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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 155/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337bis cod. civ. depositato in data 12/01/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti stesa in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giancarlo Di Liberto (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Castelfranco Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Alessandro
Lazzaron (C.F. ) e Antonella Barbon (C.F. ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da nota congiunta di precisazione delle conclusioni a seguito di intervenuto accordo del 07/04/2025
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato la ricorrente rappresentava che dall'anno 2012 iniziava una convivenza more uxorio con;
che dalla loro unione nasceva la figlia Controparte_1 Per_1
in data 12/10/2015; che con il passare del tempo i rapporti tra le parti si logoravano;
che
[...] preso atto dell'impossibilità di proseguire la convivenza, in data 06/11/2023, il resistente lasciava la casa familiare per trasferirsi altrove.
Illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 05/04/2025 il resistente contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto.
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
A seguito di diverse istanze di differimento finalizzate alla formalizzazione di un accordo, all'udienza di prima comparizione delle parti del 29/04/2025 erano presenti i procuratori delle parti,
i quali rassegnavano conclusioni congiunte, come da nota depositata per via telematica.
Il Giudice rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue non presentando profili di illegittimità e rispondenti all'interesse della figlia minore . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
I. CONTENUTI ESSENZIALI
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore, con collocazione Persona_2
prevalente della stessa presso la madre e con rinuncia all'assegnazione della casa familiare per quanto concerne l'immobile sito in Volpago del Montello (TV) anche in ragione di quanto convenuto infra.
2) Dispone, altresì, che il padre NO starà con la figlia minore, con pernottamento Controparte_1 presso la dimora paterna, il mercoledì a partire dalle ore 12.30 (o comunque all'orario di ritiro da scuola) fino all'accompagnamento a scuola per la giornata successiva nonché a week-end alternati
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 con recupero il sabato mattina alle ore 10:00 (o nel diverso orario le mattine in cui la bambina frequenta il catechismo) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
In parziale deroga al calendario suindicato, nei mesi di luglio e agosto, la minore trascorrerà due settimane consecutive con un genitore e due settimane consecutive con l'altro e così, in via alternata, per otto settimane. Ai fini della calendarizzazione, la prima settimana (delle otto precitate) ha inizio con il primo lunedì del mese di luglio. Nell'anno 2025, la minore trascorrerà le prime due settimane con il papà e, nell'anno 2026, le prime due con la mamma e così, in via alternata, per gli anni successivi.
I periodi di vacanza e le festività di calendario verranno gestiti come segue:
- durante le vacanze di Natale e Pasqua la minore trascorrerà metà dei giorni con ciascun genitore avendo cura di alternare, di anno in anno, i giorni di Natale, Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania nonché Pasqua e Pasquetta;
- i “ponti” così come i compleanni, salvo diversi accordi tra le parti da assumersi volta per volta, verranno gestiti come normali giorni di calendario con facoltà di visita dell'altro genitore alla minore durante il giorno del suo compleanno per almeno un paio d'ore.
Fatto comunque salvo ogni diverso accordo tra i genitori, previamente concordato tra i medesimi, considerate le reciproche esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
3) Dispone un contributo al mantenimento a carico del NO nella misura di Euro Controparte_1
400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente, da versarsi alla NOa Parte_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, fatta eccezione per le otto settimane dei mesi di
[...]
luglio e agosto in cui il NO contribuirà al mantenimento ordinario della figlia in via CP_1
diretta.
Il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso.
Si precisa che il citato importo, concordato per il mantenimento, tiene conto anche delle obbligazioni assunte dalla NOa in relazione all'integrale pagamento del mutuo Parte_1 indicato in premessa, di talché, nel caso in cui la NOa , prima dell'acquisto della casa Parte_1
familiare di cui infra, non provvedesse a tale obbligazione, le parti concordano sin d'ora che la presente pattuizione dovrà essere oggetto di revisione.
4) Dispone che l'assegno unico dell'INPS sia percepito integralmente dalla NOa . Parte_1
5) Le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento valido per l'espatrio della figlia.
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 II. ULTERIORI PATTUIZIONI
A tacitazione e definizione degli ulteriori rapporti, anche di natura strettamente patrimoniale, scaturenti dal rapporto affettivo di convivenza more uxorio intercorso, le Parti pattuiscono e convengono quanto segue:
6) il sig. quale comproprietario dell'immobile sito in Volpago del Montello (TV), alla Via CP_1
Monfenera n. 5/a, concede alla NOa il diritto di abitazione a tempo determinato e non Parte_1 ulteriormente prorogabile fino al 30.09.2028 rispetto all'immobile di cui in premessa, con integrale assolvimento dei relativi oneri di gestione (a titolo esemplificativo utenze, oneri diversi etc.) a condizione del corretto adempimento da parte di quest'ultima di quanto previsto nel presente accordo.
7) con riferimento al mutuo ipotecario di cui alle premesse, la NOa : Parte_1
a) si obbliga, medio tempore, ad assolvere in via esclusiva al pagamento di tutte le rate del mutuo maturate fino al trasferimento della quota di proprietà di cui infra come da piano di ammortamento;
b) si obbliga altresì ad accollarsi l'intero debito residuo, con integrale liberazione del NO CP_1
del fideiussore NOa e con rinuncia della NOa e del NO a Parte_2 Parte_1 CP_1
qualsivoglia pretesa reciproca nei rapporti interni passati, presenti e futuri, anche nei confronti della
Sig.ra Parte_2
8) a fronte e per l'effetto dell'integrale assolvimento degli obblighi di cui ai punti che precedono, il signor concede il diritto di opzione alla NOa per l'acquisto della quota dei 2/3 CP_1 Parte_1 dell'immobile in oggetto per il corrispettivo complessivo di euro 70.000,00 (settantamila/00) da esercitarsi entro e non oltre il 30.06.2028, alle seguenti condizioni:
a) la sig.ra si obbliga a versare al NO entro e non oltre il 08.04.2025 l'importo Parte_1 CP_1 di euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di acconto del corrispettivo previsto per l'opzione;
b) la NOa si impegna a versare al NO il residuo importo di €. 50.000,00 Parte_1 CP_1
(cinquantamila/00) in rate annue, le prime due rate di euro 16.000,00 (sedicimila/00) e l'ultima di euro 18.000,00 (diciottomila/00) (con scadenze 31.12.2025, 31.12.2026, 30.06.2028) a valersi sul corrispettivo previsto per l'opzione in caso di suo esercizio a fronte del quale, entro e non oltre il
30.09.2028, dovrà essere fissato atto di trasferimento delle quote, con spese a carico della NOa
presso Notaio da quest'ultima indicato;
Parte_1
c) in qualunque caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il termine del 30.06.2028 (sia per volontà della NOa , sia per il mancato avveramento delle condizioni previste ai Parte_1
punti 7 e 8, sia per l'inadempimento da parte della NOa degli obblighi su di essa Parte_1
gravanti ai sensi del presente accordo), le parti metteranno in vendita la casa con diritto della
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 NOa ad averne l'uso esclusivo sino alla sua effettiva vendita. In particolare, la NOa Parte_1
si impegna ad accettare offerte di vendita dell'immobile per un importo non inferiore a Parte_1
Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), con contestuale ripartizione del ricavato dapprima ad integrale estinzione del mutuo e il residuo ripartito al 50% tra le Parti, dedotto quanto versato dalla
NOa in forza del diritto di opzione dalla quota residua spettante al NO con Parte_1 CP_1 esclusione dallo scomputo dell'importo di Euro 20.000,00 relativo alla prima rata versata entro il
08.04.2025, nonché di ogni eventuale ulteriore rata di mutuo di cui il signor se ne fosse fatto CP_1 carico prima della vendita dell'immobile.
d) A tal fine la NOa concede ora per allora al NO in ogni eventualità di Parte_1 CP_1
mancato esercizio del diritto di opzione suindicato, procura irrevocabile notarile a vendere con efficacia a decorre dal 01.10.2028, sottoposta alla condizione risolutiva dell'acquisto della residua quota immobiliare da parte della signora entro la data del 30.09.2028. Parte_1
e) Nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il 30.09.2028, la
NOa avrà facoltà di decidere in qualsiasi momento di mettere in vendita l'immobile, Parte_1
previa semplice comunicazione unilaterale della propria intenzione al sig. alle condizioni CP_1
suindicate con ripartizione del ricavato dapprima ad integrale estinzione del mutuo e il residuo ripartito al 50% tra le Parti, dedotto quanto eventualmente già versato dalla NOa dalla Parte_1 quota residua spettante al NO con esclusione dallo scomputo dell'importo di Euro CP_1
20.000,00.
f) La NOa si obbliga a preavvisare il NO dell'impossibilità di addivenire al Parte_1 CP_1 pagamento anche di una sola rata di mutuo, al fine di consentirgli l'eventuale assolvimento in via diretta da parte del NO CP_1
Con la precisazione che:
- in caso di mancato pagamento da parte della sig.ra di quattro rate del mutuo, Parte_1
anche non consecutive, e/o di ritardo di oltre novanta giorni nel pagamento delle rate di cui alla lett.
b) dell'art. 8 del presente accordo, il sig. potrà decidere, in via alternativa: Controparte_1
- f.1) di agire in sede monitoria nei confronti della sig.ra per le rate del mutuo non versate Parte_1
e per le somme di cui alla lett. b) dell'art. 8 non ancora corrisposte, e con decadenza dal beneficio del termine in ordine alle rate non ancora scadute di cui al punto 8b), valendo la presente quale riconoscimento di debito da parte di quest'ultima della somma di Euro 50.000,00 di cui al punto
8b), decurtati i ratei eventualmente già versati. In tal caso, anche in deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 8, resterà fermo il diritto di opzione in capo alla sig.ra e, gli importi oggetto di ingiunzione, una volta incassati, ne costituiranno il prezzo nella Parte_1
________________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 misura indicata nella presente scrittura, mentre gli interessi di legge e le spese liquidate resteranno a vantaggio del sig. Diversamente, laddove l'immobile venga messo in vendita a terzi, per CP_1 mancato esercizio dell'opzione da parte della sig.ra , le medesime somme eventualmente Parte_1
incassate dal sig. in via monitoria saranno, in ogni caso, dedotte dalla quota residua Controparte_1
spettante al predetto, esclusi interessi di legge e spese legali liquidate, come espressamente indicato alla lett. c) dell'art. 8;
- f.2) di inviare alla sig.ra lettera raccomandata a.r. con richiesta di mettere in vendita Parte_1
l'immobile di cui all'art. 6 e di porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari e funzionali e/o prodromici alla vendita dell'immobile alle condizioni suindicate (cfr.: art. 8 lett. c) e sempre con ripartizione del ricavato al 50%. In caso di inadempimento a quanto previsto al punto f.2), la sig.ra sarà tenuta al pagamento a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno che dovesse Parte_1 derivare dal mancato adempimento dell'obbligo di collaborazione dell'importo di €. 20.000,00
(ventimila/00) che il sig. avrà diritto di incassare quale somma aggiuntiva, in un'unica CP_1
soluzione, oppure, a integrazione della propria quota di prezzo riscossa in sede di vendita.
Si precisa che, laddove la sig.ra decida, in qualunque momento, di mettere in vendita Parte_1
l'immobile a terzi, come sua piena e discrezionale facoltà (cfr. lettera e. dell'art. 8) ponendo conseguentemente in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari, funzionali e/o prodromici alla vendita stessa, il sig. non potrà azionare alcun importo in sede monitoria né pretendere il CP_1 pagamento della penale suindicata e si procederà ai sensi della lettera c) dell'art. 8 della presente.
g) La NOa , ove ella avesse trascritto il diritto di abitazione, si impegna, entro e non Parte_1
oltre il 30.09.2028 a provvedere alla sua cancellazione, salvo il caso di grave inadempimento del
NO alle obbligazioni sullo stesso incombenti in virtù della legge e del presente accordo. CP_1
Le Parti convengono che, qualora la NOa non provveda alla cancellazione della Parte_1 trascrizione del diritto di abitazione entro il 30.09.2028, nonostante l'intervenuto scadenza naturale del medesimo, quest'ultima sarà altresì obbligata a corrispondere al NO la somma di euro CP_1
20.000,00 (ventimila/00) a titolo di penale;
h) la permanenza del diritto di opzione è subordinata al puntuale adempimento da parte della
NOa di tutti gli obblighi su di essa gravanti ai sensi del presente accordo. Parte_1
9) Le Parti si danno reciprocamente atto che le liquidità giacenti nel libretto postale n. 47373211 intestato alla minore saranno assegnate alla figlia al raggiungimento della Persona_2
maggiore età della stessa.
10) I due cani rimarranno custoditi dalla NOa e con spese sostenute al 50%, anche del Parte_1
cibo, tre le Parti e con diritto di visita del sig. nei giorni in cui starà con la figlia. CP_1
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 11) Con riferimento alla partecipazione del signor nella società Minosse S.n.c. le Controparte_1
Parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato in data 27.12.2024 atto di cessione quota con riconoscimento a favore del NO della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ferma la CP_1
manleva in capo alla NOa per tutti gli atti, debiti e comunque a partire dal 01.07.2024. Parte_1
12) Contestualmente alla sottoscrizione delle presenti note congiunte il NO consegnerà CP_1 alla NOa le chiavi dell'immobile sito in Volpago del Montello (TV), alla Via Parte_1
Monfenera n. 5/A che sono in suo possesso.
13) Spese legali integralmente compensate.
Così deciso in Treviso in data 30/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 155/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337bis cod. civ. depositato in data 12/01/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti stesa in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giancarlo Di Liberto (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Castelfranco Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Alessandro
Lazzaron (C.F. ) e Antonella Barbon (C.F. ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da nota congiunta di precisazione delle conclusioni a seguito di intervenuto accordo del 07/04/2025
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato la ricorrente rappresentava che dall'anno 2012 iniziava una convivenza more uxorio con;
che dalla loro unione nasceva la figlia Controparte_1 Per_1
in data 12/10/2015; che con il passare del tempo i rapporti tra le parti si logoravano;
che
[...] preso atto dell'impossibilità di proseguire la convivenza, in data 06/11/2023, il resistente lasciava la casa familiare per trasferirsi altrove.
Illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 05/04/2025 il resistente contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto.
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
A seguito di diverse istanze di differimento finalizzate alla formalizzazione di un accordo, all'udienza di prima comparizione delle parti del 29/04/2025 erano presenti i procuratori delle parti,
i quali rassegnavano conclusioni congiunte, come da nota depositata per via telematica.
Il Giudice rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue non presentando profili di illegittimità e rispondenti all'interesse della figlia minore . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
I. CONTENUTI ESSENZIALI
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore, con collocazione Persona_2
prevalente della stessa presso la madre e con rinuncia all'assegnazione della casa familiare per quanto concerne l'immobile sito in Volpago del Montello (TV) anche in ragione di quanto convenuto infra.
2) Dispone, altresì, che il padre NO starà con la figlia minore, con pernottamento Controparte_1 presso la dimora paterna, il mercoledì a partire dalle ore 12.30 (o comunque all'orario di ritiro da scuola) fino all'accompagnamento a scuola per la giornata successiva nonché a week-end alternati
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 con recupero il sabato mattina alle ore 10:00 (o nel diverso orario le mattine in cui la bambina frequenta il catechismo) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
In parziale deroga al calendario suindicato, nei mesi di luglio e agosto, la minore trascorrerà due settimane consecutive con un genitore e due settimane consecutive con l'altro e così, in via alternata, per otto settimane. Ai fini della calendarizzazione, la prima settimana (delle otto precitate) ha inizio con il primo lunedì del mese di luglio. Nell'anno 2025, la minore trascorrerà le prime due settimane con il papà e, nell'anno 2026, le prime due con la mamma e così, in via alternata, per gli anni successivi.
