Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 58/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 58/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto appello avverso sentenza su opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (emesso a seguito di esercizio di diritto di regresso ex art. 145, comma 10°, del decreto legislativo n. 385/1993) tra
Parte_1
(codice fiscale e partita i.v.a.: ), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1 amministrazione, dott. consorzio costituito ai sensi del Controparte_1 decreto legislativo n. 659/1996, avente sede legale a Roma, in via Massimo D'Azeglio, n.
33, in qualità di cessionario del credito vantato dalla Controparte_2
liquidazione coatta amministrativa” nei confronti di , a seguito di
[...] CP_3 cessione di crediti in blocco eseguita ai sensi dell'art. 90, comma 2°, del decreto legislativo n. 385/1993 e ss. mm. ii., in forza di atto di cessione a rogito del notaio Per_1
1
integrativo, a rogito del notaio di EL (PD), del 22.6.2018, Persona_3 repertorio n. 159069, raccolta n. 33196, nonché di autorizzazione della CA d'TA n.
1395311/17 del 23.11.2017, allegati in atti, rappresentato e difeso, come da procura speciale posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Salvatore Giammaria, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Bari, in via Garrubba, n. 57, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di fax: 080/5751845 Email_1
Appellante
e
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso, CP_3 C.F._1
come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Giuseppe Leporace, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Luigi Pallone, sito a
Catanzaro, in via Citriniti, n. 5, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore: e con numero di telefax: Email_2
0984/21860;
Appellato
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante Parte_1 chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata n. 421/20 emessa dal Tribunale di Castrovillari, per tutte le motivazioni di cui in premessa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 32/12 emesso il 16/01/2012; in ogni caso, in riforma della sentenza impugnata, rigettare, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e produzione tutte le domande avanzate in primo grado dal Sig. , in quanto del tutto infondate in fatto e CP_3
diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza assoluta di prova, come diffusamente argomentato in premessa;
con condanna di spese e competenze del doppio grado del giudizio”;
2 il procuratore dell'appellato chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_3 adita, contrariis reiectis, dichiarare l'avverso atto di appello inammissibile, ovvero rigettarlo per la sua infondatezza, confermando l'impugnata sentenza. In via subordinata
e con salvezza di impugnativa, nella denegata ipotesi in cui l'appellato dovesse comunque essere condannato al pagamento di una qualsiasi somma per il titolo dedotto in questo giudizio, si chiede ad ogni effetto che il relativo debito sia interamente compensato con il controcredito di pari importo fatto valere in via riconvenzionale in prime cure di cui si chiede l'accoglimento per le ragioni esposte. Con condanna alle spese e competenze di lite”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Castrovillari
Con atto di citazione portato alla notifica in data 28.3.2012, ha proposto CP_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 32/2012 del Tribunale di Castrovillari, notificatogli il 17.2.2012, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 30.000,00, oltre interessi e spese del procedimento, nei confronti della Controparte_4
(d'ora in poi, in breve, anche solo BC di IA) in
[...]
amministrazione straordinaria, in quanto la banca opposta – dopo aver corrisposto, in qualità di responsabile civile, l'intero importo (pari ad euro 360.000,00) delle sanzioni amministrative che erano state irrogate dalla CA d'TA al suo ex direttore e ai componenti dei disciolti consiglio di amministrazione e collegio sindacale – aveva esercitato l'obbligatoria azione di regresso nei confronti dei singoli autori degli illeciti
(fra cui il all'epoca componente del collegio sindacale), ai sensi dell'art. 145, CP_3
comma 10°, del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito;
disposizione abrogata dal decreto legislativo n. Pt_2
72/2015, ma applicabile, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, del predetto testo di legge, alle violazioni – come quella di cui è causa – commesse prima dell'entrata in vigore dell'art. 145-quater del “T.U.B.”, introdotto dal citato decreto legislativo n. 72/2015).
A fondamento dell'opposizione, ha premesso che: a) con delibera n. CP_3
064031011, del 29.7.2011, il “Direttorio” della CA d'TA aveva irrogato all'ex
3 direttore ( , ai componenti del disciolto consiglio di amministrazione Persona_4
( , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
e ) e del disciolto collegio Persona_10 Parte_3 Persona_11 sindacale ( e della BC di IA Persona_12 Parte_4 CP_3
una sanzione amministrativa di euro 30.000,00 ciascuno (per un importo complessivo di euro 360.000,00), per una serie di violazioni;
b) la BC di IA aveva versato l'intero importo delle sanzioni e aveva, quindi, esercitato l'obbligatoria azione di regresso nei confronti dei singoli autori degli illeciti (ai sensi dell'art. 145, comma 10°, del “T.U.B.”), fra cui il chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Castrovillari CP_3
l'emissione nei confronti dell'opponente del decreto ingiuntivo n. 32/2012.
Quindi, il – dopo avere puntualizzato che, in base alla giurisprudenza di CP_3 legittimità, in sede di giudizio di regresso ai sensi dell'art. 145, comma 10° del “T.U.B.”, il direttore, gli amministratori e i sindaci potevano spiegare, nei confronti dell'istituto di credito che agiva in regresso nei loro riguardi, anche difese riguardanti il merito della sanzione amministrativa – ha sostenuto l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata, in sintesi, per i seguenti motivi: I) violazione del termine massimo di durata del procedimento sanzionatorio;
II) violazione dei principi di cui all'art. 24 della legge n.
262/2005 sui procedimenti di natura sanzionatoria di competenza della CA d'TA e di altre autorità di vigilanza (ossia di piena conoscenza degli atti istruttori, rispetto del contraddittorio, verbalizzazione e distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie); III) difetto di motivazione e violazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie del provvedimento sanzionatorio;
IV) contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla posizione dei componenti il collegio sindacale, in assenza addebiti a questi ultimi ex art. 52 T.U.B.; V) imputabilità delle contestazioni, esclusivamente, agli amministratori ed al direttore della banca ed assenza di dolo o colpa in capo ai sindaci;
VI) infondatezza delle irregolarità contestate e legittimità della condotta del CP_3
Da ultimo, con domanda riconvenzionale, l'opponente ha chiesto che il debito eventualmente accertato nei confronti della BC di Tarsia in amministrazione straordinaria” fosse compensato con il credito, di pari entità, da lui vantato nei confronti della medesima banca, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, perché la banca non aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale (polizza che era prevista quale parte del corrispettivo
4 di sindaci e amministratori nel verbale del consiglio di amministrazione del 17.4.1999 e in quello dell'assemblea dei soci del 22.5.2010).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 18.7.2012, si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_5
”, sostenendo: I) l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto le
[...]
contestazioni avanzate dal - involgendo censure attinenti alla regolarità del CP_3 procedimento sanzionatorio intentato dalla CA d'TA ed alla legittimità del provvedimento sanzionatorio - non potevano essere sollevate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma il avrebbe dovuto farle valere nel giudizio di opposizione CP_3
al provvedimento sanzionatorio, da proporre dinanzi al T.A.R. del Lazio, ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010; II) ad ogni modo, l'infondatezza delle difese dell'opponente, attinenti al merito delle violazioni riscontrate dalla CA d'TA; III) era infondata, infine, la domanda riconvenzionale proposta dal UT, in quanto: a) la sussistenza di un obbligo in capo alla banca di stipula di una polizza assicurativa in favore del UT non era stato provato;
b) benché nella circolare n. 180 dell'8.4.2009 della Federazione delle BC Calabresi” fosse previsto che, entro il mese di giugno del
2009, nell'ambito della politica di remunerazione dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci, le varie BC” della Calabria avrebbero dovuto stipulare una polizza per gli infortuni e una per la responsabilità civile, il consiglio di amministrazione della BC di
IA non aveva mai attuato le politiche di remunerazione sollecitate dalla Federazione ed approvate dall'assemblea dei soci con la delibera del 10.5.2009 e, del resto, il collegio sindacale di cui aveva fatto parte il non aveva mai sollecitato gli amministratori a CP_3 provvedere al riguardo;
c) la polizza avrebbe dovuto coprire fatti successivi all'aprile del
2009, mentre la gran parte delle violazioni riscontrate dalla CA d'TA riguardavano fatti antecedenti a tale data;
d) le polizze rientranti nella politica di remunerazione sollecitata dalla Federazione erano solo quella per infortuni e quella per la responsabilità civile verso terzi e non quella per responsabilità professionale, la quale ultima, ad ogni modo, non avrebbe potuto garantire il pagamento di sanzioni amministrative applicate ai sindaci per riscontrate violazione di legge. Ha concluso chiedendo, previa concessione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
A seguito del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 778 del 12.9.2012, con cui la ” è stata posta in liquidazione Controparte_5
5 coatta amministrativa (ai sensi dell'art. 80, commi 1° e 2° del “T.U.B.”), si è costituita in giudizio, con memoria del 5.10.2012, la coatta Controparte_6 amministrativa”, la quale ha reiterato le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta che era stata depositata dalla Controparte_5
”.
[...]
Rigettata, con ordinanza del 27.2.2013, l'istanza della convenuta/opposta di concessione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, concessi i termini e presentate le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., con ordinanza del 27.1.2014, il
Tribunale ha rigettato l'istanza di esibizione documentale avanzata, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., dall'opponente . CP_3
Quindi, all'udienza del 17.7.2014, precisate le conclusioni ad opera delle parti, il
Tribunale ha trattenuto la causa a sentenza, facendo salvi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Tuttavia, con ordinanza del 20.1.2015, il Tribunale, ritenuta la necessità di acquisire informazioni in merito all'opposizione alla sanzione amministrativa da parte degli altri destinatari, nonché copia dell'eventuale pronuncia resa in quel giudizio, ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo che la banca opposta fornisse tali informazioni.
All'udienza del 9.7.2015, preso atto del fatto che la banca opposta aveva evidenziato di essere impossibilitata a fornire le informazioni richieste, non essendo parte del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando nuovamente i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma, con ordinanza del
2.4.2016, ritenuto necessario acquisire agli atti il fascicolo del procedimento monitorio, ha rimesso, per la seconda volta, la causa sul ruolo.
Precisate le conclusioni all'udienza del 9.3.2018 e trattenuta la causa a sentenza, con ordinanza del 29.7.2019, la causa è stata, nuovamente, rimessa sul ruolo, sul rilievo che la riguardava la materia societaria sottratta alle attribuzioni del giudice onorario.
Precisate, ancora una volta, le conclusioni all'udienza del 18.12.2019, la causa è stata definitivamente presa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza n. 421/2020 del Tribunale di Castrovillari, all'esito del giudizio di primo grado
6 Con sentenza n. 421/2020, pubblicata il 1°.
6.2020 e non notificata, il Tribunale di
Castrovillari ha accolto l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, ha CP_3
revocato il decreto ingiuntivo n. 32/2012, emesso il 16.12.2012, compensando interamente le spese di lite fra le parti.
In sintesi, il Tribunale: 1) ha ritenuto ammissibili le difese di dirette a CP_3
contestare, sebbene nel giudizio di diritto di regresso, la ritualità del procedimento sanzionatorio avviato dalla CA d'TA e la legittimità della sanzione applicata, sulla base dei principi elaborati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
20929/2009, confermati con la sentenza n. 8919/2017, nel giudizio di regresso instaurato dalla stessa BC di IA nei confronti di altro membro dello stesso collegio sindacale di cui aveva fatto parte il 2) premesso questo, ha ritenuto fondata l'opposizione a CP_3
decreto ingiuntivo, perché le singole contestazioni avanzate dal avverso la CP_3
sanzione amministrativa irrogata nei suoi riguardi potevano ritenersi provate sulla scorta del principio di non contestazione, in quanto, a fronte delle puntuali e dettagliate contestazioni dell'opponente (dirette a confutare la fondatezza delle irregolarità rilevate dalla CA d'TA), la BC di IA si era limitata a formulare repliche generiche circa la infondatezza e la mancanza di prova delle asserzioni dell'attore/opponente; 3) ha interamente compensato le spese di lite fra le parti per via della controvertibilità delle questioni esaminate.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 4.1.2021, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il ” Parte_1
(d'ora in poi, in breve, anche solo ), premettendo che - con atto di Parte_1
cessione del 14.9.2012e con successivo atto integrativo al predetto contratto di cessione del 22.6.2018, nonché in forza di autorizzazione della CA d'TA n. 1395311/17 del
23.11.2017 - la ” gli aveva ceduto Controparte_7 in blocco tutti i propri crediti, ai sensi dell'art. 90, comma 2° e 91, comma 9° del
“T.U.B.”, fra cui quello vantato nei confronti di sicché era succeduto a CP_3 titolo particolare nel rapporto obbligatorio fra la Controparte_7
” e il ed era, quindi, legittimato a proporre l'appello.
[...] CP_3
7 Tanto premesso, con un primo motivo (rubricato: “Nullità della sentenza n. 421/20 emessa dal Tribunale di Castrovillari per violazione ed errata applicazione dell'art. 145
T.U.B., per violazione della art. 24 Cost. e dell'art. 2697 c.c. e per errata valutazione di elementi di fatto”), l'appellante ha invocato la nullità della sentenza impugnata per tre ordini di ragioni e, cioè, perché: 1) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile, alla fattispecie concreta di cui è causa, il principio di diritto di cui alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 20929/2009, ritenendo ingiustamente che il CP_3 potesse avanzare, nel presente giudizio (avente ad oggetto l'esercizio del diritto di regresso), contestazioni attinenti al merito della sanzione amministrativa, non considerando, tuttavia, che: a) la banca veniva gravata dell'onere di resistere, in sede di regresso, alle contestazione involgenti vizi di merito delle sanzioni;
b) la sentenza n.
20929/2009 delle sezioni unite della Cassazione aveva ad oggetto un caso diverso rispetto a quello in esame;
c) la soluzione accolta dal giudice di primo grado determinava un vantaggio ingiusto per gli autori delle violazioni, consentendo loro di scegliersi il soggetto contro cui contraddire sul merito della sanzione amministrativa;
2) la decisione del Tribunale pregiudicava il diritto di difesa della banca opposta, la quale non era in possesso della documentazione della CA d'TA e non poteva replicare alle contestazioni;
3) il Tribunale, inoltre, aveva errato a ritenere che i fatti prospettati da nel precedente grado di giudizio fossero provati sulla scorta del principio CP_3 di non contestazione, in quanto: a) trattandosi di eccezioni finalizzate all'estinzione dell'altrui credito (rappresentato dalla sanzione), dovevano essere provate dallo stesso debitore-opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; b) la BC di IA, per contro, aveva pienamente assolto al proprio onere probatorio, dal momento che aveva fornito la prova della fonte del suo diritto di credito (da rinvenirsi nell'obbligo legale di regresso nei confronti degli autori dell'illecito, di cui all'art. 145, comma 10° del “T.U.B.”, a fronte del dimostrato pagamento integrale delle sanzioni amministrative); c) il non CP_3
aveva provato i fatti volti a contestare le violazioni riscontrate a suo carico dalla CA
d'TA.
Con un secondo motivo (rubricato: “Sul merito delle avverse contestazioni”),
l'appellante ha contestato i rilievi del UT diretti a dimostrare la propria assenza di responsabilità, affermando, al contrario, che: I) fra il 15.4.2008 e il 24.6.2008, la BC di IA era stata sottoposta ad una prima ispezione della CA d'TA, che aveva rilevato la scarsa attenzione dell'allora collegio sindacale nel controllare il portafoglio dei
8 crediti della banca e la responsabilità dello stesso per non aver segnalato all'organo di vigilanza l'elevato rischio discendente dalla gestione dei crediti;
II) nel periodo compreso fra il 17.5.2010 e 30.7.2010, la BC di IA era stata sottoposta ad una seconda ispezione della CA d'TA che aveva rilevato violazioni ancora più gravi, imputabili, questa volta, al collegio sindacale di cui aveva fatto parte il in quanto CP_3
l'organo di vigilanza, a fronte del riscontrato deterioramento del portafoglio dei crediti, si era limitato a formali reclami agli organi sociali della banca, senza intervenire con incisività sul loro operato;
III) a seguito degli esiti delle due ispezioni - che avevano giustificato l'applicazione delle sanzioni amministrative per cui è causa agli organi della banca – su proposta della CA d'TA, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva sottoposto la BC di IA ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1°, lett. a) e b) del , con decreto del 12.11.2010, con cui era stato Pt_2 nominato un Commissario Straordinario, il quale, all'esito dei primi accertamenti, aveva constatato plurime irregolarità nella precedente gestione della banca;
IV) la sottoposizione della BC di IA ad amministrazione straordinaria era la conseguenza della cattiva gestione imputabile agli organi di governo della banca (incluso il collegio sindacale di cui aveva fatto parte il che si erano succeduti nel CP_3 decennio antecedente all'inizio della procedura concorsuale, i quali avevano causato un esponenziale incremento delle perdite;
V) all'esito delle ispezioni condotte dalla CA
d'TA era emerso, in particolare, che il collegio sindacale di cui aveva fatto parte il in violazione dei doveri discendenti dall'art. 43 dello statuto sociale, dall'art. 52 CP_3 del “T.U.B.” e dall'art. 2407 c.c., non aveva adempiuto ai propri doveri di vigilanza, omettendo di: a) rilevare le diffuse carenze organizzative e le ricorrenti anomalie dei processi produttivi;
b) vigilare affinché il consiglio di amministrazione assumesse i necessari provvedimenti, sollecitati dall'organo di vigilanza, volti a rimediare alle forti criticità gestionali e organizzative evidenziate dagli accertamenti ispettivi del 200; c) segnalare all'organo di vigilanza le posizioni ad andamento anomalo e le reali previsioni di perdita relative ai rapporti creditizi in essere con la clientela;
d) vigilare sulla concessione del credito alla clientela, sulle fasi successive della gestione degli affidamenti e sulla attività giudiziale di recupero dei crediti.
L'appellante, infine, ha contestato il fondamento di tabelle e di dati riportati dal CP_3
ed ha concluso come trascritto in epigrafe.
9 Con comparsa di costituzione e risposta pervenuta nel fascicolo telematico il 23.4.2021, si è costituito nel presente giudizio di appello , eccependo l'inammissibilità CP_3 dell'appello per: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi;
2) ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché l'appellante, al fine di rimediare al difetto di contestazione specifica dei fatti che erano stati allegati dall'odierno appellato nell'atto di opposizione di primo grado, aveva mosso per la prima volta in appello contestazioni non sollevate nel precedente grado di giudizio;
3) ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per assenza di una ragionevole possibilità di essere accolto, dal momento che la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 8919/2017 e n. 14208/2012 (che hanno deciso sull'azione di regresso esercitata dalla BC di IA nei confronti di e di Parte_4 Persona_12
ex componenti, insieme al del disciolto collegio sindacale della banca), aveva CP_3 ammesso che i sindaci potessero opporre alla banca che agiva in regresso ai sensi dell'art. 145, comma 10° del “T.U.B.”, contestazioni afferenti al merito delle sanzioni, qualora la banca avesse pagato l'intera sanzione e non avesse proposto opposizione avverso la stessa.
Ha, poi, contestato i motivi di appello, poiché: a) il Tribunale aveva correttamente applicato il principio di diritto espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 20929/2009; b) era corretta l'applicazione da parte del giudice di primo grado del principio di non contestazione;
c) le contestazioni dell'appellante sul merito delle singole violazioni riscontrate dalla CA d'TA, oltre ad essere inammissibili, perché sollevate per la prima volta in appello, erano infondate, giacché relative agli esiti delle ispezioni della CA d'TA del 2008 (in cui erano emerse irregolarità imputabili al collegio sindacale di cui non aveva fatto parte il e perché trascuravano di rilevare CP_3 che la sottoposizione della BC di IA ad amministrazione straordinaria era stata imputata a colpa degli amministratori e sindaci in carica nel decennio antecedente all'avvio della procedura concorsuale;
nonché perché tali contestazioni riguardavano, al più, profili di responsabilità giustificanti un'azione di responsabilità nei confronti del sindaco, peraltro già promossa e rigettata dal Tribunale di Castrovillari, con sentenza n.
169/2020; d) la sanzione amministrativa applicata nei suoi confronti era viziata da illegittimità formale e sostanziale: a tal fine, ripeteva tutti i motivi di opposizione avanzati in primo grado (“Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento”; “Mancata comunicazione, a chiusura della fase istruttoria, delle conclusioni raggiunte dagli uffici della vigilanza. Mancata convocazione dinanzi
10 all'organo decidente: il Direttorio della CA d'TA. Violazione art. 24 l. 262/05; delle norme sul giusto procedimento e della l. 241/90”; “Omessa motivazione. Violazione art. 24 legge 262/2005. Art. 3 l. 241/90. Violazione principio della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie”; “Contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla posizione dei componenti il collegio sindacale. Assenza di addebiti a questi ultimi ex art. 52 T.U.B.”; “Insussistenza di dolo e colpa dei sindaci. Omessa motivazione al riguardo. Illegittima imputazione a titolo di responsabilità oggettiva”; “Merito.
Illegittimità, erroneità ed ingiustizia sanzioni. Infondatezza pretesa creditoria in regresso”).
Quindi, ha riproposto, in via subordinata, la domanda riconvenzionale che era già stata avanzata nel precedente grado di giudizio e che era rimasta assorbita dalla decisione di accoglimento dell'opposizione ed ha reiterato le istanze istruttorie che erano state avanzate in primo grado (cioè, dell'ordine di esibizione, da rivolgere alla controparte: dei verbali del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale relativi al periodo in cui ha ricoperto la carica;
dei verbali n. 799 del 17.4.1999 del consiglio di amministrazione e del verbale del 22.5.2010 dell'assemblea dei soci;
di tutti i documenti afferenti ai clienti espressamente menzionati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), concludendo come trascritto in epigrafe.
Assegnata la causa, dapprima, alla terza sezione e, poi, alla seconda sezione della Corte di Appello, all'esito della trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.6.2024, avvenuta mediante il deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter
c.p.c., disattese le istanze istruttorie sollecitate da parte appellata, la causa è stata assegnata a sentenza, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Hanno depositato la comparsa conclusionale entrambe le parti, mentre, nel successivo termine, ha depositato la memoria di replica soltanto la parte appellante.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Castrovillari e, dall'altro, dei motivi dell'appello
11 del ” e delle difese svolte Parte_1 Parte_1
nella comparsa di costituzione e risposta di , appare opportuno chiarire che CP_3
il presente giudizio ha ad oggetto: 1) la valutazione delle eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avanzate dall'appellato; 2) la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dei motivi di gravame, per violazione del divieto di allegazione di nuove contestazioni ed eccezioni in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dall'appellato; 3) la valutazione delle istanze istruttorie dell'appellato; 4) la valutazione della fondatezza o meno dell'eccezione, reiterata in appello dal Garanzia”, circa l'inapplicabilità, alla fattispecie per cui è causa, Pt_1
del principio di diritto espresso dalla Cassazione a sezioni unite nella sentenza n.
20929/2009 e la conseguente valutazione dell'ammissibilità o meno di tutte le censure, effettuate dal nel giudizio di primo grado, alla sanzione irrogatagli con delibera CP_3 della CA d'TA del 29.7.2011 (eccezione rigettata dal Tribunale, con considerazioni censurate dall'appellante); 5) in caso di rigetto della eccezione dio cui al punto precedente, la valutazione della fondatezza o meno del motivo di appello, con cui il di Garanzia” ha contestato l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, del Pt_1 principio di non contestazione e la violazione delle regole di riparto dell'onere della prova (ex art. 2697 c.c.), da cui è derivata, secondo l'appellante, l'erronea valutazione del giudice di primo grado di ritenere provati tutti i fatti sulla base dei quali il aveva CP_3
contestato le violazioni a lui imputate dalla CA d'TA; 6) in caso di accoglimento del motivo di appello con cui è contestata l'erronea applicazione del principio di non contestazione da parte del Tribunale, la valutazione della fondatezza o meno di tutte le censure, involgenti la legittimità del procedimento sanzionatorio e della sanzione, reiterate dall'appellato nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, contestate dall'appellante con il proprio atto di appello;
7) in caso di integrale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, di rigetto di tutte le censure dell'appellato sul merito della sanzione, appositamente reiterate in questa sede da la CP_3
valutazione della fondatezza o meno della domanda riconvenzionale dallo stesso proposta nel giudizio di primo grado, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale e riproposta nel giudizio di appello, avente ad oggetto la compensazione del debito eventualmente accertato nei confronti della BC di IA (oggi, a seguito dell'intervenuta cessione del credito, nei confronti del “
[...]
”) con il credito, di pari entità, da lui vantato nei Parte_1
12 confronti della medesima banca, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, perché la banca non aveva stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale;
8) la regolamentazione delle spese di lite.
2. Le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. avanzate dall'appellato, nonché l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Le istanze istruttorie dell'appellato
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto, a suo giudizio,
l'atto di gravame non conteneva l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendevano appellare, non erano state indicate le modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, né era riscontrabile l'indicazione delle circostanze da cui derivava la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta in appello).
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 14-09-2017), dato che vengono indicati, in maniera alquanto chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia l'applicabilità, alla fattispecie concreta per cui è causa, del principio di diritto espresso nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 20929/2009 e la conseguente ammissibilità, nel presente giudizio di regresso, di contestazioni afferenti la legittimità del procedimento e del provvedimento sanzionatorio della CA d'TA; la corretta applicazione del principio di non contestazione da parte del giudice di primo grado;
l'ammissibilità e fondatezza della contestazione specifica, posta in essere dall'appellante, dei fatti estintivi della pretesa sanzionatoria, che il CP_3 aveva avanzato nell'atto di opposizione di primo grado). D'altra parte, la compiuta difesa dell'appellato sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica.
13 Non deve essere delibata, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellato, da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez.
I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
L'appellato, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345
c.p.c., sostenendo che l'appellante, nel tentativo di rimediare alla mancata specifica contestazione dei fatti allegati dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado (che avevano comportato l'accoglimento, nel merito, dell'opposizione a decreto ingiuntivo), ha mosso, per la prima volta in appello, eccezioni e contestazioni a tutti i fatti allegati ed alle censure mosse dall'odierno appellato dinanzi al Tribunale, trasgredendo il divieto di ius novorum in appello.
L'eccezione è infondata, dovendosi evidenziare che le mere difese, volte a contestare le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché “nuove”, in appello, poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2°, c.p.c., che vieta espressamente la preposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti
(v., ad esempio, Cass. civ., ordinanza n. 23796/2018).
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante, lungi dal dedurre un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa, ha semplicemente specificato – peraltro richiamandosi al contenuto di documentazione già a tempo debito acquisita ed a quella di cui lo stesso appellato ha invocato l'esibizione – le ragioni dell'infondatezza delle avverse contestazioni e della legittimità della sanzione amministrativa applicata e, pertanto, della sussistenza del proprio diritto di agire in regresso nei confronti dell'appellato.
In altri termini, poiché le contestazioni del UT alla legittimità della sanzione amministrativa applicata rientrano nel thema decidendum (su cui. v., anche, infra,
l'esame del primo motivo di appello), le repliche dell'appellante circa la fondatezza o meno di tali contestazioni rientrano nello stesso tema di prova e, pertanto, costituiscono mere difese, non soggette al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
L'appellato, infine, nella propria comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 75 e 76), ha reiterato le istanze istruttorie che aveva già avanzato in primo grado (in particolare, la
14 richiesta di emanazione di un ordine di esibizione, da rivolgere alla controparte, dei verbali del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale relativi al periodo in cui ha ricoperto la carica;
dei verbali n. 799 del 17.4.1999 del consiglio di amministrazione e del verbale del 22.5.2010 dell'assemblea dei soci;
di tutti i documenti afferenti ai clienti espressamente menzionati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Con ordinanza del 17.6.2024, questa Corte ha già disatteso tali istanze istruttorie (v. ordinanza in atti). Nelle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale depositata il 10.9.2024 (v. pag. 75), l'appellato ha reiterato le predette richieste istruttorie.
Ribadendo quanto già deciso con ordinanza del 17.6.2024, le richieste istruttorie devono essere rigettate.
Anzitutto, non può essere accolto l'ordine di esibizione del verbale n. 799 del 17.4.2009
(erroneamente indicato come del 17.4.1999) del consiglio di amministrazione e del verbale del 10.5.2009 (erroneamente indicato come del 22.5.2010) dell'assemblea ordinaria dei soci - con cui l'appellante vorrebbe dimostrare la previsione dell'obbligo, a carico della BC di IA, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile di sindaci e amministratori, che non sarebbe stato adempiuto dalla banca - per due ragioni: a) è preliminare la questione circa la rilevanza o meno, ai fini che interessano
(azione di regresso a seguito di sanzione per responsabilità amministrativa), di una polizza per la responsabilità civile (su cui v. infra l'esame della domanda riconvenzionale del UT); b) entrambi i documenti di cui si chiede l'acquisizione sono stati, comunque, allegati dal procuratore dell'appellante (v. documenti n. 5 e 6, acclusi all'interno del file denominato “5 fascicolo primo grado_compressed.pdf”, depositato telematicamente dall'avv. Giammaria il 12.1.2021).
Infine, non può essere accolta l'istanza, avanzata dall'appellato, di esibizione “[…] dei verbali del Consiglio d'amministrazione e del Collegio Sindacale della
[...]
, relativi al periodo in cui l'appellato ha ricoperto la carica di Controparte_2 componente il Collegio Sindacale […]”, per molteplici ragioni: 1) ai sensi dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l'istanza di esibizione di un documento in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento, mentre, nel caso di specie, parte appellata ha richiamato in modo generico i documenti di cui pretende l'acquisizione (peraltro, autonomamente prodotti nel corso del giudizio di primo grado ed allegati al fascicolo di parte); 2) come
15 rilevato dal Tribunale, non è stata allegata l'impossibilità di acquisire autonomamente la documentazione;
3) non viene specificata la rilevanza dei documenti in relazione alle specifiche allegazioni delle parti e, segnatamente, a quelle della difesa dell'appellato.
Quanto, invece, alla specifica istanza di esibizione “[…] di tutti gli atti e le istruttorie afferenti alle specifiche posizioni della clientela espressamente e nominatamente indicate in atto di opposizione a decreto ingiuntivo […]”, tale documentazione, da ritenersi rilevante, è stata autonomamente prodotta dall'appellante che, così facendo, ha aderito alla sollecitazione dell'appellato.
3. Il merito
Si tratta, ora, di esaminare le questioni di merito e, in primo luogo, quelle sollevate con i motivi di appello e con la comparsa di costituzione e risposta.
Esse riguardano: 1) in via preliminare, l'applicabilità o meno al caso di specie del principio di diritto sancito dalla sentenza n. 20929/2009 della Corte di Cassazione a sezioni unite;
in caso positivo, la fondatezza o meno delle contestazioni del alla CP_3
sanzione amministrativa applicata nei suoi confronti;
questione che, a sua volta, comporta, in via preliminare, la valutazione della correttezza o meno dell'applicazione da parte del Tribunale del principio di non contestazione ovvero, al contrario, la necessità di valutare le censure di illegittimità mosse dal alla sanzione amministrativa alla CP_3
luce degli elementi di prova acquisiti e delle difese dele parti.
Conviene trattarne separatamente.
3.1. L'applicabilità al caso di specie del principio di diritto sancito dalla sentenza n.
20929/2009 della Corte di Cassazione a sezioni unite.
Come già evidenziato, nella parte iniziale del primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erronea applicazione alla fattispecie per cui è causa da parte del Tribunale del principio di diritto di cui alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.
20929/2009, perché, in sintesi, la citata pronuncia di legittimità - oltre a riguardare un caso diverso rispetto a quello di specie - aggraverebbe in maniera ingiustificata la posizione processuale della banca e violerebbe il proprio diritto di difesa, atteso che consentirebbe all'odierno appellato (autore materiale dell'illecito) di opporre alla banca
16 che agisce in regresso (avendo pagato l'importo della sanzione, in quanto responsabile civile e obbligata in solido) anche contestazioni afferenti alla legittimità del procedimento e del provvedimento sanzionatorio emesso dalla CA d'TA (cfr., anche,
l'illustrazione del primo motivo di appello nel paragrafo dedicato allo svolgimento del giudizio di secondo grado).
Il motivo di appello è infondato.
Vale ribadire che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la BC di
IA aveva prestato acquiescenza al provvedimento sanzionatorio e, del resto, la banca stessa non aveva neppure mai allegato di aver proposto opposizione alla sanzione amministrativa, ma si era limitata a specificare, a pag. 4 della propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado, che: “[…] non si evince se parte opponente ha autonomamente impugnato il provvedimento sanzionatorio dinanzi alla competente autorità amministrativa (come, invece, fatto dagli altri destinatari della medesima sanzione) […]”). La BC di IA, inoltre, aveva provato l'avvenuto pagamento dell'importo complessivo (pari ad euro 360.000,00) delle sanzioni amministrative che erano state irrogate ai propri organi sociali con delibera della CA d'TA n.
064031011 del 29.7.2011 (v. allegato n. 2 alla nota di deposito dell'avv. Giammaria, pervenuta il 9.6.2016, contenente il modello F23 del 20.10.2011, attestante l'avvenuto pagamento e la lettera inoltrata dalla BC di IA al settore vigilanza creditizia e finanziaria della CA d'TA, protocollo n. 2895 del 25.10.2011).
Ebbene, a fronte della dimostrazione delle suddette circostanze di fatto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che il potesse opporre alla BC di IA CP_3
difese dirette a contestare anche la legittimità della sanzione amministrativa, poiché nell'ipotesi - del tutto analoga alla fattispecie concreta per cui è causa - di mancata opposizione da parte della società al provvedimento sanzionatorio e di avvenuto pagamento della sanzione inflitta, nessuna preclusione alla contestazione del fondamento degli addebiti si verifica in seno al giudizio di regresso a carico della persona fisica incolpata, la quale potrà spiegare tutte le opportune difese (anche) sul merito della sanzione, poiché la mancanza di un giudicato sostanziale sui fatti oggetto dell'imputazione, coniugata con il principio della natura meramente facoltativa del litisconsorzio da instaurarsi, in ipotesi, dinanzi al giudice dell'opposizione, consente di ritenere, anche alla luce del dettato costituzionale sul diritto di difesa, che, nella causa di regresso intrapresa dalla società contro l'autore materiale dell'illecito, quest'ultimo è
17 legittimato a far valere qualsiasi eccezione a sostegno dell'insussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione sanzionatoria (v., appunto, Cassazione civile, sezioni unite, sentenza n. 20929/2009). Del resto, la Corte di Cassazione, nella successiva sentenza n.
8919/2017 (che, a sua volta, richiama, anche, Cass. civ., sentenza n. 14208/2012) – riguardante la medesima vicenda di cui è causa e, segnatamente, l'azione di regresso esercitata dalla BC di IA nei confronti di (componente dello Parte_4 stesso collegio sindacale della BC di IA di cui aveva fatto parte il – ha CP_3
ribadito il principio di diritto pronunciato dalle sezioni unite (v. pag. 9 della citata sentenza).
Quindi, come affermato nella sentenza appellata, deve ritenersi che CP_3 nell'ambito del giudizio di regresso, potesse opporre alla BC di IA contestazioni attinenti alla regolarità del procedimento sanzionatorio e alla legittimità della sanzione amministrativa applicata dalla CA d'TA.
3.2. Il motivo di appello concernente l'erronea applicazione da parte del Tribunale del principio di non contestazione
Una volta ritenuta l'applicabilità al caso in esame del principio elaborato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20929/2009, si tratta di verificare la fondatezza o meno delle contestazioni del alla sanzione amministrativa applicata CP_3
nei suoi confronti, alla luce: a) della valutazione della correttezza o meno dell'applicazione da parte del Tribunale del principio di non contestazione;
b) ovvero, al contrario, della necessità di valutare le censure di illegittimità mosse dal alla CP_3
sanzione amministrativa, alla luce degli elementi di prova acquisiti e delle difese delle parti.
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), nella seconda parte del primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale, violando il disposto dell'art. 2697 c.c., abbia errato a ritenere che i fatti estintivi della pretesa sanzionatoria
(così definiti e da cui si dovrebbe desumere l'insussistenza degli addebiti contestati), allegati da nel precedente grado di giudizio, potessero ritenersi provati, CP_3 perché non erano stati specificamente contestati dalla BC di IA, in quanto, al contrario, secondo l'appellante, il non aveva provato, com'era suo onere, i fatti CP_3 estintivi, impeditivi e modificativi dell'altrui pretesa creditoria, mentre la BC di
18 IA aveva pienamente assolto al proprio onere probatorio, allegando il titolo del suo diritto di credito, derivante dall'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'appellato.
Il motivo di appello è fondato, per due ordini di ragioni, ognuno, di per sé, sufficiente a sovvertire la pronuncia del Tribunale sul punto.
In primo luogo, deve osservarsi, sulla base della giurisprudenza che appare prevalente ed i cui argomenti sono condivisi dalla Corte di Appello, che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude, tuttavia, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento. Infatti,
l'art. 115, comma 1°, c.p.c., non comporta, di per sé, la dimostrazione del fatto non specificamente contestato, bensì si limita a stabilire una “relevatio ab onere probandi” a favore della parte che lo ha allegato. La circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (v., ad esempio, Cass., sez. lavoro, n. 5166/2023; n. 1448/202; n. 24360/2019; n. 29192/2018 e, in generale,
l'orientamento consolidatosi dopo Cass. civ. n. 5363 del 4.4.2012, la quale ha precisato che la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda esclude il fatto non contestato dal tema di indagine, soltanto allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite).
D'altra parte, anche volendo trascurare tali considerazioni, l'applicazione del principio di non contestazione non è risolutivo della controversia, giacché le difese del circa CP_3
l'illegittimità della sanzione amministrativa applicata nei suoi confronti non riguardano soltanto fatti specifici, ma, nella parte essenziale, giudizi e aspetti valutativi (quali l'adempimento dei propri doveri e l'assenza di colpa in ordine agli addebiti contestati), sui quali non è, di per sé, applicabile il principio di non contestazione. In altri termini, anche ritenendo comprovati i fatti specifici allegati dal UT, rimane da valutare se, alla luce anche degli altri elementi acquisiti, essi sono sufficienti ad escludere la violazione dei doveri sullo stesso gravanti o, comunque, ad esimerlo da responsabilità per mancanza di colpa.
19 3.3 Il fondamento dell'azione di regresso sulla base delle risultanze istruttorie
L'accoglimento del motivo di impugnazione concernente l'errata applicazione del principio di non contestazione da parte del Tribunale comporta la necessità di esaminare le questioni di stretto merito, concernenti la legittimità o meno del procedimento amministrativo sanzionatorio e della sanzione, sollevate con le contestazioni effettuate dal nell'opposizione a decreto ingiuntivo, reiterate nella comparsa di costituzione CP_3
e risposta in appello, alla luce delle difese delle parti - segnatamente, degli argomenti svolti dall'appellato (a sostegno dell'illegittimità della sanzione amministrativa) e dall'appellante (a sostegno del fondamento della sanzione amministrativa: cfr., in particolare, il secondo motivo di appello) - e degli elementi acquisiti.
Come accennato, le contestazioni del alla sanzione amministrativa applicata nei CP_3 suoi confronti sono state formulate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e sono state reiterate nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello.
Esse riguardano, in parte, presunte violazioni del procedimento amministrativo concluso con l'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del e, in parte, CP_3
contestazioni di carattere sostanziale circa gli addebiti. Conviene trattarne separatamente.
3.3.1. Le contestazioni del relative alla regolarità del procedimento sanzionatorio CP_3
Con un primo motivo (rubricato nell'opposizione a decreto ingiuntivo: “Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento”), ha censurato CP_3
l'illegittimità della sanzione amministrativa per violazione del termine massimo di durata del procedimento sanzionatorio, in quanto: 1) alla data di emanazione del provvedimento, il termine previsto dal regolamento della CA d'TA del 25.6.2008, pari a 240 giorni, era già spirato (essendo scaduto il 24.7.2010), atteso che il predetto termine era iniziato a decorrere il 26.11.2010 (data in cui il direttore, gli amministratori e i sindaci della banca – fra cui il – avevano inoltrato alla CA d'TA le proprie CP_3
controdeduzioni alla nota di contestazione degli illeciti), mentre il provvedimento sanzionatorio era stato emanato il 29.7.2011 (ed era stato notificato l'11.10.2011); 2) anche qualora si fosse voluto far decorrere il termine di durata del procedimento non dalla data di inizio del procedimento stesso (individuata in quella della comunicazione
20 delle contestazioni), ma dalla successiva data di scadenza del termine per le controdeduzioni dell'interessato, sarebbero stati violati i termini massimi previsti dall'art. 2 della legge n. 241/1990; 3) in ogni caso il detto termine di 240 giorni era irragionevolmente ampio e, quindi, illegittimo, cosicché il giudice civile avrebbe dovuto disapplicarlo.
Il motivo di opposizione è privo di fondamento, per il dirimente rilievo che l'eventuale inosservanza del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio non comporta l'illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di vizio che non influisce sul diritto di difesa e visto che il superamento del termine di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 (o, come nel caso di specie, del diverso termine previsto da fonti regolamentari) non preclude alla pubblica amministrazione l'adozione del provvedimento, mancando un'espressa previsione legislativa circa la decadenza dal potere decisorio. La violazione del termine, quindi, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina, esclusivamente, una responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento
(v., ad esempio, Cass. civ. sentenze n. 1065/2014; n. 7067/2006; n. 25142/2015; n.
17689/2016).
Con un secondo motivo l'odierno appellato ha censurato l'illegittimità della sanzione, perché la CA d'TA, violando i principi di cui all'art. 24 della legge n. 262/2005 sui procedimenti di natura sanzionatoria di competenza della CA d'TA e di altre autorità di vigilanza (ossia di piena conoscenza degli atti istruttori, di rispetto del contraddittorio, di verbalizzazione e di distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie), non lo aveva messo nelle condizioni di conoscere le “conclusioni” adottate nei suoi riguardi, in quanto non gli aveva notificato la proposta di irrogazione della sanzione elaborata dalla
“Commissione” (organo istruttorio) ed il verbale della riunione in cui la predetta
“Commissione” aveva deliberato tale proposta;
né lo aveva sentito o convocato davanti al
“Direttorio” (organo decisorio).
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto da , l'art. 24, comma 1°, della legge n. CP_3
262/2005 - nel disporre che: “i procedimenti sanzionatori sono […] svolti nel rispetto dei principi […] della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione” - non prescrive che la proposta sanzionatoria
21 della “Commissione” debba essere portata a conoscenza degli interessati, affinché questi possano, eventualmente, controdedurre sulla stessa, non trattandosi di un atto istruttorio, ma di una valutazione che il suddetto organo esprime sui medesimi “atti istruttori” noti anche all'incolpato e in ordine ai quali quest'ultimo ha avuto modo di esprimere una valutazione, in particolare, tramite le “controdeduzioni” alla nota di contestazione dell'illecito (che il UT ha ammesso di aver inviato in data 26.11.2010).
La mancata trasmissione del predetto atto all'incolpato, pertanto, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio in danno di tale soggetto, il cui diritto di difesa è garantito dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dalla indicazione degli elementi a carico, dalla facoltà di presentare le controdeduzioni, dall'audizione personale e dalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in sede istruttoria (v., ad esempio, Cass. civ., sezione II, sentenza n.
3656/2016). D'altro canto, il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dal citato art. 21 della legge n.
262/2005, non comporta neppure la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all'organo decidente (nella specie, il “Direttorio” della CA
d'TA), essendo sufficiente che a quest'ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati e i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli stessi abbiano chiesto di essere sentiti personalmente (v., ad esempio, Cass. civ., n. 27038/2013; n. 3538/2015).
Oltretutto, deve aggiungersi che il UT non ha nemmeno specificato quale ulteriore difesa avrebbe potuto espletare nel caso in cui avesse ricevuto la comunicazione della proposta della “Commissione”, sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza è infondata.
Né l'appellato può invocare l'applicazione degli artt. 24 e 111 Costituzione o la violazione dell'art. 6, paragrafo 1°, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, atteso che le norme riguardano espressamente e solo il giudizio (ossia il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice) e non il procedimento amministrativo, ancorché finalizzato all'emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi (v., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n.
20935/2009 e n. 4429/2014).
Con un terzo motivo l'odierno appellato ha lamentato l'illegittimità della sanzione amministrativa perché il “Direttorio” della CA d'TA (organo decisorio), nel motivare il provvedimento sanzionatorio, si era limitato a richiamare in modo ritenuto acritico le risultanze istruttorie raccolte dalla Commissione consultiva (organo
22 istruttorio), così incorrendo sia in vizio di motivazione che nella violazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, volto a garantire la terzietà dell'organo decidente.
Il motivo è infondato, giacché, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia bancaria e creditizia, è applicabile l'art. 3 della legge n. 241/1990 e, conseguentemente, il decreto che applica la sanzione può essere motivato “per relationem”, mediante rinvio all'atto recante la proposta di irrogazione della sanzione, purché quest'ultimo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi (e, nel caso di specie, nella delibera del “Direttorio” n. 0640310/11 del 29.7.2011 è espressamente richiamata e allegata la nota n. 630689 del 26.7.2011, con cui la “Commissione” aveva proposto al
“Direttorio” l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del
“T.U.B.”) e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione (circostanza, quest'ultima, che non risulta essere messa in discussione).
Pertanto, al contrario di quanto lamentato dall'odierno appellato, il “ ” – ove CP_8
condivida, come avvenuto nella fattispecie, le argomentazioni illustrate nella proposta della “Commissione” – non è tenuto a ripeterle e ribadirle (v., ad esempio, Cass. civ., sezione II, sentenza n. 3656/2016, già cit., che richiama, a sua volta, Cass. civ. sentenza n. 27038/2013).
3.3.2. Le contestazioni circa gli addebiti
Con gli altri motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, il ha contestato il merito CP_3
del provvedimento sanzionatorio e, precisamente, ha eccepito: con il quarto motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento sanzionatorio, con riferimento alla posizione dei componenti il collegio sindacale, in assenza addebiti a questi ultimi ex art. 52 T.U.B.; con il quinto, l'imputabilità delle contestazioni, esclusivamente, agli amministratori ed al direttore della banca e l'assenza di dolo o colpa in capo ai sindaci, cosicché gli illeciti gli erano stati attribuiti a titolo di responsabilità oggettiva;
con il sesto motivo, l'infondatezza delle irregolarità contestate e, per contro, la legittimità della sua condotta (per una analisi delle contestazioni degli addebiti, v. infra).
23 Il quarto, il quinto e il sesto motivo di opposizione a decreto ingiuntivo del CP_3
possono essere trattati congiuntamente, considerata la connessione logica e giuridica che li avvince. Essi sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Tuttavia, prima di procedere all'esame delle suddette doglianze, occorre ripercorrere le vicissitudini che hanno riguardato la BC di IA, per come si evincono dalla documentazione prodotta e per come è pacifico.
Nel 2008 (dal 15.4.2008 al 24.6.2008), la suddetta banca è stata sottoposta ad una prima ispezione da parte della “Vigilanza Creditizia e Finanziaria” della CA d'TA, la quale aveva, già all'epoca, rilevato moltissime criticità (il consiglio di amministrazione non si operava per risolvere le criticità aziendali, con particolare riguardo alla situazione di degrado del c.d. portafoglio dei prestiti;
il collegio sindacale era scarsamente incisivo e poco attento alla problematica dei “prestiti degradati”; vi erano molte anomalie nel rapporto con la clientela, venendo concessi sconfinamenti del fido a clienti in difficoltà economico-finanziarie; la revisione dei crediti non rispettava le scadenze;
l'assetto organizzativo presentava debolezze ed erano praticate prassi anomale, come la negoziazione di molti assegni di altri istituti;
vi era scarsa attenzione alla normativa antiriciclaggio;
vi erano ritardi nella presa d'atto dello stato di insolvenza di alcuni creditori;
etc.). Tale ispezione aveva condotto a delle prime sanzioni (irrogate con delibera del “Direttorio” della CA d'TA del 17.6.2009) all'ex direttore (
[...]
, agli ex amministratori ( Per_13 Controparte_9 Controparte_10
, Persona_6 Persona_8 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
e ) e agli ex sindaci (
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
e ). L'ispezione, inoltre, si era conclusa con l'esortazione rivolta
[...] Parte_4 dalla CA d'TA agli organi sociali della banca di invertire tendenza nella gestione e di procedere a un risanamento della situazione.
Nel 2010 (dal 17.5.2010 al 30.7.2010) - a distanza di meno di due anni dalla precedente - la banca è stata sottoposta ad una seconda ispezione, che ha continuato ad appalesare gravi criticità, che, a giudizi degli ispettori, consentivano di desumere che i nuovi organi sociali non avevano realizzato l'inversione di tendenza nel governo dell'istituto creditizio, nonostante fosse stata richiesta dalla CA d'TA a seguito degli esiti sfavorevoli della precedente ispezione (ad esempio, non era stata avviata la necessaria riqualificazione del portafoglio dei prestiti;
il deterioramento del credito aveva aggravato la già vulnerabile situazione tecnica;
vi era un patrimonio di vigilanza inadeguato alla
24 copertura dei rischi;
il collegio sindacale non aveva vigilato sulla gestione e, in materia creditizia, non aveva svolto un'incisiva azione di controllo sul consiglio di amministrazione, a fronte del progressivo deterioramento del portafoglio dei crediti, né aveva posto in essere gli interventi necessari per imprimere una politica di svolta;
vi era un rischio di credito elevato non segnalato alla CA d'TA; i crediti erano deteriorati per via dell'incremento dei prestiti a clienti già in difficoltà; l'attività di controllo, pur producendo periodici report di analisi, si era rivelata inadeguata, non essendo stati normalizzati, fra le altre cose, i mutui in mora e non essendo stato assicurato il presidio dei rischi operativi in materia di riciclaggio e di trasparenza).
Tale seconda ispezione aveva condotto all'applicazione delle sanzioni amministrative per cui è causa (irrogate con delibera del “Direttorio” della CA d'TA del 29.7.2011) all'ex direttore ( , agli ex componenti del consiglio di amministrazione Persona_4
( , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
e ) e agli ex sindaci Persona_10 Parte_3 Persona_11
( e ). Persona_12 Parte_4 CP_3
Con decreto del 12.11.2010, il Ministero dell'economia e delle finanze, accogliendo la proposta formulata dalla CA d'TA in data 15.10.2010, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della BC di IA e ha sottoposto la banca ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1°, lett.
a) e b) del “T.U.B.”.
Con provvedimento dell'8.5.2012, su richiesta del , la CA Parte_5
d'TA ha disposto la proroga tecnica della procedura di amministrazione straordinaria
(per un termine massimo di 2 mesi, decorrente dal 12.5.2012) e, con ulteriore provvedimento dell'8.5.2012, ha autorizzato il ad esercitare Parte_5
l'azione giudiziale di responsabilità nei confronti dell'ex direttore generale, e degli ex amministratori e sindaci della BC di IA, nonché dell'ex revisore legale dei conti, in carica nel triennio precedente all'amministrazione straordinaria, per le gravi carenze nello svolgimento delle rispettive funzioni, che avevano comportato la compromissione della situazione aziendale (azione che, in base a quanto allegato dal si sarebbe CP_3
conclusa in primo grado con sentenza di rigetto della domanda, del Tribunale di
Castrovillari, n. 169/2020, pubblicata il 13.2.2020, non passata in giudicato);
25 Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 778 del 12.9.2012, la
[...]
è stata posta in liquidazione coatta Controparte_5 amministrativa (ai sensi dell'art. 80, commi 1° e 2° del “T.U.B.”).
Premesso questo, deve rammentarsi che l'odierno appellato ha assunto la carica di sindaco effettivo della banca in data 9.11.2008, ossia qualche mese dopo la conclusione della prima ispezione condotta dalla CA d'TA, ed è cessato dalla carica in data
12.11.2010 (con il disposto scioglimento degli organi sociali a seguito della sottoposizione ad amministrazione straordinaria).
Con la delibera n. 064031011 del 29.7.2011, la CA d'TA ha imputato al in CP_3
quanto componente effettivo del collegio sindacale, le seguenti violazioni (v. i punti 3, 4,
5 e 6 dell'elenco delle irregolarità rilevate): a) mancato rispetto del coefficiente prudenziale, in violazione delle disposizioni dell'art. 53, comma 1°, lett. a) e b), comma
2° e comma 3° del “T.U.B.” e delle disposizioni di cui alla Circolare n. 263/2006, titolo I capitolo 2° e titolo II capitolo 1° (dettante i criteri in materia di vigilanza prudenziale per le banche); b) mancata segnalazione all'organo di vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdite, in violazione dell'art. 51 del “T.U.B.” e delle disposizioni della circolare n. 299/1999, titolo VI, capitolo 1° (contenente istruzioni in materia di vigilanza sulle banche); c) carenze nei controlli del processo del credito, in violazione dell'art. 53 del “T.U.B.”, delle disposizioni della circolare n. 299/1999, titolo
IV, capitolo 11° e delle disposizioni della circolare n. 263/2006, titolo I, capitolo 1°, parte quarta;
d) carenze nei controlli, in violazione dell'art. 53, comma 1°, lett. b) e d) del
“T.U.B.”, delle disposizioni della circolare n. 299/1999, titolo IV, capitolo 11°, nonché delle disposizioni della circolare n. 263/2006, titolo I, capitolo 1°, parte quarta.
Segue 3.3.2.a Gli addebiti del mancato rispetto del coefficiente prudenziale e di mancata segnalazione all'organismo di vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdite
Si tratta degli addebiti di cui ai punti n. 3 e n. 4 dell'elenco delle irregolarità accertate con la delibera della CA d'TA del 29.7.2011.
La prima contestazione di addebito (punto n. 3 della delibera) concerne le omissioni di misure efficaci per rispettare il c.d. coefficiente prudenziale, concernente i livelli di patrimonializzazione della banca, disciplinati in via regolamentare da disposizioni
26 adottate dalla CA d'TA ai sensi dell'art. 53 del “T.U.B.” e, nel dettaglio, dalla circolare n. 263/2006 della CA d'TA, al titolo I, capitolo 2°, in cui sono dettati criteri dettagliati in materia di c.d. patrimonio di vigilanza.
Si tratta di diposizioni fondamentali per assicurare la stabilità economica e patrimoniale della banca, giacché il grado di patrimonializzazione rappresenta il primo presidio contro i rischi di mercato.
Il secondo addebito (punto n. 4) riguarda la mancata segnalazione all'organo di vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdite, in violazione dei doveri di informazione previsti dall'art. 51 del “T.U.B.” e dalla circolare n. 299/1999 della CA
d'TA, al titolo VI, capitolo 1°.
E' evidente che tale obbligo di informazione è funzionale a consentire alla CA d'TA di intervenire tempestivamente per correggere andamenti anomali e potenzialmente pregiudizievoli nella gestione dei rapporti della banca.
Entrambi gli addebiti sono fondati.
Deve osservarsi, in merito al mancato rispetto del coefficiente prudenziale, che la CA
d'TA ha evidenziato che il detrimento del credito aveva aggravato la già vulnerabile situazione tecnica della BC di IA (la stessa aveva un patrimonio di vigilanza inadeguato alla copertura dei rischi prudenziali e, considerato il rischio specifico cui era stata sottoposta la banca nel 2008, l'incapienza era pari a 3,7 milioni di euro). In particolare, il mancato rispetto del requisito patrimoniale era riconducibile alle perdite sui crediti accertata in sede ispettiva e che, peraltro, non erano state correttamente segnalate all'organo di vigilanza.
In particolare, la BC di IA era stata esposta ad un elevato rischio di credito che, peraltro, non era stato correttamente segnalato. Infatti, alla data del 31.3.2010, erano emerse posizioni in sofferenza pari ad euro 29,6 milioni, incagli (ovverosia crediti nei confronti di debitori che si trovavano in uno stato di crisi finanziaria e che ritardavano il pagamento delle rate) pari euro 6,7 milioni e previsioni di perdita pari ad euro 15,6 milioni, con possibili variazioni in aumento di tali dati rispetto alle evidenze interne. Era previsto, infatti, che tali previsioni negative potessero aumentare per ulteriori 10,7 milioni di euro per le sofferenze e per ulteriori 5,2 milioni di euro per le previsioni di perdita.
A fronte di tale gravissima e pacifica situazione finanziaria ed economica, caratterizzata dal consapevole ritardo nel riclassificare le c.d. partite deteriorate (motivato dalla volontà
27 di non determinare ulteriori riflessi negativi sulla situazione patrimoniale), il collegio sindacale aveva svolto un'attività insufficiente, perché, pur avendo prospettato la necessità di procedere in tempi rapidi ad una ripatrimonializzazione della banca, gli organi sociali si erano limitati ad ipotizzare la richiesta di un prestito al Fondo di
Garanzia dei Depositanti del e, in particolare, i sindaci non avevano Parte_1
svolto alcuna azione di stimolo e di supporto alle competenti strutture aziendali (ad esempio, non avevano compiuto alcuna autonoma qualificazione della effettiva consistenza patrimoniale, né alcuna valutazione circa l'adeguatezza delle iniziative allo studio per il riequilibrio del profilo), omettendo, anche, di esprimere un giudizio tecnico sulla coerenza (rispetto ai fabbisogni) dell'intervento richiesto al Fondo di Garanzia dei
Depositanti del e limitandosi a sollecitare l'inoltro della richiesta Parte_1
“anche al fine di verificarne la praticabilità”.
Quanto alla omissione delle dovute segnalazioni, la CA d'TA ha rimarcato che la banca aveva omesso di segnalare circa 1/3 delle previsioni di perdita all'organo di vigilanza (il che aveva fatto sì che alla CA d'TA non pervenisse una fedele rappresentazione dei rischi effettivamente corsi dall'istituto di credito, precludendole la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti correttivi) e che il collegio sindacale, solo dopo la chiusura dell'ispezione (avvenuta il 3.9.2010), si era attivato per richiamare l'organo di supervisione strategica e quello di gestione ad eliminare ogni sottostima dei livelli di rischiosità dell'intero comparto del credito, a procedere a un più approfondito esame delle singole esposizioni creditizie e ad effettuare le opportune riclassificazioni.
La CA d'TA, quindi, ha concluso che, se il collegio sindacale avesse posto in essere un'azione di controllo più incisiva e tempestiva, questa avrebbe rappresentato uno stimolo per l'adozione di concrete iniziative, in grado di contenere il livello di esposizione al rischio e di assicurare la corretta segnalazione all'organo di vigilanza.
A fronte di quanto rilevato dalla CA d'TA, il si è difeso affermando che: a) CP_3
nella proposta di irrogazione della sanzione non era stata messa in dubbio l'attività svolta dal collegio sindacale di cui aveva fatto parte;
b) da numerosi documenti emergeva che il collegio sindacale aveva evidenziato agli organi sociali l'esigenza di procedere a una
“ripatrimonializzazione” della banca;
c) la mancata “segnalazione a sofferenza” di alcuni clienti in difficoltà finanziaria era imputabile a scelte frutto di discrezionalità tecnica dell'organo di amministrazione;
d) aveva ricoperto la carica di sindaco, di fatto, per soli otto mesi e, oltretutto, il collegio sindacale di cui aveva fatto parte si era ritrovato ad
28 operare in una situazione di estrema instabilità degli assetti societari (si era dimesso il
Direttore Generale;
si era proceduto alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo
Direttore Generale;
vi era enorme conflittualità interna, che aveva portato all'estromissione di un socio e amministratore); e) nel verbale ispettivo erano state classificate a sofferenza posizioni che, in realtà, non lo erano, per le quali il collegio sindacale non era tenuto ad effettuare alcuna segnalazione all'organo di vigilanza e che tutte le posizioni individuate a sofferenza nel verbale ispettivo erano state adottate quando era operativo il precedente organo di controllo (di cui non faceva parte il , CP_3
le quali, oltretutto, durante la gestione del nuovo collegio sindacale (di cui, invece, faceva parte il , avevano riscontrato un andamento migliorativo (determinato dal fatto CP_3
che il collegio sindacale aveva quasi intimato al consiglio di amministrazione, per migliorare la gestione, di “eliminare ogni sottostima dei livelli di rischiosità”).
Le controdeduzioni del sono infondate e non escludono la sua responsabilità CP_3 nell'avere omesso, al pari degli altri membri del collegio dei sindaci, di attivarsi per salvaguardare il patrimonio della banca, per razionalizzare l'attività di impresa e, comunque, per informare compiutamente la CA d'TA della persistente e cronica situazione di grave crisi economica e finanziaria delle gestione, essendosi limitato a svolgere un'attività di controllo formale, intempestiva ed inefficace, tale, di fatto, da avallare le scelte gestionali del direttore e del consiglio di amministrazione, del tutto inadeguate a far fronte alla gravità delle problematiche della banca.
Tali omissioni del UT devono essere vagliate, anche in ordine alla valutazione del profilo soggettivo della colpa, in rapporto al livello di perizia, prudenza e diligenza che richiede lo svolgimento della funzione di sindaco di una banca, tanto più in una situazione di crisi conclamata, già a seguito della ispezione del 2008.
Deve premettersi che non sono in contestazione, nella sostanza, i dati contabili rilevati nel corso dell'ispezione e riportati nella delibera della CA d'TA né il fatto che, come, del resto, rilevato dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado (v. pag. 26), “l'istituto…era caratterizzato essenzialmente da un comparto creditizio pesantemente deteriorato, da un'evidente sottostima della rischiosità del portafoglio prestiti, dall'assenza di regole predefinite sui processi di erogazione del credito, sulla raccolta dei depositi che privilegiava rapporti a breve
(pronti contro termine con interessi fuori mercato)….Era, altresì, evidente che i rischi assunti prefiguravano concretamente un'estrema debolezza del profilo patrimoniale”.
29 A fronte di tali problematiche, gli unici interventi degni di nota del collegio sindacale sono consistiti: a) nel ritenere, il 10.4.2009, in occasione della relazione sul bilancio del
2008, “indispensabile adottare in tempi brevi un piano di ristrutturazione aziendale che permetta alla società di eliminare quelle criticità attualmente presenti in alcune aree della struttura organizzativa quali particolarmente l'area di gestione del controllo andamentale del credito nonché riguardo l'adeguatezza della struttura esecutiva” (v. pag. 27 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo). Affermazione, questa, alquanto generica e rimasta priva di alcun significativo seguito in termini sia di sollecitazioni nei confronti degli organi di gestione sia delle doverose informazioni all'organo di vigilanza sulla perdurante inerzia degli stessi;
b) nell'invitare il consiglio di amministrazione, durante la seduta del 21.10.2009, a “valutare con attenzione le decisioni che saranno assunte”, in relazione ad un finanziamento concesso al ”; c) nel CP_17 sollecitare l'inoltro della richiesta di finanziamento al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo “anche al fine di verificarne la praticabilità”, d) nel condividere, all'esito della seduta del 29.4.2010, la valutazione del consiglio di amministrazione circa la necessità di “non escludere la possibilità di addivenire ad una aggregazione con una consorella al fine di raggiungere obiettivi in termini economici finanziari e strutturali che garantiscano all'istituto un percorso duraturo nel tempo”; e) nel prendere atto, quindi, nella seduta del 23.9.2010, “degli sforzi intrapresi dal CDA per ricercare opportune forme di integrazione con altri istituti operanti nella realtà provinciale nella convinzione che, accertata l'impraticabilità del ricorso al prestito subordinato,
l'inadeguatezza patrimoniale dell'Istituto non consente la prosecuzione dell'attività in maniera autonoma”; infine, nel ritenere, durante la seduta del 20.10.2010, in assenza di prospettive praticabili di ripatrimonializzazione della banca, “ineludibile il ricorso all'amministrazione straordinaria”.
Si tratta di interventi formali, blandi, inefficaci e, all'evidenza, del tutto inadeguati a rimediare alla grave situazione di cui si tratta, di cui il collegio sindacale sembra avere preso consapevolezza soltanto nel settembre del 2010, quando era stata conclusa la seconda ispezione della CA d'TA.
Quanto, poi, al presunto miglioramento complessivo della situazione dei crediti in sofferenza, i dati riportati dalla CA d'TA (peraltro, forniti dalla stessa banca BC di
IA) circa i crediti in sofferenza appaiono smentirlo (nel 2009, si è registrato un
30 aumento considerevole, pari al 16,21%, delle “perdite anomale”, nonché di circa il 49% dei past due, ossia di crediti per arretrati o sconfinamenti alquanto considerevoli).
In ogni caso, la CA d'TA ha evidenziato, con considerazioni puntuali che appaiono trovare riscontro nella situazione fallimentare della banca al momento della cessazione dalla carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, come la situazione dei crediti in sofferenza non fosse affatto migliorata, ma, al contrario, peggiorata, perché, da un lato, erano aumentate le partite anomale e incrementati i crediti a rischio;
dall'altro, molti crediti in sofferenza erano stati sanati rifinanziando imprudentemente e senza idonee garanzie i debitori (su tale tema, v., anche, infra).
Si è trattato, in definitiva, come rilevato dall'organo ispettivo, di una politica creditizia gravemente imprudente, oltre che imperita, non contrastata dai sindaci, in buona parte tradottasi nell'assistenza a clientela già in situazione di difficoltà, attraverso misure tendenti a procrastinare la risoluzione delle relative problematiche (ad esempio, tramite smobilizzo di posizioni anomale attraverso mutui di consolidamento di esposizioni a breve;
rideterminazione di precedenti piani di ammortamento: tra il 1° Gennaio 2009 ed il 31 Marzo 2010, sono stati estinti in via anticipata 196 mutui, 115 dei quali per la contestuale erogazione di nuovi fidi) ovvero, addirittura, ad ampliare il finanziamento erogato a debitori già in situazione di sofferenza, senza riduzione del rischio della banca e ritenendo congrui versamenti iniziali di danaro alquanto contenuti, cosicché tali politiche poco prudenti della gestione dei crediti hanno comportato l'ulteriore considerevole aumento delle partite anomale registrato nell'ultimo biennio e dei rischi connessi.
Infine, con riguardo all'affermazione del secondo cui aveva ricoperto la carica di CP_3
sindaco, di fatto, per soli otto mesi, deve rilevarsi che, in realtà, come emerge dal verbale ispettivo del 17.5./30.7.2010, aveva assunto le funzioni in data 9.11.2008 (subito dopo la chiusura della prima ispezione della CA d'TA) ed era cessato dalla carica in data
12.11.2010, sicché è rimasto in carico per due anni e, segnatamente, in tutto l'intermezzo fra la prima e la seconda ispezione e proprio durante il periodo in cui, a fronte dell'auspicato cambiamento nella gestione della banca, è maturato il collasso della situazione economica e patrimoniale, culminato con l'amministrazione straordinaria e la successiva liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio.
31 Segue 3.2.2.b. La carenza nei controlli nel processo del credito e sul funzionamento dei controlli interni da parte dei componenti del collegio sindacale
La CA d'TA ha addebitato a quale membro del collegio sindacale, CP_3
inoltre, carenze nei controlli nel processo del credito e nella sorveglianza della gestione
(punti n. 5 e n. 6 della delibera della CA d'TA del 29.7.2011).
Tra le funzioni del collegio dei sindaci di una banca vi sono quelle di vigilare sul contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e sul regolare funzionamento di ciascuna principale area organizzativa e, in particolare, del sistema dei controlli interni
(v. art. 53 del d.lvo n. 385/1993, testo unico delle leggi bancarie;
nonché la circolare n.
263/2006, titolo I, capitolo 1°, parte quarta e la circolare n. 299/1999, titolo IV, capitolo
11°).
E' compito del collegio sindacale, inoltre, informare, senza indugio, la CA d'TA di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, comma 1°, del “T.U.B.”) ed è, inoltre, tenuto a trasmettere entro dieci giorni al Ministro del tesoro copia dei propri accertamenti e contestazioni, qualora riguardino violazioni delle norme in materia di antiriciclaggio, sulla cui osservanza i sindaci sono tenuti a vigilare.
Tanto premesso, la CA d'TA ha contestato al collegio sindacale, da un lato, di non aver svolto la prevista attività di sorveglianza sulla gestione né un'incisiva azione di controllo sull'attività deliberativa del consiglio di amministrazione e, pur prendendo atto del progressivo deterioramento del portafoglio dei crediti, di non avere promosso gli interventi necessari per una decisa politica di svolta (punto n. 5 degli addebiti); dall'altro,
l'inefficacia delle procedure organizzative e di controllo in materia di: a) prevenzione dei rischi in materia di riciclaggio (assenza di acquisizione di idonee informazioni sullo scopo dei rapporti continuativi e mancata individuazione del legale rappresentante delle persone giuridiche dei rapporti bancari accesi;
registrazioni di causale errata di “contante reale” per operazioni di diversa natura); b) rilevazione delle operazioni sospette
(omissione di approfondimenti o ritardo nel trasmettere le informazioni) e c) di trasparenza in occasione della estinzione anticipata di mutui chirografari (applicazione di commissioni non previste dal contratto e mancata retrocessione di spese di assicurazione anticipate dalla clientela).
32 Al riguardo, il ha eccepito, quanto alla prima delle contestazioni, che il collegio CP_3
sindacale di cui aveva fatto parte: a) aveva ereditato una gestione finanziaria già compromessa;
b) ad ogni modo, aveva posto in essere degli interventi diretti a migliorare il sistema dei controlli interni (come emergeva dal verbale del 10.4.2009 e dalla nota inviata all'organo di vigilanza il 9.4.2010); c) le posizioni individuate a sofferenza dall'organo di vigilanza (di cui alle pagg. 32 e 33 dell'atto di opposizione) erano state deliberate quando era operativo il precedente collegio sindacale;
c) non era fondata e, comunque, non era supportata da prove, la contestazione secondo cui gli organi sociali della banca avevano ampliato il sostegno alla clientela in difficoltà; d) non era fondata la contestazione secondo cui erano stati allungati i piani di ammortamento dei mutui in mora, in assenza di capacità del debitore di far fronte alla rinegoziazione, poiché in tutte le rinegoziazioni i clienti avevano espressamente riconosciuto il debito con la banca ed erano state conservate tutte le garanzie acquisite;
e) aveva effettuato un'attività molto intensa di controllo sul credito anomalo, anche attraverso la istituzione dell'ufficio
“Gestione Crediti Anomali”; f) aveva effettuato delle verifiche periodiche presso le filiali e lo sportello della sede centrale, le quali avevano attestato un'evoluzione positiva del comparto sconfinamenti e mutui scaduti (dimostrata dai prospetti di cui alle pagg. 47, 49
e 50 dell'atto di opposizione); g) si era attivato nel sollecitare i preposti nel procedere alla revisione dei fidi;
h) non era fondata la contestazione secondo cui esistevano tre mutui a favore di dipendenti per complessivi euro 345.000, di cui non erano note le condizioni economiche.
Quanto al secondo tipo di addebito, il ha opposto che il collegio sindacale di cui CP_3
aveva fatto parte: a) aveva prestato grande attenzione alla prevenzione del rischio di riciclaggio (aveva approvato il regolamento antiriciclaggio con delibera n. 808 del
29.07.2009, poi modificato con delibera n. 822 del 23.2.2010; la procedura interna per la segnalazione di operazioni sospette era nota a tutto il personale della banca;
era stato individuato un Responsabile dell'antiriciclaggio ed erano stati definiti i compiti in capo al Direttore generale, all'Ufficio controlli e ai vari Responsabili e addetti delle filiali;
erano stati organizzati plurimi corsi formativi sul regolamento antiriciclaggio diretti al personale della banca;
erano state effettuate verifiche periodiche avvalendosi, anche, di un “Risk Controller”; erano stati rivolti inviti ad eliminare alcune criticità riscontrate, come dimostrato dai verbali del 28.8.2009 e del 26.3.2010); b) non erano imputabili al collegio sindacale le contestazioni relative al mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza
33 verso i clienti nella estinzione anticipata dei mutui chirografari, trattandosi di anomalie gestionali.
Le contestazioni del sono infondate e, comunque, non sono idonee a esimerlo da CP_3
responsabilità, perché, in estrema sintesi: a) è stata avallata la politica creditizia degli organi di amministrazione della banca, caratterizzata da una pervicace sottostima del livello dei rischi dei crediti concessi e volta, in definitiva, a tutelare la clientela, anche in situazione di evidente sofferenza dal punto di vista finanziario, piuttosto che la già precaria situazione economica e patrimoniale della banca, con conseguente aggravamento di tale situazione, certamente imputabile, oltre che agli organi di gestione, ai sindaci per grave negligenza, imprudenza ed imperizia;
b) sono risultate inefficaci le misure antiriciclaggio ed omessa quelle volte a controllare le operazioni finanziarie sospette e ad assicurare la trasparenza nei confronti della clientela (con particolare riferimento all'applicazione di commissioni non previste e alla mancata retrocessione delle spese, in occasione di estinzione anticipata di mutui chirografari).
Particolare rilievo assume il primo addebito, in relazione al fondamento del quale, è sufficiente evidenziare che, per come rilevato dallo stesso appellato: I) soltanto nel corso della seduta del 3.9.2010, all'esito della seconda ispezione della CA d'TA, il collegio sindacale prendeva, tardivamente, atto del fatto, già evidente all'esito della prima ispezione, che occorresse “procedere alla riconsiderazione della classificazione di numerose esposizioni al fine di eliminare ogni “sottostima dei livelli di rischiosità“ dell'intero comparto anomalo”, prendendo atto della riclassificazione a sofferenza di posizioni per un importo totale pari a 2,9 milioni di euro, importo che, tuttavia, secondo lo stesso collegio sindacale doveva ritenersi insufficiente;
nonché che occorresse verificare se la banca, “stante la notevole incidenza del credito anomalo e delle partite già classificate a sofferenze rispetto al credito erogato”, fosse ““prudenzialmente” ritenuto in grado di svolgere ulteriore attività di erogazione del credito” (cfr. quanto riportato alle pagg. 65-66 dell'opposizione a decreto ingiuntivo); II) soltanto nella seduta del 20.10.2010, il collegio sindacale perveniva, anche questa volta tardivamente, alla conclusione, peraltro, contraddetta dalla poco rigorosa politica creditizia degli anni precedenti, che non si potesse proseguire un'autonoma gestione della banca, senza
“radicali e profondi elementi innovativi soprattutto sotto il profilo della ri- patrimonializzazione”, necessità, peraltro, “emersa già da tempo” (tanto che era stata evidenziata all'esito della prima ispezione), cosicché, se non fossero emersi elementi tali
34 da rendere praticabile un progetto di fusione con altra banca (la ), CP_18 sarebbe stato “ineludibile il ricorso all'Amministrazione straordinaria” (effettivamente disposta ed esitata, stante l'irreparabilità della situazione economica e finanziaria della banca, nel provvedimento liquidazione coatta amministrativa).
L'apparente assenza di consapevolezza della gravità della situazione economica e finanziaria della banca fino al settembre del 2010 e, comunque, la grave negligenza ed imprudenza nel non verificarla rendono evidente l'inerzia del collegio sindacale nel porvi rimedio.
Appare, pertanto, superfluo analizzare le scelte gestionali dei singoli rapporti di credito richiamati nel provvedimento sanzionatorio, peraltro con valenza non esaustiva, giacché
l'aspetto più rilevante è l'inefficacia del controllo del collegio sindacale circa i criteri, non ispirati al dovuto rigore, dell'intera politica creditizia della banca che ne ha determinato il definitivo collasso economico e finanziario.
Ad ogni modo, deve rilevarsi, sulla base della documentazione acquisita, che: I) quanto al rapporto con , malgrado l'aggravarsi della situazione debitoria e ed Persona_14
economica del soggetto, il consiglio di amministrazione della banca, pur in assenza della necessaria istruttoria degli uffici preposti, ha deliberato la ristrutturazione dell'intera posizione del debitore, che prevedeva: a) il rifinanziamento del residuo debito (pari ad €
154.480,00) del mutuo ipotecario concesso nel 2005 per € 300.000,00; b) la concessione di un ulteriore mutuo ipotecario di € 200.000,00 con acquisizione di ipoteche su beni già pesantemente gravati da garanzie in favore di altri creditori;
c) il passaggio a perdita del residuo debito di € 236.350,00 e la conseguente classificazione tra le partite “incagliate” della “nuova” esposizione debitoria, omettendo, poi, a seguito della perdurante inadempienza del di avviare azioni di recupero del credito;
II) analoga Per_14
valutazione merita la posizione di già consigliere di amministrazione della CP_13
banca, beneficiario di una serie di affidamenti e di una imprudente ristrutturazione del debito il 9.2.2010 (con concessione di mutuo ipotecario per € 243.000,00 contro il parere negativo della “Segreteria Fidi”), allorquando erano ampiamente manifeste le difficoltà economico – finanziare del soggetto debitore, senza, poi, nemmeno riqualificare la posizione “a sofferenza”, né avviare azioni di recupero del credito;
III) vicenda simile riguarda il c.d. ” e la società , essendo stati concessi CP_19 CP_20
plurimi prestiti e affidamenti in assenza di idonee garanzie (cfr., ad esempio, la concessione di un mutuo ipotecario di euro 300.000 del 15.10.2009, malgrado il bene
35 dato in ipoteca non fosse stato giudicato “capiente” dall'apposito ufficio nel corso di istruttoria della pratica, senza, poi, assumere azioni volte al recupero del credito;
IV) simile valutazione concerne, anche, la società “Ediltarsia s.a.s.”, già favorita con fidi
“generosi”, in assenza di adeguata istruttoria, la cui posizione è stata qualificata “a sofferenza” soltanto il 12.8.2010, anche in questo caso, in assenza di alcuna iniziativa volta al recupero del credito;
nonché il c.d. “gruppo Policastri” e, segnatamente, la posizione della società “Profilzinco s.r.l.”. V) a fronte della evidente mancanza dei presupposti per la concessione di un finanziamento al ”, il collegio CP_17 sindacale si è limitato ad invitare il consiglio di amministrazione “a valutare con attenzione le decisioni” che sarebbero state assunte, senza, peraltro, alcuna denuncia o informativa all'organo di vigilanza a seguito della concessione che, a dir poco, risultava gravemente imprudente.
Peraltro, anche il secondo addebito concerne omissioni non trascurabili e non scusabili, dato che le violazioni riscontate, soprattutto in materia di antiriciclaggio, erano sistematiche e generalizzate e, malgrado questo, del tutto ignorate dai sindaci, a dimostrazione dell'inefficacia e della insufficienza delle iniziative assunte.
Dunque, i motivi di opposizione sono infondati.
Il che comporta l'esame del merito della domanda riconvenzionale presentata nel giudizio di primo grado da , rimasta assorbita nella decisione del Tribunale CP_3 di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e riproposta nel giudizio di appello.
4. La domanda riconvenzionale riproposta dall'appellato
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), ha reiterato CP_3
nel presente giudizio di appello la domanda riconvenzionale - che era rimasta assorbita all'esito della decisione di primo grado - con cui ha chiesto che il debito eventualmente accertato nei confronti della BC di IA all'esito del presente giudizio (oggi nei confronti del “ ”, cessionario Parte_1
del credito) fosse compensato con il credito, di pari entità, vantato dal nei CP_3
confronti della medesima banca, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, perché la BC IA non aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile a favore dei componenti del collegio sindacale, la quale, nell'ambito delle politiche
36 remuneratorie approvate dalla banca stessa, aveva finalità “retributive” dei sindaci
(essendo prevista quale parte del corrispettivo di sindaci e amministratori, nelle sedute del consiglio di amministrazione del 17.4.1999 e nell'assemblea dei soci del 22.5.2010).
La domanda è infondata.
Nella circolare della “Federazione Calabrese” delle BC” avente protocollo n.
180/2009, era specificato che le banche facenti parte della federazione, in sede di assemblea ordinaria, avrebbero dovuto approvare le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato e che le menzionate deliberazioni avrebbero dovuto essere assunte, come richiesto dall'organo di vigilanza, al fine di assicurare, entro il mese di giugno del 2009, il rispetto pieno e sostanziale delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario della banche (v. all. n. 4 del documento denominato “5 fascicolo primo grado_compressed.pdf”, depositato dall'avv. Giammaria il 12.1.2021). Nella seduta del 10.5.2009 dell'assemblea ordinaria dei soci della BC di
IA – avente all'ordine del giorno, fra le altre cose, la approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato – è stato previsto che i sindaci fossero beneficiari: di un compenso fisso e del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni;
non fossero destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
disponessero di una polizza assicurativa per “infortuni” e di una polizza assicurativa per “responsabilità civile”, deliberate dall'assemblea (v. all. n. 5 del documento citato).
Tanto chiarito, emerge come le polizze che la banca avrebbe dovuto stipulare nell'interesse dei sindaci erano quelle che li dal rischio “infortuni” e dal rischio
“responsabilità civile”, cosicché non avrebbero potuto garantire la copertura di costi derivanti - com'è avvenuto nel caso di specie - dalla irrogazione di sanzioni amministrative, applicate (con finalità punitive, a tutela di interessi generali) per via delle rilevate violazioni di legge da parte dell'autorità amministrativa, le quali non integrano ipotesi di responsabilità civile.
Oltretutto, la domanda è infondata, anche perché, in base alla giurisprudenza di legittimità, se è controversa, come nel caso di specie, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione – nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro pendente – il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella
37 giudiziale, perché quest'ultima, ai sensi dell'art. 1243, comma 2°, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito del giudizio in corso o di un separato giudizio, prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, del resto, resta esclusa, anche, la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale ed è parimenti preclusa la possibilità di invocare la sospensione contemplata in via generale dall'art. 295
c.p.c. o dall'art. 337, comma 2°, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (v., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 23225 del 15.11.2016).
Consegue, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione di al decreto ingiuntivo del 13.1.2012, CP_3
depositato in cancelleria il 16.1.2021.
5. Le spese di lite
Sebbene l'appellante abbia chiesto la condanna dell'appellato al pagamento dele spese del doppio grado di giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, di cui il Tribunale ha disposto la compensazione, essendo relative al rapporto processuale tra il e la “ CP_3 Controparte_7
” e non anche dell'odierno appellante, successore a titolo particolare nel
[...]
diritto controverso, il quale non ha titolo per ottenere la riforma del capo del giudizio di primo grado, essendo rimasto estraneo a tale giudizio (sulla regolamentazione delle spese in simili casi, v., ad esempio, Cass., sez. II, n. 12663/2020 e le numerose analoghe pronunce precedenti, tra cui, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, Cass., sez. II;
n. 652/1965).
Le spese del giudizio di appello, invece, seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi euro 9.901,00 (euro 2.058,00 per lo studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva;
euro 3.045,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 3.470,00 per la fase decisoria), applicando lo scaglione per le cause di valore compreso tra
26.000,01 ed euro 52.000,00, tenuto conto dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata, oltre euro 804,00 per spese vive documentate.
38 Conseguono le pronunce di cui al dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal , in Parte_1
persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato il 4.1.2021, avverso la sentenza del
Tribunale di Castrovillari n. 421/2020, pubblicata il 1°.
6.2020 e non notificata e sulla domanda riconvenzionale avanzata da , in accoglimento dell'appello ed in CP_3
parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_3
32/2012 del Tribunale di Castrovillari, notificato il 17.2.2012;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
CP_3
- conferma la compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado;
- condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei CP_3
confronti del , in persona del Parte_1
l.r.p.t., liquidate, per compensi, in complessivi euro 9.901,00 e in euro 804,00, per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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