Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 155/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Pacchiarotti (C.F.: ) del Foro di Perugia in forza di procura allegata C.F._2 in calce al presente atto e su foglio separato, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso procuratore in Perugia, via G. Savonarola (fax 075/35147, PEC
Email_1 appellante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Franco Matarangolo con studio in Perugia, via Oberdan n. 50 (pec e domicilio digitale
Fax 075/813566) presso cui ha eletto Email_2 domicilio in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in primo grado del 26 febbraio 2016 e in calce alla comparsa di costituzione in appello pagina 1 di 10
e contro
, c.f. , , c.f. e CP_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5
, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in Perugia, via CP_4 C.F._6
Oberdan n. 50 preso lo studio dell'Avvocato Catia Roscini (pec
, che li rappresenta e difende giusta delega in calce Email_3 del presente atto redatta su foglio separato appellati
Oggetto: azione di reintegrazione nel possesso
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 9 aprile 2025
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. Parte_1
197/2023, pubblicata il 31.1.2023, con la quale è stata rigettata la sua domanda di reintegrazione nel possesso di alcuni beni mobili presenti nell'immobile a suo tempo 2 adibito ad abitazione famigliare.
Col primo motivo ha censurato la sentenza assumendo il vizio di motivazione per contraddittorietà con riferimento all'eccezione di decadenza perché: dopo averla ritenuta per gran parte infondata, al punto 4.2 del provvedimento, con riferimento al mobilio che effettivamente era presente nell'appartamento del secondo piano, come riferito da una teste di parte avversa (la cucina, il salotto, i tappeti che attualmente non vi si trovano più), ha ritenuto che la stessa motivazione non trovasse applicazione, poiché per tali oggetti sarebbe maturata la decadenza annuale ex art. 1168 c.c. cadendo in contraddizione per avere utilizzato gli stessi riferimenti sul piano temporale (la data del 4.4.2016 di presentazione dell'istanza al GIP da parte dell'appellante) in quanto al punto 3.1 era stato affermato che “La presenza di tale mobilio dopo luglio 2017 è compatibile con l'affermazione che a quella data fosse stato asportato “quasi” tutto”.
Col secondo motivo, rubricato “Erronea valutazione delle circostanze emerse in fase istruttoria circa la possibilità di accesso alla taverna da parte dei convenuti e degli altri congiunti, e la disponibilità delle chiavi dell'appartamento al secondo piano in capo al sig. – Pt_1
pagina 2 di 10 contraddittorietà delle motivazioni della sentenza su questo specifico punto” ha criticato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che lui avesse di fatto l'uso esclusivo del garage detto “tavernetta” nel quale aveva riposto tra giugno e luglio del 2014 tutto quanto aveva asportato dal suo studio/casa di Roma e che lui stesso, talvolta anche violando l'ordinanza interdittiva, vi si era recato più volte per portare via i beni che vi aveva riposto fino a prelevare tutti gli scatoloni mentre, al contrario, sarebbe emerso che: tutti i familiari avevano accesso libero alla “cd. tavernetta” ben potendo, di conseguenza, asportare in ogni momento, indisturbati, qualunque tipo di oggetto di proprietà dell'appellante che vi si trovava;
il garage/taverna veniva utilizzato da tutti indistintamente gli abitanti degli appartamenti al piano di sotto come rimessa auto e, al piano superiore, come ripostiglio, e sicuramente almeno da uno dei suoi figli che vi aveva collocato del materiale di lavoro;
lui, al contrario di quanto sostenuto dagli appellati, non aveva accesso all'appartamento del secondo piano e, quindi, per converso, non potrebbe aver asportato beni dal predetto immobile.
Col terzo motivo, rubricato “erronea valutazione delle circostanze emerse in fase istruttoria circa la presenza dei beni e del mobilio”, ha sostenuto che: la prova dello spoglio è 3 stata raggiunta sulla base degli elementi e delle prove emerse in fase istruttoria o, in subordine, che la prova è stata raggiunta in relazione ai beni espressamente riconosciuti dalla teste e dal teste perché la prima ha riconosciuto la presenza Tes_1 Tes_2 della cucina, del salotto, dei tappeti ed “altre cose” e il secondo ha notato dei divani, pur non potendo affermare con certezza che fossero quelli dell'elenco, e forse un ferro da stiro e un mobile pieghevole, ove i divani potrebbero coincidere, almeno in parte, con il salotto riconosciuto da e il mobile pieghevole potrebbe essere il tavolo Tes_1 pieghevole di cui al n. 25 dell'elenco dei beni sottratti;
in ordine alla scala a chiocciola non aveva negato che la stessa era stata rimossa onde consentire al figlio e a sua moglie l'utilizzo in via esclusiva della mansarda ma che era stata riposta nella taverna, da dove era poi sparita;
la taverna era pertinenza e parte fisicamente integrante dell'abitazione alla quale era possibile accedere, oltre che dall'esterno, anche direttamente dall'interno dell'abitazione con l'ascensore, attraverso un passaggio aperto a tutti, senza la necessità di utilizzare chiavi sicché tutti gli abitanti della palazzina (e dunque dei tre appartamenti) avrebbero potuto accedervi liberamente.
pagina 3 di 10 Col quarto motivo ha chiesto, in conseguenza della riforma nel merito anche la riforma della sentenza in punto di spese di cui al capo 5, nonché la revoca della condanna ex art. 96 comma 3 cpc come ai capi 5.1 e 5.2, con conseguente condanna della parte soccombente.
Si è costituita l'appellata chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello.
Ha dedotto che i primi tre motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché connessi, darebbero una lettura parziale e non dirimente delle acquisizioni probatorie in quanto, come ritenuto dal Collegio di primo grado in sede di riesame: difetta in radice una situazione di possesso tutelabile avendo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia disposto con provvedimento del 9.10.2015
l'allontanamento di dalla casa familiare, con ciò interrompendo ogni relazione di Pt_1 fatto - oggetto della tutela possessoria - del reclamante con i beni mobili che erano stati lì ammassati, salvi alcuni accessi alla presenza delle forze dell'ordine; non sarebbero idonei a far ritenere ripristinata una situazione di possesso tutelabile i singoli accessi sempre previamente autorizzati, due dei quali in costanza di misura cautelare a suo 4 carico, perché gli atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, essendo necessaria in concreto la possibilità di disporre materialmente della cosa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo;
dalla documentazione prodotta emergerebbe che il 31.3.2016 (una di quelle in cui è avvenuto l'accesso di presso l'abitazione alla presenza dei Pt_1
Carabinieri), l'appellante ha recuperato alcuni beni mobili descritti nel doc. n. 8 del fascicolo della fase sommaria sicché in assenza di una più puntuale indicazione dei beni già recuperati molti di essi sembrano in realtà coincidere con i beni nuovamente richiesti in sede possessoria, mentre per gli altri lui stesso aveva rappresentato – con istanza rivolta in data 4.4.2016 al Giudice per le indagini preliminari – che in occasione dell'accesso del 31.3.2016 aveva notato che “…gran parte dei propri beni non è più presente nell'abitazione” con conseguente inammissibilità dell'azione per il decorso del termine di cui all'art. 1168 c.c., essendo stata incardinata con ricorso del 27.3.2018, laddove già nel mese di aprile del 2016 aveva lamentato l'assenza dalla propria abitazione di gran parte dei beni mobili.
pagina 4 di 10 Ha aggiunto che: aveva portato beni personali da Roma a Perugia, ma essi, Pt_1 collocati nella tavernetta al piano sotto strada, sono stati da lui prelevati nel tempo, poiché andava e veniva a suo piacimento, accompagnato o meno dai Carabinieri, perché è sempre stato in possesso delle chiavi, non solo dell'appartamento al secondo piano, dove viveva l'ex moglie, ma anche degli altri appartamenti dove vivevano i figli;
questi elementi erano stati confermati dall'appuntato dei Carabinieri il Testimone_3 quale, in particolare, aveva confermato di aver accompagnato a ritirare dei beni, Pt_1 che costui era in possesso delle chiavi della tavernetta, che moglie e figli non andavano mai di sotto (nella tavernetta) fino a che costui non andava a prelevare e lo aiutavano a trovare il materiale che lui cercava, che nel periodo degli accessi (2016-2017) non Pt_1 aveva la disponibilità dell'appartamento al secondo piano, dove abitava la moglie.
Ha sostenuto che: aspetto dirimente sarebbe la tardività dell'azione possessoria in quanto il ricorrente non solo non avrebbe provato, ma nemmeno allegato in maniera circostanziata, quando siano avvenuti gli atti di spoglio in relazione ai singoli beni da lui elencati;
la data di decorrenza del termine annuale, ex art. 1168 c.c. sarebbe quella relativa al termine iniziale del lamentato spoglio di una serie numerosa di beni mobili 5 indicati in ricorso;
quando si tratti di una pluralità di atti di spoglio, se essi siano avvinti da un'unica programmazione, tali da essere considerati come una sola condotta lesiva il termine annuale decorrerebbe dal primo atto di spoglio, mentre nel caso in cui i singoli atti di spoglio siano da ritenersi autonomi, ciascuna condotta illecita sarebbe da ritenere assoggettata ad un proprio termine di decadenza annuale, che decorrerebbe dal compimento del singolo atto illecito;
ha lamentato l'assenza dei propri beni sin dal Pt_1 marzo del 2016, anzi dal 14.9.2015, come da lettera indirizzata agli appellati, in cui reclamava “la restituzione di ciò che mi è mancato da qualche tempo ad oggi” e seguiva un elenco di beni, alcuni dei quali contenuto nell'elenco allegato al ricorso introduttivo, mentre ha agito in giudizio soltanto dopo due, se non tre anni, dal presunto spoglio.
Si sono costituiti anche gli altri appellati deducendo che: già il 31.3.2016 Pt_1 avrebbe constatato che parte dei propri beni non era più nell'abitazione sicché stabilire con esattezza quali fossero i beni a quella data non presenti e relativamente ai quali sarebbe maturata la decadenza e quali altri, al contrario, sarebbero stati presenti e sottratti successivamente, pare poco rilevante, posto che nel caso di spoglio eseguito con pagina 5 di 10 più atti, il termine di un anno per l'esercizio dell'azione possessoria decorre dal primo atto, quando vi è una progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno;
sarebbe stato, comunque, onere del ricorrente, a fronte dell'eccepita decadenza, dimostrare la tempestività della domanda.
Hanno aggiunto che: la domanda sarebbe infondata anche nel merito non essendo stato assolto l'onere di provare sia l'effettiva presenza di tutti i beni indicati nell'elenco allegato al ricorso all'interno dell'abitazione di via Evangelisti, sia che, ove fossero stati effettivamente sottratti, ciò fosse avvenuto per opera degli appellati, anzi vi sarebbe la prova, al contrario, che molti dei beni indicati nel ricorso erano stati prelevati dallo stesso durante il periodo di vigenza della misura cautelare. Pt_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 9.4.2025.
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente riguardando questioni strettamente collegate ed interdipendenti.
E' il caso di precisare per contrastare quanto affermato dal Giudice di primo grado che si è occupa del reclamo che ai fini del mantenimento del potere di fatto su un bene, non occorre da parte del possessore l'esplicazione di continui e concreti atti di fruizione 6
e di possesso sulla cosa, ma è sufficiente che questa, anche in relazione alla sua destinazione, possa continuare a considerarsi rimasta nella sua virtuale disponibilità, salvo che non risulti esteriorizzato, attraverso chiari ed inequivoci segni, "l'animus derelinquendi" (cfr. tra le tante: Cass.
6.5.2005 n. 9396; Cass.
4.6.1999 n. 5444; Cass.
29.8.1998 n. 8612). Se ne trae che è possibile conservare il possesso anche mediante il solo "animus possidendi" e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del "corpus", quando il possessore, che abbia cominciato a possedere "animo et corpore", pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità astratta di godere di fatto della "res", in concreto è costretto ad astenersi dal godimento per ragioni che non dipendono dalla sua volontà, o meglio dipendono, come nel caso di specie, da un provvedimento coattivo che aveva attinto ordinandogli l'allontanamento Pt_1 temporaneo dalla casa coniugale;
infatti, una volta terminata l'efficacia del provvedimento egli avrebbe avuto la possibilità di ripristinare il "corpus", senza far ricorso ad azioni violente o clandestine avendo mantenuto la disponibilità delle chiavi dell'appartamento.
pagina 6 di 10 Giova osservare poi che l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della presenza di parte del mobilio oggetto della domanda di reintegrazione nel possesso all'interno dell'abitazione situata in Perugia, via Evangelisti n. 71, è compatibile sia con l'affermazione che nel mese di luglio del 2017 era stato asportato “quasi tutto”
(equivalente all'altra “quasi integralmente rimosso”), sia con quella che una parte degli oggetti non erano stati asportati, perché, diversamente, si sarebbe dovuto scrivere che nel luglio 2017 “tutti i beni” a quella data erano stati già asportati, ragion per cui, al fine di valutare la fondatezza o meno dell'eccezione di decadenza sollevata dai convenuti,
l'attenzione deve incentrarsi sull'assolvimento dell'onere della prova, incombente sul ricorrente (attuale appellante), avente ad oggetto i beni rimasti, ovvero diretta a dimostrare che nel luglio 2017 i 98 beni oggetto del ricorso che ci occupa erano ancora presenti.
Non è di aiuto la distinzione tra beni definibili “mobilio” e beni aventi altre caratteristiche (es. attrezzatura tecnica) perché non è certo che il concetto di mobilio usato dai testimoni durante la loro deposizione (v. ad es. ) sia Testimone_4 perfettamente identico con quello usato dal Giudice di prime cure per valutare la 7 decadenza.
La testimonianza di non offre elementi significativi Testimone_5 perché consente solo di affermare che nel luglio del 2014 trasferì il “mobilio” Pt_1
(camera da letto e cucina) e l'attrezzatura da lavoro (stampanti, computer ecc.) che si trovava fino a quel momento nello studio di Roma nella casa di Perugia, circostanza, peraltro, pacifica perché confermata anche dalla convenuta (coniuge), la CP_1 quale ha precisato che il materiale indicato dal n. 1 al n. 87 del ricorso (escluso il n. 86) era stato ammassato nel piano taverna, e dalle nuore e Testimone_4 [...]
che hanno reso deposizioni conformi facendo riferimento alla Controparte_5 presenza nella “cantina taverna” di alcuni scatoloni portati dal suocero. Tuttavia, ciò non conduce a ritenere dimostrato che quei beni (non precisamente individuati) siano rimasti nel locale oltre l'anno 2017 e fino all'anno antecedente al ricorso. Né Parte_2 in tal senso è utile la deposizione dell'appuntato dei Carabinieri che si è Testimone_3 limitato ad accompagnare a prelevare il materiale ma non ha saputo riferire Pt_1 precisamente quali beni erano presente e quali mancassero nel corso dei prelievi;
pagina 7 di 10 peraltro, la deposizione è inutilizzabile, in difetto di altri elementi convergenti, nella parte in cui ha riferito che la moglie ed i figli non andavano mai nel locale tavernetta perché lui non vivendo nei luoghi non poteva saperlo se non de relato.
Anche per quanto concerne la scala a chiocciola in legno e in ferro non è tanto rilevante stabilire se fosse stata demolita o meno fin dal 2008 con il consenso del ricorrente perché la circostanza è pacifica, quanto invece accertare se era ancora presente ove era stata riposta nel 2017, circostanza sulla quale non vi sono certezze. Vi è invece certezza che alcuni beni non sono stati oggetto di spoglio, come ad esempio quelli indicati nel verbale del 31.3.20167, redatto dall'appuntato dei Carabinieri
[...]
(scopa elettrica, valigia con attrezzatura fotografica ecc.) e la caldaia che dalle Tes_3 fotografie acquisite al giudizio (v. doc.ti n. 10,11 e 12 allegati alla comparsa di costituzione di ella fase sommaria) risulta ancora presente sui luoghi. CP_1
Non risulta poi smentita la deposizione della nuora nella parte in Testimone_4 cui ha affermato che alcuni dei beni indicati nel ricorso sono stati regalati dai suoceri a lei e al marito e altri sono stati regalati all'altro figlio e si trovano nella sua casa.
Come non vi è alcuna prova certa della presenza dopo il 2017 (ma anche nel periodo 8 precedente) nei locali di via Evangelisti 71 dei beni che il ricorrente ha dichiarato di aver acquistato tra il 2007 e il 2011 per la casa in Roma nel periodo in cui aveva una relazione extraconiugale con altra donna perché ha fatto riferimento al Testimone_5 trasferimento nel 2014 dei beni mobili e dell'attrezzatura (senza individuarli precisamente) che il ricorrente aveva in Roma nel proprio studio (arredi dello studio quindi) non già di quelli che aveva nell'appartamento della compagna, e ha dichiarato di non essere entrata all'interno dell'appartamento di Perugia in occasione del trasloco, sicché non è priva di fondamento la considerazione del primo Giudice, suggerita dai convenuti, secondo cui è ragionevole ritenere che siano stati lasciati nella casa dell'ex compagna.
Anche il teste , offerto dal ricorrente, non ha fornito elementi utili Testimone_6 per accertare quali beni fossero stati realmente presenti nella tavernetta e in quali periodi perché ha riferito di non esservi mai entrato quando aveva accompagnato Pt_1 insieme ai Carabinieri per fare il “cambio stagione”.
pagina 8 di 10 In conclusione, non avendo il ricorrente fornito la prova né del periodo in cui i beni indicati in ricorso sono stati effettivamente presenti nei locali di via Evangelisti n. 71 né quando sono stati compiuti i singoli atti di spoglio non vi è modo di verificare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, ovvero l'essere stata esperita l'azione
(ricorso depositato il 27.3.20218) entro l'anno dalla conoscenza dell'avvenuto spoglio che, quindi, risulta fondata sia che si ritenga che vi sia stata una pluralità di atti di spoglio uniti da un unico disegno illecito, sia che si considerino i singoli atti di spossessamento come autonomi dovendo prendersi atto che almeno già dall'1.4.2016
(data della presentazione del ricorso al Gip di Perugia) era a conoscenza della loro Pt_1 mancanza.
In ogni caso, entrando nel merito dell'azione è sufficiente osservare che la circostanza che tutti i convenuti potessero accedere al locale “tavernetta” non costituisce di per sé prova che costoro sono stati eventualmente gli autori materiali dello spoglio perché difetta, per ciò che si è detto, qualsiasi elemento a supporto ancorché solo indiziario atteso che nessuno dei testi ha visto i convenuti compiere atti di asportazione dei beni. 9
Essendo infondati i primi tre motivi di appello va rigettato anche il quarto nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di lite perché segue alla soccombenza.
Risulta infondato il motivo anche per ciò che concerne la condanna ex art. 96, 3 comma, c.p.c. atteso che all'esito del giudizio, che ha comportato una dispendiosa e laboriosa attività istruttoria in primo grado, risulta effettivamente che il ricorrente ha lamentato infondatamente la lesione del possesso rispetto a beni che aveva in parte regalato in precedenza ai figli e in parte verosimilmente asportato lui stesso o mai portati sui luoghi, essendo rimasto del tutto indimostrato lo spoglio da parte dei convenuti anche solo di alcuno di essi.
Tanto basta per rigettare integralmente l'appello.
L'appellante va anche condannato a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo ex art. 4 d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
8.3.2018 n. 37, avuto riguardo al valore della controversia e alla oggettiva semplicità dell'affare, che conduce ad applicare i parametri delle cause di pagina 9 di 10 valore indeterminato di media complessità, al pregio delle attività professionali svolte nell'esame delle questioni giuridiche trattate, che si sono limitate a ripetere gli argomenti di fatto e di diritto già svolti in primo grado e all'importanza, alla natura dell'affare, nonché al risultato conseguito, esclusa l'attività istruttoria non svolta.
L'appellante è tenuto, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.400,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 CP_2
e le spese del presente grado del giudizio, che liquida in 10 Controparte_3 CP_4 complessivi € 3.400,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Perugia, 28.5.2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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