Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 09/12/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. 189/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai magistrati IO MA CA Presidente relatore AE ET Giudice Laura De Rentiis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30897 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
IL Di AU (c.f. [...]), nato il [...] a [...] e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Luca Armano del Foro di Milano, C.F. [...], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza L. V. Bertarelli n. 1, con domicilio digitale alla di lui PEC luca.armano@milano.pecavvocati.it.
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025, con l’assistenza del segretario Maria Giovanna Porcu, il Pubblico ministero Daniele Piccirillo e l’avvocato Luca Armano per il convenuto, con il consenso dei quali è stata data per letta la relazione di causa.
FATTO
Con atto di citazione depositato in segreteria in data 14 aprile 2025, il Procuratore regionale ha citato in giudizio il sig. IL Di AU. L’attore addebita al convenuto di aver ottenuto incarichi di insegnamento presso alcuni istituti scolastici di scuola secondaria dichiarando falsamente di aver conseguito titoli di studio abilitanti. Il danno contestato coincide con il relativo trattamento economico che sarebbe stato percepito indebitamente, non essendo l’interessato in possesso dei titoli di studio prescritti per tali finalità.
A fondamento della domanda, il Procuratore regionale espone quanto segue.
In data 30.05.2022, il sig. Di AU ha presentato domanda volta all’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all’art.4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, dichiarando di possedere i seguenti titoli di studio: laurea Specialistica in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”, conseguita il 9.12.2011 presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, con votazione di 110/100 e lode; preceduta da laurea triennale in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione” conseguita il 19.12.2008 presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” (v. doc.1, all.1; doc.2, all.2 delle produzioni di parte attrice).
In precedenza, il convenuto aveva presentato, presso diversi istituti scolastici, dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante il possesso della laurea e, atteso l’esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, per effetto della messa a disposizione (cd. M.A.D.), ossia sulla base dei soli titoli professionali dichiarati, conseguiva supplenze presso vari istituti scolastici.
Ancora, è emerso che il sig. Di AU IL ha presentato presso altro istituto scolastico dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicando di essere laureando in Ingegneria delle automazioni presso l’università eCampus (doc. 6, all.1 e 2) e, atteso l’esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II° grado, per effetto della procedura di interpello di cui all’Ordinanza Ministeriale 16.5.2024 n. 88 - che consente alle scuole di reclutare su tutto il territorio nazionale, anche, in extrema ratio, candidati laureandi, con laurea triennale o con lauree affini, ha avuto accesso, anche in questo caso, a incarichi di supplenza.
L’atto di citazione (pagg. 14-17) elenca, quindi, i contratti stipulati con i correlativi servizi prestati senza titolo da Di AU:
1) dal 29/09/2021 al 06/12/2021: contratto di lavoro a tempo determinato (prot.3611.VII/3 del 29.9.2021), in qualità di docente supplente per un posto normale per l’insegnamento di A027 – matematica e fisica, con il Liceo Scientifico Statale Marie Curie ED (MBPS2000G), con decorrenza dal 29.09.2021 e cessazione 06.12.2021 per n. 9 ore settimanali (doc.2 all.9; doc.3, all. B);
2) dal 29/09/2021 al 06/12/2021: contratto di lavoro a tempo determinato (prot.3439 del 29.9.2021), in qualità di docente supplente per un posto normale per l’insegnamento di A027 –matematica e fisica, con l’Istituto Superiore IIS GI CA Limbiate (MBIS073006), con decorrenza dal 29.09.2021 e cessazione al 30.06.2022 per n. 9 ore settimanali; in data 07.12.2021 il sig. Di AU IL comunicava le proprie dimissioni con decorrenza dal 07.12.2021 (doc.2 all.10; doc.4 all.4);
3) dal 09/12/2021 al 31/08/2022: contratto di lavoro a tempo determinato (prot.5062.VII/3 del 09.12.2021), in qualità di docente supplente per un posto normale per l’insegnamento di A041 – Scienze e tecnologie Informatiche, con il Liceo Scientifico Statale Marie Curie ED (MBPS2000G), con decorrenza dal 09.12.2021 e cessazione 31.08.2022 per n. 16 ore settimanali, con completamento per n.2 ore presso E. FE (MBTF050001) (doc.2 all.9; doc.3, all. C);
4) dal 01/01/2022 al 30/06/2022: contratto di lavoro a tempo determinato (prot.5163.VII/3 del 13.12.2021), in qualità di docente supplente per un posto normale per l’insegnamento di A041 – Scienze e tecnologie Informatiche con il Liceo Scientifico Statale Marie Curie ED (MBPS2000G), con decorrenza dal 13.12.2021 e cessazione 30.06.2022 per n. 4 ore settimanali aggiuntive (doc.2 all.9; doc.3, all. D);
5) dal 01/09/2022 al 02/09/2022: contratto di lavoro a tempo determinato (prot.3265 del 01.09.2022), in qualità di docente supplente per un posto normale per l’insegnamento di A041 – Scienze e tecnologie Informatiche con il Liceo Scientifico Statale Marie Curie ED (MBPS2000G), con decorrenza dal 01.09.2022 al 02.09.2022 per n. 18 ore settimanali (doc.2 all.9; doc.3, all. E);
6) dal 12/09/2022 al 20/01/2023: contratto di lavoro a tempo determinato (prot.2124 del 12.9.2022), in qualità di docente supplente per un posto di “sostegno psicofisico”, con l’Istituto comprensivo statale “Via Cialdini” di ED (MB) (codice meccanografico MBIC857004), con decorrenza dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado VE-ED (MBMM857015) (doc.1, all.3; doc.2 all.11); in data 20.01.2023 il sig. Di AU comunicava le proprie dimissioni (doc.1, all.5; doc. 2 all.19);
7) dal 05/10/2022 al 20/01/2023: contratto di lavoro a tempo determinato (prot. 2435 del 5.10.2022), in qualità di docente supplente per un posto di “sostegno psicofisico”, con l’Istituto comprensivo statale “Via Cialdini” di ED (MB) (codice meccanografico MBIC857004), con decorrenza dal 05.10.2022 al 30.06.2023 per n.1 ore settimanali aggiuntive per attività alternative all’insegnamento della religione cattolica presso la scuola secondaria di primo grado VE ED (MBMM857015) (doc.1, all.3; doc.2 all.11); in data 20.01.2023 il sig. Di AU comunicava le proprie dimissioni (doc.1, all.5; doc. 2 all.19);
8) dal 13/09/2023 al 30/06/2024: contratto di lavoro a tempo determinato (del 13.09.2023), in qualità di docente supplente per l’insegnamento di A40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, con l’Istituto superiore A. Sant’Elia Cantù (COIS003007), con decorrenza dal 13.09.2023 e cessazione al 30.06.2024 per n.17 ore settimanali (doc.2 all.12; doc.5. all.1);
9) dal 03/10/2024 al 30/06/2025: contratto di lavoro a tempo determinato (del 07.10.2024), in qualità di docente supplente per l’insegnamento di A40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, con l’Istituto tecnico “ER” di NZ (MBTF410002), con decorrenza dal 03.10.2024 e cessazione al 30.06.2025 per n.13 ore settimanali (doc.6).
A seguito dei controlli effettuati dall’Istituzione scolastica di servizio, i titoli dichiarati dal convenuto (doc.1, all.1 e 4; doc.2, all.2; doc.3 all.A,F; doc.4; doc.5; doc.6 all.1,2) si sono rivelati non veritieri.
In primo luogo, a seguito degli accertamenti sul titolo di studio dichiarato, effettuati in data 19.01.2023 dall’ufficio di segreteria dell’Istituto comprensivo statale “Via Cialdini” di ED – MB presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” (doc.1, all.6), è emerso che Di AU IL non ha conseguito i titoli dichiarati, ossia, né la laurea Specialistica in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”, asseritamente conseguita il 9.12.2011 presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, con votazione di 110/100 e lode, né la laurea triennale in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione” asseritamente conseguita il 19.12.2008 presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
L’Università degli studi di Napoli “Federico II” ha difatti certificato (prot. n. 181 del 23.1.2023) che “lo studente non ha superato alcun esame” (doc.1, all.6; doc.2, all.18).
Per tali ragioni, il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “Via Cialdini” di ED (MB) ha comunicato tale circostanza all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio XI Ambito Territoriale NZ e Brianza (doc.2, all.7), che, per l’effetto, con decreto n.3539 del 16.03.2023, ha decretato l’esclusione, tra gli altri, di Di AU IL dalle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024 per la Provincia di NZ e Brianza, dalle seguenti classi di concorso: A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), A041 (Scienze e tecnologie informatiche), A047 (Scienze matematiche applicate), A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) (doc.2, all.8).
In secondo luogo, a seguito dei controlli effettuati, anche il titolo dichiarato da Di AU IL (doc.6 all.1,2) per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente per l’insegnamento di A40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche con l’Istituto tecnico “ER” di NZ (MBTF410002) si è rivelato non veritiero.
Segnatamente, l’università eCampus ha comunicato che Di AU IL, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, non risulta essere nemmeno iscritto al corso di laurea in Ingegneria delle automazioni (doc.6 all.9; doc.7), con la naturale conseguenza che non avrebbe potuto partecipare alla procedura di interpello ex O.M. 16.5.2024 n. 88.
In definitiva, secondo il PM, le retribuzioni percepite (euro 71.383,67) costituirebbero danno, atteso che (v. citazione, pag. 22) “l'erogazione di compensi a fronte di attività svolte in mancanza del titolo di studio prescritto integra una fattispecie di danno erariale a carico del bilancio dell’ente interessato, perché il rapporto sinallagmatico fra la prestazione lavorativa e la retribuzione erogata dall’amministrazione scolastica è irrimediabilmente inficiato dal fatto che il soggetto sia privo della professionalità richiesta e, conseguentemente, la retribuzione percepita è priva di giusta causa (Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Campania, sent., n. 427/2016)”. Il danno sarebbe l’effetto della condotta dolosa del convenuto (v. pagg. 17-19 della citazione), del resto ammessa dallo stesso interessato.
Le deduzioni presentate dal presunto responsabile in sede di invito a dedurre sono state ritenute non fondate.
Il convenuto si è costituito a ministero dell’avv. Luca Armano.
La difesa ha riconosciuto la falsità delle dichiarazioni rese in ordine ai titoli di studio posseduti. A fronte dell’emissione del decreto penale di condanna n. 265/2024 emesso dall’Ufficio del GIP presso il Tribunale di NZ per il reato previsto e punito dall’art. 483 c.p. (doc. 1 delle produzioni difensive), senza indugio alcuno, ha immediatamente saldato il proprio debito con la giustizia, pur versando in pessime condizioni economiche.
Le false dichiarazioni rese sarebbero state dettate non da un intento fraudolento, ma dalla necessità di trovare un’occupazione e dalla convinzione di poter comunque svolgere con competenza e dedizione le mansioni richieste.
Ha, invece, contestato fermamente l’addebito di aver dolosamente dichiarato il falso in merito alla sua condizione di laureando presso l’Università e-Campus, al fine di ottenere l’incarico presso l’Istituto ER di NZ per l’A.S. 2024/2025.
Al momento della dichiarazione (ottobre 2024), egli era regolarmente iscritto, sin dal 29 dicembre 2023, a un percorso formativo presso l’ente “Orienta Campus” (doc. 2), partner ufficiale dell’Università Telematica e-Campus e accreditato presso il Ministero dell’Istruzione.
Nel corso del 2024, il convenuto ha frequentato con profitto numerosi corsi, superando i relativi esami, come documentato dalla corrispondenza intercorsa con l’ente (doc. 4).
Sarebbe, dunque, evidente come la qualifica di “laureando” sia stata dichiarata in assoluta buona fede, sulla base di un percorso accademico effettivamente intrapreso e volto al conseguimento del titolo.
A riprova della sua buona fede e del suo rispetto per le istituzioni, evidenzia che, non appena ricevuta la notifica dell’invito a dedurre da parte della Procura Regionale in data 19.11.2024, ha immediatamente rassegnato le proprie dimissioni volontarie dall’incarico in essere presso l’Istituto ER di NZ (doc. 5), interrompendo così ogni rapporto lavorativo con l’Amministrazione.
Su tali basi fattuali fonda la dedotta inesistenza del dolo, essendosi in presenza di un mero errore scusabile.
Durante tutti i periodi di servizio, il Sig. Di AU ha svolto le proprie mansioni con la massima dedizione, professionalità e passione, senza mai ricevere alcuna nota di demerito o lamentela da parte di dirigenti, colleghi, studenti o famiglie.
La sua prestazione avrebbe, quindi, garantito la continuità didattica e apportato un’innegabile utilità all’Amministrazione scolastica.
Sarebbe errata la quantificazione del danno pari a tutta la retribuzione percepita.
Per alcuni degli incarichi ricoperti, segnatamente quelli relativi alle classi di concorso A040 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche) presso gli istituti Hesemberger di NZ e Sant’Elia di Cantù, il Sig. Di AU possedeva una qualifica professionale specifica e pertinente.
Il suo diploma di “perito in elettrotecnica e automazione” gli consentiva l’accesso alla classe di concorso B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), profilo di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) che si abbina proprio alla classe A040.
In tali contesti, il suo ruolo era quello di docente di supporto per le attività pratiche e di laboratorio, mansioni per le quali il suo diploma lo rendeva idoneo e competente.
Non si può dunque parlare, almeno per tali rapporti, di prestazione resa da soggetto totalmente privo di qualifica (sul punto, richiama giurisprudenza della Sezione sull’utilità della prestazione resa da soggetto in possesso di titolo idoneo alternativo a quello falsamente dichiarato).
La tesi della Procura sarebbe in contraddizione con l’art. 2126 c.c.
Inoltre, la prestazione lavorativa avrebbe prodotto un’innegabile utilitas per l’Amministrazione che, altrimenti, avrebbe dovuto lasciare intere classi senza insegnante.
Negare tale utilità e pretendere la restituzione integrale degli stipendi equivarrebbe a un ingiustificato arricchimento per l’Erario, che ha beneficiato comunque di una prestazione lavorativa reale e proficua senza corrisponderne il giusto prezzo. In ogni caso, in subordine, occorrerebbe procedere a una quantificazione equitativa di tale vantaggio, da detrarsi dall’importo richiesto (si richiama giurisprudenza favorevole).
Si contesta altresì l’inesatta quantificazione del danno, in quanto alcune retribuzioni non sarebbero mai state percepite e, precisamente:
le retribuzioni da febbraio a giugno 2023, relative al contratto con l’istituto “Via Cialdini” di ED, cessato per dimissioni in data 20.01.2023;
le retribuzioni da dicembre 2024 a giugno 2025, relative al contratto con l’istituto “Hesemberger” di NZ, cessato per dimissioni in data 19.11.2024.
Per questo motivo ha prodotto il proprio estratto retributivo (doc. 6).
Sebbene l’atto di citazione affermi di non aver tenuto conto di tali periodi, la difesa contesta tale affermazione e si riserva di dimostrare, attraverso l’esame analitico dei cedolini paga, l’erroneità del conteggio finale, chiedendo sin d’ora che da esso vengano espunte tutte le somme non effettivamente corrisposte.
Sono state quindi formulate le seguenti conclusioni:
In via principale accertare e dichiarare l’insussistenza del danno erariale contestato, in ragione dell’effettiva e proficua prestazione lavorativa resa dal Sig. IL Di AU e del principio di irripetibilità della retribuzione di cui all’art. 2126 c.c., e per l’effetto rigettare integralmente la domanda attorea.
