Articolo 21 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 marzo 2006
Art. 21. (Collaborazione fra le Autorita) 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorita', anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorita' che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Entrata in vigore il 12 marzo 2006
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