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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA AT Presidente
- Francesca Caputo Componente
- IC DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 6633/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv.te Rita Perchiazzi e Federica Bleve,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Raffaele Catapano,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6633/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 23/11/2021, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nato il figlio (SE, Persona_1
03/02/2016).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha esposto che, in sede di separazione, le parti hanno concordato le seguenti condizioni: a) affidamento paritario del figlio minore;
b) assegnazione della casa familiare a sé; c) contributo, a carico di al CP_1 pagamento delle rate residue del muto, nella misura del 50%; d) nulla a titolo di contributo al mantenimento della prole;
e) ripartizione in egual misura delle spese straordinarie.
Ha allegato che, a dispetto degli accordi intercorsi, il minore non ha mai trascorso tempi equivalenti presso i genitori, atteso che la gestione paritaria, concordata per far fronte ai reciproci turni lavorativi, anche notturni, sarebbe venuta meno a far data da maggio 2023, quando, a causa di un problema di salute, avrebbe ottenuto una modifica dell'orario lavorativo, ora concentrato nelle ore antimeridiane. Ha riferito che, da quel momento, ha accettato di pernottare dal padre solo Per_1 sporadicamente.
Ha precisato che il minore soffre di problemi respiratori e che nel 2021 gli è stata diagnosticata una disfluenza, per il superamento della quale è stato avviato un percorso di logopedia, poi interrotto, con il benestare del padre. Ha, altresì, esposto che, suggerito dalla logopedista ai genitori un percorso di parent training, non è di fatto mai stato avviato per l'indisponibilità della controparte.
Ha dedotto l'elevata conflittualità con la parte convenuta, la quale sarebbe incapace di intrattenere con lei una comunicazione civile.
Ha allegato di lavorare quale infermiera di sala operatoria e di percepire una retribuzione di € 1.600,00 mensili. Quanto alla situazione economico-
2 R.G. 6633/2024
patrimoniale della parte convenuta, ha dedotto che costei, impiegata quale operatrice sociosanitaria presso l'Ospedale Vito Fazzi, percepisce una retribuzione pari a circa € 1.500,00 mensili.
Ha lamentato il costante tardivo adempimento del contributo dell'altro genitore alle spese straordinarie sostenute per . Per_1
Ha, infine, riferito di essere comproprietaria con la parte convenuta della casa familiare, per l'acquisto della quale è stato contratto un mutuo cointestato, che continuano a pagare nella misura del 50% ciascuno.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b)
l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; c)
l'assegnazione della casa familiare a sé; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) disporsi un percorso di mediazione familiare fra i coniugi o, in difetto di accordo, un percorso di supporto alla genitorialità in favore della parte convenuta;
g) disporsi che il minore frequenti un corso di logopedia, ponendone i costi a carico di entrambe le parti. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 11/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito tardivamente in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che la controparte terrebbe condotte tali da ingenerare nel minore una sindrome da alienazione parentale. Ha riferito di aver interrotto il percorso di parent training per motivi economici e a causa dell'atteggiamento ostile della controparte.
Ha allegato di percepire una retribuzione pari ad € 930,34 circa e di aver dovuto sottoscrivere un finanziamento e la cessione del quinto dello stipendio per far fronte alle spese straordinarie per il figlio e per estinguere dei prestiti personali contratti per le spese del matrimonio e per l'acquisto
3 R.G. 6633/2024
della casa familiare. Ha precisato di essere, altresì, gravato da un canone di locazione pari ad € 350,00 mensili e dal pagamento del 50% delle rate di mutuo. Ha riferito che controparte percepisce per intero ed in via esclusiva l'A.U.U. Si è, infine, dichiarato disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
c) l'assegnazione della casa familiare alla parte attrice;
d) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
e) la quantificazione del proprio contributo mensile al mantenimento della prole nella misura minima, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un congro assegno divorzile per sé; g) la condanna della controparte al risarcimento dei danni nell'ipotesi di accertamento, a mezzo c.t.u., di condotte materne tese ad ingenerare nel minore un'alienazione parentale ai propri danni. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 23/01/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
• Affidamento del figlio minore e frequentazione
Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale.
Le decisioni di maggiore rilevanza saranno assunte di comune accordo, mentre quelle di ordinaria rilevanza potranno essere assunte disgiuntamente.
Il figlio minore è collocato in via prevalente presso la madre con conseguente assegnazione alla medesima della casa familiare, sita in Cavallino (LE) alla via Lizzanello n. 80/C.
• Frequentazione
- Il padre potrà vedere e/o tenere con sé il figlio il martedì e venerdì pomeriggio, prendendolo all'uscita da scuola (ovvero
4 R.G. 6633/2024
in periodo non scolastico dal campo scuola estivo) e riaccompagnandolo presso la madre alle ore 20,00 durante il periodo scolastico e alle 21:00 nel restante periodo. Nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, il padre prenderà il figlio da scuola e lo terrà con sé fino all'uscita dal lavoro della madre
(massimo le ore 15:00) la quale andrà a prenderlo dall'abitazione del padre (a condizione che si trovi al massimo
5 km di distanza dalla sede lavorativa o dal domicilio della stessa).
Il padre potrà altresì tenere con sé a fine settimana Per_1 alterni, dalle ore 13,30 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernottamento presso di sé: nel fine settimana di sua spettanza, resta ferma la facoltà del padre di tenere con sé il figlio fin dal venerdì sera precedente, quando avrà il sabato libero.
- Durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà con il Per_1 padre, ad anni alterni, dalle 12,00 del sabato santo alle ore
21,00 della domenica di Pasqua ovvero dalle ore 10,00 del
Lunedì Santo alle ore 19,00 del martedì successivo.
Per l'anno 2026, il minore trascorrerà il primo periodo (sabato
e domenica di Pasqua) con il padre ed il secondo periodo con la madre.
- In occasione delle vacanze di Natale, il bambino trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i seguenti periodi: dal 23/12 al
30/12 ovvero dal 31/12 al 06/01.
- Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre quindici giorni, da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in considerazione dei periodi di ferie di entrambi i genitori.
- Il minore potrà trascorrere il giorno del compleanno del padre
e la festa del papà con il padre;
il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con la madre.
5 R.G. 6633/2024
- I genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno del figlio e le altre ricorrenze più importanti che lo riguardano, concordando le modalità di festeggiamento.
- In caso di impossibilità, il minore trascorrerà tali ricorrenze fino alle 17,00 con un genitore e dalle 17,00 fino alla mattina successiva con l'altro.
- Le altre festività (25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12) saranno trascorse alternativamente col padre o con la madre.
- È fatta salva la possibilità di modificare concordemente la frequentazione in relazione alle esigenze di entrambi i genitori
e del figlio. In caso di impossibilità a tenere con sé il figlio nei giorni di spettanza, tale impossibilità dovrà essere comunicata almeno 2 giorni prima.
Entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con il figlio quando è con l'altro genitore in orari compatibili con gli impegni del minore stesso.
I genitori si impegnano a consentire al figlio di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i coniugi si impegnano a non presentare al figlio eventuali nuovi partner fino a quando la relazione non sarà stabile.
Eventuali viaggi del minore con uno dei genitori fuori provincia dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore.
Le parti si impegnano a non pubblicare immagini del figlio sui social.
• Obblighi di mantenimento
Il signor si impegna a versare in favore della signora CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_1 somma complessiva di € 230,00 entro il giorno 27 di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima individuato dal
6 R.G. 6633/2024
codice IBAN [...], con rivalutazione ISTAT a partire da settembre 2026.
L'importo dell'assegno unico per il figlio sarà percepito Per_1 per intero dalla signora . Parte_1
Le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, secondo il protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il
Tribunale di Lecce del 21/05/18, dandosi atto che le spese straordinarie preesistenti sono: assicurazione Metlife, controlli medici specialistici (ortopedico, pediatra specialista in malattie respiratorie), un'attività sportiva adatta alle sue esigenze di salute, campi scuola estivi, baby sitter dalle 7,00 alle 8,00 e il sabato dalle 7,00 alle 13,30.
Si specifica che la spesa della babysitter per gli altri giorni e orari in cui non va a scuola, quando entrambi i genitori Per_1 lavorano, saranno ad esclusivo carico del genitore presso cui il minore dovrebbe stare nel lasso di tempo in cui presta il servizio la tata.
I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti ed autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsivoglia assegno divorzile per se stessi.
• Altri accordi
Il signor si impegna a trasferire la nuda proprietà della CP_1 casa familiare sita in Cavallino alla via Lizzanello n. 80/c in favore del figlio e l'usufrutto alla signora Per_1 Parte_1 entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo. Le spese del trasferimento di proprietà saranno ripartite fra i genitori in parti uguali.
Le parti si danno atto che il trasferimento della proprietà è funzionale e indispensabile alla soluzione della crisi coniugale.
Le parti concordano che tutti gli oneri che graveranno sul figlio in quanto nudo proprietario dell'immobile (ivi comprese le spese
7 R.G. 6633/2024
di manutenzione straordinaria) saranno sostenuti dai genitori in ragione del 60% alla signora e del 40% al signor Parte_1
fino all'indipendenza economica del figlio. CP_1
La signora si impegna ad accollarsi per intero il mutuo Parte_1 contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare ed a estromettere il signor dal debito nei confronti della CP_1 banca.
Il signor corrisponderà alla signora la somma CP_1 Parte_1 di € 3.000,00 a saldo e transazione del decreto ingiuntivo notificato in data 9 gennaio 2025, nonché delle ulteriori spese straordinarie maturate fino alla data odierna, e delle rate di mutuo non pagate fino ad oggi. Detta somma verrà corrisposta in un'unica soluzione entro il 31/12/2025.
Le parti si scambiano reciproco assenso per il rilascio di qualsiasi documentazione amministrativa e, in particolare, del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi
e per il figlio minore.
Con l'esatta esecuzione dei predetti accordi, le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa;
si impegnano altresì ad abbandonare il Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di
Lecce 2512/25 con spese compensate;
la signora si Parte_1 impegna a non mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo n.
28/2025 reso nel procedimento n. 5/25 del Giudice di Pace di
Lecce (salvo buon fine del pagamento concordato).
Le parti convengono di dare immediata esecuzione al presente accordo.
Le spese legali sono compensate fra le parti;
i rispettivi procuratori sottoscrivono i presenti accordi anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
8 R.G. 6633/2024
1.5.- Lette le note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025, il giudice delegato, preso atto dell'intesa conciliativa raggiunta dalle parti, ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e depositate telematicamente il
09/09/2025 e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 07/11/2024).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 23/11/2021, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla presidente delegata, avvenuta all'udienza del 18/05/2021;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 09/09/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6633/2024 introdotto con ricorso del
11/10/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
9 R.G. 6633/2024
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Castrignano del Capo in data 03/06/2010 tra Parte_1
(SE (LE), 27/01/1978) e (San IO ON Controparte_1
(TA), 24/07/1972) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2010;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
09/09/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Castrignano del Capo per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC DE IA AT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA AT Presidente
- Francesca Caputo Componente
- IC DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 6633/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv.te Rita Perchiazzi e Federica Bleve,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Raffaele Catapano,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6633/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 23/11/2021, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nato il figlio (SE, Persona_1
03/02/2016).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha esposto che, in sede di separazione, le parti hanno concordato le seguenti condizioni: a) affidamento paritario del figlio minore;
b) assegnazione della casa familiare a sé; c) contributo, a carico di al CP_1 pagamento delle rate residue del muto, nella misura del 50%; d) nulla a titolo di contributo al mantenimento della prole;
e) ripartizione in egual misura delle spese straordinarie.
Ha allegato che, a dispetto degli accordi intercorsi, il minore non ha mai trascorso tempi equivalenti presso i genitori, atteso che la gestione paritaria, concordata per far fronte ai reciproci turni lavorativi, anche notturni, sarebbe venuta meno a far data da maggio 2023, quando, a causa di un problema di salute, avrebbe ottenuto una modifica dell'orario lavorativo, ora concentrato nelle ore antimeridiane. Ha riferito che, da quel momento, ha accettato di pernottare dal padre solo Per_1 sporadicamente.
Ha precisato che il minore soffre di problemi respiratori e che nel 2021 gli è stata diagnosticata una disfluenza, per il superamento della quale è stato avviato un percorso di logopedia, poi interrotto, con il benestare del padre. Ha, altresì, esposto che, suggerito dalla logopedista ai genitori un percorso di parent training, non è di fatto mai stato avviato per l'indisponibilità della controparte.
Ha dedotto l'elevata conflittualità con la parte convenuta, la quale sarebbe incapace di intrattenere con lei una comunicazione civile.
Ha allegato di lavorare quale infermiera di sala operatoria e di percepire una retribuzione di € 1.600,00 mensili. Quanto alla situazione economico-
2 R.G. 6633/2024
patrimoniale della parte convenuta, ha dedotto che costei, impiegata quale operatrice sociosanitaria presso l'Ospedale Vito Fazzi, percepisce una retribuzione pari a circa € 1.500,00 mensili.
Ha lamentato il costante tardivo adempimento del contributo dell'altro genitore alle spese straordinarie sostenute per . Per_1
Ha, infine, riferito di essere comproprietaria con la parte convenuta della casa familiare, per l'acquisto della quale è stato contratto un mutuo cointestato, che continuano a pagare nella misura del 50% ciascuno.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b)
l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; c)
l'assegnazione della casa familiare a sé; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) disporsi un percorso di mediazione familiare fra i coniugi o, in difetto di accordo, un percorso di supporto alla genitorialità in favore della parte convenuta;
g) disporsi che il minore frequenti un corso di logopedia, ponendone i costi a carico di entrambe le parti. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 11/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito tardivamente in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che la controparte terrebbe condotte tali da ingenerare nel minore una sindrome da alienazione parentale. Ha riferito di aver interrotto il percorso di parent training per motivi economici e a causa dell'atteggiamento ostile della controparte.
Ha allegato di percepire una retribuzione pari ad € 930,34 circa e di aver dovuto sottoscrivere un finanziamento e la cessione del quinto dello stipendio per far fronte alle spese straordinarie per il figlio e per estinguere dei prestiti personali contratti per le spese del matrimonio e per l'acquisto
3 R.G. 6633/2024
della casa familiare. Ha precisato di essere, altresì, gravato da un canone di locazione pari ad € 350,00 mensili e dal pagamento del 50% delle rate di mutuo. Ha riferito che controparte percepisce per intero ed in via esclusiva l'A.U.U. Si è, infine, dichiarato disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
c) l'assegnazione della casa familiare alla parte attrice;
d) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
e) la quantificazione del proprio contributo mensile al mantenimento della prole nella misura minima, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un congro assegno divorzile per sé; g) la condanna della controparte al risarcimento dei danni nell'ipotesi di accertamento, a mezzo c.t.u., di condotte materne tese ad ingenerare nel minore un'alienazione parentale ai propri danni. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 23/01/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
• Affidamento del figlio minore e frequentazione
Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale.
Le decisioni di maggiore rilevanza saranno assunte di comune accordo, mentre quelle di ordinaria rilevanza potranno essere assunte disgiuntamente.
Il figlio minore è collocato in via prevalente presso la madre con conseguente assegnazione alla medesima della casa familiare, sita in Cavallino (LE) alla via Lizzanello n. 80/C.
• Frequentazione
- Il padre potrà vedere e/o tenere con sé il figlio il martedì e venerdì pomeriggio, prendendolo all'uscita da scuola (ovvero
4 R.G. 6633/2024
in periodo non scolastico dal campo scuola estivo) e riaccompagnandolo presso la madre alle ore 20,00 durante il periodo scolastico e alle 21:00 nel restante periodo. Nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, il padre prenderà il figlio da scuola e lo terrà con sé fino all'uscita dal lavoro della madre
(massimo le ore 15:00) la quale andrà a prenderlo dall'abitazione del padre (a condizione che si trovi al massimo
5 km di distanza dalla sede lavorativa o dal domicilio della stessa).
Il padre potrà altresì tenere con sé a fine settimana Per_1 alterni, dalle ore 13,30 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernottamento presso di sé: nel fine settimana di sua spettanza, resta ferma la facoltà del padre di tenere con sé il figlio fin dal venerdì sera precedente, quando avrà il sabato libero.
- Durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà con il Per_1 padre, ad anni alterni, dalle 12,00 del sabato santo alle ore
21,00 della domenica di Pasqua ovvero dalle ore 10,00 del
Lunedì Santo alle ore 19,00 del martedì successivo.
Per l'anno 2026, il minore trascorrerà il primo periodo (sabato
e domenica di Pasqua) con il padre ed il secondo periodo con la madre.
- In occasione delle vacanze di Natale, il bambino trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i seguenti periodi: dal 23/12 al
30/12 ovvero dal 31/12 al 06/01.
- Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre quindici giorni, da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in considerazione dei periodi di ferie di entrambi i genitori.
- Il minore potrà trascorrere il giorno del compleanno del padre
e la festa del papà con il padre;
il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con la madre.
5 R.G. 6633/2024
- I genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno del figlio e le altre ricorrenze più importanti che lo riguardano, concordando le modalità di festeggiamento.
- In caso di impossibilità, il minore trascorrerà tali ricorrenze fino alle 17,00 con un genitore e dalle 17,00 fino alla mattina successiva con l'altro.
- Le altre festività (25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12) saranno trascorse alternativamente col padre o con la madre.
- È fatta salva la possibilità di modificare concordemente la frequentazione in relazione alle esigenze di entrambi i genitori
e del figlio. In caso di impossibilità a tenere con sé il figlio nei giorni di spettanza, tale impossibilità dovrà essere comunicata almeno 2 giorni prima.
Entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con il figlio quando è con l'altro genitore in orari compatibili con gli impegni del minore stesso.
I genitori si impegnano a consentire al figlio di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i coniugi si impegnano a non presentare al figlio eventuali nuovi partner fino a quando la relazione non sarà stabile.
Eventuali viaggi del minore con uno dei genitori fuori provincia dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore.
Le parti si impegnano a non pubblicare immagini del figlio sui social.
• Obblighi di mantenimento
Il signor si impegna a versare in favore della signora CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_1 somma complessiva di € 230,00 entro il giorno 27 di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima individuato dal
6 R.G. 6633/2024
codice IBAN [...], con rivalutazione ISTAT a partire da settembre 2026.
L'importo dell'assegno unico per il figlio sarà percepito Per_1 per intero dalla signora . Parte_1
Le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, secondo il protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il
Tribunale di Lecce del 21/05/18, dandosi atto che le spese straordinarie preesistenti sono: assicurazione Metlife, controlli medici specialistici (ortopedico, pediatra specialista in malattie respiratorie), un'attività sportiva adatta alle sue esigenze di salute, campi scuola estivi, baby sitter dalle 7,00 alle 8,00 e il sabato dalle 7,00 alle 13,30.
Si specifica che la spesa della babysitter per gli altri giorni e orari in cui non va a scuola, quando entrambi i genitori Per_1 lavorano, saranno ad esclusivo carico del genitore presso cui il minore dovrebbe stare nel lasso di tempo in cui presta il servizio la tata.
I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti ed autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsivoglia assegno divorzile per se stessi.
• Altri accordi
Il signor si impegna a trasferire la nuda proprietà della CP_1 casa familiare sita in Cavallino alla via Lizzanello n. 80/c in favore del figlio e l'usufrutto alla signora Per_1 Parte_1 entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo. Le spese del trasferimento di proprietà saranno ripartite fra i genitori in parti uguali.
Le parti si danno atto che il trasferimento della proprietà è funzionale e indispensabile alla soluzione della crisi coniugale.
Le parti concordano che tutti gli oneri che graveranno sul figlio in quanto nudo proprietario dell'immobile (ivi comprese le spese
7 R.G. 6633/2024
di manutenzione straordinaria) saranno sostenuti dai genitori in ragione del 60% alla signora e del 40% al signor Parte_1
fino all'indipendenza economica del figlio. CP_1
La signora si impegna ad accollarsi per intero il mutuo Parte_1 contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare ed a estromettere il signor dal debito nei confronti della CP_1 banca.
Il signor corrisponderà alla signora la somma CP_1 Parte_1 di € 3.000,00 a saldo e transazione del decreto ingiuntivo notificato in data 9 gennaio 2025, nonché delle ulteriori spese straordinarie maturate fino alla data odierna, e delle rate di mutuo non pagate fino ad oggi. Detta somma verrà corrisposta in un'unica soluzione entro il 31/12/2025.
Le parti si scambiano reciproco assenso per il rilascio di qualsiasi documentazione amministrativa e, in particolare, del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi
e per il figlio minore.
Con l'esatta esecuzione dei predetti accordi, le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa;
si impegnano altresì ad abbandonare il Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di
Lecce 2512/25 con spese compensate;
la signora si Parte_1 impegna a non mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo n.
28/2025 reso nel procedimento n. 5/25 del Giudice di Pace di
Lecce (salvo buon fine del pagamento concordato).
Le parti convengono di dare immediata esecuzione al presente accordo.
Le spese legali sono compensate fra le parti;
i rispettivi procuratori sottoscrivono i presenti accordi anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
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1.5.- Lette le note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025, il giudice delegato, preso atto dell'intesa conciliativa raggiunta dalle parti, ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e depositate telematicamente il
09/09/2025 e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 07/11/2024).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 23/11/2021, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla presidente delegata, avvenuta all'udienza del 18/05/2021;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 09/09/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6633/2024 introdotto con ricorso del
11/10/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
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1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Castrignano del Capo in data 03/06/2010 tra Parte_1
(SE (LE), 27/01/1978) e (San IO ON Controparte_1
(TA), 24/07/1972) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2010;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
09/09/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Castrignano del Capo per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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