e minorile, è stata disciplinata in maniera sistematica dall'art. 473 bis.8 del novellato codice di rito, che prevede l'obbligatorietà di tale nomina, a pena di nullità del procedimento, nei procedimenti ablativi della responsabilità di uno o di entrambi i genitori, nei procedimenti ex art. 403 c.c. e/o in quelli miranti all'affidamento etero-familiare dei minori, ove siano emerse situazioni di pregiudizio per costoro, tali da precluderne l'adeguata rappresentazione processuale da parte di entrambi i genitori, ovvero quando lo stesso minore ne faccia richiesta;
infine, tale nomina, a mente del comma 2 di tale articolo, può essere disposta quando entrambi i genitori appaiano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare processualmente gli interessi del minore.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni ora elencate, né può ritenersi che DR sia pagina 11 di 23 sguarnito di adeguata rappresentanza processuale in giudizio, ovvero che alla siano imputabili CP_1 condotte volte ad ostacolare l'accesso del minore all'altro genitore, non potendosi accogliere la tesi dell'appellante circa la riconduzione della fattispecie nella c.d. alienazione parentale, ritenuta del tutto priva di substrato scientifico così come osservato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 9691 del
24.03.2022.
In secondo luogo, l'affidamento esclusivo di DR alla madre, sia pure a fronte di una non compromeSA capacità genitoriale paterna, ha comportato l'assunzione in capo ad eSA di detta funzione rappresentativa, con conseguente irricevibilità delle doglianze formulate sul punto dall' . Pt_1
Quanto poi alla censurata omeSA ammissione delle prove in prime cure, l'appellante ha sostenuto di essere stato pregiudicato dalla decisione assunta dal G.I. perché da ciò sarebbero derivati il disposto affidamento esclusivo di DR alla madre, la sospensione delle visite e, in parte, l'accertato e dichiarato addebito della separazione.
E, a tal fine, ha censurato l'ordinanza del 16.01.2020 con cui tutte le istanze di prova dalle parti venivano dichiarate inammissibili giacché i compendi istruttori erano costituiti da ben 5 faldoni contenenti i documenti prodotti dalle parti, dalla CTU, dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali e dalla Polizia
Tributaria e dai verbali di ascolto dei due figli, con la conseguenza che -non solo il G.I. ma anche lo stesso
Collegio- avevano ritenuto l'esaustività di quanto acquisito in corso di causa ai fini dell'adozione delle decisioni endo-procedimentali e della gravata sentenza.
Trattasi di motivazione condivisa anche dalla Corte tenuto conto che il Tribunale ha liberamente apprezzato tutte le ridette prove, da ritenersi accertative di fatti tradottisi, almeno in parte per quanto di seguito si dirà, in un coerente ragionamento logico-giuridico.
Il G.I., peraltro, non si è limitato –con l'adozione di una mera formula di stile- a ritenere la causa matura per la decisione ma, con un provvedimento di ben 4 facciate, ha motivato con assoluta puntualità il rigetto delle richieste istruttorie orali, considerando parte degli articolati come documentati, in altra parte superflui ovvero valutativi ed irrilevanti, generici, negativi, di nuova deduzione o addirittura incontestati;
senza sottacere la sovrabbondanza di essi (ben 72 per l' e 52 per la ). Pt_1 CP_1
Sul punto, oltretutto, non può non osservarsi come la riproposizione nell'atto di impugnazione delle istanze istruttorie disattese in primo grado non comporti l'automatica devoluzione al Giudice d'appello di tali accertamenti, giacché risulta indefettibile che ciò debba essere accompagnato dall'indicazione dell'error in procedendo del primo Giudice e dall'indicazione delle ragioni per le quali si poteva ritenere che la prova esclusa o il documento non ponderato lo avrebbero condotto ad una diversa decisione (Cass.
Civ. Sentenza n. 18742/16).
pagina 12 di 23 Ebbene, la valutazione degli screenshot dei meSAggi scambiatisi fra i coniugi e fra il padre e i due figli non ha affatto la valenza dirimente attribuita loro dall'appellante, tenuto conto che le prospettazioni fattuali in essi contenute (ai fini dell'asserita preesistenza della crisi familiare rispetto all'avvenuto abbandono del domicilio domestico) sono frutto di elaborazioni testuali dello stesso e non già Pt_1 della controparte o di terzi.
In secondo luogo, l'accertamento in sede penale dell'insussistenza di una ipotesi di reato, ovvero la declaratoria di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione di esso, non comporta la neutralità del relativo fatto anche in sede civilistica, giacché i presupposti oggettivi e soggettivi sottesi alla violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio non sono sovrapponibili a quelli inerenti gli illeciti contestati dalla competente Procura della Repubblica.
Da ultimo, appare irricevibile anche la richiesta di rinnovazione della CTU con la nomina di un collegio di esperti, per il seguente ordine di ragioni: 1) il Tribunale di Bari, in maniera alquanto puntigliosa, ha per anni indagato le motivazioni sottese al rifiuto di DR di incontrare il padre;
ed ha fatto ciò non solo nominando il CTU (decisione, quest'ultima, alquanto travagliata per l'incarico declinato dai diversi professionisti nominati nella fase sommaria del giudizio), ma investendo anche i Servizi sociali e consultoriali del compito di monitorare la situazione familiare, indagare le dinamiche fra i genitori e i figli e supportare costoro in vista dell'auspicato recupero del rapporto fra DR e il padre;
2) alla Dott.SA
, peraltro, è stato conferito uno specifico incarico di natura sistemico-relazionale, volto cioè a R_2 decriptare il disagio del bambino, coinvolgendo però tutti i membri della famiglia ormai disgregatasi, al fine di ripercorrerne la storia, analizzarne le relazioni strutturate nel tempo, la loro evoluzione e l'attuale condizione;
3) il Tribunale, dopo aver ascoltato i due figli, ha inteso indagare le dinamiche endo-familiari anche in vista dell'adozione del regime affidativo del minore, tenuto conto dell'alto livello di conflittualità fra gli adulti, emergente finanche dal reiterato compulsare il G.I. con l'apertura di sub-procedimenti e dalle istanze di revoca dei provvedimenti endo-processuali, del categorico rifiuto di DR di incontrare il padre e della necessità di adottare ogni iniziativa utile per ristabilire, ove possibile, i rapporti fra loro;
4) la metodologia adottata dalla CTU non può essere affatto ritenuta viziata atteso che la Dott.SA ha Parte_3 rispettato tutti i protocolli per gli approfondimenti sistemico-relazionali, incontrando e colloquiando con i R_ genitori e almeno con risultando impossibile la valutazione del rapporto fra il padre e DR per il categorico rifiuto di costui di incontrare il primo e di sottoporsi alla batteria testistica.
Ed allora, posto che le risultanze della CTU non sono vincolanti per il Giudice, potendo persino disattenderle con congrua motivazione attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali nel loro complesso (cfr. Cass. Civ. n. 17757/2014), e che il supporto fornito dai Servizi Sociali
pagina 13 di 23 in vista della ripresa dei rapporti è risultato sostanzialmente privo di efficacia, la rinnovazione della CTU finanche con un collegio di esperti non farebbe altro che rallentare l'iter del procedimento e potrebbe risultare del tutto sterile, se non proprio dannosa per il minore, giacché non vi è alcuna certezza che costui si renda disponibile a sottoporsi ad ulteriori accertamenti;
in mancanza di una sua “apertura”, infatti, non vi è alcuna equipe di esperti che poSA indagare il suo io più profondo, a maggior ragione ora che è ormai tredicenne, è certamente capace di discernimento e, sia pure nella delicata fase dell'adolescenza, ha una personalità ben strutturata al punto da avere sempre espresso in maniera chiara e decisa i suoi bisogni e ragioni.
Parimenti da respingersi sono le istanze istruttorie relative alle contrapposte domande di addebito, tenuto conto anche delle ragioni all'uopo addotte dall' . Pt_1
Egli, infatti, ha chiesto alla Corte di valutarne l'ammissibilità solo a seguito del procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio inter partes.
Anche tale richiesta si appalesa irricevibile, oltre che condizionata all'esperimento di future iniziative giudiziarie, atteso che –allo stato- difetta il Decreto di esecutività della Sacra Rota e che, in ogni caso, la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale, sia pure confermata in secondo grado, è tamquam non esset per lo Stato Italiano, in mancanza di una sentenza irrevocabile di delibazione di eSA da parte della
Corte di Appello.
Nelle more del procedimento separativo, peraltro, è stato esperito quello divorzile nell'ambito del quale è stata emeSA la sentenza parziale sullo status che, incidendo semplicemente sul vincolo, non ha del pari alcuna incidenza sulla devoluzione alla Corte delle ulteriori questioni ancora controverse.
Corollario di tanto è a non accoglibilità di tutte le istanze di prova formulate anche in questa sede dall'appellante, viepiù considerando che le decisioni del Tribunale, così come innanzi evidenziato, sono state adottate sulla scorta di un ampio ed articolato quadro probatorio e non già incautamente, sebbene alla
Corte sia comunque rimeSA la valutazione sulla correttezza o meno dei punti della relativa sentenza oggetto della proposta impugnazione.
Chiarito ciò, relativamente al pronunciato addebito della separazione all' , giova preliminarmente Pt_1 richiamare i principi in subiecta materia.
Ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., “quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito”.
Sulla scorta di tale norma i presupposti per richiedere l'addebito sono la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, così come indicati dall'art. 143 c.c., avvenuta durante la pagina 14 di 23 convivenza, non avendo in linea di massima alcun rilievo le condotte successive alla crisi, e l'esistenza di un nesso causale che collega la violazione di tale dovere con l'intollerabilità della convivenza.
La violazione dei doveri, peraltro, deve essere volontaria e cosciente e la richiesta di addebito deve connotarsi per la specificità ed essere supportata da prove (cfr. Cass. Civ. 07.08.2024 n. 22291).
Nel caso di specie l' aveva chiesto che la separazione fosse addebitata alla moglie, responsabile a Pt_1 suo dire di atteggiamenti freddi e disintereSAti nei suoi confronti, culminati con frequenti litigi anche alla presenza dei figli, al punto da indurlo ad allontanarsi dall'abitazione familiare per trasferirsi in altro alloggio condotto in locazione.
Dal canto suo, la formulava speculare domanda a carico del marito il quale, dopo aver intrapreso CP_1 una relazione fedifraga con la si era allontanato da casa violando persino gli Persona_4 obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del suo nucleo familiare.
E, proprio al fine di dimostrare la preesistenza degli algidi rapporti con la moglie, l' produceva un Pt_1 meSAggio inviatole, il cui testo era stato da lui stesso elaborato (e dunque non di provenienza della resistente o di terzi) con lui lamentava detta condizione di disinteresse, significando al Tribunale che, unitamente alle altre dedotte circostanze (fra cui la revoca della delega al marito per operare sul conto corrente bancario cointestato alla e al di lei genitore), avesse dato piena prova della preesistenza CP_1 della crisi coniugale rispetto al suo allontanamento dall'abitazione familiare.
Trattasi di deduzione non condivisa in primo grado né condivisibile dalla Corte, tenuto conto che l' aveva inopinatamente abbandonato l'abitazione familiare, facendo perdere tracce di sé, al punto Pt_1 da coartare la moglie a formalizzare la denuncia di allontanamento volontario.
Ciononostante, egli tentava di giustificare tale condotta dietro l'usbergo della sussistenza di rapporti non proprio idilliaci fra i coniugi, quantunque essi non fossero compromessi al punto da far ipotizzare la volontarietà di tale condotta (cfr. dichiarazioni rese a SIT dallo stesso ), con ciò comportando Pt_1 evidenti disarmonie rispetto alle deduzioni fattuali a supporto della domanda di addebito formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, oggetto di rinuncia nella fase conclusiva del procedimento.
Ma vi è di più: in aggiunta alla violazione del dovere di coabitazione, già bastevole per giustificare una pronuncia di addebito, in primo grado è stata ampiamente dimostrata quella del dovere di fedeltà, ritenuta dall'ordinamento particolarmente grave, dalla quale è parimenti scaturito il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, con la conseguenza che le condotte sottese alla violazione di tale dovere non erano state ritenute la conseguenza dell'intollerabilità della convivenza ma la causa da cui eSA
è gemmata.
L' , infatti, aveva intrapreso una relazione parallela con detta giovane donna, ampiamente Parte_1
pagina 15 di 23 dimostrata dalla corposa documentazione prodotta dalla resistente (ossia, gli screenshots dei meSAggi
WhatsApp che l'uomo aveva scambiato con l'amante, accompagnati da foto della in R_3 R_ atteggiamenti inequivoci, da lui stesso salvati sul computer di famiglia e scoperti per caso da quando era ancora minorenne), e dagli accertamenti espletati dalla Polizia di Stato a seguito della cennata denuncia di allontanamento da cui era emerso come ella avesse esercitato il meretricio almeno fino al
2016.
I due amanti, peraltro, nel corso di tale anno avevano trascorso insieme diversi periodi in lussuose strutture ricettive sparse per l'Italia, così come scoperto dalla Polizia, sebbene l avesse tentato di Pt_1 mistificare tali “trasferte” spacciandole in famiglia per “impegni di lavoro”. R_ Su tali aspetti della vertenza, peraltro, aveva pienamente lumeggiato la figlia la quale, sentita nel corso dell'udienza presidenziale, aveva narrato dettagliatamente degli agiti paterni, di cui era stata talora l'involontaria testimone, spiegando altresì di aver scoperto le chat salvate dal padre con un backup sul p.c. di casa, al punto da rendere inverosimili le spiegazioni rese dall' per giustificare tali prove atipiche Pt_1 fornite dalla moglie al Tribunale.
Ed invero, egli aveva sostenuto di aver conosciuto per caso la con la quale tuttora convive (non R_3 vi sono sul punto allegazioni di segno contrario), avendola trovata sanguinante per strada, facendosene carico per affrancarla dalla schiavitù della prostituzione nella quale era stata costretta dai suoi aguzzini.
In ragione di quanto innanza detto, la pronuncia di addebito della separazione all'appellante è stata correttamente adottata, né può ritenersi ceSAta la materia del contendere sia per effetto dell'emissione della sentenza non definitiva sullo status, emeSA nell'ambito del pendente giudizio di divorzio, sia per la dichiarata nullità del matrimonio inter partes, difettante della delibazione ad opera delle AA.GG. dello
Stato Italiano per le motivazioni in diritto innanzi enucleate.
Relativamente alle censure formulate sul regime affidativo del secondogenito DR, è opportuno osservare quanto segue: in generale, ogni figlio, anche nato da una unione di fatto, ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti dei due rami genitoriali (art. 315 bis. Co. 1 c.c.).
Inoltre, in caso di separazione, divorzio o ceSAzione dell'unione di fatto dei suoi genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e, a tal fine, la legge ha sancito la prevalenza dell'affidamento condiviso che costituisce la concreta esplicazione del valore della bigenitorialità.
In altri termini, nonostante la frattura della coppia, entrambi i genitori dovranno essere presenti nella vita pagina 16 di 23 dei figli sì da garantir loro stabili consuetudini di vita e salde relazioni affettive, dovendo i genitori continuare a cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione di costoro (cfr. Cass. Civ. 08.04.2019 n.
9764).
Dal canto loro, i figli hanno il diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori i quali, nell'esercizio in comune della responsabilità genitoriale, dovranno concordare le maggiori decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alle attività dei figli.
La regola generale dell'affido condiviso può però essere disattesa quando la conflittualità fra i genitori risulti insanabile e comunque pregiudizievoli per i figli, ovvero quando uno dei genitori si dimostri manifestamente incapace o inidoneo alla loro educazione, di guisa che in questi casi l'Autorità Giudiziaria potrà optare per l'affidamento esclusivo dei figli minori all'altro genitore, ovvero per altre forme di affidamento.
Nel caso di specie il Tribunale di Bari ha optato per l'affidamento esclusivo alla madre del figlio secondogenito a motivo della ritenuta insanabile conflittualità ed incomunicabilità fra le parti, di cui costituiva concreta manifestazione il reiterato incardinare di sub-procedimenti cautelari.
In secondo luogo, il bambino ha manifestato direttamente al Tribunale di non voler più incontrare il padre;
in particolare DR, sentito personalmente dal G.I. nel corso dell'udienza del 29.03.2023 ha dichiarato:
“Papà negli ultimi sei anni non mi ha mai cercato e non mi ha mai dimostrato il suo affetto, e continua a non dimostrarmelo anche ora. Sarebbe potuto venire negli anni paSAti tutti i giorni fuori da scuola, sotto casa o fuori dal palazzetto. Se ora venisse non servirebbe a nulla perché troppo tardi. Lui non sarebbe dovuto andare via da me sei anni fa, ma avrebbe dovuto continuare ad insistere per vedermi o R_ telefonarmi. Tutta la mia famiglia, ovvero mamma, , i nonni, cerca di convincermi a vedere PÀ e mi spiega che lui continua a volermi bene, ma io non ci credo. Io non lo so perché dicono queste cose, so solo che non lo voglio vedere. Ho ricevuto regali da parte di PÀ ma ricordo che, in un'occasione, addirittura a distanza di 2 settimane, mi fece lo stesso regalo. Io sono convinto che PÀ non mi voglia bene. Io non rinuncia a niente, perché ho il compagno di mamma e il nonno”.
Il categorico rifiuto di DR di incontrare il padre, oltretutto, veniva ripetutamente certificato anche dai
Servizi Sociali, incaricati dal Tribunale, unitamente alle strutture consultoriali, di supportare tale nucleo familiare in vista dell'auspicata ripresa dei rapporti fra il padre e il figlio, e dalla steSA CTU la quale, fin dall'inizio delle operazioni peritali, aveva riscontrato difficoltà, rivelatesi insormontabili, persino di individuare il relativo setting al punto da costringere la Dott.SA ad interloquire con il G.I. per R_2 ottenere le conseguenti disposizioni operative.
Ad ogni buon fine, e preso atto di tale insuperabile ed insuperata reazione oppositiva di DR, la pagina 17 di 23 Dott.SA dava corso alle ulteriori operazioni accertative mediante l'espletamento di Persona_2 R_ colloqui con i genitori e con (e non già con DR, il quale aveva opposto a ciò il suo categorico rifiuto), la somministrazione ai genitori delle batterie testistiche secondo i protocolli validati a livello internazionale (Minnesota Multhiplastic Personality InventorY-2, Assessment of Parental Skill –
Interview e Lausanne Trilogue Play clinico), miranti a valutare le riconosciute proprietà psicometriche, ad esplorare il comportamento di ciascun genitore in ordine al supporto sociale, alla capacità organizzativa nelle sfere della protezione, del calore e dell'empatia, in vista dell'adozione delle decisioni sull'affidamento e sul collocamento del minore e, infine, valutare le problematicità e le risorse personologiche nella coordinazione dei compiti tra i membri della famiglia.
Orbene, quanto alla personalità dell' , dalla valutazione dei risultati dei test in costui non Pt_1 emergevano particolare problematiche né erano stati appurati elementi di compromissione delle capacità genitoriali, avendo conservate intatte le funzioni educative, accuditive e norrmative nei confronti dei figli, sebbene la lo avesse descritto come troppo concentrato su di sé ed incapace di essere per loro un CP_1 valido punto di riferimento.
Egli, peraltro, si era sempre mostrato puntuale nel partecipare agli incontri e alle iniziative dei Servizi
Sociali, sebbene ogni sforzo per il recupero dei rapporti compromessi fra tale diade fossero risultati vani per gli agiti di DR.
Anche alle risultanze dei test somministrati alla davano contezza di una sua condizione di CP_1 normalità psicologica e di capacità genitoriale globale definita ottimale nell'aspetto dell'educazione, della formazione ed in quello normativo, benché si fosse “dimostrata incapace di preservare i figli dall'esposizione ai conflitti relazionali intra-familiari, nei quali essi sono risultati ampiamente coinvolti come spettatori”, oltre che refrattaria a concertare con il consorte le decisioni di maggiore importanza per R_ ed DR, tenuto conto che egli veniva definito come assente, inaffidabile e persino pericoloso per costoro, con ciò facendo emergere in lei un sentimento di rabbia per l'inopinato epilogo del rapporto coniugale.
Quanto invece alle emergenze scaturite dalla parte delle operazioni peritali svolte nei confronti di DR, la Dott.SA aveva fin da subito riscontrato difficoltà comunicative con il bambino, le cui frasi R_2 venivano a mala pena distinte da tale professionista, al punto da indurre costei a rassegnarsi di fronte all'impossibilità di proseguire in esse. R_ La figura dell'NS veniva poi letteralmente demolita dalla figlia la quale, oltre a narrare della scoperta della relazione extraconiugale del padre, lo descriveva come assente, irresponsabile, disintereSAto ai figli, insensibile rispetto ai desideri della famiglia, aggressivo, poco paziente, privo di pagina 18 di 23 etica e di valori morali, anaffettivo e dedito all'uso di alcol e di sostanze;
tale descrizione, però, veniva ritenuta dalla CTU come esplicativa di sentimento abbandonico, di rabbia, di delusione e di gelosia per le scelte personali del padre, venendo peraltro smentita -su parte dei racconti- dai narrati della madre. R_ E , giova evidenziarlo a chiare lettere, riportava alla CTU parte degli stessi concetti che il fratellino aveva esternato al G.I. nel corso dell'udienza del 29.03.2023, screditando la figura del padre sebbene fosse stata fornita piena prova dell'esistenza di un rapporto di complicità con questi prima che fosse emersa la relazione con la R_3 R_ La CTU verificava poi anche le relazioni intra-familiari, sebbene ad esse si fosse sottratta, ed aveva modo di colloquiare a scuola con l'insegnate prevalente di DR, il quale veniva descritto come un ottimo studente, sereno, ben seguito dalla madre e dai nonni, correttamente inserito nel mondo dei pari, rispettoso delle regole e privo di condotte distoniche rispetto a quelle assunte nel corso della convivenza anche con il padre.
Quest'ultimo, peraltro, era stato non assiduo nell'interagire con l'istituzione scolastica, tant'è vero che le insegnanti lo avevano incontrato solo un paio di volte nel corso di tutto l'anno.
La Dott.SA concludeva evidenziando che nelle dinamiche familiari, ed in particolare negli R_2 R_ atteggiamenti ed agiti di DR, aveva avuto una funzione predominante, che la , benché CP_1 avesse formalmente invogliato il figlio DR a partecipare alle operazioni peritali, si era comportata con atteggiamenti neutri e distaccati, che le due donne avevano stretto una sorta di “patto di solidarietà femminile” contro “l'uomo traditore”, facilitando la cesura del rapporto di DR con il padre che, secondo le valutazioni della CTU, non si sarebbe più ricucito con il paSAr del tempo, anche in ragione, a detta della psicologa, della sterilità degli interventi messi in campo dagli operatori del Centro Famiglie.
Ed invero, a fronte di fugaci incontri tra il padre e il figlio in detta struttura, durante i quali DR ritirava il regalo portatogli dal primo e poi si allontanava da lui, nell'attività di osservazione delle dinamiche familiari condotte dalla CTU assegnando alle parti la consegna di comporre un puzzle, si era osservata una corretta interazione fra essi con la conseguenza che, al successivo incontro presso detto Centro, il bambino si era fermato qualche minuto in più a parlare con il padre.
In conclusione la CTU, sia pure ammettendo la parzialità degli accertamenti, evidenziava come nell' non vi fosse alcuna compromissione della capacità genitoriale, né che nel suo profilo Pt_1 personologico emergesse una condizione di pericolosità per i figli, con la conseguenza che egli risultava
“imbrigliato” in dinamiche fatte di frustrazioni, risentimenti e delusioni, che avrebbero necessitato della sottoposizione di tutti i componenti il nucleo familiare ad un adeguato procedimento sistemico e di supporto.
pagina 19 di 23 A cagione di quanto innanzi, nel rimarcare la superfluità di una nuova CTU, disponendo la Corte, quale peritus peritorum, di un supporto probatorio più che esaustivo, non può di certo ritenersi che la conflittualità in essere fra gli adulti sia condizione sufficiente per derogare al regime dell'affido condiviso, tenuto conto che quello del figlio ad uno dei genitori non garantirebbe l'attenuazione della litigiosità fra gli adulti ed un avvenire migliore per il minore (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 7477/2014), potendo persino comportare la sostituzione della figura paterna con quella del nonno o del nuovo compagno della madre
(la quale, su tale ultimo aspetto, ha smentito il figlio sostenendo alla CTU di non avere alcuna relazione in corso).
