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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2187/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
[...]
(Avv.ti Carlo Tardella e Silvia Saba)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Simona Serafini)
(Avv. Carmine Bruno) (avv. Simona De Rossi Re)
PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 519/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 519/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta dallo Parte_1
in parziale accoglimento, ha confermato l'ordinanza emessa in
[...]
data 13 novembre 2015 ai sensi dell'186 ter c.p.c. e ha condannato la al CP_1
pagamento dell'importo ivi indicato di € 30.128,88, per compensi professionali, oltre interessi e spese di lite già maturate;
ha respinto la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 9.182,65; ha posto a carico della convenuta il
50% delle spese di lite maturate dopo la pronuncia dell'ordinanza e ha compensato il restante 50%.
Avverso la citata sentenza, la Parte_2
ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento
[...]
delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Roma, n. 519 emessa il
2.1.2019 e pubblicata il successivo 9.1.2019 (proc. n. 50171/2014 R.G.), Sezione XI,
Giudice Dott. Crisafulli, mai notificata: A) in via principale, ritenuti fondati i motivi del presente appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza, con
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo e come modificate in sede di prima memoria istruttoria e, precisamente, "condannare la al CP_1
pagamento della residua somma pari ad € 9.182,65 (differenza tra le somme effettivamente esigibili da contratto come da preavvisi di fattura e l'importo imposto da vale a dire € 39.311,53 - € 30.128,88 = € 9.182,65), oltre interessi ex D. CP_1
Lgs. 231/2002 a decorrere dal dovuto al saldo per effetto della decadenza dell'offerta
a ribasso a causa dell'inadempimento di;
B) con vittoria di spese di CP_1
entrambi i gradi di giudizio e con conferma per il resto non oggetto di gravame”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis - nel merito: - rigettarsi l'appello proposto ex adverso per le ragioni sopra esposte e confermarsi la sentenza n. 519/2019 emessa in data
02.01.2019 e depositata in data 09.1.2019, non notificata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della residua somma pari ad € 9.182,65, quale differenza tra le somme effettivamente esigibili da contratto e l'importo imposto da Contr
oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 a decorrere dal dovuto al saldo per effetto della decadenza dell'offerta a ribasso a causa dell'inadempimento di e CP_1
comunque respingersi perché inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, tutte le domande e istanze svolte da Parte_2
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese
[...]
e compenso del presente grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 febbraio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dallo
[...]
che ha agito nei Parte_1
confronti dell per ottenere la condanna al pagamento della somma di € CP_1
39.311,53 a titolo di compensi per le prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relative alla ristrutturazione dell'edificio sito in Roma, Viale dell'Artigianato 6.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto la pretesa limitatamente all'importo di
€ 30.128,88, corrispondente ai compensi afferenti agli “Stati di avanzamento dei lavori” per i quali la committente - dopo aver ricevuto i preavvisi di parcella - aveva inviato i codici di autorizzazione alla fatturazione, riconoscendosi in sostanza debitrice delle relative somme;
ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 9.182,65, pari alla differenza tra l'importo complessivo pattuito con la scrittura dell'8 ottobre 2012 e lo sconto offerto dallo
Studio con proposta in data 5 luglio 2013; in particolare, il giudice di primo grado non ha condiviso l'impostazione difensiva sostenuta dall'attore - secondo cui la
[...]
era decaduta dalla riduzione del prezzo per non avere ottemperato alla CP_1
condizione risolutiva del pagamento delle fatture scadute nel termine di dieci giorni -
e ha conseguentemente ritenuto che la convenuta avesse diritto allo sconto pattuito.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va innanzitutto premesso che, in difetto di gravame incidentale, è passato in giudicato il capo della pronuncia che ha confermato l'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. con la quale il Tribunale ha condannato la convenuta al pagamento della somma di € 30.128,88 (al netto dello sconto) a titolo di compensi per l'opera professionale prestata dallo Studio.
Il tema del contendere resta, quindi, limitato alla somma di € 9.182,65 che il
Tribunale non ha accordato sul presupposto che non era stata raggiunta la prova dell'accordo in virtù del quale il diritto allo sconto sarebbe venuto meno laddove la committente non avesse saldato le fatture scadute nel termine convenuto.
La parte appellante non ha censurato il percorso argomentativo seguito al riguardo dal giudice di primo grado, per cui restano fermi i dubbi espressi dal Tribunale secondo cui - in merito al tenore dell'accordo e alla dedotta decadenza della riduzione del corrispettivo - non è stata raggiunta la prova che le parti abbiano concordato la condizione risolutiva conseguente al mancato pagamento delle fatture scadute;
cionondimeno, riveste carattere assorbente la circostanza che con successivo decreto ingiuntivo n. 3449/14 l è stata condannata al pagamento della somma di € CP_1
85.350,97 - relativa alle fatture 7/2013 e 14/2013 - e che l'odierna appellata, oltre a non aver proposto opposizione (rendendo per l'effetto definitivo il decreto ingiuntivo), in data 21 marzo 2014 ha provveduto al pagamento integrale dell'importo, senza sollevare riserve e senza svolgere contestazioni.
La somma suindicata corrisponde all'intero compenso pattuito dalle parti, con esclusione della percentuale di sconto di cui si discute in questa sede.
Deve, per l'effetto, ritenersi accertato con efficacia di giudicato che l'accordo relativo allo sconto da applicare al compenso sia venuto meno, con il ripristino dell'accordo originario, atteso che - a prescindere dalle ragioni che hanno fatto venir meno l'offerta al ribasso - per il periodo successivo lo Studio ha richiesto le somme in misura integrale, ottenendo il decreto ingiuntivo.
E' stato, quindi, definitivamente sancito l'obbligo del pagamento in capo alla
[...]
con esclusione dello sconto. CP_1
Come condivisibilmente evidenziato dall'appellante, il passaggio della sentenza in cui il Tribunale esclude la rilevanza del decreto ingiuntivo in quanto “nell'offerta è chiaramente specificato che lo sconto (pari al 5,57% del compenso totale) sarebbe stato applicato interamente sugli importi non ancora fatturati (rispetto ai quali, infatti, la percentuale sale al 19,63%), restando invariati quelli esposti nelle fatture già emesse" non tiene conto della circostanza che le fatture n. 7/2013 e n. 14/2013 non prevedono l'applicazione dello sconto e, in particolare, la seconda è stata emessa successivamente alla dedotta decadenza dall'offerta di riduzione del prezzo, siglando in modo definitivo (stante la mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo) il venir meno del beneficio.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata e in accoglimento dell'appello, l va condannata al pagamento in favore dello Studio CP_1
dell'ulteriore somma di € 9.182,65, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 (già accordati in primo grado per l'importo accordato con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.) a decorrere dal dovuto al saldo. In virtù dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto integralmente accolta l'originaria pretesa svolta dall'attrice, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste per l'intero a carico della tenendo conto per il primo grado di CP_1
quanto già liquidato in sede di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c..
Segue la liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, avuto riguardo al valore compreso tra i minimi e i medi tabellari in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 519/2019 emessa da Tribunale di Roma, così provvede:
1) Condanna la al pagamento in favore dello CP_1 Pt_1 [...]
della somma Parte_1
di € 9.182,65, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 a decorrere dal dovuto al saldo.
2) Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in complessivi € 1.300,00 e per il secondo in complessivi €
2.344,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2187/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
[...]
(Avv.ti Carlo Tardella e Silvia Saba)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Simona Serafini)
(Avv. Carmine Bruno) (avv. Simona De Rossi Re)
PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 519/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 519/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta dallo Parte_1
in parziale accoglimento, ha confermato l'ordinanza emessa in
[...]
data 13 novembre 2015 ai sensi dell'186 ter c.p.c. e ha condannato la al CP_1
pagamento dell'importo ivi indicato di € 30.128,88, per compensi professionali, oltre interessi e spese di lite già maturate;
ha respinto la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 9.182,65; ha posto a carico della convenuta il
50% delle spese di lite maturate dopo la pronuncia dell'ordinanza e ha compensato il restante 50%.
Avverso la citata sentenza, la Parte_2
ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento
[...]
delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Roma, n. 519 emessa il
2.1.2019 e pubblicata il successivo 9.1.2019 (proc. n. 50171/2014 R.G.), Sezione XI,
Giudice Dott. Crisafulli, mai notificata: A) in via principale, ritenuti fondati i motivi del presente appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza, con
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo e come modificate in sede di prima memoria istruttoria e, precisamente, "condannare la al CP_1
pagamento della residua somma pari ad € 9.182,65 (differenza tra le somme effettivamente esigibili da contratto come da preavvisi di fattura e l'importo imposto da vale a dire € 39.311,53 - € 30.128,88 = € 9.182,65), oltre interessi ex D. CP_1
Lgs. 231/2002 a decorrere dal dovuto al saldo per effetto della decadenza dell'offerta
a ribasso a causa dell'inadempimento di;
B) con vittoria di spese di CP_1
entrambi i gradi di giudizio e con conferma per il resto non oggetto di gravame”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis - nel merito: - rigettarsi l'appello proposto ex adverso per le ragioni sopra esposte e confermarsi la sentenza n. 519/2019 emessa in data
02.01.2019 e depositata in data 09.1.2019, non notificata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della residua somma pari ad € 9.182,65, quale differenza tra le somme effettivamente esigibili da contratto e l'importo imposto da Contr
oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 a decorrere dal dovuto al saldo per effetto della decadenza dell'offerta a ribasso a causa dell'inadempimento di e CP_1
comunque respingersi perché inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, tutte le domande e istanze svolte da Parte_2
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese
[...]
e compenso del presente grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 febbraio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dallo
[...]
che ha agito nei Parte_1
confronti dell per ottenere la condanna al pagamento della somma di € CP_1
39.311,53 a titolo di compensi per le prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relative alla ristrutturazione dell'edificio sito in Roma, Viale dell'Artigianato 6.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto la pretesa limitatamente all'importo di
€ 30.128,88, corrispondente ai compensi afferenti agli “Stati di avanzamento dei lavori” per i quali la committente - dopo aver ricevuto i preavvisi di parcella - aveva inviato i codici di autorizzazione alla fatturazione, riconoscendosi in sostanza debitrice delle relative somme;
ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 9.182,65, pari alla differenza tra l'importo complessivo pattuito con la scrittura dell'8 ottobre 2012 e lo sconto offerto dallo
Studio con proposta in data 5 luglio 2013; in particolare, il giudice di primo grado non ha condiviso l'impostazione difensiva sostenuta dall'attore - secondo cui la
[...]
era decaduta dalla riduzione del prezzo per non avere ottemperato alla CP_1
condizione risolutiva del pagamento delle fatture scadute nel termine di dieci giorni -
e ha conseguentemente ritenuto che la convenuta avesse diritto allo sconto pattuito.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va innanzitutto premesso che, in difetto di gravame incidentale, è passato in giudicato il capo della pronuncia che ha confermato l'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. con la quale il Tribunale ha condannato la convenuta al pagamento della somma di € 30.128,88 (al netto dello sconto) a titolo di compensi per l'opera professionale prestata dallo Studio.
Il tema del contendere resta, quindi, limitato alla somma di € 9.182,65 che il
Tribunale non ha accordato sul presupposto che non era stata raggiunta la prova dell'accordo in virtù del quale il diritto allo sconto sarebbe venuto meno laddove la committente non avesse saldato le fatture scadute nel termine convenuto.
La parte appellante non ha censurato il percorso argomentativo seguito al riguardo dal giudice di primo grado, per cui restano fermi i dubbi espressi dal Tribunale secondo cui - in merito al tenore dell'accordo e alla dedotta decadenza della riduzione del corrispettivo - non è stata raggiunta la prova che le parti abbiano concordato la condizione risolutiva conseguente al mancato pagamento delle fatture scadute;
cionondimeno, riveste carattere assorbente la circostanza che con successivo decreto ingiuntivo n. 3449/14 l è stata condannata al pagamento della somma di € CP_1
85.350,97 - relativa alle fatture 7/2013 e 14/2013 - e che l'odierna appellata, oltre a non aver proposto opposizione (rendendo per l'effetto definitivo il decreto ingiuntivo), in data 21 marzo 2014 ha provveduto al pagamento integrale dell'importo, senza sollevare riserve e senza svolgere contestazioni.
La somma suindicata corrisponde all'intero compenso pattuito dalle parti, con esclusione della percentuale di sconto di cui si discute in questa sede.
Deve, per l'effetto, ritenersi accertato con efficacia di giudicato che l'accordo relativo allo sconto da applicare al compenso sia venuto meno, con il ripristino dell'accordo originario, atteso che - a prescindere dalle ragioni che hanno fatto venir meno l'offerta al ribasso - per il periodo successivo lo Studio ha richiesto le somme in misura integrale, ottenendo il decreto ingiuntivo.
E' stato, quindi, definitivamente sancito l'obbligo del pagamento in capo alla
[...]
con esclusione dello sconto. CP_1
Come condivisibilmente evidenziato dall'appellante, il passaggio della sentenza in cui il Tribunale esclude la rilevanza del decreto ingiuntivo in quanto “nell'offerta è chiaramente specificato che lo sconto (pari al 5,57% del compenso totale) sarebbe stato applicato interamente sugli importi non ancora fatturati (rispetto ai quali, infatti, la percentuale sale al 19,63%), restando invariati quelli esposti nelle fatture già emesse" non tiene conto della circostanza che le fatture n. 7/2013 e n. 14/2013 non prevedono l'applicazione dello sconto e, in particolare, la seconda è stata emessa successivamente alla dedotta decadenza dall'offerta di riduzione del prezzo, siglando in modo definitivo (stante la mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo) il venir meno del beneficio.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata e in accoglimento dell'appello, l va condannata al pagamento in favore dello Studio CP_1
dell'ulteriore somma di € 9.182,65, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 (già accordati in primo grado per l'importo accordato con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.) a decorrere dal dovuto al saldo. In virtù dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto integralmente accolta l'originaria pretesa svolta dall'attrice, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste per l'intero a carico della tenendo conto per il primo grado di CP_1
quanto già liquidato in sede di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c..
Segue la liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, avuto riguardo al valore compreso tra i minimi e i medi tabellari in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 519/2019 emessa da Tribunale di Roma, così provvede:
1) Condanna la al pagamento in favore dello CP_1 Pt_1 [...]
della somma Parte_1
di € 9.182,65, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 a decorrere dal dovuto al saldo.
2) Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in complessivi € 1.300,00 e per il secondo in complessivi €
2.344,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino