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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 27.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1286/2022 R.G.L. avente a oggetto “differenze retributive”;
PROMOSSA DA
e proseguita n.q. di eredi da e Persona_1 Persona_2
, con l'Avv. Gabriele Rizzo;
Persona_3
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.2.2022, l'originario ricorrente ha adito la presente sede deducendo: Persona_1
CP_
di essere dipendente dell' resistente sin dal 1987, dapprima come lavoratore stagionale e poi, a far data dal 4.2.1992, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
1 che sin dal 1992 gli è stata attribuita la qualifica di elettricista ed è attualmente inquadrato nel livello retributivo funzionale 3B del CCNL per il personale dipendente dalle
Fondazioni liriche e sinfoniche dell'1.6.2000;
che dal 1999, con vari ordini di servizio rinnovati con cadenza trimestrale, è stato adibito a svolgere le mansioni superiori di capo-squadra elettricisti di palcoscenico ex livello 3A del CCNL;
che con ricorso depositato il 22.4.2013 ha adito il Tribunale di Catania per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle differenze retributive a far data dall'ordine di servizio n. 105/2008;
che con sentenza n. 4244/2018 il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso e ha condannato l' al pagamento delle differenze retributive Controparte_2
dovute per lo svolgimento delle mansioni superiori di capo squadra elettricista nei periodi dal 20.11.2008 al 29.9.2011 e dal 22.3.2012 ai successivi tre mesi, oltre accessori come per legge;
che in forza della predetta sentenza e come da prospetto allegato al ricorso, il complessivo corrispettivo dovutogli per le differenze retributive ammonta a € 6.393,64;
che, a fronte di un credito di € 6.393,64, parte resistente gli ha corrisposto la somma di €
3.202,81;
che egli risulta ancora creditore della somma di € 3.190,83, oltre interessi, come da conteggio in atti.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “…1) CP_ Ritenere, accertare e dichiarare che le differenze retributive dovute dall'
[...]
di al sig. in virtù Controparte_3 CP_1 Persona_1
della documentazione allegata e della sentenza n. 4244/2018 del Tribunale di Catania –
Sez. Lavoro, ammontano ad € 3.190,83, oltre accessori di legge, ovvero alla diversa misura che esiterà dal giudizio.
2) Condannare l' Controparte_4
corr. In , via A. di San Giuliano, 233, in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, di pagare senza delazioni al deducente la complessiva somma di euro 3.190,83
(tremilacentonovanta/83) oltre interessi, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2 CP_ Con memoria difensiva depositata in data 19.5.2022, si è costituito in giudizio l' resistente formulando le seguenti conclusioni: “…- rigettare il ricorso di controparte, che si palesa del tutto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, dichiarare che nessuna somma è dovuta a controparte;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto azionato da controparte, secondo quanto dedotto supra. Con vittoria di spese e compensi”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente ha evidenziato che al fine di dare esecuzione alla invocata sentenza n. 4244/2018 passata in giudicato, con deliberazione del
Commissario straordinario n. 42 del 7.10.2019 ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio e al relativo finanziamento della somma di € 3.208,81 da erogare a favore del ricorrente a titolo di differenze retributive;
che tale somma è stata calcolata applicando l'art. 107 del CCNL di riferimento;
che, in virtù di quanto disposto dall'art. 107 del CCNL, sono stati considerati lo stipendio base e l'elemento minimo aggiuntivo nonché l'accordo integrativo aziendale, mentre non si è tenuto conto dell'elemento distinto della retribuzione, della contingenza, dell'importo scatti anzianità, della mensa e dell'indennità vestiario;
che vi è carenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per la corresponsione di eventuali indennità accessorie nel periodo in cui il ricorrente ha svolto mansioni superiori;
che è intervenuta la prescrizione dei crediti retributivi e risarcitori relativi al periodo antecedente il quinquennio o il decennio anteriore alla data di notifica del ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 27.11.2023, si sono costituite in prosecuzione e n.q. di eredi di , Persona_2 Persona_3 Persona_1
deceduto in data 16.6.2022.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
L'udienza del 27.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Oggetto della presente controversia è la determinazione della somma dovuta dall' all'originario ricorrente in Controparte_1 Persona_1
esecuzione della sentenza n. 4424/2018, passata in giudicato, con cui il Tribunale di
Catania – per quel che qui rileva – ha accolto “…parzialmente la domanda di condanna dell' al pagamento delle differenze retributive dovute per lo Controparte_1
svolgimento delle mansioni superiori di capo squadra elettricista per il periodo dal 20 novembre 2008 al 29 settembre 2011 e dal 22 marzo 2012 ai successivi tre mesi, oltre
3 accessori nella misura prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n.412, art. 16, comma 6 […]”
(cfr. sentenza in atti, doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 3 di parte resistente, nonché attestazione di passaggio in giudicato prodotta da parte ricorrente in data 19.5.2025).
2.2. Siccome emerge dall'atto introduttivo e dai conteggi ivi richiamati e allegati, in particolare, la pretesa attorea concernente precipuamente gli importi residui dovuti per il solo periodo dal 20.11.2008 al 29.9.2011, mentre alcuna specifica domanda economica risulta formulata con riferimento all'ulteriore periodo “dal 22 marzo 2012 ai successivi tre mesi”.
Sul punto occorre infatti considerare che, per un verso, nell'atto introduttivo il ricorrente ha solamente dedotto che “…in forza della sentenza sopra riportata, come da prospetto redatto da studio di consulenza del lavoro allegato, il complessivo corrispettivo dovuto al lavoratore per le differenze retributive ammonta ad € 6.393,64”, che “…parte datoriale non ha correttamente ottemperato a quanto statuito in sentenza, avendo corrisposto somme inferiori rispetto a quelle spettanti al lavoratore in base alla sentenza, come risulta da conteggio predisposto dallo studio di consulenza del lavoro cui si è rivolto il sig. per accertare le somme realmente dovute, che qui si allega e da Per_1 considerarsi parte integrante del presente ricorso”, che “…dal confronto delle buste paga riportanti gli importi ricevuti e il conteggio che si allega, il lavoratore risulta ancora creditore della somma di € 3.190,83, oltre interessi” e che “…A fronte della somma dovuta di € 6.393,64, infatti, il ricorrente ha ricevuto solo la somma di € 3.202,81” (cfr. pagg. 2 e
3 del ricorso).
Per altro verso, stante il carattere assorbente, le differenze retributive indicate nel
“Prospetto analitico conteggi” richiamato e allegato al ricorso, per l'intero importo complessivo di € 3.190,83 ivi richiesto, si riferiscono esclusivamente al periodo dal 2008 al
2011, mentre alcuno specifico e differente importo risulta indicato – e quindi richiesto – con riguardo al successivo periodo “…dal 22 marzo 2012 ai successivi tre mesi” (cfr. doc.
n. 2 di parte ricorrente).
CP_ In tal senso, peraltro, anche nella deliberazione n. 42 del 7.10.2019 dell' resistente sono state comunicate “…le differenze retributive per mansioni superiori svolte dal dipendente dal 20/11/2008 al 29/09/2011” per complessivi € 3.202,81 (corrispondenti all'importo percepito indicato in ricorso), con l'ulteriore specificazione secondo cui
“…quelle relative al periodo dal 22/03/2012 ai successivi tre mesi sono state già corrisposte” (doc. 4 parte resistente, nonché busta paga di ottobre 2019, all. 3 di parte
4 ricorrente, da cui risulta confermata la liquidazione di tale importo a titolo di “Diff. retrib.
DA sentenza dal 20-11-2008 al 29-09-2011”).
A fronte di ciò, come detto, parte ricorrente non ha dedotto e contestato alcunché al riguardo, non avendo né eccepito la mancata o parziale percezione degli importi spettanti per tale ulteriore periodo “dal 22 marzo 2012 ai successivi tre mesi”, né indicato e richiesto gli specifici importi in ipotesi ancora dovuti in relazione al predetto periodo “dal 20 novembre 2008 al 29 settembre 2011”.
2.3. Stante quanto sopra, in definitiva, la pretesa fatta valere da parte ricorrente nel presente giudizio appare limitata alle differenze retributive spettanti per il periodo “dal 20 novembre 2008 al 29 settembre 2011”.
Va, pertanto, disattesa la richiesta attorea formulata – da ultimo – nelle note del
23.5.2025 volta a fare “…rilevare l'errore materiale presente nell'ordinanza di nomina del
CTU nella parte in cui individua il solo periodo dal 20.11.2008 al 29.11.2011 e non anche il periodo da marzo 2012 ai successivi tre mesi” e a ottenere il “…richiamo del CTU al fine di estendere il mandato anche al periodo da marzo 2012 ai successivi tre mesi, come stabilito nella sentenza passata in giudicato”, non essendo nella specie configurabile – a fronte degli specifici conteggi allegati al ricorso – una distinta ed effettiva domanda concernente differenze retributive per il periodo “dal 22 marzo 2012 ai successivi tre mesi”, né potendo supplirsi a tale carenza assertiva mediante la chiesta integrazione alla
CTU poiché meramente esplorativa.
2.4. Ciò posto in ordine alla delimitazione della domanda attorea, occorre dunque quantificare le differenze retributive spettanti all'originario ricorrente per il riconosciuto svolgimento delle mansioni superiori di capo squadra elettricista ex livello 3A del CCNL di categoria nel periodo dal 20.11.2008 al 29.9.2011.
2.5. Nella specie, come detto, parte resistente ha sostenuto che ai fini del calcolo delle differenze retributive in esame deve farsi riferimento esclusivamente alle voci
“stipendio base ed elemento minimo aggiuntivo” e “accordo integrativo aziendale”. CP_ A tal fine, l' resistente ha altresì invocato l'applicazione dell'art. 107 del CCNL di riferimento, secondo cui “All'operaio, in relazione alle esigenze della Fondazione, possono essere affidate mansioni di livello superiore. All'operaio che sia chiamato a svolgere mansioni di livello superiore è dovuto, per il relativo periodo, un importo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare di retribuzione del livello superiore ed il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello. Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio
5 dell'operaio a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente con diritto alla conservazione del posto” (cfr. CCNL in atti, all. n. 5 di parte resistente).
Parte ricorrente ha invece contestato la superiore prospettazione, chiedendo il riconoscimento integrale delle differenze retributive richieste in ricorso.
2.6. L'assunto di parte resistente appare infondato.
A tal fine occorre innanzitutto richiamare quanto statuito nella citata sentenza n.
4244/2018 del Tribunale di Catania (con efficacia di giudicato tra le parti), in ordine alla
CP_ natura di ente pubblico regionale dell' resistente e al riconoscimento delle chieste differenze retributive per mansioni superiori.
Sotto tale profilo, nella citata sentenza n. 4244/2018 del Tribunale di Catania è stato osservato quanto segue: <<… Tanto premesso sotto il profilo normativo, dovendosi riconoscere all'ente resistente natura di ente pubblico non economico, lo stesso soggiace alla disciplina legislativa di cui al decreto legislativo 165/2001; ed invero, la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, all'art. 1, comma 2, prevede che "Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche e integrazioni......"; il generale rinvio dinamico alla normativa statale operato dal legislatore regionale comporta che per le fattispecie non disciplinate autonomamente dalla legge regionale si applicano le disposizioni statali vigenti al momento della loro applicazione e, quindi, nella specie il Testo unico approvato con il
D.Lgs. 165/2001 -"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; rileva, in particolare, la previsione di cui all'articolo 52, il quale -nel testo vigente ratione temporis- prevede: “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
6 dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”.
Sulla base della superiore previsione normativa, l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte.
[…]
Ritenuto pertanto provato, alla luce delle conformi risultanze della documentazione allegata dal ricorrente e delle deposizioni testimoniali, lo svolgimento con carattere di prevalenza, nei periodi indicati, delle mansioni superiori di caposquadra elettricista da parte del sig. , deve ritenersi altresì accertato il suo diritto alla corresponsione Per_1 delle differenze retributive dovute, ai sensi dell'art. 2113 c.c., per lo svolgimento di tali mansioni superiori. […]>> (cfr. pagg.
6-14 della sentenza n. 4244/2018 del Tribunale di
Catania, in atti).
2.7. Stante quanto sopra e tenuto conto delle ulteriori statuizioni contenute nella sentenza n. 4244/2018 del Tribunale di Catania, in particolare, le chieste differenze retributive risultano riconosciute al sulla base dell'art. 52 co. 5 D.Lgs. 165/2001, Per_1 secondo cui “…Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.”.
Sotto tale profilo, nella richiamata sentenza è stato – tra l'altro – ulteriormente osservato che <<… Nel caso di specie, all'esito della disamina del materiale probatorio in atti, deve anzitutto rilevarsi che può ritenersi provato che il ricorrente ha svolto l'attività di elettricista capo non ininterrottamente, bensì per periodi circoscritti, più o meno lunghi, come da ordini di servizio in atti.
Il più significativo di tali periodi è certamente quello che va dall'ordine di servizio n.
105 del 20 novembre 2008 al provvedimento di revoca n. 4019 del 29 settembre 2011.
7 A questo proposito deve anzitutto rilevarsi che il provvedimento del Sovrintendente del
2008 è stato revocato con motivazione che ha fatto riferimento alla necessità di intervenire su “assegnazione di funzioni diverse o superiori emanati senza il rispetto delle norme contrattuali e/o regolamentari vigenti”.
In secondo luogo, lo stesso atto del 2008 fa riferimento a mere “mansioni di fatto” e comunque specifica che i propri effetti si producono provvisoriamente e in maniera non definitiva “nelle more della definizione della nuova pianta organica del teatro e dei conseguenti adempimenti”.
Infine, lo stesso provvedimento del 2008 fa riferimento alla corresponsione di differenze economiche, senza alcun riguardo ad un eventuale differente inquadramento, sicché, in definitiva, non si ritiene che detto atto possa rilevare ai fini del riconoscimento del differente inquadramento. […]>> (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza n. 4244/2018 del
Tribunale di Catania, cit.; cfr. altresì ivi pag. 11 in cui è stato richiamato espressamente il
<<…il provvedimento dell'Ente n. 4019 del 29 settembre 2011 col quale l'Ente, a seguito di istruttoria dalla quale era “emersa l'esistenza di provvedimenti concernenti “ordini di servizio” di assegnazione di funzioni diverse o superiori emanati senza il rispetto delle norme contrattuali e/o regolamentari vigenti” ha disposto “con effetto immediato, e per improrogabili esigenze di riordino dell'organizzazione del lavoro, la revoca dell'ordine di servizio n. 105/2008” […]>>).
2.8. Dalla anzidetto riconoscimento delle differenze retributive de quibus sulla base dell'art. 52 co. 5 D.Lgs. 165/2001 discende che, in disparte ogni ulteriore considerazione,
l'invocato art. 107 CCNL non risulta direttamente applicabile alla fattispecie in esame.
Ed infatti, il successivo comma 6 dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001 stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”, senza invece richiamare espressamente anche gli effetti del comma 5 applicato nella fattispecie in esame.
2.9. Ne consegue che, ai fini della determinazione delle differenze retributive spettanti a parte ricorrente per il periodo in esame occorre fare esclusivo riferimento alla disciplina legislativa dell'art. 52 co. 5 D.Lgs. 165/2001, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
8 Sotto tale profilo, la Suprema Corte, dopo avere osservato che “…Da ciò consegue che l'invocato art. 8, comma 5, del CCNL non trova diretta applicazione nel caso di specie, perché quella disposizione contrattuale «completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 29/1993» (ora art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001). Non viene richiamato il comma 5 dell'art. 56 e ciò coerentemente con il fatto che la disciplina contrattuale integra quella della legge statale «per la parte demandata alla contrattazione». E nel comma 6 dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (così come prima nell'analogo comma 6 dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993) si legge che «I … contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4». La questione si pone, quindi, direttamente al livello della interpretazione dell'art. 52, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001, il quale dispone sinteticamente che «al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore», con implicito riferimento
– in mancanza di altre indicazioni – al medesimo trattamento già menzionato nel precedente comma 4, ove si legge, non meno sinteticamente, che «il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore». […]”, ha conclusivamente evidenziato che “Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
– in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori – si interpreta nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito dal lavoratore per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità” (cfr. C.
Cass. 22958/2024).
2.10. Ciò posto, al fine di quantificare le predette somme spettanti all'originario ricorrente è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “…accertare, sulla base della documentazione in atti e di quella ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d'ora l'acquisizione, l'importo delle somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente a titolo di differenze retributive dovute per lo svolgimento delle mansioni superiori di capo squadra elettricista ex livello 3° A del CCNL per il personale dipendente dalle
[...]
per il periodo dal 20.11.2008 al 29.11.2011 [id est: 29.9.2011] tenuto Parte_1
conto:
9 - dei compensi percepiti, secondo quanto allegato in ricorso e nei conteggi ivi riprodotti e risultante dalla documentazione in atti;
- della “…differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito dal lavoratore per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità” (cfr. C.
Cass. 22958/2024); […]” (cfr. ordinanza del 24.1.2025 e successivo provvedimento del
19.2.2025).
2.11. All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante, oltreché non specificamente contestati, che l'importo complessivo spettante all'originario ricorrente per le superiori causali (differenze retributive per le Persona_1
mansioni superiori svolte nel periodo dal 20.11.2008 al 29.9.2011) è pari a € 2.142,89 (cfr.
CTU in atti che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
2.12. Va, infine, esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente nella propria memoria difensiva (cfr. ivi pag. 4).
Sotto tale profilo, nella citata sentenza n. 4244/2018 del Tribunale di Catania è stato accertato che “…Deve escludersi la rilevanza, ai fini delle presente decisione, dell'ordine di servizio di durata trimestrale impartito nel gennaio 2008, essendosi comunque compiuta, con riferimento ad esso, la prescrizione quinquennale di eventuali crediti lavorativi non riscossi. […]” (cfr. ivi pag. 11), così rigettandosi nel resto l'eccezione di prescrizione ivi spiegata (cfr. altresì pagg. 3 e 4 della citata sentenza, in cui è stato precisato che l'Ente resistente “…Eccepiva quindi la prescrizione dei crediti richiesti in ricorso maturati anteriormente al 14 maggio 2008 (considerando quale primo atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso) […]”).
Nel resto, l'eccepita prescrizione non risulta neppure decorsa successivamente alla predetta sentenza n. 4244/2018 del 29.10.2018 tenuto conto – in disparte ogni ulteriore considerazione – della notifica dell'odierno ricorso in data 4.3.2022 (cfr. ricorso notificato prodotto da parte resistente).
2.13. Stante quanto sopra, l'importo residuo spettante a parte ricorrente per le superiori causali è pari a € 2.142,89. CP_ L resistente deve essere, dunque, condannato a pagare in favore dei ricorrenti in prosecuzione, per la superiore causale (id est: differenze retributive maturate da
10 per lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo 20.11.2008- Persona_1
29.9.2011), la somma di € 2.142,89.
Sull'anzidetto importo, sono altresì dovuti gli accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico dell'ente resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna parte resistente, per le causali di cui in motivazione, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 2.142,89, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.313,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico
CP_ dell resistente.
Catania, 28 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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