Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2023 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BALLONI ALBERTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in BORGO SANTA BRIGIDA, 1 PARMA, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TAVAZZI MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MARCONI 9 BOLOGNA, giusta procura in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/11/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
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A detta dell'attore, il cattivo trattamento della frattura, erroneamente non rilevata dal medico – che aveva applicato in maniera inappropriata un'ingessatura – avrebbe, infine, portato alla formazione di un'escara alla caviglia (ormai prossima all'amputazione), poi trattata e risolta. Contr Costituitasi in giudizio, l' ha ricusato ogni addebito e ha contestato la quantificazione del danno operata dagli attori.
La causa è stata istruita dandosi ingresso a una CTU collegiale per ricostruire e valutare 'operato del personale coinvolto nella vicenda.
Sulla scorta della CTU medico-legale collegiale, i cui esiti sono di limpida chiarezza, si procede con la massima brevità.
I Consulenti hanno affermato che «in data 25.10.2021 il sig. fu vittima di un trauma distorsivo Pt_1
dell'articolazione tibio-tarsica (d'ora in poi, anche TT) sinistra. Fece accesso autonomo al PS dell'Ospedale di Parma ove furono eseguiti radiogrammi della gamba, della TT e del piede sinistro, con referto di negatività per fratture. All'ingresso in PS la caviglia sinistra veniva descritta tumefatta con dolore alla digitopressione sul malleolo peroneale e sulla base del
V MT (metatarso). Venne dimesso dopo apposizione di “valva gessata a stivaletto”, prescritta deambulazione con due bastoni canadesi in scarico. Per la persistenza di dolore alla caviglia il giorno 2 novembre 2021 si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma, ove, questa, volta, fu posta diagnosi di “Frattura composta del malleolo tibiale mediale in fase di consolidazione”.
Rimossa la doccia gessata era prescritto tutore di tipo Walker per tre settimane, sempre con uso di due bastoni canadesi.
Il 9 novembre 2021 si sottoponeva a RMN di caviglia, con rilievo di “Aspetto irregolare del profilo dell'apice del malleolo mediale con micro-inclusione calcifica adiacente verosimilmente da esiti di distacco parcellare a tale livello. Esiti di microfrattura occulta intraspongiosa della diafisi distale peroneale con ancora lieve reazione edematosa a tale livello.
Alla visita ortopedica del 13 novembre 2021 era rilevata una lesione tegumentaria definita come “ustione”. Era prescritto utilizzo del walker già in uso. Nel periodo che seguiva si dava atto dello sviluppo di una raccolta purulenta in corrispondenza della lesione del tegumento descritta dall'ortopedico, sottoposta ad esame microbiologico ed a terapia antibiotica. Un ecocolordoppler dell'arto inferiore sinistro dava atto di reflusso alla vena femorale comune, ed il medico
Curante certificava la sussistenza di aree ischemiche con escara cutanea».
pagina 2 di 5 Ricoverato presso l'Ospedale Valparma era posta diagnosi di diabete mellito scompensato e si dava atto di una condizione di obesità. Era dimesso con ferita medicata, coperta da fibrina ed esuudato, prescrizione di terapia ipoglicemizzante orale, cardioaspirina, eparina, adlat, protor, pantorc, dieta per diabetici. In sede di operazioni peritali ha negato di essere attualmente in terapia per la condizione di diabete ed ha riferito che non ricorda di aver mai Pt_1
pesato 100 kg.
In estrema sintesi, i Consulenti hanno concluso che:
l'ortopedico intervenuto per primo applicò una valva gessata;
non è ipotizzabile che questa abbia provocato una compressione diretta al tegumento e tessuti molli, diversamente da quanto affermato dal CTP dell'attore che sostiene che l'immobilizzazione realizzata il 25.11.2021 avrebbe causato l'ulcera cutanea laterale distale di gamba;
è possibile è che, in seguito all'edema dei tessuti molli cagionato dal trauma, che non si forma nell'immediatezza, ma a distanza di tempo da esso ed in via progressiva, la fasciatura laterale sia risultata più stretta;
era stato prescritto il mantenimento dell'arto in posizione di scarico, indicazione non fedelmente rispettata (v. annotazioni presso Ospedale Valparma);
la condizione di diabete mellito diagnosticato a distanza di breve tempo, scompensato, può aver ulteriormente favorito lo sviluppo di tale complicanza;
la valva gessata non è stata posizionata in modo “erroneo”,
l'edema dei tessuti connesso al trauma, ed aggravato da fattori individuali (in particolare: il diabete mellito, il sovrappeso e la patologia venosa dell'arto inferiore di sinistra) ha determinato lo sviluppo della ferita tegumentaria, peraltro risolta con una antibioticoterapia mirata su antibiogramma e con medicazioni seriate.
Sulla scorta di tali considerazioni, si deve quindi concludere che le lesioni riportate da alla Pt_1
caviglia di sinistra non sono eziologicamente riconducibili a comportamenti professionali censurabili dei sanitari intervenuti presso l'Ospedale di Parma.
In particolare, «in occasione del trauma distorsivo del 24 ottobre 2021 riportò la frattura dell'apice del Pt_1
malleolo tibiale. Il giorno successivo in pronto Soccorso fu posizionata valva gessata, mezzo contenitivo che non presenta componenti rigide in sede laterale, ma solo posteriore. A causa dell'edema dei tessuti molli connesso al trauma aggravatosi nei giorni successivi anche in ragione delle comorbidità di base del periziando, il tegumento laterale della caviglia divenne ischemico, con formazione dell'ulcera descritta. Ciò è maggiormente probabile rispetto all'ipotesi pagina 3 di 5 eziologica avanzata dalla parte, proprio per le caratteristiche della valva gessata, che è priva di superfici rigide nella sede della lesione ischemica cutanea poi sviluppatasi, ed anche in ragione del fatto che il 02.11.2021 era descritta una mera ecchimosi – non ancora franco edema - e tale contenzione era sostituita con altra, regolabile (tutore walker). La presenza di edema ed “ustione” fu per la prima volta segnalata alla visita ortopedica del 13.11.2021 e la presenza di un'infezione (ma non di una discontinuazione del tegumento) il 25.11. 7. L'unica violazione delle norme di buona condotta professionale fu la mancata diagnosi di frattura malleolare in occasione dell'accesso in Pronto
Soccorso il 25.10; tuttavia, dato che comunque la caviglia fu immobilizzata con valva gessata, prescritto scarico e posizione antigravitaria, ciò non provoco alcuna conseguenza pregiudizievole ulteriore rispetto a quelle correlate al trauma distorsivo a carico di . In sostanza la corretta diagnosi di frattura Pt_1
malleolare avrebbe comportato comunque l'immobilizzazione della caviglia in modo analogo. In conclusione, non vi furono lesioni in diretta conseguenza con i fatti lamentati».
I Consulenti hanno proceduto analiticamente a esaminare le contestazioni e le difese di parte attrice, ribadendo la conclusione: il danno non è funzione della norma violata, dovendo ritenersi una complicazione necessita di un quadro clinico già presente, rilevante quale fattore eziologico autonomo e indipendente dalla condotta del sanitario (arg. ex art. 41 c.p.).
La domanda va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Si liquidano i valori minimi dello scaglione calibrato sull'ipotetico decisum (sovrapponibile all'inabilità rilevata).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1605/24 Rg, così decide: rigetta la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in
€ 2.600,00 per compensi, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pagina 4 di 5 pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Parma, 04/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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