I periodi di vacanza e le festività di calendario verranno gestiti come segue:
- durante le vacanze di Natale e Pasqua la minore trascorrerà metà dei giorni con ciascun genitore avendo cura di alternare, di anno in anno, i giorni di Natale, Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania nonché Pasqua e Pasquetta;
- i “ponti” così come i compleanni, salvo diversi accordi tra le parti da assumersi volta per volta, verranno gestiti come normali giorni di calendario con facoltà di visita dell'altro genitore alla minore durante il giorno del suo compleanno per almeno un paio d'ore.
Fatto comunque salvo ogni diverso accordo tra i genitori, previamente concordato tra i medesimi, considerate le reciproche esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
3) Dispone un contributo al mantenimento a carico del NO nella misura di Euro Controparte_1
400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente, da versarsi alla NOa Parte_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, fatta eccezione per le otto settimane dei mesi di
[...]
luglio e agosto in cui il NO contribuirà al mantenimento ordinario della figlia in via CP_1
diretta.
Il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso.
Si precisa che il citato importo, concordato per il mantenimento, tiene conto anche delle obbligazioni assunte dalla NOa in relazione all'integrale pagamento del mutuo Parte_1 indicato in premessa, di talché, nel caso in cui la NOa , prima dell'acquisto della casa Parte_1
familiare di cui infra, non provvedesse a tale obbligazione, le parti concordano sin d'ora che la presente pattuizione dovrà essere oggetto di revisione.
4) Dispone che l'assegno unico dell'INPS sia percepito integralmente dalla NOa . Parte_1
5) Le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento valido per l'espatrio della figlia.
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 II. ULTERIORI PATTUIZIONI
A tacitazione e definizione degli ulteriori rapporti, anche di natura strettamente patrimoniale, scaturenti dal rapporto affettivo di convivenza more uxorio intercorso, le Parti pattuiscono e convengono quanto segue:
6) il sig. quale comproprietario dell'immobile sito in Volpago del Montello (TV), alla Via CP_1
Monfenera n. 5/a, concede alla NOa il diritto di abitazione a tempo determinato e non Parte_1 ulteriormente prorogabile fino al 30.09.2028 rispetto all'immobile di cui in premessa, con integrale assolvimento dei relativi oneri di gestione (a titolo esemplificativo utenze, oneri diversi etc.) a condizione del corretto adempimento da parte di quest'ultima di quanto previsto nel presente accordo.
7) con riferimento al mutuo ipotecario di cui alle premesse, la NOa : Parte_1
a) si obbliga, medio tempore, ad assolvere in via esclusiva al pagamento di tutte le rate del mutuo maturate fino al trasferimento della quota di proprietà di cui infra come da piano di ammortamento;
b) si obbliga altresì ad accollarsi l'intero debito residuo, con integrale liberazione del NO CP_1
del fideiussore NOa e con rinuncia della NOa e del NO a Parte_2 Parte_1 CP_1
qualsivoglia pretesa reciproca nei rapporti interni passati, presenti e futuri, anche nei confronti della
Sig.ra Parte_2
8) a fronte e per l'effetto dell'integrale assolvimento degli obblighi di cui ai punti che precedono, il signor concede il diritto di opzione alla NOa per l'acquisto della quota dei 2/3 CP_1 Parte_1 dell'immobile in oggetto per il corrispettivo complessivo di euro 70.000,00 (settantamila/00) da esercitarsi entro e non oltre il 30.06.2028, alle seguenti condizioni:
a) la sig.ra si obbliga a versare al NO entro e non oltre il 08.04.2025 l'importo Parte_1 CP_1 di euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di acconto del corrispettivo previsto per l'opzione;
b) la NOa si impegna a versare al NO il residuo importo di €. 50.000,00 Parte_1 CP_1
(cinquantamila/00) in rate annue, le prime due rate di euro 16.000,00 (sedicimila/00) e l'ultima di euro 18.000,00 (diciottomila/00) (con scadenze 31.12.2025, 31.12.2026, 30.06.2028) a valersi sul corrispettivo previsto per l'opzione in caso di suo esercizio a fronte del quale, entro e non oltre il
30.09.2028, dovrà essere fissato atto di trasferimento delle quote, con spese a carico della NOa
presso Notaio da quest'ultima indicato;
Parte_1
c) in qualunque caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il termine del 30.06.2028 (sia per volontà della NOa , sia per il mancato avveramento delle condizioni previste ai Parte_1
punti 7 e 8, sia per l'inadempimento da parte della NOa degli obblighi su di essa Parte_1
gravanti ai sensi del presente accordo), le parti metteranno in vendita la casa con diritto della
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 NOa ad averne l'uso esclusivo sino alla sua effettiva vendita. In particolare, la NOa Parte_1
si impegna ad accettare offerte di vendita dell'immobile per un importo non inferiore a Parte_1
Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), con contestuale ripartizione del ricavato dapprima ad integrale estinzione del mutuo e il residuo ripartito al 50% tra le Parti, dedotto quanto versato dalla
NOa in forza del diritto di opzione dalla quota residua spettante al NO con Parte_1 CP_1 esclusione dallo scomputo dell'importo di Euro 20.000,00 relativo alla prima rata versata entro il
08.04.2025, nonché di ogni eventuale ulteriore rata di mutuo di cui il signor se ne fosse fatto CP_1 carico prima della vendita dell'immobile.
d) A tal fine la NOa concede ora per allora al NO in ogni eventualità di Parte_1 CP_1
mancato esercizio del diritto di opzione suindicato, procura irrevocabile notarile a vendere con efficacia a decorre dal 01.10.2028, sottoposta alla condizione risolutiva dell'acquisto della residua quota immobiliare da parte della signora entro la data del 30.09.2028. Parte_1
e) Nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il 30.09.2028, la
NOa avrà facoltà di decidere in qualsiasi momento di mettere in vendita l'immobile, Parte_1
previa semplice comunicazione unilaterale della propria intenzione al sig. alle condizioni CP_1
suindicate con ripartizione del ricavato dapprima ad integrale estinzione del mutuo e il residuo ripartito al 50% tra le Parti, dedotto quanto eventualmente già versato dalla NOa dalla Parte_1 quota residua spettante al NO con esclusione dallo scomputo dell'importo di Euro CP_1
20.000,00.
f) La NOa si obbliga a preavvisare il NO dell'impossibilità di addivenire al Parte_1 CP_1 pagamento anche di una sola rata di mutuo, al fine di consentirgli l'eventuale assolvimento in via diretta da parte del NO CP_1
Con la precisazione che:
- in caso di mancato pagamento da parte della sig.ra di quattro rate del mutuo, Parte_1
anche non consecutive, e/o di ritardo di oltre novanta giorni nel pagamento delle rate di cui alla lett.
b) dell'art. 8 del presente accordo, il sig. potrà decidere, in via alternativa: Controparte_1
- f.1) di agire in sede monitoria nei confronti della sig.ra per le rate del mutuo non versate Parte_1
e per le somme di cui alla lett. b) dell'art. 8 non ancora corrisposte, e con decadenza dal beneficio del termine in ordine alle rate non ancora scadute di cui al punto 8b), valendo la presente quale riconoscimento di debito da parte di quest'ultima della somma di Euro 50.000,00 di cui al punto
8b), decurtati i ratei eventualmente già versati. In tal caso, anche in deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 8, resterà fermo il diritto di opzione in capo alla sig.ra e, gli importi oggetto di ingiunzione, una volta incassati, ne costituiranno il prezzo nella Parte_1
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 misura indicata nella presente scrittura, mentre gli interessi di legge e le spese liquidate resteranno a vantaggio del sig. Diversamente, laddove l'immobile venga messo in vendita a terzi, per CP_1 mancato esercizio dell'opzione da parte della sig.ra , le medesime somme eventualmente Parte_1
incassate dal sig. in via monitoria saranno, in ogni caso, dedotte dalla quota residua Controparte_1
spettante al predetto, esclusi interessi di legge e spese legali liquidate, come espressamente indicato alla lett. c) dell'art. 8;
- f.2) di inviare alla sig.ra lettera raccomandata a.r. con richiesta di mettere in vendita Parte_1
l'immobile di cui all'art. 6 e di porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari e funzionali e/o prodromici alla vendita dell'immobile alle condizioni suindicate (cfr.: art. 8 lett. c) e sempre con ripartizione del ricavato al 50%. In caso di inadempimento a quanto previsto al punto f.2), la sig.ra sarà tenuta al pagamento a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno che dovesse Parte_1 derivare dal mancato adempimento dell'obbligo di collaborazione dell'importo di €. 20.000,00
(ventimila/00) che il sig. avrà diritto di incassare quale somma aggiuntiva, in un'unica CP_1
soluzione, oppure, a integrazione della propria quota di prezzo riscossa in sede di vendita.
Si precisa che, laddove la sig.ra decida, in qualunque momento, di mettere in vendita Parte_1
l'immobile a terzi, come sua piena e discrezionale facoltà (cfr. lettera e. dell'art. 8) ponendo conseguentemente in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari, funzionali e/o prodromici alla vendita stessa, il sig. non potrà azionare alcun importo in sede monitoria né pretendere il CP_1 pagamento della penale suindicata e si procederà ai sensi della lettera c) dell'art. 8 della presente.
g) La NOa , ove ella avesse trascritto il diritto di abitazione, si impegna, entro e non Parte_1
oltre il 30.09.2028 a provvedere alla sua cancellazione, salvo il caso di grave inadempimento del
NO alle obbligazioni sullo stesso incombenti in virtù della legge e del presente accordo. CP_1
Le Parti convengono che, qualora la NOa non provveda alla cancellazione della Parte_1 trascrizione del diritto di abitazione entro il 30.09.2028, nonostante l'intervenuto scadenza naturale del medesimo, quest'ultima sarà altresì obbligata a corrispondere al NO la somma di euro CP_1
20.000,00 (ventimila/00) a titolo di penale;
h) la permanenza del diritto di opzione è subordinata al puntuale adempimento da parte della
NOa di tutti gli obblighi su di essa gravanti ai sensi del presente accordo. Parte_1
9) Le Parti si danno reciprocamente atto che le liquidità giacenti nel libretto postale n. 47373211 intestato alla minore saranno assegnate alla figlia al raggiungimento della Persona_2
maggiore età della stessa.
10) I due cani rimarranno custoditi dalla NOa e con spese sostenute al 50%, anche del Parte_1
cibo, tre le Parti e con diritto di visita del sig. nei giorni in cui starà con la figlia. CP_1
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024 11) Con riferimento alla partecipazione del signor nella società Minosse S.n.c. le Controparte_1
Parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato in data 27.12.2024 atto di cessione quota con riconoscimento a favore del NO della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ferma la CP_1
manleva in capo alla NOa per tutti gli atti, debiti e comunque a partire dal 01.07.2024. Parte_1
12) Contestualmente alla sottoscrizione delle presenti note congiunte il NO consegnerà CP_1 alla NOa le chiavi dell'immobile sito in Volpago del Montello (TV), alla Via Parte_1
Monfenera n. 5/A che sono in suo possesso.
13) Spese legali integralmente compensate.
Così deciso in Treviso in data 30/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 155/2024