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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. n 4004 /2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to D'ALESSANDRO FRANCESCA Parte_1
ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2024, l'istante esponeva:
- di aver ricevuto, in data 11.05.2023, dal convenuto la comunicazione di un presunto debito nei confronti del medesimo Ente pari ad € 4.327,28, a seguito di un ricalcolo reddituale effettuato sulla sua posizione pensionistica ai superstiti n. 09914997 per asserito superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti;
- successivamente, in data 10.08.2023, gli veniva notificato un ulteriore provvedimento di ricalcolo sulla medesima posizione pensionistica per un'ulteriore somma di € 17.887,70, calcolato al netto delle trattenute fiscali, determinato da un ricalcolo dovuto ad un cumulo delle prestazioni;
- sulla scorta di questi provvedimenti di ricalcolo, l' senza contraddittorio, aveva provveduto ad effettuare sulla summenzionata prestazione pensionistica in godimento una trattenuta dell'1/5 per ciascuna delle posizioni debitorie individuate.
CP_ Tanto premesso, l'istante deduceva che, l' all'esito delle due distinte trattenute sulla medesima prestazione pensionistica, aveva determinato un illegittimo superamento del limite di pignorabilità della prestazione previdenziale sulla quale era stata applicata una trattenuta di 2/5, violando pertanto il divieto di pignorabilità delle somme dovute a titolo di prestazione superiore ad 1/5.
Lamentato, altresì, che i provvedimenti per i quali era avvenuta l'illegittima trattenuta risultavano privi di motivazione e non risultavano nemmeno preceduti da un preavviso di rigetto (così come previsto dall'art. 10 bis della l.241/90), in virtù del quale si sarebbe dovuto procedere anche all'instaurazione di un contraddittorio, l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
CP_ In via preliminare, ordinare l'immediata sospensione della trattenuta operata dall' nei confronti del ricorrente, anche a ragione della circostanza che, allo stato, l'ente medesimo sta operando una doppia trattenuta, ciascuna di 1/5 e per un totale di 2/5;
CP_ Conseguentemente dichiarare l'insussistenza del debito asseritamente vantato dall' nei confronti del
, in quanto violativo dell'art. 13, co. 2 l. 412/91, nonché della l. 241/90 ed in particolare dell'art 10bis e Pt_1
3 della medesima legge, ritenendo peraltro illegittima sia sotto il profilo della totale assenza del contraddittorio necessario alla previa verifica della regolarità della stessa, sia sotto il profilo delle modalità con le quali si è provveduto ad operare la trattenuta;
In ogni caso, per tutte le motivazioni espresse in premessa, dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Istituto
a richiedere la restituzione delle somme asseritamente non dovute;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con distrazione al sottoscritto procuratore.
L' convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, per cui si CP_2 dichiara la contumacia.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 19.03.2025 con il deposito di note scritte della parte ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda non è fondata e va pertanto respinta.
CP_
Sono in atti i due provvedimenti che a detta del ricorrente avrebbero dato luogo alla- doppia trattenuta alla pensione ai superstiti n. 09914997 , ciascuna di 1/5 e per un totale di 2/5, illegittima per i motivi di cui al ricorso e sopra richiamati;
in particolare è in atti il provvedimento del dell'11 maggio 2023 , che dispone il recupero di importi ricevuti e non dovuti dal 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 sulla pensione ai superstiti n. 09914997 per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti, a seguito di verifica circa i redditi che influiscono sulla misura delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati della Gestione dei dipendenti pubblici, per l'importo complessivo di 4.327,28 euro, calcolato al netto delle ritenute fiscali.
Detto provvedimento stabilisce per il recupero che detto importo di 4.327,28 euro una trattenuta di euro
173,09 per 25 rate mensili sulla sua pensione ai superstiti, dalla rata di AGOSTO 2023.
CP_ Del pari è in atti il secondo provvedimento impugnato, quello del 10 agosto del 2023 con cui l'Istituto dispone il recupero importo netto di 17.887,70 euro non dovuto pagato sulla medesima pensione SOCTPS
n. 09914997 del ricorrente mediante la trattenuta di euro 156,43 per 30 rate sulla pensione cat. SOCTPS
n. 09914997 a decorrere dalla rata10/2023; e la trattenuta di euro 156,67 per 42 rate sulla pensione cat.
SOCTPS n. 09914997 a decorrere dalla rata 04/2026;
Orbene, a parere dello scrivente giudice tali provvedimenti dimostrano, in maniera palmare, la CP_ infondatezza della tesi sostenuta in ricorso dalla difesa di parte ricorrente secondo la quale l attraverso il cumulo delle due trattenute disposte con i provvedimenti di cui sopra, aveva effettivamente posto in essere una trattenuta pari ai due quinti dell'intero importo mensilmente percepito a titolo di pensione di reversibilità. Ciò, in primo luogo in quanto la parte ricorrente non ha indicato la misura del rateo mensile della pensione di reversibilità da lui percepita, così impedendo la verifica matematica, nella sede giudiziaria, del se le due trattenute disposte ( la prima per euro 173,09 e la seconda per euro 156,67), cumulate, superavano i due quinti del rateo mensile di pensione. Al di là di tale carenza di allegazione - che di per sé già dovrebbe condurre alla reiezione della domanda di accertamento della illegittimità CP_ dell'operato dell di cui alle conclusioni del ricorso -, vi è da dire che dagli atti di causa risulta che la misura del rateo mensile di pensione di reversibilità percepita dalla ricorrente è di circa euro 2.552,00; tanto consente di escludere la ricorrenza nella fattispecie della lesione lamentata e cioè della effettuazione di una trattenuta pari ai 2/5 della prestazione pensionistica, in violazione del co. 4°dell'art 545 c.p.c. (che impone il divieto di pignorabilità delle somme dovute a titolo di prestazione superiore ad 1/5).
Del pari va respinto il capo di domanda avente ad oggetto la dichiarazione della insussistenza del debito CP_ asseritamente vantato dall' nei confronti del , in quanto violativo dell'art. 13, co. 2 l. 412/91, Pt_1 nonché della l. 241/90 ed in particolare dell'art 10bis e 3 della medesima legge, atteso che la parte ricorrente non ha. Indicato i Presupposti fattuali sulla base dei quali LA pretesa recuperatoria dell CP_2 doveva ritenersi infondata.
CP_ CP_ In particolare,a fronte della contestazione da parte dell' l' del superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti, di cui al provvedimento del 10 maggio 2023, nulla deduce il ricorrente in concreto in relazione alla sua posizione reddituale, limitandosi laconicamente ad indicare che l'istituto non potrà richiederne la restituzione, atteso che l'errore nel calcolo della misura della prestazione erogata era imputabile in via esclusiva all'istituto stesso che invero oltre ad avere in generale accesso alle banche dati della Agenzia delle Entrate, avrebbe potuto conoscere le altre prestazioni in godimento, . amaggior ragione ragione se, come nel caso de quo, le prestazioni in godimento erano addirittura costituite da prestazioni pensionistiche dallo stesso erogate.
Orbene, va premesso che non è revocabile in dubbio che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a suo esclusivo carico.”
Ciò posto rilevato che la difesa del non ha allegato in giudizio il possesso da parte sua di requisiti Pt_1 reddituali utili al conseguimento della pensione di reversibilità nella misura revocata, presupposto che - ove documentato - dimostrerebbe in giudizio la illegittimità della complessiva pretesa recuperatoria CP_ CP_
.
Quanto appena osservato consente di disattendere ogni doglianza contenuta in ricorso, dovendosi pertanto respingere la domanda complessivamente avanzata.
CP_ Nulla per le spese, attesa la contumacia dell'
PQM
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Napoli, all' esito della udienza cartolare del 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. n 4004 /2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to D'ALESSANDRO FRANCESCA Parte_1
ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2024, l'istante esponeva:
- di aver ricevuto, in data 11.05.2023, dal convenuto la comunicazione di un presunto debito nei confronti del medesimo Ente pari ad € 4.327,28, a seguito di un ricalcolo reddituale effettuato sulla sua posizione pensionistica ai superstiti n. 09914997 per asserito superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti;
- successivamente, in data 10.08.2023, gli veniva notificato un ulteriore provvedimento di ricalcolo sulla medesima posizione pensionistica per un'ulteriore somma di € 17.887,70, calcolato al netto delle trattenute fiscali, determinato da un ricalcolo dovuto ad un cumulo delle prestazioni;
- sulla scorta di questi provvedimenti di ricalcolo, l' senza contraddittorio, aveva provveduto ad effettuare sulla summenzionata prestazione pensionistica in godimento una trattenuta dell'1/5 per ciascuna delle posizioni debitorie individuate.
CP_ Tanto premesso, l'istante deduceva che, l' all'esito delle due distinte trattenute sulla medesima prestazione pensionistica, aveva determinato un illegittimo superamento del limite di pignorabilità della prestazione previdenziale sulla quale era stata applicata una trattenuta di 2/5, violando pertanto il divieto di pignorabilità delle somme dovute a titolo di prestazione superiore ad 1/5.
Lamentato, altresì, che i provvedimenti per i quali era avvenuta l'illegittima trattenuta risultavano privi di motivazione e non risultavano nemmeno preceduti da un preavviso di rigetto (così come previsto dall'art. 10 bis della l.241/90), in virtù del quale si sarebbe dovuto procedere anche all'instaurazione di un contraddittorio, l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
CP_ In via preliminare, ordinare l'immediata sospensione della trattenuta operata dall' nei confronti del ricorrente, anche a ragione della circostanza che, allo stato, l'ente medesimo sta operando una doppia trattenuta, ciascuna di 1/5 e per un totale di 2/5;
CP_ Conseguentemente dichiarare l'insussistenza del debito asseritamente vantato dall' nei confronti del
, in quanto violativo dell'art. 13, co. 2 l. 412/91, nonché della l. 241/90 ed in particolare dell'art 10bis e Pt_1
3 della medesima legge, ritenendo peraltro illegittima sia sotto il profilo della totale assenza del contraddittorio necessario alla previa verifica della regolarità della stessa, sia sotto il profilo delle modalità con le quali si è provveduto ad operare la trattenuta;
In ogni caso, per tutte le motivazioni espresse in premessa, dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Istituto
a richiedere la restituzione delle somme asseritamente non dovute;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con distrazione al sottoscritto procuratore.
L' convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, per cui si CP_2 dichiara la contumacia.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 19.03.2025 con il deposito di note scritte della parte ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda non è fondata e va pertanto respinta.
CP_
Sono in atti i due provvedimenti che a detta del ricorrente avrebbero dato luogo alla- doppia trattenuta alla pensione ai superstiti n. 09914997 , ciascuna di 1/5 e per un totale di 2/5, illegittima per i motivi di cui al ricorso e sopra richiamati;
in particolare è in atti il provvedimento del dell'11 maggio 2023 , che dispone il recupero di importi ricevuti e non dovuti dal 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 sulla pensione ai superstiti n. 09914997 per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti, a seguito di verifica circa i redditi che influiscono sulla misura delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati della Gestione dei dipendenti pubblici, per l'importo complessivo di 4.327,28 euro, calcolato al netto delle ritenute fiscali.
Detto provvedimento stabilisce per il recupero che detto importo di 4.327,28 euro una trattenuta di euro
173,09 per 25 rate mensili sulla sua pensione ai superstiti, dalla rata di AGOSTO 2023.
CP_ Del pari è in atti il secondo provvedimento impugnato, quello del 10 agosto del 2023 con cui l'Istituto dispone il recupero importo netto di 17.887,70 euro non dovuto pagato sulla medesima pensione SOCTPS
n. 09914997 del ricorrente mediante la trattenuta di euro 156,43 per 30 rate sulla pensione cat. SOCTPS
n. 09914997 a decorrere dalla rata10/2023; e la trattenuta di euro 156,67 per 42 rate sulla pensione cat.
SOCTPS n. 09914997 a decorrere dalla rata 04/2026;
Orbene, a parere dello scrivente giudice tali provvedimenti dimostrano, in maniera palmare, la CP_ infondatezza della tesi sostenuta in ricorso dalla difesa di parte ricorrente secondo la quale l attraverso il cumulo delle due trattenute disposte con i provvedimenti di cui sopra, aveva effettivamente posto in essere una trattenuta pari ai due quinti dell'intero importo mensilmente percepito a titolo di pensione di reversibilità. Ciò, in primo luogo in quanto la parte ricorrente non ha indicato la misura del rateo mensile della pensione di reversibilità da lui percepita, così impedendo la verifica matematica, nella sede giudiziaria, del se le due trattenute disposte ( la prima per euro 173,09 e la seconda per euro 156,67), cumulate, superavano i due quinti del rateo mensile di pensione. Al di là di tale carenza di allegazione - che di per sé già dovrebbe condurre alla reiezione della domanda di accertamento della illegittimità CP_ dell'operato dell di cui alle conclusioni del ricorso -, vi è da dire che dagli atti di causa risulta che la misura del rateo mensile di pensione di reversibilità percepita dalla ricorrente è di circa euro 2.552,00; tanto consente di escludere la ricorrenza nella fattispecie della lesione lamentata e cioè della effettuazione di una trattenuta pari ai 2/5 della prestazione pensionistica, in violazione del co. 4°dell'art 545 c.p.c. (che impone il divieto di pignorabilità delle somme dovute a titolo di prestazione superiore ad 1/5).
Del pari va respinto il capo di domanda avente ad oggetto la dichiarazione della insussistenza del debito CP_ asseritamente vantato dall' nei confronti del , in quanto violativo dell'art. 13, co. 2 l. 412/91, Pt_1 nonché della l. 241/90 ed in particolare dell'art 10bis e 3 della medesima legge, atteso che la parte ricorrente non ha. Indicato i Presupposti fattuali sulla base dei quali LA pretesa recuperatoria dell CP_2 doveva ritenersi infondata.
CP_ CP_ In particolare,a fronte della contestazione da parte dell' l' del superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti, di cui al provvedimento del 10 maggio 2023, nulla deduce il ricorrente in concreto in relazione alla sua posizione reddituale, limitandosi laconicamente ad indicare che l'istituto non potrà richiederne la restituzione, atteso che l'errore nel calcolo della misura della prestazione erogata era imputabile in via esclusiva all'istituto stesso che invero oltre ad avere in generale accesso alle banche dati della Agenzia delle Entrate, avrebbe potuto conoscere le altre prestazioni in godimento, . amaggior ragione ragione se, come nel caso de quo, le prestazioni in godimento erano addirittura costituite da prestazioni pensionistiche dallo stesso erogate.
Orbene, va premesso che non è revocabile in dubbio che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a suo esclusivo carico.”
Ciò posto rilevato che la difesa del non ha allegato in giudizio il possesso da parte sua di requisiti Pt_1 reddituali utili al conseguimento della pensione di reversibilità nella misura revocata, presupposto che - ove documentato - dimostrerebbe in giudizio la illegittimità della complessiva pretesa recuperatoria CP_ CP_
.
Quanto appena osservato consente di disattendere ogni doglianza contenuta in ricorso, dovendosi pertanto respingere la domanda complessivamente avanzata.
CP_ Nulla per le spese, attesa la contumacia dell'
PQM
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Napoli, all' esito della udienza cartolare del 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara