Ordinanza cautelare 5 maggio 2020
Ordinanza presidenziale 14 novembre 2024
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/04/2025, n. 7923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7923 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07923/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Fabio Filzi n. 19;
contro
Questura di Roma - Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento
del provvedimento di revoca di licenza di porto d''armi emesso dalla Questura di Roma il -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente presenta ricorso avverso il decreto di revoca di licenza di porto di fucile per uso caccia emesso dal Questore di Roma, in data -OMISSIS-.
Esposti i fatti, affida il ricorso al seguente unico ed articolato motivo:
- Violazione ex art. 7 e 8 della L. 241/1990, per mancanza della verifica circa la veridicità dei fatti posti a fondamento della revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e che, tali fatti, non sono stati oggetto di dibattimento e valutazione sulla veridicità, tipici della disciplina penale; difetto di motivazione.
Si costituisce l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato.
All’udienza pubblica di smaltimento del 28 marzo del 2025, tenutasi con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, che ha ad oggetto il decreto di revoca del porto d’armi, va rigettato alla luce dell’ormai univoca giurisprudenza che ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento e alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Cons. Stato, III, 24 aprile 2020, n. 2614; 17 maggio 2018, n. 2974; 11 giugno 2018, n. 3502).
Nell’ambito di tale consolidato orientamento è stato, in particolare, chiarito che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi, valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, III, 16 agosto 2018, n. 4955; 30 novembre 2018, n. 6812; 23 maggio 2017, n. 2404) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2017, n. 107), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, III, 24 aprile 2020, n. 2614; TAR Lazio, sezione Prima Ter, n. 5463/2025).
Nella specie la revoca della licenza di porto d’armi emessa dal Questore di Roma è stata adottata a seguito del deferimento all’Autorità giudiziaria del ricorrente, ritenuto responsabile di -OMISSIS-. Tale provvedimento si fonda sulle dichiarazioni rese, nell’ambito dell’accertamento dei fatti, dalla -OMISSIS- del ricorrente e sostanzialmente confermate -OMISSIS-, circostanze che inducevano il personale della Stazione Carabinieri di Roma -OMISSIS- a procedere al ritiro, disposto ai sensi dell’art. 39 del TULPS.
Alla luce delle circostanze di fatto accertate, emerge un quadro complessivo idoneo a far dubitare dell’affidabilità del ricorrente in ordine alla detenzione di armi e munizioni.
Pertanto, alla luce delle ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese, in ragione degli interessi coinvolti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
A) Dati sensibili diversi dalla salute
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...
Oppure
B) Condanne penali e reati
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...
Oppure
C) Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.