Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3197/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3197 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dall'avv. BOLOGNA CORRADO (c.f. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_1
PRIAMO MATTEO DOMENICO (c.f. ), da ritenersi C.F._2
elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo p.e.c.:
Email_1
OPPONENTE
E
(p.iva. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, come da procura in atti, dall'Avv. AVERSA ANGELA (c.f.
), da ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo C.F._3
indirizzo p.e.c.: Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1
- Per parte opponente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione
e difesa,
- previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, revocare e dichiarare comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n.1072/2022
R.G. 2545/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla essere dovuto da alla per alcun titolo Parte_1 Controparte_1
o ragione;
- in subordine, accertare e dichiarare che non ha Controparte_1
correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti di per Parte_1
l'effetto, condannare a corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
[...]
1) l'importo di Euro 8.228,50= come determinati dalla stazione appaltante TIM, e conseguentemente addebitati ad a titolo di clausola penale contrattuale Parte_1
riconnessa al tardivo utilizzo dello strumento denominato “xpoles” da part di
[...]
Controparte_1
2) l'importo di Euro 2.154,00= come determinati dalla stazione appaltante TIM, e conseguentemente addebitati ad a titolo di clausola penale contrattuale Parte_1 in conseguenza dell'esito negativo delle verifiche c.d. IVVR di “qualità di campo” sulle opere eseguite da sui “network” di LA (TO) e Controparte_1
GO (TO);
3) l'importo di Euro 12.852,91= a titolo di penale determinata dalla stazione appaltante TIM s.p.a. risarcimento del danno a fronte dei difetti riscontrati nell'attività svolta da Controparte_1
- accertare e dichiarare che è creditrice per fornitura di merce nei Parte_1 confronti di dell'importo di Euro 11.560,18= e per Controparte_1
l'effetto condannare al pagamento del predetto importo Controparte_1
in favore di Parte_1
- disporre se del caso la compensazione tra gli importi di cui Parte_2
[...
[...] [
dovesse essere riconosciuta creditrice e gli importi maturati a credito di
[...] Pt_1
come sopra determinati.
[...]
Spese e competenze professionali interamente rifuse”.
- Per parte opposta:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di €. 170.856,71, giusta ordinanza del 27/04/2023; in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente per euro 170.856,71, oltre interessi e spese, e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'esponente dell'importo anzidetto, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e fino al saldo;
in ogni caso, con liquidazione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge da distrarsi”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora innanzi, ha Parte_1 Pt_1
Co convenuto in giudizio (d'ora innanzi ), per ottenere Controparte_1
la revoca del decreto ingiuntivo n. 1072/2022 (R.G. n. 2545/2022) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale e notificato all'opponente in data 18.10.2022, avente ad oggetto la corresponsione di € 205.652,30 (oltre interessi e spese di Co procedura) a titolo di corrispettivo per prestazioni eseguite dalla , su ordine della
Apitel, in esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data 2.5.2019, avente ad oggetto lavori di “costruzione della rete di telecomunicazioni rame e fibra ottica” in
Piemonte.
In particolare, parte opponente ha eccepito il mancato rispetto delle condizioni contrattuali strumentali alla richiesta di pagamento, l'esistenza di un controcredito
3 pari ad Euro 11.560,18 per la fornitura “di merce che la subappaltatrice ha ordinato ed acquistato per l'esecuzione delle attività alla stessa commissionate” nonché
l'inadempimento della opposta nell'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, con Co conseguente diritto della a rivalersi nei confronti di per gli importi CP_2
addebitati dalla Committente (TIM S.p.A.) a titolo di penale. Co Con comparsa depositata in data 21.3.2023 si è costituita la , contestando la fondatezza dell'opposizione ed evidenziando come le fatture azionate in sede monitoria avessero già ottenuto il benestare della società opponente.
Ha chiesto pertanto: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c. (o, in subordine, l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. sulle somme non contestate); nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto o comunque, in via subordinata, condannare l'opponente al pagamento di Euro 194.092,30, oltre interessi e spese;
il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza, svoltasi in modalità figurata, il Giudice, ha concesso la provvisoria esecuzione parziale limitatamente all'importo di Euro 170.856,71, assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 30.11.2023, ove la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024, ivi assunta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Merito
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
1.1. Com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, grava sulla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Infatti, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che
4 l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. civ. n.
5754/2009; Cass. civ. n. 15339/2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. civ. n. 5915/2011,
Cass. civ. n. 5071/2009, Cass. civ. n. 17371/2003, Cass. civ. n. 21466/2013).
1.2. Ebbene, laddove si verta (come nella fattispecie in esame) in materia contrattuale, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe sul preteso creditore l'onere di allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n.
13533/2001).
2. Tanto premesso in diritto va evidenziato come nel caso di specie, parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha fornito ampia documentazione a supporto dei fatti costitutivi della domanda monitoria, producendo in sede di ricorso monitorio, il contratto di appalto (doc. 1), le fatture insolute elettroniche (doc. 2) con estratto autentico notarile del registro Iva vendita (doc. 3) ed integrando tale documentazione, in sede di comparsa di costituzione, con la produzione dei benestare alla fatturazione predisposti dalla parte opponente prima dell'emissione delle fatture azionate (all. 1-
6), del tutto corrispondenti agli importi richiesti e la cui conformità all'originale non è stata disconosciuta dalla opponente.
2.1. Alla luce di tali elementi, l'esistenza del rapporto di subappalto, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate e la congruità del prezzo ivi indicato rispetto agli accordi intercorsi tra le parti, si reputano pienamente provate.
2.2. Spettava, quindi, a parte opponente fornire prova di un fatto modificativo, estintivo o modificativo della pretesa creditoria.
Tale onere non si reputa assolto.
3. Al riguardo la si è limitata a sostenere che, in base agli artt.
7.7 e 7.8 Pt_1
Co del contratto intercorso con la il diritto al pagamento da parte della subappaltatrice
5 fosse sospensivamente condizionato alla trasmissione da parte della stessa, “con riferimento a ciascun lavoratore occupato nell'esecuzione del contratto” di “copia delle buste paga sottoscritte per quietanza dal lavoratore relative al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso il cantiere e/o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto adempimento degli oneri retributivi pertinenti” e che, non avendo dimostrato l'avveramento della suddetta condizione “sospensiva” ha Pt_1
diritto a sospendere i pagamenti.
Tale eccezione non si reputa dirimente.
3.1. Infatti, le clausole contrattuali sopra riportate sono all'evidenza volte a tutelare il sub-committente dal rischio derivante dalla solidarietà prevista dall'art. 1676 c.c. Com'è noto, infatti, qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare l'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari (Cass. civ. n. 9048/2006).
3.2. È vero altresì, tuttavia, che, la solidarietà dell'art. 1676 cod. civ. non opera in assenza di pretese anche in via stragiudiziale da parte dei dipendenti del subappaltatore e che l'adempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto di subappalto ricorre soltanto fino alla concorrenza del debito che il committente - o il subcommittente - abbia verso l'appaltatore - o il subappaltatore - nel tempo in cui i lavoratori propongono la domanda (per l'applicabilità dell'art. 1676 cod. civ. anche al subappalto, cfr. Cass. civ. n. 24368/2017; Cass. civ. n. 12048/2003).
3.3. Ciò implica che il sub-committente non possa paralizzare, in assenza di pretese effettive, il credito del subappaltatore con la mancata dimostrazione della regolarità retributiva e contributiva dei dipendenti di quest'ultimo, in quanto la responsabilità ex art. 1676 cod. civ. è subordinata all'esistenza di un debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento (così Cass. civ. n. 35962/2021; da ultimo, v. Cass. civ. n. 1281/2024).
6 3.4. Ne discende, che, nel caso di specie, in assenza di documentate richieste di pagamento da parte dei lavoratori della opposta, l'eccezione formulata dalla si Pt_1
rivela del tutto contraria a buona fede e non idonea a paralizzare la pretesa creditoria relativa a lavorazioni pacificamente eseguite.
4. Quanto all'ulteriore eccezione di inadempimento, la stessa risulta oltremodo generica e non supportata da idoneo riscontro probatorio.
4.1. A tal riguardo è opportuno evidenziare come il benestare alla fatturazione
Co emesso in favore di costituisca una ricognizione di debito, in quanto con esso il soggetto legittimato, verificata la corretta esecuzione dei lavori, riconosce il diritto della controparte ad ottenere il pagamento dell'importo che sarebbe stato portato dalla fatture da emettersi, talché sarebbe stato onere della provare i fatti che Pt_1
tolgono valore al riconoscimento, ivi compreso l'inadempimento del creditore procedente.
4.2. Ed invece, sul punto, si è limitata ad allegare che: “in relazione Pt_1 all'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto ad S.T., la Committente TIM ha in particolare contestato:
- gli inadempimenti meglio evidenziati dell'allegato Report (doc. 16), che individua il cantiere, l'ammontare della penale, nonché la tipologia del difetto contestato, conseguendone l'addebito, a carico di di Euro 12.852,91=; Pt_1
- i ritardi dovuti a c.d. “processi errati” riconnessi al tardivo utilizzo dello strumento denominato “xpoles”, che ha impedito la rapportazione verso TIM, come evidenziato nell'allegato Report (doc. 17), da cui è scaturito l'addebito, da parte di TIM s.p.a. a carico di di una penale giornaliera, sino a rapportazione intervenuta, nella Pt_1
misura del 2% sul valore del realizzato, pari ad Euro 8.228,50=;
- gli ulteriori addebiti, pari a Euro 2.154,00= a seguito delle verifiche di “qualità in campo” (c.d. IVVR) eseguite sui “network” di LA (TO) e GO (TO) (docc.
18, 19 e 20)”.
4.3. Premesso che l'onere di specifica allegazione (e dimostrazione) degli elementi costitutivi della propria pretesa non può ritenersi assolto tramite il generico rinvio
(per relationem) al contenuto degli allegati prodotti in giudizio (tanto più ove, come in specie, gli stessi siano a loro volta generici) e che la difesa della opposta, al fine di
7 contestare qualsivoglia addebito, ha valorizzato la circostanza che, nell'emettere i benestare, la scomputava già le somme afferenti a penali e di non aver mai Pt_1
ricevuto “una contestazione e/o comunicazione di penale successiva alla emanazione della fattura”, in ogni caso dai documenti 16, 17 e 18 prodotti da – Pt_1
riproduttivi di meri elenchi, privi di firma e data e di provenienza unilaterale – neppure è dato evincersi lo specifico inadempimento imputato alla opposta, l'effettiva concreta applicazione di penali da parte della TIM nel periodo oggetto di esame e l'eventuale nesso causale tra queste ultime e le lavorazioni concretamente eseguite
CP_ dalla
Quanto ai documenti nn. 19 e 20, gli stessi appaiono riproduttivi di verifiche
[...]
qualitative che sarebbero eseguite dalla Telecom AL nel marzo 2022 (sebbene i medesimi documenti indichino in alto a destra la dicitura “Versione: 13/02/2019”) che in ogni caso non consentono di comprendere l'esistenza di eventuali inadempimenti da parte della odierna opposta.
5. Con riguardo, infine, all'asserito controcredito opposto in compensazione, la pretesa di risulta parimenti generica e dev'essere, pertanto, rigettata. Pt_1
5.1. Ed, infatti, sul punto, la nel suo atto introduttivo si è limitata a dedurre Pt_1 quanto segue: ha, nel frattempo, maturato un proprio credito nei confronti di Pt_1
CP_ nei termini previsti dall'art.
1.3 degli accordi contrattuali, a fronte delle forniture di merce che la subappaltatrice ha ordinato ed acquistato per l'esecuzione delle attività alla stessa commissionate.
Il credito di pari a complessivi Euro 11.560,18=, trova precisa Pt_1
corrispondenza nelle fatture che si offrono in produzione (docc. da 8 a 12), poi compensate, come specificato in ciascuna delle singole fatture, con quelle emesse da
CP_ (ed ora oggetto dell'ingiunzione di pagamento), secondo le modalità e termini meglio specificati nel Dettaglio che parimenti si produce (doc. 13)”
5.2. L'esistenza di detto controcredito è stata contestata dalla convenuta in opposizione, la quale ha evidenziato che “gli importi sono stati già decurtati a monte prima dell'autorizzazione alla fatturazione, infatti si legge la dicitura
“COMPENSAZIONE CON VS. FATTURE RIMESSA DIRETTA a vista fattura, segno evidente della già avvenuta compensazione con la fattura successiva” e che “le
8 fatture emesse dalla sono già epurate delle penali e da Controparte_1
qualsivoglia somma non dovuta, ed ivi apposto il benestare della società , Pt_1
ricostruzione che, per vero, sembra trovare implicita conferma nelle scarne e confuse allegazioni della stessa opponente, sopra riportate, laddove si afferma che le predette
Co fatture sarebbero state già compensate con quelle emesse da ed oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
5.3. Alcuna ulteriore specificazione è stata svolta da parte opponente nei successivi atti difensivi.
5.4. Alla luce di tali elementi alcun rilievo probatorio può attribuirsi alle fatture prodotte dalla sub doc. 8-12 (in formato “.pdf” e neppure accompagnate da Pt_1
estratto autentico dei libri contabili), considerato che, per pacifica giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché – di per sé sola – non può costituire valido elemento di prova ma, al più, un mero indizio (cfr. Cass. civ. n. 20690/2016; Cass. civ. n. 299/2016; Cass. civ. n.
15383/2010; Cass. civ. n. 9593/2004).
5.5. Analoghe considerazioni valgono per il “dettaglio fatture compensate” sub doc. 13, anch'esso di provenienza unilaterale e riproduttivo di mero elenco riassuntivo degli importi asseritamente da compensare (rectius: “compensato”) con il credito monitorio e, dunque, del tutto inidoneo a provare alcunché.
6. In definitiva, l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve, altresì, dichiararsi definitivamente esecutivo ex art. 653
c.p.c.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta, con attribuzione in favore dell'Avv. Angela Aversa che ne ha chiesto la distrazione, ex art. 93 c.p.c.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1072/2022
(R.G. n. 2545/2022) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale, che dichiara altresì esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1
favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore del difensore di parte opposta, Avv. Angela Aversa.
Così deciso in Cuneo il 03/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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