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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31439/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO DELLAGO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Corridoni, 35, presso lo studio dell'avv. Elena
Benedetti giusta delega allegata all'atto di citazione ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ANDREA MONTANARI e dell'avv. PAMELA NEGRINI, presso i quali è elettivamente domiciliato in Bologna, Via Dante, 34 per delega allegata alla comparsa di risposta
C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. GIOVANNI CICCONE presso il quale è elettivamente domiciliata in Bologna, Via Santa Margherita al Colle, 10/3 per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: diritti della personalità
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) ACCERTATI i fatti come esposti in atto di citazione dd. 28.07.2022 e per le causali ivi considerate, tenuto conto di quanto dedotto nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., CONDANNARE il dott. e la ove ne ricorrano i presuposti al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento del danno patrimoniale in favore di , nell'importo di € 60.000.- o Parte_1 quello diverso maggiore o minore che parrà di giustizia o come emergerà in corso di causa.
2) ACCERTATI i fatti come esposti in atto di citazione dd. 28.07.2022 e per le causali ivi considerate, tenuto conto di quanto dedotto nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., CONDANNARE il dott. e la ove ne ricorrano i presuposti al risarcimento Controparte_1 Controparte_3 del danno non patrimoniale in favore di , nell'importo di € 20.000.- o quello diverso maggiore Pt_1
o minore che parrà di giustizia o come emergerà in corso di causa.
3) ORDINARE la pubblicazione, con oneri a carico delle parti convenute, di estratto dell'auspicata sentenza di condanna, su riviste specializzate di tiratura nazionale, o come parrà di giustizia.
4) Con vittoria di onorari e spese, anche generali.
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERSI esame per testi del dott. commercialista della avente studio Testimone_1 Pt_1 in Brescia, Viale Vittorio Emanuele 1, o persona da lui delegata ed informata dei fatti, sui seguenti capitoli:
1) “Vero che negli anni dal 2019 al 2022 ha curato la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio della , odierna attrice?”; Pt_1
2) “Vero che la foto di cui al doc. 55 che Le si rappresenta, estratto dal gestionale “Fatture in Cloud” in uso a , rappresenta i fatturati mensili conseguiti in detto periodo?”; Pt_1
3) “Vero che per quanto attiene all'anno di gestione 2022 si è registrato un anomalo calo di vendite nel periodo di marzo, come da diagramma estratto da Fatture in Cloud sub doc. 56 che Le si rappresenta?”;
4) “Vero che il doc. 57 che Le si rappresenta, estratto dal gestionale “Fatture in Cloud” in uso a Pt_1
rappresenta le fatture di vendita emesse nel 2022 e regolarmente iscritte a bilancio?”;
[...]
5) “Vero che le foto di cui ai docc. 62 e 63 che Le si rappresentano, estratti dal gestionale “Fatture in Cloud” in uso a , rappresentano le spese sostenute per attività pubblicitaria e Parte_1 regolarmente iscritte a bilancio?;
6) “Vero che i docc. 64 e 65 che Le si rappresentano, sono i bilanci certificati del 2020 e 2021 di Pt_1
”
[...]
pagina 2 di 13 CONVENUTO Controparte_1
“«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, nel merito, rigettare tutte le domande proposte da nei confronti del convenuto Dott. Parte_1 CP_1 perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
[...]
in ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi di lite, oltre il 15% a titolo di rimborso spese Parte generali di legge, iva e cpa se dovute, nonché con condanna di ex art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c. ricorrendone tutti presupposti di legge;
in via istruttoria, se del caso disporre CTU ove ritenuta necessaria per evidenziare la differenza tra gli impianti NSI e gli impianti della , di cui gli impianti Parte_2 sono espressione;
CP_1 con espressa riserva di agire in ogni separata sede, sia giudiziaria sia di fronte all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del d.lgs. 145/2007, per censurare i plurimi comportamenti illeciti della società attrice denunciati negli atti di causa e per ogni conseguente altra domanda e/o istanza».
CONVENUTA Controparte_2
“«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, nel merito,
- rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 perché infondate per i motivi di cui nella narrativa agli atti di causa;
[...]
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali ed altri accessori di legge e con ulteriore condanna di anche ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.; Parte_1 in via istruttoria, se del caso disporre interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_1 signora , nonché la prova testimoniale (se del caso anche delegandone l'assunzione fuori Per_1 dalla circoscrizione di questo Tribunale ex art. 203 c.p.c.) sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che negli anni Sessanta i medici e gli odontoiatri che praticavano l'implantologia orale si erano riuniti nel GISI, vale a dire nel Gruppo Italiano di Studi Implantari, come da documento che si rammostra (doc. 4 bis fascicolo SST);
2) Vero che nel 2009 i dottori Controparte_1 Testimone_2 Tes_3
avevano sottoscritto il Manifesto dell'implantologia italiana che si
[...] Parte_3 rammostra (doc. 3 fascicolo SST);
[sui capitoli 1 e 2 interrogatorio formale e prova testimoniale dei signori DOTT. di Tes_4 CP_4
Lozzo TE (PD), DOTT. i Trento, DOTT. di ST Controparte_5 CP_6
(Cagliari), DOTT. di VE (TN), DOTT. di Controparte_7 Testimone_5 Perugia, DOTT. di LO ELLI (BS), DOTT. CP_8 Testimone_2 via Cuneo, 4, Milano, di Forte dei Marmi (LU)] Controparte_9
3) Confermo di avere sottoscritto la dichiarazione che si rammostra (doc.19 fascicolo SST) e il contenuto della medesima;
pagina 3 di 13 [sul capitolo 3 solo prova testimoniale del DOTT. via Cuneo, 4, Milano] Testimone_2
4) Vero che il dott. nel febbraio 2019 ha aperto il gruppo facebook Controparte_1 sulla , come da documento che si rammostra (doc. 23 fascicolo SST); Parte_2
5) Vero che il gruppo facebook creato dal dott. è di tipo aperto, visto che tutti possono CP_1 pubblicare post al suo interno;
[sui capitoli 4 e 5 interrogatorio formale e prova testimoniale dei signori DOTT. di Tes_4 CP_4
Lozzo TE (PD), DOTT. i Trento, DOTT. di ST Controparte_5 CP_6
(Cagliari),
DOTT. di VE (TN), DOTT. di Perugia, Controparte_7 Testimone_5 DOTT. di LO ELLI (BS), DOTT. via CP_8 Testimone_2
Cuneo, 4, Milano, di Forte dei Marmi (LU)] Controparte_9
6) Vero che il documento che si rammostra (doc. 24 fascicolo SST) contiene una selezione di schermate pubblicate all'interno del gruppo facebook creato dal dott. CP_1
[sul capitolo 6 interrogatorio formale e prova testimoniale dei signori DOTT. di Lozzo Tes_4 CP_4
TE (PD), DOTT. di Trento, DOTT. di ST Controparte_5 CP_6
(Cagliari), DOTT. di VE (TN), DOTT. di Controparte_7 Testimone_5 Perugia, DOTT. di LO ELLI (BS), DOTT. CP_8 Testimone_2 via Cuneo, 4, Milano, di Forte dei Marmi (LU)] Controparte_9
7) Confermo di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 25 fascicolo SST) e il contenuto della medesima
[sul capitolo 7 solo prova testimoniale del DOTT. Lopagno (Canton Testimone_6
Ticino), Svizzera]
8) Confermo di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 30 fascicolo SST) e il contenuto della medesima;
[sul capitolo 8 solo prova testimoniale del SIG. via Caduti di Testimone_7
Nassitiya 4B, Peschiera Borromeo (VR)]
9) Vero che il dott. ha frequentato nel 2019 e 2020 il master di formazione Parte_4 organizzato da SST come da documenti che si rammostrano (docc. 33A, 33B e 33C fascicolo SST);
[sul capitolo 9 interrogatorio formale e prova testimoniale del DOTT. , via Testimone_8
Noventa, 66, San Donà di Piave (PD)];
10) vero che il documento che si rammostra (doc. 48 fascicolo SST) è un estratto contabile della inerente alle fatture emesse negli anni 2019 e 2020 al dott. Controparte_2 [...]
Per_2
11) vero che il documento che si rammostra (doc. 49 fascicolo SST) è un stratto contabile della inerente alle fatture emesse negli anni dal 2020 al 2023 nei Controparte_2 confronti della D'Atri s.r.l.;
pagina 4 di 13 [sui capitoli 10 e 11 solo prova testimoniale della C/O Testimone_9 VICKYGREM S.R.L., via Mazzini, 2, Costa Masnaga (LC) e del DOTT. D'ATRI di Lozzo Tes_4
TE (PD)]
12) Conferma il testimone di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 42 fascicolo
SST) e il contenuto della medesima;
[sul capitolo 12 solo prova testimoniale del DOTT. i Trento] 13) Conferma Controparte_5 il testimone di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 43 bis fascicolo SST) e il contenuto della medesima;
[sul capitolo 13 solo prova testimoniale del DOTT. via Cuneo, Testimone_2
4,Milano]
14) Conferma il testimone di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 43 fascicolo
SST) e il contenuto della medesima;
[sul capitolo 14 solo prova testimoniale del DOTT. TRI di Lozzo TE (PD) Per_2
15) Conferma il testimone di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 44 fascicolo
SST) e il contenuto della medesima;
[sul capitolo 15 solo prova testimoniale del DOTT. i Perugia] Testimone_5
16) Conferma il testimone di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 45 fascicolo
SST) e il contenuto della medesima;
[sul capitolo 16 solo prova testimoniale del DOTT. di ST (Cagliari)] CP_6
17) Conferma il testimone di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 45 bis fascicolo SST) e il contenuto della medesima;
[sul capitolo 17 solo prova testimoniale del DOTT. i VE (TN)] Controparte_7
18) Conferma il testimone di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 45 ter fascicolo SST) e il contenuto della medesima;
[sul capitolo 18 solo prova testimoniale del DOTT. ELLI (BS)] Testimone_10
19) Conferma il testimone di avere redatto la relazione che si rammostra (doc. 45 quater fascicolo SST)
e il contenuto della medesima;
[sul capitolo 19 solo prova testimoniale del PROF. Forte dei Marmi (LC)]; CP_9
- se del caso disporre una consulenza tecnica d'ufficio per verificare il fondamento scientifico delle opinioni espresse dal dott. e dunque la verità insita nelle stesse, previa modifica CP_1 dell'ordinanza del 31 agosto 2023 con il Tribunale ha rigettato l'istanza di deposito mediante la diretta Parte produzione in cancelleria di un esemplare di impianto e di un esemplare di impianto er CP_1 Parte evidenziarne le differenze (nostri docc. 34 e 35) e la conseguente differenza tra gli impianti e gli impianti della Scuola Italiana di Implantologia, di cui gli impianti sono espressione». CP_1
pagina 5 di 13 Ragioni della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata il 1° agosto 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio e la al fine di Controparte_1 Controparte_2
sentir accertare e dichiarare che i convenuti si sono resi responsabili di condotte diffamatorie e di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Entrambi i convenuti si sono costituiti e, con distinte comparse di risposta, hanno contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto coma c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La società attrice si dichiara attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti inerenti l'implantologia dentale e sostiene che i propri prodotti sono oggetto di progettazione e di produzione con metodologie all'avanguardia, realizzati con materiali di elevatissima qualità (in titanio certificato), tanto da aver ottenuto la certificazione ISO
13485 e Marchio CE, oltre a numerose certificazioni internazionali.
La stessa lamenta di aver appreso, nei primi giorni di marzo 2021, che tale dott.
[...]
, titolare di uno studio dentistico a Rapallo, aveva postato sul suo profilo Per_3
Parte Facebook “ ” un acre commento sulla qualità dei prodotti Persona_3
Quest'ultimo, rileva l'attrice, ha postato sul suo profilo un'immagine tratta da un articolo Parte dedicato a apparso sul numero di Doctor OS di febbraio 2021, accompagnandola con la seguente dicitura: “Dei fenomeni, sono all'avanguardia!!!! (faccine che ridono) vero ”, aggiungendo poi, nei commenti in calce, con tono sarcastico: Controparte_1
pagina 6 di 13 “ci vuole tecnica … la cosa più grave è che giudicano senza Controparte_1
conoscere e quando dico conoscere non intendo sapere che esistono” […] “io non uso quell'azienda ma se lo facessi dopo questa castroneria non la userei più”.
Assume l'attrice che la valenza dispregiativa e il carattere denigratorio dell'intervento sono evidenti e rimprovera quindi al convenuto di essere Controparte_1
intervenuto nella discussione, commentando il post con affermazioni altrettanto lesive dell'immagine dell'attrice del seguente tenore: "voi ridete, ma è una tragedia ... vuol dire che non siamo più capaci di vergognarci ... non riconosciamo più l'importanza di cosucce come l'onestà, la serietà la lealtà la sincerità ... è il far west ..." "...tutti questi furbacchioni che cercano di saltare sul monofasico ... non sanno come usare il titanio ... come fanno in Pakistan e Turchia".
Un'ulteriore condotta diffamatoria sarebbe integrata dalle affermazioni fatte dal convenuto in un proprio post del 7 febbraio 2022 nel gruppo Facebook Parte_2
".
[...]
Viene allegato dall'attrice, a dimostrazione di quanto asserito, uno screenshot contenente una serie di messaggi del convenuto (doc.22), il quale interloquisce con altri componenti del gruppo, ironizzando sul carattere innovativo del prodotto fotografato
(“Meno male! Eravamo davvero stufi di usare le solite vecchie e stupide cianfrusaglie così antiquate!! Si sentiva proprio la necessità di un vento di novità che ci portasse strumenti efficaci come l'appoggio midollare, il bicorticalismo, la possibilità di piegare Parte il moncone, e chissà quante altre sorprese ci riserveranno in ).
Anche i commenti degli altri partecipanti al gruppo, abbondantemente arricchiti di faccine che ridono, sono dello stesso tenore e riguardano tutti le asserite caratteristiche innovative del prodotto (“Sono nati dei geni!!” “Che novità!!” “finalmente qualcosa di
pagina 7 di 13 nuovo” “A volte c'è chi scopre l'acqua calda” “finalmente c'è qualcuno che ci illumina”).
Nella prospettazione di parte attrice, assumerebbe un evidente connotato denigratorio l'affermazione del convenuto: “Tutto è possibile. Il marketing è un incantesimo maligno!” alla quale un altro partecipante replica: “No no è solo uno strumento” e ottiene da la risposta: “Giusto. Ma è usato in modo maligno”. CP_1
L'attrice sostiene che il messaggio veicolato è denigratorio e diretto a indurre il lettore Parte del post a pensare che i prodotti non abbiano alcuna qualità e che siano assolutamente da evitare;
questo messaggio implicherebbe il suggerimento di non comperare i suoi prodotti.
In tale prospettiva, la condotta scorretta di avvantaggerebbe la Controparte_1 [...]
Parte
concorrente di nella quale il convenuto ha un interesse Controparte_2
commerciale. L'effetto dannoso delle affermazioni rese sarebbe amplificato dalla fama del dott. figlio di un rappresentante illustre della moderna implantologia e CP_1
ideatore delle famose viti di (doc. 33 di parte attrice). CP_1
Occorre quindi verificare la capacità lesiva delle dichiarazioni rese dal dott. e CP_1
se le stesse integrino l'illecito civile e penale costituito dalla diffamazione commerciale, come sostenuto dall'attrice.
3. Il tema è quello della diffusione di notizie sull'attività di un concorrente idonee a cagionare discredito sul mercato, capaci cioè di erodere la sua buona reputazione e la fiducia che essa gode presso il pubblico, ipotesi censurata dall'art. 2598, comma 2 c.c.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie, non è necessario che la denigrazione sia esplicitamente rivolta verso il soggetto concorrente, bensì è sufficiente che egli sia individuabile.
pagina 8 di 13 La comunicazione in ambito concorrenziale è lecita ove vengano rispettate le seguenti condizioni:
- le informazioni in essa contenute siano vere (verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); tale condizione non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva;
- sotto il profilo formale, siano continenti, cioè rispettino i requisiti minimi di forma che deve caratterizzare l'analogo diritto di cronaca e anche di critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti).
L'art. 595 del codice penale, invocato dall'attrice, presuppone un'offesa della reputazione, offesa che può consistere in parole, gesti, o azioni che ledono la dignità e l'immagine di una persona. È necessario, inoltre, che essa sia comunicata a più di una persona. Ciò significa che non si tratta di un'offesa diretta e personale, ma di una comunicazione diffusa a un pubblico più ampio, a un numero significativo di persone.
Può trattarsi di una diffusione anche virtuale, come avviene sui social media.
In ogni caso, la diffamazione è esclusa se ricorre la scriminante dell'esercizio di un diritto, come previsto dall'art.51 del codice penale, che si fonda sulla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 della Costituzione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
pagina 9 di 13 Sostengono i convenuti che i limiti anzidetti sono rispettati e che le opinioni espresse su
Facebook, non solo da ma anche dagli altri professionisti della scienza CP_1
implantologica, nei due post di cui è causa, sono assolutamente lecite.
4. Relativamente al requisito della verità, va tenuto presente che, nell'ambito del diritto di critica (che non coincide con la cronaca) non può essere pretesa una verità oggettiva, dal momento che chi esprime una critica esprime necessariamente una propria valutazione, un'opinione meramente soggettiva. Il tratto caratteristico del diritto di critica, quale diretta manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste appunto nel fatto che esso si manifesta attraverso giudizi e valutazioni (in tal senso,
Cass. pen. 14402/24).
È sufficiente quindi che non vi sia falsificazione o stravolgimento dei fatti, anche attraverso gravi e dolose omissioni e che vengano comunque rispettati i requisiti di pertinenza e continenza espressiva.
La pertinenza si riferisce alla necessità che vi sia una relazione tra le informazioni o le valutazioni esposte e il fatto oggetto di critica, mentre la continenza espressiva riguarda la modalità di esposizione, che deve essere corretta, proporzionata e non eccessiva.
Il requisito della continenza espressiva è soddisfatto da una forma espositiva che non scada nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione, anche attraverso l'uso di un linguaggio inutilmente volgare o offensivo.
5. Alla luce dei canoni sopra richiamati, ritiene questo giudice che la condotta del convenuto non possa definirsi illecita. CP_1
Va inoltre considerato il contesto nel quale le critiche sono state espresse. Dal tenore dei commenti, di natura essenzialmente canzonatoria, svolti all'interno del gruppo
Facebook, non trapela l'intento di attaccare e danneggiare la società attrice: il clima è
Parte scherzoso e il giudizio negativo non è rivolto ai prodotti della bensì alle modalità,
pagina 10 di 13 ritenute ingannevoli, con le quali quest'ultima li pubblicizza. Il significato è reso evidente dalle parole usate da quando afferma che “Il marketing è un Controparte_1
incantesimo maligno!”, cioè uno strumento che “è usato in modo maligno” (doc.22 di parte attrice).
Il giudizio è chiaramente diretto a stigmatizzare un certo uso delle tecniche di marketing
che, appunto, costituiscono soltanto uno strumento per far conoscere la propria attività e i propri prodotti.
Deve escludersi che abbia carattere diffamatorio anche il riferimento ai “furbacchioni che cercano di saltare sul monofasico” e “non sanno come usare il titanio ... come fanno in Pakistan e Turchia", preceduto dall'affermazione: “non siamo più capaci di vergognarci ... non riconosciamo più l'importanza di cosucce come l'onestà, la serietà la lealtà la sincerità ... è il far west”. L'espressione è infatti genericamente riferita a un gruppo, un insieme di persone accomunate dal fatto di esercitare la stessa professione o far parte della stessa categoria, all'interno della quale vengono condivisi i timori delle conseguenze che possono derivare dall'assenza di regole certe, prestabilite, alla stregua di quanto accade in paesi quali il Pakistan o la Turchia.
I riferimenti sono generici, non c'è alcun insulto specifico diretto all'attrice, il linguaggio non è violento né volgare, al massimo irridente, come dimostra la serie di emoticon di cui sono infarciti i commenti espressi nei post.
Nessun intento volutamente denigratorio è pertanto evincibile dalle parole utilizzate dal convenuto CP_1
Se la condotta di quest'ultimo deve ritenersi legittima, a maggior ragione, nessuna responsabilità può essere ascritta alla che, nella CP_2 Controparte_2
prospettazione di parte attrice, ipoteticamente, avrebbe potuto trarre dei vantaggi pagina 11 di 13 concorrenziali soltanto se fosse stata provata l'asserita attività denigratoria dell'altro convenuto. Infatti, con riferimento all'attività propria della , Controparte_2
nulla è stato allegato dall'attrice.
Ogni altra questione resta assorbita.
Parte Le domande formulate da anno pertanto respinte.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna svolta da Parte entrambi convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la domanda di è semplicemente infondata e non emergono elementi per ritenere che l'iniziativa giudiziaria della stessa sia connotata da malafede.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi previsti da D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande svolte nei confronti e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
- respinge le domande dell'attrice;
- respinge le domande formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dai convenuti;
- condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate in € 14.103,00, per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto al convenuto e in € 14.103,00 per compensi, oltre 15%, a Controparte_1
pagina 12 di 13 titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla convenuta di
[...]
Controparte_2
Milano, 27 maggio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 13 di 13