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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/12/2024, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 915 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, , in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Petraglia, come in atti domiciliati,
APPELLANTI
E
Controparte_1
, in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eva Anzalone ed Annarita
Colantuono, come in atti domiciliata,
APPELLATA
1 E
, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato Lina Mastia, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avvocato Giuseppe D'Alessandro, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Locatelli, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
2974/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 3 settembre 2023, e Parte_1
, in proprio e quali genitori esercenti la Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1 proponevano appello, affidandone l'accoglimento ad un unico motivo di gravame, articolato in diverse ragioni di doglianza, avverso la sentenza numero 2974/23, pubblicata in data 29 giugno 2023, con la quale il
Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda
2 proposta nei confronti dell'
[...]
, Controparte_1 nonché dei dottori e , Controparte_2 Controparte_3 tendente ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle condotte tenute dal personale sanitario che aveva avuto in cura ed assistito , la quale, in data Parte_1
22 novembre 2005, aveva partorito tre gemelli, dei quali uno, , affetto da gravi ed Parte_2 invalidanti patologie.
2. Costituitisi in giudizio, l'
[...]
, Controparte_1
e impugnavano le avverse Controparte_2 Controparte_3 argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione, ed altrettanto faceva la
[...]
subentrata agli Assicuratori dei Controparte_4
-chiamati in causa, nel corso del giudizio di primo CP_4 grado, su impulso di nella titolarità del Controparte_2 rapporto di garanzia dedotto in giudizio.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, disattesa ogni altra istanza e concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate -ai sensi dell'articolo
342 del codice di procedura civile- dall'
[...]
(cfr. la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10
3 gennaio 2024, a pagina 3), da (cfr. la Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 dicembre 2023, alle pagine da 2 a 4), da Controparte_3
(cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 gennaio 2024, alle pagine da 2 a 3) e dalla
[...]
(cfr. la comparsa di costituzione e Controparte_4 risposta depositata in data 19 dicembre 2023, alle pagine da
6 a 7).
1.1 L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto gli appellanti abbiano inteso devolvere alla cognizione della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione (cfr. l'atto d'appello del 3 settembre 2023, alle pagine da 25 a 39, in cui gli appellanti, in maniera sufficientemente chiara e dettagliata, hanno illustrato i motivi di impugnazione, permettendo alle parti appellate, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed
4 esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n.
13151/17).
2. L'appello proposto da e Parte_1 [...]
, in proprio e quali genitori esercenti la Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1 non è, passando al merito della controversia, fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
3. Con un unico motivo di gravame, articolato in diverse ragioni di doglianza, gli appellanti, dolendosi dell'erroneità delle conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice di primo grado, “adagiatosi sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio illogica, volta ad escludere anche dinanzi all'evidenza la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera”, nonché della motivazione della sentenza impugnata, “viziata per erronea impostazione logica”, hanno messo in rilievo che: a) non era vero che gli attori, “pur essendone onerati, sia pure in termini indiziari”, non avessero fornito la prova della sofferenza fetale, dalla quale erano scaturiti, a causa del ritardo con il quale era stato effettuato il parto cesareo, i danni lamentati, né del nesso eziologico tra le condotte dei convenuti ed i suddetti danni, in quanto, violando gli articoli 116 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile, il Tribunale di Salerno aveva omesso “di considerare e valutare ogni circostanza
5 emergente dai dati istruttori raccolti, ivi inclusi tutti quei fatti segnalati dal consulente tecnico di parte”; b) il monitoraggio dei feti era stato effettuato solamente nell'immediatezza dell'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno, in data 21 novembre 2005, alle ore
18.00, e nessun altro controllo era stato effettuato nel corso della notte, nonostante uno dei feti si presentasse “con borsa rotta” ed il tracciato ad esso relativo fosse “ristretto e con ridotta variabilità rispetto al tracciato rilevato ai feti con borsa integra”; c) “un ulteriore esame cardiotocografico, seppure di breve durata (ore 9.02-9.08 ed ore 10.52-10.56 del 22 novembre 2005)”, aveva evidenziato, per di più, “un deterioramento delle condizioni del primo feto con andamento non rassicurante”, fermo restando che i tracciati cardiotocografici effettuati avrebbero dovuto avere una durata non inferiore ai venti minuti e, pertanto, non potevano essere considerati in grado di fornire veri e propri dati diagnostici;
d) dalla cartella neonatologica era possibile desumere che “dal monitoraggio cardiotocografico erano state rilevate bradicardia e decelerazioni variabili, l'Apgar alla nascita era di cinque a un minuto e di sei a cinque minuti”, tanto è vero che era stato sottoposto Persona_1
a “rianimazione primaria”, che aveva richiesto “massaggio cardiaco esterno ed intubazione tracheale”, ed era stato dimesso solamente in data 23 gennaio 2006, con la seguente diagnosi: “sindrome da distress respiratorio neonatale, disturbi relativi ai neonati pretermine di gravidanza multipla … danno encefalico da anossia, ittero neonatale associato a parto pretermine, fibroplasia retro- lenticolare”; e) secondo il consulente tecnico d'ufficio, le
6 annotazioni rinvenibili nella cartella neonatologica inerenti a
“bradicardia e decelerazioni variabili” non erano state ricavate dai tracciati cardiotocografici (ore 9.02-9.08 ed ore
10.52-10.56 del 22 novembre 2005), che dovevano considerarsi “normali”, ancorché non lo fossero, secondo le linee guida vigenti, ed avessero una durata inferiore ai venti minuti, ma erano state effettuate -quelle annotazioni- in virtù di informazioni acquisite “presso ginecologi ed ostetriche”, i quali, pertanto, erano consapevoli della sofferenza fetale, nonostante la quale il parto era stato effettuato solamente alle ore 12.08; f) era contraddittorio quanto aveva sostenuto il consulente tecnico d'ufficio, secondo il quale, per un verso, una gravidanza trigemellare integrava di per sé una situazione di elevato rischio, che imponeva un monitoraggio continuo o l'auscultazione ad intermittenza del battito ogni quindici minuti, e, per altro verso, non c'era stata, nel caso di specie, alcuna violazione dei protocolli applicabili, avendo ricevuto Parte_1 un trattamento idoneo in assenza di travaglio ed, una volta cominciata l'attività contrattile, era stata sottoposta a parto cesareo;
g) l'ausiliario incaricato dall'autorità giudiziaria adita, del resto, aveva attribuito alla sola prematurità la causa della sindrome da distress respiratorio che aveva comportato gravi danni neurologici al feto, ricorrendo, nella vicenda in esame, solo due dei quattro criteri essenziali che consentivano di ricondurre il danno patito dal feto ad una situazione di sofferenza fetale, dei quali, però, uno non era applicabile ed uno, quello relativo al dato del PH del cordone ombelicale, non era presente nella cartella clinica, ad ulteriore riprova della responsabilità dei sanitari che
7 avevano avuto in cura;
h) la condotta Parte_1 attendista di questi ultimi, in presenza della rottura del sacco amniotico del primo feto, era ingiustificabile -ed era venuta meno, a loro dire, solamente in seguito all'inizio delle contrazioni, che li aveva indotti ad intervenire- ed aveva comportato “un accollamento delle pareti uterine al corpo fetale, determinando una condizione di sofferenza ipossica prolungata” e, se dopo l'esecuzione del primo tracciato cardiotocografico del 22 novembre 2005, che aveva evidenziato una condizione di bradicardia e decelerazioni variabili, fosse stato effettuato subito il parto cesareo -e non alle 12.08- sarebbero stati salvaguardati tutti e tre i feti;
i) non era stato eseguito lo studio del profilo bifasico fetale dei tre feti, che avrebbe permesso di valutarne le condizioni di benessere, che non erano predicabili, quanto meno con riferimento a quello che presentava la sacca rotta, né era possibile sostenere, come aveva fatto il consulente tecnico d'ufficio, che gli esami cardiotocografici fossero normali, sia perché di durata inferiore al minimo previsto, sia perché allarmanti sul piano degli esiti che avevano dato;
l) non era stato somministrato alla partoriente solfato di magnesio, che, in base alle linee guida all'epoca vigenti, era necessario nei casi di gravidanze pretermine per evitare complicanze neurologiche ai nascituri, né era stata rilevata la positività di allo streptococco betaemolitico, batterio Parte_1 che, in alta percentuale, era suscettibile di causare danni cerebrali ai feti (cfr. l'atto d'appello del 3 settembre 2023, alle pagine da 25 a 39).
4. Il Tribunale di Salerno, invero, dopo avere dato atto delle difese assunte dai contendenti, avere descritto le
8 attività processuali espletate, avere qualificato la natura della responsabilità ed avere ricostruito gli oneri probatori incombenti sulle parti, aveva fatto presente -per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) era Parte_1 stata ricoverata, in data 21 novembre 2005, a causa della rottura prematura delle membrane amniotiche di un gemello
(ciascuno dei feti aveva una propria sacca) ed, al momento del ricovero, presentava il collo dell'utero raccorciato impervio, il cerchiaggio in situ non teso, l'assenza di contrazioni, la pressione arteriosa e la funzionalità cardiaca, come poteva evincersi dagli esiti di un elettrocardiogramma, nella norma, ed, effettuata un'ecografia per monitorare peso e benessere fetale e confermare la rottura del sacco e la situazione -trasversa- del primo feto, ed una cardiotocografia, che era risultata normale per tutti i tre feti, era stata praticata la terapia cortisonica, tocolitica ed antibiotica, nonché tamponi vaginali e rettali per la ricerca di eventuali infezioni;
b) dopo essersi accertati delle condizioni di benessere dei tre feti, “attraverso l'esame ecografico e flussimetrico”, i sanitari avevano deciso “di ritardare il parto di ventiquattro ore”, con il Tractocile, e di somministrare cortisone “per accelerare la maturazione polmonare e tentare di scongiurare una sindrome da distress respiratorio”, e, “data la situazione di rottura prematura delle membrane”, avevano somministrato “antibiotico per evitare una corionamniotite ... in accordo con le linee guida correnti”, in tal modo tenendo una condotta funzionale anche alla salvaguardia degli altri due feti, in quanto l'esecuzione anticipata di un parto cesareo, senza effettuare la terapia cortisonica, avrebbe esposto tutti i neonati al
9 rischio maggiore di sindrome da distress respiratorio, di talché “operare subito dopo il ricovero della paziente avrebbe comportato un peggioramento ulteriore dell'incapacità respiratoria non solo di , ma Persona_1 anche degli altri due neonati”; c) il parto pretermine -come aveva messo in evidenza il consulente tecnico d'ufficio- era stato causato dalla rottura prematura delle membrane alla ventinovesima settimana di gestazione ed, in queste ipotesi, era necessario guadagnare tempo, “verso epoche gestazionali più avanzate di minore morbilità e maggiore vitalità fetale”, effettuando un “ciclo di terapia con corticosteroidi che tendeva a diminuire drasticamente il rischio della sindrome da distress respiratorio”, né “l'assenza di liquido amniotico” costituiva “elemento determinante la necessità di anticipare il parto”, in presenza di “stabilità clinica” e di esame cardiotocografico rassicurante” e salvo i casi di “attività contrattile uterina non modificabile, sanguinamento vaginale o diminuito benessere fetale o corionamniotite”; d) conseguentemente, escluse cause genetiche incidenti sullo stato di salute del piccolo
[...]
e “non ravvisandosi l'operatività dei criteri essenziali Per_1 della ACOG Task Force on Neonatal Encephalopathy and
Cerebral Palsy per poter attribuire a sofferenza intra partum il danno anossico”, era possibile ritenere -come aveva accertato l'ausiliario nominato- che “i meccanismi che avevano determinato i fatti erano stati essenzialmente: nascita molto prematura (definita tale tra le 28 e le 31,6 settimane), causata dalla rottura prematura delle membrane, conseguente sindrome da distress respiratorio
(maggiormente frequente nei casi di rottura prematura delle
10 membrane), danno cerebrale ischemico”; e) non era possibile sostenere, viceversa, che, se si fosse subito proceduto al taglio cesareo dopo l'esecuzione dei tracciati cardiotocografici effettuati in data 22 novembre 2005, si sarebbe salvaguardato il benessere di tutti e tre i feti, in quanto, ferma restando la scarsa validità prognostica di tali tracciati alla ventinovesima settimana di gravidanza e la loro frequente attitudine a far emergere false positività, il primo tracciato cardiotocografico (eseguito in data 21 novembre
2005, alle ore 18.25) era “rassicurante, anche in confronto ai tracciati rilevati sugli altri due gemelli”, nonostante “la durata breve” delle misurazioni, ed anche i tracciati del 22 novembre 2005 -come pure aveva messo in rilievo il consulente tecnico d'ufficio- non presentavano “elementi patologici o non rassicuranti tali da essere stati il motivo del taglio cesareo”, che era stato effettuato per due motivi, “il primo ed il più importante e, soprattutto, l'unico trascritto in cartella e, cioè, l'inizio dell'attività contrattile dell'utero … considerata inarrestabile, comprovata dal reperto in cui compariva in cartella clinica la decisione di operare a firma del dott. in data 22 novembre 2005”, nella Controparte_3 quale non c'era alcun riferimento a sofferenza fetale, ed “il secondo … derivato dal tempo di attesa ormai trascorso superiore alle dodici ore minime necessarie, ma ben al di sotto del limite massimo delle ventiquattro ore dalla rottura delle acque, ormai sufficiente alla maturazione polmonare da bolo di cortisone”; f) con riferimento ai due tracciati cardiotocografici del 22 novembre 2005, pur risultando di durata inferiore a quella prevista dalle linee guida vigenti, poteva affermarsi -come aveva ancora una volta fatto
11 presente l'ausiliario, sollecitato a rendere chiarimenti- che non erano emersi valori anormali ed erano assenti in entrambi “segni di bradicardia o di decelerazioni”, rammentate pur sempre le difficoltà di interpretazione di tali reperti nella gravidanza plurigemellare, che avrebbero potuto indurre a riscontrare falsamente anomalie, che, nel caso di specie, non erano, in ogni caso, sussistenti;
g) il consulente tecnico d'ufficio, chiamato a rendere ulteriori chiarimenti in relazione alle annotazioni presenti nella cartella neonatologica, in cui era precisato che dal monitoraggio cardiotocografico erano state rilevate bradicardia e decelerazioni variabili e che l'Apgar alla nascita era di cinque a un minuto e di sei a cinque minuti, aveva evidenziato, innanzi tutto, che la bradicardia poteva sì
“denotare una sofferenza fetale”, ma poteva anche avere
“una connotazione tale da escludere la configurabilità di un danno anossico”, mentre “la decelerazione variabile” non era
“segno di sofferenza fetale, in quanto non associata a danno anossico”, e “diverso sarebbe stato se fosse stata riscontrata una decelerazione tardiva, che sicuramente avrebbe denotato l'esistenza del danno anossico”, essendo la decelerazione variabile riscontrata “ragionevolmente riconducibile ad un fenomeno contrattile in atto”, circostanza che costituiva “un'ulteriore evidenza del fatto che l'indicazione al parto si fosse resa necessaria a causa delle contrazioni”; h) aveva precisato, altresì, che, “secondo le linee-guida vigenti all'epoca dei fatti, il tracciato cardiotocografico avrebbe dovuto avere una durata di circa venti minuti”, ciò non di meno, tenuto conto della peculiarità della situazione e, cioè, che si trattava di una gravidanza
12 trigemellare, la predisposizione del tracciato secondo la durata prevista avrebbe irragionevolmente ritardato l'esame della situazione degli altri feti”, fermo restando che i tracciati cardiotocografici -evidenziato, non di meno, che all'attualità c'erano mezzi più affidabili, sia con riferimento alla possibilità di valutare la situazione di più feti contemporaneamente, sia con riferimento all'elaborazione diretta della variabilità a breve termine battito per battito- avevano una validità prognostica limitata per la presenza di falsi positivi, “a maggior ragione con riferimento ai casi di gravidanza plurima e soprattutto nei casi di gravidanze ante trentaquattro settimane”; i) comunque, i tracciati cardiotocografici eseguiti dovevano considerarsi
“orientativamente nei limiti della norma”, anche se in alcuni punti non erano “integralmente visibili, probabilmente a causa del materiale su cui erano stati rappresentati (carta termica)”, né presentavano, nei punti segnalati dalla parte attrice, “una bradicardia, né una decelerazione, quanto piuttosto, una perdita di segnale”, ed, in particolare, il tracciato del 22 novembre 2005, ore 9.02, “limitatamente alla durata dello stesso tracciato”, dava conto -come, del resto, quello del 21 novembre 2005, ore 18.28- di
“condizioni non patologiche del feto”, perché “le oscillazioni
… ivi rappresentate superavano i 5 bpm” e “la frequenza media relativa al feto” si attestava “sui 120 bpm”, mentre il tracciato del 22 novembre 2005, ore 10.52, dava conto di
“una variabilità ridotta” rispetto a quello precedente e non era, per questo motivo, “rassicurante”, anche se, valutato non esclusivamente in relazione ai primi minuti, sarebbe potuto rientrare “entro i canoni di normalità” e ciò sempre
13 tenendo a mente che “l'analisi dei tracciati” doveva
“contestualizzarsi nell'ambito di una gravidanza trigemina”, che presentava le problematiche più volte segnalate nell'elaborato peritale, “e, più in generale, tenendo conto della potenziale fallacia … degli stessi tracciati”, che erano basati “sul presupposto dello sviluppo del cervello e, segnatamente, delle strutture simpatiche e parasimpatiche del feto”, circostanza che assumeva rilevanza “con riferimento ai casi delle gravidanze oltre le trentaquattro settimane”, quando, cioè, il feto aveva raggiunto “una condizione di sviluppo significativa”; l) inoltre, l'indicazione al parto -aveva continuato in sede di chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio- era scaturita “non già da una sofferenza fetale, quanto, piuttosto, dall'inizio dell'attività contrattile testimoniata dal referto in cartella, in cui le condizioni del collo uterino erano di collo appianato, che era un segno evidente dell'inizio dell'attività contrattile”, né potevano essere applicati -aveva ribadito l'ausiliario nominato- “i criteri di verifica elaborati dall'ACOG Task Force on Neonatal Encephalopathy and Cerebral Palsy” ed, in particolare, quello contraddistinto dal numero 2 (inizio precoce di encefalopatia neonatale moderata o severa in neonati con più di trentaquattro settimane di gestazione)”, mentre “il dato relativo all'acidosi metabolica nel sangue arterioso del cordone ombelicale fetale ottenuto al parto non era stato conseguito”, tenendo comunque a mente che “i tracciati cardiotocografici non avevano lo scopo di verificare eventuali situazioni di sofferenza fetale, ma il battito del feto”, non essendo la fattispecie concreta sovrapponibile a quella di un travaglio di una paziente a rischio, circostanza
14 che avrebbe imposto “un monitoraggio continuo o l'auscultazione ad intermittenza del battito ogni quindici minuti”, che non si era verificata, perché, “una volta riscontrato l'inizio dell'attività contrattile, si era immediatamente provveduto all'intervento chirurgico di parto cesareo, che per l'appunto aveva impedito alla paziente di raggiungere il travaglio”; m) tenuto conto delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, anche in seguito ai chiarimenti richiestigli, era possibile ritenere, pertanto, che fosse emersa la correttezza dell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura ed avevano assistito , non essendo possibile Parte_1 sostenere il contrario nemmeno in virtù delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria, sovente generiche e, comunque, in contrasto con gli elementi documentali desumibili dagli atti, che permettevano di ribadire come “i gravissimi danni patiti dal piccolo
[...]
” dovevano ricondursi ai seguenti motivi: nascita Per_1 molto prematura (definita tale tra le 28 e le 31,6 settimane) causata dalla rottura prematura delle membrane, conseguente sindrome da distress respiratorio e danno cerebrale ischemico”, mentre, di converso, non risultava comprovata “la diversa versione dedotta dagli odierni attori e, cioè, che, laddove si fosse immediatamente provveduto al taglio cesareo, sin dal momento del ricovero di Parte_1
, il piccolo non avrebbe riportato tali
[...] Persona_1 danni secondo un elevato livello di probabilità logica”; n) ed, infatti, la gravidanza presentava “plurimi profili di complessità, trattandosi di una gravidanza trigemellare, con significativo incremento della percentuale di mortalità
15 perinatale, oltre che delle complicanze potenzialmente derivanti, ivi compreso il rischio di rottura prematura delle membrane e di parto pretermine”, per cui era stato adottato
“il trattamento più adeguato” e, cioè, “quello conservativo”, non risultando “elementi significativi atti a riscontrare la presenza di corionamniotite, che di per sé avrebbe imposto il taglio cesareo”, né la rottura della sacca imponeva l'intervento, ancor più considerando che “la condotta posta in essere da parte dei sanitari” era stata “sicuramente funzionale anche alla salvaguardia degli altri due feti”; o) a conclusioni di diverso segno non poteva pervenirsi “sulla scorta dell'esame dei tracciati cardiotocografici in atti”, avuto riguardo, innanzi tutto, “all'alto tasso di fallacia attinente ai dati riportati da tali tracciati, soprattutto tenuto conto della strumentazione utilizzata all'epoca dei fatti”, ancor più avendo a mente che la loro attendibilità era vieppiù pregiudicata dal fatto che si trattasse “di feti a meno di trentaquattro settimane di gravidanza”, come poteva desumersi anche “sulla scorta delle raccomandazioni sulla cardiotocografia ante partum pubblicate nell'ottobre 2021 dalla Fondazione Confalonieri Ragonese”, versate in atti dagli stessi attori, ed avuto riguardo, oltre tutto, al fatto che il consulente tecnico d'ufficio aveva fatto rientrare nell'ambito della normalità i tracciati del 21 novembre 2005, ore 18.28, e del 22 novembre 2005, ore 9.02, non essendo rassicurante solamente quello delle ore 10.52, portato a termine a circa un'ora dalla nascita del piccolo
[...]
; p) in ogni caso, questi elementi, valutati Per_1 unitamente a tutti quelli complessivamente acquisiti, non permettevano, sulla scorta del criterio del più probabile che
16 non, di reputare fondate le doglianze degli attori, perché, a parte “la scarsa validità prognostica dei tracciati in esame, soprattutto avuto riguardo alla strumentazione tecnologica all'epoca dei fatti, oltre alla circostanza che si trattava di una gravidanza ante trentaquattro settimane, che … aumentava significativamente il tasso di fallacia delle rilevazioni”, se era vero che “gli ultimi due tracciati non avevano una durata corrispondente a quella prevista dalle linee-guida”, era altrettanto vero che “si trattava di una gravidanza trigemina e la predisposizione del tracciato secondo la durata prevista avrebbe irragionevolmente ritardato l'esame della situazione degli altri feti”, ancor più considerando che solamente il tracciato del 22 novembre
2005, ore 10.52, aveva “variabilità ridotta, potenzialmente espressiva di una situazione di sofferenza fetale”, che, in concreto, non era emersa, in quanto la lettura del tracciato sarebbe dovuta essere “contestualizzata in una più ampia rilevazione, così dovendosi escludere, in assenza di ulteriori e significativi elementi di prova, una significativa portata probatoria”, di talché, in virtù “degli elementi in atti”, non era possibile “inferire, sulla scorta di una valutazione probabilistica ispirata al canone probatorio del più probabile che non, che il feto interessato dalla rottura del sacco amniotico si fosse trovato in una condizione di sofferenza fetale per tutto il decorso del ricovero ospedaliero di in guisa da giustificare l'immediato taglio Parte_1 cesareo, considerata la situazione di gravidanza trigemina di durata inferiore a trentaquattro settimane ed i plurimi rischi potenzialmente gravanti sugli altri feti”; q) non era possibile sottoporre “ad un diverso trattamento”, Parte_1
17 non essendo una paziente in fase di travaglio, in quanto, in data 21 novembre 2005, erano state “accertate le condizioni di benessere dei tre feti, ed, una volta valutatele come buone, attraverso l'esame ecografico e flussimetrico, si era deciso di ritardare il parto di ventiquattro ore”, con somministrazione di cortisone al fine di accelerare la maturazione polmonare ed al fine di tentare di scongiurare la sindrome da distress respiratorio, oltre alla somministrazione di antibiotico per evitare una corionamniotite, mentre il giorno successivo, oltre alla terapia mediante somministrazione di AN ed ai tracciati cardiotocografici, erano stati effettuati “gli esami ecografici con esito di flussimetria dell'arteria ombelicale nei valori normali per tutti i feti”, sicché “il trattamento posto in essere dai medici” era stato adeguato, né, all'esito di tali accertamenti, era possibile ipotizzare una situazione di sofferenza per il feto;
r) non poteva avere rilievo, inoltre, “la contestazione della tardività degli accertamenti svolti con riguardo alla positività al tampone per lo streptococco” e ciò
“non solo perché tale contestazione era stata prospettata per la prima volta all'epoca del deposito della nota del 23 maggio 2022, ma anche perché, secondo le condivisibili valutazioni dell'ausiliario”, nessuno “specifico profilo di imputabilità poteva ravvisarsi al riguardo in capo ai sanitari che avevano avuto in cura l'attrice, tenuto conto, altresì, delle circostanze improvvise del parto, delle modalità di diagnosi e, più in generale, del trattamento dell'infezione come indicate da parte del consulente tecnico d'ufficio”, né risultava “in alcun modo riscontrato, a fronte di un quadro probatorio volto a ricondurre l'eziologia dei danni così patiti
18 alla natura pretermine del parto, l'incidenza causale che lo streptococco avrebbe determinato nella causazione degli stessi” ed “analogamente era a dirsi quanto alla necessità di somministrazione del solfato di magnesio, pure prospettata per la prima volta nella suddetta nota, dovendosi confermare, a tale riguardo, la valutazione dell'ausiliario in merito all'adeguatezza del trattamento praticato”; s) erano condivisibili anche le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio riguardo all'inapplicabilità dei criteri “elaborati dall'ACOG Task Force on Neonatal Encephalopathy and
Cerebral Palsy al fine di verificare la causa del danno patito dal feto”, non essendo stato rilevato “il dato attinente al PH del cordone ombelicale” ed, “in via del tutto assorbente, il criterio numero 2 -inizio precoce di encefalopatia neonatale moderata o severa in neonati aventi più di trentaquattro settimane di gestazione- non poteva essere preso in considerazione, trattandosi di feto che aveva maturato meno di trentaquattro settimane di gestazione”, per cui la sussistenza degli altri due criteri, di per sé, “non era idonea a riscontrare la sussistenza di una situazione di sofferenza fetale”, né erano presenti, unitariamente, perché, altrimenti, non erano “specifici” e, quindi, attendibili, “i criteri minori”, che potevano, se non presenti tutti insieme, “essere determinati non raramente anche da altre patologie”, né risultavano “riscontrati nel caso di specie i criteri di cui ai numeri 1) e 2) (presenza di evento ipossico sentinella … immediatamente prima o durante il travaglio;
presenza di un improvviso, rapido e prolungato episodio di deterioramento della frequenza cardiaca fetale dopo l'evento ipossico sentinella con un pattern della frequenza
19 precedentemente normale)”, ad ulteriore riprova dell'insussistenza di prova della sofferenza fetale, né poteva ritenersi che, “siccome nella scheda in accesso in terapia intensiva neonatale si facesse riferimento alla rilevazione di un tracciato cardiotocografico con bradicardia e decelerazioni variabili”, fosse ravvisabile “un'indicazione all'esecuzione del taglio cesareo e con elevata probabilità avesse costituito” -tale rilevazione- “il reale motivo per cui poi la gestante era stata operata”, in quanto il parto era stato reso necessario “dall'inizio dell'attività contrattile”, né le indicazioni contenute nella cartella neonatologica potevano rilevare in senso contrario, perché la bradicardia, di per sé, non era sintomo di sofferenza fetale, né si erano riscontrate decelerazioni tardive, ben potendo quelle variabili dipendere “ragionevolmente dal fenomeno contrattile in atto”; t) ed, infatti, “a fronte del complessivo quadro probatorio emerso in atti, nonché delle condivisibili valutazioni del consulente tecnico d'ufficio”, doveva concludersi nel senso che non solo non risultava provata
“l'asserita situazione di sofferenza fetale oggetto di contestazione”, ma nemmeno erano stati forniti “significativi elementi atti a riscontrare la circostanza che, laddove si fosse proceduto al taglio cesareo prima del momento in cui era stato materialmente eseguito, il piccolo Persona_1 non avrebbe riportato i medesimi danni oggetto di causa, secondo un elevato livello di probabilità logica, alla stregua del criterio del più probabile che non”, non avendo fornito gli attori la dimostrazione che erano tenuti a dare, in quanto non era affatto emerso che “il parto avrebbe dovuto essere eseguito in precedenza … non solo perché non risultava
20 adeguatamente riscontrata una situazione di sofferenza fetale tale da sconsigliare un trattamento conservativo, ma anche perché, tenuto conto della delicata situazione di gravidanza trigemina, non poteva ritenersi provato, alla stregua di un giudizio statistico-probabilistico ispirato ad un elevato livello di probabilità logica, che l'anticipazione del parto senza che fosse completato il ciclo di terapia cortisonica non avrebbe messo a rischio anche la salute degli altri due feti e che, quindi, la condotta posta in essere dai sanitari non risultasse adeguata alla situazione concreta”; u) non poteva, parimenti, ritenersi provato tale nesso eziologico sulla scorta della “mancata, insufficiente e contraddittoria compilazione della cartella clinica”, alla stregua del più generale principio -richiamato dagli attori- secondo il quale la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, in quanto, pur dovendosi dare atto del contenuto parzialmente lacunoso della cartella clinica, “specialmente con riferimento all'indicazione dell'anamnesi della paziente al momento del ricovero, nonché con riguardo alle motivazioni ed alle consequenziali valutazioni annesse ai trattamenti indicati con riguardo ai giorni del ricovero”, essi risultavano “comunque specificamente indicati e, tra l'altro, trovavano riscontro anche nella documentazione medica allegata”, sia in relazione a quelli svolti in data 21 novembre
2005, che in relazione a quelli svolti in data 22 novembre
2005, tra cui l'espletamento dei tamponi vaginali e rettali, oltre alla somministrazione dei farmaci indicati nella cartella clinica, le visite, tra cui quella in cui erano state riscontrate le contrazioni uterine, i tracciati cardiotocografici, gli esami
21 ecografici, dai quali si era desunto “uno stato di benessere dei feti”, trattamenti che erano stati “coerenti rispetto alla situazione di fatto riscontrata nella paziente”, come emergeva dalla “documentazione attestante il trattamento praticato”, che permettevano, avuto riguardo al contenuto della cartella clinica, di evincere “la coerenza complessiva della condotta posta in essere dai sanitari, sì da doversi escludere che potessero trarsi elementi indiziari di segno contrario dalle lacune evidenziate in precedenza”; v) doveva, quindi, “confermarsi quanto emerso alla luce del complesso delle attività peritali svolte -comprensive dei chiarimenti resi con nota del 12 dicembre 2019, oltre che in sede di udienza del 23 marzo 2022- e tanto a prescindere da alcune discrasie … tra quanto dedotto dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato peritale e quanto precisato in sede di chiarimenti, che non inficiavano l'attendibilità e condivisibilità complessiva dell'attività peritale, ma ne puntualizzavano e chiarivano alcuni profili, di tal guisa da determinare un quadro esaustivo per la valutazione delle doglianze formulate dagli attori avverso l'operato dei sanitari che avevano avuto in cura ”, per Parte_1 cui “la sequenza di eventi più probabile atta a dimostrare la causazione dei danni oggetto di contestazione” era “la seguente: prematurità (peso molto basso alla nascita, 1150 grammi), immaturità polmonare alla nascita, sindrome da distress respiratorio, mancanza di ossigeno al cervello, danno neurologico al neonato”, di talché, “alla stregua di un giudizio fondato su un elevato livello di probabilità logica, sulla scorta del criterio del più probabile che non”, era possibile addivenire “alle seguenti conclusioni: non risultava
22 accertata nel caso di specie un'ipotesi di sofferenza fetale, il trattamento così praticato a risultava Parte_1 adeguato rispetto alla concreta situazione di fatto riscontrata, tenuto altresì conto dell'esigenza di salvaguardare la salute di tutti e tre i feti, i gravissimi danni patiti da parte del piccolo risultavano Persona_1 riconducibili alla situazione di prematurità dello stesso, che aveva cagionato la sindrome da distress respiratorio, a sua volta causa del danno neurologico” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 16 a 45).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il
Tribunale di Salerno sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti con l'assetto dei principi che governa la materia e con gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio.
5.1. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il Giudice di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non si è adagiato acriticamente sui risultati ai quali era addivenuto il consulente tecnico d'ufficio, omettendo di valutarli, con attenzione e ponderazione, e, nel contempo, di tenere debitamente conto delle osservazioni mosse avverso il suo operato, se solo si considera, per un verso, che -a dimostrazione dello scrupolo che ha accompagnato fattivamente l'espletamento delle operazioni peritali- l'ausiliario -proprio per approfondire ogni aspetto della vicenda, in tutti i suoi risvolti rilevanti, e fare luce su ogni profilo di dubbio evocato dalle parti sulla ricostruzione della condotta tenuta dal personale sanitario che aveva assistito è Parte_1 Parte_3
due a rendere chiarimenti e, per altro verso, che -
[...] Pt_4
23 a riprova dello sforzo argomentativo profuso in sede di decisione al fine di illustrare debitamente le emergenze processuali e gli effetti che, sul piano giuridico, dovevano farsi scaturire da esse- la decisione è strutturata -dopo dettagliati e specifici riferimenti alle difese assunte dalle parti, alle attività processuali espletate, alla natura della responsabilità ed agli oneri probatori incombenti sulle parti- in diverse pagine in cui sono riportate le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, in ulteriori pagine in cui sono riportate le osservazioni del consulente tecnico di parte degli attori e le ragioni, desumibili dalle considerazioni dell'ausiliario all'uopo nominato, che le confutavano, nonché in ulteriori pagine in cui sono riportate le circostanze e gli argomenti illustrati dal consulente tecnico d'ufficio al fine di rendere -per ben due volte- i chiarimenti richiestigli ed, infine, in numerose pagine in cui il
Tribunale di Salerno, esaminando partitamente tutte le circostanze di fatto emerse ed interpretandole condivisibilmente, ha esposto, in virtù di uno scrutinio rigoroso ed analitico, tale da sviscerare tutti gli aspetti essenziali del quadro fattuale acquisito all'esito dell'istruttoria, i motivi che lo hanno indotto a reputare infondata l'azione risarcitoria intentata da Parte_1
e , nella qualità in atti specificata,
[...] Parte_2 essendo riconducibili le patologie del figlio, , Persona_1 alla sua nascita molto prematura, determinata dalla prematura rottura delle membrane, ed alla conseguente sindrome da distress respiratorio, della quale non era responsabile il personale sanitario dell'Azienda Ospedaliera
24 Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'GO (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 16 a 45).
Ed, infatti, tutti i profili critici della vicenda de qua, essenziali ai fini della decisione e riprospettati, nell'ottica dell'auspicata riforma della pronuncia gravata, con l'atto di impugnazione, sono stati presi in considerazione -e proprio per questo, nelle pagine che precedono, si è reputato utile riportare in maniera piuttosto dettagliata i passaggi motivazionali sui quali è ancorata la sentenza impugnata- dal Giudice di primo grado, il quale, in maniera congrua ed adeguata, li ha vagliati e ne ha tratto le conseguenze -del tutto condivisibili- che lo hanno portato a ricostruire la causa delle patologie che incidono negativamente sullo stato di salute di e ad escludere che fosse possibile Persona_1 instaurare un nesso eziologico tra l'operato del personale sanitario che aveva avuto in cura la madre -ed individuare, al riguardo, una sua responsabilità- e le suddette patologie.
5.2. Non è possibile, d'altro canto, nutrire alcun dubbio - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti ed a suffragio della ricostruzione trasfusa nella sentenza di primo grado- riguardo alla correttezza dei risultati - ponderatamente valutati (come si è poc'anzi detto ed è possibile evincere da una mera scorsa della motivazione che sorregge la decisione, ad onta di quanto sostenuto dagli appellanti) ed integralmente recepiti dal Tribunale di
Salerno- ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, delle operazioni peritali espletate e della documentazione esaminata, nonché delle circostanze da essa desumibili, e dell'inquadramento, sul piano generale,
25 della situazione verificatasi, degli effetti che è solitamente destinata ad avere e sulle condotte richieste, in casi analoghi, al personale sanitario (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott.
[...]
, alle pagine da 4 a 44), ha risposto ai quesiti Per_2 formulati dall'autorità giudiziaria adita, descrivendo le patologie di e le loro cause, escludendo che Persona_1 fossero riconducibili al fatto che il parto fosse avvenuto in data 22 novembre 2005, alle ore 12.00 circa, e non prima
(cfr. l'elaborato peritale redatto dal professionista nominato dal Tribunale di Salerno, alle pagine da 45 a 52), non mancando di argomentare, anche in seguito alle sollecitazioni pervenute dai consulenti tecnici di parte, le ragioni che lo avevano indotto a formulare le conclusioni rassegnate e, quindi, ad escludere qualsivoglia forma di responsabilità addebitabile al personale sanitario che aveva avuto in cura ed aveva assistito (cfr. la Parte_1 relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
20 novembre 2016, alle pagine da 53 a 70), specificandole ulteriormente in occasione dei chiarimenti richiestigli dal
Tribunale di Salerno (cfr. l'elaborato peritale, redatto in seguito alla rimessione della causa sul ruolo proprio al fine di acquisire chiarimenti, del 12 dicembre 2019, alle pagine da 2 a 7, nonché il verbale dell'udienza del 23 marzo 2022, nel corso della quale l'ausiliario, chiamato nuovamente a rendere chiarimenti, ha ribadito ulteriormente l'impossibilità, prendendo posizione efficacemente sulle circostanze sottoposte alla sua attenzione e precisando alcune sue affermazioni rinvenibili negli elaborati peritali precedentemente depositati, come non fosse possibile, sulla
26 scorta del criterio del più probabile che non, instaurare una correlazione eziologica tra le condizioni di salute di
[...]
e l'operato del personale sanitario dell'ospedale di Per_1
Salerno, essendo riconducibili, invece, alla nascita molto prematura ed alla sindrome da distress respiratorio che lo aveva afflitto dal momento della nascita).
L'operato del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui ha descritto lo stato di salute della partoriente e del piccolo ed ha individuato le cause delle Persona_1 patologie de quibus, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei -a nulla rilevando qualche insignificante imprecisione, comunque emendata attraverso i chiarimenti resi- ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale ha illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
Le ragioni di doglianza articolate -sul punto- dagli appellanti, per di più, poggiano prevalentemente -se non del tutto- su considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -suffragata, a dire di e , dalle Parte_1 Parte_2 argomentazioni spese, nel loro interesse, dal consulente tecnico di parte e non sufficientemente motivata, in termini
27 fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni sottese al convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio- rispetto a quella fatta propria dal Tribunale di Salerno, ancorata, appunto, all'esito delle operazioni peritali, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
5.3. Ad ogni modo, passando ad esaminare precipuamente le ragioni di doglianza articolate dagli appellanti e ricordato che effettivamente non possono considerarsi attendibili -per le ragioni perspicuamente messe in rilievo nella decisione, inerenti, tra l'altro, al carattere di genericità che talvolta le connotano, alla contraddizione che le caratterizza rispetto agli elementi documentali acquisiti ed, in alcuni casi, al contrasto rinvenibile tra alcune di esse- le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, la gestione del caso clinico, fin dal momento del primo accesso della paziente, in data 21 novembre 2005, presso l'ospedale di Salerno, è stata -complessivamente considerata- assolutamente adeguata, tenuto conto, da un lato, dei risultati degli accertamenti effettuati, dai quali non erano emersi segni di sofferenza fetale, e, dall'altro, dell'esigenza -comune, ovviamente, a tutti e tre i feti- di ritardare il parto.
In seguito alla rottura prematura delle membrane - nell'ambito, peraltro, di una gravidanza trigemellare, che comportava notevoli rischi e pericoli, con la possibilità, piuttosto elevata, di complicanze, anche letali- il trattamento d'elezione, in caso di parto anteriore alle
28 trentadue settimane, era stato correttamente quello conservativo, finalizzato a procrastinare la nascita ed a permettere, grazie ad un terapia mirata, una maturazione polmonare tale da scongiurare proprio una sindrome da distress respiratorio.
Ed, infatti, , subito dopo il ricovero, Parte_1 avvenuto nel pomeriggio del 21 novembre 2005, era stata sottoposta ad una visita generale, a verifiche ecografiche, ad una cardiotocografia, che era risultata normale, nonché a terapia cortisonica, tocolitica ed antibiotica, oltre a tamponi vaginali e rettali per la ricerca di eventuali infezioni, che avevano indotto il personale sanitario, verificate, attraverso gli accertamenti effettuati, le condizioni di benessere dei tre feti, a ritardare il parto di ventiquattr'ore, con la somministrazione di Tractocile, ad accelerare la maturazione polmonare, con la somministrazione di AN, ed, in ragione della prematura rottura delle membrane, a far fronte alla possibilità di una corionamniotite, con la somministrazione di . CP_5
Nella mattina del giorno successivo, 22 novembre 2005, era continuata la terapia, con la somministrazione, in particolare, di AN, era stata effettuata un'ecografia, con flussimetria, che aveva dato risultati normali per tutti e tre i feti, ed erano state eseguite due cardiotocografie di breve durata e, svolta un'ulteriore visita, nel corso della quale erano state rilevate contrazioni uterine, con reperto di portio appianata pervia al dito e perdite di liquido amniotico, la paziente era stata sottoposta ad intervento, con taglio cesareo, non per sofferenza fetale, ma per l'inizio di un'attività contrattile inarrestabile.
29 5.4. In questa prospettiva, le ragioni di doglianza articolate da e non Parte_1 Parte_2 colgono nel segno nemmeno con riferimento alla denunciata rottura del sacco amniotico che conteneva il primo dei tre feti, in quanto l'oligoidramnios, di per sé, non è un elemento indicativo della necessità di procedere al parto, a maggior ragione in considerazione della scelta, giustamente assunta presso il nosocomio salernitano, di ritardare il parto -per un tempo, peraltro, inferiore alle ventiquattr'ore e, quindi, addirittura al di sotto di quanto fosse auspicabile- e di effettuare una terapia cortisonica, al fine di sollecitare una maturazione polmonare di tutti e tre i feti, che, altrimenti, avrebbero potuto avere difficoltà respiratorie tali da incidere
-anche con riferimento a quelli per i quali non si era verificata la rottura del sacco amniotico- sul loro stato di salute.
Il personale sanitario che aveva assistito la partoriente, del resto, si era trovato di fronte ad una situazione piuttosto complessa, caratterizzata, da una parte, dalla rottura del sacco amniotico che conteneva il piccolo e, Parte_2 dall'altra, dall'esigenza di favorire le condizioni per permettere a tutti i nascituri di respirare efficacemente ed, al cospetto dell'assoluta insussistenza di elementi che deponessero per una sofferenza fatale di uno o più feti, avevano condivisibilmente assunto un atteggiamento di tipo conservativo, nell'interesse -vale la pena di rimarcarlo ancora una volta- di tutti e tre i feti.
5.5. Non è possibile revocare in dubbio le conclusioni alle quali si è pervenuti, per di più, sulla scorta delle ragioni di doglianza articolate dagli appellanti con riferimento agli
30 esami cardiotocografici, considerato che -come ha messo già condivisibilmente in rilievo il Giudice di primo grado- avevano un altro grado di fallacia, ancor più in caso di gravidanza inferiore a trentaquattro settimane, in quanto l'efficacia diagnostica dei suddetti tracciati può essere affermata solamente in seguito allo sviluppo del cervello ed, in particolare, delle strutture simpatiche e parasimpatiche del feto, che controllano la frequenza cardiaca, che non avviene prima delle trentaquattro settimane.
Oltre tutto, il primo tracciato, quello relativo all'esame cardiotocografico effettuato alle ore 18.38 del 21 novembre
2005, avente una durata di poco meno di venti minuti, era risultato normale ed altrettanto può dirsi -nonostante la durata inferiore dell'accertamento- del secondo tracciato, quello relativo all'esame cardiotocografico effettuato alle ore
9.02 del 22 novembre 2005, mentre il terzo tracciato, quello relativo all'esame cardiotocografico -di durata inferiore ai venti minuti- effettuato alle ore 10.52 del 22 novembre
2005, non poteva reputarsi normale, ma, nonostante ciò, non è possibile ritenere -ancora una volta in linea con quanto evidenziato dal Tribunale di Salerno- che fosse necessariamente indicativo di una sofferenza fetale in atto e, soprattutto, che fosse sintomatico della necessità di effettuare immediatamente il parto cesareo, che, peraltro, in seguito ad una visita ginecologica, nel corso della quale era emersa la sussistenza di contrazioni che avevano assunto il carattere dell'irreversibilità, era stato portato a termine circa un'ora dopo e, cioè, intorno alle ore 12.00 del 22 novembre
2005.
31 Non è superfluo rammentare, a proposito dei tracciati cardiotocografici, tra i quali il secondo ed il terzo, aventi una durata inferiore a quella prevista, pari a circa venti minuti, che l'efficacia diagnostica -e prognostica- di esami di tal fatta (tenuto conto della strumentazione disponibile illo tempore e della necessità di considerare, al fine di accertare correttamente i dati, il battito, pure riportato dalla macchina, degli altri feti -come specificato in sede di chiarimenti dall'ausiliario, il quale ha anche messo in evidenza come, con l'evoluzione tecnologica, si siano successivamente diffuse strumentazioni che consentono di tracciare contestualmente la situazione di tre feti e di elaborare direttamente la variabilità a breve termine battito per battito- nonché della già menzionata fallacia dei risultati acquisibili, correlata al fatto che la gravidanza non fosse ancora giunta alla trentaquattresima settimana) doveva reputarsi piuttosto scarsa ed, in mancanza di ulteriori elementi che evidenziassero una sofferenza fetale, non è possibile muovere alcun rimprovero al personale sanitario che ha assistito , che, in ogni caso, ha Parte_1 permesso la nascita di , attraverso il parto Persona_1 cesareo effettuato, dopo circa un'ora dall'esecuzione dell'esame cardiotocografico delle ore 10.52, a maggior ragione tenendo a mente che l'esigenza perseguita era stata
-vale la pena di precisarlo ancora una volta- quella di assicurare il benessere di tutti e tre i feti, per cui eseguire tracciati di maggiore lunghezza avrebbe ragionevolmente pregiudicato -come messo in rilievo espressamente dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha anche specificato che la finalità di tali esami, ad ogni modo, non era quella di
32 rilevare una sofferenza fetale in atto, ma solo di auscultare il battito cardiaco- la verifica delle condizioni degli altri due feti.
5.6. Per giunta, i tracciati del 21 novembre 2005 ed il primo del 22 novembre 2005 erano nella norma, perché denotavano -come fatto presente dal consulente tecnico d'ufficio- “una frequenza media normale” e, nel tratto indicato dal difensore degli appellanti, non riportavano una bradicardia, né una decelerazione, non ravvisabili in alcuno dei suddetti reperti, bensì “una perdita di segnale”, essendo non rassicurante solamente il secondo tracciato del 22 novembre 2005, perché aveva “una variabilità ridotta”, anche se, valutato in un tempo più lungo, sarebbe potuto rientrare entro un ambito di normalità, fermo restando quanto si è detto nelle pagine che precedono riguardo alle ragioni che permettono di escludere qualsivoglia forma di addebito al personale sanitario che ha avuto in cura
. Parte_1
Diverso sarebbe stato qualora i sanitari dell'ospedale di
Salerno si fossero trovati al cospetto di un travaglio di una paziente a rischio, che sarebbe dovuta essere sottoposta ad un monitoraggio continuo o all'auscultazione ad intermittenza del battito ogni quindici minuti, contrariamente alla vicenda in esame, in cui non c'è stato travaglio, se non nella tarda mattinata del 22 novembre
2005, quando, riscontrato l'inizio dell'attività contrattile, la paziente è stata sottoposta a parto cesareo, ad ulteriore riprova della correttezza delle condotte tenute dal personale sanitario dell' Controparte_1
.
[...]
33 5.7. Parimenti insufficienti a suffragare una ricostruzione analoga a quella caldeggiata dagli appellanti sono i riferimenti, contenuti nella cartella neonatologica, ad una bradicardia ed a decelerazioni variabili, tenendo a mente - come ha messo in evidenza, ancora una volta, in maniera compiuta ed esauriente, l'ausiliario- che, se è vero che la bradicardia può astrattamente essere sintomo di una sofferenza fetale, è altrettanto vero che può avere una connotazione tale da escludere la configurabilità di qualsivoglia danno derivante da anossia, mentre, quanto alle decelerazioni variabili, non costituiscono indizi di sofferenza fetale, diversamente dalle decelerazioni tardive, che avrebbero presupposto -contrariamente alle prime- la sussistenza di un danno anossico, essendo le decelerazioni variabili riconducibili al fenomeno contrattile in atto, che aveva portato al taglio cesareo, ad ulteriore conferma del fatto che il parto era stato reso necessario dall'inizio dell'attività contrattile e non da una sofferenza fetale, non evincibile da alcun elemento desumibile dallo stato di salute della paziente e dei feti, per quanto era stato possibile accertare.
La causa delle patologie di , d'altro canto, Persona_1 non può essere desunta -sulla scia di quanto sostenuto dal
Giudice di primo grado- dall'applicazione dei criteri elaborati dall'ACOG Task Force on Neonatal Encephalopathy and
Cerebral Palsy, in quanto, a prescindere dal fatto che non era stato rilevato il dato attinente al PH del cordone ombelicale, non ricorreva uno dei parametri fondamentali e, cioè, l'inizio precoce di un'encefalopatia neonatale moderata o severa in neonati aventi più di trentaquattro settimane di
34 gestazione, né erano presenti i “criteri minori”, che -come ha messo in rilievo pure il consulente tecnico d'ufficio- solo
“se presenti insieme”, diversamente dal caso di specie, possono essere “indicativi di un inizio intra partum del danno cerebrale”, ma che, considerati singolarmente, non sono “specifici”, in quanto possono essere “determinati non raramente anche da altre patologie”.
5.8. Non è possibile addivenire a diverse conclusioni in virtù della contestazione -sollevata nel corso del giudizio di primo grado e meramente richiamata con l'atto di gravame, senza articolare precipue ed ammissibili ragioni di doglianza, in relazione, in particolare, ai motivi che renderebbero erronee o ingiuste le argomentazioni rinvenibili, sul punto, nella sentenza impugnata- inerente alla tardività degli accertamenti svolti circa la positività al tampone per streptococco e la prospettata necessità di somministrare alla paziente solfato di magnesio, atteso che -ed in disparte, giova ribadirlo, quanto si è già poc'anzi segnalato riguardo al deficit assertivo che connota siffatte ragioni di doglianza- non è emerso alcun elemento, tenuto conto, per di più, delle peculiarità della situazione, incentrata su una gravidanza trigemellare molto prematura, con tutto ciò che ha comportato in termini di diagnosi e di trattamenti praticati, tale da deporre per una correlazione eziologica tra l'infezione da streptococco o l'omessa somministrazione di solfato di magnesio e le patologie che affliggono
[...]
. Per_1
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte
(che danno conto dell'insussistenza di prova, che avrebbero dovuto fornire gli appellanti, di un nesso eziologico tra
35 l'asserito ritardo con il quale è stato effettuato il parto cesareo e le condizioni di salute di , Persona_1 riconducibili, secondo il criterio del più probabile che non, alla sindrome da distress respiratorio della quale è stato affetto, con conseguente impossibilità di muovere addebiti a carico del personale sanitario che ha avuto in cura Parte_1
), ogni altra istanza, domanda, eccezione e
[...] deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da Parte_1
e deve essere rigettato.
[...] Parte_2
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in prossimità dei parametri tabellari minimi.
8. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero
228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella
36 composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti alla refusione, in favore di
, delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_2
13.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) condanna gli appellanti alla refusione, in favore di
, delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_3
13.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) condanna gli appellanti alla refusione, in favore dell Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in euro
[...]
13.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5) condanna gli appellanti alla refusione, in favore della delle spese di lite, che Controparte_4 liquida in euro 13.100,00 per compensi di avvocato, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo
37 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 5 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 915 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, , in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Petraglia, come in atti domiciliati,
APPELLANTI
E
Controparte_1
, in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eva Anzalone ed Annarita
Colantuono, come in atti domiciliata,
APPELLATA
1 E
, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato Lina Mastia, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avvocato Giuseppe D'Alessandro, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Locatelli, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
2974/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 3 settembre 2023, e Parte_1
, in proprio e quali genitori esercenti la Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1 proponevano appello, affidandone l'accoglimento ad un unico motivo di gravame, articolato in diverse ragioni di doglianza, avverso la sentenza numero 2974/23, pubblicata in data 29 giugno 2023, con la quale il
Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda
2 proposta nei confronti dell'
[...]
, Controparte_1 nonché dei dottori e , Controparte_2 Controparte_3 tendente ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle condotte tenute dal personale sanitario che aveva avuto in cura ed assistito , la quale, in data Parte_1
22 novembre 2005, aveva partorito tre gemelli, dei quali uno, , affetto da gravi ed Parte_2 invalidanti patologie.
2. Costituitisi in giudizio, l'
[...]
, Controparte_1
e impugnavano le avverse Controparte_2 Controparte_3 argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione, ed altrettanto faceva la
[...]
subentrata agli Assicuratori dei Controparte_4
-chiamati in causa, nel corso del giudizio di primo CP_4 grado, su impulso di nella titolarità del Controparte_2 rapporto di garanzia dedotto in giudizio.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, disattesa ogni altra istanza e concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate -ai sensi dell'articolo
342 del codice di procedura civile- dall'
[...]
(cfr. la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10
3 gennaio 2024, a pagina 3), da (cfr. la Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 dicembre 2023, alle pagine da 2 a 4), da Controparte_3
(cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 gennaio 2024, alle pagine da 2 a 3) e dalla
[...]
(cfr. la comparsa di costituzione e Controparte_4 risposta depositata in data 19 dicembre 2023, alle pagine da
6 a 7).
1.1 L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto gli appellanti abbiano inteso devolvere alla cognizione della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione (cfr. l'atto d'appello del 3 settembre 2023, alle pagine da 25 a 39, in cui gli appellanti, in maniera sufficientemente chiara e dettagliata, hanno illustrato i motivi di impugnazione, permettendo alle parti appellate, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed
4 esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n.
13151/17).
2. L'appello proposto da e Parte_1 [...]
, in proprio e quali genitori esercenti la Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1 non è, passando al merito della controversia, fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
3. Con un unico motivo di gravame, articolato in diverse ragioni di doglianza, gli appellanti, dolendosi dell'erroneità delle conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice di primo grado, “adagiatosi sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio illogica, volta ad escludere anche dinanzi all'evidenza la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera”, nonché della motivazione della sentenza impugnata, “viziata per erronea impostazione logica”, hanno messo in rilievo che: a) non era vero che gli attori, “pur essendone onerati, sia pure in termini indiziari”, non avessero fornito la prova della sofferenza fetale, dalla quale erano scaturiti, a causa del ritardo con il quale era stato effettuato il parto cesareo, i danni lamentati, né del nesso eziologico tra le condotte dei convenuti ed i suddetti danni, in quanto, violando gli articoli 116 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile, il Tribunale di Salerno aveva omesso “di considerare e valutare ogni circostanza
5 emergente dai dati istruttori raccolti, ivi inclusi tutti quei fatti segnalati dal consulente tecnico di parte”; b) il monitoraggio dei feti era stato effettuato solamente nell'immediatezza dell'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno, in data 21 novembre 2005, alle ore
18.00, e nessun altro controllo era stato effettuato nel corso della notte, nonostante uno dei feti si presentasse “con borsa rotta” ed il tracciato ad esso relativo fosse “ristretto e con ridotta variabilità rispetto al tracciato rilevato ai feti con borsa integra”; c) “un ulteriore esame cardiotocografico, seppure di breve durata (ore 9.02-9.08 ed ore 10.52-10.56 del 22 novembre 2005)”, aveva evidenziato, per di più, “un deterioramento delle condizioni del primo feto con andamento non rassicurante”, fermo restando che i tracciati cardiotocografici effettuati avrebbero dovuto avere una durata non inferiore ai venti minuti e, pertanto, non potevano essere considerati in grado di fornire veri e propri dati diagnostici;
d) dalla cartella neonatologica era possibile desumere che “dal monitoraggio cardiotocografico erano state rilevate bradicardia e decelerazioni variabili, l'Apgar alla nascita era di cinque a un minuto e di sei a cinque minuti”, tanto è vero che era stato sottoposto Persona_1
a “rianimazione primaria”, che aveva richiesto “massaggio cardiaco esterno ed intubazione tracheale”, ed era stato dimesso solamente in data 23 gennaio 2006, con la seguente diagnosi: “sindrome da distress respiratorio neonatale, disturbi relativi ai neonati pretermine di gravidanza multipla … danno encefalico da anossia, ittero neonatale associato a parto pretermine, fibroplasia retro- lenticolare”; e) secondo il consulente tecnico d'ufficio, le
6 annotazioni rinvenibili nella cartella neonatologica inerenti a
“bradicardia e decelerazioni variabili” non erano state ricavate dai tracciati cardiotocografici (ore 9.02-9.08 ed ore
10.52-10.56 del 22 novembre 2005), che dovevano considerarsi “normali”, ancorché non lo fossero, secondo le linee guida vigenti, ed avessero una durata inferiore ai venti minuti, ma erano state effettuate -quelle annotazioni- in virtù di informazioni acquisite “presso ginecologi ed ostetriche”, i quali, pertanto, erano consapevoli della sofferenza fetale, nonostante la quale il parto era stato effettuato solamente alle ore 12.08; f) era contraddittorio quanto aveva sostenuto il consulente tecnico d'ufficio, secondo il quale, per un verso, una gravidanza trigemellare integrava di per sé una situazione di elevato rischio, che imponeva un monitoraggio continuo o l'auscultazione ad intermittenza del battito ogni quindici minuti, e, per altro verso, non c'era stata, nel caso di specie, alcuna violazione dei protocolli applicabili, avendo ricevuto Parte_1 un trattamento idoneo in assenza di travaglio ed, una volta cominciata l'attività contrattile, era stata sottoposta a parto cesareo;
g) l'ausiliario incaricato dall'autorità giudiziaria adita, del resto, aveva attribuito alla sola prematurità la causa della sindrome da distress respiratorio che aveva comportato gravi danni neurologici al feto, ricorrendo, nella vicenda in esame, solo due dei quattro criteri essenziali che consentivano di ricondurre il danno patito dal feto ad una situazione di sofferenza fetale, dei quali, però, uno non era applicabile ed uno, quello relativo al dato del PH del cordone ombelicale, non era presente nella cartella clinica, ad ulteriore riprova della responsabilità dei sanitari che
7 avevano avuto in cura;
h) la condotta Parte_1 attendista di questi ultimi, in presenza della rottura del sacco amniotico del primo feto, era ingiustificabile -ed era venuta meno, a loro dire, solamente in seguito all'inizio delle contrazioni, che li aveva indotti ad intervenire- ed aveva comportato “un accollamento delle pareti uterine al corpo fetale, determinando una condizione di sofferenza ipossica prolungata” e, se dopo l'esecuzione del primo tracciato cardiotocografico del 22 novembre 2005, che aveva evidenziato una condizione di bradicardia e decelerazioni variabili, fosse stato effettuato subito il parto cesareo -e non alle 12.08- sarebbero stati salvaguardati tutti e tre i feti;
i) non era stato eseguito lo studio del profilo bifasico fetale dei tre feti, che avrebbe permesso di valutarne le condizioni di benessere, che non erano predicabili, quanto meno con riferimento a quello che presentava la sacca rotta, né era possibile sostenere, come aveva fatto il consulente tecnico d'ufficio, che gli esami cardiotocografici fossero normali, sia perché di durata inferiore al minimo previsto, sia perché allarmanti sul piano degli esiti che avevano dato;
l) non era stato somministrato alla partoriente solfato di magnesio, che, in base alle linee guida all'epoca vigenti, era necessario nei casi di gravidanze pretermine per evitare complicanze neurologiche ai nascituri, né era stata rilevata la positività di allo streptococco betaemolitico, batterio Parte_1 che, in alta percentuale, era suscettibile di causare danni cerebrali ai feti (cfr. l'atto d'appello del 3 settembre 2023, alle pagine da 25 a 39).
4. Il Tribunale di Salerno, invero, dopo avere dato atto delle difese assunte dai contendenti, avere descritto le
8 attività processuali espletate, avere qualificato la natura della responsabilità ed avere ricostruito gli oneri probatori incombenti sulle parti, aveva fatto presente -per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) era Parte_1 stata ricoverata, in data 21 novembre 2005, a causa della rottura prematura delle membrane amniotiche di un gemello
(ciascuno dei feti aveva una propria sacca) ed, al momento del ricovero, presentava il collo dell'utero raccorciato impervio, il cerchiaggio in situ non teso, l'assenza di contrazioni, la pressione arteriosa e la funzionalità cardiaca, come poteva evincersi dagli esiti di un elettrocardiogramma, nella norma, ed, effettuata un'ecografia per monitorare peso e benessere fetale e confermare la rottura del sacco e la situazione -trasversa- del primo feto, ed una cardiotocografia, che era risultata normale per tutti i tre feti, era stata praticata la terapia cortisonica, tocolitica ed antibiotica, nonché tamponi vaginali e rettali per la ricerca di eventuali infezioni;
b) dopo essersi accertati delle condizioni di benessere dei tre feti, “attraverso l'esame ecografico e flussimetrico”, i sanitari avevano deciso “di ritardare il parto di ventiquattro ore”, con il Tractocile, e di somministrare cortisone “per accelerare la maturazione polmonare e tentare di scongiurare una sindrome da distress respiratorio”, e, “data la situazione di rottura prematura delle membrane”, avevano somministrato “antibiotico per evitare una corionamniotite ... in accordo con le linee guida correnti”, in tal modo tenendo una condotta funzionale anche alla salvaguardia degli altri due feti, in quanto l'esecuzione anticipata di un parto cesareo, senza effettuare la terapia cortisonica, avrebbe esposto tutti i neonati al
9 rischio maggiore di sindrome da distress respiratorio, di talché “operare subito dopo il ricovero della paziente avrebbe comportato un peggioramento ulteriore dell'incapacità respiratoria non solo di , ma Persona_1 anche degli altri due neonati”; c) il parto pretermine -come aveva messo in evidenza il consulente tecnico d'ufficio- era stato causato dalla rottura prematura delle membrane alla ventinovesima settimana di gestazione ed, in queste ipotesi, era necessario guadagnare tempo, “verso epoche gestazionali più avanzate di minore morbilità e maggiore vitalità fetale”, effettuando un “ciclo di terapia con corticosteroidi che tendeva a diminuire drasticamente il rischio della sindrome da distress respiratorio”, né “l'assenza di liquido amniotico” costituiva “elemento determinante la necessità di anticipare il parto”, in presenza di “stabilità clinica” e di esame cardiotocografico rassicurante” e salvo i casi di “attività contrattile uterina non modificabile, sanguinamento vaginale o diminuito benessere fetale o corionamniotite”; d) conseguentemente, escluse cause genetiche incidenti sullo stato di salute del piccolo
[...]
e “non ravvisandosi l'operatività dei criteri essenziali Per_1 della ACOG Task Force on Neonatal Encephalopathy and
Cerebral Palsy per poter attribuire a sofferenza intra partum il danno anossico”, era possibile ritenere -come aveva accertato l'ausiliario nominato- che “i meccanismi che avevano determinato i fatti erano stati essenzialmente: nascita molto prematura (definita tale tra le 28 e le 31,6 settimane), causata dalla rottura prematura delle membrane, conseguente sindrome da distress respiratorio
(maggiormente frequente nei casi di rottura prematura delle
10 membrane), danno cerebrale ischemico”; e) non era possibile sostenere, viceversa, che, se si fosse subito proceduto al taglio cesareo dopo l'esecuzione dei tracciati cardiotocografici effettuati in data 22 novembre 2005, si sarebbe salvaguardato il benessere di tutti e tre i feti, in quanto, ferma restando la scarsa validità prognostica di tali tracciati alla ventinovesima settimana di gravidanza e la loro frequente attitudine a far emergere false positività, il primo tracciato cardiotocografico (eseguito in data 21 novembre
2005, alle ore 18.25) era “rassicurante, anche in confronto ai tracciati rilevati sugli altri due gemelli”, nonostante “la durata breve” delle misurazioni, ed anche i tracciati del 22 novembre 2005 -come pure aveva messo in rilievo il consulente tecnico d'ufficio- non presentavano “elementi patologici o non rassicuranti tali da essere stati il motivo del taglio cesareo”, che era stato effettuato per due motivi, “il primo ed il più importante e, soprattutto, l'unico trascritto in cartella e, cioè, l'inizio dell'attività contrattile dell'utero … considerata inarrestabile, comprovata dal reperto in cui compariva in cartella clinica la decisione di operare a firma del dott. in data 22 novembre 2005”, nella Controparte_3 quale non c'era alcun riferimento a sofferenza fetale, ed “il secondo … derivato dal tempo di attesa ormai trascorso superiore alle dodici ore minime necessarie, ma ben al di sotto del limite massimo delle ventiquattro ore dalla rottura delle acque, ormai sufficiente alla maturazione polmonare da bolo di cortisone”; f) con riferimento ai due tracciati cardiotocografici del 22 novembre 2005, pur risultando di durata inferiore a quella prevista dalle linee guida vigenti, poteva affermarsi -come aveva ancora una volta fatto
11 presente l'ausiliario, sollecitato a rendere chiarimenti- che non erano emersi valori anormali ed erano assenti in entrambi “segni di bradicardia o di decelerazioni”, rammentate pur sempre le difficoltà di interpretazione di tali reperti nella gravidanza plurigemellare, che avrebbero potuto indurre a riscontrare falsamente anomalie, che, nel caso di specie, non erano, in ogni caso, sussistenti;
g) il consulente tecnico d'ufficio, chiamato a rendere ulteriori chiarimenti in relazione alle annotazioni presenti nella cartella neonatologica, in cui era precisato che dal monitoraggio cardiotocografico erano state rilevate bradicardia e decelerazioni variabili e che l'Apgar alla nascita era di cinque a un minuto e di sei a cinque minuti, aveva evidenziato, innanzi tutto, che la bradicardia poteva sì
“denotare una sofferenza fetale”, ma poteva anche avere
“una connotazione tale da escludere la configurabilità di un danno anossico”, mentre “la decelerazione variabile” non era
“segno di sofferenza fetale, in quanto non associata a danno anossico”, e “diverso sarebbe stato se fosse stata riscontrata una decelerazione tardiva, che sicuramente avrebbe denotato l'esistenza del danno anossico”, essendo la decelerazione variabile riscontrata “ragionevolmente riconducibile ad un fenomeno contrattile in atto”, circostanza che costituiva “un'ulteriore evidenza del fatto che l'indicazione al parto si fosse resa necessaria a causa delle contrazioni”; h) aveva precisato, altresì, che, “secondo le linee-guida vigenti all'epoca dei fatti, il tracciato cardiotocografico avrebbe dovuto avere una durata di circa venti minuti”, ciò non di meno, tenuto conto della peculiarità della situazione e, cioè, che si trattava di una gravidanza
12 trigemellare, la predisposizione del tracciato secondo la durata prevista avrebbe irragionevolmente ritardato l'esame della situazione degli altri feti”, fermo restando che i tracciati cardiotocografici -evidenziato, non di meno, che all'attualità c'erano mezzi più affidabili, sia con riferimento alla possibilità di valutare la situazione di più feti contemporaneamente, sia con riferimento all'elaborazione diretta della variabilità a breve termine battito per battito- avevano una validità prognostica limitata per la presenza di falsi positivi, “a maggior ragione con riferimento ai casi di gravidanza plurima e soprattutto nei casi di gravidanze ante trentaquattro settimane”; i) comunque, i tracciati cardiotocografici eseguiti dovevano considerarsi
“orientativamente nei limiti della norma”, anche se in alcuni punti non erano “integralmente visibili, probabilmente a causa del materiale su cui erano stati rappresentati (carta termica)”, né presentavano, nei punti segnalati dalla parte attrice, “una bradicardia, né una decelerazione, quanto piuttosto, una perdita di segnale”, ed, in particolare, il tracciato del 22 novembre 2005, ore 9.02, “limitatamente alla durata dello stesso tracciato”, dava conto -come, del resto, quello del 21 novembre 2005, ore 18.28- di
“condizioni non patologiche del feto”, perché “le oscillazioni
… ivi rappresentate superavano i 5 bpm” e “la frequenza media relativa al feto” si attestava “sui 120 bpm”, mentre il tracciato del 22 novembre 2005, ore 10.52, dava conto di
“una variabilità ridotta” rispetto a quello precedente e non era, per questo motivo, “rassicurante”, anche se, valutato non esclusivamente in relazione ai primi minuti, sarebbe potuto rientrare “entro i canoni di normalità” e ciò sempre
13 tenendo a mente che “l'analisi dei tracciati” doveva
“contestualizzarsi nell'ambito di una gravidanza trigemina”, che presentava le problematiche più volte segnalate nell'elaborato peritale, “e, più in generale, tenendo conto della potenziale fallacia … degli stessi tracciati”, che erano basati “sul presupposto dello sviluppo del cervello e, segnatamente, delle strutture simpatiche e parasimpatiche del feto”, circostanza che assumeva rilevanza “con riferimento ai casi delle gravidanze oltre le trentaquattro settimane”, quando, cioè, il feto aveva raggiunto “una condizione di sviluppo significativa”; l) inoltre, l'indicazione al parto -aveva continuato in sede di chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio- era scaturita “non già da una sofferenza fetale, quanto, piuttosto, dall'inizio dell'attività contrattile testimoniata dal referto in cartella, in cui le condizioni del collo uterino erano di collo appianato, che era un segno evidente dell'inizio dell'attività contrattile”, né potevano essere applicati -aveva ribadito l'ausiliario nominato- “i criteri di verifica elaborati dall'ACOG Task Force on Neonatal Encephalopathy and Cerebral Palsy” ed, in particolare, quello contraddistinto dal numero 2 (inizio precoce di encefalopatia neonatale moderata o severa in neonati con più di trentaquattro settimane di gestazione)”, mentre “il dato relativo all'acidosi metabolica nel sangue arterioso del cordone ombelicale fetale ottenuto al parto non era stato conseguito”, tenendo comunque a mente che “i tracciati cardiotocografici non avevano lo scopo di verificare eventuali situazioni di sofferenza fetale, ma il battito del feto”, non essendo la fattispecie concreta sovrapponibile a quella di un travaglio di una paziente a rischio, circostanza
14 che avrebbe imposto “un monitoraggio continuo o l'auscultazione ad intermittenza del battito ogni quindici minuti”, che non si era verificata, perché, “una volta riscontrato l'inizio dell'attività contrattile, si era immediatamente provveduto all'intervento chirurgico di parto cesareo, che per l'appunto aveva impedito alla paziente di raggiungere il travaglio”; m) tenuto conto delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, anche in seguito ai chiarimenti richiestigli, era possibile ritenere, pertanto, che fosse emersa la correttezza dell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura ed avevano assistito , non essendo possibile Parte_1 sostenere il contrario nemmeno in virtù delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria, sovente generiche e, comunque, in contrasto con gli elementi documentali desumibili dagli atti, che permettevano di ribadire come “i gravissimi danni patiti dal piccolo
[...]
” dovevano ricondursi ai seguenti motivi: nascita Per_1 molto prematura (definita tale tra le 28 e le 31,6 settimane) causata dalla rottura prematura delle membrane, conseguente sindrome da distress respiratorio e danno cerebrale ischemico”, mentre, di converso, non risultava comprovata “la diversa versione dedotta dagli odierni attori e, cioè, che, laddove si fosse immediatamente provveduto al taglio cesareo, sin dal momento del ricovero di Parte_1
, il piccolo non avrebbe riportato tali
[...] Persona_1 danni secondo un elevato livello di probabilità logica”; n) ed, infatti, la gravidanza presentava “plurimi profili di complessità, trattandosi di una gravidanza trigemellare, con significativo incremento della percentuale di mortalità
15 perinatale, oltre che delle complicanze potenzialmente derivanti, ivi compreso il rischio di rottura prematura delle membrane e di parto pretermine”, per cui era stato adottato
“il trattamento più adeguato” e, cioè, “quello conservativo”, non risultando “elementi significativi atti a riscontrare la presenza di corionamniotite, che di per sé avrebbe imposto il taglio cesareo”, né la rottura della sacca imponeva l'intervento, ancor più considerando che “la condotta posta in essere da parte dei sanitari” era stata “sicuramente funzionale anche alla salvaguardia degli altri due feti”; o) a conclusioni di diverso segno non poteva pervenirsi “sulla scorta dell'esame dei tracciati cardiotocografici in atti”, avuto riguardo, innanzi tutto, “all'alto tasso di fallacia attinente ai dati riportati da tali tracciati, soprattutto tenuto conto della strumentazione utilizzata all'epoca dei fatti”, ancor più avendo a mente che la loro attendibilità era vieppiù pregiudicata dal fatto che si trattasse “di feti a meno di trentaquattro settimane di gravidanza”, come poteva desumersi anche “sulla scorta delle raccomandazioni sulla cardiotocografia ante partum pubblicate nell'ottobre 2021 dalla Fondazione Confalonieri Ragonese”, versate in atti dagli stessi attori, ed avuto riguardo, oltre tutto, al fatto che il consulente tecnico d'ufficio aveva fatto rientrare nell'ambito della normalità i tracciati del 21 novembre 2005, ore 18.28, e del 22 novembre 2005, ore 9.02, non essendo rassicurante solamente quello delle ore 10.52, portato a termine a circa un'ora dalla nascita del piccolo
[...]
; p) in ogni caso, questi elementi, valutati Per_1 unitamente a tutti quelli complessivamente acquisiti, non permettevano, sulla scorta del criterio del più probabile che
16 non, di reputare fondate le doglianze degli attori, perché, a parte “la scarsa validità prognostica dei tracciati in esame, soprattutto avuto riguardo alla strumentazione tecnologica all'epoca dei fatti, oltre alla circostanza che si trattava di una gravidanza ante trentaquattro settimane, che … aumentava significativamente il tasso di fallacia delle rilevazioni”, se era vero che “gli ultimi due tracciati non avevano una durata corrispondente a quella prevista dalle linee-guida”, era altrettanto vero che “si trattava di una gravidanza trigemina e la predisposizione del tracciato secondo la durata prevista avrebbe irragionevolmente ritardato l'esame della situazione degli altri feti”, ancor più considerando che solamente il tracciato del 22 novembre
2005, ore 10.52, aveva “variabilità ridotta, potenzialmente espressiva di una situazione di sofferenza fetale”, che, in concreto, non era emersa, in quanto la lettura del tracciato sarebbe dovuta essere “contestualizzata in una più ampia rilevazione, così dovendosi escludere, in assenza di ulteriori e significativi elementi di prova, una significativa portata probatoria”, di talché, in virtù “degli elementi in atti”, non era possibile “inferire, sulla scorta di una valutazione probabilistica ispirata al canone probatorio del più probabile che non, che il feto interessato dalla rottura del sacco amniotico si fosse trovato in una condizione di sofferenza fetale per tutto il decorso del ricovero ospedaliero di in guisa da giustificare l'immediato taglio Parte_1 cesareo, considerata la situazione di gravidanza trigemina di durata inferiore a trentaquattro settimane ed i plurimi rischi potenzialmente gravanti sugli altri feti”; q) non era possibile sottoporre “ad un diverso trattamento”, Parte_1
17 non essendo una paziente in fase di travaglio, in quanto, in data 21 novembre 2005, erano state “accertate le condizioni di benessere dei tre feti, ed, una volta valutatele come buone, attraverso l'esame ecografico e flussimetrico, si era deciso di ritardare il parto di ventiquattro ore”, con somministrazione di cortisone al fine di accelerare la maturazione polmonare ed al fine di tentare di scongiurare la sindrome da distress respiratorio, oltre alla somministrazione di antibiotico per evitare una corionamniotite, mentre il giorno successivo, oltre alla terapia mediante somministrazione di AN ed ai tracciati cardiotocografici, erano stati effettuati “gli esami ecografici con esito di flussimetria dell'arteria ombelicale nei valori normali per tutti i feti”, sicché “il trattamento posto in essere dai medici” era stato adeguato, né, all'esito di tali accertamenti, era possibile ipotizzare una situazione di sofferenza per il feto;
r) non poteva avere rilievo, inoltre, “la contestazione della tardività degli accertamenti svolti con riguardo alla positività al tampone per lo streptococco” e ciò
“non solo perché tale contestazione era stata prospettata per la prima volta all'epoca del deposito della nota del 23 maggio 2022, ma anche perché, secondo le condivisibili valutazioni dell'ausiliario”, nessuno “specifico profilo di imputabilità poteva ravvisarsi al riguardo in capo ai sanitari che avevano avuto in cura l'attrice, tenuto conto, altresì, delle circostanze improvvise del parto, delle modalità di diagnosi e, più in generale, del trattamento dell'infezione come indicate da parte del consulente tecnico d'ufficio”, né risultava “in alcun modo riscontrato, a fronte di un quadro probatorio volto a ricondurre l'eziologia dei danni così patiti
18 alla natura pretermine del parto, l'incidenza causale che lo streptococco avrebbe determinato nella causazione degli stessi” ed “analogamente era a dirsi quanto alla necessità di somministrazione del solfato di magnesio, pure prospettata per la prima volta nella suddetta nota, dovendosi confermare, a tale riguardo, la valutazione dell'ausiliario in merito all'adeguatezza del trattamento praticato”; s) erano condivisibili anche le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio riguardo all'inapplicabilità dei criteri “elaborati dall'ACOG Task Force on Neonatal Encephalopathy and
Cerebral Palsy al fine di verificare la causa del danno patito dal feto”, non essendo stato rilevato “il dato attinente al PH del cordone ombelicale” ed, “in via del tutto assorbente, il criterio numero 2 -inizio precoce di encefalopatia neonatale moderata o severa in neonati aventi più di trentaquattro settimane di gestazione- non poteva essere preso in considerazione, trattandosi di feto che aveva maturato meno di trentaquattro settimane di gestazione”, per cui la sussistenza degli altri due criteri, di per sé, “non era idonea a riscontrare la sussistenza di una situazione di sofferenza fetale”, né erano presenti, unitariamente, perché, altrimenti, non erano “specifici” e, quindi, attendibili, “i criteri minori”, che potevano, se non presenti tutti insieme, “essere determinati non raramente anche da altre patologie”, né risultavano “riscontrati nel caso di specie i criteri di cui ai numeri 1) e 2) (presenza di evento ipossico sentinella … immediatamente prima o durante il travaglio;
presenza di un improvviso, rapido e prolungato episodio di deterioramento della frequenza cardiaca fetale dopo l'evento ipossico sentinella con un pattern della frequenza
19 precedentemente normale)”, ad ulteriore riprova dell'insussistenza di prova della sofferenza fetale, né poteva ritenersi che, “siccome nella scheda in accesso in terapia intensiva neonatale si facesse riferimento alla rilevazione di un tracciato cardiotocografico con bradicardia e decelerazioni variabili”, fosse ravvisabile “un'indicazione all'esecuzione del taglio cesareo e con elevata probabilità avesse costituito” -tale rilevazione- “il reale motivo per cui poi la gestante era stata operata”, in quanto il parto era stato reso necessario “dall'inizio dell'attività contrattile”, né le indicazioni contenute nella cartella neonatologica potevano rilevare in senso contrario, perché la bradicardia, di per sé, non era sintomo di sofferenza fetale, né si erano riscontrate decelerazioni tardive, ben potendo quelle variabili dipendere “ragionevolmente dal fenomeno contrattile in atto”; t) ed, infatti, “a fronte del complessivo quadro probatorio emerso in atti, nonché delle condivisibili valutazioni del consulente tecnico d'ufficio”, doveva concludersi nel senso che non solo non risultava provata
“l'asserita situazione di sofferenza fetale oggetto di contestazione”, ma nemmeno erano stati forniti “significativi elementi atti a riscontrare la circostanza che, laddove si fosse proceduto al taglio cesareo prima del momento in cui era stato materialmente eseguito, il piccolo Persona_1 non avrebbe riportato i medesimi danni oggetto di causa, secondo un elevato livello di probabilità logica, alla stregua del criterio del più probabile che non”, non avendo fornito gli attori la dimostrazione che erano tenuti a dare, in quanto non era affatto emerso che “il parto avrebbe dovuto essere eseguito in precedenza … non solo perché non risultava
20 adeguatamente riscontrata una situazione di sofferenza fetale tale da sconsigliare un trattamento conservativo, ma anche perché, tenuto conto della delicata situazione di gravidanza trigemina, non poteva ritenersi provato, alla stregua di un giudizio statistico-probabilistico ispirato ad un elevato livello di probabilità logica, che l'anticipazione del parto senza che fosse completato il ciclo di terapia cortisonica non avrebbe messo a rischio anche la salute degli altri due feti e che, quindi, la condotta posta in essere dai sanitari non risultasse adeguata alla situazione concreta”; u) non poteva, parimenti, ritenersi provato tale nesso eziologico sulla scorta della “mancata, insufficiente e contraddittoria compilazione della cartella clinica”, alla stregua del più generale principio -richiamato dagli attori- secondo il quale la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, in quanto, pur dovendosi dare atto del contenuto parzialmente lacunoso della cartella clinica, “specialmente con riferimento all'indicazione dell'anamnesi della paziente al momento del ricovero, nonché con riguardo alle motivazioni ed alle consequenziali valutazioni annesse ai trattamenti indicati con riguardo ai giorni del ricovero”, essi risultavano “comunque specificamente indicati e, tra l'altro, trovavano riscontro anche nella documentazione medica allegata”, sia in relazione a quelli svolti in data 21 novembre
2005, che in relazione a quelli svolti in data 22 novembre
2005, tra cui l'espletamento dei tamponi vaginali e rettali, oltre alla somministrazione dei farmaci indicati nella cartella clinica, le visite, tra cui quella in cui erano state riscontrate le contrazioni uterine, i tracciati cardiotocografici, gli esami
21 ecografici, dai quali si era desunto “uno stato di benessere dei feti”, trattamenti che erano stati “coerenti rispetto alla situazione di fatto riscontrata nella paziente”, come emergeva dalla “documentazione attestante il trattamento praticato”, che permettevano, avuto riguardo al contenuto della cartella clinica, di evincere “la coerenza complessiva della condotta posta in essere dai sanitari, sì da doversi escludere che potessero trarsi elementi indiziari di segno contrario dalle lacune evidenziate in precedenza”; v) doveva, quindi, “confermarsi quanto emerso alla luce del complesso delle attività peritali svolte -comprensive dei chiarimenti resi con nota del 12 dicembre 2019, oltre che in sede di udienza del 23 marzo 2022- e tanto a prescindere da alcune discrasie … tra quanto dedotto dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato peritale e quanto precisato in sede di chiarimenti, che non inficiavano l'attendibilità e condivisibilità complessiva dell'attività peritale, ma ne puntualizzavano e chiarivano alcuni profili, di tal guisa da determinare un quadro esaustivo per la valutazione delle doglianze formulate dagli attori avverso l'operato dei sanitari che avevano avuto in cura ”, per Parte_1 cui “la sequenza di eventi più probabile atta a dimostrare la causazione dei danni oggetto di contestazione” era “la seguente: prematurità (peso molto basso alla nascita, 1150 grammi), immaturità polmonare alla nascita, sindrome da distress respiratorio, mancanza di ossigeno al cervello, danno neurologico al neonato”, di talché, “alla stregua di un giudizio fondato su un elevato livello di probabilità logica, sulla scorta del criterio del più probabile che non”, era possibile addivenire “alle seguenti conclusioni: non risultava
22 accertata nel caso di specie un'ipotesi di sofferenza fetale, il trattamento così praticato a risultava Parte_1 adeguato rispetto alla concreta situazione di fatto riscontrata, tenuto altresì conto dell'esigenza di salvaguardare la salute di tutti e tre i feti, i gravissimi danni patiti da parte del piccolo risultavano Persona_1 riconducibili alla situazione di prematurità dello stesso, che aveva cagionato la sindrome da distress respiratorio, a sua volta causa del danno neurologico” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 16 a 45).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il
Tribunale di Salerno sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti con l'assetto dei principi che governa la materia e con gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio.
5.1. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il Giudice di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non si è adagiato acriticamente sui risultati ai quali era addivenuto il consulente tecnico d'ufficio, omettendo di valutarli, con attenzione e ponderazione, e, nel contempo, di tenere debitamente conto delle osservazioni mosse avverso il suo operato, se solo si considera, per un verso, che -a dimostrazione dello scrupolo che ha accompagnato fattivamente l'espletamento delle operazioni peritali- l'ausiliario -proprio per approfondire ogni aspetto della vicenda, in tutti i suoi risvolti rilevanti, e fare luce su ogni profilo di dubbio evocato dalle parti sulla ricostruzione della condotta tenuta dal personale sanitario che aveva assistito è Parte_1 Parte_3
due a rendere chiarimenti e, per altro verso, che -
[...] Pt_4
23 a riprova dello sforzo argomentativo profuso in sede di decisione al fine di illustrare debitamente le emergenze processuali e gli effetti che, sul piano giuridico, dovevano farsi scaturire da esse- la decisione è strutturata -dopo dettagliati e specifici riferimenti alle difese assunte dalle parti, alle attività processuali espletate, alla natura della responsabilità ed agli oneri probatori incombenti sulle parti- in diverse pagine in cui sono riportate le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, in ulteriori pagine in cui sono riportate le osservazioni del consulente tecnico di parte degli attori e le ragioni, desumibili dalle considerazioni dell'ausiliario all'uopo nominato, che le confutavano, nonché in ulteriori pagine in cui sono riportate le circostanze e gli argomenti illustrati dal consulente tecnico d'ufficio al fine di rendere -per ben due volte- i chiarimenti richiestigli ed, infine, in numerose pagine in cui il
Tribunale di Salerno, esaminando partitamente tutte le circostanze di fatto emerse ed interpretandole condivisibilmente, ha esposto, in virtù di uno scrutinio rigoroso ed analitico, tale da sviscerare tutti gli aspetti essenziali del quadro fattuale acquisito all'esito dell'istruttoria, i motivi che lo hanno indotto a reputare infondata l'azione risarcitoria intentata da Parte_1
e , nella qualità in atti specificata,
[...] Parte_2 essendo riconducibili le patologie del figlio, , Persona_1 alla sua nascita molto prematura, determinata dalla prematura rottura delle membrane, ed alla conseguente sindrome da distress respiratorio, della quale non era responsabile il personale sanitario dell'Azienda Ospedaliera
24 Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'GO (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 16 a 45).
Ed, infatti, tutti i profili critici della vicenda de qua, essenziali ai fini della decisione e riprospettati, nell'ottica dell'auspicata riforma della pronuncia gravata, con l'atto di impugnazione, sono stati presi in considerazione -e proprio per questo, nelle pagine che precedono, si è reputato utile riportare in maniera piuttosto dettagliata i passaggi motivazionali sui quali è ancorata la sentenza impugnata- dal Giudice di primo grado, il quale, in maniera congrua ed adeguata, li ha vagliati e ne ha tratto le conseguenze -del tutto condivisibili- che lo hanno portato a ricostruire la causa delle patologie che incidono negativamente sullo stato di salute di e ad escludere che fosse possibile Persona_1 instaurare un nesso eziologico tra l'operato del personale sanitario che aveva avuto in cura la madre -ed individuare, al riguardo, una sua responsabilità- e le suddette patologie.
5.2. Non è possibile, d'altro canto, nutrire alcun dubbio - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti ed a suffragio della ricostruzione trasfusa nella sentenza di primo grado- riguardo alla correttezza dei risultati - ponderatamente valutati (come si è poc'anzi detto ed è possibile evincere da una mera scorsa della motivazione che sorregge la decisione, ad onta di quanto sostenuto dagli appellanti) ed integralmente recepiti dal Tribunale di
Salerno- ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, delle operazioni peritali espletate e della documentazione esaminata, nonché delle circostanze da essa desumibili, e dell'inquadramento, sul piano generale,
25 della situazione verificatasi, degli effetti che è solitamente destinata ad avere e sulle condotte richieste, in casi analoghi, al personale sanitario (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott.
[...]
, alle pagine da 4 a 44), ha risposto ai quesiti Per_2 formulati dall'autorità giudiziaria adita, descrivendo le patologie di e le loro cause, escludendo che Persona_1 fossero riconducibili al fatto che il parto fosse avvenuto in data 22 novembre 2005, alle ore 12.00 circa, e non prima
(cfr. l'elaborato peritale redatto dal professionista nominato dal Tribunale di Salerno, alle pagine da 45 a 52), non mancando di argomentare, anche in seguito alle sollecitazioni pervenute dai consulenti tecnici di parte, le ragioni che lo avevano indotto a formulare le conclusioni rassegnate e, quindi, ad escludere qualsivoglia forma di responsabilità addebitabile al personale sanitario che aveva avuto in cura ed aveva assistito (cfr. la Parte_1 relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
20 novembre 2016, alle pagine da 53 a 70), specificandole ulteriormente in occasione dei chiarimenti richiestigli dal
Tribunale di Salerno (cfr. l'elaborato peritale, redatto in seguito alla rimessione della causa sul ruolo proprio al fine di acquisire chiarimenti, del 12 dicembre 2019, alle pagine da 2 a 7, nonché il verbale dell'udienza del 23 marzo 2022, nel corso della quale l'ausiliario, chiamato nuovamente a rendere chiarimenti, ha ribadito ulteriormente l'impossibilità, prendendo posizione efficacemente sulle circostanze sottoposte alla sua attenzione e precisando alcune sue affermazioni rinvenibili negli elaborati peritali precedentemente depositati, come non fosse possibile, sulla
26 scorta del criterio del più probabile che non, instaurare una correlazione eziologica tra le condizioni di salute di
[...]
e l'operato del personale sanitario dell'ospedale di Per_1
Salerno, essendo riconducibili, invece, alla nascita molto prematura ed alla sindrome da distress respiratorio che lo aveva afflitto dal momento della nascita).
L'operato del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui ha descritto lo stato di salute della partoriente e del piccolo ed ha individuato le cause delle Persona_1 patologie de quibus, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei -a nulla rilevando qualche insignificante imprecisione, comunque emendata attraverso i chiarimenti resi- ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale ha illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
Le ragioni di doglianza articolate -sul punto- dagli appellanti, per di più, poggiano prevalentemente -se non del tutto- su considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -suffragata, a dire di e , dalle Parte_1 Parte_2 argomentazioni spese, nel loro interesse, dal consulente tecnico di parte e non sufficientemente motivata, in termini
27 fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni sottese al convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio- rispetto a quella fatta propria dal Tribunale di Salerno, ancorata, appunto, all'esito delle operazioni peritali, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
5.3. Ad ogni modo, passando ad esaminare precipuamente le ragioni di doglianza articolate dagli appellanti e ricordato che effettivamente non possono considerarsi attendibili -per le ragioni perspicuamente messe in rilievo nella decisione, inerenti, tra l'altro, al carattere di genericità che talvolta le connotano, alla contraddizione che le caratterizza rispetto agli elementi documentali acquisiti ed, in alcuni casi, al contrasto rinvenibile tra alcune di esse- le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, la gestione del caso clinico, fin dal momento del primo accesso della paziente, in data 21 novembre 2005, presso l'ospedale di Salerno, è stata -complessivamente considerata- assolutamente adeguata, tenuto conto, da un lato, dei risultati degli accertamenti effettuati, dai quali non erano emersi segni di sofferenza fetale, e, dall'altro, dell'esigenza -comune, ovviamente, a tutti e tre i feti- di ritardare il parto.
In seguito alla rottura prematura delle membrane - nell'ambito, peraltro, di una gravidanza trigemellare, che comportava notevoli rischi e pericoli, con la possibilità, piuttosto elevata, di complicanze, anche letali- il trattamento d'elezione, in caso di parto anteriore alle
28 trentadue settimane, era stato correttamente quello conservativo, finalizzato a procrastinare la nascita ed a permettere, grazie ad un terapia mirata, una maturazione polmonare tale da scongiurare proprio una sindrome da distress respiratorio.
Ed, infatti, , subito dopo il ricovero, Parte_1 avvenuto nel pomeriggio del 21 novembre 2005, era stata sottoposta ad una visita generale, a verifiche ecografiche, ad una cardiotocografia, che era risultata normale, nonché a terapia cortisonica, tocolitica ed antibiotica, oltre a tamponi vaginali e rettali per la ricerca di eventuali infezioni, che avevano indotto il personale sanitario, verificate, attraverso gli accertamenti effettuati, le condizioni di benessere dei tre feti, a ritardare il parto di ventiquattr'ore, con la somministrazione di Tractocile, ad accelerare la maturazione polmonare, con la somministrazione di AN, ed, in ragione della prematura rottura delle membrane, a far fronte alla possibilità di una corionamniotite, con la somministrazione di . CP_5
Nella mattina del giorno successivo, 22 novembre 2005, era continuata la terapia, con la somministrazione, in particolare, di AN, era stata effettuata un'ecografia, con flussimetria, che aveva dato risultati normali per tutti e tre i feti, ed erano state eseguite due cardiotocografie di breve durata e, svolta un'ulteriore visita, nel corso della quale erano state rilevate contrazioni uterine, con reperto di portio appianata pervia al dito e perdite di liquido amniotico, la paziente era stata sottoposta ad intervento, con taglio cesareo, non per sofferenza fetale, ma per l'inizio di un'attività contrattile inarrestabile.
29 5.4. In questa prospettiva, le ragioni di doglianza articolate da e non Parte_1 Parte_2 colgono nel segno nemmeno con riferimento alla denunciata rottura del sacco amniotico che conteneva il primo dei tre feti, in quanto l'oligoidramnios, di per sé, non è un elemento indicativo della necessità di procedere al parto, a maggior ragione in considerazione della scelta, giustamente assunta presso il nosocomio salernitano, di ritardare il parto -per un tempo, peraltro, inferiore alle ventiquattr'ore e, quindi, addirittura al di sotto di quanto fosse auspicabile- e di effettuare una terapia cortisonica, al fine di sollecitare una maturazione polmonare di tutti e tre i feti, che, altrimenti, avrebbero potuto avere difficoltà respiratorie tali da incidere
-anche con riferimento a quelli per i quali non si era verificata la rottura del sacco amniotico- sul loro stato di salute.
Il personale sanitario che aveva assistito la partoriente, del resto, si era trovato di fronte ad una situazione piuttosto complessa, caratterizzata, da una parte, dalla rottura del sacco amniotico che conteneva il piccolo e, Parte_2 dall'altra, dall'esigenza di favorire le condizioni per permettere a tutti i nascituri di respirare efficacemente ed, al cospetto dell'assoluta insussistenza di elementi che deponessero per una sofferenza fatale di uno o più feti, avevano condivisibilmente assunto un atteggiamento di tipo conservativo, nell'interesse -vale la pena di rimarcarlo ancora una volta- di tutti e tre i feti.
5.5. Non è possibile revocare in dubbio le conclusioni alle quali si è pervenuti, per di più, sulla scorta delle ragioni di doglianza articolate dagli appellanti con riferimento agli
30 esami cardiotocografici, considerato che -come ha messo già condivisibilmente in rilievo il Giudice di primo grado- avevano un altro grado di fallacia, ancor più in caso di gravidanza inferiore a trentaquattro settimane, in quanto l'efficacia diagnostica dei suddetti tracciati può essere affermata solamente in seguito allo sviluppo del cervello ed, in particolare, delle strutture simpatiche e parasimpatiche del feto, che controllano la frequenza cardiaca, che non avviene prima delle trentaquattro settimane.
Oltre tutto, il primo tracciato, quello relativo all'esame cardiotocografico effettuato alle ore 18.38 del 21 novembre
2005, avente una durata di poco meno di venti minuti, era risultato normale ed altrettanto può dirsi -nonostante la durata inferiore dell'accertamento- del secondo tracciato, quello relativo all'esame cardiotocografico effettuato alle ore
9.02 del 22 novembre 2005, mentre il terzo tracciato, quello relativo all'esame cardiotocografico -di durata inferiore ai venti minuti- effettuato alle ore 10.52 del 22 novembre
2005, non poteva reputarsi normale, ma, nonostante ciò, non è possibile ritenere -ancora una volta in linea con quanto evidenziato dal Tribunale di Salerno- che fosse necessariamente indicativo di una sofferenza fetale in atto e, soprattutto, che fosse sintomatico della necessità di effettuare immediatamente il parto cesareo, che, peraltro, in seguito ad una visita ginecologica, nel corso della quale era emersa la sussistenza di contrazioni che avevano assunto il carattere dell'irreversibilità, era stato portato a termine circa un'ora dopo e, cioè, intorno alle ore 12.00 del 22 novembre
2005.
31 Non è superfluo rammentare, a proposito dei tracciati cardiotocografici, tra i quali il secondo ed il terzo, aventi una durata inferiore a quella prevista, pari a circa venti minuti, che l'efficacia diagnostica -e prognostica- di esami di tal fatta (tenuto conto della strumentazione disponibile illo tempore e della necessità di considerare, al fine di accertare correttamente i dati, il battito, pure riportato dalla macchina, degli altri feti -come specificato in sede di chiarimenti dall'ausiliario, il quale ha anche messo in evidenza come, con l'evoluzione tecnologica, si siano successivamente diffuse strumentazioni che consentono di tracciare contestualmente la situazione di tre feti e di elaborare direttamente la variabilità a breve termine battito per battito- nonché della già menzionata fallacia dei risultati acquisibili, correlata al fatto che la gravidanza non fosse ancora giunta alla trentaquattresima settimana) doveva reputarsi piuttosto scarsa ed, in mancanza di ulteriori elementi che evidenziassero una sofferenza fetale, non è possibile muovere alcun rimprovero al personale sanitario che ha assistito , che, in ogni caso, ha Parte_1 permesso la nascita di , attraverso il parto Persona_1 cesareo effettuato, dopo circa un'ora dall'esecuzione dell'esame cardiotocografico delle ore 10.52, a maggior ragione tenendo a mente che l'esigenza perseguita era stata
-vale la pena di precisarlo ancora una volta- quella di assicurare il benessere di tutti e tre i feti, per cui eseguire tracciati di maggiore lunghezza avrebbe ragionevolmente pregiudicato -come messo in rilievo espressamente dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha anche specificato che la finalità di tali esami, ad ogni modo, non era quella di
32 rilevare una sofferenza fetale in atto, ma solo di auscultare il battito cardiaco- la verifica delle condizioni degli altri due feti.
5.6. Per giunta, i tracciati del 21 novembre 2005 ed il primo del 22 novembre 2005 erano nella norma, perché denotavano -come fatto presente dal consulente tecnico d'ufficio- “una frequenza media normale” e, nel tratto indicato dal difensore degli appellanti, non riportavano una bradicardia, né una decelerazione, non ravvisabili in alcuno dei suddetti reperti, bensì “una perdita di segnale”, essendo non rassicurante solamente il secondo tracciato del 22 novembre 2005, perché aveva “una variabilità ridotta”, anche se, valutato in un tempo più lungo, sarebbe potuto rientrare entro un ambito di normalità, fermo restando quanto si è detto nelle pagine che precedono riguardo alle ragioni che permettono di escludere qualsivoglia forma di addebito al personale sanitario che ha avuto in cura
. Parte_1
Diverso sarebbe stato qualora i sanitari dell'ospedale di
Salerno si fossero trovati al cospetto di un travaglio di una paziente a rischio, che sarebbe dovuta essere sottoposta ad un monitoraggio continuo o all'auscultazione ad intermittenza del battito ogni quindici minuti, contrariamente alla vicenda in esame, in cui non c'è stato travaglio, se non nella tarda mattinata del 22 novembre
2005, quando, riscontrato l'inizio dell'attività contrattile, la paziente è stata sottoposta a parto cesareo, ad ulteriore riprova della correttezza delle condotte tenute dal personale sanitario dell' Controparte_1
.
[...]
33 5.7. Parimenti insufficienti a suffragare una ricostruzione analoga a quella caldeggiata dagli appellanti sono i riferimenti, contenuti nella cartella neonatologica, ad una bradicardia ed a decelerazioni variabili, tenendo a mente - come ha messo in evidenza, ancora una volta, in maniera compiuta ed esauriente, l'ausiliario- che, se è vero che la bradicardia può astrattamente essere sintomo di una sofferenza fetale, è altrettanto vero che può avere una connotazione tale da escludere la configurabilità di qualsivoglia danno derivante da anossia, mentre, quanto alle decelerazioni variabili, non costituiscono indizi di sofferenza fetale, diversamente dalle decelerazioni tardive, che avrebbero presupposto -contrariamente alle prime- la sussistenza di un danno anossico, essendo le decelerazioni variabili riconducibili al fenomeno contrattile in atto, che aveva portato al taglio cesareo, ad ulteriore conferma del fatto che il parto era stato reso necessario dall'inizio dell'attività contrattile e non da una sofferenza fetale, non evincibile da alcun elemento desumibile dallo stato di salute della paziente e dei feti, per quanto era stato possibile accertare.
La causa delle patologie di , d'altro canto, Persona_1 non può essere desunta -sulla scia di quanto sostenuto dal
Giudice di primo grado- dall'applicazione dei criteri elaborati dall'ACOG Task Force on Neonatal Encephalopathy and
Cerebral Palsy, in quanto, a prescindere dal fatto che non era stato rilevato il dato attinente al PH del cordone ombelicale, non ricorreva uno dei parametri fondamentali e, cioè, l'inizio precoce di un'encefalopatia neonatale moderata o severa in neonati aventi più di trentaquattro settimane di
34 gestazione, né erano presenti i “criteri minori”, che -come ha messo in rilievo pure il consulente tecnico d'ufficio- solo
“se presenti insieme”, diversamente dal caso di specie, possono essere “indicativi di un inizio intra partum del danno cerebrale”, ma che, considerati singolarmente, non sono “specifici”, in quanto possono essere “determinati non raramente anche da altre patologie”.
5.8. Non è possibile addivenire a diverse conclusioni in virtù della contestazione -sollevata nel corso del giudizio di primo grado e meramente richiamata con l'atto di gravame, senza articolare precipue ed ammissibili ragioni di doglianza, in relazione, in particolare, ai motivi che renderebbero erronee o ingiuste le argomentazioni rinvenibili, sul punto, nella sentenza impugnata- inerente alla tardività degli accertamenti svolti circa la positività al tampone per streptococco e la prospettata necessità di somministrare alla paziente solfato di magnesio, atteso che -ed in disparte, giova ribadirlo, quanto si è già poc'anzi segnalato riguardo al deficit assertivo che connota siffatte ragioni di doglianza- non è emerso alcun elemento, tenuto conto, per di più, delle peculiarità della situazione, incentrata su una gravidanza trigemellare molto prematura, con tutto ciò che ha comportato in termini di diagnosi e di trattamenti praticati, tale da deporre per una correlazione eziologica tra l'infezione da streptococco o l'omessa somministrazione di solfato di magnesio e le patologie che affliggono
[...]
. Per_1
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte
(che danno conto dell'insussistenza di prova, che avrebbero dovuto fornire gli appellanti, di un nesso eziologico tra
35 l'asserito ritardo con il quale è stato effettuato il parto cesareo e le condizioni di salute di , Persona_1 riconducibili, secondo il criterio del più probabile che non, alla sindrome da distress respiratorio della quale è stato affetto, con conseguente impossibilità di muovere addebiti a carico del personale sanitario che ha avuto in cura Parte_1
), ogni altra istanza, domanda, eccezione e
[...] deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da Parte_1
e deve essere rigettato.
[...] Parte_2
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in prossimità dei parametri tabellari minimi.
8. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero
228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella
36 composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti alla refusione, in favore di
, delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_2
13.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) condanna gli appellanti alla refusione, in favore di
, delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_3
13.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) condanna gli appellanti alla refusione, in favore dell Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in euro
[...]
13.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5) condanna gli appellanti alla refusione, in favore della delle spese di lite, che Controparte_4 liquida in euro 13.100,00 per compensi di avvocato, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo
37 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 5 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
38