Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4222/2024 R.G. promossa da:
da
rappresentata e difesa, dall'avv. Carlo Napolitano Parte_1
Contro
in persona del Controparte_1 agli avvti CP_2
Raffaele Cuccurullo e Rita Castaldo
FATTO E DIRITTO Con ricorso i depositati in data 21.2.2024 l 'istante chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per il periodo lavorativo, dal 2020 al 2022 , con la conseguente condanna dell' resistente Controparte_1 al pagamento, in proprio favore, della somma di essi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
il tutto oltre spese. Esponeva di prestare servizio dal 16.9.2019 come O.S.S cat Bg presso l'
[...]
, e deduceva che ,, Controparte_1 Controparte_1 nonostante la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali indicati, non aveva ricevuto le quote di straordinario spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000. L'azienda convenuta, regolarmente costituitasi, contestava i conteggi e chiedeva il rigetto, della domanda Oggetto del presente giudizio è la remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma, CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e da lei percepita è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si
Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. La convenuta sostiene la negazione del diritto invocato dalla Controparte_1 parte ricorrente assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista. Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità. La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 discende, in realtà, dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può, senz'altro, ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. A tale riguardo va segnalato che in senso favorevole alla tesi dei turnisti sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.23880 a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Va, inoltre, registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di Cassazione confermativa di un orientamento ormai consolidato, nella specie l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743. L'. 29, 6° comma, C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce, innanzitutto, il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. L' resistente sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente Controparte_1 nsativi ed anche di avere remunerato molte ore di lavoro straordinario, di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro. Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la resistente Controparte_1 non ha provato che sia stata presentata tale istanza, così come non risulta formalizzata, prima della messa in mora, la richiesta del compenso contrattuale;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' resistente, pur Controparte_1 avendo formalmente negato l'applicabilità a (già art. 9), al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali. Per tali ragioni, sarebbe superflua l'ammissione di una CTU dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. Parimenti dall'ammontare del credito preteso dalla parte ricorrente non deve essere portato in detrazione quanto da lei riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate oltre il suo monte orario ordinario ripartito in turni settimanali. All'esito, sussiste il diritto di ciascuna parte ricorrente all'applicazione, nei suoi confronti, dell'art. 29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) ed, in base alla domanda formulata, va riconosciuta, in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne. Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo allegati agli atti. Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l' Controparte_1
per la causale di cui in
[...] della somma di € 2428,06 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in € 1314,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avvocato anticipatario. Così deciso in data 21/05/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio