TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 7553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7553 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11118/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 11118/23 promosso con ricorso depositato in data 13/5/2023
nato a [...]/SP (Brasile) in data 30/04/1975 Parte_1 cittadino brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Parte_2 nata a [...]/SP in data 30/03/1979 cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori Persona_1 nato a [...]/SP (Brasile) il 09/01/2015 e
[...] Persona_2 nato a [...]/SP (Brasile) il 20/02/2008;
[...]
nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_1
29/01/1973 cittadina brasiliana;
nato a [...]é/SP (Brasile) in data 24/11/2000 Parte_3 cittadino brasiliano;
nata a [...]é/SP (Brasile) in data 04/02/1999 Parte_4 cittadina brasiliana;
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio C.F._1 in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2, giuste procure alle liti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2 nonché con
1 Pubblico Ministero
ex lege CP_3
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato ad Persona_3
LL PI (AV) il 24 gennaio 1894, di nazionalità italiana, emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano (all. 3 in atti).
Il pur se regolarmente citato risulta contumace. Controparte_2
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato Persona_3
2 cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che: Parte_1
[...] Persona_1 Persona_2
Controparte_1 Parte_3
sono cittadini italiani;
[...] Parte_4
- ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 31.7.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
4
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 11118/23 promosso con ricorso depositato in data 13/5/2023
nato a [...]/SP (Brasile) in data 30/04/1975 Parte_1 cittadino brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Parte_2 nata a [...]/SP in data 30/03/1979 cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori Persona_1 nato a [...]/SP (Brasile) il 09/01/2015 e
[...] Persona_2 nato a [...]/SP (Brasile) il 20/02/2008;
[...]
nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_1
29/01/1973 cittadina brasiliana;
nato a [...]é/SP (Brasile) in data 24/11/2000 Parte_3 cittadino brasiliano;
nata a [...]é/SP (Brasile) in data 04/02/1999 Parte_4 cittadina brasiliana;
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio C.F._1 in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2, giuste procure alle liti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2 nonché con
1 Pubblico Ministero
ex lege CP_3
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato ad Persona_3
LL PI (AV) il 24 gennaio 1894, di nazionalità italiana, emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano (all. 3 in atti).
Il pur se regolarmente citato risulta contumace. Controparte_2
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato Persona_3
2 cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che: Parte_1
[...] Persona_1 Persona_2
Controparte_1 Parte_3
sono cittadini italiani;
[...] Parte_4
- ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 31.7.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
4