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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 548 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei ORi Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Consigliere Rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548/2024 r.g., con oggetto: Divorzio contenzioso promossa in sede d'appello da:
, residente in 12032 Barge (CN), elettivamente domiciliata in Parte_1
Pinerolo (TO) piazza Vittorio Veneto n. 5, presso lo studio dell'Avv. Monica Volpin che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte appellante nei confronti di
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Pinerolo CP_1
(TO), Via Chiappero n. 23/A, presso lo studio dell'Avv. Paola Rolando che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte appellata in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dott. che ha dichiarato di non allegare alcuna conclusione e di Controparte_2
non intervenire.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti aderiscono alla proposta conciliativa formulata dalla Corte nel senso che, a PARZIALE modifica delle condizioni di cui all'impugnata sentenza n. 260/2024 emessa dal Tribunale di Cuneo
– R.G. 814/2021 – il 29.02.2024 e resa nell'ambito del giudizio tra le parti e Parte_1
: CP_1
a) il contributo al mantenimento per i figli e attualmente collocati presso la Per_1 Per_2 madre, viene rideterminato nella misura di € 600,00 mensili (id est € 300,00 per ogni figlio) a partire da marzo 2025 (base per la rivalutazione), oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino.
b) spese del grado compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ORi e , odierne parti in causa, contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1
rito civile in Barge (CN) il 24 dicembre 2011.
Dall'unione matrimoniale nascevano tre figli: (n. il 30.07.2008), Persona_3 Per_4
(n. il 20.03.2010) e (n. il 12.07.2011).
[...] Persona_5
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal Tribunale di Cuneo l'11 aprile
2019.
Con ricorso depositato in data 23 marzo 2021 il OR chiedeva al Tribunale di Cuneo di CP_1
pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta delle parti veniva emessa sentenza non definitiva in punto status n. 812/2021, pubblicata l'11 ottobre 2021.
Il Tribunale di Cuneo, con la sentenza emessa in data 29 febbraio 2024 e oggetto di appello, dando atto della sentenza parziale n. 812/2021, pubblicata l'11 ottobre 2021, di scioglimento del matrimonio tra le parti, affidava i figli minori e ad entrambi i Persona_3 Per_1 Per_2
genitori, con facoltà per gli stessi di assumere anche separatamente, secondo i tempi di permanenza, le decisioni ordinarie, e congiuntamente le decisioni di maggiore importanza attinenti istruzione, educazione e cura.
Disponeva che i figli e avessero residenza anagrafica e collocazione abituale Per_1 Per_2
presso la madre, e la figlia presso il padre. Persona_3
Disponeva che la madre potesse vedere la figlia e il padre i figli e Per_3 Per_1 Per_2
secondo accordi presi di volta in volta tra i genitori e con i figli stessi, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché dei loro desideri, e, in ogni caso favorendo gli incontri e la relazione tra i fratelli.
In punto economico, poneva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e un assegno di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2
somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Disponeva, invece, a carico della madre un assegno di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia somma rivalutabile annualmente secondo Persona_3
indici Istat, da versare in favore del padre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Compensava integralmente le spese di lite.
Poneva a definitivo carico solidale di entrambe le parti, con ripartizione interna nella misura del
50% ciascuna, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Avverso la suddetta sentenza interponeva tempestivo appello la SI , che chiedeva una Pt_1
rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli e nella misura di Per_1 Per_2 complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 per ogni figlio) a carico del padre, oltre al 60% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il OR , domandando il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
All'udienza collegiale del 21.02.2024, le parti pervenivano alla conciliazione della causa accettando la proposta della Corte trascritta in epigrafe.
Poiché è cessata la materia del contendere – ciò che comporta l'estinzione del processo –, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli articoli 350, comma 5, e 348, comma 3,
c.p.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in quanto le parti si sono accordate anche sotto tale profilo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia,
Dato atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Corte nel senso che, a
PARZIALE modifica delle condizioni di cui all'impugnata sentenza n. 260/2024 emessa dal
Tribunale di Cuneo – R.G. 814/2021 – il 29.02.2024 e resa nell'ambito del giudizio tra le parti
e : Parte_1 CP_1 a) il contributo al mantenimento per i figli e attualmente collocati presso la Per_1 Per_2 madre, viene rideterminato nella misura di € 600,00 mensili (id est € 300,00 per ogni figlio) a partire da marzo 2025 (base per la rivalutazione), oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino.
b) Spese del grado compensate,
Visti gli articoli 350 e 348 c.p.c.,
1) DICHIARA improcedibile l'appello.
2) NULLA sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio, in Torino, il 21 febbraio 2024
Il Presidente
Dott.ssa CARMELA MASCARELLO
Il Consigliere estensore
Dott.ssa ELEONORA MONTSERRAT PAPPALETTERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei ORi Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Consigliere Rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548/2024 r.g., con oggetto: Divorzio contenzioso promossa in sede d'appello da:
, residente in 12032 Barge (CN), elettivamente domiciliata in Parte_1
Pinerolo (TO) piazza Vittorio Veneto n. 5, presso lo studio dell'Avv. Monica Volpin che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte appellante nei confronti di
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Pinerolo CP_1
(TO), Via Chiappero n. 23/A, presso lo studio dell'Avv. Paola Rolando che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte appellata in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dott. che ha dichiarato di non allegare alcuna conclusione e di Controparte_2
non intervenire.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti aderiscono alla proposta conciliativa formulata dalla Corte nel senso che, a PARZIALE modifica delle condizioni di cui all'impugnata sentenza n. 260/2024 emessa dal Tribunale di Cuneo
– R.G. 814/2021 – il 29.02.2024 e resa nell'ambito del giudizio tra le parti e Parte_1
: CP_1
a) il contributo al mantenimento per i figli e attualmente collocati presso la Per_1 Per_2 madre, viene rideterminato nella misura di € 600,00 mensili (id est € 300,00 per ogni figlio) a partire da marzo 2025 (base per la rivalutazione), oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino.
b) spese del grado compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ORi e , odierne parti in causa, contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1
rito civile in Barge (CN) il 24 dicembre 2011.
Dall'unione matrimoniale nascevano tre figli: (n. il 30.07.2008), Persona_3 Per_4
(n. il 20.03.2010) e (n. il 12.07.2011).
[...] Persona_5
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal Tribunale di Cuneo l'11 aprile
2019.
Con ricorso depositato in data 23 marzo 2021 il OR chiedeva al Tribunale di Cuneo di CP_1
pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta delle parti veniva emessa sentenza non definitiva in punto status n. 812/2021, pubblicata l'11 ottobre 2021.
Il Tribunale di Cuneo, con la sentenza emessa in data 29 febbraio 2024 e oggetto di appello, dando atto della sentenza parziale n. 812/2021, pubblicata l'11 ottobre 2021, di scioglimento del matrimonio tra le parti, affidava i figli minori e ad entrambi i Persona_3 Per_1 Per_2
genitori, con facoltà per gli stessi di assumere anche separatamente, secondo i tempi di permanenza, le decisioni ordinarie, e congiuntamente le decisioni di maggiore importanza attinenti istruzione, educazione e cura.
Disponeva che i figli e avessero residenza anagrafica e collocazione abituale Per_1 Per_2
presso la madre, e la figlia presso il padre. Persona_3
Disponeva che la madre potesse vedere la figlia e il padre i figli e Per_3 Per_1 Per_2
secondo accordi presi di volta in volta tra i genitori e con i figli stessi, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché dei loro desideri, e, in ogni caso favorendo gli incontri e la relazione tra i fratelli.
In punto economico, poneva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e un assegno di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2
somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Disponeva, invece, a carico della madre un assegno di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia somma rivalutabile annualmente secondo Persona_3
indici Istat, da versare in favore del padre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Compensava integralmente le spese di lite.
Poneva a definitivo carico solidale di entrambe le parti, con ripartizione interna nella misura del
50% ciascuna, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Avverso la suddetta sentenza interponeva tempestivo appello la SI , che chiedeva una Pt_1
rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli e nella misura di Per_1 Per_2 complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 per ogni figlio) a carico del padre, oltre al 60% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il OR , domandando il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
All'udienza collegiale del 21.02.2024, le parti pervenivano alla conciliazione della causa accettando la proposta della Corte trascritta in epigrafe.
Poiché è cessata la materia del contendere – ciò che comporta l'estinzione del processo –, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli articoli 350, comma 5, e 348, comma 3,
c.p.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in quanto le parti si sono accordate anche sotto tale profilo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia,
Dato atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Corte nel senso che, a
PARZIALE modifica delle condizioni di cui all'impugnata sentenza n. 260/2024 emessa dal
Tribunale di Cuneo – R.G. 814/2021 – il 29.02.2024 e resa nell'ambito del giudizio tra le parti
e : Parte_1 CP_1 a) il contributo al mantenimento per i figli e attualmente collocati presso la Per_1 Per_2 madre, viene rideterminato nella misura di € 600,00 mensili (id est € 300,00 per ogni figlio) a partire da marzo 2025 (base per la rivalutazione), oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino.
b) Spese del grado compensate,
Visti gli articoli 350 e 348 c.p.c.,
1) DICHIARA improcedibile l'appello.
2) NULLA sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio, in Torino, il 21 febbraio 2024
Il Presidente
Dott.ssa CARMELA MASCARELLO
Il Consigliere estensore
Dott.ssa ELEONORA MONTSERRAT PAPPALETTERE