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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
NR. 8005/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott.ssa Marianna Molinario;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta da Parte_1
NATA A TORRE DEL GRECO (NA) IL 28/10/1950 ),
[...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DI CELMO MASSIMO
CONTRO
; CP_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti nel termine perentorio assegnato, come attestato dalla cancelleria;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_1
C O M P E N S A le spese della procedura, tenuto conto del solo riconoscimento della condizione sanitaria art. 3 comma 3 legge 104 del 1992 e del rigetto della domanda finalizzata all'accertamento della condizione sanitaria ai fini della indennità di accompagnamento e, pertanto, della sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato come in atti. CP_1
Si comunichi a cura della cancelleria.
Torre Annunziata, 11/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott.ssa Marianna Molinario;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta da Parte_1
NATA A TORRE DEL GRECO (NA) IL 28/10/1950 ),
[...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DI CELMO MASSIMO
CONTRO
; CP_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti nel termine perentorio assegnato, come attestato dalla cancelleria;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_1
C O M P E N S A le spese della procedura, tenuto conto del solo riconoscimento della condizione sanitaria art. 3 comma 3 legge 104 del 1992 e del rigetto della domanda finalizzata all'accertamento della condizione sanitaria ai fini della indennità di accompagnamento e, pertanto, della sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato come in atti. CP_1
Si comunichi a cura della cancelleria.
Torre Annunziata, 11/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario