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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8683 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De ER;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14626/2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
Di FA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Tagliamento
n.14, indirizzo pec per le comunicazioni Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del suo procuratore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Sveva Berardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via Cicerone n.49, indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c notificato in data 19.04.2023 e 28.04.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio e la al fine di ottenere il Controparte_2 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in relazione ad un sinistro stradale verificatosi in data 23.04.2019.
In sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto: 1. Quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa: “1) In data 23 novembre 2019, alle ore
02:00 circa, il SI. rimaneva coinvolto in un sinistro stradale quale terzo Parte_1 trasportato dell'autovettura FIAT DOBLO', targata EF 401 PL, di proprietà della SI.ra
e condotta dal SI. e assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_3
polizza num. 22029WU con massimale di €. Controparte_4
10.000,000,00 per la responsabilità civile, con sede legale in Roma (All. 2 – polizza num.
22029WU). 2) Il suddetto sinistro si verificava con le seguenti modalità: l'autovettura FIAT
DOBLO', targata EF 401 PL, di proprietà della SI.ra e condotta dal SI. Controparte_2
, che, percorreva in Fondi la S.P. Selvavetere, proveniente dal lato di Controparte_3
Fondi, in direzione della SR 213 Flacca, allorquando, giunto in prossimità di una curva volgente a destra, precisamente al km 4+945, atteso il fondo bagnato e la velocità non adeguata alle condizioni di tempo e luogo, perdeva il controllo del veicolo, fuoriuscendo dal manto stradale, andando ad impattare violentemente contro un albero ad alto fusto, terminando la corsa all'interno di un campo privato. L'urto di forte entità faceva sbalzare fuori dal veicolo entrambi gli occupanti che venivano soccorsi dal personale del 118 e, in un primo momento, venivano trasportati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terracina, ma viste le gravissime condizioni, il conducente veniva trasportato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre il SI. veniva Parte_1 elitrasportato presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale San Camillo Forlanini. Sul manto stradale non venivano rilevate tracce di frenata ma solo l'inizio della fuoriuscita che si prolungava per metri 13,70 fino all'impatto contro il citato albero. Impatto avvenuto tra la parte laterale sinistra dell'autocarro contro l'albero”;
2. Che sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della sezione della Polizia Stradale di
Latina i quali, rilevata l'assenza di testimoni oculari, avevano provveduto a stilare apposito verbale di incidente;
3. Che il sinistro gli aveva cagionato: 1) Una compromissione dell'integrità psico-fisica pari a
65% di punti percentuali quali invalidità permanente con un'incidenza sulla cenestesi e sull'efficienza lavorativa;
2) Trenta giorni di inabilità temporanea integrale e sessanta giorni di inabilità temporanea parziale al 80%; 3) Un Danno estetico: “Da apposita relazione medica, a firma del Dott. , Specialista in Chirurgia Plastica, risulta che Persona_1
l'odierno ricorrente ha subito, a causa del sinistro in oggetto, plurimi esiti dismorfico cicatriziali a carico della regione cranio-facciale e della parete addominale che configurano danno estetico da ascrivere alla III classe SIMLA 2016” oltre ad un “disturbo ansioso-depressivo cronico di grado marcato, complicato da spunti fobici con condotte di evitamento, con la necessità di un trattamento psicoterapeutico per almeno una seduta settimanale ad vitam”
4. Di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa un acconto di € 88.000,00 da ritenersi non satisfattivo dei danni subiti;
5. Che nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c avente R.G. n. 20942/2022, il consulente tecnico aveva confermato la non congruità dell'offerta della compagnia assicurativa in ordine al ristoro dei danni subiti in conseguenza al sinistro stradale;
6. Che la responsabilità del sinistro era in ogni caso integralmente ascrivibile alla condotta di
, conducente del veicolo Fiat Doblò sul quale era trasportato: “Pertanto, Controparte_3 sulla scorta delle risultanze in atti, deve ritenersi positivamente acquisito che la responsabilità del sinistro è addebitabile esclusivamente al conducente dell'autovettura Fiat
Doblò, che perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale andando ad impattare violentemente contro un albero a doppio fusto, a causa del fondo bagnato e della velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo”;
7. Di aver diritto ad una personalizzazione del danno a causa: a) Della maggior usura in termini sia di resistenza che di capacità di concentrazione nello svolgimento del proprio lavoro di impiegato presso azienda edile;
b) Della “preclusione e/o limitazione per il danneggiato a qualsivoglia manifestazione di vita fisica, sportiva, sociale e lavorativa”; c) Del
“documentato disturbo ansioso-depressivo cronico di grado marcato, complicato da spunti fobici con condotte di evitamento”
8. Di aver altresì diritto al risarcimento del: 1) Danno morale in relazione all'entità delle lesioni subite;
2) Danno esistenziale in considerazione del peggioramento della qualità delle condizioni di vita in seguito al sinistro;
3) Danno estetico da liquidare separatamente rispetto al danno biologico;
9. Di aver riportato danni patrimoniali e nello specifico di aver diritto al risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa generica oltre al rimborso dell'importo di euro 30.000,00 euro per un intervento estetico da eseguire e 5.000,00 euro per percorsi di psicoterapia.
Parte attrice ha così concluso: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, stante la natura documentale della controversia e considerata la consulenza tecnica già espletata nel procedimento di ATP RG 20942-2022 del Tribunale di Roma: - in via preliminare, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, alla luce della documentazione versata in atti ed in particolare della relazione di consulenza tecnica medico-legale resa e depositata nel procedimento di ATP RG 20942-2022 relativa al sinistro verificatosi in data 23 novembre 2019 per responsabilità totale ed esclusiva del SI. CP_3 conducente dell'autovettura Fiat Doblò targata EF 401 PL e, quindi, della SI.ra
[...] CP_2
quale proprietaria della predetta autovettura, e della quale
[...] Controparte_1
Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. della citata autovettura, nella causazione di tutti i gravissimi danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal SI. , così come Parte_1 accertati nella suddetta c.t.u., formulare una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come introdotto dal D.L. 69/2013. nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della SI.ra , quale proprietaria dell'autovettura FIAT DOBLO', targata EF 401 Controparte_2
PL e di quale Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. della precitata Controparte_1 autovettura. 2) accertare e dichiarare, altresì, che, in dipendenza del predetto sinistro, il SI.
[...]
, ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici, esistenziali e morali), già Parte_1 accertati nell'ambito del giudizio per ATP celebrato innanzi al Tribunale di Roma RG num. 20942-
2022, ed in ogni caso come sopra meglio indicati e quantificati;
3) condannare, conseguentemente,
in persona del legale rappresentate pro-tempore, nonché la SI.ra Controparte_1
, al pagamento, in via concorrente e solidale tra loro, in favore del SI. Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici, esistenziali e
[...] morali), sofferti da quest'ultimo, in dipendenza del sinistro plurioffensivo del 23 novembre 2019 e meglio descritto nelle premesse del presente atto: - al pagamento in favore del SI. Parte_1
dei danni non patrimoniali (biologici, esistenziali, morali e danno estetico), tutti nessuno
[...] escluso, meglio descritti e quantificati nella nota 3 del presente atto pari all'importo di €. 328.907,00
a titolo di danno biologico, €. 50.000,00 a titolo di danno morale, €. 50.000,00 a titolo di danno esistenziale, €. 30.000,00 a titolo di danno estetico e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, già accertati nell'ambito del giudizio per ATP celebrato innanzi al Tribunale di Roma RG num. 20942-2022, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì dell'evento e fino al momento dell'effettivo soddisfo, da calcolarsi secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, sez. un., n.
1712 del 17 febbraio 1995, nonché il maggior danno, ex art. 1224 II° comma cod.civ., ed il danno da ritardo (anche a titolo di mala gestio impropria). - al pagamento in favore del SI. Parte_1
dei danni patrimoniali, lucro cessante e danno emergente, come sopra meglio individuati
[...]
e descritti, tutti nessuno escluso, pari all'importo di €. 60.000,00, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, già accertati nell'ambito del giudizio per ATP celebrato innanzi al Tribunale di
Roma RG num. 20942-2022, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì dell'evento e fino al momento dell'effettivo soddisfo, da calcolarsi secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, sez. un., n. 1712 del 17 febbraio 1995, nonché il maggior danno, ex art. 1224 II° comma cod.civ., ed il danno da ritardo (anche a titolo di mala gestio impropria). In ogni caso: 4) condannare
[...]
in persona del legale rappresentate pro-tempore, nonché la SI.ra Controparte_1 CP_2 , al pagamento, in via concorrente e solidale tra loro, al pagamento delle spese sostenute per
[...]
l'accertamento tecnico preventivo RG num. 20942-2022 del Tribunale di Roma, processuali e per la
c.t.u. 5) condannare in persona del legale rappresentate pro-tempore, Controparte_1 nonché la SI.ra , al pagamento, in via concorrente e solidale tra loro, alla Controparte_2 responsabilità processuale valutabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni sopra esposte. 6) condannare in persona del legale rappresentate pro-tempore, nonché la Controparte_1
SI.ra , al pagamento, in via concorrente e solidale tra loro, al pagamento delle Controparte_2 spese legali del giudizio di merito e del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo del
Tribunale di Roma RG num. 20942-2022, oltre IVA e CPA. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la deducendo per quanto di interesse ai fini della Controparte_1 motivazione:
1) In via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art.702 bis presentato da parte attrice e la conseguente necessità di mutamento del rito in ordinario;
2) Nel merito, la responsabilità concorsuale di nella causazione del Parte_1 sinistro poiché sprovvisto della cintura di sicurezza e volontariamente esposto al rischio ex art. 1227 c.c., essendo quest'ultimo a conoscenza dello stato di alterazione a causa dell'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti da parte di conducente Controparte_3 del veicolo sul quale era trasportato;
“In primo luogo si evidenzia che trattasi di evento che presenta diverse anomalie e/o criticità che fanno dubitare del reale accadimento del sinistro, nonché delle modalità con cui lo stesso si sarebbe verificato. Peraltro la circostanza che i due occupanti del mezzo siano fuoriusciti dall'abitacolo depone, con ragionevole certezza, per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Inoltre si rende noto che il conducente del mezzo , trasportato all'Ospedale di Latina, in seguito Controparte_3 agli esami tossicologici sulle urine, lo stesso è stato trovato positivo per oppiacei, cannabinoidi, benzodiazepine superiori a 1000. E' stato anche effettuato alcool test nelle urine con riscontro di positività superiore a 1000 ng/l (. . .) Si rileva quindi che lo stato alterato del conducente era verosimilmente noto al , pertanto avendo accettato Parte_1 di essere trasportato, lo stesso si è assunto il rischio, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto in ragione del fatto colposo dello stesso danneggiato ex art. 1227 c.c”.
3) L'errata quantificazione del danno prospettata da parte attrice nonché le infondate pretese in merito al risarcimento di euro 25.000,00 per il danno da cenestesi lavorativa e al rimborso di euro 30.000,00 per l'esecuzione di un intervento estetico oltre alle asserite spese necessarie per i corsi di psicoterapia.
La comparsa dell'assicurazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del ricorso non ricorrendo i presupposti di legge per l'applicabilità dell'art. 702 bis cpc e disporre il mutamento del rito in ordinario. Nel merito voglia accertare che le lesioni lamentane siano concausate dall'omesso uso della cintura di sicurezza con satisfattività della valutazione e offerta formulata dalla Compagnia.
Considerato anche il concorso colposo del danneggiato che ha accettato il rischio di trasporto con conducente visibilmente alterato. Vittoria di spese”.
All'udienza del 21.09.2023, tenuto conto delle contestazioni di parte convenuta, è stato predisposto il mutamento del rito in ordinario (cfr. verbale di udienza del 21.09.2023)
Non si è costituita in giudizio a cui il ricorso ex art. 702 bis c.p.c è stato notificato Controparte_2 regolarmente a mezzo postale in data 28.04.2023 nel rispetto dei termini previsti dalla legge ossia di almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio, si è concluso con l'archiviazione del gip di Latina, il procedimento penale instaurato a carico di per il reato di cui all'art.590 bis c.p. (cfr. decreto di Controparte_3 archiviazione.doc.24. memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc ). Controparte_1
2) In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro
In punto di diritto occorre rammentare che nel caso di sinistro stradale in cui risulti coinvolto esclusivamente un veicolo, l'azione diretta che compete al terzo trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall' art. 144 del codice delle assicurazioni con onere probatorio analogo a quello previsto dall'art. 2054 co.1 del codice civile: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'articolo 141 del Dlgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puo' essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile
l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito” (Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1044).
In tema di danni cagionati da sinistri stradali, l'art. 2054, co. 1, del codice civile prescrive che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2054, co.1 del codice civile, il terzo trasportato che agisce ai sensi dell'art.144 del codice delle assicurazioni, dovrà esclusivamente provare il danno subito,
l'effettivo accadimento del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire spettando al conducente del veicolo dimostrare di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitare il danno.
Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da Parte_1 in relazione ad un sinistro stradale verificatosi in data 23.04.2019 nel Comune di Fondi (LT).
Secondo la ricostruzione di parte attrice, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, l'autovettura
Fiat Doblo tg. EF401PL di proprietà di e condotta da sulla Controparte_2 Controparte_3 quale era trasportato, percorrendo la strada provinciale Selvavetere, in prossimità di una curva, a causa dell'asfalto bagnato e della velocità non adeguata, era fuoriuscita dal manto stradale andando ad impattare contro un albero collocato in un campo privato esterno rispetto alla carreggiata.
Nella specie, l'assicurazione convenuta non ha contestato la qualità di terzo trasportato in capo a parte attrice e la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo che del resto è documentata dalla relazione di incidente stilata dagli agenti della Polizia stradale intervenuti nell'immediatezza del sinistro (cfr. relazione di incidente stradale doc.
3. fascicolo parte attrice) rilevato inoltre che in tale circostanza era stato sanzionato per aver violato l'art 141 del c.d.s che prescrive Controparte_3 per i conducenti l'obbligo di moderare la velocità in relazione alla natura e alle caratteristiche del veicolo e della strada in modo tale da poter in ogni caso poter arrestare tempestivamente il veicolo.
Parte convenuta ha piuttosto contestato l'asserita integrale responsabilità del conducente del veicolo appuntando la propria difesa sul mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte di Parte_1
e sulla volontaria esposizione di quest'ultimo al rischio ex. art.1227 c.c. essendo a
[...] conoscenza dello stato di alterazione del conducente causato dall'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti.
Per quanto attiene al concorso di colpa del terzo trasportato dovuto dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto segue: “È legittima la riduzione del risarcimento per il terzo trasportato se la dinamica dell'incidente permette di presumere il concorso di colpa per non aver indossato la cintura di sicurezza” (cfr. Cassazione Civile sez. III,
22/06/2020, n. 12109); sul tema anche : “La circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell'evento di danno (omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato) non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno;
ciò in quanto, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero di mezzo coinvolto in un sinistro stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima, ma non la sua esclusione”(cfr. Cassazione Civile sez. III, 30/01/2019, n.2531).
Inoltre: “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso,
a norma dell'art. 1227 c.c., comma 1, ... la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare
i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore" (Cass. n. 4954 del 2007
e n. 7777 del 2014 in motivazione)” (Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25712).
L'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del terzo trasportato è dunque idoneo a configurare un concorso di colpa del terzo trasportato coinvolto nel sinistro, e, a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni può determinare una riduzione del diritto al risarcimento.
Al fine di provare il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell'odierno attore,
l'assicurazione convenuta ha depositato una perizia di parte in cui si legge: “Trattasi di un grave trauma cranico e addominale con fratture craniche e lesioni epatiche. Il trauma cranico è stato di entità notevole, in quanto il soggetto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, quindi non aveva la cinta di sicurezza allacciata. Tenuto conto dell'accertamento specialistico del Prof. si può valutare Per_2 il complesso delle lesioni riportate dell'infortunato nel 30-32% con una temporanea ITA 31 giorni,
ITP al 75% 60 giorni, ITP al 50% 40 giorni” (cfr. Relazione medico-legale. Doc.
4. fascicolo
[...]
). Controparte_1
Nella specie, la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore in seguito al sinistro con il corretto uso della cintura di sicurezza, è stata oggetto di approfondimento mediante consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del giudizio instaurato da parte attrice ex art. 696 bis c.p.c.
La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, rientra insieme alle altre risultanze istruttorie, tra gli elementi liberamente valutabili dal giudice ai fini del fondamento del proprio convincimento: “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto
e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare). (Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n.8496).
Nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c avente R.G. n. 20942/2022, il consulente tecnico in relazione al singolo quesito posto all'udienza del 19.09.2022: ”1) valuti il ctu la compatibilità delle lesioni con
l'uso delle cinture di sicurezza, specificando, in caso di incompatibilità, in che misura gli esiti del sinistro sarebbero stati meno gravi ove gli strumenti di contenimento fossero stati utilizzati” ha così riferito: “Le lesioni riportate sono compatibili con un uso corretto delle cinture di sicurezza” (cfr. pag
26. relazione di consulenza medico-legale a firma di doc.20. fascicolo parte Persona_3 attrice).
La prospettazione della compagnia assicurativa evidenziata nella perizia di parte acquisita agli atti è nel senso che le gravi lesioni riportate dall'attore siano state determinate dalla fuoriuscita dall'abitacolo e dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
Tale prospettazione non è tuttavia stata supportata da ulteriori elementi probatori e pertanto, tenuto conto che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo è stato accertato il corretto utilizzo della cintura di sicurezza da parte di , non avendo parte convenuta assolto l'onere Parte_1 probatorio posto a suo carico dal citato art. 1227 c.c, alcun elemento di responsabilità può essere ascritto alla condotta di parte attrice.
Per completezza occorre evidenziare che nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo,
l'assicurazione convenuta si è regolarmente costituita partecipando con i propri consulenti alle operazioni peritali non contestando quanto riferito dal consulente tecnico in merito al corretto uso delle cinture di sicurezza da parte dell'attore.
Analogamente, nessun elemento di responsabilità è configurabile a carico di Parte_1 per la volontaria esposizione al rischio ex art.1227 c.c in difetto di prova dell'effettiva conoscenza da parte di quest'ultimo dello stato di alterazione e dell'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche da parte di conducente del veicolo Fiat Doblo sul quale era trasportato. Controparte_3
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: “Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 19/01/2017, n.1295).
Ora, occorre evidenziare che dalla documentazione prodotta dall'assicurazione convenuta, non è emersa alcuna prova relativa all'asserito stato di alterazione da parte di . Controparte_3
Nella comunicazione della notizia di reato proveniente dalla Polizia stradale di Latina prodotta da parte convenuta, si legge: “Nella mattinata del 23.11.2019, dopo aver acquisito la documentazione presso l'Ospedale di Terracina, si riscontrava che non erano stati eseguiti gli accertamenti clinici richiesti ossia il medico attestavano per entrambi: Pz intubato all'arrivo, prima della richiesta degli accertamenti giudiziari. Invero, nella comunicazione della notizia di reato proveniente dalla Polizia stradale di Latina prodotta da parte convenuta, si legge quanto segue: “Nella mattinata del
23.11.2019, dopo aver acquisito la documentazione presso l'Ospedale di Terracina, si riscontrava che non erano stati eseguiti gli accertamenti clinici richiesti ossia il medico attestavano per entrambi:
Pz intubato all'arrivo, prima della richiesta degli accertamenti giudiziari. Si contatta telefonicamente l'App. Scelto Bortone Gaetano e si avvisa che non sono stati effettuati i tossicologici, viste le condizioni del paziente. Alla luce di quanto sopra, avendo identificati i soggetti, ed individuato
l'autista , immediatamente, alle ore 10.45, si riproponeva la richiesta presso Controparte_3
l'Ospedale di Latina, dalla quale lo risultava positivo oppiacei su urine, Controparte_3 cannabinoidi su urine benzodiapine su urine nonché positivo all'etilglucuronide ossia un metabolita dell'etanolo (marker diretto dell'abuso di alcol) molto sensibile e specifico per rilevare l'assunzione di alcol anche dopo molte ore l'assunzione ma dal quale non è possibile dedurre la quantità esatta di alcol assunto né il momento dell'assunzione. Per quanto attiene alla positività agli stupefacenti, si apprendeva che verosimilmente sono riconducibili al protocollo sanitario attuato che ha visto la somministrazione di morfina e LA (. . .) È comunque doveroso segnalare che anche presso
l'Ospedale di Latina non veniva attivata la cd. Catena di custodia, poiché lo Controparte_3 non transitava per il pronto soccorso ma veniva direttamente ricoverato presso la Rianimazione, reparto questo non abilitato alla catena di custodia” (cfr. pagina 2-3. comunicazione notizia di reato. doc.
1. fascicolo parte convenuta).
Invero, la positività agli stupefacenti era stata ricondotta al protocollo sanitario attuato presso l' mentre l'assunzione di alcol era stata oggetto di esami eseguiti esclusivamente Parte_2 ai fini diagnostici dato che il conducente del veicolo era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione non abilitato alla c.d catena di custodia.
In ogni caso, a prescindere da qualunque considerazione in merito all'effettiva assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche da parte del conducente del veicolo, l'assicurazione convenuta non ha fornito prova della percettibilità esterna di suddetto stato di alterazione e, pertanto non si può presumere che si sia volontariamente esposto al rischio di un evento dannoso. Parte_1
In conclusione, la responsabilità del sinistro è integralmente ascrivibile a Controparte_3 conducente del veicolo Fiat Doblo tg. EF401PL responsabile di aver tenuto una condotta di guida inadeguata e una velocità non consona alle condizioni di tempo (asfalto bagnato) e allo stato del luogo
(prossimità di una curva) in violazione di quanto disposto dall'art 141 del c.d.s, tale da determinare la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata e il conseguente impatto con l'albero collocato nel campo esterno rispetto alla stessa.
3. In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
3.1 Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce
(cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un
“range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”
(Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III,
7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza
n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
3.2 Danno da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del
Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro € 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c avente R.G. n. 20942/2022 deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto “L'evento dannoso in questione ha causato un peggioramento temporaneo delle condizioni di vita del soggetto. L'inabilità temporanea ha avuto la durata di complessivi giorni 90 (novanta), di cui 30 (trenta) a totale e 60 (sessanta) a parziale al 50%” (cfr. pag.26. relazione medico legale a firma di doc.20. fascicolo parte convenuta) Persona_3
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
3.907,50 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25, x trenta giorni) e in euro
3.907,2 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 65,12 x sessanta). In conclusione, il danno da inabilità temporanea è complessivamente pari ad euro 7.814,70.
3.3 Danno biologico e personalizzazione
Alla luce di quanto sopra, anche in ordine all'integrale recepimento delle conclusioni cui è giunto il consulente in sede di accertamento tecnico preventivo “Le suddette lesioni hanno causato postumi configuranti un danno biologico valutabile nella misura del 45% (quarantacinque per cento), avuto riguardo del baréme edito dalla ” (cfr. pag. 27. Relazione medico legale a firma di CP_5 Per_3
doc.20. fascicolo parte convenuta), il danno all'integrità psicofisica subito dall'attore va
[...] liquidato, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (24 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (45%) nella misura di euro 301.940,54 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
Occorre verificare, poi, la sussistenza dei presupposti per una personalizzazione del predetto importo.
In tema appare importante rammentare che -per giurisprudenza di legittimità e di merito costanti-:
“grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cassazione civile, sez. VI-
III, 31 maggio 2019 n. 15084).
Ai fini della personalizzazione del danno, è necessario dunque che nel corso del giudizio l'attore offra la prova della sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Parte attrice ha richiesto in primo luogo il risarcimento del c.d. danno da cenestesi lavorativa.
In tema, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del
30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto
(così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n.
20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)” (Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16628).
Nella specie, il consulente in sede di accertamento tecnico preventivo ha stimato che le lesioni patite dall'odierno attore in conseguenza al sinistro, consentono la prosecuzione del lavoro di impiegato presso azienda edile sebbene con maggior usura sia in termini di resistenza che di capacità di concentrazione.
Tenuto conto dell'impatto non particolarmente rilevante sull'attività professionale svolta, appare equa una personalizzazione del danno con un incremento percentuale del 7% rispetto al danno biologico, ossia in euro 21.682,86.
Parte attrice ha richiesto poi il risarcimento del danno morale ossia lo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e insuscettibile di accertamento medico-legale che va sempre provato non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Nel corso del giudizio il soggetto danneggiato deve quindi essere in grado di allegare le circostanze utili ad apprezzare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento interiore.
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc parte attrice ha rappresentato che: “In seguito al grave incidente oggetto di causa, il SI. è stato, infatti, costretto a vedere modificata non solo Parte_1 la sua condizione fisica ma anche quella psicologica, la sua routine lavorativa, familiare, affettiva, sessuale e sociale. Parte attrice ha aderito ai sentimenti negativi di sé che si sono sviluppati dopo
l'incidente e ne risulta totalmente indebolito per quel che riguarda la capacità reattiva, creativa ed evolutiva. La visione di sé che inizialmente era reattiva al trauma è divenuta cronica e si esprime in un cambiamento radicale del suo approccio alla realtà, della sua capacità relazionale, del suo futuro
e del suo ruolo sociale e lavorativo. Come riflesso dei gravi danni permanenti subiti, l'attore ha ridotto drasticamente le relazioni sociali che non riesce più a vivere in maniera partecipata e spontanea e ha azzerato totalmente i suoi hobby”
Nella specie, l'attore ha supportato la suddetta prospettazione mediante la produzione di una serie di documenti tra cui:
i. Perizia psichiatrico-forense riportante la seguente diagnosi: “Disturbo ansioso-depressivo cronico, di grado marcato, complicato da spunti fobici con condotte di evitamento, secondario
a disabilità per postumi da trauma della strada” (cfr. relazione specialistica psichiatrica a firma del Dott. Doc.11. fascicolo parte attrice) Persona_4
ii. Relazione di rivalutazione specialistica datata 06.10.2020 in cui si legge: “Egli, ormai arroccato in un ritiro sociale che lo porta a stare soltanto in ambiti in cui possa percepirsi protetto, rifiuta la visione di telegiornali, la visione di pellicole cinematografiche et alia che possano, anche solo remotamente esporlo al ri-experiencing del trauma che gli si propone con tutti i suoi effetti detonanti da un punto di vista psicopatologico e certamente eccedenti le sue capacita di coping , attraverso i richiamati centinaia di feedback che rendono penosa e limitata all'hic et nunc la sua riapertura alla vita con un appiattimento della profondità progettuale di un così giovane uomo. Fortemente demodulato il tono dell'umore con una chiara improntazione melanconica e quindi con un vissuto di perdita per egli, allo stato, inaccettabile e ritenuto inelaborabile. Diffuse note di apatia, anedonia, abilia ed una sostanziale abrograzione del drive vitale completano il quadro congiuntamente ad un sovvertimento del pattern ipnico con sgradevoli manifestazioni ipnagogiche che ne alterano viepiù la qualità”( relazione psicologica a firma del Dott. doc.10. fascicolo Persona_5 parte attrice).
Tenuto conto della tipologia e quantità di sofferenza patita da parte attrice, tenuto conto del range di aumento indicato nella tabella C delle tabelle romane del 2025 in relazione al grado di invalidità riportato dall'attore (ossia dal 26,7% al 39%) appare equa una personalizzazione del danno con aumento del 27% rispetto al danno biologico “ordinario”. La liquidazione del danno biologico va quindi aumentata a titolo di personalizzazione di euro 83.633,91.
Quanto alla richiesta relativa al risarcimento del danno estetico subito in conseguenza al sinistro stradale, deve darsi atto che tale voce del danno è stata già presa in considerazione dal consulente tecnico nella valutazione complessiva del danno biologico permanente (45%) e pertanto la domanda attorea deve essere rigettata.
In conclusione, il danno biologico da liquidarsi complessivamente è di euro 415.072,02.
4)In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale
Parte attrice ha richiesto inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali subiti evidenziando di dover sostenere un intervento estetico del costo complessivo di euro 30.000,00 e percorsi di psicoterapia nella misura di euro 5.000,00.
Il consulente tecnico ha riferito in ordine alla definitiva stabilizzazione dei postumi derivanti dal sinistro stradale e alla non prevedibilità di interventi o spese mediche future. Quanto precede consente di escludere il diritto di parte attrice al rimborso dell'importo di euro
30,000,00 per l'intervento estetico da eseguire e di 5.000,00 euro per i percorsi di psicoterapia trattandosi di spese non preventivate rilevato peraltro che in sede di accertamento tecnico preventivo, nessuna contestazione era stata effettuata dall'assicurazione convenuta.
Sempre in ordine al risarcimento del danno patrimoniale l'attore ha richiesto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica valutata in proiezione futura ossia come danno da perdita di chance derivante dalla riduzione della possibilità di cambiare di lavoro o di conseguire aumenti di carriera.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Chi agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In questo senso il danno da chance perduta consiste «non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo e attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato». Il giudice d'appello avrebbe dovuto tener conto della limitazione della capacità lavorativa generica (col riconoscimento della invalidità civile nella misura del 67%) mentre con riguardo alle prospettive lavorative future valutare le dichiarazioni provenienti dalla agenzia che aveva realizzato il book fotografico. Quanto al danno morale la corte
d'appello ha escluso che un rilevante pregiudizio estetico e funzionale con deturpazione permanente del seno, in una giovane donna, potesse risultare elemento rilevante, in via presuntiva, ai fini dell'affermazione del danno morale, idoneo cioè a determinare una apprezzabile compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto. E non ha neppure preso in considerazione «la sopraggiunta separazione personale della ricorrente né la sua produzione documentale, in particolare la relazione psicodiagnostica prodotta». Una valutazione che ora andrà fatta insieme alle altre sempre dalla Corte d'Appello ma in diversa composizione” (cfr. Cassazione civile sez. III,
05/09/2023, n.25910)
Nel presente giudizio parte attrice non ha fornito prova dell'effettiva perdita di possibilità di poter conseguire un vantaggio sperato ossia della perdita di chance in ordine a promozioni o prospettive lavorative future non concretizzate a causa del sinistro e pertanto alla luce della giurisprudenza citata la domanda di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa generica va rigettata.
Infine, parte attrice ha richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”. Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat),
e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che - trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
L'importo spettante per il danno da lucro cessante è dato dall'importo liquidato a titolo di danno biologico ossia complessivi euro 415.072,02.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di euro 88.200,00 da parte della (cfr. offerta Controparte_1 Controparte_1 doc.
5. fascicolo parte convenuta).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Quanto al “saggio scelto in via equitativa” per le stesse ragioni innanzi indicati deve prendersi a riferimento il tasso degli interessi legale tempo per tempo vigenti. Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Non sussistono i presupposti per stimare ricorrente la fattispecie di cui all'art.96 co.3 cpc tenuto conto della pluralità di valutazioni discrezionali poste in essere per i fini della presente decisione, valutazioni che escludono una temerarietà nel resistere all'azione.
Spettano di contro i compensi per l'attività prestata in sede di atp.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA integralmente ascrivibile alla condotta di il sinistro avvenuto in Controparte_3 data 23.04.2019;
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di che Parte_1 liquida in euro 415.072,02, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, da detrarsi. l'acconto già corrisposto da computare secondo il criterio indicato in motivazione, oltre che degli interessi dal deposito della sentenza al saldo come chiarito in motivazione;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese dell'atp in favore di Parte_1
da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, che liquida in euro 4.000,00 per compensi
[...] di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, che liquida in euro 22.450,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 634,00 rimborso spese vive;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 10/06/2025
IL GIUDICE
CI De ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De ER;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14626/2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
Di FA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Tagliamento
n.14, indirizzo pec per le comunicazioni Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del suo procuratore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Sveva Berardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via Cicerone n.49, indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c notificato in data 19.04.2023 e 28.04.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio e la al fine di ottenere il Controparte_2 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in relazione ad un sinistro stradale verificatosi in data 23.04.2019.
In sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto: 1. Quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa: “1) In data 23 novembre 2019, alle ore
02:00 circa, il SI. rimaneva coinvolto in un sinistro stradale quale terzo Parte_1 trasportato dell'autovettura FIAT DOBLO', targata EF 401 PL, di proprietà della SI.ra
e condotta dal SI. e assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_3
polizza num. 22029WU con massimale di €. Controparte_4
10.000,000,00 per la responsabilità civile, con sede legale in Roma (All. 2 – polizza num.
22029WU). 2) Il suddetto sinistro si verificava con le seguenti modalità: l'autovettura FIAT
DOBLO', targata EF 401 PL, di proprietà della SI.ra e condotta dal SI. Controparte_2
, che, percorreva in Fondi la S.P. Selvavetere, proveniente dal lato di Controparte_3
Fondi, in direzione della SR 213 Flacca, allorquando, giunto in prossimità di una curva volgente a destra, precisamente al km 4+945, atteso il fondo bagnato e la velocità non adeguata alle condizioni di tempo e luogo, perdeva il controllo del veicolo, fuoriuscendo dal manto stradale, andando ad impattare violentemente contro un albero ad alto fusto, terminando la corsa all'interno di un campo privato. L'urto di forte entità faceva sbalzare fuori dal veicolo entrambi gli occupanti che venivano soccorsi dal personale del 118 e, in un primo momento, venivano trasportati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terracina, ma viste le gravissime condizioni, il conducente veniva trasportato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre il SI. veniva Parte_1 elitrasportato presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale San Camillo Forlanini. Sul manto stradale non venivano rilevate tracce di frenata ma solo l'inizio della fuoriuscita che si prolungava per metri 13,70 fino all'impatto contro il citato albero. Impatto avvenuto tra la parte laterale sinistra dell'autocarro contro l'albero”;
2. Che sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della sezione della Polizia Stradale di
Latina i quali, rilevata l'assenza di testimoni oculari, avevano provveduto a stilare apposito verbale di incidente;
3. Che il sinistro gli aveva cagionato: 1) Una compromissione dell'integrità psico-fisica pari a
65% di punti percentuali quali invalidità permanente con un'incidenza sulla cenestesi e sull'efficienza lavorativa;
2) Trenta giorni di inabilità temporanea integrale e sessanta giorni di inabilità temporanea parziale al 80%; 3) Un Danno estetico: “Da apposita relazione medica, a firma del Dott. , Specialista in Chirurgia Plastica, risulta che Persona_1
l'odierno ricorrente ha subito, a causa del sinistro in oggetto, plurimi esiti dismorfico cicatriziali a carico della regione cranio-facciale e della parete addominale che configurano danno estetico da ascrivere alla III classe SIMLA 2016” oltre ad un “disturbo ansioso-depressivo cronico di grado marcato, complicato da spunti fobici con condotte di evitamento, con la necessità di un trattamento psicoterapeutico per almeno una seduta settimanale ad vitam”
4. Di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa un acconto di € 88.000,00 da ritenersi non satisfattivo dei danni subiti;
5. Che nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c avente R.G. n. 20942/2022, il consulente tecnico aveva confermato la non congruità dell'offerta della compagnia assicurativa in ordine al ristoro dei danni subiti in conseguenza al sinistro stradale;
6. Che la responsabilità del sinistro era in ogni caso integralmente ascrivibile alla condotta di
, conducente del veicolo Fiat Doblò sul quale era trasportato: “Pertanto, Controparte_3 sulla scorta delle risultanze in atti, deve ritenersi positivamente acquisito che la responsabilità del sinistro è addebitabile esclusivamente al conducente dell'autovettura Fiat
Doblò, che perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale andando ad impattare violentemente contro un albero a doppio fusto, a causa del fondo bagnato e della velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo”;
7. Di aver diritto ad una personalizzazione del danno a causa: a) Della maggior usura in termini sia di resistenza che di capacità di concentrazione nello svolgimento del proprio lavoro di impiegato presso azienda edile;
b) Della “preclusione e/o limitazione per il danneggiato a qualsivoglia manifestazione di vita fisica, sportiva, sociale e lavorativa”; c) Del
“documentato disturbo ansioso-depressivo cronico di grado marcato, complicato da spunti fobici con condotte di evitamento”
8. Di aver altresì diritto al risarcimento del: 1) Danno morale in relazione all'entità delle lesioni subite;
2) Danno esistenziale in considerazione del peggioramento della qualità delle condizioni di vita in seguito al sinistro;
3) Danno estetico da liquidare separatamente rispetto al danno biologico;
9. Di aver riportato danni patrimoniali e nello specifico di aver diritto al risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa generica oltre al rimborso dell'importo di euro 30.000,00 euro per un intervento estetico da eseguire e 5.000,00 euro per percorsi di psicoterapia.
Parte attrice ha così concluso: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, stante la natura documentale della controversia e considerata la consulenza tecnica già espletata nel procedimento di ATP RG 20942-2022 del Tribunale di Roma: - in via preliminare, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, alla luce della documentazione versata in atti ed in particolare della relazione di consulenza tecnica medico-legale resa e depositata nel procedimento di ATP RG 20942-2022 relativa al sinistro verificatosi in data 23 novembre 2019 per responsabilità totale ed esclusiva del SI. CP_3 conducente dell'autovettura Fiat Doblò targata EF 401 PL e, quindi, della SI.ra
[...] CP_2
quale proprietaria della predetta autovettura, e della quale
[...] Controparte_1
Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. della citata autovettura, nella causazione di tutti i gravissimi danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal SI. , così come Parte_1 accertati nella suddetta c.t.u., formulare una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come introdotto dal D.L. 69/2013. nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della SI.ra , quale proprietaria dell'autovettura FIAT DOBLO', targata EF 401 Controparte_2
PL e di quale Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. della precitata Controparte_1 autovettura. 2) accertare e dichiarare, altresì, che, in dipendenza del predetto sinistro, il SI.
[...]
, ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici, esistenziali e morali), già Parte_1 accertati nell'ambito del giudizio per ATP celebrato innanzi al Tribunale di Roma RG num. 20942-
2022, ed in ogni caso come sopra meglio indicati e quantificati;
3) condannare, conseguentemente,
in persona del legale rappresentate pro-tempore, nonché la SI.ra Controparte_1
, al pagamento, in via concorrente e solidale tra loro, in favore del SI. Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici, esistenziali e
[...] morali), sofferti da quest'ultimo, in dipendenza del sinistro plurioffensivo del 23 novembre 2019 e meglio descritto nelle premesse del presente atto: - al pagamento in favore del SI. Parte_1
dei danni non patrimoniali (biologici, esistenziali, morali e danno estetico), tutti nessuno
[...] escluso, meglio descritti e quantificati nella nota 3 del presente atto pari all'importo di €. 328.907,00
a titolo di danno biologico, €. 50.000,00 a titolo di danno morale, €. 50.000,00 a titolo di danno esistenziale, €. 30.000,00 a titolo di danno estetico e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, già accertati nell'ambito del giudizio per ATP celebrato innanzi al Tribunale di Roma RG num. 20942-2022, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì dell'evento e fino al momento dell'effettivo soddisfo, da calcolarsi secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, sez. un., n.
