Articolo 97 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 96Articolo 98
Versione
24 ottobre 1942
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Versione
17 febbraio 1951
Art. 97. Fabbricazione non autorizzata di tabacchi lavorati nei territori non soggetti a monopolio.

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 47, fabbrica, nei territori del Regno non soggetti a monopolio, tabacchi lavorati, e' punito con rammenda da L. 500 a L. 5000.

Accertata la contravvenzione, si procede alla chiusura della fabbrica, con l'intervento di un ufficiale di polizia tributaria.
((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110 , sono decuplicate se il reato riguarda tabacco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ".
Entrata in vigore il 17 febbraio 1951
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