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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.378/2021 R.G.A.C.C. di riassunzione dalla Cassazione ex art.392 c.p.c., giusta Ordinanza n.19942/2021 del 17/02/2021, depositata il
13/07/2021, avente per oggetto “contratti bancari”
T R A
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce C.F._2
all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv.Claudio Neri, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Mazzini n.107
APPELLANTI
E
1 (C.F.-P.IVA ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in forza di mandato in atti, dall'avv.Tommaso Spinelli
Giordano, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Roma alla Via Nicolò
Porpora n. 16
APPELLATO
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con citazione regolarmente notificato il 12/07/2006, e Parte_1
nella qualità di figli ed eredi di , evocavano in Parte_2 Persona_1
giudizio avanti al Tribunale di Isernia (RG 617/2006) la ( CP_2 CP_3
[...
) chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle clausole del contratto di apertura di credito regolata dal conto corrente n. 535-54 (già intestato alla propria genitrice) che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto trimestrali, il tasso di interesse ultra legale riferito all'uso piazza,
e le spese di tenuta e chiusura conto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 21.146,22 indebitamente trattenuta in forza di tali clausole;
- si costituiva in giudizio la contestando l'assunto avversario del quale CP_2
ne chiedeva il rigetto;
2 - espletata C.T.U. contabile, il Tribunale di Isernia, con sentenza n.64/2009 del
19/12/2009, depositata in pari data, in accoglimento della domanda, dichiarava la nullità delle clausole del contratto regolata dal c/c 535/54 che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e della clausola relativa al tasso di interesse ultra-legale riferito all'uso su piazza,
condannando la Società convenuta alla restituzione, in favore degli attori, della
(minor somma richiesta) di € 2.051,68, oltre interessi legali dal 14/05/2002 al saldo,
con spese di giudizio e CTU compensate per la metà.
2) con citazione notificata il 21/01/2010, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso (RG 37/2010), in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento di tutte le pretese formulate con la domanda iniziale;
- costituitasi, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame proposto, Controparte_1
con il favore delle spese;
- disposto il supplemento di CTU, l'adita Corte d'Appello, con sentenza n.99/2015 del 17/07/2014, depositata il 29/04/2015, ha dichiarato non instaurato il rapporto processuale con la e, per l'effetto, l'improcedibilità Controparte_4
dell'appello con riferimento alla posizione di tale società, e quanto al resto l'inammissibilità dell'appello per l'errata vocatio in ius effettuata nei confronti di che era succeduta a . Controparte_1 CP_2
3) La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso formulato dai germani Pt_1
con Ordinanza n.19942/2021 pubblicata il 13/07/2021 ha riconosciuto e dichiarato la
3 titolarità nel rapporto controverso in giudizio in capo alla per Controparte_1
successione a quale incorporante per fusione, ha cassato l'impugnata Controparte_2
sentenza rinviando alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione,
anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
4) Con atto di citazione per riassunzione ex art.392 c.p.c. dell'11/11/2021 Pt_1
e hanno convenuto dinanzi alla Corte di Appello di
[...] Parte_2
Campobasso l (già , per la riforma -per parte qua- Controparte_1 Controparte_2
della sentenza del Tribunale di Campobasso n.64/2009 del 19/12/2009, depositata in pari data, con accoglimento di tutte le istanze formulate in atti;
- con memoria dell'8/02/2022 si è costituito (da ora per brevità Controparte_1
solamente “ ) instando per il rigetto delle pretese avanzate dai germani CP_3 Pt_1
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022
e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
1) Con il primo motivo d'impugnazione, gli appellanti lamentano l'errata statuizione del Tribunale per aver ritenuto fondata la sollevata eccezione di prescrizione dell'azione diretta alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla che -al contrario- va rigettata alla luce della lettera di CP_3
costituzione in mora del 14/05/2002 interruttiva di eventuali termini prescrizionali.
La doglianza è fondata nei sensi che seguono.
4 Il Tribunale, pur dichiarando le dedotte nullità delle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e delle altre spese accessorie relative al conto di apertura credito in questione, in quanto in contrasto con le norme di cui all'art. 1283c.c, ha comunque accolto la sollevata eccezione di prescrizione dell'azione diretta alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla per essere stato -il conto- chiuso CP_3
il 29/03/1993 nel mentre la domanda ripetitoria è stata introdotta solo il 12/07/2006,
senza riconoscere efficacia interruttiva alla lettera di costituzione in mora del
14/05/2002 “riferentesi genericamente a tutte le competenze dall'inizio del rapporto sino alla chiusura”, ragion per cui ha ritenuto che le somme ripetibili fossero quelle maturate dal 14/05/1992 e non quelle relative al periodo dall'1/11/1988 (primo estratto conto disponibile) al 29/03/1993 (data chiusura del
conto).
Gli appellanti, che contestano tale ultimo assunto, ritengono pienamente valida ed efficace la lettera interruttiva del 14/05/2002.
Il Collegio evidenzia che consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità ha graniticamente affermato che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che -sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti- sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del
5 soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (ex multis
Cass.Civ., sez. VI, 04/07/2017, n. 16465, Cass.Civ., sez. lav., 28/11/2016, n.
24116, Cass.Civ., sez. III, 12 febbraio 2010 n. 3371), e che, in tema di azione di ripetizione, la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo può essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod.civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (Cass.Civ. n.16612/2008), e quindi anche da atti stragiudiziali comunque aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
cod.civ. (Cass.Civ., sez. un., 13/06/2019, n. 15895, 9757/2024).
Ciò precisato, la Corte non ritiene condivisibile la statuizione sul punto del primo
Giudice in quanto la lettura completa della lettera di costituzione in mora de qua consente di ritenere corretti e condivisibili i rilievi formulati dagli appellanti, posto che con la precitata nota gli stessi hanno espressamente -e non genericamente-
diffidato la banca a “ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto sino alla chiusura, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale
degli interessi in quanto in contrasto con l'art. 1283 c.c.”, chiaramente ed esplicitamente assumendo pieno valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
cod.civ. nei sensi indicati dalla menzionata giurisprudenza.
Pertanto, la censura va accolta.
B) Con i motivi di doglianza da 2 a 5, da trattarsi unitariamente alla luce della loro stretta interdipendenza, gli appellanti lamentano l'erroneità della CTU svolta in primo grado, l'errata capitalizzazione periodica degli interessi sia con la cadenza trimestrale (quale applicata sul rapporto), quanto con quella annuale (applicata dal
6 Tribunale in sentenza), e la nullità del tasso ultra-legale, delle commissioni di massimo scoperto, valute e spese di conto.
Le doglianze sono fondate nei sensi che seguono.
Il Tribunale, richiamandosi alla giurisprudenza maggioritaria dell'epoca, 1) ha premesso che costituiscono pacifici insegnamenti sia l'imprescrittibilità, ai sensi dell'art. 1422 c.c., dell'azione promossa dal correntista nei confronti della banca per far valere la nullità delle clausole del contratto di conto corrente, e sia l'illegittimità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in quanto contrastante con la norma imperativa inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., la cui inosservanza è sanzionata da nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c. per cui gli interessi passivi –in assenza di precisa e puntuale determinazione- vanno calcolati al tasso legale, mentre con riguardo al periodo successivo alla precisata delibera certamente sancisce la validità dell'anatocismo e la conseguente commissione di massimo scoperto solo ed esclusivamente ove sia previsto in via contrattuale, per cui qualora ricorra tale fattispecie, non sussistendo alcuna illegittimità della clausola contrattuale approvata, sono da intendersi certamente validi gli eventuali interessi trimestrali calcolati sia a debito che a credito del correntista, al pari della commissione di massimo scoperto, 2) ha accertato l'omessa prova nei sensi di cui innanzi da parte della circa l'esistenza di una CP_3
convenzione scritta regolante la determinazione della misura degli interessi, la previsione della CMS (sia prima che dopo la delibera CICR) e la capitalizzazione trimestrale degli stessi, 3) ragion per cui ha dichiarato la nullità delle relative
7 clausole, sostituendo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi quella annuale sulla scorta del principio della reciprocità di determinazione degli interessi creditori con quelli debitori.
Il Collegio ribadisce la correttezza e pacificità della declaratoria di nullità della commissione di massimo scoperto e del tasso di interesse ultra-legale riferito all'
"uso piazza" per i motivi sopra detti (Cass.civ. n.8639/2024, n.10516/2016,
n.3017/2014, Tribunale Pavia, sez.III, 21.4.2016; Tribunale Lucca, 8.3.2016,
n.532), mentre evidenzia la non corretta determinazione ed applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi, in quanto, da un lato, difetta una previsione contrattuale in tal senso e manca una norma imperativa che ne imponga l'adozione ex art.1419, comma 2, c.c. in luogo della clausola nulla, e, dall'altro, una simile clausola, ove prevista, sarebbe comunque illecita, in forza del disposto di cui al'art.1283 c.c., che riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale (Cass.Civ., 13/10/2017 n.24153 e 24156,
17/08/2016 n. 17150).
Coerentemente con detti principi, la Corte adita con l'appello del 21/01/2010 (cfr.
sub.2) ha disposto un supplemento di perizia -acquisita nel presente giudizio- per la precisa espunzione -dalla CTU del 1° grado, pure acquisita- della capitalizzazione annuale sia in relazione agli interessi debitori che a quelli creditori.
L'esperto, in risposta ai quesiti riformulatigli ed espunta la capitalizzazione annuale,
ha effettuato il conteggio richiesto senza alcuna capitalizzazione degli interessi
(semplice) i quali sono stati calcolati per giorno di valuta, sommati e aggiunti al saldo
8 finale del conto determinato nelle due richieste ipotesi1 e precisamente: “la prima,
applicando la prescrizione riconosciuta dal primo giudice (che ha riconosciuto le somme maturate dal 14/05/1992 in poi) quindi per il periodo dal 14/5/1992 al
29/3/1993, pari ad € 924,67, la seconda, escludendo detta prescrizione, quindi per il periodo dall'1/1/1988 al 29/3/1993, pari ad € 17.683,22.
Orbene, alla luce della soluzione sub. A) e conseguentemente ai risultati di cui al supplemento peritale in questione, le somme cui la dovrà essere condannata a CP_3
ripetere in favore degli appellanti è di € 17.683,22, oltre interessi dal 14/05/2002.
C) Con il sostanziale sesto motivo di censura, seppur non rubricato ma espressamente precisato nel petitum, gli appellanti lamentano la statuita compensazione per metà
delle spese processuali e di CTU, che hanno richiesto fossero disposte per intero a carico dell'appellata CP_3
Il motivo è fondato.
Costituisce principio acquisito in giurisprudenza anche di legittimità che il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito procedendo alla liquidazione delle spese del giudizio tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 22849/2017), ma con distinta liquidazione per ciascuno di tali giudizi (ex multis Cass.Civ.n.32394/2018 e n.5535/2014) in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare -in relazione alle diverse fasi del giudizio- se il giudice ha rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di
9 denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe, e che, allorquando il giudice di appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, come nella fattispecie, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali -applicando nella specie il
D.M. 127/2004 per il I° grado ed il D.M. 55/2014 per tutti i restanti gradi (primo
appello, Cassazione ed appello di rinvio, e per quest'ultimo gli aggiornamenti ex D.M.
147/2022)- il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite che ha visto la soccombente. CP_3
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e Parte_1
con atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c. Parte_2
dell'11/11/2021, nei confronti di avverso la sentenza n.64/2009 Controparte_1
del 19/12/2009 del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna (già ), al rimborso in favore degli Controparte_1 CP_2
attori, della somma di € 17.683,22 (anziché € 2.051,68), oltre interessi legali dal
14/05/2002 all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, Controparte_1
delle spese del primo grado giudizio, di quelle del primo appello, di quelle di
Cassazione e del presente giudizio di rinvio che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 3.620,00, di cui € 120,00 per spese, € 1.600,00 per diritti ed € 1.900,00
10 per onorari oltre rimborso forfettario in ragione del 12,5%, Iva e Cpa come per legge,
quanto al primo appello in complessivi € 5.890,50, di cui € 355,50 per borsuali ed €
5.535,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge, quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 3.409,00, di cui € 474,00 per borsuali ed € 2.935,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del
15%, Iva e Cpa come per legge, e quanto al presente giudizio di rinvio in € 4.325,50, di cui € 355,50 per borsuali ed € 3.970,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) pone a carico dell'appellata soccombente le spese delle disposte CTU come in atti liquidate;
5) rimane confermata ogni altra statuizione della sentenza di primo grado non confliggente con la presente e non espressamente impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 3/06/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testualmente: “ricalcolando gli interessi debitori e creditori al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, senza alcuna capitalizzazione degli stessi, espungendo la cms e mantenendo ferme le spese di conto e le valute”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.378/2021 R.G.A.C.C. di riassunzione dalla Cassazione ex art.392 c.p.c., giusta Ordinanza n.19942/2021 del 17/02/2021, depositata il
13/07/2021, avente per oggetto “contratti bancari”
T R A
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce C.F._2
all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv.Claudio Neri, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Mazzini n.107
APPELLANTI
E
1 (C.F.-P.IVA ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in forza di mandato in atti, dall'avv.Tommaso Spinelli
Giordano, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Roma alla Via Nicolò
Porpora n. 16
APPELLATO
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con citazione regolarmente notificato il 12/07/2006, e Parte_1
nella qualità di figli ed eredi di , evocavano in Parte_2 Persona_1
giudizio avanti al Tribunale di Isernia (RG 617/2006) la ( CP_2 CP_3
[...
) chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle clausole del contratto di apertura di credito regolata dal conto corrente n. 535-54 (già intestato alla propria genitrice) che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto trimestrali, il tasso di interesse ultra legale riferito all'uso piazza,
e le spese di tenuta e chiusura conto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 21.146,22 indebitamente trattenuta in forza di tali clausole;
- si costituiva in giudizio la contestando l'assunto avversario del quale CP_2
ne chiedeva il rigetto;
2 - espletata C.T.U. contabile, il Tribunale di Isernia, con sentenza n.64/2009 del
19/12/2009, depositata in pari data, in accoglimento della domanda, dichiarava la nullità delle clausole del contratto regolata dal c/c 535/54 che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e della clausola relativa al tasso di interesse ultra-legale riferito all'uso su piazza,
condannando la Società convenuta alla restituzione, in favore degli attori, della
(minor somma richiesta) di € 2.051,68, oltre interessi legali dal 14/05/2002 al saldo,
con spese di giudizio e CTU compensate per la metà.
2) con citazione notificata il 21/01/2010, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso (RG 37/2010), in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento di tutte le pretese formulate con la domanda iniziale;
- costituitasi, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame proposto, Controparte_1
con il favore delle spese;
- disposto il supplemento di CTU, l'adita Corte d'Appello, con sentenza n.99/2015 del 17/07/2014, depositata il 29/04/2015, ha dichiarato non instaurato il rapporto processuale con la e, per l'effetto, l'improcedibilità Controparte_4
dell'appello con riferimento alla posizione di tale società, e quanto al resto l'inammissibilità dell'appello per l'errata vocatio in ius effettuata nei confronti di che era succeduta a . Controparte_1 CP_2
3) La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso formulato dai germani Pt_1
con Ordinanza n.19942/2021 pubblicata il 13/07/2021 ha riconosciuto e dichiarato la
3 titolarità nel rapporto controverso in giudizio in capo alla per Controparte_1
successione a quale incorporante per fusione, ha cassato l'impugnata Controparte_2
sentenza rinviando alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione,
anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
4) Con atto di citazione per riassunzione ex art.392 c.p.c. dell'11/11/2021 Pt_1
e hanno convenuto dinanzi alla Corte di Appello di
[...] Parte_2
Campobasso l (già , per la riforma -per parte qua- Controparte_1 Controparte_2
della sentenza del Tribunale di Campobasso n.64/2009 del 19/12/2009, depositata in pari data, con accoglimento di tutte le istanze formulate in atti;
- con memoria dell'8/02/2022 si è costituito (da ora per brevità Controparte_1
solamente “ ) instando per il rigetto delle pretese avanzate dai germani CP_3 Pt_1
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022
e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
1) Con il primo motivo d'impugnazione, gli appellanti lamentano l'errata statuizione del Tribunale per aver ritenuto fondata la sollevata eccezione di prescrizione dell'azione diretta alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla che -al contrario- va rigettata alla luce della lettera di CP_3
costituzione in mora del 14/05/2002 interruttiva di eventuali termini prescrizionali.
La doglianza è fondata nei sensi che seguono.
4 Il Tribunale, pur dichiarando le dedotte nullità delle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e delle altre spese accessorie relative al conto di apertura credito in questione, in quanto in contrasto con le norme di cui all'art. 1283c.c, ha comunque accolto la sollevata eccezione di prescrizione dell'azione diretta alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla per essere stato -il conto- chiuso CP_3
il 29/03/1993 nel mentre la domanda ripetitoria è stata introdotta solo il 12/07/2006,
senza riconoscere efficacia interruttiva alla lettera di costituzione in mora del
14/05/2002 “riferentesi genericamente a tutte le competenze dall'inizio del rapporto sino alla chiusura”, ragion per cui ha ritenuto che le somme ripetibili fossero quelle maturate dal 14/05/1992 e non quelle relative al periodo dall'1/11/1988 (primo estratto conto disponibile) al 29/03/1993 (data chiusura del
conto).
Gli appellanti, che contestano tale ultimo assunto, ritengono pienamente valida ed efficace la lettera interruttiva del 14/05/2002.
Il Collegio evidenzia che consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità ha graniticamente affermato che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che -sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti- sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del
5 soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (ex multis
Cass.Civ., sez. VI, 04/07/2017, n. 16465, Cass.Civ., sez. lav., 28/11/2016, n.
24116, Cass.Civ., sez. III, 12 febbraio 2010 n. 3371), e che, in tema di azione di ripetizione, la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo può essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod.civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (Cass.Civ. n.16612/2008), e quindi anche da atti stragiudiziali comunque aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
cod.civ. (Cass.Civ., sez. un., 13/06/2019, n. 15895, 9757/2024).
Ciò precisato, la Corte non ritiene condivisibile la statuizione sul punto del primo
Giudice in quanto la lettura completa della lettera di costituzione in mora de qua consente di ritenere corretti e condivisibili i rilievi formulati dagli appellanti, posto che con la precitata nota gli stessi hanno espressamente -e non genericamente-
diffidato la banca a “ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto sino alla chiusura, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale
degli interessi in quanto in contrasto con l'art. 1283 c.c.”, chiaramente ed esplicitamente assumendo pieno valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
cod.civ. nei sensi indicati dalla menzionata giurisprudenza.
Pertanto, la censura va accolta.
B) Con i motivi di doglianza da 2 a 5, da trattarsi unitariamente alla luce della loro stretta interdipendenza, gli appellanti lamentano l'erroneità della CTU svolta in primo grado, l'errata capitalizzazione periodica degli interessi sia con la cadenza trimestrale (quale applicata sul rapporto), quanto con quella annuale (applicata dal
6 Tribunale in sentenza), e la nullità del tasso ultra-legale, delle commissioni di massimo scoperto, valute e spese di conto.
Le doglianze sono fondate nei sensi che seguono.
Il Tribunale, richiamandosi alla giurisprudenza maggioritaria dell'epoca, 1) ha premesso che costituiscono pacifici insegnamenti sia l'imprescrittibilità, ai sensi dell'art. 1422 c.c., dell'azione promossa dal correntista nei confronti della banca per far valere la nullità delle clausole del contratto di conto corrente, e sia l'illegittimità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in quanto contrastante con la norma imperativa inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., la cui inosservanza è sanzionata da nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c. per cui gli interessi passivi –in assenza di precisa e puntuale determinazione- vanno calcolati al tasso legale, mentre con riguardo al periodo successivo alla precisata delibera certamente sancisce la validità dell'anatocismo e la conseguente commissione di massimo scoperto solo ed esclusivamente ove sia previsto in via contrattuale, per cui qualora ricorra tale fattispecie, non sussistendo alcuna illegittimità della clausola contrattuale approvata, sono da intendersi certamente validi gli eventuali interessi trimestrali calcolati sia a debito che a credito del correntista, al pari della commissione di massimo scoperto, 2) ha accertato l'omessa prova nei sensi di cui innanzi da parte della circa l'esistenza di una CP_3
convenzione scritta regolante la determinazione della misura degli interessi, la previsione della CMS (sia prima che dopo la delibera CICR) e la capitalizzazione trimestrale degli stessi, 3) ragion per cui ha dichiarato la nullità delle relative
7 clausole, sostituendo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi quella annuale sulla scorta del principio della reciprocità di determinazione degli interessi creditori con quelli debitori.
Il Collegio ribadisce la correttezza e pacificità della declaratoria di nullità della commissione di massimo scoperto e del tasso di interesse ultra-legale riferito all'
"uso piazza" per i motivi sopra detti (Cass.civ. n.8639/2024, n.10516/2016,
n.3017/2014, Tribunale Pavia, sez.III, 21.4.2016; Tribunale Lucca, 8.3.2016,
n.532), mentre evidenzia la non corretta determinazione ed applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi, in quanto, da un lato, difetta una previsione contrattuale in tal senso e manca una norma imperativa che ne imponga l'adozione ex art.1419, comma 2, c.c. in luogo della clausola nulla, e, dall'altro, una simile clausola, ove prevista, sarebbe comunque illecita, in forza del disposto di cui al'art.1283 c.c., che riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale (Cass.Civ., 13/10/2017 n.24153 e 24156,
17/08/2016 n. 17150).
Coerentemente con detti principi, la Corte adita con l'appello del 21/01/2010 (cfr.
sub.2) ha disposto un supplemento di perizia -acquisita nel presente giudizio- per la precisa espunzione -dalla CTU del 1° grado, pure acquisita- della capitalizzazione annuale sia in relazione agli interessi debitori che a quelli creditori.
L'esperto, in risposta ai quesiti riformulatigli ed espunta la capitalizzazione annuale,
ha effettuato il conteggio richiesto senza alcuna capitalizzazione degli interessi
(semplice) i quali sono stati calcolati per giorno di valuta, sommati e aggiunti al saldo
8 finale del conto determinato nelle due richieste ipotesi1 e precisamente: “la prima,
applicando la prescrizione riconosciuta dal primo giudice (che ha riconosciuto le somme maturate dal 14/05/1992 in poi) quindi per il periodo dal 14/5/1992 al
29/3/1993, pari ad € 924,67, la seconda, escludendo detta prescrizione, quindi per il periodo dall'1/1/1988 al 29/3/1993, pari ad € 17.683,22.
Orbene, alla luce della soluzione sub. A) e conseguentemente ai risultati di cui al supplemento peritale in questione, le somme cui la dovrà essere condannata a CP_3
ripetere in favore degli appellanti è di € 17.683,22, oltre interessi dal 14/05/2002.
C) Con il sostanziale sesto motivo di censura, seppur non rubricato ma espressamente precisato nel petitum, gli appellanti lamentano la statuita compensazione per metà
delle spese processuali e di CTU, che hanno richiesto fossero disposte per intero a carico dell'appellata CP_3
Il motivo è fondato.
Costituisce principio acquisito in giurisprudenza anche di legittimità che il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito procedendo alla liquidazione delle spese del giudizio tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 22849/2017), ma con distinta liquidazione per ciascuno di tali giudizi (ex multis Cass.Civ.n.32394/2018 e n.5535/2014) in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare -in relazione alle diverse fasi del giudizio- se il giudice ha rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di
9 denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe, e che, allorquando il giudice di appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, come nella fattispecie, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali -applicando nella specie il
D.M. 127/2004 per il I° grado ed il D.M. 55/2014 per tutti i restanti gradi (primo
appello, Cassazione ed appello di rinvio, e per quest'ultimo gli aggiornamenti ex D.M.
147/2022)- il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite che ha visto la soccombente. CP_3
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e Parte_1
con atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c. Parte_2
dell'11/11/2021, nei confronti di avverso la sentenza n.64/2009 Controparte_1
del 19/12/2009 del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna (già ), al rimborso in favore degli Controparte_1 CP_2
attori, della somma di € 17.683,22 (anziché € 2.051,68), oltre interessi legali dal
14/05/2002 all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, Controparte_1
delle spese del primo grado giudizio, di quelle del primo appello, di quelle di
Cassazione e del presente giudizio di rinvio che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 3.620,00, di cui € 120,00 per spese, € 1.600,00 per diritti ed € 1.900,00
10 per onorari oltre rimborso forfettario in ragione del 12,5%, Iva e Cpa come per legge,
quanto al primo appello in complessivi € 5.890,50, di cui € 355,50 per borsuali ed €
5.535,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge, quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 3.409,00, di cui € 474,00 per borsuali ed € 2.935,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del
15%, Iva e Cpa come per legge, e quanto al presente giudizio di rinvio in € 4.325,50, di cui € 355,50 per borsuali ed € 3.970,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) pone a carico dell'appellata soccombente le spese delle disposte CTU come in atti liquidate;
5) rimane confermata ogni altra statuizione della sentenza di primo grado non confliggente con la presente e non espressamente impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 3/06/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testualmente: “ricalcolando gli interessi debitori e creditori al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, senza alcuna capitalizzazione degli stessi, espungendo la cms e mantenendo ferme le spese di conto e le valute”