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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 07/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 1449/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 07.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1449/2022 R.G ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
TRA
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], (ammessa al gratuito patrocinio), rappresentata e difesa dall'Avv. Olaf Oddenino del Foro di Torino, (CF PEC: C.F._2
tel./fax 0122.831155) per delega a margine dell'atto di Email_1 precetto;
appellante
CONTRO
, CF , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Ercolano (NA) – via G. Semmola n. 127 c/o lo Studio dell'Avv. Vincenzo Giuliano;
appellato
1 Oggetto: riforma della sentenza n. 1412/2022 del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 09.02.2022.
Conclusioni: per l'appellante:
- “in via principale: in riforma dell'appellata sentenza, in particolare in riforma integrale di quanto espresso ai punti n. 1, 2 e 3 del
P.Q.M.
, per le ragioni, eccezioni e motivazioni esposte nella narrativa del presente, nonché agli atti del giudizio di prime cure, previa conferma parziale del precetto e conseguente rideterminazione delle somme ancora dovute, nei termini meglio indicati ed esposti in narrativa ai punti A) e B), dichiarare tenuta e condannare parte appellata a CP_1 corrispondere in favore dell'appellante la residua somma ancora dovuta corrispondente ad € 2.953,16 (oltre alle spese e competenze relative al precetto in rinnovazione).
- In via subordinata principale: in riforma dell'appellata sentenza, in particolare in riforma di quanto espresso ai punti n. 1, 2 e 3 del
P.Q.M.
, per le ragioni, eccezioni e motivazioni esposte nella narrativa del presente, nonché agli atti del giudizio di prime cure, previa conferma parziale del precetto e conseguente rideterminazione delle somme ancora dovute, nei termini meglio indicati ed esposti in narrativa ai punti A) e B);
- in subordine accogliere le conclusioni espresse in via subordinata nel corso del giudizio di prime cure: a fronte dello spontaneo pagamento di parte del dovuto, imputabile agli interessi a partire dal 01.07.2007, dichiararsi prescritta esclusivamente la somma di € 262,81 e disporsi il ricalcolo delle somme effettivamente dovute dal 01.12.2011 al 30.11.2016, con applicazione della capitalizzazione degli interessi scaduti ex lege. A fronte della persistenza dell'opposizione, la quantificazione delle somme maturate a favore della convenuta viene indicata nella misura non inferiore ad € 2.737,58, oltre € 435,16 per spese maturate sino alla notifica del precetto, secondo quanto meglio esposto in narrativa della comparsa di costituzione 22.05.2019.
- In via subordinata secondaria: in riforma dell'appellata sentenza, in particolare in riforma di quanto espresso ai punti n. 1, 2 e 3 del
P.Q.M.
, per le ragioni, eccezioni e motivazioni esposte nella narrativa del presente, nonché agli atti del giudizio di prime cure, previa conferma parziale del precetto e conseguente rideterminazione delle somme ancora dovute, nei termini meglio indicati ed esposti in narrativa ai punti A) e B);
- in subordine, dichiarare tenuta e condannare parte appellata a corrispondere in CP_1 favore dell'appellante la residua somma ancora dovuta corri d € 1.231,16 (oltre alle spese e competenze relative al precetto in rinnovazione). In via istruttoria: ove d'uopo, previa remissione della causa in istruttoria, si richiamano espressamente le istanze istruttorie di cui agli atti del giudizio di prime cure.
- In ogni caso: con il favore di diritti ed onorari e delle spese di lite tutte, nessuna esclusa, occorse e successive occorrende, compreso il rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA per il giudizio di prime cure ed il presente gravame, ovvero con condanna alla refusione delle spese di giudizio di opposizione, quanto meno in misura prevalente o concorrenziale, secondo quanto espresso in narrativa”.
2 Per l'appellato:
“A) dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle disposizioni che prevedono il “doppio filtro” ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; B) dichiarare prescritti i crediti relativi a luglio 2011- novembre 2016 di cui al primo grado di giudizio;
nel merito: C) nella denegata ipotesi in cui ritenesse di riformare la sentenza n. 1412/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, rigettare l'appello in quanto infondato, improponibile ed inammissibile, ed accertare e dichiarare che la sig.ra non ha diritto alle somme richieste, per tutte le Parte_1 ragioni esposte in premessa;
D) rigettare la richiesta di pagamento di € 217,58 per compensi professionali per il primo precetto, per le ragioni esposte nel presente atto;
E) e per l'effetto, condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali oltre Iva e cpa;
F) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto fondato l'appello, compensare le spese di giudizio”.
Primo grado
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il sig. citava in Parte_2 giudizio assumendo che: Parte_1
“– che in data 10.10.2018 veniva notificato, ad istanza della sig.ra citazione in Parte_1 rinnovazione con richiesta del pagamento della somma di €. 3.433,55 oltre interessi e rivalutazioni, in forza del Decreto di Omologa della separazione consensuale tra di essi pronunciata dal Tribunale di Palmi con la quale veniva disposto che egli avrebbe versato, a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, la somma complessiva di €750,00, di cui €150,00 per la moglie, sig.ra ed Parte_1
€ 600,00 per i due figli, nonché l'importo di una spesa per dentista la sig.ra CP_2 dell'importo di €. 1.275,00.;
- che la odierna opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per il complessivo importo precettato in quanto il diritto a richiedere le somme relative alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento maturate tra il mese di luglio 2007 al mese di novembre 2011, prestazione accessoria al credito principale, è prescritto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2935 e 2948 c.c.;
- si contesta la correttezza dei calcoli allegati in prospetto all'atto di precetto, di cui non è indicata l'ufficialità della fonte;
- che la odierna opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'importo precettato a titolo di spese mediche odontoiatriche in quanto, non provato pertanto non costituisce titolo esecutivo e le somme richieste a titolo di rimborso spese, rese oggetto dell'atto di precetto, non costituiscono un diritto certo, liquido ed esigibile non essendovi prova dell'effettivo esborso e della reale entità della spesa sostenuta;
- che ricorrono gravi motivi per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto una parte del credito vantato non è più richiedibile essendo il relativo diritto prescritto, i conteggi allegati all'atto di precetto sono assolutamente censurabili e inattendibili, non essendone conosciuta la fonte ed il preventivo di spesa allegato non equiparabile ad un titolo esecutivo, non fornisce documentazione idonea a provare un reale esborso monetario;
3 - Infine, , il sig. ha già provveduto a pagare la sig.ra gli importi dovuti. CP_1 Pt_1
- Si contesta e si oppone alla richiesta degli importi calcolati per il precetto in rinnovazione liquidato.
- Il sig. ha già pagato alla sig.ra le spese del primo precetto notificato, ed anche CP_1 Pt_1 se così non fosse, stante lo stesso oramai privo di efficacia, la stessa non può più richiederle”.
In data 22.05.2019 si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante la Parte_1 pretestuosità della richiesta.
Fallito il tentativo di risoluzione alternativa della lite, richiesti e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice avanzava richieste istruttorie, non ammesse.
La causa veniva, rinviata all'udienza del 17.11.2021 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata in decisione con i termini di legge.
Con sentenza n. 1412/2022 del 09.02.2022, il Tribunale di Napoli, V sez. civile, così statuiva:”
1. accoglie l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 10.10.2018 e per l'effetto:
2. dichiara insussistente il diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata per gli importi di cui all'atto di precetto opposto;
3. condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.378,00 per compenso professionale, € 125,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 04.04.2022 impugnava la prefata sentenza, sulla Parte_1 scorta di 3 motivi di appello oggetto di successiva disamina chiedendone preliminarmente la provvisoria esecutività.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 1449/2022 la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata il 09.09.2022.
In data 30.05.2022 si costituiva che così concludeva :” in via preliminare, Parte_2
I) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 1412/2022, per i motivi suesposti in premessa;
II)in subordine, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle disposizioni che prevedono il “doppio filtro” ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; III) dichiarare prescritti i crediti relativi a luglio 2011- novembre 2016 di cui al primo grado di giudizio;
nel merito: V) nella denegata ipotesi in cui ritenesse di riformare la sentenza n. 1412/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, rigettare l'appello in quanto infondato, improponibile ed inammissibile ed accertare e dichiarare che la sig.ra non ha diritto alle somme Parte_1 richieste, per tutte le ragioni esposte in premessa;
VI) rigettare la richiesta di pagamento di € 217,58 per compensi professionali per il primo precetto, per le ragioni esposte nel presente atto;
VII) e per l'effetto, condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali oltre Iva e cpa;
VIII) comunque compensare le spese di giudizio. In via istruttoria: chiede ammettere i mezzi istruttori così come articolati nella memoria ex art 183 c.p.c. II termine, del giudizio rg: 29005/2022”.
4 All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 09.09.2022, rigettata l'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, rilevato che trattasi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, con ordinanza del 23.07.2025 veniva rinviata all'udienza del 07/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata il 04.04.2022 a fronte della sentenza n. 1412/2022, pubblicata il 09.02.2022, nel rispetto dell'art 325 cpc.
Orbene, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Passando ora al merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO
Col primo Rubricato Errata e/o non corretta valutazione ed imputazione del pagamento già effettuato. Mancata applicazione del disposto di cui all'art. 2940 c.c in relazione alla parte della sentenza secondo cui “Ai fini della risoluzione della controversia risulta dirimente qualificare il pagamento effettuato dal debitore a seguito del primo precetto, sebbene per un importo inferiore rispetto alla somma intimata” cfr. pag. 3 della sentenza”.
Deduce che a) il pagamento in acconto per € 1.722,00 è stato effettuato dal sig. a CP_1 seguito della notifica del primo precetto del 2017, senza specificazione alcuna, in ad intimazione di pagamento dell'adeguamento ISTAT ed interessi per il periodo dal 01.07.2007 al 30.11.2016, senza che fosse stata svolta qualsivoglia eccezione in relazione alla intervenuta prescrizione per il periodo ultra-quinquennale; b) l'eccezione di intervenuta prescrizione è stata svolta solo in relazione alla rivalutazione ISTAT e non in relazione al 50% delle spese medico – odontoiatriche, che la stessa controparte, anche in sede di opposizione, ha confermato di non aver corrisposto. Si ritiene che il Giudicante di prime cure non abbia correttamente e debitamente qualificato il precedente pagamento e non abbia in proposito debitamente applicato il disposto di cui all'art. 2940 c.c; 5 c) ai sensi dell'art. 2940 c.c. non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato in adempimento di un debito prescritto;
la somma di € 1.722,00, corrisposta in precedenza e prima che fosse svolta l'eccezione di intervenuta prescrizione, non poteva essere posta in
“ripetizione” e dedotta dalla somma invece ancora effettivamente dovuta;
d) il pagamento di una parte del debito, ancorché prescritto, PRIMA di aver sollevato eccezione di prescrizione, comporta la decadenza del diritto di far valere la prescrizione in relazione alle somme già corrisposte, corrispondendo, di fatto, alla rinuncia alla prescrizione in relazione alle medesime. Col secondo motivo Rubricato B) Errata e/o non corretta valutazione e conseguente quantificazione delle somme dovute. In subordine, mancata applicazione del disposto di cui all'art. 1193 c.c.
L'appellante fa rilevare come, sempre in relazione alla qualificazione ed all'imputazione del parziale pagamento già effettuato, a fronte dell'eccezione di intervenuta prescrizione ultra- quinquennale, il Giudicante di prime cure, in relazione al contributo al mantenimento, avrebbe dovuto provvedere al ricalcolo delle somme dovute per mancato adeguamento ISTAT e relativi interessi per il quinquennio non prescritto, vale a dire dal novembre 2011 al novembre 2016. Le somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT ed interessi per il quinquennio novembre 2011 – novembre 2016 ammontano (proprio e come da prospetto allegato al precetto) a complessivi € 1.460,58; eccepisce che la somma indicata in sentenza (pag. 5 sentenza) in relazione alla rivalutazione dell'assegno per il quinquennio 2011 – 2016, quantificata in € 179,06, risulti oggettivamente
“sottostimata”, non comprendendo neppure secondo quali parametri e calcoli sia stata quantificata. Contrariamente a quanto assunto dal Giudicante di prime cure, che indica il totale della “riquantificazione” del dovuto in complessivi € 1.671,64, è invece alla predetta somma di €
1.460,58 (la reale somma dovuta per rivalutazione ed interessi in relazione al quinquennio novembre 2011 – novembre 2016, proprio e come da prospetto allegato al precetto) che avrebbero dovuto essere assommati € 1.275,00 per 50% delle spese mediche – odontoiatriche, oltre ad € 217,58 per competenze del primo precetto e così determinando un totale di €
2.953,16 (oltre alle spese e competenze relative al precetto in rinnovazione). Posto che le somme corrisposte prima di aver sollevato eccezione di intervenuta prescrizione risultano irripetibili ai sensi dell'art. 2940 c.c., agli esiti di una più corretta riquantificazione delle somme dovute, il Giudicante di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'opponente sig. tenuto CP_1 al pagamento della già menzionata somma di € 2.953,16. In subordine, ove il precedente pagamento fosse stato in ogni caso ritenuto “ripetibile” e costituente “acconto”, la somma dovuta dall'opponente sig. avrebbe dovuto essere CP_1 liquidata quantomeno in € 1.231,16 (2.953,16 – 1.722,00 = 1.231,16). Preme all'appellante rilevare che, ove la somma di € 1.722,00, già corrisposta prima dell'eccezione di intervenuta prescrizione, fosse stata intesa quale costituente “acconto”, la medesima, in applicazione del disposto di cui all'art. 1193 c.c., avrebbe dovuto essere riferita ai debiti più vetusti, ma – non essendo in allora stata svolta alcuna eccezione di prescrizione - in relazione alla somma portata dal primo precetto (€ 4.937,97), così rideterminando il dovuto in €
3.215,97, detraendo, solo dopo, da detta somma, la parte rimanente riferita al periodo
6 prescritto, come indicato in atti di prime cure corrispondente ad € 262,81 e così per complessivi
€ 2.953,16. 15).
Col terzo motivo Rubricato consequenziale riforma in punto spese l'appellante precisa che, in nessun caso avrebbe dovuto e potuto essere pronunciata la soccombenza della convenuta opposta, con conseguente diverso pronunciamento anche in punto spese di giudizio. Pertanto, le spese di giudizio avrebbero dovuto essere riconosciute in rifusione in favore della convenuta opposta quantomeno in misura prevalente (75%) o, al più, concorrenziale (50%).
L'appello nel suo complesso merita di essere rigettato. Non v'è contestazione sul fatto che:
- a seguito della notifica di un primo atto di precetto (26.01.2017) è stato intimato al
[...]
il pagamento della somma di €. 3.433,55 (a titolo di rivalutazione istat dal novembre 2007 CP_1 al novembre 2016) oltre interessi e rivalutazioni;
- avverso tale precetto è stata proposta opposizione non iscritta a ruolo;
- medio termine, il provvedeva a pagare la somma di € 1.722,00; CP_1
- a seguito della notifica del precetto in rinnovazione, avvenuta in data 10.10.2018, il Sig.
ha proposto nuovamente opposizione, eccependo la prescrizione dei crediti CP_1 maturati nel quinquennio anteriore all'intimazione a precetto. In ragione delle domande ed eccezioni delle contrapposte parti occorre verificare se il pagamento parziale di un debito in parte prescritto comporti rinuncia alla prescrizione e riconoscimento integrale dello stesso.
Deve innanzi tutto rilevarsi che nella specie si versa nell'ipotesi della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. trattandosi di compensi accessori per rivalutazione istat ed assegno alimentare da pagarsi periodicamente. È sufficiente a tal proposito ribadire l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la ratio della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quella di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore, quando esse, in relazione ad un'unica causa debendi, abbiano carattere periodico, restando invece fuori dalla previsione legislativa le prestazioni rateizzate di un unico debito (es: tipiche obbligazioni periodiche derivanti da un'unica causa solutoria, costituita dal rapporto di lavoro, sono quelle relative alla retribuzione e ad altri emolumenti accessori da pagarsi ad anno o in termini più brevi;
cfr. Cassazione civile sez. lav., 16/02/2001, n.2267 Cass. 1° febbraio 1988 n. 862; cfr. anche Cass. 24 dicembre 1997 n. 13039, che parla di prestazioni periodiche aventi causa debendi continuativa alle quali si applica la prescrizione quinquennale). Orbene, quanto alla rinuncia dell'effetto estintivo della prescrizione maturata la Suprema Corte (Cass. 7 gennaio 1994 n. 94) ha affermato che il pagamento del debito prescritto, che non comporti adempimento totale dell'obbligazione tra le parti (perché relativo alla sorte senza gli accessori) non costituisce di per sé comportamento idoneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia tacita alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore, ma deve essere valutato al fine di accertare la sussistenza di una consapevole rinuncia tacita alla prescrizione, nel contesto di tutte le circostanze acquisite agli atti, le quali abbiano preceduto,
7 accompagnato e seguito il pagamento parziale, non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o semplice, al riguardo. In tale prospettiva anche Cass. 28 gennaio 1993 n. 1051 - ha ritenuto che il pagamento di una parte della somma pretesa dal creditore, eseguito non a titolo di acconto ma a saldo, per la convinzione proprio del debitore, dell'esaustività del pagamento, non implica, ove eseguito dopo la prescrizione del debito, rinuncia ad avvalersi della prescrizione (e non preclude quindi la proponibilità della relativa eccezione) con riguardo alla differenza ancora vantata dal creditore. Pertanto può ritenersi superato il precedente (e più risalente) orientamento - invocato dalla difesa del ricorrente - secondo cui il pagamento spontaneo, da parte del debitore, della sorte capitale di un credito di lavoro prescritto costituisce, ai sensi dell'art 2937, 3° comma, c.c. un atto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, l'efficacia del quale è estensibile al credito concernente la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 429 c.p.c. atteso che quest'ultimo ha carattere accessorio ed è parte del credito complessivo del lavoratore (Cass. 22 aprile 1991 n. 4148).
Quanto poi alla possibilità che il pagamento della sorte di un credito in parte prescritto possa valere come riconoscimento del debito, per la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. lav., 16/02/2001, n.2267 cit e Cass. 17 aprile 1999 n .3858) - con riferimento alla materia dell'assistenza obbligatoria, e specificamente ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile, nel ribadire che è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale sia il diritto al pagamento (in un'unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, sia il diritto alla percezione della relativa somma per rivalutazione ed interessi - ha precisato che la liquidazione dei soli ratei arretrati (senza accessori) non costituisce riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. analogamente Cass. 24 maggio 1994 n. 5044) salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori (Cass. S.U. 25 luglio 2002 n. 10955; Cass. 6 giugno 2002 n. 7654; Cass. 8 febbraio 2001 n. 1804; Cass. 26 luglio 2000 n. 9825; Cass. 8 aprile 1999 n. 3437). Nel caso che ci occupa il pagamento della somma di € 1.722,00 successivamente alla notifica del primo precetto senza alcuna imputazione di pagamento ovvero alcuna espressa rinuncia alla prescrizione maturata, ha avuto effetto estintivo del credito azionato con l'atto di precetto qui in parola con riguardo alla rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento, mentre come riconosciuto esattamente dal giudice di prime cure e qui riconfermato dal Collegio, con l'atto di precetto opposto non sono stati chiesti gli interessi (cfr. atto precetto) che pertanto devono considerarsi prescritti. Invero, esattamente il Tribunale ha rilevato che “nella specie, difetta in capo al debitore la condotta inequivoca della rinuncia alla prescrizione e del riconoscimento dell'altrui diritto. Innanzitutto, al pagamento parziale non risulta affiancata una manifestazione espressa del riconoscimento per l'intero della pretesa, non risultando alcuna dichiarazione di intendere l'adempimento parziale quale acconto rispetto al maggiore dare. Ma, a ben vedere, non sono state acquisite al giudizio neppure risultanze implicite, anche presuntive, in questi termini Anzi, dall'accertamento in concreto evocato dalla Suprema Corte per condurre la verifica imposta per la
8 risoluzione del caso emergono elementi in grado di ritenere che il debitore abbia adempiuto la pretesa nel solo ammontare per cui è stato dal medesimo riconosciuto, senza rinuncia a far valere la prescrizione della parte del credito per cui è maturata la causa estintiva del diritto. Infatti, a fronte della somma precettata, l'importo versato di € 1.722,00 corrisponde, con un lieve margine di scostamento in eccesso, alla somma dovuta per le causali indicate in precetto, proprio con esclusione della pretesa prescritta. Segnatamente, per il quinquennio anteriore alla prima intimazione di pagamento (novembre 2011- novembre 2016) risultano dovuti € 179,06 per rivalutazione dell'assegno che, sommati alla pretesa rivendicata per le spese straordinarie (€ 1.275,00) ed alle competenze per precetto (€ 217,58), determinano un totale di € 1.671,64, prossimo all'importo versato sopra indicato. Proprio da tale prossimità si evince l'implicita volontà del debitore a versare la somma ritenuta dovuta ed a ritenere la restante parte prescritta.”. Ne segue che la quota parte pari al 50% su complessivi € 2552,00 a titolo di spese mediche (non prescritte) è pari ad € 1276,00, sicché la somma pagata dal comporta la tacitazione CP_1 completa di tale voce di credito, mentre la restante parte andrà imputata ad adeguamento istat dell'assegno di mantenimento a partire dal novembre 2016.
Non spettano le spese del primo precetto. Invero, la reiterazione di più precetti è ammessa con alcuni limiti ed è espressione del principio di responsabilità patrimoniale del debitore sancito dell'art.2740 del c.c. (Responsabilità patrimoniale). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Cfr. Cassazione 29.08.2013, n.19876 e Cassazione 15 gennaio 2014, n.678), il creditore procedente può notificare al suo debitore plurimi atti di precetto (in funzione del possibile avvio di diversi processi di esecuzione); ciò in quanto il creditore ha diritto a sottoporre ad esecuzione i beni dell'obbligato anche in più riprese sino alla totale estinzione della sua pretesa purché essa non venga frazionata (salvo che per giustificato motivo). Il creditore, tuttavia, non può pretendere con gli eventuali atti di precetto "successivi" che costituiscono reiterazione di altro già notificato il rimborso delle spese relative al precedente o ai precedenti. I plurimi e reiterati precetti sono legittimi in quanto intimati allo scopo di rafforzare la tutela esecutiva. La pluralità di intimazioni è consentita solo quando è preordinata all'esercizio dell'azione in plurime direzioni ma non quando scaturisce dal fatto che la pretesa creditoria è stata frazionata. Pertanto, non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla sua totale estinzione, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero. (Cfr. .Sez- 3 Cassazione Civile sentenza del 29.08.2013 n.19876).
Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico dell'appellante e liquidate in ragione del valore della controversia in applicazione del DM 147/22 in favore dell'appellato vittorioso in € 2.915,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
9 La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando in ordine alla riforma della sentenza n. 1412/2022 del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 09.02.2022,così provvede:
1. rigetto appello;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in ragione del valore della controversia in applicazione del DM
[...]
147/22 in € 2.915,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo a carico dell'appellante disciplinato dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
10
VIII sezione civile
Udienza del 07/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 1449/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 07.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1449/2022 R.G ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
TRA
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], (ammessa al gratuito patrocinio), rappresentata e difesa dall'Avv. Olaf Oddenino del Foro di Torino, (CF PEC: C.F._2
tel./fax 0122.831155) per delega a margine dell'atto di Email_1 precetto;
appellante
CONTRO
, CF , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Ercolano (NA) – via G. Semmola n. 127 c/o lo Studio dell'Avv. Vincenzo Giuliano;
appellato
1 Oggetto: riforma della sentenza n. 1412/2022 del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 09.02.2022.
Conclusioni: per l'appellante:
- “in via principale: in riforma dell'appellata sentenza, in particolare in riforma integrale di quanto espresso ai punti n. 1, 2 e 3 del
P.Q.M.
, per le ragioni, eccezioni e motivazioni esposte nella narrativa del presente, nonché agli atti del giudizio di prime cure, previa conferma parziale del precetto e conseguente rideterminazione delle somme ancora dovute, nei termini meglio indicati ed esposti in narrativa ai punti A) e B), dichiarare tenuta e condannare parte appellata a CP_1 corrispondere in favore dell'appellante la residua somma ancora dovuta corrispondente ad € 2.953,16 (oltre alle spese e competenze relative al precetto in rinnovazione).
- In via subordinata principale: in riforma dell'appellata sentenza, in particolare in riforma di quanto espresso ai punti n. 1, 2 e 3 del
P.Q.M.
, per le ragioni, eccezioni e motivazioni esposte nella narrativa del presente, nonché agli atti del giudizio di prime cure, previa conferma parziale del precetto e conseguente rideterminazione delle somme ancora dovute, nei termini meglio indicati ed esposti in narrativa ai punti A) e B);
- in subordine accogliere le conclusioni espresse in via subordinata nel corso del giudizio di prime cure: a fronte dello spontaneo pagamento di parte del dovuto, imputabile agli interessi a partire dal 01.07.2007, dichiararsi prescritta esclusivamente la somma di € 262,81 e disporsi il ricalcolo delle somme effettivamente dovute dal 01.12.2011 al 30.11.2016, con applicazione della capitalizzazione degli interessi scaduti ex lege. A fronte della persistenza dell'opposizione, la quantificazione delle somme maturate a favore della convenuta viene indicata nella misura non inferiore ad € 2.737,58, oltre € 435,16 per spese maturate sino alla notifica del precetto, secondo quanto meglio esposto in narrativa della comparsa di costituzione 22.05.2019.
- In via subordinata secondaria: in riforma dell'appellata sentenza, in particolare in riforma di quanto espresso ai punti n. 1, 2 e 3 del
P.Q.M.
, per le ragioni, eccezioni e motivazioni esposte nella narrativa del presente, nonché agli atti del giudizio di prime cure, previa conferma parziale del precetto e conseguente rideterminazione delle somme ancora dovute, nei termini meglio indicati ed esposti in narrativa ai punti A) e B);
- in subordine, dichiarare tenuta e condannare parte appellata a corrispondere in CP_1 favore dell'appellante la residua somma ancora dovuta corri d € 1.231,16 (oltre alle spese e competenze relative al precetto in rinnovazione). In via istruttoria: ove d'uopo, previa remissione della causa in istruttoria, si richiamano espressamente le istanze istruttorie di cui agli atti del giudizio di prime cure.
- In ogni caso: con il favore di diritti ed onorari e delle spese di lite tutte, nessuna esclusa, occorse e successive occorrende, compreso il rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA per il giudizio di prime cure ed il presente gravame, ovvero con condanna alla refusione delle spese di giudizio di opposizione, quanto meno in misura prevalente o concorrenziale, secondo quanto espresso in narrativa”.
2 Per l'appellato:
“A) dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle disposizioni che prevedono il “doppio filtro” ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; B) dichiarare prescritti i crediti relativi a luglio 2011- novembre 2016 di cui al primo grado di giudizio;
nel merito: C) nella denegata ipotesi in cui ritenesse di riformare la sentenza n. 1412/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, rigettare l'appello in quanto infondato, improponibile ed inammissibile, ed accertare e dichiarare che la sig.ra non ha diritto alle somme richieste, per tutte le Parte_1 ragioni esposte in premessa;
D) rigettare la richiesta di pagamento di € 217,58 per compensi professionali per il primo precetto, per le ragioni esposte nel presente atto;
E) e per l'effetto, condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali oltre Iva e cpa;
F) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto fondato l'appello, compensare le spese di giudizio”.
Primo grado
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il sig. citava in Parte_2 giudizio assumendo che: Parte_1
“– che in data 10.10.2018 veniva notificato, ad istanza della sig.ra citazione in Parte_1 rinnovazione con richiesta del pagamento della somma di €. 3.433,55 oltre interessi e rivalutazioni, in forza del Decreto di Omologa della separazione consensuale tra di essi pronunciata dal Tribunale di Palmi con la quale veniva disposto che egli avrebbe versato, a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, la somma complessiva di €750,00, di cui €150,00 per la moglie, sig.ra ed Parte_1
€ 600,00 per i due figli, nonché l'importo di una spesa per dentista la sig.ra CP_2 dell'importo di €. 1.275,00.;
- che la odierna opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per il complessivo importo precettato in quanto il diritto a richiedere le somme relative alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento maturate tra il mese di luglio 2007 al mese di novembre 2011, prestazione accessoria al credito principale, è prescritto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2935 e 2948 c.c.;
- si contesta la correttezza dei calcoli allegati in prospetto all'atto di precetto, di cui non è indicata l'ufficialità della fonte;
- che la odierna opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'importo precettato a titolo di spese mediche odontoiatriche in quanto, non provato pertanto non costituisce titolo esecutivo e le somme richieste a titolo di rimborso spese, rese oggetto dell'atto di precetto, non costituiscono un diritto certo, liquido ed esigibile non essendovi prova dell'effettivo esborso e della reale entità della spesa sostenuta;
- che ricorrono gravi motivi per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto una parte del credito vantato non è più richiedibile essendo il relativo diritto prescritto, i conteggi allegati all'atto di precetto sono assolutamente censurabili e inattendibili, non essendone conosciuta la fonte ed il preventivo di spesa allegato non equiparabile ad un titolo esecutivo, non fornisce documentazione idonea a provare un reale esborso monetario;
3 - Infine, , il sig. ha già provveduto a pagare la sig.ra gli importi dovuti. CP_1 Pt_1
- Si contesta e si oppone alla richiesta degli importi calcolati per il precetto in rinnovazione liquidato.
