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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8757/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8757/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 febbraio 2025 fino ad ore 11,00 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per nessuno compare. Parte_1
Per l'avv. GUIDUCCI ELENA, oggi sostituito dall'avv. Saverio Martini. Controparte_1
L'avv. Martini insiste nella comparsa nelle istanze domande e difese ivi svolte.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Martini precisa come da memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 c.p.c.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8757/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FITTIPALDI GIANGASPARE P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto il decreto n. 1469/2024, con il quale il Tribunale ha ingiunto ad CP_1 Parte_1 il pagamento della somma di euro 144.782,10 a titolo di corrispettivo dovuto a fronte della
[...] somministrazione di energia.
Parte opponente ha spiegato opposizione chiedendo la revoca del titolo per insussistenza e mancata prova del credito.
Parte convenuta opposta nel costituirsi ha rilevato, tra l'altro, la nullità della citazione per violazione del termine a comparire e la tardività dell'opposizione, radicata oltretutto dopo il decorso del decimo giorno dal primo atto di esecuzione. CP Alla prima udienza l'attore non è comparso e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue. Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 21/06/2024, come da ricevute che la parte convenuta ha versato in atti (doc. 5). L'atto di citazione risulta essere stato notificato alla opposta in data 31/10/2024, CP come da pec di notifica che è stata depositata in atti da (doc. 6).
Si osserva altresì che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09/09/2024, ovvero prima della notifica della citazione. In data 28.10.2024 è stato notificato atto di pignoramento, come risulta dal doc. 4 di parte convenuta.
pagina 2 di 3 L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione è pacificamente inammissibile, acquisendo il titolo (non opposto) efficacia di giudicato, come si evince dal tenore letterale del combinato disposto degli artt. 641 e 645 c.p.c. e come è statuito dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Quanto detto non vale in caso di opposizione tardiva, rimedio previsto dall'art. 650 c.p.c. nel caso in cui l'intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del titolo per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore. Secondo gli ordinari principi in materia di onere della prova, è a carico dell'opponente allegare e dimostrare le circostanze che legittimano l'esperimento dell'azione tardiva. nulla ha allegato, né tanto meno provato sul punto. Parte_1
Peraltro, quanto alla regolarità della notifica, non emerge, a seguito della verifica della notifica possibile nella presente sede, anche con riferimento all'indirizzo INIPEC dell'opponente, non appare esservi nessuna irregolarità.
Parte opponente non è comparsa all'udienza, confermando la volontà di non voler ulteriormente coltivare l'opposizione. Ragione per la quale non si procede alla condanna ex art. 96 c.p.c. Parte Alla luce di quanto sopra, appare evidente l'inammissibilità dell'opposizione dispiegata da
Gli ulteriori motivi di nullità e inammissibilità sono assorbiti nella suddetta statuizione. Il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva, secondo i valori minimi per le altre due fasi, attesa l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8757/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 febbraio 2025 fino ad ore 11,00 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per nessuno compare. Parte_1
Per l'avv. GUIDUCCI ELENA, oggi sostituito dall'avv. Saverio Martini. Controparte_1
L'avv. Martini insiste nella comparsa nelle istanze domande e difese ivi svolte.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Martini precisa come da memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 c.p.c.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8757/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FITTIPALDI GIANGASPARE P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto il decreto n. 1469/2024, con il quale il Tribunale ha ingiunto ad CP_1 Parte_1 il pagamento della somma di euro 144.782,10 a titolo di corrispettivo dovuto a fronte della
[...] somministrazione di energia.
Parte opponente ha spiegato opposizione chiedendo la revoca del titolo per insussistenza e mancata prova del credito.
Parte convenuta opposta nel costituirsi ha rilevato, tra l'altro, la nullità della citazione per violazione del termine a comparire e la tardività dell'opposizione, radicata oltretutto dopo il decorso del decimo giorno dal primo atto di esecuzione. CP Alla prima udienza l'attore non è comparso e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue. Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 21/06/2024, come da ricevute che la parte convenuta ha versato in atti (doc. 5). L'atto di citazione risulta essere stato notificato alla opposta in data 31/10/2024, CP come da pec di notifica che è stata depositata in atti da (doc. 6).
Si osserva altresì che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09/09/2024, ovvero prima della notifica della citazione. In data 28.10.2024 è stato notificato atto di pignoramento, come risulta dal doc. 4 di parte convenuta.
pagina 2 di 3 L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione è pacificamente inammissibile, acquisendo il titolo (non opposto) efficacia di giudicato, come si evince dal tenore letterale del combinato disposto degli artt. 641 e 645 c.p.c. e come è statuito dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Quanto detto non vale in caso di opposizione tardiva, rimedio previsto dall'art. 650 c.p.c. nel caso in cui l'intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del titolo per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore. Secondo gli ordinari principi in materia di onere della prova, è a carico dell'opponente allegare e dimostrare le circostanze che legittimano l'esperimento dell'azione tardiva. nulla ha allegato, né tanto meno provato sul punto. Parte_1
Peraltro, quanto alla regolarità della notifica, non emerge, a seguito della verifica della notifica possibile nella presente sede, anche con riferimento all'indirizzo INIPEC dell'opponente, non appare esservi nessuna irregolarità.
Parte opponente non è comparsa all'udienza, confermando la volontà di non voler ulteriormente coltivare l'opposizione. Ragione per la quale non si procede alla condanna ex art. 96 c.p.c. Parte Alla luce di quanto sopra, appare evidente l'inammissibilità dell'opposizione dispiegata da
Gli ulteriori motivi di nullità e inammissibilità sono assorbiti nella suddetta statuizione. Il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva, secondo i valori minimi per le altre due fasi, attesa l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 3 di 3