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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2501/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
22/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara GASTALDELLO del Foro di
Vicenza, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
ed celebrato il 16/10/2010 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rubano (PD) (atto n. 13 - parte
I - anno 2010), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La casa familiare, sita in Lazise (VR), Strada delle Carlotte, n. 72, di proprietà
esclusiva di , resterà assegnata alla stessa, Parte_1
quale genitore collocatario del figlio minore . Persona_1
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre. I genitori eserciteranno, dunque, la responsabilità genitoriale in modo condiviso,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla sua salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità e aspirazioni e fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione.
4) , fintanto che sarà ancora presso l'attuale Parte_2 Persona_1
residenza, avrà il diritto di vedere e di tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a) due pomeriggi alla settimana, indicativamente il lunedì e il giovedì,
dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
b) un week-end ogni due settimane, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì
mattina, con accompagnamento a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
2 c) tutte le vacanze pasquali del corrente anno e quattro settimane durante il periodo estivo compreso tra il 10 giugno e il 15 agosto 2025;
d) ulteriori festività previste dal calendario scolastico.
Dopo il trasferimento in Messico, trascorrerà in Italia con il Persona_1
padre quattro mesi all'anno e precisamente: luglio, agosto, dicembre e gennaio, ovvero tutte le vacanze previste dal calendario scolastico di quel
Paese in aggiunta ad altre tre settimane, durante le quali il minore potrà
comunque frequentare le lezioni con la modalità della didattica a distanza.
Il padre avrà, altresì, facoltà di vedere e tenere con sé il figlio in ogni occasione in cui si recherà in Messico per incontralo, previo accordo con la madre.
5) corrisponderà a quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da eseguire sul conto intestato alla madre, l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da aggiornare ogni anno secondo gli indici
ISTAT - Famiglie. Tale importo sarà ridotto a € 250,00 (duecentocinquanta/00)
nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio, quando Persona_1
starà in Italia con il padre.
contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50%, Parte_2
come da protocollo adottato dal Tribunale di Verona:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante,
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e
3 fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
spese per attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori.
Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e
VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà
esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato
4 dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore,
la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate dai genitori o decise dal giudice;
per le spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere preventivamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Le spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute nel mese successivo: al fine di rendere rimborsabile la spesa, il genitore che l'ha sostenuta dovrà far pervenire all'altro la richiesta corredata dalla relativa pezza giustificativa entro il giorno 5 del mese successivo, così da permettere il pagamento entro il giorno 10 di ogni mese.
Parimenti sarà ripartito al 50% tra i genitori il costo degli spostamenti aerei di dal Messico all'Italia e viceversa. Persona_1
6) L'assegno unico universale continuerà ad essere incassato integralmente da
. Parte_1
7) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto,
rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno divorzile.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
5 I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 11/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7
N. 2501/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
22/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara GASTALDELLO del Foro di
Vicenza, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
ed celebrato il 16/10/2010 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rubano (PD) (atto n. 13 - parte
I - anno 2010), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La casa familiare, sita in Lazise (VR), Strada delle Carlotte, n. 72, di proprietà
esclusiva di , resterà assegnata alla stessa, Parte_1
quale genitore collocatario del figlio minore . Persona_1
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre. I genitori eserciteranno, dunque, la responsabilità genitoriale in modo condiviso,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla sua salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità e aspirazioni e fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione.
4) , fintanto che sarà ancora presso l'attuale Parte_2 Persona_1
residenza, avrà il diritto di vedere e di tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a) due pomeriggi alla settimana, indicativamente il lunedì e il giovedì,
dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
b) un week-end ogni due settimane, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì
mattina, con accompagnamento a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
2 c) tutte le vacanze pasquali del corrente anno e quattro settimane durante il periodo estivo compreso tra il 10 giugno e il 15 agosto 2025;
d) ulteriori festività previste dal calendario scolastico.
Dopo il trasferimento in Messico, trascorrerà in Italia con il Persona_1
padre quattro mesi all'anno e precisamente: luglio, agosto, dicembre e gennaio, ovvero tutte le vacanze previste dal calendario scolastico di quel
Paese in aggiunta ad altre tre settimane, durante le quali il minore potrà
comunque frequentare le lezioni con la modalità della didattica a distanza.
Il padre avrà, altresì, facoltà di vedere e tenere con sé il figlio in ogni occasione in cui si recherà in Messico per incontralo, previo accordo con la madre.
5) corrisponderà a quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da eseguire sul conto intestato alla madre, l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da aggiornare ogni anno secondo gli indici
ISTAT - Famiglie. Tale importo sarà ridotto a € 250,00 (duecentocinquanta/00)
nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio, quando Persona_1
starà in Italia con il padre.
contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50%, Parte_2
come da protocollo adottato dal Tribunale di Verona:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante,
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e
3 fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
spese per attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori.
Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e
VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà
esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato
4 dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore,
la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate dai genitori o decise dal giudice;
per le spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere preventivamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Le spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute nel mese successivo: al fine di rendere rimborsabile la spesa, il genitore che l'ha sostenuta dovrà far pervenire all'altro la richiesta corredata dalla relativa pezza giustificativa entro il giorno 5 del mese successivo, così da permettere il pagamento entro il giorno 10 di ogni mese.
Parimenti sarà ripartito al 50% tra i genitori il costo degli spostamenti aerei di dal Messico all'Italia e viceversa. Persona_1
6) L'assegno unico universale continuerà ad essere incassato integralmente da
. Parte_1
7) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto,
rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno divorzile.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
5 I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 11/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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