Del pari impraticabile è l'applicazione di tale ordinaria modalità affidativa per la sussistenza di contrasti fra i genitori, dimostrata peraltro con l'esperimento dei cennati sub procedimenti, né può avere rilievo l'assenza di rapporti fra costoro, tenuto conto del rischio, su cui la CTU ha largamente fatto luce, che la figura paterna venga sempre più marginalizzata.
Di contro, l'affidamento esclusivo del figlio ad un genitore può essere disposta quando il minore manifesti un persistente e deciso rifiuto dell'altra figura genitoriale, così come avvenuto nel caso di specie (cfr.
Cass. Civ. Sez. I 28.11.2018 n. 30826; Cass. Civ. Sez. I 15.09.2011 n. 18867, Trib. Grosseto, Sentenza n.
4432 del 29.04.2024), sicché il Tribunale ha ritenuto di dover derogare all'affidamento condiviso di R_6 non avendolo ritenuto mirante alla tutela del supremo suo interesse morale e materiale.
In altri termini, l'affidamento esclusivo è stato disposto nel caso di specie in quanto tale soluzione è stata ritenuta la più idonea a consentire al minore di ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del suo nucleo familiare, tenuto conto delle attuali oggettive difficoltà per l' di entrare in sintonia con Pt_1 il figlio.
Trattasi di decisione condivisa anche dalla Corte, tenuto conto dell'assoluta irricevibilità della richiesta avanzata dall'appellante, volta a collocare il figlio in una struttura di accoglienza in vista della ripresa dei rapporti con sé; tale istanza, infatti, oltre ad essere carente di qualsivoglia accettabile substrato fattuale e giuridico, ove recepita sarebbe traumatica e ritenuta da DR come inutilmente punitiva nei suoi confronti, con l'indefettibile conseguenza che sortirebbe l'effetto contrario di quanto auspicato dal padre.
L'affidamento esclusivo disposto in primo grado deve pertanto essere mantenuto, senza tuttavia sottovalutare che anche tale decisione è rebus sic stantibus e che, pertanto, potrà essere rivalutata in altro giudizio sulla scorta di eventuali sopravvenienze.
Di contro, non risulta condivisibile la decisione di interrompere ogni modalità di incontro della diade padre-figlio, rimeSA dal Tribunale alle sole determinazioni di quest'ultimo, giacché l' non è stato Pt_1 ritenuto privo di capacità genitoriale e che, comunque, ha profuso impegno per tentare di recuperare pagina 20 di 23 un'accettabile relazione con il figlio, così come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti.
Conseguentemente, a modifica del punto 7) del dispositivo dell'appellata sentenza, i competenti Servizi
Sociali dovranno immediatamente attivarsi per la ripresa degli incontri, da tenersi per due pomeriggi a settimana, in uno spazio neutro dagli stessi individuato e alla presenza di un operatore, da stabilirsi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di DR e di quelli di lavoro del padre.
Diversamente operando, infatti, si correrebbe il concreto rischio che fra detta diade si determini una irrimediabile cesura e che la figura genitoriale paterna venga sostituita da altri soggetti (ad esempio il nonno o il compagno della ), il cui ruolo è parimenti fondamentale per l'equilibrio di DR ma CP_1 che non può essere ritenuto alternativo ad eSA.
Sule questioni aventi carattere patrimoniale è poi neceSArio osservare quanto segue.
Come noto, entrambi i genitori sono tenuto a mantenere, istruire ed educare i figli per il sol fatto di averli generati (art. 30 della Costituzione e 147 c.c.) e, con specifico riferimento all'obbligo del mantenimento, essi devono concorrervi con il loro lavoro professionale e/o casalingo ed in proporzione alle rispettive consistenze reddituali e patrimoniali.
I figli, inoltre, hanno il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e, infine, le loro fisiologiche esigenze vanno via via aumentando in ragione della loro crescita, senza che vi sia necessità per il genitore richiedente di dar luogo a particolari attività assertive a tal riguardo (Cass. Civ. 8927/2012, Cass. Civ. Ordinanza 11724/2023).
Sul punto, giova rilevare che con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 20.08.2017 il Presidente f.f. del
Tribunale di Bari aveva onerato l' del versamento mensile di complessivi €.2.000, di cui €.900 a Pt_1 R_ titolo di assegno di mantenimento muliebre, €.700 a beneficio di ed €.400 di DR, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli.
L'importo per la moglie veniva poi ridotto ad €.400 mensili dalla Corte di Appello di Bari all'esito del reclamo ex art. 708 u. co. c.p.c. n. R.G.V.G. 1664/2018, giusta decreto cron. n. 221/2018 dell'1.03.2018, a cagione dei redditi e comunque della capacità reddituale della , la quale esercitava all'epoca la CP_1 professione libero forense, per poi essere eliso dallo stesso Tribunale in conseguenza dell'inizio della sua attività di insegnamento in una scuola secondaria di secondo grado.
Il succedersi di tali provvedimenti dimostra l'infondatezza delle censure formulate dall' il quale ha Pt_1 sostenuto che il Tribunale di Bari, disponendo gli accertamenti sulle sue sole consistenze economico- patrimoniali, non avrebbe agito con imparzialità, giacché non avrebbe compiuto speculari approfondimenti istruttori sulla posizione economica della moglie derivatale dall'esercizio dell'attività forense.
pagina 21 di 23 In realtà, sulla scorta anche dei documenti versati in atti dalle parti, il quadro economico patrimoniale dei coniugi risultava più che chiaro, tenuto conto comunque che, con l'inserimento della nel corpo CP_1 degli insegnanti, non potevano esserci dubbi di sorta sulla sua percezione di una data retribuzione erogatale dallo Stato.
Ed allora, tenuto conto di tutte le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Polizia Tributaria, sui quali l' nulla ha osservato, dell'aumento degli assegni per la prole disposti dal Tribunale dapprima con Pt_1
l'ordinanza del 17.01.2020 e poi con la gravata sentenza, dell'espletamento delle mansioni accuditive e domestiche rimesse in via esclusiva alla per l'insussistenza di rapporti fra i due ragazzi e il padre, CP_1 R_ della fisiologica crescite delle esigenze dei figli (si rammenti che è oggi una studenteSA universitaria fuori sede), del loro diritto a frequentare con decoro il mondo dei pari, degli attuali redditi goduti anche dalla e dell'assegno unico universale trattenuto in toto da costei, appare congruo onerare l' CP_1 Pt_1 R_
del versamento di un assegno ordinario di €.850 a beneficio di e di €.550 di DR, non
[...] apparendo conforme a giustizia l'inclusione negli assegni fiSAti con la grava sentenza -a titolo onnicomprensivo- delle spese straordinarie occorrenti per i figli.
E ciò per il seguente ordine di ragioni: in primis, le spese straordinarie si connotano per la loro imprevedibilità sicché non possono essere forfettizzate ovvero incluse nell'assegno ordinario di mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 18869 dell'8.09.2014); in secondo luogo e al netto delle previsioni economiche relative alla figlia primogenita, DR è stato affidato alla in modo esclusivo e non CP_1 già super esclusivo, con la conseguenza che l' non è stato estromesso da ogni decisione Pt_1 riguardante i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale;
da ultimo, l'inclusione delle spese straordinarie nell'assegno ordinario potrebbe essere fonte di nocumento per i ragazzi i quali, ove necessitassero di esborsi ulteriori e non sostenibili dalla madre, verrebbero privati del neceSArio supporto paterno.
La sentenza deve pertanto essere riformata anche in parte qua, onerando ciascuna delle parti del pagamento di ½ delle spese straordinarie da sostenersi a benefico dei figli, facendo all'uopo rimando al vigente protocollo sottoscritto dal Tribunale di Bari con il locale COA.
E a motivo dell'esito complessivo del giudizio, da cui è derivata una parziale revisione della sentenza di primo grado, anche in punto di spese, l' deve essere condannato al pagamento di ½ di Parte_1 quelle dei due gradi del giudizio, da rifondersi in favore dell'appellata e che si liquidano, nella misura già dimezzata, in €.7.584,19 per il primo grado del giudizio ed €.3.473,00 per l'appello, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed il CAP come per legge (Tabella 12 del D.M.
147/2022, scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00), con compensazione fra le parti del restante 50%.
pagina 22 di 23
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento quivi iscritto con il n. di R.G. 1537/2023 e rigettati tutti gli altri motivi di appello, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, a parziale modifica della sentenza n. 4551/2023 pubblicata il 14.11.2023, emeSA dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 1170/2017:
a) dispone l'immediata ripresa degli incontri tra l' e il figlio minore DR, da tenersi Parte_1 per due pomeriggi a settimana in uno spazio neutro individuato dai Servizi Sociali del Primo
Municipio del Comune di Bari e alla presenza di un operatore, da stabilirsi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di DR e di quelli di lavoro del padre. R_ b) ridetermina il contributo paterno per il mantenimento dei due figli nella misura di €.850 per ed
€.550 per DR, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, onerando l' Pt_1
del rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli facendo all'uopo
[...] rimando al vigente protocollo sottoscritto dal Tribunale di Bari con il locale COA;
c) condanna l' al pagamento di ½ delle spese per il primo grado del giudizio, da Parte_1 rifondersi in favore dell'appellata nella misura già dimezzata pari ad €.7.584,19, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, con compensazione fra le parti del restante 50%;
2) condanna l' al pagamento di ½ delle spese del giudizio di appello, da rifondersi in Parte_1 favore dell'appellata e che si liquidano, nella misura già dimezzata, in €.3.473,00, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Bari il 26.11.2024
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.SA Giuseppina Dinisi Dott.SA Maria Mitola
pagina 23 di 23
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.SA Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.SA Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 26.09.2024 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1537/2023, promosso da
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. DR Nencha e con domicilio eletto in Bari C.F._1 alla Via della Costituente n. 19 E, giusta mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Castellaneta Maria Anna Pia e con domicilio eletto presso il suo studio in
Bari alla Via Calefati, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata in appello.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 23
All'udienza del 26.09.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione di un primo termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di un successivo termine di 10 giorni per il deposito di repliche.
Con sentenza n. 4551/2023 pubblicata il 14.11.2023, emeSA all'esito del procedimento rubricato sub n. di
R.G. 1170/2017, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26.01.2017 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvedeva: “
1. Rigetta le istanze di ammissione delle richieste istruttorie e di Controparte_1 rinnovazione della CTU, formulate dall' ;
2. rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta Pt_1 dall' ;
3. dichiara la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Parte_1 Controparte_1
, con addebito a carico dell' ;
4. dichiara ceSAta la materia del contendere, per intervenuta
[...] Pt_1 rinuncia, in ordine alla domanda di addebito della separazione proposta dall' ;
5. conferma Pt_1
l'ordinanza presidenziale del 20.08.2017 (come successivamente modificata) in punto di affido esclusivo del minore DR in favore della e il suo collocamento presso quest'ultima;
6. rigetta l'istanza di CP_1 decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale proposta dalla;
7. a conferma CP_1 dell'ordinanza resa il 16.01.2020 nel sub-procedimento n. 1170-1/2017 R.G., dispone la ceSAzione degli incontri tra il minore DR ed il padre, dovendo gli stessi ritenersi allo stato sospesi sino a quando, in futuro, DR esternerà la sua volontà di incontrarlo;
8. nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
9. dichiara ceSAta la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, in ordine alla domanda di assegno di mantenimento muliebre proposto dalla;
10. a modifica dell'ordinanza CP_1 del 16.01.2020 (resa nel sub-procedimento n. 1170-2/17 R.G. Tribunale di Bari) a sua volta modificativa dell'ordinanza presidenziale del 20.08.2017, dispone che a decorrere dal corrente mese di novembre
2023 l' sia tenuto a versare alla entro il giorno 5 di ogni mese €.1.100,00 mensili a titolo Pt_1 CP_1 R_ di contributo al mantenimento di ed €.700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di
DR, oltre aggiornamenti ISTAT (importi da ritenersi onnicomprensivi delle future spese straordinarie
a sostenersi); 11. rigetta la domanda formulata dall' afferente il versamento diretto del contributo Pt_1 R_ paterno al mantenimento della figlia;
12. dispone d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della prole, , la quale Controparte_1 potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
13. rigetta la domanda formulata dalla ai sensi CP_1 dell'art. 996 co. III c.p.c.; 14. condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida Pt_1 in €.10.112,25 (pari a 2/3) per compenso (del giudizio di merito e dei 2 sub procedimenti nn. 1170-2/2017
pagina 2 di 23 e 1170-3/2017 R.G.), oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 15. compensa il restante 1/3 delle spese processuali;
16. pone definitivamente a carico di ambedue le parti processuali, in solido fra loro, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio con decreto del 16.01.2020 (pari a complessivi €.2.284,28, oltre accessori di legge, se dovuti); 17. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.”
