Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/01/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 644/2022 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 644/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano
Solignani;
RICORRENTE contro
(GIA' ) (P. Controparte_1 Controparte_2
IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 CP_2
con sede legale in Marano sul Panaro (MO), via Fondovalle n. 134,
[...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenza Biagini e Ilaria Allegretti;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: obbligo di certificazione verde Covid-19 (“green pass”) - trattamento discriminatorio - violazione in materia di trattamento e protezione dei dati personali
(GDPR – Regolamento UE 2016/679) - risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 25.07.2022: “NEL MERITO
Condannare la ditta (c.f. e p.iva ), con sede Controparte_3 P.IVA_1
a Marano sul Panaro (MO), Via Fondovalle n. 134, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in narrativa, a corrispondere al Sig. la Parte_1 pagina 1 di 12
20.000,00, salvo maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per violazione della privacy e atteggiamento discriminatorio posto in essere a danno del lavoratore IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.”
Il procuratore della resistente conclude come da note finali del 31.10.2024: “in via preliminare e/o pregiudiziale: 1) per i motivi di cui in premessa, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; 2) per i motivi di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o nullità delle domande di condanna formulate dal ricorrente. Nel merito, per i motivi di cui in premessa, respingere le domande del sig. Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 25.07.2022, ha convenuto Parte_1 in giudizio la società alle cui dipendenze ha svolto le mansioni di operaio Controparte_1
agricolo in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal
02.11.2020 al 30.04.2021, poi prorogato sino al 31.10.2021, per ottenere il ristoro dei danni correlati alle condotte illecite e discriminatorie poste in essere dalla datrice di lavoro nel corso delle operazioni di verifica del possesso della certificazione verde Covid-
19 (cd. “green pass”), prevista dalla normativa emergenziale vigente ratione temporis per l'accesso al luogo di lavoro, oltre al versamento delle retribuzioni non corrisposte dal giorno della sospensione sino alla scadenza del contratto.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto di essere stato sottoposto, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo sul possesso del green pass, senza aver ricevuto dalla società resistente preventiva informazione sulla titolarità e sulle modalità di trattamento dei dati personali e sull'idoneità della applicazione informatica adoperata (cd. App
Verifica C19); egli, inoltre, ha specificato come, all'esito dei controlli, sia stato sospeso dal lavoro senza retribuzione poiché sprovvisto del requisito sanitario (cfr. punti 14 e 15 ricorso).
pagina 2 di 12 Nel prospettare l'illegittimità della condotta datoriale in ragione della discriminatorietà dei controlli conducenti all'irricevibilità della prestazione lavorativa in mancanza del green pass, nel dedurre la violazione della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679) per via dell'uso dell'Applicativo
Verifica C19 “non previsto dalla legge” (cfr. pag. 3 note finali), ha rassegnato le conclusioni di cui in ricorso.
2. tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, la nullità del ricorso per genericità e l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree in quanto non precedute dalla domanda di accertamento del diritto;
nel merito, essa ha contestato in fatto e in diritto le pretese attoree, instando per l'integrale rigetto del ricorso.
3. Sulle eccezioni preliminari
3.1. L'atto introduttivo del giudizio è nullo allorché il petitum e la causa petendi siano del tutto omessi oppure risultino assolutamente incerti e non possano essere individuati attraverso un esame complessivo dell'atto. A conforto di tale approccio ermeneutico si richiama il condivisibile principio di diritto stabilito da Cass. n.
7479/2003: “Nel rito del lavoro, per aversi nullità dell'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda (in relazione alla omissione o assoluta incertezza del
"petitum") non è sufficiente che risulti omessa la formale indicazione dei relativi elementi quando dalla lettura complessiva dell'atto (estesa, perciò, anche alla parte espositiva in fatto) ne sia possibile l'individuazione, onde una diversa e più formalistica interpretazione dell'art. 414 cod. proc. civ. sarebbe censurabile in sede di legittimità per error in procedendo. Tuttavia, premessa una corretta (e non formalistica) interpretazione del citato art. 414, la lettura complessiva del ricorso, proprio al fine di valutare la "determinabilità" dell'oggetto della domanda, costituisce in ogni caso apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (cfr. anche Cass. n. 18783/2009).
Nella specie, si ravvisa l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, giacché risultano sufficientemente delineati i fatti costitutivi della domanda spiegata. La disamina complessiva dell'atto e le argomentazioni ivi sviluppate consentono di individuare quale fatto costitutivo delle rivendicazioni attoree l'illegittimità della sospensione dal lavoro e l'illiceità del controllo per l'accesso al luogo di lavoro, come previsto, a decorrere dal pagina 3 di 12 15.10.2021, dall'art. 3, D.L. n. 127/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n.
165/2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-
19 e il rafforzamento del sistema di screening”). Attività di controllo sul possesso del green pass che, nella prospettazione attorea, conduce ad una disparità di trattamento tra i lavoratori della medesima azienda, nonché ad una grave lesione della privacy determinata dall'impiego di una applicazione informatica non sicura, pregiudizievole degli interessi costituzionalmente tutelati e per tale ragione fonte di responsabilità risarcitoria.
3.2. Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità, in quanto la domanda di mero accertamento è da ritenersi inclusa nella richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni e al ristoro del danno patito (quantificato in €.
20.000,00).
4. Sul merito
4.1. E' pacifico che è stato assunto da con Parte_1 Controparte_1
contratto a tempo determinato del 02.11.2020, prorogato sino al 31.10.2021, come operaio agricolo. Risulta provato come in data 15.10.2021, in occasione dei controlli effettuati dal legale rappresentante della convenuta (sig. il ricorrente Controparte_2 risultasse sprovvisto del green pass;
la mancata esibizione di valida certificazione attestante l'avvenuta somministrazione delle dosi di vaccino anti Covid-19 - ovvero l'esito negativo di un tampone Covid-19 con validità di 48 ore - ha comportato l'impossibilità per di accedere nel luogo di lavoro e l'immediata Parte_1 sospensione senza retribuzione, protrattasi fino alla scadenza contrattuale (31.10.2021).
Ciò trova riscontro nelle deposizioni dei testimoni presenti al momento della verifica datoriale, sig.ri e (dipendenti della convenuta), a quanto consta Parte_2 Per_1
indifferenti alla vicenda per cui è causa.
ha dichiarato: “ero presente il 15.10.2021; il sig. si è Testimone_1 Parte_1 presentato al lavoro;
non ho sentito la conversazione ma ho capito che il sig. non Parte_1 aveva il green pass. Ricordo che il sig. ha fatto notare che era senza green CP_2 Parte_1 pass”. ha riferito che “La mattina tutti i dipendenti presentavano il Testimone_2 green pass per accedere al lavoro. Il 15.10.2021 il sig. si è presentato al lavoro e Parte_1
ha chiesto il green pass m non l'ha esibito perché non l'aveva.” Controparte_2 Parte_1
pagina 4 di 12 Le suddette dichiarazioni, convergenti e univoche, non smentite da evidenze di segno contrario, comprovano la ricostruzione della resistente. Né, del resto, parte attrice ha dedotto specifiche prove orali, onde dimostrare in giudizio il possesso del green pass in data antecedente alla scadenza del contratto oppure la registrazione illecita di dati personali, da parte del datore di lavoro, mediante l'applicazione Verifica C19. Non vi è prova che in data 18.11.2021 il ricorrente sia stato sottoposto al controllo datoriale con l'App contestata, circostanza del tutto irrilevante ai fini di causa, posto che il rapporto di lavoro è cessato il giorno 31.10.2021.
Deve, quindi, ritenersi provato che:
- il 15.10.2021 si è recato sul posto di lavoro;
Parte_1
- all'ingresso il ricorrente è stato sottoposto ai controlli relativi al green pass, secondo le previsioni del D.L. n. 127/2021;
- il legale rappresentante della resistente, deputato alle verifiche di legge, ha richiesto l'esibizione della certificazione verde, riscontrando il mancato possesso del titolo sanitario da parte del dipendente;
- l'azienda resistente ha tempestivamente comunicato ai dipendenti le nuove regole per la prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro, nonché le modalità di verifica del green pass e il nominativo del soggetto preposto a tale incombente. 1
4.2. Tale ricostruzione dei fatti non è inficiata dalla dichiarazione spontanea del ricorrente, acquisita all'udienza del 23.01.2024, 2 la quale fornisce una rappresentazione di parte della vicenda, non corroborata da alcun riscontro probatorio, peraltro contrastante con quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio (ove il ricorrente afferma di essere stato allontanato in quanto non in possesso del green pass).
Dichiarazione che si reputa inidonea a confutare o sovvertire quanto univocamente accertato all'esito dell'istruttoria orale.
4.3. Come noto, gli elementi costitutivi dell'illecito sono: la condotta illecita, il danno ingiusto (lesione di interessi tutelati dall'ordinamento), il nesso causale tra condotta ed evento e l'elemento psicologico (dolo o colpa).
Nel caso di specie, non vi è prova della condotta illecita della datrice di lavoro, né risulta in atti che la società convenuta abbia violato specifiche norme di legge cagionando al ricorrente un danno risarcibile. ha agito in conformità alla normativa Controparte_1 emergenziale anti-Covid19, ottemperando agli obblighi imposti dalla legge.
4.4. Per risolvere le questioni agitate in giudizio è necessario effettuare una concisa ricognizione della normativa di riferimento.
L'art. 9 septies del D.L. n. 52 del 22.04.2021 (cd. Decreto Riaperture - convertito dalla
Legge n. 87 del 17.06.2021), sull'impiego della certificazione verde Covid-19 nel settore privato, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 127 del 21.09.2021, nella versione applicabile ratione temporis, dispone quanto segue: “1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo pagina 6 di 12 prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.”
pagina 7 di 12 Quanto alle modalità di controllo adottabili dal datore di lavoro, l'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 9, comma 10, e 9 sepeties del D.L. 52/2021 sopra riportato, precisa che “1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde
COVID-19, nonché i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f)
i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde
COVID-19, nonché i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.”
4.5. Sulla base di quanto previsto dalle citate disposizioni, si rivelano infondate le censure sollevate dal ricorrente nei confronti dell'operato della convenuta. Difatti, il D.L.
n. 127/2021 ha imposto, a decorrere dal 15.10.2021, una attività di controllo nel settore privato delle certificazioni verdi Covid-19 a carico del datore di lavoro, previa pagina 8 di 12 individuazione del soggetto verificatore, da svolgersi al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro. Le modalità operative per il controllo del green pass, specificate dal surrichiamato D.P.C.M. e relativi allegati, prevedevano l'esibizione da parte del dipendente del QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde, da “leggere” mediante l'App “Verifica C19” su dispositivo mobile, applicativo adottato di concerto dai
Ministri della Salute, per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
L'applicazione informatica consentiva di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni, incluse le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione, senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza operazioni di raccolta, memorizzazione e trattamento dei dati personali sul dispositivo del verificatore (cfr. note esplicative governative 3). Tanto più che il Garante della Privacy ha decretato che le modalità introdotte per le verifiche sul luogo di lavoro sono rispettose della disciplina di protezione dei dati personali e della normativa, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi (cfr. parere n. 363 dell'11.10.2021).
Del tutto infondate appaiono dunque le censure del ricorrente in ordine alla presunta violazione del divieto di discriminazione e della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - cd. GDPR), che si sarebbe realizzata in data
15.10.2021 ad opera del datore di lavoro nel corso delle operazioni di verifica del green pass mediante l'applicativo “Verifica C19”. È documentalmente provato che il datore di lavoro:
- ha adottato misure organizzative coerenti con le disposizioni citate;
4
- ha informato preventivamente i dipendenti dello svolgimento delle operazioni di verifica e delle sue modalità di esecuzione;
5
- ha preliminarmente individuato il soggetto verificatore nella persona del sig. 6 CP_2
Come ampiamente accertato in giudizio, il 15.10.2021 non ha esibito Parte_1 alcuna certificazione al sig. scegliendo volontariamente di presentarsi al lavoro CP_2
senza adempiere alle precise e legittime indicazioni impartite dall'azienda. Non vi è prova – né è stato allegato in ricorso – di un legittimo motivo che consentisse al ricorrente di essere esentato dai controlli o che gli permettesse di accedere al luogo di lavoro disattendendo le disposizioni di legge e le determinazioni della convenuta, la quale, vale la pena evidenziare, ove inadempiente agli obblighi di verifica prescritti dal citato art. 9 septies sopra citato sarebbe incorsa in sanzioni amministrative.
Alcun comportamento illecito può essere quindi imputato alla convenuta, risultando la condotta datoriale del tutto conforme alla disciplina speciale testé richiamata.
A ben vedere, non risultano a danno del lavoratore atti discriminatori di sorta o lesivi della sua privacy. Tale non è l'atto sospensivo adottato dal datore di lavoro in conformità all'art. 9 septies, comma 6. I pregiudizi asseritamente patiti dal ricorrente, non meglio precisati, non trovano riscontro nelle risultanze di causa.
L'asserzione attorea secondo cui l'emergenza Covid-19 avrebbe determinato una compressione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (cfr. punti 8 e 12 ricorso) risulta, per la sua genericità, priva di pregio, giacché è fatto notorio che la situazione pandemica ha reso imprescindibile l'adozione di misure governative di assoluta necessità nell'ottica prevalente di salvaguardare la salute pubblica, con possibili effetti recessivi delle singole situazioni soggettive coinvolte.
Si osserva al riguardo che la Corte Costituzionale ha valutato pienamente legittimo l'obbligo vaccinale imposto dalla legge, osservando che il bilanciamento dei principi enunciati negli artt. 4, 32 e 35 Cost. è stato esercitato dal legislatore “in modo non irragionevole” e “non sproporzionato”, poiché “La scelta operata, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, appare infatti suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, giustificate dal maggior rischio di contagio sia per se stessi che per le persone particolarmente fragili in relazione al loro stato di salute o all'età avanzata” (Sent. n.
15/2023). Quanto alla previsione della non debenza della retribuzione e di altri pagina 10 di 12 emolumenti per il periodo di sospensione, la suddetta pronuncia chiarisce che la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. La prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, sicché “è giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto.” La Corte ha precisato che l'inosservanza dell'obbligo vaccinale opera sul piano del sinallagma contrattuale determinando uno stato di quiescenza del rapporto lavorativo per carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa: “14.3.- In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.”
È appena il caso di rilevare che sarebbe stato onere del ricorrente, ritualmente invitato all'ingresso ad esibire idonea documentazione, collaborare con il datore di lavoro e pertanto presentare il richiesto green pass, ove effettivamente posseduto. Il dovere di collaborare con diligenza per l'esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
(normativamente imposto al lavoratore dall'art. 20, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n.
81/2008) avrebbe richiesto che tenesse un comportamento non Parte_1 ostruzionistico in sede di verifica.
Da aggiungersi che non vi è prova che il ricorrente fosse munito del green pass sin dal
15.10.2021 e che detto documento sia stato esibito o comunicato al datore di lavoro prima della cessazione del rapporto di lavoro, sì da consentire la verifica prescritta dalla normativa vigente e da garantire al lavoratore l'ingresso in azienda. pagina 11 di 12 L'assenza di riscontro in ordine alla illiceità della condotta datoriale e la lacunosa allegazione probatoria in ordine ai danni patiti impongono il rigetto di tutte le domande attoree.
5. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, perché difetta l'allegazione e la prova del danno. Sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. S.U.
n. 7583/2004, Cass. n. 7620/2013).
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022. Lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,01 a €. 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 2.800,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 29 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 7,8 fascicolo resistente. Con 2 Cfr. dichiarazione spontanea del 23.01.2024: “il 18/11/2021 mi sono recato alla sede della e
[...]
per ritirare lo stipendio del mese di ottobre, e il sig. ha scaricato il mio green pass Parte_3 CP_2 Con col suo cellulare, usando l'applicazione di verifica c19 (…) la mattina del 15/10/2021 in sede della e
(…) quella mattina, in realtà, io non mi sono presentato, in quanto la sera di giovedì Parte_3 14/10/2021 alla domanda “domattina controllate il green pass” mi è stato risposto: “domattina con questo cellulare controlliamo il green pass;
se è verde si lavora, se è rosso NON SI ENTRA IN CAPANNONE”. Io mi sono opposto a questa scelta (…) se i miei ex titolari mi avessero richiesto il green pass, io glielo avrei mostrato (…) Invece, anziché attenersi a chiedere verbalmente, e controllare visivamente il green pass, mi hanno imposto il controllo della sua validità con l'app di verifica c19.” pagina 5 di 12 3 Cfr. doc. 10 fascicolo resistente. 4 Cfr. doc. 8 fascicolo resistente. 5 Cfr. doc. 5 fascicolo resistente. 6 Cfr. doc. 8 fascicolo resistente. pagina 9 di 12