1712 del 17 febbraio 1995, nonché il maggior danno, ex art. 1224 II° comma cod.civ., ed il danno da ritardo (anche a titolo di mala gestio impropria). - al pagamento in favore del SI. Parte_1
dei danni patrimoniali, lucro cessante e danno emergente, come sopra meglio individuati
[...]
e descritti, tutti nessuno escluso, pari all'importo di €. 60.000,00, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, già accertati nell'ambito del giudizio per ATP celebrato innanzi al Tribunale di
Roma RG num. 20942-2022, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì dell'evento e fino al momento dell'effettivo soddisfo, da calcolarsi secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, sez. un., n. 1712 del 17 febbraio 1995, nonché il maggior danno, ex art. 1224 II° comma cod.civ., ed il danno da ritardo (anche a titolo di mala gestio impropria). In ogni caso: 4) condannare
[...]
in persona del legale rappresentate pro-tempore, nonché la SI.ra Controparte_1 CP_2 , al pagamento, in via concorrente e solidale tra loro, al pagamento delle spese sostenute per
[...]
l'accertamento tecnico preventivo RG num. 20942-2022 del Tribunale di Roma, processuali e per la
c.t.u. 5) condannare in persona del legale rappresentate pro-tempore, Controparte_1 nonché la SI.ra , al pagamento, in via concorrente e solidale tra loro, alla Controparte_2 responsabilità processuale valutabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni sopra esposte. 6) condannare in persona del legale rappresentate pro-tempore, nonché la Controparte_1
SI.ra , al pagamento, in via concorrente e solidale tra loro, al pagamento delle Controparte_2 spese legali del giudizio di merito e del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo del
Tribunale di Roma RG num. 20942-2022, oltre IVA e CPA. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la deducendo per quanto di interesse ai fini della Controparte_1 motivazione:
1) In via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art.702 bis presentato da parte attrice e la conseguente necessità di mutamento del rito in ordinario;
2) Nel merito, la responsabilità concorsuale di nella causazione del Parte_1 sinistro poiché sprovvisto della cintura di sicurezza e volontariamente esposto al rischio ex art. 1227 c.c., essendo quest'ultimo a conoscenza dello stato di alterazione a causa dell'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti da parte di conducente Controparte_3 del veicolo sul quale era trasportato;
“In primo luogo si evidenzia che trattasi di evento che presenta diverse anomalie e/o criticità che fanno dubitare del reale accadimento del sinistro, nonché delle modalità con cui lo stesso si sarebbe verificato. Peraltro la circostanza che i due occupanti del mezzo siano fuoriusciti dall'abitacolo depone, con ragionevole certezza, per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Inoltre si rende noto che il conducente del mezzo , trasportato all'Ospedale di Latina, in seguito Controparte_3 agli esami tossicologici sulle urine, lo stesso è stato trovato positivo per oppiacei, cannabinoidi, benzodiazepine superiori a 1000. E' stato anche effettuato alcool test nelle urine con riscontro di positività superiore a 1000 ng/l (. . .) Si rileva quindi che lo stato alterato del conducente era verosimilmente noto al , pertanto avendo accettato Parte_1 di essere trasportato, lo stesso si è assunto il rischio, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto in ragione del fatto colposo dello stesso danneggiato ex art. 1227 c.c”.
3) L'errata quantificazione del danno prospettata da parte attrice nonché le infondate pretese in merito al risarcimento di euro 25.000,00 per il danno da cenestesi lavorativa e al rimborso di euro 30.000,00 per l'esecuzione di un intervento estetico oltre alle asserite spese necessarie per i corsi di psicoterapia.
La comparsa dell'assicurazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del ricorso non ricorrendo i presupposti di legge per l'applicabilità dell'art. 702 bis cpc e disporre il mutamento del rito in ordinario. Nel merito voglia accertare che le lesioni lamentane siano concausate dall'omesso uso della cintura di sicurezza con satisfattività della valutazione e offerta formulata dalla Compagnia.
Considerato anche il concorso colposo del danneggiato che ha accettato il rischio di trasporto con conducente visibilmente alterato. Vittoria di spese”.
All'udienza del 21.09.2023, tenuto conto delle contestazioni di parte convenuta, è stato predisposto il mutamento del rito in ordinario (cfr. verbale di udienza del 21.09.2023)
Non si è costituita in giudizio a cui il ricorso ex art. 702 bis c.p.c è stato notificato Controparte_2 regolarmente a mezzo postale in data 28.04.2023 nel rispetto dei termini previsti dalla legge ossia di almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio, si è concluso con l'archiviazione del gip di Latina, il procedimento penale instaurato a carico di per il reato di cui all'art.590 bis c.p. (cfr. decreto di Controparte_3 archiviazione.doc.24. memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc ). Controparte_1
2) In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro
In punto di diritto occorre rammentare che nel caso di sinistro stradale in cui risulti coinvolto esclusivamente un veicolo, l'azione diretta che compete al terzo trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall' art. 144 del codice delle assicurazioni con onere probatorio analogo a quello previsto dall'art. 2054 co.1 del codice civile: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'articolo 141 del Dlgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puo' essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile
l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito” (Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1044).
In tema di danni cagionati da sinistri stradali, l'art. 2054, co. 1, del codice civile prescrive che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2054, co.1 del codice civile, il terzo trasportato che agisce ai sensi dell'art.144 del codice delle assicurazioni, dovrà esclusivamente provare il danno subito,
l'effettivo accadimento del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire spettando al conducente del veicolo dimostrare di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitare il danno.
Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da Parte_1 in relazione ad un sinistro stradale verificatosi in data 23.04.2019 nel Comune di Fondi (LT).
Secondo la ricostruzione di parte attrice, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, l'autovettura
Fiat Doblo tg. EF401PL di proprietà di e condotta da sulla Controparte_2 Controparte_3 quale era trasportato, percorrendo la strada provinciale Selvavetere, in prossimità di una curva, a causa dell'asfalto bagnato e della velocità non adeguata, era fuoriuscita dal manto stradale andando ad impattare contro un albero collocato in un campo privato esterno rispetto alla carreggiata.
Nella specie, l'assicurazione convenuta non ha contestato la qualità di terzo trasportato in capo a parte attrice e la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo che del resto è documentata dalla relazione di incidente stilata dagli agenti della Polizia stradale intervenuti nell'immediatezza del sinistro (cfr. relazione di incidente stradale doc.
3. fascicolo parte attrice) rilevato inoltre che in tale circostanza era stato sanzionato per aver violato l'art 141 del c.d.s che prescrive Controparte_3 per i conducenti l'obbligo di moderare la velocità in relazione alla natura e alle caratteristiche del veicolo e della strada in modo tale da poter in ogni caso poter arrestare tempestivamente il veicolo.
Parte convenuta ha piuttosto contestato l'asserita integrale responsabilità del conducente del veicolo appuntando la propria difesa sul mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte di Parte_1
e sulla volontaria esposizione di quest'ultimo al rischio ex. art.1227 c.c. essendo a
[...] conoscenza dello stato di alterazione del conducente causato dall'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti.
Per quanto attiene al concorso di colpa del terzo trasportato dovuto dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto segue: “È legittima la riduzione del risarcimento per il terzo trasportato se la dinamica dell'incidente permette di presumere il concorso di colpa per non aver indossato la cintura di sicurezza” (cfr. Cassazione Civile sez. III,
22/06/2020, n. 12109); sul tema anche : “La circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell'evento di danno (omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato) non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno;
ciò in quanto, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero di mezzo coinvolto in un sinistro stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima, ma non la sua esclusione”(cfr. Cassazione Civile sez. III, 30/01/2019, n.2531).
Inoltre: “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso,
a norma dell'art. 1227 c.c., comma 1, ... la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare
i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore" (Cass. n. 4954 del 2007
e n. 7777 del 2014 in motivazione)” (Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25712).
L'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del terzo trasportato è dunque idoneo a configurare un concorso di colpa del terzo trasportato coinvolto nel sinistro, e, a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni può determinare una riduzione del diritto al risarcimento.
Al fine di provare il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell'odierno attore,
l'assicurazione convenuta ha depositato una perizia di parte in cui si legge: “Trattasi di un grave trauma cranico e addominale con fratture craniche e lesioni epatiche. Il trauma cranico è stato di entità notevole, in quanto il soggetto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, quindi non aveva la cinta di sicurezza allacciata. Tenuto conto dell'accertamento specialistico del Prof. si può valutare Per_2 il complesso delle lesioni riportate dell'infortunato nel 30-32% con una temporanea ITA 31 giorni,
ITP al 75% 60 giorni, ITP al 50% 40 giorni” (cfr. Relazione medico-legale. Doc.
4. fascicolo
[...]
). Controparte_1
Nella specie, la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore in seguito al sinistro con il corretto uso della cintura di sicurezza, è stata oggetto di approfondimento mediante consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del giudizio instaurato da parte attrice ex art. 696 bis c.p.c.
La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, rientra insieme alle altre risultanze istruttorie, tra gli elementi liberamente valutabili dal giudice ai fini del fondamento del proprio convincimento: “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto
e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare). (Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n.8496).
Nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c avente R.G. n. 20942/2022, il consulente tecnico in relazione al singolo quesito posto all'udienza del 19.09.2022: ”1) valuti il ctu la compatibilità delle lesioni con
l'uso delle cinture di sicurezza, specificando, in caso di incompatibilità, in che misura gli esiti del sinistro sarebbero stati meno gravi ove gli strumenti di contenimento fossero stati utilizzati” ha così riferito: “Le lesioni riportate sono compatibili con un uso corretto delle cinture di sicurezza” (cfr. pag
26. relazione di consulenza medico-legale a firma di doc.20. fascicolo parte Persona_3 attrice).
La prospettazione della compagnia assicurativa evidenziata nella perizia di parte acquisita agli atti è nel senso che le gravi lesioni riportate dall'attore siano state determinate dalla fuoriuscita dall'abitacolo e dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
Tale prospettazione non è tuttavia stata supportata da ulteriori elementi probatori e pertanto, tenuto conto che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo è stato accertato il corretto utilizzo della cintura di sicurezza da parte di , non avendo parte convenuta assolto l'onere Parte_1 probatorio posto a suo carico dal citato art. 1227 c.c, alcun elemento di responsabilità può essere ascritto alla condotta di parte attrice.
Per completezza occorre evidenziare che nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo,
l'assicurazione convenuta si è regolarmente costituita partecipando con i propri consulenti alle operazioni peritali non contestando quanto riferito dal consulente tecnico in merito al corretto uso delle cinture di sicurezza da parte dell'attore.
Analogamente, nessun elemento di responsabilità è configurabile a carico di Parte_1 per la volontaria esposizione al rischio ex art.1227 c.c in difetto di prova dell'effettiva conoscenza da parte di quest'ultimo dello stato di alterazione e dell'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche da parte di conducente del veicolo Fiat Doblo sul quale era trasportato. Controparte_3
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: “Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 19/01/2017, n.1295).
Ora, occorre evidenziare che dalla documentazione prodotta dall'assicurazione convenuta, non è emersa alcuna prova relativa all'asserito stato di alterazione da parte di . Controparte_3
Nella comunicazione della notizia di reato proveniente dalla Polizia stradale di Latina prodotta da parte convenuta, si legge: “Nella mattinata del 23.11.2019, dopo aver acquisito la documentazione presso l'Ospedale di Terracina, si riscontrava che non erano stati eseguiti gli accertamenti clinici richiesti ossia il medico attestavano per entrambi: Pz intubato all'arrivo, prima della richiesta degli accertamenti giudiziari. Invero, nella comunicazione della notizia di reato proveniente dalla Polizia stradale di Latina prodotta da parte convenuta, si legge quanto segue: “Nella mattinata del
23.11.2019, dopo aver acquisito la documentazione presso l'Ospedale di Terracina, si riscontrava che non erano stati eseguiti gli accertamenti clinici richiesti ossia il medico attestavano per entrambi:
Pz intubato all'arrivo, prima della richiesta degli accertamenti giudiziari. Si contatta telefonicamente l'App. Scelto Bortone Gaetano e si avvisa che non sono stati effettuati i tossicologici, viste le condizioni del paziente. Alla luce di quanto sopra, avendo identificati i soggetti, ed individuato
l'autista , immediatamente, alle ore 10.45, si riproponeva la richiesta presso Controparte_3
l'Ospedale di Latina, dalla quale lo risultava positivo oppiacei su urine, Controparte_3 cannabinoidi su urine benzodiapine su urine nonché positivo all'etilglucuronide ossia un metabolita dell'etanolo (marker diretto dell'abuso di alcol) molto sensibile e specifico per rilevare l'assunzione di alcol anche dopo molte ore l'assunzione ma dal quale non è possibile dedurre la quantità esatta di alcol assunto né il momento dell'assunzione. Per quanto attiene alla positività agli stupefacenti, si apprendeva che verosimilmente sono riconducibili al protocollo sanitario attuato che ha visto la somministrazione di morfina e LA (. . .) È comunque doveroso segnalare che anche presso
l'Ospedale di Latina non veniva attivata la cd. Catena di custodia, poiché lo Controparte_3 non transitava per il pronto soccorso ma veniva direttamente ricoverato presso la Rianimazione, reparto questo non abilitato alla catena di custodia” (cfr. pagina 2-3. comunicazione notizia di reato. doc.
1. fascicolo parte convenuta).
Invero, la positività agli stupefacenti era stata ricondotta al protocollo sanitario attuato presso l' mentre l'assunzione di alcol era stata oggetto di esami eseguiti esclusivamente Parte_2 ai fini diagnostici dato che il conducente del veicolo era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione non abilitato alla c.d catena di custodia.
In ogni caso, a prescindere da qualunque considerazione in merito all'effettiva assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche da parte del conducente del veicolo, l'assicurazione convenuta non ha fornito prova della percettibilità esterna di suddetto stato di alterazione e, pertanto non si può presumere che si sia volontariamente esposto al rischio di un evento dannoso. Parte_1
In conclusione, la responsabilità del sinistro è integralmente ascrivibile a Controparte_3 conducente del veicolo Fiat Doblo tg. EF401PL responsabile di aver tenuto una condotta di guida inadeguata e una velocità non consona alle condizioni di tempo (asfalto bagnato) e allo stato del luogo
(prossimità di una curva) in violazione di quanto disposto dall'art 141 del c.d.s, tale da determinare la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata e il conseguente impatto con l'albero collocato nel campo esterno rispetto alla stessa.
3. In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
3.1 Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce
(cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un
“range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”
(Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III,
7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza
n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
3.2 Danno da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del
Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro € 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c avente R.G. n. 20942/2022 deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto “L'evento dannoso in questione ha causato un peggioramento temporaneo delle condizioni di vita del soggetto. L'inabilità temporanea ha avuto la durata di complessivi giorni 90 (novanta), di cui 30 (trenta) a totale e 60 (sessanta) a parziale al 50%” (cfr. pag.26. relazione medico legale a firma di doc.20. fascicolo parte convenuta) Persona_3
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
3.907,50 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25, x trenta giorni) e in euro
3.907,2 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 65,12 x sessanta). In conclusione, il danno da inabilità temporanea è complessivamente pari ad euro 7.814,70.
3.3 Danno biologico e personalizzazione
Alla luce di quanto sopra, anche in ordine all'integrale recepimento delle conclusioni cui è giunto il consulente in sede di accertamento tecnico preventivo “Le suddette lesioni hanno causato postumi configuranti un danno biologico valutabile nella misura del 45% (quarantacinque per cento), avuto riguardo del baréme edito dalla ” (cfr. pag. 27. Relazione medico legale a firma di CP_5 Per_3
doc.20. fascicolo parte convenuta), il danno all'integrità psicofisica subito dall'attore va
[...] liquidato, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (24 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (45%) nella misura di euro 301.940,54 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
Occorre verificare, poi, la sussistenza dei presupposti per una personalizzazione del predetto importo.
In tema appare importante rammentare che -per giurisprudenza di legittimità e di merito costanti-:
“grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cassazione civile, sez. VI-
III, 31 maggio 2019 n. 15084).
Ai fini della personalizzazione del danno, è necessario dunque che nel corso del giudizio l'attore offra la prova della sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Parte attrice ha richiesto in primo luogo il risarcimento del c.d. danno da cenestesi lavorativa.
In tema, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del
30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto
(così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n.
20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)” (Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16628).
Nella specie, il consulente in sede di accertamento tecnico preventivo ha stimato che le lesioni patite dall'odierno attore in conseguenza al sinistro, consentono la prosecuzione del lavoro di impiegato presso azienda edile sebbene con maggior usura sia in termini di resistenza che di capacità di concentrazione.
Tenuto conto dell'impatto non particolarmente rilevante sull'attività professionale svolta, appare equa una personalizzazione del danno con un incremento percentuale del 7% rispetto al danno biologico, ossia in euro 21.682,86.
Parte attrice ha richiesto poi il risarcimento del danno morale ossia lo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e insuscettibile di accertamento medico-legale che va sempre provato non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Nel corso del giudizio il soggetto danneggiato deve quindi essere in grado di allegare le circostanze utili ad apprezzare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento interiore.
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc parte attrice ha rappresentato che: “In seguito al grave incidente oggetto di causa, il SI. è stato, infatti, costretto a vedere modificata non solo Parte_1 la sua condizione fisica ma anche quella psicologica, la sua routine lavorativa, familiare, affettiva, sessuale e sociale. Parte attrice ha aderito ai sentimenti negativi di sé che si sono sviluppati dopo
l'incidente e ne risulta totalmente indebolito per quel che riguarda la capacità reattiva, creativa ed evolutiva. La visione di sé che inizialmente era reattiva al trauma è divenuta cronica e si esprime in un cambiamento radicale del suo approccio alla realtà, della sua capacità relazionale, del suo futuro
e del suo ruolo sociale e lavorativo. Come riflesso dei gravi danni permanenti subiti, l'attore ha ridotto drasticamente le relazioni sociali che non riesce più a vivere in maniera partecipata e spontanea e ha azzerato totalmente i suoi hobby”
Nella specie, l'attore ha supportato la suddetta prospettazione mediante la produzione di una serie di documenti tra cui:
i. Perizia psichiatrico-forense riportante la seguente diagnosi: “Disturbo ansioso-depressivo cronico, di grado marcato, complicato da spunti fobici con condotte di evitamento, secondario
a disabilità per postumi da trauma della strada” (cfr. relazione specialistica psichiatrica a firma del Dott. Doc.11. fascicolo parte attrice) Persona_4
ii. Relazione di rivalutazione specialistica datata 06.10.2020 in cui si legge: “Egli, ormai arroccato in un ritiro sociale che lo porta a stare soltanto in ambiti in cui possa percepirsi protetto, rifiuta la visione di telegiornali, la visione di pellicole cinematografiche et alia che possano, anche solo remotamente esporlo al ri-experiencing del trauma che gli si propone con tutti i suoi effetti detonanti da un punto di vista psicopatologico e certamente eccedenti le sue capacita di coping , attraverso i richiamati centinaia di feedback che rendono penosa e limitata all'hic et nunc la sua riapertura alla vita con un appiattimento della profondità progettuale di un così giovane uomo. Fortemente demodulato il tono dell'umore con una chiara improntazione melanconica e quindi con un vissuto di perdita per egli, allo stato, inaccettabile e ritenuto inelaborabile. Diffuse note di apatia, anedonia, abilia ed una sostanziale abrograzione del drive vitale completano il quadro congiuntamente ad un sovvertimento del pattern ipnico con sgradevoli manifestazioni ipnagogiche che ne alterano viepiù la qualità”( relazione psicologica a firma del Dott. doc.10. fascicolo Persona_5 parte attrice).
Tenuto conto della tipologia e quantità di sofferenza patita da parte attrice, tenuto conto del range di aumento indicato nella tabella C delle tabelle romane del 2025 in relazione al grado di invalidità riportato dall'attore (ossia dal 26,7% al 39%) appare equa una personalizzazione del danno con aumento del 27% rispetto al danno biologico “ordinario”. La liquidazione del danno biologico va quindi aumentata a titolo di personalizzazione di euro 83.633,91.
Quanto alla richiesta relativa al risarcimento del danno estetico subito in conseguenza al sinistro stradale, deve darsi atto che tale voce del danno è stata già presa in considerazione dal consulente tecnico nella valutazione complessiva del danno biologico permanente (45%) e pertanto la domanda attorea deve essere rigettata.
In conclusione, il danno biologico da liquidarsi complessivamente è di euro 415.072,02.
4)In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale
Parte attrice ha richiesto inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali subiti evidenziando di dover sostenere un intervento estetico del costo complessivo di euro 30.000,00 e percorsi di psicoterapia nella misura di euro 5.000,00.
Il consulente tecnico ha riferito in ordine alla definitiva stabilizzazione dei postumi derivanti dal sinistro stradale e alla non prevedibilità di interventi o spese mediche future. Quanto precede consente di escludere il diritto di parte attrice al rimborso dell'importo di euro
30,000,00 per l'intervento estetico da eseguire e di 5.000,00 euro per i percorsi di psicoterapia trattandosi di spese non preventivate rilevato peraltro che in sede di accertamento tecnico preventivo, nessuna contestazione era stata effettuata dall'assicurazione convenuta.
Sempre in ordine al risarcimento del danno patrimoniale l'attore ha richiesto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica valutata in proiezione futura ossia come danno da perdita di chance derivante dalla riduzione della possibilità di cambiare di lavoro o di conseguire aumenti di carriera.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Chi agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In questo senso il danno da chance perduta consiste «non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo e attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato». Il giudice d'appello avrebbe dovuto tener conto della limitazione della capacità lavorativa generica (col riconoscimento della invalidità civile nella misura del 67%) mentre con riguardo alle prospettive lavorative future valutare le dichiarazioni provenienti dalla agenzia che aveva realizzato il book fotografico. Quanto al danno morale la corte
d'appello ha escluso che un rilevante pregiudizio estetico e funzionale con deturpazione permanente del seno, in una giovane donna, potesse risultare elemento rilevante, in via presuntiva, ai fini dell'affermazione del danno morale, idoneo cioè a determinare una apprezzabile compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto. E non ha neppure preso in considerazione «la sopraggiunta separazione personale della ricorrente né la sua produzione documentale, in particolare la relazione psicodiagnostica prodotta». Una valutazione che ora andrà fatta insieme alle altre sempre dalla Corte d'Appello ma in diversa composizione” (cfr. Cassazione civile sez. III,
05/09/2023, n.25910)
Nel presente giudizio parte attrice non ha fornito prova dell'effettiva perdita di possibilità di poter conseguire un vantaggio sperato ossia della perdita di chance in ordine a promozioni o prospettive lavorative future non concretizzate a causa del sinistro e pertanto alla luce della giurisprudenza citata la domanda di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa generica va rigettata.
Infine, parte attrice ha richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”. Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat),
e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che - trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
L'importo spettante per il danno da lucro cessante è dato dall'importo liquidato a titolo di danno biologico ossia complessivi euro 415.072,02.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di euro 88.200,00 da parte della (cfr. offerta Controparte_1 Controparte_1 doc.
5. fascicolo parte convenuta).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Quanto al “saggio scelto in via equitativa” per le stesse ragioni innanzi indicati deve prendersi a riferimento il tasso degli interessi legale tempo per tempo vigenti. Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Non sussistono i presupposti per stimare ricorrente la fattispecie di cui all'art.96 co.3 cpc tenuto conto della pluralità di valutazioni discrezionali poste in essere per i fini della presente decisione, valutazioni che escludono una temerarietà nel resistere all'azione.
Spettano di contro i compensi per l'attività prestata in sede di atp.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA integralmente ascrivibile alla condotta di il sinistro avvenuto in Controparte_3 data 23.04.2019;
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di che Parte_1 liquida in euro 415.072,02, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, da detrarsi. l'acconto già corrisposto da computare secondo il criterio indicato in motivazione, oltre che degli interessi dal deposito della sentenza al saldo come chiarito in motivazione;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese dell'atp in favore di Parte_1
da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, che liquida in euro 4.000,00 per compensi
[...] di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, che liquida in euro 22.450,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 634,00 rimborso spese vive;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 10/06/2025
IL GIUDICE
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