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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. n. 5110/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5110 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Maria Cava. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE PRINCIPALE-
e p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Roselli. Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1808/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
13.9.2021, in tema di rapporti di locazione;
indennità per la perdita di avviamento commerciale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 10.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.12.2021 ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 1808/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 13.9.2021.
****
Con tale sentenza è stato così statuito:
“- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4029/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 11.10.2017
pagina 1 di 8 - condanna parte opponente, sig.ra , a pagare in favore dell'opposta, soc. in p.l.r.p.t. per le Parte_1 Controparte_1 causali esposte in premessa, la somma di euro 41.746/00 quale residuo dovuto in favore della società opposta a titolo di indennità di avviamento commerciale, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in parte motiva e fino al soddisfo
- compensa per un terzo le spese di giudizio, della fase monitoria e della presente fase, e condanna parte opponente al pagamento dei residui due terzi in favore della parte opposta e che liquida di conseguenza: per il procedimento monitorio in € 600/00 per compensi ed €
80/00 per spese ( già ridotte ai due terzi); per il presente giudizio in € 2.000/00 ( già ridotti ai due terzi) per compensi oltre IVA, CpA e rimborso forfettario;
pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte opposta nella quota di un terzo ed a carico di parte opponente per i residui due terzi.”.
Nello specifico, quanto al giudizio di primo grado, con tale sentenza è stato definito – nei termini predetti- il giudizio di opposizione proposto da , dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4029/2017, con cui lo stesso Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente (la in persona del legale rappresentante p.t.), della somma di euro 9.000,00, oltre interessi dal dì della Controparte_1 corresponsione, nonché la somma di euro €. 45.000,00, oltre interessi dalle singole scadenze dei ratei maturati, e spese della procedura monitoria.
In sede monitoria la aveva chiesto l'ingiunzione dei detti importi premettendo di avere stipulato Controparte_1 con , proprietaria dell'immobile sito in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele, n. Parte_1
62 identificato catastalmente al fg. 8, p.lla 220, sub 3, un contratto di locazione commerciale (registrato in data
25.11.2010 al n.3192) avente ad oggetto tale immobile, conferendo, per tutta la durata del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni, una somma di € 9.000,00 da restituire al termine della locazione, e deducendo che:
In data 3.11.2015 la locatrice aveva inoltrato ad essa conduttrice formale disdetta del contratto di locazione;
pertanto, come richiesto, essa conduttrice aveva riconsegnato alla locatrice l'immobile libero, pulito ed in ottime condizioni;
tuttavia non provveduto alla restituzione del deposito cauzionale versato in relazione Parte_1 agli obblighi contrattuali;
a seguito del recesso della locatrice, essa società conduttrice aveva chiesto, senza esito, il pagamento dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34 della l. 392/1978 anche al fine di ristorare, se pur in parte, i gravi disagi patiti (importo da calcolare sulla base del canone versato, a partire dal 30.06.2015, di €
2.500,00, per un totale, corrispondente a diciotto mensilità, di euro 45.000,00).
****
ha censurato la sentenza n. 1808/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base Parte_1 dei due seguenti motivi, strettamente connessi.
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1587, 1588 E 1590 C.C., DEGLI ARTT. 29 E 34 DELLA L.392/1978.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 C.P.C. I COMMA (PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE) E 116 C.P.C..
In sintesi, ad avviso dell'appellante principale il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza del diritto della società conduttrice ad ottenere la corresponsione della somma di euro 45.000,00 a titolo di indennità di avviamento commerciale, stante la nullità e l'inefficacia del diniego di rinnovo del 3.11.2015 per non avere ella pagina 2 di 8 locatrice indicato i motivi tassativi per i quali fosse consentita la disdetta e, comunque, per il grave inadempimento della conduttrice rispetto all'obbligazione di pagare i canoni di locazione (di luglio, agosto e settembre 2016) – circostanza mai contestata dalla controparte- e, ai sensi degli artt. 1587, 1588 e 1590 c.c., per la mancata osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel mantenimento della cosa locata (essendo stata ritenuta dal Tribunale responsabile dell'incendio verificatosi nel locale concesso in locazione), con la conseguenza che il primo giudice, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto condannare la al Controparte_1 risarcimento della intera somma di euro 12.254,00, come accertato dal ctu, per i danni arrecati all'immobile, senza alcuna compensazione.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del diritto della ad ottenere l'avviamento commerciale di cui all' art. 34 L. 392/1978 pari ad €45.000,00, ritenuto il grave Controparte_1 inadempimento della conduttrice per violazione degli artt. 1587, 1588 e 1590 c.c., nonché per la nullità della disdetta/diniego di rinnovo del 3.11. 2015, per le ragioni esposte in ricorso.
2. Dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del diritto della ad Controparte_2 ottenere il deposito cauzionale pari ad €9.000,00. 3. Confermare la revoca del D.I. n. 4029/2017 del Tribunale di Torre Annunziata e condannare la a pagare a favore della ricorrente/appellante la somma di € 12.254,00 a titolo di risarcimento danni, oltre Controparte_1 interessi legali.
4. Condannare la l pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_1
Iscritta la causa al n. 5110/2021 del Ruolo Generale e fissata, con decreto del 21.12.2021, l'udienza del
31.5.2022 per la comparizione delle parti (onerando l'appellante di notificare ricorso e decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.) ed acquisito, in data 12.4.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 19.5.2022, la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell'avverso Controparte_1 gravame (nonché la novità dei profili dedotti a fondamento dell'impugnazione rispetto alle doglianze espresse in primo grado) e contestandone, comunque, la fondatezza.
Ha proposto, inoltre, appello incidentale avverso la sentenza n. 1808/2021 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata sostenendo che il primo giudice, pur tenendo conto della riduzione di un terzo in conseguenza della disposta compensazione parziale delle spese di lite, non avesse tenuto conto, nel liquidare i compensi in favore di essa parte opposta, dello scaglione di riferimento (scaglione da € 26.001,00 a 52.000,00).
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dal sig. , per tutti i motivi sopra esposti;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in Parte_2 fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3. In accoglimento dell'appello incidentale: Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce, a pag. 10, capoverso 2, la liquidazione delle spese e competenze legali “in € 2.000/00 (già ridotti ai due terzi) per compensi oltra IVA, CpA e rimborso forfettario”, con conseguente rideterminazione e liquidazione dei medesimi in
€ 4.836,00, come da conteggi riportati a pag. 9 della presente memoria o, in subordine, della somma di € 2.648,00, come da conteggi riportati a pag. 10 della presente memoria, in ogni caso con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario;
4. In ogni caso condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma III essendo l'azione proposta manifestamente temeraria e di esclusivo aggravio per l'appellata
pagina 3 di 8 e per il sistema giudiziario nel suo complesso. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, nonché della fase ex art. 283 c.p.c., da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario.”.
Con ordinanza del 31.5.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante principale volta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 23.1.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 12.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza dell'11.3.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c.
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.3.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (il
10.3.2025 dai difensori di entrambe le parti costituite), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (evidentemente da intendersi proposta con riferimento all'art. 434 c.p.c., concernente il c.d. rito del lavoro, applicabile al caso di specie trattandosi di una controversia in materia di locazione;
ciò per effetto del richiamo operato dall'art. 447-bis c.p.c. ).
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare - come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante principale – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
pagina 4 di 8 ****
Ciò posto e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne Parte_1 rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Va detto, in primo luogo, che la lamentata nullità (e/o inefficacia), da parte dell'appellante principale, del diniego di rinnovo del 3.11.2015 (per mancata indicazione dei motivi tassativi per i quali sarebbe stata consentita la disdetta alla prima scadenza), non escludeva il diritto della società conduttrice ad ottenere l'indennità di avviamento commerciale, ex art. 34 della legge n.392/1978 (indennità che il primo giudice ha riconosciuto alla nella minore somma di euro 41.746,00 rispetto a quella di euro 45.000,00 richiesta in sede Controparte_1 monitoria, in virtù dell'accoglimento, per euro 12.254,00 della domanda riconvenzionale di danni proposta da e, quindi, della decurtazione di tale importo dalla sommatoria dell'importo di euro 45.000,00 a Parte_1 quello di euro 9.000,00 relativo al deposito cauzionale).
Ed invero, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione, il rilascio dell'immobile, da parte del conduttore, a seguito di diniego di rinnovo alla prima scadenza a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, non comporta a carico di questi il venir meno del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento a commerciale, costituendo la disdetta - ancorchè nulla per mancanza dei requisiti specificati in tale disposizione, ovvero inefficace perchè tardiva - estrinsecazione di un'unilaterale iniziativa dello stesso locatore, cui soltanto è imputabile la conclusione del rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
06/05/2010, n. 10963; Sez. III, 12/07/2007, n. 15590; Sez. III, 28/11/2001, n. 15091; Sez. III, 12/11/1997, n.
11165; Sez. III, 10/02/1997, n. 1230; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/03/2024, n. 5605).
Ciò vale anche ad evitare che il locatore possa trarre, da una disdetta viziata per fatto a lui imputabile, nello stesso tempo, il duplice vantaggio di ottenere il rilascio dal conduttore, a tanto non obbligato, e di conseguire altresì l'esonero dal pagamento dell'indennità di avviamento, con lo specioso pretesto che la cessazione del contratto sarebbe riconducibile alla volontà della controparte, per non aver resistito all'avversa, indebita pretesa
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/11/2001, n. 15091 cit.).
Quanto, poi, al lamentato inadempimento della conduttrice (per non avere corrisposto i canoni di locazione dei mesi di luglio, agosto e settembre 2016 e per non avere osservato la diligenza del buon padre di famiglia nel mantenimento della cosa locata, essendo stata ritenuta dal Tribunale responsabile dell'incendio verificatosi nel locale concesso in locazione), va detto quanto segue.
Se è vero, da un lato, in generale, che, ai sensi dell'art. 34, co.1, c.c., l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale va corrisposta in ogni caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978, salvo che sia “dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore”, ossia a tre ipotesi tutte risalenti alla colpa o alla volontà del conduttore (cfr. Cass. civ., Sez. III,
28/11/2001, n. 15091 cit.), è altrettanto vero che, nel caso di specie, come dedotto, sostanzialmente e pagina 5 di 8 correttamente, dalla la risoluzione del rapporto non è stata determinata da un inadempimento ad Controparte_1 essa imputabile bensì dalla detta disdetta del 3.11.2015 (disdetta ridepositata telematicamente, in questa sede, dall'appellata, unitamente agli altri atti e documenti del primo grado), in cui non aveva fatto alcun Parte_1 cenno ad eventuali inadempienze da parte della conduttrice, dichiarando semplicemente di voler conoscere le intenzioni della stessa per la eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto invitandola, in mancanza, a rilasciare l'immobile locato per la data dell'1.1.2017.
Il che è avvenuto, avendo la conduttrice provveduto alla riconsegna dell'immobile in data 31.12.2016, ossia il giorno prima della detta scadenza contrattuale (cfr. la dichiarazione di consegna delle chiavi ridepositata dall'appellata telematicamente, in questa sede, unitamente agli altri atti e documenti del primo grado).
Tanto è vero che, come dedotto dalla stessa appellata nell'ambito della comparsa di risposta del 19.5.2022, nel ricorso in opposizione al suddetto decreto nessun riferimento era stato operato da all'asserito Parte_1 mancato pagamento dei canoni di luglio, agosto e settembre 2016, avendo ella sostenuto l'imputabilità del rilascio dell'immobile soltanto all'incendio verificatosi nella struttura in relazione al quale aveva chiesto, però, in via riconvenzionale, solo la condanna della controparte al risarcimento dei danni e non anche la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stessa.
E va ribadito, sul punto, che l'indennità prevista dall'art. 34, legge 27 luglio 1978, n. 392 non spetta al conduttore nei soli casi di risoluzione del rapporto per suo inadempimento, recesso o disdetta, mentre deve essere riconosciuto in ogni altra ipotesi e, in particolare, quando l'iniziativa che ha portato allo scioglimento anticipato del rapporto sia partita dal locatore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/06/2009, n. 14531).
In sostanza, secondo le previsioni di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34, l'ostacolo al conseguimento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale da parte del conduttore non è costituito da un eventuale
(qualsiasi) inadempimento di quest'ultimo, bensì dalla “cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267” e, dunque, a un inadempimento del conduttore che sia qualificato dalla relativa gravità (o non scarsa importanza, secondo l'art. 1455 c.c.) attestato da accertamento giudiziale, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2019, n. 23344).
****
Risulta improcedibile, inoltre, ai sensi dell'art. 436, co. 3, c.p.c., l'appello incidentale proposto dalla CP_1
[...]
Ed infatti, sebbene tale appello sia stato tempestivamente proposto con la comparsa di riposta depositata il
19.5.2022 (dunque nel rispetto del termine, previsto dal primo comma dell'art. 436 c.p.c., di almeno 10 giorni prima della prima udienza del 31.5.2022 fissata con decreto del 21.12.2022), non vi è prova, tuttavia (in base agli pagina 6 di 8 atti depositati dalle parti nel fascicolo telematico di ufficio di questo secondo grado), che sia stato notificato alla controparte, come invece previsto dal terzo comma dell'art. 436 suddetto.
Al riguardo va detto che, secondo l'impostazione prevalente seguita dalla giurisprudenza di legittimità, da cui non v'è ragione di discostarsi, nei giudizi soggetti (come quello in esame) al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/02/2024, n.
4405; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/01/2025, n. 2075; Sez. lavoro, Ord., 27/08/2024, n. 23159; Sez.
III, Ord., 08/07/2024, n. 18496; Sez. III, 25/09/2012, n. 16274; Sez. Unite, 30/07/2008, n. 20604).
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Attesa la soccombenza reciproca delle parti, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. - tenuto conto della reiezione di entrambi i gravami rispettivamente proposti- le spese di lite di questo secondo grado di giudizio vanno integralmente compensate.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante principale, invocata dalla ai Controparte_1 sensi all'art. 96, co.3, c.p.c.
Ciò sia per l'assenza del requisito, richiesto dalla detta norma, della “totale” soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ord., 09/02/2022, n. 4212; Sez. I, Sentenza, 13/10/2017, n. 24158) di (attesa la soccombenza Parte_1 reciproca in relazione agli appelli rispettivamente proposti) sia, in ogni caso, perché non vi sono elementi per reputare l'appello principale come espressione di un vero e proprio abuso del processo (nel senso della violazione di quel grado minimo di diligenza che consentisse alla di avvertirne facilmente l'infondatezza; cfr. Cass. Parte_1 civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
Al riguardo non è superfluo precisare che occorre tenere distinto l'abuso del processo, rilevante ai fini della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., dalla mera infondatezza di una domanda, avendo il primo carattere eccezionale e/o residuale;
il che significa che una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
12/07/2023, n. 19948).
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Sussistono, infine, in relazione sia all'appello principale che a quello proposto in via incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
pagina 7 di 8 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5110/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 1808/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 13.9.2021.
2. Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 1808/2021 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 13.9.2021.
3. Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra le parti costituite.
4. Dà atto della sussistenza, in relazione sia all'appello principale che all'appello incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per gli appelli rispettivamente proposti.
Napoli, 11.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5110 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Maria Cava. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE PRINCIPALE-
e p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Roselli. Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1808/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
13.9.2021, in tema di rapporti di locazione;
indennità per la perdita di avviamento commerciale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 10.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.12.2021 ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 1808/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 13.9.2021.
****
Con tale sentenza è stato così statuito:
“- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4029/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 11.10.2017
pagina 1 di 8 - condanna parte opponente, sig.ra , a pagare in favore dell'opposta, soc. in p.l.r.p.t. per le Parte_1 Controparte_1 causali esposte in premessa, la somma di euro 41.746/00 quale residuo dovuto in favore della società opposta a titolo di indennità di avviamento commerciale, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in parte motiva e fino al soddisfo
- compensa per un terzo le spese di giudizio, della fase monitoria e della presente fase, e condanna parte opponente al pagamento dei residui due terzi in favore della parte opposta e che liquida di conseguenza: per il procedimento monitorio in € 600/00 per compensi ed €
80/00 per spese ( già ridotte ai due terzi); per il presente giudizio in € 2.000/00 ( già ridotti ai due terzi) per compensi oltre IVA, CpA e rimborso forfettario;
pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte opposta nella quota di un terzo ed a carico di parte opponente per i residui due terzi.”.
Nello specifico, quanto al giudizio di primo grado, con tale sentenza è stato definito – nei termini predetti- il giudizio di opposizione proposto da , dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4029/2017, con cui lo stesso Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente (la in persona del legale rappresentante p.t.), della somma di euro 9.000,00, oltre interessi dal dì della Controparte_1 corresponsione, nonché la somma di euro €. 45.000,00, oltre interessi dalle singole scadenze dei ratei maturati, e spese della procedura monitoria.
In sede monitoria la aveva chiesto l'ingiunzione dei detti importi premettendo di avere stipulato Controparte_1 con , proprietaria dell'immobile sito in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele, n. Parte_1
62 identificato catastalmente al fg. 8, p.lla 220, sub 3, un contratto di locazione commerciale (registrato in data
25.11.2010 al n.3192) avente ad oggetto tale immobile, conferendo, per tutta la durata del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni, una somma di € 9.000,00 da restituire al termine della locazione, e deducendo che:
In data 3.11.2015 la locatrice aveva inoltrato ad essa conduttrice formale disdetta del contratto di locazione;
pertanto, come richiesto, essa conduttrice aveva riconsegnato alla locatrice l'immobile libero, pulito ed in ottime condizioni;
tuttavia non provveduto alla restituzione del deposito cauzionale versato in relazione Parte_1 agli obblighi contrattuali;
a seguito del recesso della locatrice, essa società conduttrice aveva chiesto, senza esito, il pagamento dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34 della l. 392/1978 anche al fine di ristorare, se pur in parte, i gravi disagi patiti (importo da calcolare sulla base del canone versato, a partire dal 30.06.2015, di €
2.500,00, per un totale, corrispondente a diciotto mensilità, di euro 45.000,00).
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ha censurato la sentenza n. 1808/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base Parte_1 dei due seguenti motivi, strettamente connessi.
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1587, 1588 E 1590 C.C., DEGLI ARTT. 29 E 34 DELLA L.392/1978.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 C.P.C. I COMMA (PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE) E 116 C.P.C..
In sintesi, ad avviso dell'appellante principale il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza del diritto della società conduttrice ad ottenere la corresponsione della somma di euro 45.000,00 a titolo di indennità di avviamento commerciale, stante la nullità e l'inefficacia del diniego di rinnovo del 3.11.2015 per non avere ella pagina 2 di 8 locatrice indicato i motivi tassativi per i quali fosse consentita la disdetta e, comunque, per il grave inadempimento della conduttrice rispetto all'obbligazione di pagare i canoni di locazione (di luglio, agosto e settembre 2016) – circostanza mai contestata dalla controparte- e, ai sensi degli artt. 1587, 1588 e 1590 c.c., per la mancata osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel mantenimento della cosa locata (essendo stata ritenuta dal Tribunale responsabile dell'incendio verificatosi nel locale concesso in locazione), con la conseguenza che il primo giudice, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto condannare la al Controparte_1 risarcimento della intera somma di euro 12.254,00, come accertato dal ctu, per i danni arrecati all'immobile, senza alcuna compensazione.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del diritto della ad ottenere l'avviamento commerciale di cui all' art. 34 L. 392/1978 pari ad €45.000,00, ritenuto il grave Controparte_1 inadempimento della conduttrice per violazione degli artt. 1587, 1588 e 1590 c.c., nonché per la nullità della disdetta/diniego di rinnovo del 3.11. 2015, per le ragioni esposte in ricorso.
2. Dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del diritto della ad Controparte_2 ottenere il deposito cauzionale pari ad €9.000,00. 3. Confermare la revoca del D.I. n. 4029/2017 del Tribunale di Torre Annunziata e condannare la a pagare a favore della ricorrente/appellante la somma di € 12.254,00 a titolo di risarcimento danni, oltre Controparte_1 interessi legali.
4. Condannare la l pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_1
Iscritta la causa al n. 5110/2021 del Ruolo Generale e fissata, con decreto del 21.12.2021, l'udienza del
31.5.2022 per la comparizione delle parti (onerando l'appellante di notificare ricorso e decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.) ed acquisito, in data 12.4.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 19.5.2022, la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell'avverso Controparte_1 gravame (nonché la novità dei profili dedotti a fondamento dell'impugnazione rispetto alle doglianze espresse in primo grado) e contestandone, comunque, la fondatezza.
Ha proposto, inoltre, appello incidentale avverso la sentenza n. 1808/2021 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata sostenendo che il primo giudice, pur tenendo conto della riduzione di un terzo in conseguenza della disposta compensazione parziale delle spese di lite, non avesse tenuto conto, nel liquidare i compensi in favore di essa parte opposta, dello scaglione di riferimento (scaglione da € 26.001,00 a 52.000,00).
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dal sig. , per tutti i motivi sopra esposti;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in Parte_2 fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3. In accoglimento dell'appello incidentale: Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce, a pag. 10, capoverso 2, la liquidazione delle spese e competenze legali “in € 2.000/00 (già ridotti ai due terzi) per compensi oltra IVA, CpA e rimborso forfettario”, con conseguente rideterminazione e liquidazione dei medesimi in
€ 4.836,00, come da conteggi riportati a pag. 9 della presente memoria o, in subordine, della somma di € 2.648,00, come da conteggi riportati a pag. 10 della presente memoria, in ogni caso con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario;
4. In ogni caso condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma III essendo l'azione proposta manifestamente temeraria e di esclusivo aggravio per l'appellata
pagina 3 di 8 e per il sistema giudiziario nel suo complesso. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, nonché della fase ex art. 283 c.p.c., da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario.”.
Con ordinanza del 31.5.2022 è stata rigettata l'istanza dell'appellante principale volta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 23.1.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 12.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza dell'11.3.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c.
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.3.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (il
10.3.2025 dai difensori di entrambe le parti costituite), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (evidentemente da intendersi proposta con riferimento all'art. 434 c.p.c., concernente il c.d. rito del lavoro, applicabile al caso di specie trattandosi di una controversia in materia di locazione;
ciò per effetto del richiamo operato dall'art. 447-bis c.p.c. ).
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare - come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante principale – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
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Ciò posto e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne Parte_1 rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Va detto, in primo luogo, che la lamentata nullità (e/o inefficacia), da parte dell'appellante principale, del diniego di rinnovo del 3.11.2015 (per mancata indicazione dei motivi tassativi per i quali sarebbe stata consentita la disdetta alla prima scadenza), non escludeva il diritto della società conduttrice ad ottenere l'indennità di avviamento commerciale, ex art. 34 della legge n.392/1978 (indennità che il primo giudice ha riconosciuto alla nella minore somma di euro 41.746,00 rispetto a quella di euro 45.000,00 richiesta in sede Controparte_1 monitoria, in virtù dell'accoglimento, per euro 12.254,00 della domanda riconvenzionale di danni proposta da e, quindi, della decurtazione di tale importo dalla sommatoria dell'importo di euro 45.000,00 a Parte_1 quello di euro 9.000,00 relativo al deposito cauzionale).
Ed invero, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione, il rilascio dell'immobile, da parte del conduttore, a seguito di diniego di rinnovo alla prima scadenza a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, non comporta a carico di questi il venir meno del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento a commerciale, costituendo la disdetta - ancorchè nulla per mancanza dei requisiti specificati in tale disposizione, ovvero inefficace perchè tardiva - estrinsecazione di un'unilaterale iniziativa dello stesso locatore, cui soltanto è imputabile la conclusione del rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
06/05/2010, n. 10963; Sez. III, 12/07/2007, n. 15590; Sez. III, 28/11/2001, n. 15091; Sez. III, 12/11/1997, n.
11165; Sez. III, 10/02/1997, n. 1230; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/03/2024, n. 5605).
Ciò vale anche ad evitare che il locatore possa trarre, da una disdetta viziata per fatto a lui imputabile, nello stesso tempo, il duplice vantaggio di ottenere il rilascio dal conduttore, a tanto non obbligato, e di conseguire altresì l'esonero dal pagamento dell'indennità di avviamento, con lo specioso pretesto che la cessazione del contratto sarebbe riconducibile alla volontà della controparte, per non aver resistito all'avversa, indebita pretesa
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/11/2001, n. 15091 cit.).
Quanto, poi, al lamentato inadempimento della conduttrice (per non avere corrisposto i canoni di locazione dei mesi di luglio, agosto e settembre 2016 e per non avere osservato la diligenza del buon padre di famiglia nel mantenimento della cosa locata, essendo stata ritenuta dal Tribunale responsabile dell'incendio verificatosi nel locale concesso in locazione), va detto quanto segue.
Se è vero, da un lato, in generale, che, ai sensi dell'art. 34, co.1, c.c., l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale va corrisposta in ogni caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978, salvo che sia “dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore”, ossia a tre ipotesi tutte risalenti alla colpa o alla volontà del conduttore (cfr. Cass. civ., Sez. III,
28/11/2001, n. 15091 cit.), è altrettanto vero che, nel caso di specie, come dedotto, sostanzialmente e pagina 5 di 8 correttamente, dalla la risoluzione del rapporto non è stata determinata da un inadempimento ad Controparte_1 essa imputabile bensì dalla detta disdetta del 3.11.2015 (disdetta ridepositata telematicamente, in questa sede, dall'appellata, unitamente agli altri atti e documenti del primo grado), in cui non aveva fatto alcun Parte_1 cenno ad eventuali inadempienze da parte della conduttrice, dichiarando semplicemente di voler conoscere le intenzioni della stessa per la eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto invitandola, in mancanza, a rilasciare l'immobile locato per la data dell'1.1.2017.
Il che è avvenuto, avendo la conduttrice provveduto alla riconsegna dell'immobile in data 31.12.2016, ossia il giorno prima della detta scadenza contrattuale (cfr. la dichiarazione di consegna delle chiavi ridepositata dall'appellata telematicamente, in questa sede, unitamente agli altri atti e documenti del primo grado).
Tanto è vero che, come dedotto dalla stessa appellata nell'ambito della comparsa di risposta del 19.5.2022, nel ricorso in opposizione al suddetto decreto nessun riferimento era stato operato da all'asserito Parte_1 mancato pagamento dei canoni di luglio, agosto e settembre 2016, avendo ella sostenuto l'imputabilità del rilascio dell'immobile soltanto all'incendio verificatosi nella struttura in relazione al quale aveva chiesto, però, in via riconvenzionale, solo la condanna della controparte al risarcimento dei danni e non anche la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stessa.
E va ribadito, sul punto, che l'indennità prevista dall'art. 34, legge 27 luglio 1978, n. 392 non spetta al conduttore nei soli casi di risoluzione del rapporto per suo inadempimento, recesso o disdetta, mentre deve essere riconosciuto in ogni altra ipotesi e, in particolare, quando l'iniziativa che ha portato allo scioglimento anticipato del rapporto sia partita dal locatore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/06/2009, n. 14531).
In sostanza, secondo le previsioni di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34, l'ostacolo al conseguimento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale da parte del conduttore non è costituito da un eventuale
(qualsiasi) inadempimento di quest'ultimo, bensì dalla “cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267” e, dunque, a un inadempimento del conduttore che sia qualificato dalla relativa gravità (o non scarsa importanza, secondo l'art. 1455 c.c.) attestato da accertamento giudiziale, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2019, n. 23344).
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Risulta improcedibile, inoltre, ai sensi dell'art. 436, co. 3, c.p.c., l'appello incidentale proposto dalla CP_1
[...]
Ed infatti, sebbene tale appello sia stato tempestivamente proposto con la comparsa di riposta depositata il
19.5.2022 (dunque nel rispetto del termine, previsto dal primo comma dell'art. 436 c.p.c., di almeno 10 giorni prima della prima udienza del 31.5.2022 fissata con decreto del 21.12.2022), non vi è prova, tuttavia (in base agli pagina 6 di 8 atti depositati dalle parti nel fascicolo telematico di ufficio di questo secondo grado), che sia stato notificato alla controparte, come invece previsto dal terzo comma dell'art. 436 suddetto.
Al riguardo va detto che, secondo l'impostazione prevalente seguita dalla giurisprudenza di legittimità, da cui non v'è ragione di discostarsi, nei giudizi soggetti (come quello in esame) al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/02/2024, n.
4405; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/01/2025, n. 2075; Sez. lavoro, Ord., 27/08/2024, n. 23159; Sez.
III, Ord., 08/07/2024, n. 18496; Sez. III, 25/09/2012, n. 16274; Sez. Unite, 30/07/2008, n. 20604).
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Attesa la soccombenza reciproca delle parti, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. - tenuto conto della reiezione di entrambi i gravami rispettivamente proposti- le spese di lite di questo secondo grado di giudizio vanno integralmente compensate.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante principale, invocata dalla ai Controparte_1 sensi all'art. 96, co.3, c.p.c.
Ciò sia per l'assenza del requisito, richiesto dalla detta norma, della “totale” soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ord., 09/02/2022, n. 4212; Sez. I, Sentenza, 13/10/2017, n. 24158) di (attesa la soccombenza Parte_1 reciproca in relazione agli appelli rispettivamente proposti) sia, in ogni caso, perché non vi sono elementi per reputare l'appello principale come espressione di un vero e proprio abuso del processo (nel senso della violazione di quel grado minimo di diligenza che consentisse alla di avvertirne facilmente l'infondatezza; cfr. Cass. Parte_1 civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
Al riguardo non è superfluo precisare che occorre tenere distinto l'abuso del processo, rilevante ai fini della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., dalla mera infondatezza di una domanda, avendo il primo carattere eccezionale e/o residuale;
il che significa che una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
12/07/2023, n. 19948).
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Sussistono, infine, in relazione sia all'appello principale che a quello proposto in via incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
pagina 7 di 8 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5110/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 1808/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 13.9.2021.
2. Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 1808/2021 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 13.9.2021.
3. Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra le parti costituite.
4. Dà atto della sussistenza, in relazione sia all'appello principale che all'appello incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per gli appelli rispettivamente proposti.
Napoli, 11.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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