Il Sig. proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di Parte_1
R.G. 1537/2023, dolendosi delle statuizioni di cui ai punti 1, 3, 5, 7, 10, 14 e 15 del relativo dispositivo e, all'uopo, evidenziava quanto segue: 1) in data 24.07.2000 aveva contratto matrimonio con la e da CP_1 R_ tale unione erano nati i figli (22.11.2000) e DR (28.09.2014); 2) nel gennaio del 2017 depositava un ricorso per separazione coniugale, con richiesta di addebito a carico della moglie la quale, costituitasi in quel giudizio, in via riconvenzionale chiedeva che la responsabilità della crisi coniugale fosse posta a carico del consorte;
3) inoltre, mentre l' chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli, la Pt_1 CP_1 insisteva per quello esclusivo a sé di costoro, confliggendo anche sulle conseguenti determinazioni economiche;
4) sta di fatto che il Presidente del Tribunale di Bari, prima di adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponeva una CTU per gli accertamenti del caso, stante la palese disgregazione del nucleo familiare e la reazione oppositiva dei due figli nei confronti del padre;
5) e tuttavia, preso atto dell'indisponibilità di ben tre consulenti ad assumere il relativo incarico, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 20.08.2017, in via provvisoria ed urgente disponeva l'affido esclusivo dei figli alla ed il loro CP_1 collocamento presso di lei, che DR potesse incontrare il padre solo ove avesse voluto farlo, presso il
Consultorio Familiare e alla presenza di un operatore, onerando tale struttura di relazionare al Tribunale ogni trimestre;
l' veniva poi gravato del versamento mensile di €.2.000, di cui €.900 quale assegno Pt_1 R_ di mantenimento muliebre, €.700 a beneficio di ed €.400 di DR, con l'aggiunta dell'aggiornamento annuale ISTAT e del rimborso del 50% delle spese straordinarie;
6) tale ordinanza veniva reclamata innanzi la Corte di Appello di Bari e, nelle more, il giudizio separativo di primo grado proseguiva con il deposito delle note integrative e di costituzione e con l'esperimento di un primo sub- procedimento cautelare (R.G. n. 1170-1/2017), avente ad oggetto la modifica delle decisioni adottate con la c.d. “ordinanza presidenziale”; 7) la si costituiva in esso, contestava ogni avversa richiesta e il CP_1
G.I, all'esito, disponeva che gli incontri della diade padre-figlio, da riattivarsi con sollecitudine, dovessero svolgersi non più presso il Consultorio ma presso il “Centro Famiglia” indicato dai Servizi Sociali;
8) dal canto suo, la Corte di Appello di Bari, all'esito del procedimento ex art. 708 u. co. c.p.c., riduceva l'assegno muliebre (paSAto da €.900 ad €.400), mantenendo inalterate le ulteriori decisioni assunte dal
Presidente del Tribunale, stante la coeva pendenza del ridetto sub-procedimento ex art. 709 e 709 ter pagina 3 di 23 c.p.c.; 9) tale assegno veniva poi eliso dal G.I., giusta ordinanza del 27.06.2018, giacché la aveva CP_1 frattanto trovato una adeguata sistemazione lavorativa, mentre rimanevano immutate le decisioni economiche riguardanti la prole;
contestualmente, venivano disposti i chiesti accertamenti peritali;
10)
l' , nell'ambito di detto procedimento cautelare, formulava istanza ex art. 186 ter c.p.c. volta ad Pt_1 ottenere la restituzione dalla moglie dell'importo di €.7.000, versatale in esubero rispetto all'assegno muliebre prima ridotto dalla Corte e poi eliso dal G.I.; 11) venivano così concessi i termini per il deposito delle note ex art. 183 co.6 c.p.c. e l' depositava un secondo ricorso cautelare, rubricato sub n. di Pt_1 R_ R.G. 1170-2/2017, per ridurre l'assegno per ad €.350 e quello per DR ad €.250 mensili (domande avversate dalla ), giacché era stato licenziato dalla “NS Lorenzo S.r.l.” e successivamente CP_1 assunto dalla “ , subendo un arretramento di inquadramento con conseguente Parte_2 riduzione della sua retribuzione;
12) la nominata CTU, Dott.SA , depositava il suo Persona_2 elaborato e l' chiedeva al G.I. di collocare il figlio in una casa-famiglia, insistendo affinché si Pt_1 disponesse la rinnovazione della CTU con la nomina di un collegio di esperti;
13) e tuttavia, con ordinanza del 16.01.2020, il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti e disponeva una CTU contabile per accertare l'effettiva condizione reddituale e patrimoniale dell' ; 14) sempre in tale data veniva Pt_1 definito il primo sub-procedimento (R.G. 1170-1/2017), sicché DR rimaneva affidato in modalità R_ condivisa e collocato presso la madre, venivano revocate le disposizioni relative all'affidamento di , frattanto divenuta maggiorenne, e il G.I. dichiarava l'immediata ceSAzione degli incontri protetti -nello spazio neutro- fra il padre e il figlio;
contestualmente, disponeva che i coniugi intraprendessero un percorso sistemico di supporto alla genitorialità e, quanto ad DR, che si sottoponesse ad un sostegno R_ specialistico mirante al recupero del rapporto con il padre;
veniva invitata ad avviare un lavoro di riconoscimento e rielaborazione delle sue tematiche intrapsichiche e, infine, venivano rigettate le reciproche istanze ex art. 709 ter c.p.c. nonché la domanda ex art. 186 ter c.p.c. e quella ex art. 96 co. 3
c.p.c. formulate dall'uomo in danno della moglie;
spese al definitivo;
15) con l'impugnata sentenza, peraltro, l'interruzione delle visite protette veniva motivata per l'infruttuosità delle stesse e per il conseguente stress emotivo manifestato dal minore, ritenuto dal Tribunale deleterio in vista dell'auspicata ripresa dei rapporti con il padre;
16) con altra ordinanza emeSA sempre il 16.01.2020 a definizione del sub-procedimento R.G. n. 1170-2/2017, il G.I. rigettava la richiesta di riduzione del contributo per la prole R_ e l' veniva onerato del versamento di €.850 per ed €.550 per DR;
infine, rigettava le Pt_1 proposte istanze ex artt. 709 ter e 614 bis c.p.c., rimandando al definitivo la regolamentazione delle spese legali;
17) ambedue le ordinanze del 16.01.2020 venivano impugnate dell ed il relativo Pt_1 procedimento esitava nell'ordinanza dell'11.05.2020 con cui veniva dichiarato il “non luogo a pagina 4 di 23 provvedere” giacché, in punto di rito, sarebbe stato neceSArio incardinare un nuovo sub-procedimento cautelare per la ponderazione di circostanze sopravvenute;
18) con nota del 16.11.2020 i Servizi Sociali significavano al G.I. come il percorso di supposto psicologico a beneficio di DR fosse risultato fallace, giacché questi si era categoricamente rifiutato di incontrare il padre nello spazio neutro;
19) ne conseguiva l'attivazione del sub-procedimento n. R.G. 1170-3/2017, con cui l' invocava la ripresa del Pt_1 rapporto con il figlio e il suo collocamento in comunità; in esso si costituiva la la quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità di tale domanda per l'insussistenza di nuovi elementi;
nel contempo, chiedeva R_ aumentarsi l'assegno per , la quale si era iscritta alla Facoltà di Odontoiatria in lingua inglese presso l'Università di Siena;
20) con successiva ordinanza del 10.01.2022 il G.I si vedeva costretto a revocare l'incarico conferito al CTU nel giugno 2020, stante l'omesso deposito della di lui relazione peritale, e a disporre che gli accertamenti reddituali e patrimoniali fossero espletati dalla Polizia Tributaria;
21) e, a conclusone del sub-procedimento n. R.G. 1170-3/2017, il G.I. rigettava il ricorso e confermava l'affidamento esclusivo di DR alla madre, disponeva che l' intraprendesse con sollecitudine un Pt_1 percorso individuale di sostegno alla genitorialità, che la producesse nel giudizio di merito la CP_1 relazione finale di quello da lei seguito presso un libero professionista, che il minore avviasse senza indugio, con la collaborazione dei Servizi Sociali e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Bari, un adeguato percorso psicologico, con onere a carico dei primi di relazionare sul punto al Tribunale con cadenza trimestrale;
infine, rigettava la domanda riconvenzionale della;
spese al definitivo;
22) CP_1 con successiva ordinanza del 25.02.2022, trasmeSA anche ai Servizi Sociali del I Municipio di Bari, veniva disposta la pronta attivazione del percorso psicologico a beneficio di DR, sebbene –anche in questo caso- ogni tentativo fosse comunque risultato sterile per il rifiuto del minore di sottoporvisi;
23) il
2.05.2022 veniva poi depositata la relazione della Polizia Tributaria e il successivo 25.07.2022 il G.I. rigettava l'istanza di integrazione degli accertamenti reddituali dell' , così come proposta dalla Pt_1
, e disponeva l'ascolto di DR;
l'uomo, infatti, il 5.05.2022 aveva depositato una richiesta di CP_1 urgente adozione dei provvedimenti volti alla ripresa dei rapporti con il figlio e, dopo aver espletato tale
Per adempimento anche nei confronti di , il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c..
Quanto ai motivi di appello, l' censurava le decisioni assunte dal G.I. che, a suo dire, gli avrebbe Pt_1 impedito di provare le sue allegazioni fattuali, erroneamente rigettando le chieste prove orali benché ammissibili e rilevanti.
E ciò nonostante le due disposte CTU (ossia quella psicologica e quella contabile), fossero risultate sterili per le ragioni innanzi dette, inducendo così il Tribunale ad espletare gli accertamenti ufficiosi a mezzo pagina 5 di 23 della Polizia Tributaria, limitatamente –però- alla sola posizione dell'appellante, sebbene la consorte avesse esercitato la libera professione forense fino al dicembre del 2022.
E dunque, nel rilevare come la CTU psicologica fosse risultata carente finanche della somministrazione delle batterie testistiche, si doleva dell'omeSA rinnovazione della CTU con un collegio di esperti, resasi viepiù neceSAria per l'impossibilità, certificata dalla Dott.SA , d'interagire con DR, così R_2 inficiando la validità scientifica dei parziali accertamenti espletati e, per l'effetto, vulnerando i conseguenti provvedimenti adottati nel corso e all'esito del giudizio di primo grado.
A cagione di tanto, chiedeva alla Corte di disporre nuovi accertamenti peritali con professionalità di altissimo profilo richiamando, a tal uopo, le istanze reiterate in tutte le fasi celebratesi innanzi al
Tribunale, compresa quella conclusiva.
Insisteva altresì per l'ammissione delle ulteriori istanze di prova e di cui alle note ex art. 183 co. 6 nn. 2 e
3 c.p.c., da lui ritenute neceSArie anche ai fini della disamina delle contrapposte domande di addebito;
il
Tribunale, infatti, aveva dichiarato l' responsabile del fallimento dell'unione senza consentirgli di Pt_1 provare che l'affectio coniugalis fosse venuto meno fin da prima dell'estate del 2016, tenuto conto che nell'ottobre di tale anno si era allontanato dal domicilio domestico non già per aver violato l'obbligo di fedeltà, ma per essere stato strumentalmente denunciato dalla moglie per i delitti di cui agli artt. 570 e 610
c.p.c., da cui veniva assolto con formula piena dal Tribunale di Bari su conforme richiesta della Procura;
e nella relativa sentenza lo stesso Tribunale aveva evidenziato come l'allontanamento dall'abitazione familiare fosse conseguenza della calunniosa denuncia della . CP_1
Ed allora, se anche avesse dato corso ad una relazione fedifraga con tale Sig.ra la moglie si era R_3 con lui comportata con slealtà, giacché si era impadronita di tutti i risparmi accumulati sul conto corrente cointestato fra i coniugi.
L' , peraltro, sosteneva che la prova della preesistente intollerabilità della convivenza fosse stata Pt_1 fornita mediante produzione delle stampe dei meSAggi WhatsApp scambiati con moglie e figli, nonché con l'incontestata interruzione di una vacanza nell'estate del 2016 e con la revoca di una delega bancaria risalente all'agosto di quell'anno, sebbene tali documenti fossero stati ritenuti non bastevoli per dar contezza delle di lui attività assertive in parte qua.
E comunque, l' deduceva di aver esperito il giudizio ecclesiastico per la declaratoria della nullità Pt_1 del matrimonio ed era in attesa dell'emissione del decreto della Sacra Rota, cui avrebbe fatto seguito il procedimento di delibazione innanzi la Corte di Appello di Bari, con l'inevitabile conseguenza della ceSAzione della materia del contendere in ordine al chiesto addebito;
il Tribunale ecclesiastico, infatti, aveva accertato e dichiarato che il rapporto fra i coniugi fosse stato critico fin dalla nascita del pagina 6 di 23 secondogenito, a riprova della risalenza nel tempo dell'intollerabilità della convivenza.
L'appellante si doleva poi del disposto affido esclusivo del figlio alla moglie e della cesura del rapporto con il bambino, trattandosi di decisioni in spregio ai consolidati orientamenti giurisprudenziali e alle risultanze della CTU;
egli, infatti, aveva dato dimostrazione della sua instancabile tenacia nel voler recuperare il rapporto con il figlio;
in secondo luogo, la Dott.SA aveva accertato come la R_2 capacità genitoriale dell' fosse rimasta immutata al punto da dover escludere la fondatezza della Pt_1 domanda di elisione o di sospensione della sua responsabilità genitoriale, formulata dalla e, infine, CP_1 egli aveva pagato con regolarità gli importi dovuti a titolo di contribuzione ordinaria e straordinaria per la prole.
Senza sottacere che la giurisprudenza avesse escluso che la conflittualità fra gli adulti, finanche grave, dovesse comportare la deroga al regime affidativo ordinario;
ne conseguiva che il Tribunale aveva immotivatamente omesso di esplorare le ragioni del rifiuto di DR di incontrare il padre, R_ verosimilmente indotte dalla sua triangolazione ad opera della madre e di , così come paventato dalle consulenti di parte, gliSAndo sulla richiesta di rinnovazione della CTU con un collegio di esperti, pur avendo preso atto della certificata parzialità degli accertamenti compiuti dalla Dott.SA . R_2
E lo stesso DR aveva sostenuto che il padre si fosse ecliSAto dalla sua vita ed evidenziato “di non dover rinunciare a nulla perché nella sua vita era entrato a far parte il compagno della mamma”, sebbene tali asserzioni fossero state smentite per tabulas dall' . Pt_1
Ciononostante, il Tribunale aveva rinunciato ad approfondire tale aspetto della vicenda tenuto conto che dagli accertamenti supplementari sarebbe certamente emerso il condizionamento materno sul minore;
in altri termini, l'A.G. si era “arresa” di fronte al rifiuto del bambino di riprendere un rapporto con il padre che, sino alla separazione, era stato affettuoso, accuditivo ed empatico.
La Corte, pertanto, avrebbe dovuto disporre una nuova CTU nominando un collegio di esperti per poi decidere anche in distonia con i desiderata di DR;
insisteva perciò per la nomina di un curatore speciale per il minore ed invocava persino il collocamento del bambino in una “casa famiglia” fino all'effettiva ripresa dei rapporti con sé.
Relativamente al mantenimento per la prole, l'appellante deduceva come l'importo mensile di €.1.800, comprensivo delle spese straordinarie, fosse esorbitante rispetto ai suoi effettivi redditi, tenuto conto che dagli accertamenti della Polizia Tributaria non era affatto emersa una capacità economica superiore rispetto a quella dichiarata al fisco;
corollario di ciò era la violazione del principio di proporzionalità, con conseguente erroneità della decisione giacché erano state conteggiate anche le somme erogate mensilmente all' dal di lui padre per supportarlo negli esborsi per i figli. Pt_1
pagina 7 di 23 Il Tribunale, peraltro, non era stato imparziale nel disporre le indagini reddituali solo sull'appellante, sebbene la avesse esercitato per 20 anni la professione forense senza dichiarare reddito alcuno. CP_1
Si doleva altresì dell'inclusione delle spese straordinarie nell'assegno ordinario per la prole atteso che le stesse, connotatesi per l'imprevedibilità, non potevano costituire una componente del primo;
e proprio a motivo dell'affido esclusivo del figlio minore alla , l' era stato escluso dalla preventiva CP_1 Pt_1 concertazione di esse, sicché sarebbe stato corrispondente a giustizia che la Corte rideterminasse tali oneri R_ in €.600 per e €.400 per DR, con l'aggiunta del rimborso di 1/2 delle spese straordinarie.
Da ultimo, censurava i criteri fondanti la sua parziale condanna alle spese, attesa la soccombenza reciproca dei contraddittori sulla maggior parte delle domande proposte in primo grado, l'accoglimento parziale del reclamo ex art. 708 u. co. c.p.c. da parte della Corte di Appello di Bari e della domanda da cui era gemmato il sub-procedimento n. R.G. 1170-1/2017, la soccombenza reciproca sulle altre istanze formulate al G.I., il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente e dalla resistente in quello sub n.
R.G. 1170-2/2017 ed il sostanziale accoglimento di quelle del solo nel giudizio sub n. di R.G. Pt_1
1170-3/2017 (con contestuale rigetto dalla domanda riconvenzionale formulata dalla ). CP_1
Per tutte le esposte ragioni l' concludeva affinché la Corte, previa esecuzione dei chiesti Parte_1 approfondimenti istruttori ufficiosi ed ammissione ed acquisizione delle prove orali disattese in primo grado, volesse dichiarare ceSAta la materia del contendere sulla domanda di addebito, stante la dichiarata nullità del celebrato matrimonio da parte degli Organismi magistratuali ecclesiastici;
chiedeva poi disporsi l'affido condiviso di DR e l'immediata ripresa degli incontri di questi con il padre, nominando per lui un curatore speciale e collocandolo in una casa famiglia fino alla normalizzazione dei rapporti, disporre d'ufficio ogni più utile provvedimento volto a favorire ciò, onerare l'appellante del versamento mensile di Per
€.600 a titolo di contributo per il mantenimento di e di €.400 di DR, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie per costoro occorrenti, compensare le spese del giudizio di primo grado e condannare la per quelle dell'appello. CP_1
Costei si costituiva innanzi la Corte giusta memoria depositata il 12.04.2024 e si opponeva a tutte le avverse ragioni di doglianza;
in particolare, evidenziava come l' avesse abbandonato il domicilio Pt_1 domestico dopo aver intrapreso una relazione fedifraga con una giovanissima prostituta, scoperta proprio R_ dalla figlia nel marzo del 2017 (circostanze documentate in primo grado).
Tale inopinata scoperta aveva indotto nei due figli uno stato di profonda delusione e di vergogna, al punto da rifiutare qualsivoglia rapporto con il padre e con la conseguenza che, nell'impossibilità di espletare gli accertamenti peritali per l'indisponibilità dei nominati CTU, già nella c.d. fase presidenziale era stato disposto l'affido esclusivo dei due figli alla madre ed erano state autorizzate visite protette con il padre in pagina 8 di 23 uno spazio neutro;
il giudizio proseguiva poi nel merito e si caratterizzava per il susseguirsi degli eventi innanzi elencati, fino ad essere definito con l'impugnata sentenza.
All'uopo, la eccepiva l'inammissibilità dei motivi di appello sub 1, 3 e 4; ed invero, in attesa della CP_1 definizione del giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, era stato esperito il procedimento divorzile per cui, in disparte la pronuncia sullo status, peraltro non ancora definita, le decisioni accessorie riguardanti l'affidamento e il collocamento dei figli e quelle dal contenuto economico erano state rimesse alla cognizione esclusiva della Corte, quale giudice di secondo grado nel giudizio separativo.
Quanto alle censure formulate sul rigetto delle richieste istruttorie, trattavasi di domande generiche e come tali inammissibili, giacché l' non aveva indicato i capitoli di prova non ammessi e le specifiche Pt_1 motivazioni sottese alla ritenuta loro ammissibilità e rilevanza;
inoltre, l'appellante ometteva di considerare che il Tribunale, nell'alveo del potere di apprezzare liberamente le emergenze processuali, aveva compiutamente formato il suo convincimento sulla scorta sia dei compendi istruttori forniti dalle parti sia di quelli ufficiosi, motivo per cui le doglianze sul punto si appalesavano infondate.
Relativamente all'addebito, inoltre, l' aveva sostenuto che la crisi coniugale fosse preesistente Pt_1 all'abbandono del domicilio domestico, senza provare nulla a tal proposito e gliSAndo sull'acclarata relazione extraconiugale con la Sig.ra da cui era derivata la violazione dell'obbligo di fedeltà. R_3
Ed allora, attesa l'omeSA impugnazione di tale capo della sentenza di primo grado, era da ritenersi formato su di esso il giudicato interno;
e comunque, l' non aveva fatto ricorso a valide Pt_1 argomentazioni fattuali e giuridiche per opporsi alle motivazioni addotte dal Tribunale a dimostrazione dell'addebito, giacché risultava più che provato che si fosse allontanato dal suo nucleo familiare per coltivare la relazione con detta giovane donna, costringendo la moglie a formalizzare una denuncia di scomparsa, né poteva avere alcuna valenza la disposta revoca delle delega all per operare sul Pt_1 conto corrente della moglie, su cui confluivano anche i versamenti del di lei padre, ovvero il meSAggio
WhatsApp del 16.06.2016, artatamente inviato dalla moglie per giustificare la sua assenza poiché, proprio in quella giornata, si trovava con la n un albergo in Amalfi. R_3
La aveva pertanto fornito piena prova delle condotte del marito, facendo ricorso a prove tipiche ed CP_1 atipiche, fra le quali vi erano gli atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria a seguito della denuncia da lei steSA sporta, da cui era emersa la relazione con la Sig.ra i meSAggi Persona_4 R_ dall'inequivoco contenuto che costoro si erano scambiati, le foto dell'amante ed i narrati di in sede di udienza presidenziale, giacché ella era stata la prima in famiglia ad accorgersi degli agiti paterni.
Del pari irricevibili erano le censure formulate sul disposto affido esclusivo di DR alla madre e sul diritto di visita rimesso alle determinazioni del minore, tenuto conto che l' non aveva neanche Pt_1
pagina 9 di 23 larvatamente effettuato una riflessione sui suoi agiti, avendo tenuto una condotta contraria ai doveri ed alla morale della famiglia, allontanandosi dal domicilio domestico senza far più avere notizie di sé per giorni e recidere il rapporto con i figli.
Il secondogenito, peraltro, era stato ritenuto pienamente capace di discernimento con la conseguenza che tutte le querimonie formulate circa l'omesso approfondimento istruttorio su tale punto controverso della sentenza erano infondate, né l' aveva tentato di fornire una diversa prospettazione su ciò. Pt_1
Anche tali motivi di impugnazione dovevano pertanto essere respinti, tenuto conto che il Tribunale aveva ben valutato quali fossero i supremi interessi del minore in ragione dei bisogni dallo stesso esternati in prime cure e della sofferenza patita per il vissuto abbandonico cagionatogli dal padre, con la conseguenza che anche le doglianze sui presunti ostacoli che la avrebbe frapposto fra padre e figlio risultavano CP_1 smentite dalle emergenze della relazione della Dott.SA . R_2
La , oltretutto, aveva pienamente ottemperato ad ogni provvedimento emesso nel corso del CP_1 giudizio di primo grado, ponendo in atto tutti i possibili interventi volti alla ripresa dei rapporti fra il padre e il figlio, sebbene senza ottenere gli auspicati risultati.
Si opponeva altresì alle avverse richieste dal contenuto economico, tenuto conto del mero carattere indiziario delle dichiarazioni fiscali, dell'accertato occultamento di parte dei redditi dell'uomo, già socio ed amministratore di tre società di famiglia, dello strumentale licenziamento intimatogli da una società di famiglia per poi essere immediatamente assunto nell'altra compagine, peraltro con un incomprensibile de- mansionamento, della ravvisata sussistenza di cospicue disponibilità finanziarie e dell'intervenuto acquisto di un immobile nella fase finale del giudizio di primo grado, parimenti ivi ponderato.
L'aumento dell'assegno, peraltro, doveva ritenersi più che giustificato per le accresciute esigenze dei figli e, infine, l'inclusione in esso delle spese straordinarie discendeva dal disposto affido esclusivo di DR alla , tenuto conto che, nel paSAto, l' non aveva rimborsato alla moglie la relativa sua CP_1 Pt_1 quota parte.
Quanto infine alla dichiarata parziale soccombenza in punto di spese, l'appellata sosteneva trattarsi di doglianze temerarie, giacché l' aveva rinunciato alla propria domanda di addebito, benché ciò Pt_1 fosse avvenuto solo con la precisazione delle conclusioni, ossia quando aveva capito che la steSA sarebbe stata rigettata, con ciò adottando una condotta processuale incoerente;
inoltre, il deposito degli atti contenuto nel fascicolo del PM (nell'ambito del quale l'uomo era stato prosciolto da alcune delle accuse e condannato per altre), non aveva comportato la violazione di alcuna regola processuale da parte della
, trattandosi –anche in questo caso- di prove atipiche liberamente apprezzabili dal Giudice, sicché CP_1 concludeva per la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello e comunque per il rigetto nel merito;
con pagina 10 di 23 vittoria delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio.
In data 23.04.2024 l'appellante depositava una corposa memoria difensiva non autorizzata con cui contrastava le avverse difese;
a sua volta, l'appellata provvedeva al deposito di una analoga voluminosa memoria di replica, parimenti non autorizzata dalla Corte, così vulnerando le normali dinamiche processuali disciplinate dal codice di rito e comunque gravando la Corte della disamina di ulteriori atti.
Depositavano poi le loro rispettive note di trattazione in vista della celebrazione dell'udienza del
14.05.2024, all'esito della quale la causa veniva rinviata al 26.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, anch'eSA celebrata in absentia.
La , all'uopo, evidenziava come, nelle more del giudizio, il procedimento penale di secondo grado CP_1
a carico dell' fosse stato recentemente definito con la dichiarata prescrizione del delitto di cui Pt_1 all'art. 612 c.p. e con la rideterminazione della pena comminatagli in primo grado per essere stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 582 c.p.c. commesso in danno della moglie.
E, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con concessione alle parti di un primo termine di 30 giorni per il deposito di note conclusive e di ulteriori 10 giorni per repliche.
In uno alle sue note la produceva la sentenza parziale sullo status emeSA dal Tribunale di Bari nel CP_1 giudizio divorzile, nella cui precedente fase sommaria venivano confermati tutti i provvedimenti separativi mentre veniva respinta la sua domanda di riconoscimento di un assegno divorzile provvisorio.
Da ultimo, con nota del 20.12.2023 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive formulate dalle parti ed elencati i principali eventi che si sono succeduti nel primo e nel secondo grado del giudizio, è opportuno in primis sgomberare il campo dalla richiesta di nomina del curatore speciale a beneficio del minore , che si appalesa infondata Persona_5 per le seguenti ragioni.
Tale figura, integrata nella riforma del rito in materia di famiglia e minorile, è stata disciplinata in maniera sistematica dall'art. 473 bis.8 del novellato codice di rito, che prevede l'obbligatorietà di tale nomina, a pena di nullità del procedimento, nei procedimenti ablativi della responsabilità di uno o di entrambi i genitori, nei procedimenti ex art. 403 c.c. e/o in quelli miranti all'affidamento etero-familiare dei minori, ove siano emerse situazioni di pregiudizio per costoro, tali da precluderne l'adeguata rappresentazione processuale da parte di entrambi i genitori, ovvero quando lo stesso minore ne faccia richiesta;
infine, tale nomina, a mente del comma 2 di tale articolo, può essere disposta quando entrambi i genitori appaiano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare processualmente gli interessi del minore.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni ora elencate, né può ritenersi che DR sia pagina 11 di 23 sguarnito di adeguata rappresentanza processuale in giudizio, ovvero che alla siano imputabili CP_1 condotte volte ad ostacolare l'accesso del minore all'altro genitore, non potendosi accogliere la tesi dell'appellante circa la riconduzione della fattispecie nella c.d. alienazione parentale, ritenuta del tutto priva di substrato scientifico così come osservato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 9691 del
24.03.2022.
In secondo luogo, l'affidamento esclusivo di DR alla madre, sia pure a fronte di una non compromeSA capacità genitoriale paterna, ha comportato l'assunzione in capo ad eSA di detta funzione rappresentativa, con conseguente irricevibilità delle doglianze formulate sul punto dall' . Pt_1
Quanto poi alla censurata omeSA ammissione delle prove in prime cure, l'appellante ha sostenuto di essere stato pregiudicato dalla decisione assunta dal G.I. perché da ciò sarebbero derivati il disposto affidamento esclusivo di DR alla madre, la sospensione delle visite e, in parte, l'accertato e dichiarato addebito della separazione.
E, a tal fine, ha censurato l'ordinanza del 16.01.2020 con cui tutte le istanze di prova dalle parti venivano dichiarate inammissibili giacché i compendi istruttori erano costituiti da ben 5 faldoni contenenti i documenti prodotti dalle parti, dalla CTU, dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali e dalla Polizia
Tributaria e dai verbali di ascolto dei due figli, con la conseguenza che -non solo il G.I. ma anche lo stesso
Collegio- avevano ritenuto l'esaustività di quanto acquisito in corso di causa ai fini dell'adozione delle decisioni endo-procedimentali e della gravata sentenza.
Trattasi di motivazione condivisa anche dalla Corte tenuto conto che il Tribunale ha liberamente apprezzato tutte le ridette prove, da ritenersi accertative di fatti tradottisi, almeno in parte per quanto di seguito si dirà, in un coerente ragionamento logico-giuridico.
Il G.I., peraltro, non si è limitato –con l'adozione di una mera formula di stile- a ritenere la causa matura per la decisione ma, con un provvedimento di ben 4 facciate, ha motivato con assoluta puntualità il rigetto delle richieste istruttorie orali, considerando parte degli articolati come documentati, in altra parte superflui ovvero valutativi ed irrilevanti, generici, negativi, di nuova deduzione o addirittura incontestati;
senza sottacere la sovrabbondanza di essi (ben 72 per l' e 52 per la ). Pt_1 CP_1
Sul punto, oltretutto, non può non osservarsi come la riproposizione nell'atto di impugnazione delle istanze istruttorie disattese in primo grado non comporti l'automatica devoluzione al Giudice d'appello di tali accertamenti, giacché risulta indefettibile che ciò debba essere accompagnato dall'indicazione dell'error in procedendo del primo Giudice e dall'indicazione delle ragioni per le quali si poteva ritenere che la prova esclusa o il documento non ponderato lo avrebbero condotto ad una diversa decisione (Cass.
Civ. Sentenza n. 18742/16).
pagina 12 di 23 Ebbene, la valutazione degli screenshot dei meSAggi scambiatisi fra i coniugi e fra il padre e i due figli non ha affatto la valenza dirimente attribuita loro dall'appellante, tenuto conto che le prospettazioni fattuali in essi contenute (ai fini dell'asserita preesistenza della crisi familiare rispetto all'avvenuto abbandono del domicilio domestico) sono frutto di elaborazioni testuali dello stesso e non già Pt_1 della controparte o di terzi.
In secondo luogo, l'accertamento in sede penale dell'insussistenza di una ipotesi di reato, ovvero la declaratoria di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione di esso, non comporta la neutralità del relativo fatto anche in sede civilistica, giacché i presupposti oggettivi e soggettivi sottesi alla violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio non sono sovrapponibili a quelli inerenti gli illeciti contestati dalla competente Procura della Repubblica.
Da ultimo, appare irricevibile anche la richiesta di rinnovazione della CTU con la nomina di un collegio di esperti, per il seguente ordine di ragioni: 1) il Tribunale di Bari, in maniera alquanto puntigliosa, ha per anni indagato le motivazioni sottese al rifiuto di DR di incontrare il padre;
ed ha fatto ciò non solo nominando il CTU (decisione, quest'ultima, alquanto travagliata per l'incarico declinato dai diversi professionisti nominati nella fase sommaria del giudizio), ma investendo anche i Servizi sociali e consultoriali del compito di monitorare la situazione familiare, indagare le dinamiche fra i genitori e i figli e supportare costoro in vista dell'auspicato recupero del rapporto fra DR e il padre;
2) alla Dott.SA
, peraltro, è stato conferito uno specifico incarico di natura sistemico-relazionale, volto cioè a R_2 decriptare il disagio del bambino, coinvolgendo però tutti i membri della famiglia ormai disgregatasi, al fine di ripercorrerne la storia, analizzarne le relazioni strutturate nel tempo, la loro evoluzione e l'attuale condizione;
3) il Tribunale, dopo aver ascoltato i due figli, ha inteso indagare le dinamiche endo-familiari anche in vista dell'adozione del regime affidativo del minore, tenuto conto dell'alto livello di conflittualità fra gli adulti, emergente finanche dal reiterato compulsare il G.I. con l'apertura di sub-procedimenti e dalle istanze di revoca dei provvedimenti endo-processuali, del categorico rifiuto di DR di incontrare il padre e della necessità di adottare ogni iniziativa utile per ristabilire, ove possibile, i rapporti fra loro;
4) la metodologia adottata dalla CTU non può essere affatto ritenuta viziata atteso che la Dott.SA ha Parte_3 rispettato tutti i protocolli per gli approfondimenti sistemico-relazionali, incontrando e colloquiando con i R_ genitori e almeno con risultando impossibile la valutazione del rapporto fra il padre e DR per il categorico rifiuto di costui di incontrare il primo e di sottoporsi alla batteria testistica.
Ed allora, posto che le risultanze della CTU non sono vincolanti per il Giudice, potendo persino disattenderle con congrua motivazione attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali nel loro complesso (cfr. Cass. Civ. n. 17757/2014), e che il supporto fornito dai Servizi Sociali
pagina 13 di 23 in vista della ripresa dei rapporti è risultato sostanzialmente privo di efficacia, la rinnovazione della CTU finanche con un collegio di esperti non farebbe altro che rallentare l'iter del procedimento e potrebbe risultare del tutto sterile, se non proprio dannosa per il minore, giacché non vi è alcuna certezza che costui si renda disponibile a sottoporsi ad ulteriori accertamenti;
in mancanza di una sua “apertura”, infatti, non vi è alcuna equipe di esperti che poSA indagare il suo io più profondo, a maggior ragione ora che è ormai tredicenne, è certamente capace di discernimento e, sia pure nella delicata fase dell'adolescenza, ha una personalità ben strutturata al punto da avere sempre espresso in maniera chiara e decisa i suoi bisogni e ragioni.
Parimenti da respingersi sono le istanze istruttorie relative alle contrapposte domande di addebito, tenuto conto anche delle ragioni all'uopo addotte dall' . Pt_1
Egli, infatti, ha chiesto alla Corte di valutarne l'ammissibilità solo a seguito del procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio inter partes.
Anche tale richiesta si appalesa irricevibile, oltre che condizionata all'esperimento di future iniziative giudiziarie, atteso che –allo stato- difetta il Decreto di esecutività della Sacra Rota e che, in ogni caso, la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale, sia pure confermata in secondo grado, è tamquam non esset per lo Stato Italiano, in mancanza di una sentenza irrevocabile di delibazione di eSA da parte della
Corte di Appello.
Nelle more del procedimento separativo, peraltro, è stato esperito quello divorzile nell'ambito del quale è stata emeSA la sentenza parziale sullo status che, incidendo semplicemente sul vincolo, non ha del pari alcuna incidenza sulla devoluzione alla Corte delle ulteriori questioni ancora controverse.
Corollario di tanto è a non accoglibilità di tutte le istanze di prova formulate anche in questa sede dall'appellante, viepiù considerando che le decisioni del Tribunale, così come innanzi evidenziato, sono state adottate sulla scorta di un ampio ed articolato quadro probatorio e non già incautamente, sebbene alla
Corte sia comunque rimeSA la valutazione sulla correttezza o meno dei punti della relativa sentenza oggetto della proposta impugnazione.
Chiarito ciò, relativamente al pronunciato addebito della separazione all' , giova preliminarmente Pt_1 richiamare i principi in subiecta materia.
Ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., “quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito”.
Sulla scorta di tale norma i presupposti per richiedere l'addebito sono la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, così come indicati dall'art. 143 c.c., avvenuta durante la pagina 14 di 23 convivenza, non avendo in linea di massima alcun rilievo le condotte successive alla crisi, e l'esistenza di un nesso causale che collega la violazione di tale dovere con l'intollerabilità della convivenza.
La violazione dei doveri, peraltro, deve essere volontaria e cosciente e la richiesta di addebito deve connotarsi per la specificità ed essere supportata da prove (cfr. Cass. Civ. 07.08.2024 n. 22291).
Nel caso di specie l' aveva chiesto che la separazione fosse addebitata alla moglie, responsabile a Pt_1 suo dire di atteggiamenti freddi e disintereSAti nei suoi confronti, culminati con frequenti litigi anche alla presenza dei figli, al punto da indurlo ad allontanarsi dall'abitazione familiare per trasferirsi in altro alloggio condotto in locazione.
Dal canto suo, la formulava speculare domanda a carico del marito il quale, dopo aver intrapreso CP_1 una relazione fedifraga con la si era allontanato da casa violando persino gli Persona_4 obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del suo nucleo familiare.
E, proprio al fine di dimostrare la preesistenza degli algidi rapporti con la moglie, l' produceva un Pt_1 meSAggio inviatole, il cui testo era stato da lui stesso elaborato (e dunque non di provenienza della resistente o di terzi) con lui lamentava detta condizione di disinteresse, significando al Tribunale che, unitamente alle altre dedotte circostanze (fra cui la revoca della delega al marito per operare sul conto corrente bancario cointestato alla e al di lei genitore), avesse dato piena prova della preesistenza CP_1 della crisi coniugale rispetto al suo allontanamento dall'abitazione familiare.
Trattasi di deduzione non condivisa in primo grado né condivisibile dalla Corte, tenuto conto che l' aveva inopinatamente abbandonato l'abitazione familiare, facendo perdere tracce di sé, al punto Pt_1 da coartare la moglie a formalizzare la denuncia di allontanamento volontario.
Ciononostante, egli tentava di giustificare tale condotta dietro l'usbergo della sussistenza di rapporti non proprio idilliaci fra i coniugi, quantunque essi non fossero compromessi al punto da far ipotizzare la volontarietà di tale condotta (cfr. dichiarazioni rese a SIT dallo stesso ), con ciò comportando Pt_1 evidenti disarmonie rispetto alle deduzioni fattuali a supporto della domanda di addebito formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, oggetto di rinuncia nella fase conclusiva del procedimento.
Ma vi è di più: in aggiunta alla violazione del dovere di coabitazione, già bastevole per giustificare una pronuncia di addebito, in primo grado è stata ampiamente dimostrata quella del dovere di fedeltà, ritenuta dall'ordinamento particolarmente grave, dalla quale è parimenti scaturito il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, con la conseguenza che le condotte sottese alla violazione di tale dovere non erano state ritenute la conseguenza dell'intollerabilità della convivenza ma la causa da cui eSA
è gemmata.
L' , infatti, aveva intrapreso una relazione parallela con detta giovane donna, ampiamente Parte_1
pagina 15 di 23 dimostrata dalla corposa documentazione prodotta dalla resistente (ossia, gli screenshots dei meSAggi
WhatsApp che l'uomo aveva scambiato con l'amante, accompagnati da foto della in R_3 R_ atteggiamenti inequivoci, da lui stesso salvati sul computer di famiglia e scoperti per caso da quando era ancora minorenne), e dagli accertamenti espletati dalla Polizia di Stato a seguito della cennata denuncia di allontanamento da cui era emerso come ella avesse esercitato il meretricio almeno fino al
2016.
I due amanti, peraltro, nel corso di tale anno avevano trascorso insieme diversi periodi in lussuose strutture ricettive sparse per l'Italia, così come scoperto dalla Polizia, sebbene l avesse tentato di Pt_1 mistificare tali “trasferte” spacciandole in famiglia per “impegni di lavoro”. R_ Su tali aspetti della vertenza, peraltro, aveva pienamente lumeggiato la figlia la quale, sentita nel corso dell'udienza presidenziale, aveva narrato dettagliatamente degli agiti paterni, di cui era stata talora l'involontaria testimone, spiegando altresì di aver scoperto le chat salvate dal padre con un backup sul p.c. di casa, al punto da rendere inverosimili le spiegazioni rese dall' per giustificare tali prove atipiche Pt_1 fornite dalla moglie al Tribunale.
Ed invero, egli aveva sostenuto di aver conosciuto per caso la con la quale tuttora convive (non R_3 vi sono sul punto allegazioni di segno contrario), avendola trovata sanguinante per strada, facendosene carico per affrancarla dalla schiavitù della prostituzione nella quale era stata costretta dai suoi aguzzini.
In ragione di quanto innanza detto, la pronuncia di addebito della separazione all'appellante è stata correttamente adottata, né può ritenersi ceSAta la materia del contendere sia per effetto dell'emissione della sentenza non definitiva sullo status, emeSA nell'ambito del pendente giudizio di divorzio, sia per la dichiarata nullità del matrimonio inter partes, difettante della delibazione ad opera delle AA.GG. dello
Stato Italiano per le motivazioni in diritto innanzi enucleate.
Relativamente alle censure formulate sul regime affidativo del secondogenito DR, è opportuno osservare quanto segue: in generale, ogni figlio, anche nato da una unione di fatto, ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti dei due rami genitoriali (art. 315 bis. Co. 1 c.c.).
Inoltre, in caso di separazione, divorzio o ceSAzione dell'unione di fatto dei suoi genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e, a tal fine, la legge ha sancito la prevalenza dell'affidamento condiviso che costituisce la concreta esplicazione del valore della bigenitorialità.
In altri termini, nonostante la frattura della coppia, entrambi i genitori dovranno essere presenti nella vita pagina 16 di 23 dei figli sì da garantir loro stabili consuetudini di vita e salde relazioni affettive, dovendo i genitori continuare a cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione di costoro (cfr. Cass. Civ. 08.04.2019 n.
9764).
Dal canto loro, i figli hanno il diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori i quali, nell'esercizio in comune della responsabilità genitoriale, dovranno concordare le maggiori decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alle attività dei figli.
La regola generale dell'affido condiviso può però essere disattesa quando la conflittualità fra i genitori risulti insanabile e comunque pregiudizievoli per i figli, ovvero quando uno dei genitori si dimostri manifestamente incapace o inidoneo alla loro educazione, di guisa che in questi casi l'Autorità Giudiziaria potrà optare per l'affidamento esclusivo dei figli minori all'altro genitore, ovvero per altre forme di affidamento.
Nel caso di specie il Tribunale di Bari ha optato per l'affidamento esclusivo alla madre del figlio secondogenito a motivo della ritenuta insanabile conflittualità ed incomunicabilità fra le parti, di cui costituiva concreta manifestazione il reiterato incardinare di sub-procedimenti cautelari.
In secondo luogo, il bambino ha manifestato direttamente al Tribunale di non voler più incontrare il padre;
in particolare DR, sentito personalmente dal G.I. nel corso dell'udienza del 29.03.2023 ha dichiarato:
“Papà negli ultimi sei anni non mi ha mai cercato e non mi ha mai dimostrato il suo affetto, e continua a non dimostrarmelo anche ora. Sarebbe potuto venire negli anni paSAti tutti i giorni fuori da scuola, sotto casa o fuori dal palazzetto. Se ora venisse non servirebbe a nulla perché troppo tardi. Lui non sarebbe dovuto andare via da me sei anni fa, ma avrebbe dovuto continuare ad insistere per vedermi o R_ telefonarmi. Tutta la mia famiglia, ovvero mamma, , i nonni, cerca di convincermi a vedere PÀ e mi spiega che lui continua a volermi bene, ma io non ci credo. Io non lo so perché dicono queste cose, so solo che non lo voglio vedere. Ho ricevuto regali da parte di PÀ ma ricordo che, in un'occasione, addirittura a distanza di 2 settimane, mi fece lo stesso regalo. Io sono convinto che PÀ non mi voglia bene. Io non rinuncia a niente, perché ho il compagno di mamma e il nonno”.
Il categorico rifiuto di DR di incontrare il padre, oltretutto, veniva ripetutamente certificato anche dai
Servizi Sociali, incaricati dal Tribunale, unitamente alle strutture consultoriali, di supportare tale nucleo familiare in vista dell'auspicata ripresa dei rapporti fra il padre e il figlio, e dalla steSA CTU la quale, fin dall'inizio delle operazioni peritali, aveva riscontrato difficoltà, rivelatesi insormontabili, persino di individuare il relativo setting al punto da costringere la Dott.SA ad interloquire con il G.I. per R_2 ottenere le conseguenti disposizioni operative.
Ad ogni buon fine, e preso atto di tale insuperabile ed insuperata reazione oppositiva di DR, la pagina 17 di 23 Dott.SA dava corso alle ulteriori operazioni accertative mediante l'espletamento di Persona_2 R_ colloqui con i genitori e con (e non già con DR, il quale aveva opposto a ciò il suo categorico rifiuto), la somministrazione ai genitori delle batterie testistiche secondo i protocolli validati a livello internazionale (Minnesota Multhiplastic Personality InventorY-2, Assessment of Parental Skill –
Interview e Lausanne Trilogue Play clinico), miranti a valutare le riconosciute proprietà psicometriche, ad esplorare il comportamento di ciascun genitore in ordine al supporto sociale, alla capacità organizzativa nelle sfere della protezione, del calore e dell'empatia, in vista dell'adozione delle decisioni sull'affidamento e sul collocamento del minore e, infine, valutare le problematicità e le risorse personologiche nella coordinazione dei compiti tra i membri della famiglia.
Orbene, quanto alla personalità dell' , dalla valutazione dei risultati dei test in costui non Pt_1 emergevano particolare problematiche né erano stati appurati elementi di compromissione delle capacità genitoriali, avendo conservate intatte le funzioni educative, accuditive e norrmative nei confronti dei figli, sebbene la lo avesse descritto come troppo concentrato su di sé ed incapace di essere per loro un CP_1 valido punto di riferimento.
Egli, peraltro, si era sempre mostrato puntuale nel partecipare agli incontri e alle iniziative dei Servizi
Sociali, sebbene ogni sforzo per il recupero dei rapporti compromessi fra tale diade fossero risultati vani per gli agiti di DR.
Anche alle risultanze dei test somministrati alla davano contezza di una sua condizione di CP_1 normalità psicologica e di capacità genitoriale globale definita ottimale nell'aspetto dell'educazione, della formazione ed in quello normativo, benché si fosse “dimostrata incapace di preservare i figli dall'esposizione ai conflitti relazionali intra-familiari, nei quali essi sono risultati ampiamente coinvolti come spettatori”, oltre che refrattaria a concertare con il consorte le decisioni di maggiore importanza per R_ ed DR, tenuto conto che egli veniva definito come assente, inaffidabile e persino pericoloso per costoro, con ciò facendo emergere in lei un sentimento di rabbia per l'inopinato epilogo del rapporto coniugale.
Quanto invece alle emergenze scaturite dalla parte delle operazioni peritali svolte nei confronti di DR, la Dott.SA aveva fin da subito riscontrato difficoltà comunicative con il bambino, le cui frasi R_2 venivano a mala pena distinte da tale professionista, al punto da indurre costei a rassegnarsi di fronte all'impossibilità di proseguire in esse. R_ La figura dell'NS veniva poi letteralmente demolita dalla figlia la quale, oltre a narrare della scoperta della relazione extraconiugale del padre, lo descriveva come assente, irresponsabile, disintereSAto ai figli, insensibile rispetto ai desideri della famiglia, aggressivo, poco paziente, privo di pagina 18 di 23 etica e di valori morali, anaffettivo e dedito all'uso di alcol e di sostanze;
tale descrizione, però, veniva ritenuta dalla CTU come esplicativa di sentimento abbandonico, di rabbia, di delusione e di gelosia per le scelte personali del padre, venendo peraltro smentita -su parte dei racconti- dai narrati della madre. R_ E , giova evidenziarlo a chiare lettere, riportava alla CTU parte degli stessi concetti che il fratellino aveva esternato al G.I. nel corso dell'udienza del 29.03.2023, screditando la figura del padre sebbene fosse stata fornita piena prova dell'esistenza di un rapporto di complicità con questi prima che fosse emersa la relazione con la R_3 R_ La CTU verificava poi anche le relazioni intra-familiari, sebbene ad esse si fosse sottratta, ed aveva modo di colloquiare a scuola con l'insegnate prevalente di DR, il quale veniva descritto come un ottimo studente, sereno, ben seguito dalla madre e dai nonni, correttamente inserito nel mondo dei pari, rispettoso delle regole e privo di condotte distoniche rispetto a quelle assunte nel corso della convivenza anche con il padre.
Quest'ultimo, peraltro, era stato non assiduo nell'interagire con l'istituzione scolastica, tant'è vero che le insegnanti lo avevano incontrato solo un paio di volte nel corso di tutto l'anno.
La Dott.SA concludeva evidenziando che nelle dinamiche familiari, ed in particolare negli R_2 R_ atteggiamenti ed agiti di DR, aveva avuto una funzione predominante, che la , benché CP_1 avesse formalmente invogliato il figlio DR a partecipare alle operazioni peritali, si era comportata con atteggiamenti neutri e distaccati, che le due donne avevano stretto una sorta di “patto di solidarietà femminile” contro “l'uomo traditore”, facilitando la cesura del rapporto di DR con il padre che, secondo le valutazioni della CTU, non si sarebbe più ricucito con il paSAr del tempo, anche in ragione, a detta della psicologa, della sterilità degli interventi messi in campo dagli operatori del Centro Famiglie.
Ed invero, a fronte di fugaci incontri tra il padre e il figlio in detta struttura, durante i quali DR ritirava il regalo portatogli dal primo e poi si allontanava da lui, nell'attività di osservazione delle dinamiche familiari condotte dalla CTU assegnando alle parti la consegna di comporre un puzzle, si era osservata una corretta interazione fra essi con la conseguenza che, al successivo incontro presso detto Centro, il bambino si era fermato qualche minuto in più a parlare con il padre.
In conclusione la CTU, sia pure ammettendo la parzialità degli accertamenti, evidenziava come nell' non vi fosse alcuna compromissione della capacità genitoriale, né che nel suo profilo Pt_1 personologico emergesse una condizione di pericolosità per i figli, con la conseguenza che egli risultava
“imbrigliato” in dinamiche fatte di frustrazioni, risentimenti e delusioni, che avrebbero necessitato della sottoposizione di tutti i componenti il nucleo familiare ad un adeguato procedimento sistemico e di supporto.
pagina 19 di 23 A cagione di quanto innanzi, nel rimarcare la superfluità di una nuova CTU, disponendo la Corte, quale peritus peritorum, di un supporto probatorio più che esaustivo, non può di certo ritenersi che la conflittualità in essere fra gli adulti sia condizione sufficiente per derogare al regime dell'affido condiviso, tenuto conto che quello del figlio ad uno dei genitori non garantirebbe l'attenuazione della litigiosità fra gli adulti ed un avvenire migliore per il minore (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 7477/2014), potendo persino comportare la sostituzione della figura paterna con quella del nonno o del nuovo compagno della madre
(la quale, su tale ultimo aspetto, ha smentito il figlio sostenendo alla CTU di non avere alcuna relazione in corso).
Del pari impraticabile è l'applicazione di tale ordinaria modalità affidativa per la sussistenza di contrasti fra i genitori, dimostrata peraltro con l'esperimento dei cennati sub procedimenti, né può avere rilievo l'assenza di rapporti fra costoro, tenuto conto del rischio, su cui la CTU ha largamente fatto luce, che la figura paterna venga sempre più marginalizzata.
Di contro, l'affidamento esclusivo del figlio ad un genitore può essere disposta quando il minore manifesti un persistente e deciso rifiuto dell'altra figura genitoriale, così come avvenuto nel caso di specie (cfr.
Cass. Civ. Sez. I 28.11.2018 n. 30826; Cass. Civ. Sez. I 15.09.2011 n. 18867, Trib. Grosseto, Sentenza n.
4432 del 29.04.2024), sicché il Tribunale ha ritenuto di dover derogare all'affidamento condiviso di R_6 non avendolo ritenuto mirante alla tutela del supremo suo interesse morale e materiale.
In altri termini, l'affidamento esclusivo è stato disposto nel caso di specie in quanto tale soluzione è stata ritenuta la più idonea a consentire al minore di ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del suo nucleo familiare, tenuto conto delle attuali oggettive difficoltà per l' di entrare in sintonia con Pt_1 il figlio.
Trattasi di decisione condivisa anche dalla Corte, tenuto conto dell'assoluta irricevibilità della richiesta avanzata dall'appellante, volta a collocare il figlio in una struttura di accoglienza in vista della ripresa dei rapporti con sé; tale istanza, infatti, oltre ad essere carente di qualsivoglia accettabile substrato fattuale e giuridico, ove recepita sarebbe traumatica e ritenuta da DR come inutilmente punitiva nei suoi confronti, con l'indefettibile conseguenza che sortirebbe l'effetto contrario di quanto auspicato dal padre.
L'affidamento esclusivo disposto in primo grado deve pertanto essere mantenuto, senza tuttavia sottovalutare che anche tale decisione è rebus sic stantibus e che, pertanto, potrà essere rivalutata in altro giudizio sulla scorta di eventuali sopravvenienze.
Di contro, non risulta condivisibile la decisione di interrompere ogni modalità di incontro della diade padre-figlio, rimeSA dal Tribunale alle sole determinazioni di quest'ultimo, giacché l' non è stato Pt_1 ritenuto privo di capacità genitoriale e che, comunque, ha profuso impegno per tentare di recuperare pagina 20 di 23 un'accettabile relazione con il figlio, così come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti.
Conseguentemente, a modifica del punto 7) del dispositivo dell'appellata sentenza, i competenti Servizi
Sociali dovranno immediatamente attivarsi per la ripresa degli incontri, da tenersi per due pomeriggi a settimana, in uno spazio neutro dagli stessi individuato e alla presenza di un operatore, da stabilirsi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di DR e di quelli di lavoro del padre.
Diversamente operando, infatti, si correrebbe il concreto rischio che fra detta diade si determini una irrimediabile cesura e che la figura genitoriale paterna venga sostituita da altri soggetti (ad esempio il nonno o il compagno della ), il cui ruolo è parimenti fondamentale per l'equilibrio di DR ma CP_1 che non può essere ritenuto alternativo ad eSA.
Sule questioni aventi carattere patrimoniale è poi neceSArio osservare quanto segue.
Come noto, entrambi i genitori sono tenuto a mantenere, istruire ed educare i figli per il sol fatto di averli generati (art. 30 della Costituzione e 147 c.c.) e, con specifico riferimento all'obbligo del mantenimento, essi devono concorrervi con il loro lavoro professionale e/o casalingo ed in proporzione alle rispettive consistenze reddituali e patrimoniali.
I figli, inoltre, hanno il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e, infine, le loro fisiologiche esigenze vanno via via aumentando in ragione della loro crescita, senza che vi sia necessità per il genitore richiedente di dar luogo a particolari attività assertive a tal riguardo (Cass. Civ. 8927/2012, Cass. Civ. Ordinanza 11724/2023).
Sul punto, giova rilevare che con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 20.08.2017 il Presidente f.f. del
Tribunale di Bari aveva onerato l' del versamento mensile di complessivi €.2.000, di cui €.900 a Pt_1 R_ titolo di assegno di mantenimento muliebre, €.700 a beneficio di ed €.400 di DR, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli.
L'importo per la moglie veniva poi ridotto ad €.400 mensili dalla Corte di Appello di Bari all'esito del reclamo ex art. 708 u. co. c.p.c. n. R.G.V.G. 1664/2018, giusta decreto cron. n. 221/2018 dell'1.03.2018, a cagione dei redditi e comunque della capacità reddituale della , la quale esercitava all'epoca la CP_1 professione libero forense, per poi essere eliso dallo stesso Tribunale in conseguenza dell'inizio della sua attività di insegnamento in una scuola secondaria di secondo grado.
Il succedersi di tali provvedimenti dimostra l'infondatezza delle censure formulate dall' il quale ha Pt_1 sostenuto che il Tribunale di Bari, disponendo gli accertamenti sulle sue sole consistenze economico- patrimoniali, non avrebbe agito con imparzialità, giacché non avrebbe compiuto speculari approfondimenti istruttori sulla posizione economica della moglie derivatale dall'esercizio dell'attività forense.
pagina 21 di 23 In realtà, sulla scorta anche dei documenti versati in atti dalle parti, il quadro economico patrimoniale dei coniugi risultava più che chiaro, tenuto conto comunque che, con l'inserimento della nel corpo CP_1 degli insegnanti, non potevano esserci dubbi di sorta sulla sua percezione di una data retribuzione erogatale dallo Stato.
Ed allora, tenuto conto di tutte le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Polizia Tributaria, sui quali l' nulla ha osservato, dell'aumento degli assegni per la prole disposti dal Tribunale dapprima con Pt_1
l'ordinanza del 17.01.2020 e poi con la gravata sentenza, dell'espletamento delle mansioni accuditive e domestiche rimesse in via esclusiva alla per l'insussistenza di rapporti fra i due ragazzi e il padre, CP_1 R_ della fisiologica crescite delle esigenze dei figli (si rammenti che è oggi una studenteSA universitaria fuori sede), del loro diritto a frequentare con decoro il mondo dei pari, degli attuali redditi goduti anche dalla e dell'assegno unico universale trattenuto in toto da costei, appare congruo onerare l' CP_1 Pt_1 R_
del versamento di un assegno ordinario di €.850 a beneficio di e di €.550 di DR, non
[...] apparendo conforme a giustizia l'inclusione negli assegni fiSAti con la grava sentenza -a titolo onnicomprensivo- delle spese straordinarie occorrenti per i figli.
E ciò per il seguente ordine di ragioni: in primis, le spese straordinarie si connotano per la loro imprevedibilità sicché non possono essere forfettizzate ovvero incluse nell'assegno ordinario di mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 18869 dell'8.09.2014); in secondo luogo e al netto delle previsioni economiche relative alla figlia primogenita, DR è stato affidato alla in modo esclusivo e non CP_1 già super esclusivo, con la conseguenza che l' non è stato estromesso da ogni decisione Pt_1 riguardante i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale;
da ultimo, l'inclusione delle spese straordinarie nell'assegno ordinario potrebbe essere fonte di nocumento per i ragazzi i quali, ove necessitassero di esborsi ulteriori e non sostenibili dalla madre, verrebbero privati del neceSArio supporto paterno.
La sentenza deve pertanto essere riformata anche in parte qua, onerando ciascuna delle parti del pagamento di ½ delle spese straordinarie da sostenersi a benefico dei figli, facendo all'uopo rimando al vigente protocollo sottoscritto dal Tribunale di Bari con il locale COA.
E a motivo dell'esito complessivo del giudizio, da cui è derivata una parziale revisione della sentenza di primo grado, anche in punto di spese, l' deve essere condannato al pagamento di ½ di Parte_1 quelle dei due gradi del giudizio, da rifondersi in favore dell'appellata e che si liquidano, nella misura già dimezzata, in €.7.584,19 per il primo grado del giudizio ed €.3.473,00 per l'appello, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed il CAP come per legge (Tabella 12 del D.M.
147/2022, scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00), con compensazione fra le parti del restante 50%.
pagina 22 di 23
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento quivi iscritto con il n. di R.G. 1537/2023 e rigettati tutti gli altri motivi di appello, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, a parziale modifica della sentenza n. 4551/2023 pubblicata il 14.11.2023, emeSA dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 1170/2017:
a) dispone l'immediata ripresa degli incontri tra l' e il figlio minore DR, da tenersi Parte_1 per due pomeriggi a settimana in uno spazio neutro individuato dai Servizi Sociali del Primo
Municipio del Comune di Bari e alla presenza di un operatore, da stabilirsi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di DR e di quelli di lavoro del padre. R_ b) ridetermina il contributo paterno per il mantenimento dei due figli nella misura di €.850 per ed
€.550 per DR, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, onerando l' Pt_1
del rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli facendo all'uopo
[...] rimando al vigente protocollo sottoscritto dal Tribunale di Bari con il locale COA;
c) condanna l' al pagamento di ½ delle spese per il primo grado del giudizio, da Parte_1 rifondersi in favore dell'appellata nella misura già dimezzata pari ad €.7.584,19, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, con compensazione fra le parti del restante 50%;
2) condanna l' al pagamento di ½ delle spese del giudizio di appello, da rifondersi in Parte_1 favore dell'appellata e che si liquidano, nella misura già dimezzata, in €.3.473,00, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Bari il 26.11.2024
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.SA Giuseppina Dinisi Dott.SA Maria Mitola
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