- Il sig. ha già pagato alla sig.ra le spese del primo precetto notificato, ed anche CP_1 Pt_1 se così non fosse, stante lo stesso oramai privo di efficacia, la stessa non può più richiederle”.
In data 22.05.2019 si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante la Parte_1 pretestuosità della richiesta.
Fallito il tentativo di risoluzione alternativa della lite, richiesti e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice avanzava richieste istruttorie, non ammesse.
La causa veniva, rinviata all'udienza del 17.11.2021 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata in decisione con i termini di legge.
Con sentenza n. 1412/2022 del 09.02.2022, il Tribunale di Napoli, V sez. civile, così statuiva:”
1. accoglie l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 10.10.2018 e per l'effetto:
2. dichiara insussistente il diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata per gli importi di cui all'atto di precetto opposto;
3. condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.378,00 per compenso professionale, € 125,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 04.04.2022 impugnava la prefata sentenza, sulla Parte_1 scorta di 3 motivi di appello oggetto di successiva disamina chiedendone preliminarmente la provvisoria esecutività.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 1449/2022 la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata il 09.09.2022.
In data 30.05.2022 si costituiva che così concludeva :” in via preliminare, Parte_2
I) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 1412/2022, per i motivi suesposti in premessa;
II)in subordine, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle disposizioni che prevedono il “doppio filtro” ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; III) dichiarare prescritti i crediti relativi a luglio 2011- novembre 2016 di cui al primo grado di giudizio;
nel merito: V) nella denegata ipotesi in cui ritenesse di riformare la sentenza n. 1412/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, rigettare l'appello in quanto infondato, improponibile ed inammissibile ed accertare e dichiarare che la sig.ra non ha diritto alle somme Parte_1 richieste, per tutte le ragioni esposte in premessa;
VI) rigettare la richiesta di pagamento di € 217,58 per compensi professionali per il primo precetto, per le ragioni esposte nel presente atto;
VII) e per l'effetto, condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali oltre Iva e cpa;
VIII) comunque compensare le spese di giudizio. In via istruttoria: chiede ammettere i mezzi istruttori così come articolati nella memoria ex art 183 c.p.c. II termine, del giudizio rg: 29005/2022”.
4 All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 09.09.2022, rigettata l'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, rilevato che trattasi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, con ordinanza del 23.07.2025 veniva rinviata all'udienza del 07/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata il 04.04.2022 a fronte della sentenza n. 1412/2022, pubblicata il 09.02.2022, nel rispetto dell'art 325 cpc.
Orbene, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Passando ora al merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO
Col primo Rubricato Errata e/o non corretta valutazione ed imputazione del pagamento già effettuato. Mancata applicazione del disposto di cui all'art. 2940 c.c in relazione alla parte della sentenza secondo cui “Ai fini della risoluzione della controversia risulta dirimente qualificare il pagamento effettuato dal debitore a seguito del primo precetto, sebbene per un importo inferiore rispetto alla somma intimata” cfr. pag. 3 della sentenza”.
Deduce che a) il pagamento in acconto per € 1.722,00 è stato effettuato dal sig. a CP_1 seguito della notifica del primo precetto del 2017, senza specificazione alcuna, in ad intimazione di pagamento dell'adeguamento ISTAT ed interessi per il periodo dal 01.07.2007 al 30.11.2016, senza che fosse stata svolta qualsivoglia eccezione in relazione alla intervenuta prescrizione per il periodo ultra-quinquennale; b) l'eccezione di intervenuta prescrizione è stata svolta solo in relazione alla rivalutazione ISTAT e non in relazione al 50% delle spese medico – odontoiatriche, che la stessa controparte, anche in sede di opposizione, ha confermato di non aver corrisposto. Si ritiene che il Giudicante di prime cure non abbia correttamente e debitamente qualificato il precedente pagamento e non abbia in proposito debitamente applicato il disposto di cui all'art. 2940 c.c; 5 c) ai sensi dell'art. 2940 c.c. non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato in adempimento di un debito prescritto;
la somma di € 1.722,00, corrisposta in precedenza e prima che fosse svolta l'eccezione di intervenuta prescrizione, non poteva essere posta in
“ripetizione” e dedotta dalla somma invece ancora effettivamente dovuta;
d) il pagamento di una parte del debito, ancorché prescritto, PRIMA di aver sollevato eccezione di prescrizione, comporta la decadenza del diritto di far valere la prescrizione in relazione alle somme già corrisposte, corrispondendo, di fatto, alla rinuncia alla prescrizione in relazione alle medesime. Col secondo motivo Rubricato B) Errata e/o non corretta valutazione e conseguente quantificazione delle somme dovute. In subordine, mancata applicazione del disposto di cui all'art. 1193 c.c.
L'appellante fa rilevare come, sempre in relazione alla qualificazione ed all'imputazione del parziale pagamento già effettuato, a fronte dell'eccezione di intervenuta prescrizione ultra- quinquennale, il Giudicante di prime cure, in relazione al contributo al mantenimento, avrebbe dovuto provvedere al ricalcolo delle somme dovute per mancato adeguamento ISTAT e relativi interessi per il quinquennio non prescritto, vale a dire dal novembre 2011 al novembre 2016. Le somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT ed interessi per il quinquennio novembre 2011 – novembre 2016 ammontano (proprio e come da prospetto allegato al precetto) a complessivi € 1.460,58; eccepisce che la somma indicata in sentenza (pag. 5 sentenza) in relazione alla rivalutazione dell'assegno per il quinquennio 2011 – 2016, quantificata in € 179,06, risulti oggettivamente
“sottostimata”, non comprendendo neppure secondo quali parametri e calcoli sia stata quantificata. Contrariamente a quanto assunto dal Giudicante di prime cure, che indica il totale della “riquantificazione” del dovuto in complessivi € 1.671,64, è invece alla predetta somma di €
1.460,58 (la reale somma dovuta per rivalutazione ed interessi in relazione al quinquennio novembre 2011 – novembre 2016, proprio e come da prospetto allegato al precetto) che avrebbero dovuto essere assommati € 1.275,00 per 50% delle spese mediche – odontoiatriche, oltre ad € 217,58 per competenze del primo precetto e così determinando un totale di €
2.953,16 (oltre alle spese e competenze relative al precetto in rinnovazione). Posto che le somme corrisposte prima di aver sollevato eccezione di intervenuta prescrizione risultano irripetibili ai sensi dell'art. 2940 c.c., agli esiti di una più corretta riquantificazione delle somme dovute, il Giudicante di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'opponente sig. tenuto CP_1 al pagamento della già menzionata somma di € 2.953,16. In subordine, ove il precedente pagamento fosse stato in ogni caso ritenuto “ripetibile” e costituente “acconto”, la somma dovuta dall'opponente sig. avrebbe dovuto essere CP_1 liquidata quantomeno in € 1.231,16 (2.953,16 – 1.722,00 = 1.231,16). Preme all'appellante rilevare che, ove la somma di € 1.722,00, già corrisposta prima dell'eccezione di intervenuta prescrizione, fosse stata intesa quale costituente “acconto”, la medesima, in applicazione del disposto di cui all'art. 1193 c.c., avrebbe dovuto essere riferita ai debiti più vetusti, ma – non essendo in allora stata svolta alcuna eccezione di prescrizione - in relazione alla somma portata dal primo precetto (€ 4.937,97), così rideterminando il dovuto in €
3.215,97, detraendo, solo dopo, da detta somma, la parte rimanente riferita al periodo
6 prescritto, come indicato in atti di prime cure corrispondente ad € 262,81 e così per complessivi
€ 2.953,16. 15).
Col terzo motivo Rubricato consequenziale riforma in punto spese l'appellante precisa che, in nessun caso avrebbe dovuto e potuto essere pronunciata la soccombenza della convenuta opposta, con conseguente diverso pronunciamento anche in punto spese di giudizio. Pertanto, le spese di giudizio avrebbero dovuto essere riconosciute in rifusione in favore della convenuta opposta quantomeno in misura prevalente (75%) o, al più, concorrenziale (50%).
L'appello nel suo complesso merita di essere rigettato. Non v'è contestazione sul fatto che:
- a seguito della notifica di un primo atto di precetto (26.01.2017) è stato intimato al
[...]
il pagamento della somma di €. 3.433,55 (a titolo di rivalutazione istat dal novembre 2007 CP_1 al novembre 2016) oltre interessi e rivalutazioni;
- avverso tale precetto è stata proposta opposizione non iscritta a ruolo;
- medio termine, il provvedeva a pagare la somma di € 1.722,00; CP_1
- a seguito della notifica del precetto in rinnovazione, avvenuta in data 10.10.2018, il Sig.
ha proposto nuovamente opposizione, eccependo la prescrizione dei crediti CP_1 maturati nel quinquennio anteriore all'intimazione a precetto. In ragione delle domande ed eccezioni delle contrapposte parti occorre verificare se il pagamento parziale di un debito in parte prescritto comporti rinuncia alla prescrizione e riconoscimento integrale dello stesso.
Deve innanzi tutto rilevarsi che nella specie si versa nell'ipotesi della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. trattandosi di compensi accessori per rivalutazione istat ed assegno alimentare da pagarsi periodicamente. È sufficiente a tal proposito ribadire l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la ratio della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quella di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore, quando esse, in relazione ad un'unica causa debendi, abbiano carattere periodico, restando invece fuori dalla previsione legislativa le prestazioni rateizzate di un unico debito (es: tipiche obbligazioni periodiche derivanti da un'unica causa solutoria, costituita dal rapporto di lavoro, sono quelle relative alla retribuzione e ad altri emolumenti accessori da pagarsi ad anno o in termini più brevi;
cfr. Cassazione civile sez. lav., 16/02/2001, n.2267 Cass. 1° febbraio 1988 n. 862; cfr. anche Cass. 24 dicembre 1997 n. 13039, che parla di prestazioni periodiche aventi causa debendi continuativa alle quali si applica la prescrizione quinquennale). Orbene, quanto alla rinuncia dell'effetto estintivo della prescrizione maturata la Suprema Corte (Cass. 7 gennaio 1994 n. 94) ha affermato che il pagamento del debito prescritto, che non comporti adempimento totale dell'obbligazione tra le parti (perché relativo alla sorte senza gli accessori) non costituisce di per sé comportamento idoneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia tacita alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore, ma deve essere valutato al fine di accertare la sussistenza di una consapevole rinuncia tacita alla prescrizione, nel contesto di tutte le circostanze acquisite agli atti, le quali abbiano preceduto,
7 accompagnato e seguito il pagamento parziale, non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o semplice, al riguardo. In tale prospettiva anche Cass. 28 gennaio 1993 n. 1051 - ha ritenuto che il pagamento di una parte della somma pretesa dal creditore, eseguito non a titolo di acconto ma a saldo, per la convinzione proprio del debitore, dell'esaustività del pagamento, non implica, ove eseguito dopo la prescrizione del debito, rinuncia ad avvalersi della prescrizione (e non preclude quindi la proponibilità della relativa eccezione) con riguardo alla differenza ancora vantata dal creditore. Pertanto può ritenersi superato il precedente (e più risalente) orientamento - invocato dalla difesa del ricorrente - secondo cui il pagamento spontaneo, da parte del debitore, della sorte capitale di un credito di lavoro prescritto costituisce, ai sensi dell'art 2937, 3° comma, c.c. un atto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, l'efficacia del quale è estensibile al credito concernente la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 429 c.p.c. atteso che quest'ultimo ha carattere accessorio ed è parte del credito complessivo del lavoratore (Cass. 22 aprile 1991 n. 4148).
Quanto poi alla possibilità che il pagamento della sorte di un credito in parte prescritto possa valere come riconoscimento del debito, per la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. lav., 16/02/2001, n.2267 cit e Cass. 17 aprile 1999 n .3858) - con riferimento alla materia dell'assistenza obbligatoria, e specificamente ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile, nel ribadire che è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale sia il diritto al pagamento (in un'unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, sia il diritto alla percezione della relativa somma per rivalutazione ed interessi - ha precisato che la liquidazione dei soli ratei arretrati (senza accessori) non costituisce riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. analogamente Cass. 24 maggio 1994 n. 5044) salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori (Cass. S.U. 25 luglio 2002 n. 10955; Cass. 6 giugno 2002 n. 7654; Cass. 8 febbraio 2001 n. 1804; Cass. 26 luglio 2000 n. 9825; Cass. 8 aprile 1999 n. 3437). Nel caso che ci occupa il pagamento della somma di € 1.722,00 successivamente alla notifica del primo precetto senza alcuna imputazione di pagamento ovvero alcuna espressa rinuncia alla prescrizione maturata, ha avuto effetto estintivo del credito azionato con l'atto di precetto qui in parola con riguardo alla rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento, mentre come riconosciuto esattamente dal giudice di prime cure e qui riconfermato dal Collegio, con l'atto di precetto opposto non sono stati chiesti gli interessi (cfr. atto precetto) che pertanto devono considerarsi prescritti. Invero, esattamente il Tribunale ha rilevato che “nella specie, difetta in capo al debitore la condotta inequivoca della rinuncia alla prescrizione e del riconoscimento dell'altrui diritto. Innanzitutto, al pagamento parziale non risulta affiancata una manifestazione espressa del riconoscimento per l'intero della pretesa, non risultando alcuna dichiarazione di intendere l'adempimento parziale quale acconto rispetto al maggiore dare. Ma, a ben vedere, non sono state acquisite al giudizio neppure risultanze implicite, anche presuntive, in questi termini Anzi, dall'accertamento in concreto evocato dalla Suprema Corte per condurre la verifica imposta per la
8 risoluzione del caso emergono elementi in grado di ritenere che il debitore abbia adempiuto la pretesa nel solo ammontare per cui è stato dal medesimo riconosciuto, senza rinuncia a far valere la prescrizione della parte del credito per cui è maturata la causa estintiva del diritto. Infatti, a fronte della somma precettata, l'importo versato di € 1.722,00 corrisponde, con un lieve margine di scostamento in eccesso, alla somma dovuta per le causali indicate in precetto, proprio con esclusione della pretesa prescritta. Segnatamente, per il quinquennio anteriore alla prima intimazione di pagamento (novembre 2011- novembre 2016) risultano dovuti € 179,06 per rivalutazione dell'assegno che, sommati alla pretesa rivendicata per le spese straordinarie (€ 1.275,00) ed alle competenze per precetto (€ 217,58), determinano un totale di € 1.671,64, prossimo all'importo versato sopra indicato. Proprio da tale prossimità si evince l'implicita volontà del debitore a versare la somma ritenuta dovuta ed a ritenere la restante parte prescritta.”. Ne segue che la quota parte pari al 50% su complessivi € 2552,00 a titolo di spese mediche (non prescritte) è pari ad € 1276,00, sicché la somma pagata dal comporta la tacitazione CP_1 completa di tale voce di credito, mentre la restante parte andrà imputata ad adeguamento istat dell'assegno di mantenimento a partire dal novembre 2016.
Non spettano le spese del primo precetto. Invero, la reiterazione di più precetti è ammessa con alcuni limiti ed è espressione del principio di responsabilità patrimoniale del debitore sancito dell'art.2740 del c.c. (Responsabilità patrimoniale). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Cfr. Cassazione 29.08.2013, n.19876 e Cassazione 15 gennaio 2014, n.678), il creditore procedente può notificare al suo debitore plurimi atti di precetto (in funzione del possibile avvio di diversi processi di esecuzione); ciò in quanto il creditore ha diritto a sottoporre ad esecuzione i beni dell'obbligato anche in più riprese sino alla totale estinzione della sua pretesa purché essa non venga frazionata (salvo che per giustificato motivo). Il creditore, tuttavia, non può pretendere con gli eventuali atti di precetto "successivi" che costituiscono reiterazione di altro già notificato il rimborso delle spese relative al precedente o ai precedenti. I plurimi e reiterati precetti sono legittimi in quanto intimati allo scopo di rafforzare la tutela esecutiva. La pluralità di intimazioni è consentita solo quando è preordinata all'esercizio dell'azione in plurime direzioni ma non quando scaturisce dal fatto che la pretesa creditoria è stata frazionata. Pertanto, non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla sua totale estinzione, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero. (Cfr. .Sez- 3 Cassazione Civile sentenza del 29.08.2013 n.19876).
Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico dell'appellante e liquidate in ragione del valore della controversia in applicazione del DM 147/22 in favore dell'appellato vittorioso in € 2.915,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
9 La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando in ordine alla riforma della sentenza n. 1412/2022 del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 09.02.2022,così provvede:
1. rigetto appello;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in ragione del valore della controversia in applicazione del DM
[...]
147/22 in € 2.915,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo a carico dell'appellante disciplinato dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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