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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8935/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8935/2024
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. Giulia Pelizzari in sostituzione dell'avv. Parte_1 Pt_1
[...]
Per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Pelizzari si riporta al ricorso;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8935/2024 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 C.F._1
in proprio contro
(C.F. ) CONVENUTO CONTUMACE CP_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con ricorso ex artt. 14 D.Lgs. 150/11 e 281 decies c.p.c. l'avv. Parte_1
ha chiesto la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 4.838,57 CP_1
(già comprensiva di IVA e CPA) oltre interessi legali, di cui € 4.223,86, quale compenso dovuto a titolo di onorario e spese, per l'attività professionale svolta nel procedimento di sfratto per finita locazione n. 8584/23 RG avanti al Tribunale di Brescia instaurato da CP_1 nei confronti di con riferimento all'immobile sito in Chiari (BS) via Palazzolo 41, CP_2 ed € 614,71 quale compenso per l'attivazione della mediazione obbligatoria nei confronti del convenuto;
che il resistente non si è costituito;
che l'attività svolta dall'avv. risulta dalla documentazione in atti;
Pt_1
pagina 2 di 3
ritenuto che
, tenuto conto dei parametri medi previsti dal DM 55/14 per i procedimenti di convalida locatizia, ed esclusa la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, debba essere liquidato al ricorrente l'importo di € 1449,00 (€ 530,00 per fase di studio, € 494,00 per la fase introduttiva, € 425,00 per la fase decisionale), oltre € 293,00 per anticipazioni, spese gen. IVA
e CPA come per legge e, quindi, complessivamente € 2407,26; che al ricorrente va altresì riconosciuto l'importo di € 284,00 a titolo di compenso per l'attivazione della mediazione obbligatoria, oltre € 200,32 per indennità mediazione, spese gen., IVA e CPA come per legge e, quindi, complessivamente € 614,71; che le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e liquidate ex DM
55/2014, tenuto conto dell'oggetto della causa, della difesa in proprio ed in assenza di opposizione della controparte, in base ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, come in dispositivo, oltre a spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
visti gli artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011,
- condanna al pagamento in favore del ricorrente avv. CP_1 Parte_1
della somma di € 3.021,97 (già comprensiva di spese gen., IVA e CPA) oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 852,00 per compenso oltre a spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 9 gennaio 2025
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Marina Mangosi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8935/2024
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. Giulia Pelizzari in sostituzione dell'avv. Parte_1 Pt_1
[...]
Per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Pelizzari si riporta al ricorso;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8935/2024 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 C.F._1
in proprio contro
(C.F. ) CONVENUTO CONTUMACE CP_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con ricorso ex artt. 14 D.Lgs. 150/11 e 281 decies c.p.c. l'avv. Parte_1
ha chiesto la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 4.838,57 CP_1
(già comprensiva di IVA e CPA) oltre interessi legali, di cui € 4.223,86, quale compenso dovuto a titolo di onorario e spese, per l'attività professionale svolta nel procedimento di sfratto per finita locazione n. 8584/23 RG avanti al Tribunale di Brescia instaurato da CP_1 nei confronti di con riferimento all'immobile sito in Chiari (BS) via Palazzolo 41, CP_2 ed € 614,71 quale compenso per l'attivazione della mediazione obbligatoria nei confronti del convenuto;
che il resistente non si è costituito;
che l'attività svolta dall'avv. risulta dalla documentazione in atti;
Pt_1
pagina 2 di 3
ritenuto che
, tenuto conto dei parametri medi previsti dal DM 55/14 per i procedimenti di convalida locatizia, ed esclusa la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, debba essere liquidato al ricorrente l'importo di € 1449,00 (€ 530,00 per fase di studio, € 494,00 per la fase introduttiva, € 425,00 per la fase decisionale), oltre € 293,00 per anticipazioni, spese gen. IVA
e CPA come per legge e, quindi, complessivamente € 2407,26; che al ricorrente va altresì riconosciuto l'importo di € 284,00 a titolo di compenso per l'attivazione della mediazione obbligatoria, oltre € 200,32 per indennità mediazione, spese gen., IVA e CPA come per legge e, quindi, complessivamente € 614,71; che le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e liquidate ex DM
55/2014, tenuto conto dell'oggetto della causa, della difesa in proprio ed in assenza di opposizione della controparte, in base ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, come in dispositivo, oltre a spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
visti gli artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011,
- condanna al pagamento in favore del ricorrente avv. CP_1 Parte_1
della somma di € 3.021,97 (già comprensiva di spese gen., IVA e CPA) oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 852,00 per compenso oltre a spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 9 gennaio 2025
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Marina Mangosi
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