Ordinanza collegiale 12 maggio 2022
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 00548/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuel Tranchino e Francesco Poliselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Modena, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Div. Ant./MPA/Ammonimenti/-OMISSIS-/P.p., notificato a mani il 30 dicembre 2021 e mediante il quale la Questura di Modena ha ammonito la sig.ra -OMISSIS- - ex art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009 – a tenere una condotta maggiormente conforme alla legge e ad astenersi da comportamenti atti a turbare il marito -OMISSIS- -OMISSIS- ed i membri della relativa cerchia familiare, lavorativa e di amicizie;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni e gli atti richiamati in quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente e il marito si sono resi protagonisti di una difficile separazione che ha portato all’adozione, il 31 gennaio 2021, di provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse di prole e coniugi, assegnando la casa coniugale alla ricorrente e disponendo l’affidamento condiviso della secondogenita, con collocazione prevalente presso la madre. Su richiesta della moglie, inoltre, il Tribunale ha disposto indagini di polizia tributaria nei confronti dell’allora marito, all’uopo incaricando la Guardia di Finanza di Modena.
Nell’ambito del difficile procedimento di separazione, ancora in corso nel 2021, l’odierna ricorrente ha ottenuto un provvedimento di ammonimento ex art. 8 del D. L. n. 11 del 2009 rivolto contro il marito e quest’ultimo, per tutta risposta, ha chiesto un ammonimento nei confronti della moglie, che, dunque, con il provvedimento impugnato è stata invitata ad astenersi da comportamenti atti a turbare il marito ed i membri della relativa cerchia familiare, lavorativa e di amicizie.
La destinataria dell’ammonimento ha, quindi, chiesto di avere accesso agli atti del procedimento che, però, le è stato negato in quanto quelli richiesti sono stati qualificati come atti procedimentali sottratti ex lege al diritto di accesso.
Ella ha, quindi, ritenuto di impugnare sia tale diniego, che lo stesso provvedimento di ammonimento, il quale sarebbe, dunque, secondo quanto dedotto nel ricorso in esame, affetto da violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Le condotte imputate alla moglie risalirebbero a un periodo compreso tra il 2018 e il 2020, anni in cui vi era una separazione di fatto molto difficile e sarebbero le stesse che hanno condotto alla denuncia querela nei confronti della stessa signora, che, all’avvio del conseguente procedimento penale, ha cessato di porle in essere. Mancherebbe, dunque, secondo la tesi difensiva sostenuta nel ricorso, ogni valutazione dell’attualità del presupposto ovvero dell’effettiva efficacia intimidatoria. In sostanza, nel caso di specie, il presupposto sarebbe rappresentato dalle medesime condotte che sono state contestate in sede penale sostenendo che integrassero la fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p.: tesi sconfessata dalla Procura della Repubblica, che ha escluso la sussistenza dell’ipotesi del reato di “atti persecutori” e richiesto l’archiviazione, che è stata, quindi, disposta del giudice per le indagini preliminari.
Quanto ai successivi fatti che avrebbero indotto la Questura ad adottare l’ammonimento, nonostante la pendenza del giudizio penale per i fatti antecedenti il 2020, parte ricorrente, nello smentire di aver posto in essere, dopo tale anno, ulteriori comportamenti qualificabili come atti persecutori, lamenta l’impossibilità di una piena difesa a causa della mancata esibizione dei documenti cui è fatto riferimento nel provvedimento.
Al fine di dimostrare l’illegittimità del diniego di accesso agli atti, parte ricorrente ha, quindi, dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 6, lett. a) e c) della legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 3, lett. a) del Decreto del Ministero dell’Interno n. 415 del 10 maggio 1994. Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 Cost., 6 della C.E.D.U. e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso, essendo il provvedimento impugnato fondato sul perseverare della ricorrente in comportamenti molesti, anche dopo l’avvio del procedimento penale.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 12 maggio 2022, l’istanza di accesso agli atti è stata dichiarata improcedibile, in quanto parte ricorrente ha attestato di aver ottenuto copia della documentazione richiesta.
In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha ribadito la fondatezza del proprio ricorso, ulteriormente argomentando in relazione a quanto già dedotto.
La tesi di parte ricorrente appare meritevole di positivo apprezzamento, alla luce delle circostanze di fatto che si andranno analiticamente ad analizzare di seguito.
In primo luogo, nella memoria da ultimo depositata, parte ricorrente dà conto che tra gli atti persecutori che le sono stati addebitati vi è l’aggressione dell’ ex suocero in data 31 ottobre 2021, ma rispetto a tale evento è il suocero ad essere stato condannato con decreto penale per i reati di lesioni personali, danneggiamento e violenza privata.
Inoltre, dal 2020 pende un giudizio penale per maltrattamenti in famiglia a carico dell’ ex marito, accusato di essersi introdotto nei dispositivi informatici della ricorrente violandone la privacy in modo costante (accedendo all’account WhatsApp e controllandone i messaggi e all’account Amazon per controllare la merce ordinata).
Quanto alle molestie asseritamente poste in essere nei confronti dell’allora compagna dell’ ex marito, il Questore avrebbe trascurato di considerare che quest’ultima ha rimesso la querela nei confronti della ricorrente, ammettendo di essere stata “innescata” dal compagno.
E, ancora, rispetto all’accusa dell’aver originato il meccanismo della c.d. “alienazione parentale” in relazione alla figlia sedicenne, la ricorrente deduce la mancata dimostrazione dell’accusa, non essendo a ciò sufficienti due messaggi equivoci in un anno.
Infine, come già più sopra anticipato, la denuncia per atti persecutori presentata dall’ ex marito si è risolta con l’archiviazione dell’accusa, dal momento che il giudice penale ha riscontrato la presenza di un contesto di tensione e conflittualità reciproche, nell’ambito del quale ha ritenuto “difficilmente dimostrabile il dolo richiesto dalla norma”. L’ordinanza di archiviazione, peraltro, ha escluso che quanto denunciato dall’ ex marito fosse idoneo “ad integrare atti incidenti sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, né a causare un grave e perdurante stato di ansia, requisiti richiesti per l’integrazione dell’elemento materiale della fattispecie ex art. 612 bis c.p.”.
A fronte di tale linea difensiva dell’ammonita, nella relazione dell’Amministrazione si afferma che ciò che ha determinato la Questura ad adottare l’ammonimento è stata proprio la stessa missiva trasmessa dall’interessata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale la stessa, dopo essersi scusata per aver creato fraintendimenti con il proprio comportamento, di fatto enfatizzava ancor più gli episodi ritenuti deprecabili e molesti dell’ ex coniuge, con la conseguenza che il Questore ha ritenuto che la memoria non consentisse di modificare il quadro delineatosi circa la sussistenza di perduranti condotte moleste e persecutorie.
Condotte moleste e persecutorie che, per quanto censurate e censurabili, inopportune e poco edificanti, sono state, però, ritenute inidonee ad integrare il reato di atti persecutori dal giudice penale e ciò risulta essere determinante al fine di dimostrare quella carenza di presupposti che invalida l’ammonimento impugnato.
Nell’adottare il provvedimento avversato, infatti, l’amministrazione non ha evidenziato specifici comportamenti, diversi e ulteriori rispetto a quelli posti in essere prima del 2020 e la cui rilevanza quali atti persecutori è già stata esclusa nel giudizio penale.
In particolare, non può essere considerato presupposto per l’ammonimento l’invio di e-mail dal tenore analogo di quelle che il giudice ha escluso potessero avere un effetto intimidatorio (in esse sono utilizzati aggettivi offensivi, quali troglodita, A.D.H.D., bamboccio, ecc., il cui uso si inserisce nel quadro conflittuale senza assumere un particolare rilievo).
Inoltre l’alienazione parentale non è stata dimostrata in modo adeguato e la compagna dell’ ex marito ha rimesso la querela e chiarito di essere stata indotta dall’allora compagno a imputare alla ricorrente condotte moleste.
Quanto alle aggressioni nei confronti dell’ ex suocero, è stato provato in atti come sia stato quest’ultimo ad essere stato condannato per aggressione nei confronti dell’ ex RA (episodio del 30 ottobre 2021, che ha poi condotto a quello del 2 novembre, data in cui l’ ex suocero ha cercato di distruggere le prove dell’aggressione di pochi giorni prima).
Né il comportamento processuale della ricorrente si connota, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, per elementi tali da renderlo particolarmente significativo.
Pertanto, considerato che, secondo la giurisprudenza costante ed uniforme, l’ammonimento presuppone la sussistenza di condotte reiterate, minacce o molestie atte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, l’assenza di ogni principio di prova dell’esistenza di tali condizioni non può che condurre alla richiesta caducazione del provvedimento per carenza di presupposti e di motivazione, con compensazione delle spese del giudizio, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.