Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17973/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 17973/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. ESOFACO MASSIMILIANO
- ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. LORINI STEFANIA
CONVENUTA
NONCHE'
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la per sentir condannare la sola compagnia Controparte_1 assicurativa del veicolo Fiat Punto tg. BH450MH al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito ad un incidente da circolazione stradale verificatosi in Napoli alla via Foria il 10.05.2016.
In particolate, l'istante deduce che: il giorno 10.05.2016, alle ore 14.20 circa viaggiava in qualità di trasportata sul motociclo Piaggio tg. DG44383 allorquando a causa dell'impatto avvenuto con la Fiat Punto che svoltava improvvisamente, rovinava al suolo riportando lesioni personali;
che in seguito all'incidente si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo per le prime cure;
che la Fiat Punto risultava assicurato per la RCA con la
[...]
CP_1
La convenuta compagnia si costituiva impugnando diffusamente le difese attoree, deducendo nel merito l'infondatezza della domanda evidenziando dubbi sulla genuinità del sinistro e incongruenza della prova testimoniale. Concludeva per il rigetto della stessa.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi due testi ed espletata una ctu medica.
In via preliminare, e' stata fornita prova in giudizio della legittimazione di parte attrice per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti;
la legittimazione passiva dei convenuti non è stata mai contestata;
la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, è dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della raccomandata di cui agli art. 144, 145 e 148 del
Codice delle Assicurazioni, nonchè l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di novanta giorni (spatium deliberandi) prima della notifica della citazione introduttiva della lite.
Per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, la teste ha dichiarato: “ADR: ho assistito all'incidente. Testimone_1
Ero con un mio amico, amico di famiglia e ho visto questa macchina che Persona_1 camminava su via Foria. Stavamo sul marciapiede di via Foria all'altezza del ristorante e dal lato del ristorante “La Figlia d'o marenaro”. Ho visto questa macchina che svoltava a destra
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senza freccia e ha urtato il motorino che è caduto. Il traffico era scorrevole. Era il 10.05.2016, verso ora di pranzo. Andavano in direzione di piazza Carlo III. Venivano dal Noi CP_2 stavamo sul marciapiede del lato della corsi dove è avvenuto l'incidente. Sul motorino c'era un uomo ed una donna. Nella macchina c'erano 2 signori che si sono fermati subito per vedere le condizioni dei passeggeri del motorino. La signora lamentava molti dolori, si toccava la faccia e
l'occhio. Il marito della signora aveva qualche escoriazione. Ho dato le mie credenziali al marito. Ho testimoniato in precedenza una volta per un incidente stradale qualche anno fa, non ricordo per cosa. Entrambi avevano il casco.
ADR: sono caduti dal lato destro.”
Il teste ha riferito: “Non conosco l'attrice. Ho già testimoniato 2-3 Testimone_2 volte in Tribunale per incidenti d'auto. Era il 10.05.2016 io e la mia amica, che è la ragazza che è uscita ora, di cui non ricordo il nome. Anzi si chiama . stavamo camminando Tes_1 verso piazza Carlo III all'altezza del Figlio d'o marenaro, il ristorante. Ho visto un'auto che girava improvvisamente a destra e colpiva il motorino sulla parte centrale facendolo cadere a desta. Il traffico era scorrevole. Il motorino andava verso Carlo III. Non so dove volesse andare la macchina, c'erano delle traverse e dei parcheggi. C'erano 2 uomini, più o meno anziani, all'interno della macchina, Questi si sono fermati e sono scesi. Si sono giustificati. Sul motorino
c'erano 2 persone, un maschio che guidava ed una donna dietro. Entrambi erano doloranti alla spalla. In particolare, alla donna faceva anche male l'occhio. Dopo l'incidente si sono scambiati
i documenti tra di loro. Non è arrivata l'ambulanza. In un secondo momento i passeggeri del motorino dissero che non si sentivano bene e che volevano andare in ospedale. Al signore del motorino lasciai le mie generalità. I due passeggeri sul motorino avevano il casco.”
Tali essendo le risultanze istruttorie, la domanda non può essere accolta.
Le prove testimoniali, in disparte la considerazione che il teste Testimone_2 dichiaratosi amico dell'altra teste neanche ricordava il nome di costei, non hanno consentito di ricostruire in maniera precisa, alla luce anche dell'estrema genericità dell'atto di citazione, la dinamica del sinistro: i testi escussi non sono stati in grado di riferire elementi fondamentali che possano consentire di ritenere accertato il fatto posto dall'attrice quale causa petendi, quali il tipo di auto coinvolto nell'incidente, la posizione del motorino sul quale l'istante viaggiava
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(destra, sinistra, di fianco ecct.) rispetto all'auto presunta investitrice, i punti d'impatto tra l'auto ed il motorino, non hanno saputo indicare neanche le modalità dell'accadimento e la posizione precisa del motorino sulla sede stradale.
Né è possibile colmare detta insufficienza probatoria attraverso ulteriori elementi acquisiti nel corso del giudizio: - non è intervenuta alcuna autorità pubblica presso i luoghi di causa, ne' l'ambulanza del 118 ne' sono stati chiamati i vigili urbani per accertare l'accaduto e lo stato dei luoghi, cosa che non consente di avere certezze sul luogo e sulle modalità dell'incidente; - nel referto medico di PS si indica genericamente “incidente in strada”, questa indicazione generica, pur non essendo in contrasto con la dinamica descritta in citazione, non consente una identificazione immediata del luogo e della esatta causale del sinistro.
In definitiva, va ribadita la genericità e lacunosità delle dichiarazioni rilasciate dai testi che non hanno ricevuto alcun approfondimento nel prosieguo di causa, né hanno trovato alcun risconto probatorio estrinseco sul piano oggettivo.
Le spese di lite, ivi incluse quelle di ctu già separatamente liquidate, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 aggiornati al DM 147/2022
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
, che liquida in € 2500,00 per compenso, oltre il 15% Controparte_1 spese generali, IVA e CPA se dovute;
3) spese di ctu definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Napoli, il 28 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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