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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 517/2023 R.G., promossa da
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. RICCA Parte_1 P.IVA_1
FULVIO e dall'Avv. GALASSI RENATO;
ATTRICE contro
ATI (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHINI ALESSIO;
e
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), questi ultimi Controparte_3 C.F._2
quali successori di , deceduto in data 19.08.2010, già Persona_1
titolare della ditta individuale , componente dell'ATI già Persona_1
costituita fra e , Controparte_1 Persona_1
rappresentati e difesa dall'Avv. GIORGI LUCIANO;
CONVENUTI Oggetto: azione di restituzione – riduzione in pristino.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso monitorio del 15.12.2022 gli odierni convenuti hanno chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna attrice per l'importo di 108.337,56 euro, a titolo di restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza n. 3645/2016 emessa dal Tribunale di Roma, con cui la – è stata Parte_2 Persona_1
condannata a pagare l'importo di 131.812,77 euro alla a titolo di CP_4
risarcimento del danno, oltre spese di CTU e spese processuali, e successivamente riformata con sentenza n. 5995/2022 emessa il 22.07.2022 dalla Corte d'Appello di Roma con cui la Parte_3
è stata condannata a pagare il solo importo di 28.086,63 euro alla
[...]
con compensazione delle spese. CP_4
Con decreto ingiuntivo n. 86/2023, emesso il 07.02.2023 da questo Tribunale, il ricorso monitorio è stato accolto.
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accogliere la presente opposizione e revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 86/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il 7/02/2023 – R.G.
n. 223/2023 - notificato il 15/02/2023 alla perché inammissibile, Parte_1
improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2. rigettare la domanda formulata dai ricorrenti perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa, - In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: - rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, con ogni e qualsiasi statuizione, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n.
86/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto nella persona del Giudice Dott. Valerio
Medaglia in data 07.02.2023, R.G. n. 223/2023;- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, voglia in ogni caso condannare la società per le causali di cui sopra, acorrispondere alla Parte_1
e ai sig.ri e Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
l'importo di Euro 108.337,56, oltre agli interessi moratori decorrenti dalla richiesta del pagamento al saldo;
- conseguentemente alle statuizioni di cui sopra, accertata la palese temerarietà dell'azione spiegata, condannare, ex art. 96, comma 1 c.p.c. la oltre Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio, al risarcimento dei danni sofferti dagli odierni opposti, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa”.
Alla luce delle deduzioni e della documentazione assunta, l'opposizione proposta dall'attrice è infondata, con accoglimento della domanda proposta in sede monitoria dalle convenute.
In punto di diritto, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. Civ. n. 25286/2009).
Ciò posto, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e a provare il titolo giuridico su cui si fonda il credito nonché l'esigibilità e l'entità dello stesso, potendo allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Ai fini che interessano il presente giudizio, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo”
(Cass. Civ. n. 2135/2016; Cass. Civ. n. 9245/2020; Cass. Civ. n. 17374/2018;
Cass. Civ. n. 5391/2013; Cass. Civ. n. 21561/2011; Cass. Civ. n. 6679/2006;
Cass. Civ. n. 7270/2003).
Il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente riformata in appello, sorge dal momento della pubblicazione della sentenza di secondo grado, essendo stato evidenziato che “L'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente” (Cass.
Civ. n. 26171/2006; Cass. Civ. n. 10124/2009; Cass. Civ. n. 12622/2010;
Cass. Civ. n. 16152/2010).
Alla luce dei principi enunciati, consegue che il diritto alla restituzione della parte vincitrice in appello non è condizionato al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, né si profila un rapporto di pregiudizialità tra il processo di impugnazione di quest'ultima sentenza e il giudizio di ripetizione avviato dalla parte vittoriosa in altra sede, essendo il diritto alla restituzione integrato per effetto della mera pubblicazione della sentenza di secondo grado
(cfr. Cass. Civ. n. 19296/2005; Cass. Civ. n. 30389/2019).
Inoltre, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, pur affermando il principio di integrale ripristino della situazione anteriore al pagamento nelle ipotesi sopra indicate, ha comunque stabilito che l'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente riformata, “è ripetibile alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile, poiché, stante il definitivo accertamento dell'insussistenza del diritto ad ottenere la somma originaria, l'obbligo di restituzione è fondato sull'art. 336, comma 2, c.p.c., con correlativo assoggettamento del percettore dell'indebito all'obbligo di sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata, sicché, ricorrendo un'ipotesi di mancanza radicale "ab origine" di tutti i requisiti per il riconoscimento della predetta indennità, non è possibile ipotizzare una sua ignoranza incolpevole” (Cass. Civ. n. 29034/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico tra le parti che gli odierni convenuti abbiano pagato all'attrice l'importo di 134.431,07 euro in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma del 2016, sopra richiamata, oltre le spese processuali in favore del difensore distrattario, che l'importo dovuto all'attrice dai convenuti, a seguito della riforma della sentenza in appello, è pari a
28.086,63 euro e che l'importo in eccesso versato dai convenuti è pari a
108.337,56 euro, importo inclusivo della metà delle spese di registrazione della sentenza di primo grado.
Ciò posto, i motivi di opposizione proposti dall'attrice sono plurimi e vanno valutati separatamente.
Innanzi tutto, l'attrice contesta la competenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma, evidenziando che il contratto concluso 23.09.1996 tra le parti all'art. 35 sancisce la compromissione in arbitrato delle controversie relative all'esecuzione del contratto con facoltà per il committente di declinare la competenza al Tribunale di Roma. L'eccezione di incompetenza è infondata.
Invero, la clausola sopra richiamata opera per le sole controversie relative al contratto di appalto in cui la clausola è contenuta e dunque non è applicabile all'odierno giudizio che ha invece ad oggetto la restituzione degli importi versati in base a sentenza parzialmente riformata in appello, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Dunque, non potendosi ritenere l'odierna lite concernente il contratto di appalto intercorso tra le parti il 23.09.1996, l'eccezione di incompetenza proposta dall'attrice è infondata e va respinta.
In secondo luogo, l'attrice afferma la violazione dell'art. 633 c.p.c., in quanto sarebbe inesistente il diritto alla restituzione affermato dai convenuti, in quanto non vi è un accordo tra le odierne parti che riconosce il credito azionato ai convenuti e considerato che la sentenza della Corte d'Appello di
Roma condanna i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice e nulla dispone sulla restituzione dell'importo oggetto di questo giudizio in favore dei convenuti, sicché difetta il titolo su cui fondare il credito dei convenuti, che avrebbero dovuto agire in giudizio con una domanda di indebito ovvero di ingiustificato arricchimento.
La difesa dell'attrice è infondata.
Come evidenziato in precedenza, il diritto alla riduzione in pristino è un istituto diverso dalla ripetizione dell'indebito, a cui è solo assimilabile, ai fini di disciplina, e sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per effetto della riforma, totale o parziale, di una sentenza di grado precedente, a cui si è dato esecuzione nelle more del giudizio di impugnazione e impone la restituzione di quanto è stato indebitamente versato alla parte vittoriosa in base alla sentenza riformata, a titolo di capitale, interessi dalla data del pagamento e spese di esecuzione.
Pertanto, la riduzione in pristino non esige né un contratto con l'accipiens, né che la sentenza che riforma quella impugnata disponga esplicitamente la restituzione, potendo il solvens richiedere la riduzione in pristino sia nel medesimo giudizio di appello sia in separato giudizio.
Dunque, il rilievo dell'attrice secondo cui la sentenza di appello non riconosce esplicitamente alcun diritto alla restituzione in favore dei convenuti e, dunque, non sussisterebbe alcun diritto di credito per questi, non è condivisibile, fondandosi il credito restitutorio sull'art. 336 c.p.c. e sul pagamento effettuato in esecuzione di una sentenza riformata.
Infine, l'attrice contesta che i difensori dei convenuti abbiano una procura alle liti, in quanto “Nel corpo dell'atto si parla anche di delega e di mandato e nell'intestazione di procura alle liti. Nei documenti presentati, infatti, all'interno del primo si legge: “ … EG … l'avv. Alessio Bianchini ...”, Controparte_1
all'interno del secondo e ... EGNO ... l'avv. Controparte_2 CP_3
Luciano Giorgi” e ciò è confermato anche nell'indicazione delle parti del ricorso monitorio ove si legge “giusta delega allegata al presente atto”. La delega è l'autorizzazione ad operare ai soli fini della redazione dell'istanza e quindi con la delega ricevuta gli avvocati che hanno proposto il ricorso monitorio non avevano la procura allo ius postulandi a stare in giudizio.
Le parti avrebbero dovuto conferire la procura ad litem che è l'atto formale ed autonomo unilaterale con il quale si conferisce al difensore lo ius postulandi, ovvero il ministero di rappresentare la parte in seno al processo”.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 84 c.p.c., a mezzo della procura alle liti il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte assistita, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, e salva la necessità di una procura speciale per gli atti di disposizione del diritto.
Ciò posto, le procure alle liti rilasciate dai convenuti ai difensori Avv.
Bianchini e Giorgi risultano attribuire agli stessi espressamente il potere di rappresentarli e difenderli nel presente giudizio, attribuendo loro anche il potere di visionare atti ed estrarne copia, rinunciare agli atti, transigere, conciliare la lite, chiamare in causa terzi, nominare codifensori e domiciliatari e tali poteri sono conferiti anche per il grado di appello, i reclami avverso ordinanze, per il ricorso in cassazione e per la fase esecutiva.
Dunque, le procure depositate dai difensori appaiono idonee a conferire il potere previsto dall'art. 84 c.p.c. e sono rilasciate nel rispetto delle forme previste dall'art. 83 c.p.c., sicché il motivo di opposizione proposto dall'attrice appare infondato.
In conclusione, risultando dimostrata la fonte del credito azionato dai convenuti ed essendo pacifico l'ammontare del credito e l'effettivo pagamento dell'importo richiesto ad opera dei convenuti e ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione proposti da parte attrice, le domande di quest'ultima vanno respinte con conferma del decreto ingiuntivo, stante la fondatezza della domanda proposta in sede monitoria dai convenuti.
Ciò importa l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata dai convenuti.
Non può accogliersi l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dai convenuti nei confronti di parte attrice, non denotando le difese dell'attrice profili di mala fede o colpa grave, stante la peculiarità degli istituti che vengono in rilievo nel presente giudizio.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo del compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, sicché non
è possibile sul punto recepire le richieste formulate dai convenuti nella nota spese, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito controverso (108.337,56 euro).
Inoltre, in conformità alle richieste operate nella nota spese dai difensori dei convenuti, il compenso degli stessi va aumentato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, secondo cui “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”, essendo tre i convenuti difesi dai difensori.
Nondimeno, secondo l'art. 4 comma 4 del D.M. richiamato, “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in relazione ai criteri di liquidazione del compenso del difensore che assiste più soggetti, che “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del
d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. Civ. n. 10367/2024).
Poiché nel caso di specie, la difesa dei convenuti è stata unitaria, il compenso liquidato in via unitaria ai convenuti va ridotto del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. n. 55/2014 e aumentato del 60% complessivamente per ogni soggetto difeso ulteriore rispetto al primo, in conformità al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 517/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) respinge l'istanza di parte convenuta per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute che si liquidano nella somma di 14.648,40 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Grosseto, 22.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 517/2023 R.G., promossa da
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. RICCA Parte_1 P.IVA_1
FULVIO e dall'Avv. GALASSI RENATO;
ATTRICE contro
ATI (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHINI ALESSIO;
e
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), questi ultimi Controparte_3 C.F._2
quali successori di , deceduto in data 19.08.2010, già Persona_1
titolare della ditta individuale , componente dell'ATI già Persona_1
costituita fra e , Controparte_1 Persona_1
rappresentati e difesa dall'Avv. GIORGI LUCIANO;
CONVENUTI Oggetto: azione di restituzione – riduzione in pristino.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso monitorio del 15.12.2022 gli odierni convenuti hanno chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna attrice per l'importo di 108.337,56 euro, a titolo di restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza n. 3645/2016 emessa dal Tribunale di Roma, con cui la – è stata Parte_2 Persona_1
condannata a pagare l'importo di 131.812,77 euro alla a titolo di CP_4
risarcimento del danno, oltre spese di CTU e spese processuali, e successivamente riformata con sentenza n. 5995/2022 emessa il 22.07.2022 dalla Corte d'Appello di Roma con cui la Parte_3
è stata condannata a pagare il solo importo di 28.086,63 euro alla
[...]
con compensazione delle spese. CP_4
Con decreto ingiuntivo n. 86/2023, emesso il 07.02.2023 da questo Tribunale, il ricorso monitorio è stato accolto.
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accogliere la presente opposizione e revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 86/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il 7/02/2023 – R.G.
n. 223/2023 - notificato il 15/02/2023 alla perché inammissibile, Parte_1
improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2. rigettare la domanda formulata dai ricorrenti perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa, - In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: - rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, con ogni e qualsiasi statuizione, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n.
86/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto nella persona del Giudice Dott. Valerio
Medaglia in data 07.02.2023, R.G. n. 223/2023;- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, voglia in ogni caso condannare la società per le causali di cui sopra, acorrispondere alla Parte_1
e ai sig.ri e Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
l'importo di Euro 108.337,56, oltre agli interessi moratori decorrenti dalla richiesta del pagamento al saldo;
- conseguentemente alle statuizioni di cui sopra, accertata la palese temerarietà dell'azione spiegata, condannare, ex art. 96, comma 1 c.p.c. la oltre Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio, al risarcimento dei danni sofferti dagli odierni opposti, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa”.
Alla luce delle deduzioni e della documentazione assunta, l'opposizione proposta dall'attrice è infondata, con accoglimento della domanda proposta in sede monitoria dalle convenute.
In punto di diritto, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. Civ. n. 25286/2009).
Ciò posto, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e a provare il titolo giuridico su cui si fonda il credito nonché l'esigibilità e l'entità dello stesso, potendo allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Ai fini che interessano il presente giudizio, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo”
(Cass. Civ. n. 2135/2016; Cass. Civ. n. 9245/2020; Cass. Civ. n. 17374/2018;
Cass. Civ. n. 5391/2013; Cass. Civ. n. 21561/2011; Cass. Civ. n. 6679/2006;
Cass. Civ. n. 7270/2003).
Il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente riformata in appello, sorge dal momento della pubblicazione della sentenza di secondo grado, essendo stato evidenziato che “L'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente” (Cass.
Civ. n. 26171/2006; Cass. Civ. n. 10124/2009; Cass. Civ. n. 12622/2010;
Cass. Civ. n. 16152/2010).
Alla luce dei principi enunciati, consegue che il diritto alla restituzione della parte vincitrice in appello non è condizionato al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, né si profila un rapporto di pregiudizialità tra il processo di impugnazione di quest'ultima sentenza e il giudizio di ripetizione avviato dalla parte vittoriosa in altra sede, essendo il diritto alla restituzione integrato per effetto della mera pubblicazione della sentenza di secondo grado
(cfr. Cass. Civ. n. 19296/2005; Cass. Civ. n. 30389/2019).
Inoltre, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, pur affermando il principio di integrale ripristino della situazione anteriore al pagamento nelle ipotesi sopra indicate, ha comunque stabilito che l'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente riformata, “è ripetibile alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile, poiché, stante il definitivo accertamento dell'insussistenza del diritto ad ottenere la somma originaria, l'obbligo di restituzione è fondato sull'art. 336, comma 2, c.p.c., con correlativo assoggettamento del percettore dell'indebito all'obbligo di sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata, sicché, ricorrendo un'ipotesi di mancanza radicale "ab origine" di tutti i requisiti per il riconoscimento della predetta indennità, non è possibile ipotizzare una sua ignoranza incolpevole” (Cass. Civ. n. 29034/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico tra le parti che gli odierni convenuti abbiano pagato all'attrice l'importo di 134.431,07 euro in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma del 2016, sopra richiamata, oltre le spese processuali in favore del difensore distrattario, che l'importo dovuto all'attrice dai convenuti, a seguito della riforma della sentenza in appello, è pari a
28.086,63 euro e che l'importo in eccesso versato dai convenuti è pari a
108.337,56 euro, importo inclusivo della metà delle spese di registrazione della sentenza di primo grado.
Ciò posto, i motivi di opposizione proposti dall'attrice sono plurimi e vanno valutati separatamente.
Innanzi tutto, l'attrice contesta la competenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma, evidenziando che il contratto concluso 23.09.1996 tra le parti all'art. 35 sancisce la compromissione in arbitrato delle controversie relative all'esecuzione del contratto con facoltà per il committente di declinare la competenza al Tribunale di Roma. L'eccezione di incompetenza è infondata.
Invero, la clausola sopra richiamata opera per le sole controversie relative al contratto di appalto in cui la clausola è contenuta e dunque non è applicabile all'odierno giudizio che ha invece ad oggetto la restituzione degli importi versati in base a sentenza parzialmente riformata in appello, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Dunque, non potendosi ritenere l'odierna lite concernente il contratto di appalto intercorso tra le parti il 23.09.1996, l'eccezione di incompetenza proposta dall'attrice è infondata e va respinta.
In secondo luogo, l'attrice afferma la violazione dell'art. 633 c.p.c., in quanto sarebbe inesistente il diritto alla restituzione affermato dai convenuti, in quanto non vi è un accordo tra le odierne parti che riconosce il credito azionato ai convenuti e considerato che la sentenza della Corte d'Appello di
Roma condanna i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice e nulla dispone sulla restituzione dell'importo oggetto di questo giudizio in favore dei convenuti, sicché difetta il titolo su cui fondare il credito dei convenuti, che avrebbero dovuto agire in giudizio con una domanda di indebito ovvero di ingiustificato arricchimento.
La difesa dell'attrice è infondata.
Come evidenziato in precedenza, il diritto alla riduzione in pristino è un istituto diverso dalla ripetizione dell'indebito, a cui è solo assimilabile, ai fini di disciplina, e sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per effetto della riforma, totale o parziale, di una sentenza di grado precedente, a cui si è dato esecuzione nelle more del giudizio di impugnazione e impone la restituzione di quanto è stato indebitamente versato alla parte vittoriosa in base alla sentenza riformata, a titolo di capitale, interessi dalla data del pagamento e spese di esecuzione.
Pertanto, la riduzione in pristino non esige né un contratto con l'accipiens, né che la sentenza che riforma quella impugnata disponga esplicitamente la restituzione, potendo il solvens richiedere la riduzione in pristino sia nel medesimo giudizio di appello sia in separato giudizio.
Dunque, il rilievo dell'attrice secondo cui la sentenza di appello non riconosce esplicitamente alcun diritto alla restituzione in favore dei convenuti e, dunque, non sussisterebbe alcun diritto di credito per questi, non è condivisibile, fondandosi il credito restitutorio sull'art. 336 c.p.c. e sul pagamento effettuato in esecuzione di una sentenza riformata.
Infine, l'attrice contesta che i difensori dei convenuti abbiano una procura alle liti, in quanto “Nel corpo dell'atto si parla anche di delega e di mandato e nell'intestazione di procura alle liti. Nei documenti presentati, infatti, all'interno del primo si legge: “ … EG … l'avv. Alessio Bianchini ...”, Controparte_1
all'interno del secondo e ... EGNO ... l'avv. Controparte_2 CP_3
Luciano Giorgi” e ciò è confermato anche nell'indicazione delle parti del ricorso monitorio ove si legge “giusta delega allegata al presente atto”. La delega è l'autorizzazione ad operare ai soli fini della redazione dell'istanza e quindi con la delega ricevuta gli avvocati che hanno proposto il ricorso monitorio non avevano la procura allo ius postulandi a stare in giudizio.
Le parti avrebbero dovuto conferire la procura ad litem che è l'atto formale ed autonomo unilaterale con il quale si conferisce al difensore lo ius postulandi, ovvero il ministero di rappresentare la parte in seno al processo”.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 84 c.p.c., a mezzo della procura alle liti il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte assistita, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, e salva la necessità di una procura speciale per gli atti di disposizione del diritto.
Ciò posto, le procure alle liti rilasciate dai convenuti ai difensori Avv.
Bianchini e Giorgi risultano attribuire agli stessi espressamente il potere di rappresentarli e difenderli nel presente giudizio, attribuendo loro anche il potere di visionare atti ed estrarne copia, rinunciare agli atti, transigere, conciliare la lite, chiamare in causa terzi, nominare codifensori e domiciliatari e tali poteri sono conferiti anche per il grado di appello, i reclami avverso ordinanze, per il ricorso in cassazione e per la fase esecutiva.
Dunque, le procure depositate dai difensori appaiono idonee a conferire il potere previsto dall'art. 84 c.p.c. e sono rilasciate nel rispetto delle forme previste dall'art. 83 c.p.c., sicché il motivo di opposizione proposto dall'attrice appare infondato.
In conclusione, risultando dimostrata la fonte del credito azionato dai convenuti ed essendo pacifico l'ammontare del credito e l'effettivo pagamento dell'importo richiesto ad opera dei convenuti e ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione proposti da parte attrice, le domande di quest'ultima vanno respinte con conferma del decreto ingiuntivo, stante la fondatezza della domanda proposta in sede monitoria dai convenuti.
Ciò importa l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata dai convenuti.
Non può accogliersi l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dai convenuti nei confronti di parte attrice, non denotando le difese dell'attrice profili di mala fede o colpa grave, stante la peculiarità degli istituti che vengono in rilievo nel presente giudizio.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo del compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, sicché non
è possibile sul punto recepire le richieste formulate dai convenuti nella nota spese, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito controverso (108.337,56 euro).
Inoltre, in conformità alle richieste operate nella nota spese dai difensori dei convenuti, il compenso degli stessi va aumentato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, secondo cui “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”, essendo tre i convenuti difesi dai difensori.
Nondimeno, secondo l'art. 4 comma 4 del D.M. richiamato, “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in relazione ai criteri di liquidazione del compenso del difensore che assiste più soggetti, che “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del
d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. Civ. n. 10367/2024).
Poiché nel caso di specie, la difesa dei convenuti è stata unitaria, il compenso liquidato in via unitaria ai convenuti va ridotto del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. n. 55/2014 e aumentato del 60% complessivamente per ogni soggetto difeso ulteriore rispetto al primo, in conformità al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 517/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) respinge l'istanza di parte convenuta per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute che si liquidano nella somma di 14.648,40 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Grosseto, 22.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia