Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 10963
CASS
Sentenza 6 maggio 2010

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Ai fini della rinnovazione tacita del contratto di locazione occorre che dall'univoco comportamento tenuto da entrambe le parti, dopo la scadenza del contratto medesimo, possa desumersi la loro implicita ma inequivoca volontà di mantenere in vita il rapporto locativo. Ne consegue che detta rinnovazione non può dedursi dal totale silenzio serbato dal conduttore dopo la disdetta o dalla permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine contrattuale o, ancora, dall'accettazione dei canoni da parte del locatore.

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    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 novembre 2024

  • 2Se ho continuato a pagare con affitto scaduto devo lasciare l’immobile?
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 10963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10963
Data del deposito : 6 maggio 2010

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