CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO di MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
Alessandra Arceri Presidente Manuela Cortelloni Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 270/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Anguillara Sabazia (RM), Via Anguillarese n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Pierpaolo Ristori e Federico Francesco Ristori, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
C.F. ) – in persona dei procuratori speciali Dr. CP_2 P.IVA_2 [...]
e - in qualità di procuratrice di CP_3 Controparte_4 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monza (MB), Controparte_1 P.IVA_1
Via Antonio Gambacorti Passerini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Bovenzi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA E
(C.F. - in persona dei procuratori Controparte_5 P.IVA_3 speciali Dr. e - in qualità di procuratrice di Controparte_3 Controparte_4
C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Monza (MB), Via Antonio Gambacorti Passerini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Bovenzi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
INTERVENUTA CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta ed in riforma della impugnata sentenza:
-Accertare e dichiarare che il contratto stipulato tra le parti di causa, sia qualificato come fideiussione e, per l'effetto, dichiarare inefficace il contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. ai sensi dell'art. 1957 c.c. per intervenuta Parte_1 decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia;
-Per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1
e, conseguentemente dichiarare che il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.17830/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 04 Giugno 2020 è nullo, illegittimo, inefficace e comunque revocarlo nei confronti dell'appellante.
-Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore degli Avv.ti Pierpaolo Ristori e dell'Avv. Federico Francesco Ristori nominati antistatari.
Per CP_2 Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione: Dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni meglio esposte in narrativa ed in ogni caso rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 10525/2023 del Tribunale di Parte_1
Milano, pubblicata il 28/12/2023 RG 34990/2020, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e che qui si richiamano;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e C.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non esecutivo (decreto n. 9085/2020), con cui era stato loro ingiunto di pagare a favore di Controparte_1 la somma di Euro 21.513,93 oltre interessi e spese della procedura monitoria,
[...] riferita al saldo debitore del conto corrente di corrispondenza (conto corrente n. 395400) aperto in data 28.9.2004 da presso il Banco di Desio e della Parte_2
Brianza S.p.A. e garantito dalla fideiussione del 12.7.2011, rilasciata da
[...]
a favore della banca suddetta sino alla concorrenza dell'importo di Euro Parte_1
20.000,00; credito che era stato ceduto in blocco dal Banco di Desio e della Brianza a (ora . Controparte_6 Controparte_1
Gli attori in opposizione chiedevano di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza del credito azionato, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia per la differenza tra il tasso creditore (0,013 %) ed il tasso debitore (14,475 %) previsti sia per la modifica unilaterale da parte della banca delle clausole pag. 2/8 relative agli interessi debitori, la nullità delle clausole relative agli interessi, ai sensi dell'art.1815 c.c. in riferimento all'art. 644 c.p. e alla legge n. 108/1996 (TAEG di 14,475% contrattualmente previsto superiore al tasso soglia di usura del 14,13%, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di conto corrente), la nullità integrale o, in subordine, parziale, della fideiussione rilasciata da per Parte_1 violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e la decadenza della banca dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non avere la banca avviato alcuna azione di recupero ai danni della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla risoluzione del rapporto di conto corrente.
2. Si costituiva in giudizio (già , Controparte_1 Controparte_6 cessionaria del credito (doc. 6 fasc. monitorio opposta), contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione nei confronti degli opponenti e, nel merito, la conferma integrale del decreto ingiuntivo;
in subordine, la condanna degli opponenti e Parte_2 [...]
(quest'ultimo limitatamente alla somma garantita di Euro 20.000,00), al Parte_1 pagamento in solido dell'importo di Euro 21.513,93 o della diversa somma di giustizia. La convenuta deduceva la genericità delle contestazioni formulate dagli opponenti, prive di riscontro probatorio e la correttezza dell'importo ingiunto, alla luce dell'integralità degli estratti conto relativi al conto corrente n. 395400, prodotti in giudizio dall'opposta (doc. 3 fasc. opposta primo grado), evidenzianti le movimentazioni intervenute dalla data di accensione alla voltura a sofferenza, l'assenza di prova di una intesa restrittiva della concorrenza alla base della garanzia rilasciata da e la natura di tale negozio quale vero e proprio contratto Parte_1 autonomo di garanzia, la mancata allegazione da parte degli opponenti dell'effettiva sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e del pregiudizio patito da Parte_1
e, infine, l'irrilevanza dell'eventuale nullità parziale della fideiussione (in relazione alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8), in mancanza di allegazione e prova da parte degli opponenti che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza di dette clausole.
3. A seguito di scissione parziale di si costituiva in Controparte_1 giudizio subentrando, ai sensi dell'art. 2506 c.c., nei diritti della stessa CP_2
e intervenendo quale successore a titolo particolare, ai sensi Controparte_1 dell'art. 111 c.p.c.
4. Il Tribunale di Milano concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 20.4.2021. Con sentenza pronunciata in data 26.10.2023 (sentenza n. 10525/23, pubblicata in data 28.12.2023), il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, con condanna degli attori in opposizione al rimborso in favore di Controparte_7 delle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per
[...] spese generali, CPA ed IVA).
pag. 3/8 Il Tribunale riteneva infondate le doglianze degli attori in ordine alla prova, in sede monitoria, dell'esistenza del credito azionato, alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, alla modifica unilaterale del tasso debitore da parte della banca e alla usurarietà dei tassi di interesse. Secondo il Tribunale, la garanzia personale rilasciata da in data Parte_1
12.7.2011 a favore del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e nell'interesse della debitrice principale (v. doc. 3 fasc. monitorio opposta) non era una Parte_2 fideiussione in senso proprio, bensì un contratto autonomo di garanzia, alla luce delle clausole nn. 7 e 8 che prevedevano, rispettivamente, l'obbligo del fideiussore
[...] di pagare immediatamente al Banco di Desio e della Brianza “a semplice Parte_1 richiesta scritta” della banca, con impegno del fideiussore ad effettuare il pagamento
“anche in caso di opposizione del debitore” - espressione analoga alla clausola “senza eccezioni” - e l'obbligo del fideiussore di restituire le somme erogate anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite. La qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia rendeva irrilevante l'assunto difensivo di esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e copriva un diverso arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005).
5. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendone la riforma Parte_1
e formulando due motivi di gravame:
- Inefficacia della fideiussione per il superamento del termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.;
- Errata applicazione della legge con riferimento alla qualificazione della fideiussione in termini di contratto autonomo di garanzia;
errata applicazione dell'art. 1957 c.c.
6. si è costituita nel giudizio di appello, eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità dell'appello avversario, per mancata specificità dei motivi, non esplicitamente enunciati, privi della indicazione della sentenza impugnata e dei punti contestati e contenente la modifica delle conclusioni rassegnate in primo grado, con richiesta di accertamento della qualifica del contratto sottoscritto da Parte_1
Nel merito, ha chiesto il rigetto dei motivi di appello, in quanto infondati.
7. All'udienza del 25.9.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 29.10.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Con comparsa di costituzione depositata in data 8.7.2025, si è costituita in giudizio
[...]
quale società incorporante (di cui all'atto di Controparte_5 CP_2 fusione del 31.10.2024 rep. 88912, racc. 19863 a rogito Notaio dott. Persona_1 con effetto dal 4.11.2024), richiamando e facendo proprie tutte le difese articolate da tale ultima società. L'udienza del 29.10.2025 è stata anticipata al 10.9.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 4/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che Parte_1 la banca convenuta non aveva rispettato il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto la nullità delle clausole 6 e 8 della fideiussione e la conseguente applicabilità dell'art. 1957 c.c. e ha rilevato che la banca convenuta aveva revocato gli affidamenti con comunicazione del 13.2.2013 e, solo in data 6.3.2020, aveva depositato il ricorso per ingiunzione, ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Ha dedotto, altresì, che il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. coincideva con le singole scadenze e non già con il termine finale del rapporto principale e che la mera diffida ad adempiere era inidonea ad impedire la decorrenza di tale termine.
e hanno dedotto l'infondatezza del motivo di CP_2 Controparte_5 appello, rilevando che la fideiussione non era stata prestata da in Parte_1 qualità di consumatore - essendo amministratore delegato di al momento Parte_2 del rilascio della fideiussione – di guisa che egli non poteva far valere la nullità della fideiussione, ai sensi dell'art. 1957 c.c. Hanno dedotto, altresì, che la domanda di adempimento stragiudiziale era sufficiente a interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non essendo necessaria l'instaurazione di un giudizio nei confronti del debitore principale.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva qualificato la fideiussione in termini di contratto autonomo di garanzia. Ha dedotto che la semplice previsione del pagamento a prima richiesta non valeva a qualificare la garanzia quale contratto autonomo di garanzia (Cass. Civ., Sez. Un. 18.2.2010, n. 3947) e che, nel caso di specie, il dato testuale faceva espressamente riferimento alla fideiussione, laddove la previsione del pagamento a prima richiesta riguardava esclusivamente le modalità dell'escussione e i tempi del pagamento, senza limitazione alcuna delle eccezioni opponibili dal fideiussore.
e hanno resistito al motivo di appello, CP_2 Controparte_5 invocando la correttezza della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, avendo le parti espressamente escluso la possibilità del fideiussore di far valere le eccezioni del debitore, così evidenziando la volontà di far sorgere un contratto autonomo di garanzia. Hanno dedotto, poi, che l'appellante non aveva provato che la garanzia era stata stipulata dall'istituto di credito sulla base di una intesa anticoncorrenziale né aveva dimostrato di avere subito un pregiudizio a causa di una intesa anticoncorrenziale. Infine, hanno evidenziato che aveva Parte_1 sottoscritto il contratto di fideiussione senza alcuna costrizione ed era stato reso edotto di tutti i diritti e obblighi scaturenti dallo stesso.
pag. 5/8 3. Preliminarmente, rileva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnata (segnatamente, quello relativo alla qualificazione della garanzia personale rilasciata da;
gli errores in Parte_1 iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (quanto alla interpretazione della garanzia rilasciata da in termini di contratto autonomo di garanzia, Parte_1 con conseguente assorbimento di ogni valutazione sull'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e dell'intervenuta decadenza dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1957 c.c.) e chiedendo la riforma del capo stesso. Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello.
4. Ciò posto, passando all'esame del merito, va rilevato che, anche ove venisse accolto il secondo motivo di appello e la garanzia venisse qualificata in termini di fideiussione, ciò non condurrebbe alla riforma della impugnata sentenza. Invero, con riferimento alla garanzia sottoscritta dall'appellante, anche ad ipotizzare la nullità delle clausole indicate con conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c., in ogni caso, non si avrebbe alcuna ricaduta pratica sul rapporto controverso e l'appellante sarebbe comunque tenuto al pagamento del debito garantito. Rileva, in proposito, la Corte che la garanzia – anche qualora fosse qualificata in termini di fideiussione - è a prima richiesta, come si evince dalla clausola 7, a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Banco, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (doc. 3 fasc. monitorio). Con comunicazione del 11.2.2013, inviata alla debitrice principale e al fideiussore
Banco di Desio ha revocato gli affidamenti concessi a suo tempo e ha Parte_1 chiesto il pagamento del debito residuo, pari a complessivi Euro 18.913,93 (doc. 5 fascicolo monitorio prodotto da cfr. altresì, atto di appello pag. Controparte_7
4). Con riguardo alla decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., solo qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, il dies a quo va individuato, agli effetti dell'art. 1957 c.c., in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11.7.2014, n. 15902; Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2018, n. 1916). Nel caso di specie, difetta la prova che il debito – relativo ad una apertura di credito in conto corrente e al saldo del conto corrente – fosse ripartito in scadenze periodiche, pag. 6/8 sicché il dies a quo non può farsi decorrere dalla scadenza delle singole prestazioni, come prospettato dall'appellante. L'invio della lettera di diffida al pagamento basta a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che, diversamente opinando, sussisterebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 22346/2017; nello stesso senso, anche, Cass. Civ., n. 13078/2008 e Cass. Civ., n. 7345/1995). Dal che ne discende che, qualora si raggiungesse la prova dell'intesa anticoncorrenziale e della conseguente nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., troverebbe applicazione, nel caso di specie, l'art. 1957 c.c. e, ai sensi di tale disposizione, la banca non sarebbe decaduta, avendo inviato la diffida stragiudiziale alla debitrice principale e al fideiussore per il pagamento del debito. Per tali ragioni, deve ritenersi, in modo assorbente rispetto al restante motivo di appello, che nessuna decadenza può ritenersi intervenuta, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, applicati i parametri medi con riguardo allo scaglione di riferimento (Euro 5.201-Euro 26.000), in ragione delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria. Da ultimo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a Parte_1 favore di in qualità di procuratrice di Controparte_5 [...]
liquidate in Euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario Controparte_1 nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
pag. 7/8 Milano, 10.9.2025
Il Consigliere Est. Cristina Ravera
Il Presidente
Alessandra Arceri
pag. 8/8
Alessandra Arceri Presidente Manuela Cortelloni Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 270/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Anguillara Sabazia (RM), Via Anguillarese n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Pierpaolo Ristori e Federico Francesco Ristori, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
C.F. ) – in persona dei procuratori speciali Dr. CP_2 P.IVA_2 [...]
e - in qualità di procuratrice di CP_3 Controparte_4 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monza (MB), Controparte_1 P.IVA_1
Via Antonio Gambacorti Passerini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Bovenzi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA E
(C.F. - in persona dei procuratori Controparte_5 P.IVA_3 speciali Dr. e - in qualità di procuratrice di Controparte_3 Controparte_4
C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Monza (MB), Via Antonio Gambacorti Passerini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Bovenzi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
INTERVENUTA CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta ed in riforma della impugnata sentenza:
-Accertare e dichiarare che il contratto stipulato tra le parti di causa, sia qualificato come fideiussione e, per l'effetto, dichiarare inefficace il contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. ai sensi dell'art. 1957 c.c. per intervenuta Parte_1 decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia;
-Per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1
e, conseguentemente dichiarare che il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.17830/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 04 Giugno 2020 è nullo, illegittimo, inefficace e comunque revocarlo nei confronti dell'appellante.
-Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore degli Avv.ti Pierpaolo Ristori e dell'Avv. Federico Francesco Ristori nominati antistatari.
Per CP_2 Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione: Dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni meglio esposte in narrativa ed in ogni caso rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 10525/2023 del Tribunale di Parte_1
Milano, pubblicata il 28/12/2023 RG 34990/2020, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e che qui si richiamano;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e C.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non esecutivo (decreto n. 9085/2020), con cui era stato loro ingiunto di pagare a favore di Controparte_1 la somma di Euro 21.513,93 oltre interessi e spese della procedura monitoria,
[...] riferita al saldo debitore del conto corrente di corrispondenza (conto corrente n. 395400) aperto in data 28.9.2004 da presso il Banco di Desio e della Parte_2
Brianza S.p.A. e garantito dalla fideiussione del 12.7.2011, rilasciata da
[...]
a favore della banca suddetta sino alla concorrenza dell'importo di Euro Parte_1
20.000,00; credito che era stato ceduto in blocco dal Banco di Desio e della Brianza a (ora . Controparte_6 Controparte_1
Gli attori in opposizione chiedevano di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza del credito azionato, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia per la differenza tra il tasso creditore (0,013 %) ed il tasso debitore (14,475 %) previsti sia per la modifica unilaterale da parte della banca delle clausole pag. 2/8 relative agli interessi debitori, la nullità delle clausole relative agli interessi, ai sensi dell'art.1815 c.c. in riferimento all'art. 644 c.p. e alla legge n. 108/1996 (TAEG di 14,475% contrattualmente previsto superiore al tasso soglia di usura del 14,13%, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di conto corrente), la nullità integrale o, in subordine, parziale, della fideiussione rilasciata da per Parte_1 violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e la decadenza della banca dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non avere la banca avviato alcuna azione di recupero ai danni della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla risoluzione del rapporto di conto corrente.
2. Si costituiva in giudizio (già , Controparte_1 Controparte_6 cessionaria del credito (doc. 6 fasc. monitorio opposta), contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione nei confronti degli opponenti e, nel merito, la conferma integrale del decreto ingiuntivo;
in subordine, la condanna degli opponenti e Parte_2 [...]
(quest'ultimo limitatamente alla somma garantita di Euro 20.000,00), al Parte_1 pagamento in solido dell'importo di Euro 21.513,93 o della diversa somma di giustizia. La convenuta deduceva la genericità delle contestazioni formulate dagli opponenti, prive di riscontro probatorio e la correttezza dell'importo ingiunto, alla luce dell'integralità degli estratti conto relativi al conto corrente n. 395400, prodotti in giudizio dall'opposta (doc. 3 fasc. opposta primo grado), evidenzianti le movimentazioni intervenute dalla data di accensione alla voltura a sofferenza, l'assenza di prova di una intesa restrittiva della concorrenza alla base della garanzia rilasciata da e la natura di tale negozio quale vero e proprio contratto Parte_1 autonomo di garanzia, la mancata allegazione da parte degli opponenti dell'effettiva sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e del pregiudizio patito da Parte_1
e, infine, l'irrilevanza dell'eventuale nullità parziale della fideiussione (in relazione alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8), in mancanza di allegazione e prova da parte degli opponenti che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza di dette clausole.
3. A seguito di scissione parziale di si costituiva in Controparte_1 giudizio subentrando, ai sensi dell'art. 2506 c.c., nei diritti della stessa CP_2
e intervenendo quale successore a titolo particolare, ai sensi Controparte_1 dell'art. 111 c.p.c.
4. Il Tribunale di Milano concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 20.4.2021. Con sentenza pronunciata in data 26.10.2023 (sentenza n. 10525/23, pubblicata in data 28.12.2023), il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, con condanna degli attori in opposizione al rimborso in favore di Controparte_7 delle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per
[...] spese generali, CPA ed IVA).
pag. 3/8 Il Tribunale riteneva infondate le doglianze degli attori in ordine alla prova, in sede monitoria, dell'esistenza del credito azionato, alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, alla modifica unilaterale del tasso debitore da parte della banca e alla usurarietà dei tassi di interesse. Secondo il Tribunale, la garanzia personale rilasciata da in data Parte_1
12.7.2011 a favore del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e nell'interesse della debitrice principale (v. doc. 3 fasc. monitorio opposta) non era una Parte_2 fideiussione in senso proprio, bensì un contratto autonomo di garanzia, alla luce delle clausole nn. 7 e 8 che prevedevano, rispettivamente, l'obbligo del fideiussore
[...] di pagare immediatamente al Banco di Desio e della Brianza “a semplice Parte_1 richiesta scritta” della banca, con impegno del fideiussore ad effettuare il pagamento
“anche in caso di opposizione del debitore” - espressione analoga alla clausola “senza eccezioni” - e l'obbligo del fideiussore di restituire le somme erogate anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite. La qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia rendeva irrilevante l'assunto difensivo di esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e copriva un diverso arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005).
5. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendone la riforma Parte_1
e formulando due motivi di gravame:
- Inefficacia della fideiussione per il superamento del termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.;
- Errata applicazione della legge con riferimento alla qualificazione della fideiussione in termini di contratto autonomo di garanzia;
errata applicazione dell'art. 1957 c.c.
6. si è costituita nel giudizio di appello, eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità dell'appello avversario, per mancata specificità dei motivi, non esplicitamente enunciati, privi della indicazione della sentenza impugnata e dei punti contestati e contenente la modifica delle conclusioni rassegnate in primo grado, con richiesta di accertamento della qualifica del contratto sottoscritto da Parte_1
Nel merito, ha chiesto il rigetto dei motivi di appello, in quanto infondati.
7. All'udienza del 25.9.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 29.10.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Con comparsa di costituzione depositata in data 8.7.2025, si è costituita in giudizio
[...]
quale società incorporante (di cui all'atto di Controparte_5 CP_2 fusione del 31.10.2024 rep. 88912, racc. 19863 a rogito Notaio dott. Persona_1 con effetto dal 4.11.2024), richiamando e facendo proprie tutte le difese articolate da tale ultima società. L'udienza del 29.10.2025 è stata anticipata al 10.9.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 4/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che Parte_1 la banca convenuta non aveva rispettato il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto la nullità delle clausole 6 e 8 della fideiussione e la conseguente applicabilità dell'art. 1957 c.c. e ha rilevato che la banca convenuta aveva revocato gli affidamenti con comunicazione del 13.2.2013 e, solo in data 6.3.2020, aveva depositato il ricorso per ingiunzione, ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Ha dedotto, altresì, che il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. coincideva con le singole scadenze e non già con il termine finale del rapporto principale e che la mera diffida ad adempiere era inidonea ad impedire la decorrenza di tale termine.
e hanno dedotto l'infondatezza del motivo di CP_2 Controparte_5 appello, rilevando che la fideiussione non era stata prestata da in Parte_1 qualità di consumatore - essendo amministratore delegato di al momento Parte_2 del rilascio della fideiussione – di guisa che egli non poteva far valere la nullità della fideiussione, ai sensi dell'art. 1957 c.c. Hanno dedotto, altresì, che la domanda di adempimento stragiudiziale era sufficiente a interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non essendo necessaria l'instaurazione di un giudizio nei confronti del debitore principale.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva qualificato la fideiussione in termini di contratto autonomo di garanzia. Ha dedotto che la semplice previsione del pagamento a prima richiesta non valeva a qualificare la garanzia quale contratto autonomo di garanzia (Cass. Civ., Sez. Un. 18.2.2010, n. 3947) e che, nel caso di specie, il dato testuale faceva espressamente riferimento alla fideiussione, laddove la previsione del pagamento a prima richiesta riguardava esclusivamente le modalità dell'escussione e i tempi del pagamento, senza limitazione alcuna delle eccezioni opponibili dal fideiussore.
e hanno resistito al motivo di appello, CP_2 Controparte_5 invocando la correttezza della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, avendo le parti espressamente escluso la possibilità del fideiussore di far valere le eccezioni del debitore, così evidenziando la volontà di far sorgere un contratto autonomo di garanzia. Hanno dedotto, poi, che l'appellante non aveva provato che la garanzia era stata stipulata dall'istituto di credito sulla base di una intesa anticoncorrenziale né aveva dimostrato di avere subito un pregiudizio a causa di una intesa anticoncorrenziale. Infine, hanno evidenziato che aveva Parte_1 sottoscritto il contratto di fideiussione senza alcuna costrizione ed era stato reso edotto di tutti i diritti e obblighi scaturenti dallo stesso.
pag. 5/8 3. Preliminarmente, rileva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnata (segnatamente, quello relativo alla qualificazione della garanzia personale rilasciata da;
gli errores in Parte_1 iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (quanto alla interpretazione della garanzia rilasciata da in termini di contratto autonomo di garanzia, Parte_1 con conseguente assorbimento di ogni valutazione sull'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e dell'intervenuta decadenza dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1957 c.c.) e chiedendo la riforma del capo stesso. Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello.
4. Ciò posto, passando all'esame del merito, va rilevato che, anche ove venisse accolto il secondo motivo di appello e la garanzia venisse qualificata in termini di fideiussione, ciò non condurrebbe alla riforma della impugnata sentenza. Invero, con riferimento alla garanzia sottoscritta dall'appellante, anche ad ipotizzare la nullità delle clausole indicate con conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c., in ogni caso, non si avrebbe alcuna ricaduta pratica sul rapporto controverso e l'appellante sarebbe comunque tenuto al pagamento del debito garantito. Rileva, in proposito, la Corte che la garanzia – anche qualora fosse qualificata in termini di fideiussione - è a prima richiesta, come si evince dalla clausola 7, a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Banco, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (doc. 3 fasc. monitorio). Con comunicazione del 11.2.2013, inviata alla debitrice principale e al fideiussore
Banco di Desio ha revocato gli affidamenti concessi a suo tempo e ha Parte_1 chiesto il pagamento del debito residuo, pari a complessivi Euro 18.913,93 (doc. 5 fascicolo monitorio prodotto da cfr. altresì, atto di appello pag. Controparte_7
4). Con riguardo alla decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., solo qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, il dies a quo va individuato, agli effetti dell'art. 1957 c.c., in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11.7.2014, n. 15902; Cass. Civ., Sez. III, 19.7.2018, n. 1916). Nel caso di specie, difetta la prova che il debito – relativo ad una apertura di credito in conto corrente e al saldo del conto corrente – fosse ripartito in scadenze periodiche, pag. 6/8 sicché il dies a quo non può farsi decorrere dalla scadenza delle singole prestazioni, come prospettato dall'appellante. L'invio della lettera di diffida al pagamento basta a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che, diversamente opinando, sussisterebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 22346/2017; nello stesso senso, anche, Cass. Civ., n. 13078/2008 e Cass. Civ., n. 7345/1995). Dal che ne discende che, qualora si raggiungesse la prova dell'intesa anticoncorrenziale e della conseguente nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., troverebbe applicazione, nel caso di specie, l'art. 1957 c.c. e, ai sensi di tale disposizione, la banca non sarebbe decaduta, avendo inviato la diffida stragiudiziale alla debitrice principale e al fideiussore per il pagamento del debito. Per tali ragioni, deve ritenersi, in modo assorbente rispetto al restante motivo di appello, che nessuna decadenza può ritenersi intervenuta, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, applicati i parametri medi con riguardo allo scaglione di riferimento (Euro 5.201-Euro 26.000), in ragione delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria. Da ultimo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a Parte_1 favore di in qualità di procuratrice di Controparte_5 [...]
liquidate in Euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario Controparte_1 nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
pag. 7/8 Milano, 10.9.2025
Il Consigliere Est. Cristina Ravera
Il Presidente
Alessandra Arceri
pag. 8/8