Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
- Sezione Lavoro -
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5281/2021 r.g. e vertente tra
C.F. 1 ), con domicilio eletto a Messina presso lo studio Parte 1 (c.f.
dell'avv. Antonella Russo che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
ricorrente e
CP 1 con sede a Roma (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello
Monoriti e Francesca Romana Belli del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: accertamento negativo di indebito assistenziale.
FATTO E DIRITTO Parte 11.- Con ricorso depositato il 16 novembre 2021 adiva questo giudice del lavoro e lamentando l'ingiusto rigetto del ricorso proposto in via amministrativa, chiedeva di annullare, dichiarare nullo o, comunque, privo di ogni efficacia giuridica il provvedimento CP 1 del 27 settembre 2019, ricevuto in data 4 ottobre 2019, con il quale gli veniva comunicata la riliquidazione della pensione n. 07090498 cat. CP INV CIV con decorrenza dal 01 giugno 2010, per "incompatibilità e assegno mensile di assistenza", nonché del sollecito di pagamento del 6 luglio 2020 e tutti gli atti pregressi e consequenziali, con i quali veniva richiesta la restituzione del presunto indebito di 34.715,53 euro, con immediata sospensione e nel merito declaratoria di non debenza delle relative somme e conseguente condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quelle eventualmente trattenute.
Nella resistenza dell'ente, respinta l'istanza di sospensione per carenza di periculum, e sostituita l'udienza del 23 gennaio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
Cass. n. 26036/2019 e n. 10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando che in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il d.l. n. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore .., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») e il d.l. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella l. n. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la l. n. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.P.R. n. 698/1994).
Quindi l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche di segno contrario, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Quest'ultimo è configurabile in caso di omessa comunicazione di dati reddituali che l' [...]
CP_3 non conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. n. 24133/2021, n. 13223/2020). Invero, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile, al più, nella condotta connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità
e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio.
Tuttavia, tali principi non possono applicarsi nella fattispecie qui delibata.
Invero, l'art. 3, comma 1, della l. n. 407/1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, essendo irrilevante la diversità degli eventi invalidanti e non potendosi applicare in modo estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335/1995 - che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando detta previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali (v. così Cass. n. 6054/2018, n. 1079/2015, n. 3240/2011).
E la S.C. ha chiarito che l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art. 2033
c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976, e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 sopra citt., siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni. Invece, l'incompatibilità - al pari della incumulabilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento
-
all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (v. Cass. n. 30561/2022, n. 15759/2019). E trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato (cfr. Cass. n. 11026/2022 in tema di contemporanea fruizione di pensione di invalidità civile e assegno ordinario).
Nella specie è pacifico che la prestazione assistenziale corrisposta alla Pt 1 è l'assegno di invalidità civile (a fronte di una invalidità del 76%), come detto non cumulabile con la prestazione assicurativa erogata dall' CP .
La domanda va quindi rigettata.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, che vanno quindi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese processuali.
Messina, 24.1.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro