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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2863 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DI LETIZIA GISELLA, con elezione di domicilio in VIALE
CARLO FELICE 95 00185 ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DI LETIZIA GISELLA, con elezione di domicilio in VIA
CARLO FELICE 95 00100 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 13.07.1989 e che dall'unione era nata la LI (Roma, 09.06.2004), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente in quanto studentessa universitaria. Deducevano, a sostegno della domanda, che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato pertanto le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale di proprietà del marito è assegnata alla moglie, sig.ra con i beni e gli arredi ivi Parte_1
contenuti, vivendo con la signora la LI maggiorenne . Il marito si allontanerà Per_1
dalla stessa entro il 30.06.2024 asportando esclusivamente i propri effetti personali;
3)
Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora per il mantenimento CP_1 Parte_1 della LI l'assegno di mantenimento di €. 700,00, oltre istat. Le spese Per_1
straordinarie in favore della LI , come da Protocollo siglato dal Tribunale Per_1
Ordinario di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto, saranno sostenute al 100% dal sig.
4) La signora dichiara di rinunciare a percepire l'assegno CP_1 Parte_1
di mantenimento per se medesima. 5) Le parti convengono che la Signora Parte_1 sarà percettrice esclusiva dell'Assegno Unico Universale, impegnandosi le parti stesse a provvedere ad ogni connesso adempimento preordinato a tale fine”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della LI maggiorenne, non autosufficiente economicamente.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 2863/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Roma il 13.07.1989;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n. 260, parte 2, serie A06);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 12/11/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi