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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14865 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dottor Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6830, del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 16.5.2025,
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1
domicilio digitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Pugliese per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del Controparte_1 ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- convenuto -
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la “ conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo Controparte_1
pagina 1 di 6 condannare al pagamento della somma di euro 74.992,00 oltre interessi ex artt. 2 e
5 d.l.vo n. 231/02 fino al saldo, oltre interessi ex art. 1283 o 2284 cc. ed oltre euro
280,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02.
Parte attrice esponeva di essere cessionaria dei crediti e mandataria all'incasso dalla e di aver diritto al pagamento delle somme richieste. Controparte_2
Si costituiva il , eccependo l'incompetenza per territorio, il difetto di CP_1
legittimazione attiva, la inopponibilità della cessione, la mancata prova del credito,
l'intervenuto pagamento, l'errata decorrenza degli interessi moratori e che non erano dovuti i 40,00 euro ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02.
All'udienza del 16.5.2025 parte attrice concludeva come da citazione, riconoscendo l'intervenuto ed integrale pagamento della somma per sorte capitale, il per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della CP_1
domanda ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
Ed invero, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.
Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
“forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c.
pagina 2 di 6 Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come
è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n.2440 del 18.11.1923 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.
In definitiva, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ.
(Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300; Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909).
Orbene, i creduti, poi ceduti, per il luogo in cui sono sorti determinano la competenza del Tribunale di Palermo, mentre a Milano, dove ha domicilio il creditore, ha sede la tesoreria provinciale, atteso anche che le norme sulla contabilità pubblica tendono a facilitare i pagamenti al creditore e fanno riferimento al creditore attuale.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, la competenza, in via alternativa, del
Tribunale di Palermo o di Milano.
Peraltro, parte opponente nulla ha eccepito in ordine al foro facoltativo di , CP_1 con la conseguenza che l'eccezione deve considerarsi inammissibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e pagina 3 di 6 si considera non proposta ove non contenga l'indicazione del giudice che la parte eccipiente ritiene competente.
La norma in questione pone, dunque, a carico della parte che solleva l'eccezione un onere di indicazione coerente con la natura dell'eccezione stessa, riservata alle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato questo onere, richiedendo che, in caso di presenza di più criteri di collegamento territoriale, il convenuto debba contestare specificatamente tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge, perché in mancanza la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (tra le tante App. Napoli, Sez. III,
30/03/2006; Trib. Monza, Sez. IV, 30/01/2006; Trib. Alba, 09/07/2005; Cass. civ.,
Sez. I, 29/03/2005, n. 6626; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 10/11/2003, n. 16866; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 10/01/2003, n. 269; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 14/06/2002, n.
8590).
Per altro profilo, a prescindere da ogni questione sulla opponibilità della cessione di credito, parte attrice è in ogni caso mandataria all'incasso dei crediti giusta atto notarile dll'1.9.2021 (doc. n. 3 fascicolo parte attrice) e le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di non opponibilità delle cessioni sono conseguentemente rigettate.
Nel merito, parte attrice ha riconosciuto l'intervenuto pagamento per sorte capitale, sul quale residuano gli interessi ex d.l.vo n. 231/02, il quali coprono ogni danno da ritardo fino al saldo, e l'importo di euro 280,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n.
231/02.
Sul riconoscimento delle somme ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, il CP_1 eccepisce che l'importo forfettario di quaranta euro non riguarderebbe le singole fatture, ma il costo di recupero dell'intero credito azionato.
Questa tesi non può essere seguita.
pagina 4 di 6 La “ratio” dell'intera normativa di cui al d.l.vo n. 231/02 è quella di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori (da ultimo così Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/05/2022, n.
16273).
Va da sé che questa “congruità” del ristoro del danno non sarebbe soddisfatta qualora l'art. 6) fosse interpretato nel senso di prevedere il danno forfettario di quaranta euro in relazione al credito unitario azionato in giudizio e non alle singole fatture, fatture che si riferiscono a singole prestazioni ed a singoli crediti.
Così argomentando, a fronte di un ritardato pagamento di euro 74.992,00 portato da varie fatture insolute, il danno forfettario sarebbe solo di quaranta euro, dunque irrisorio, ipotesi contrastante con l'esigenza di assicurare un effettivo e congruo ristoro al creditore per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
In definitiva, deve ritenersi che l'importo di quaranta euro riguardi le singole fatture insolute e, dunque, la somma di euro 280,00 è riconosciuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna il , Controparte_1
in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore della “ Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma pari agli
[...]
interessi ex d.l.vo n. 231/02 sull'importo di euro 74.992,00 dalla scadenza delle singole fatture e fino al saldo, nonché della somma di euro 280,00; b) condanna il
, in persona del Controparte_1
ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali pari ad euro 3.000,00 per compensi ed euro 790,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali.
pagina 5 di 6 Roma, 26.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dottor Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6830, del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 16.5.2025,
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1
domicilio digitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Pugliese per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del Controparte_1 ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- convenuto -
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la “ conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo Controparte_1
pagina 1 di 6 condannare al pagamento della somma di euro 74.992,00 oltre interessi ex artt. 2 e
5 d.l.vo n. 231/02 fino al saldo, oltre interessi ex art. 1283 o 2284 cc. ed oltre euro
280,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02.
Parte attrice esponeva di essere cessionaria dei crediti e mandataria all'incasso dalla e di aver diritto al pagamento delle somme richieste. Controparte_2
Si costituiva il , eccependo l'incompetenza per territorio, il difetto di CP_1
legittimazione attiva, la inopponibilità della cessione, la mancata prova del credito,
l'intervenuto pagamento, l'errata decorrenza degli interessi moratori e che non erano dovuti i 40,00 euro ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02.
All'udienza del 16.5.2025 parte attrice concludeva come da citazione, riconoscendo l'intervenuto ed integrale pagamento della somma per sorte capitale, il per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della CP_1
domanda ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
Ed invero, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.
Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
“forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c.
pagina 2 di 6 Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come
è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n.2440 del 18.11.1923 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.
In definitiva, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ.
(Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300; Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909).
Orbene, i creduti, poi ceduti, per il luogo in cui sono sorti determinano la competenza del Tribunale di Palermo, mentre a Milano, dove ha domicilio il creditore, ha sede la tesoreria provinciale, atteso anche che le norme sulla contabilità pubblica tendono a facilitare i pagamenti al creditore e fanno riferimento al creditore attuale.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, la competenza, in via alternativa, del
Tribunale di Palermo o di Milano.
Peraltro, parte opponente nulla ha eccepito in ordine al foro facoltativo di , CP_1 con la conseguenza che l'eccezione deve considerarsi inammissibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e pagina 3 di 6 si considera non proposta ove non contenga l'indicazione del giudice che la parte eccipiente ritiene competente.
La norma in questione pone, dunque, a carico della parte che solleva l'eccezione un onere di indicazione coerente con la natura dell'eccezione stessa, riservata alle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato questo onere, richiedendo che, in caso di presenza di più criteri di collegamento territoriale, il convenuto debba contestare specificatamente tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge, perché in mancanza la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (tra le tante App. Napoli, Sez. III,
30/03/2006; Trib. Monza, Sez. IV, 30/01/2006; Trib. Alba, 09/07/2005; Cass. civ.,
Sez. I, 29/03/2005, n. 6626; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 10/11/2003, n. 16866; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 10/01/2003, n. 269; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 14/06/2002, n.
8590).
Per altro profilo, a prescindere da ogni questione sulla opponibilità della cessione di credito, parte attrice è in ogni caso mandataria all'incasso dei crediti giusta atto notarile dll'1.9.2021 (doc. n. 3 fascicolo parte attrice) e le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di non opponibilità delle cessioni sono conseguentemente rigettate.
Nel merito, parte attrice ha riconosciuto l'intervenuto pagamento per sorte capitale, sul quale residuano gli interessi ex d.l.vo n. 231/02, il quali coprono ogni danno da ritardo fino al saldo, e l'importo di euro 280,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n.
231/02.
Sul riconoscimento delle somme ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02, il CP_1 eccepisce che l'importo forfettario di quaranta euro non riguarderebbe le singole fatture, ma il costo di recupero dell'intero credito azionato.
Questa tesi non può essere seguita.
pagina 4 di 6 La “ratio” dell'intera normativa di cui al d.l.vo n. 231/02 è quella di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori (da ultimo così Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/05/2022, n.
16273).
Va da sé che questa “congruità” del ristoro del danno non sarebbe soddisfatta qualora l'art. 6) fosse interpretato nel senso di prevedere il danno forfettario di quaranta euro in relazione al credito unitario azionato in giudizio e non alle singole fatture, fatture che si riferiscono a singole prestazioni ed a singoli crediti.
Così argomentando, a fronte di un ritardato pagamento di euro 74.992,00 portato da varie fatture insolute, il danno forfettario sarebbe solo di quaranta euro, dunque irrisorio, ipotesi contrastante con l'esigenza di assicurare un effettivo e congruo ristoro al creditore per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
In definitiva, deve ritenersi che l'importo di quaranta euro riguardi le singole fatture insolute e, dunque, la somma di euro 280,00 è riconosciuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna il , Controparte_1
in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore della “ Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma pari agli
[...]
interessi ex d.l.vo n. 231/02 sull'importo di euro 74.992,00 dalla scadenza delle singole fatture e fino al saldo, nonché della somma di euro 280,00; b) condanna il
, in persona del Controparte_1
ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali pari ad euro 3.000,00 per compensi ed euro 790,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali.
pagina 5 di 6 Roma, 26.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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