Sentenza breve 2 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocata Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Curinga, non costituito in giudizio;
Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Maria Elena Belvedere e Salvatore Paolo Putrino Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso e Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Curinga e dal Comune di Lamezia Terme rispetto alla richiesta di rimodulazione del “ Progetto Individuale per la persona disabile ” ex art. 14 L. 328/00 in favore del minore -OMISSIS-, presentata con pec del 25 giugno 2025 e del 4 luglio 2025,
e per la condanna
al risarcimento danni subiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme e dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. OL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- i ricorrenti, quali esercenti la potestà genitoriale su minore, hanno agito per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla loro istanza di rimodulazione del progetto individuale in favore del figlio disabile, nonché per il risarcimento dei danni subito a causa dell’azione amministrativa ritenuta illegittima;
Considerato che:
- il Comune di Lamezia Terme, con memoria del 18 dicembre 2025, ha riferito e documentato che il 16 dicembre 2025 è stata adottata la revisione del progetto di vita de quo , sottoscritta dai ricorrenti, con la quale sono stati stabiliti un nuovo budget di progetto per la seconda annualità e conseguenti nuove prestazioni assistenziali in favore del beneficiario;
- i ricorrenti, con memoria del 26 gennaio 2026 – che, pur tardivamente depositata, è stata confermata, nei suoi contenuti, nel corso dell’udienza di discussione – hanno dato atto della intervenuta sottoscrizione del nuovo progetto, chiedendo venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda risarcitoria;
Ritenuto che:
- alla luce di quanto esposto, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non risultando, dagli atti e dai documenti di causa, che il nuovo progetto adottato soddisfi pienamente le pretese della parte ricorrente;
- cionondimeno, dalla memoria del 26 gennaio e dalle dichiarazioni rese in udienza dal procuratore della parte ricorrente, risulta evidente che questa non abbia più interesse alla decisione della domanda proposta avverso il silenzio;
- quanto alla domanda risarcitoria, deve essere disposta la conversione del rito, mandando al Presidente per la fissazione dell’udienza di discussione;
- le spese relative al giudizio sul silenzio devono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e del complessivo assetto degli interessi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la improcedibilità del ricorso avverso il silenzio;
- dispone la conversione del rito per l’esame della domanda risarcitoria;
- manda al Presidente del Tribunale per la fissazione dell’udienza di discussione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RA, Presidente
OL TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TE | ER RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.