Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/1975, n. 2947
CASS
Sentenza 2 agosto 1975

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Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti apparenti del terzo, spetta al compratore, che agisca per evizione cosiddetta qualitativa - art 1489 cod civ - l'Onere di provare la propria ignoranza incolpevole. (la S C ha fatto applicazione di tale principio in una specie in cui, trattandosi di una terrazza che consentiva l'affaccio nel fondo vicino di una distanza inferiore a quella legale, risultava evidente che il proprietario di tale fondo avrebbe potuto pretendere l'eliminazione di tale stato di fatto,ammesso che esso fosse giustificato da una servitu a favore del fondo stesso; e ne ha tratto la conseguenza che, a seguito della eliminazione della veduta, l'acquirente, per agire in rivalsa verso il venditore, avrebbe avuto l'Onere di fornire la prova di avere ritenuto senza colpa che esistesse un titolo d'acquisto di quella servitu e che, quindi, la veduta fosse legittima. ( V 3196/73, mass nn 367016 e 367019; 3358/72, mass n 361190).*

L'esperimento vittorioso dell'Azione negatoria servitutis nei confronti del compratore di un immobile, in cui gia prima della vendita esisteva uno stato di fatto lesivo a danno di terzi, di una delle cosiddette limitazioni legali della proprieta determina per il compratore effetti pratici simili a quelli che legittimano l'applicazione dell'art 1484 cod civ quando si risolva nella soppressione di una parte dell'immobile comperato, che in sostanza equivalga alla perdita parziale del relativo diritto di proprieta, o a quelli che legittimano, invece, l'applicazione dello art 1489 cod civ quando l'eliminazione della situazione antigiuridica importi soltanto una restrizione del godimento dell'immobile, inalterata restandone la consistenza materiale e la validita dello intero acquisto. In entrambe le ipotesi, inoltre, viene similmente a determinarsi uno squilibrio di sinallagma funzionale del contratto di vendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore, o per quantita o per qualita, a quella venduta. ( Conf 3196/73, mass n 367017; V 1399/73, mass n 364081; ( Conf 1240/70, mass n 346900; 318/68, mass n 331262; ( Conf 1369/62, mass n 252205).*

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41490 del 24
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 24/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 24/12/2021), n.41490 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2514/2017 proposto da: G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO NANIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CIMMINO; – ricorrente – contro B.G., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/1975, n. 2947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2947
Data del deposito : 2 agosto 1975

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