- In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, riqualificare l’elemento soggettivo in colpa e rideterminare il danno erariale ritenuto sussistente, secondo i principi di cui all’art. 1 bis della l. 20/1994, nonché scomputando dall’importo richiesto:
1. Le retribuzioni relative alle mensilità non corrisposte a seguito delle dimissioni anticipate (febbraio-giugno 2023 e dicembre 2024-giugno 2025).
2. La somma, da determinarsi anche in via equitativa, corrispondente all’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione grazie alla prestazione lavorativa resa dal convenuto, tenuto conto delle sue competenze, dell’assenza di note di demerito e della continuità didattica garantita, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al 50% delle retribuzioni percepite. - In via istruttoria si chiede l’ammissione di tutti i mezzi di prova che si renderanno necessari in corso di causa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Nell’udienza del 12 novembre 2025, fissata per la discussione della causa, sia il Pubblico ministero che il difensore del convenuto hanno confermato le rispettive conclusioni.
La causa è stata quindi spedita a decisione.
DIRITTO
Il giudizio all’esame della Sezione rientra in una casistica ben nota alla giurisprudenza contabile, attenendo a una fattispecie di accesso illecito all’impiego pubblico, ottenuto da un soggetto che dichiara falsamente di essere in possesso di un titolo di studio abilitante risultato successivamente inesistente.
La condotta illecita contestata dal Procuratore regionale è pacifica, essendo stata ammessa dallo stesso convenuto e, comunque, inequivocabilmente dimostrata dalle indagini esperite.
Nessun dubbio sull’esistenza del rapporto di servizio, anche se lo stesso si è instaurato tra il convenuto e l’amministrazione in via di fatto, stante l’illegittimità del titolo costitutivo (v. la giurisprudenza citata dal Procuratore regionale alle pagg. 10-11 della citazione).
Nemmeno in contestazione è il nesso causale tra la condotta illecita e il danno (corrispondente alle retribuzioni percepite indebitamente).
Ugualmente presente è l’elemento psicologico del dolo, non essendo ragionevolmente possibile interpretare la condotta del convenuto se non come mossa dal chiaro intento di ingannare l’amministrazione al fine di ottenere incarichi di insegnamento in assenza del titolo abilitante. Ciò vale anche in relazione all’asserita condizione di laureando, non essendo verosimile che il convenuto potesse ritenere equivalente a essa il superamento di esami all’interno di un percorso didattico propedeutico all’iscrizione a un corso di laurea.
In definitiva, l’unico elemento su cui si basa la responsabilità del convenuto che necessita di un approfondimento è quello del danno.
Nella giurisprudenza contabile, formatasi in fattispecie analoghe a quella in discussione, è assolutamente prevalente l’orientamento favorevole alla tesi dell’attore secondo cui una prestazione lavorativa resa da un soggetto privo del titolo di studio abilitante è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione (ex multis, v. Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 272/2019 e giurisprudenza conforme ivi richiamata). L’unica eccezione ammessa dalla giurisprudenza riguarda attività meramente esecutive, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione attesa non è coinvolto, sicché si ammette una limitata utilità del lavoro svolto (anche questa Sezione ne ha fatto applicazione in sentenze citate dalla difesa).
Tuttavia, come osservato dal Procuratore regionale nel corso della discussione, l’eccezione non può riguardare il convenuto, poiché l’attività di insegnamento è caratterizzata esclusivamente da un contenuto professionale elevato, tanto più pregnante per quei casi in cui l’ordinamento prevede, quale titolo di accesso, la laurea.
In casi siffatti non può ragionarsi di un’utilità della prestazione, in quanto resa, appunto, da un soggetto radicalmente privo della professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico.
L’affermazione resta valida anche per quegli incarichi relativi alle classi di concorso A40 e A41, per i quali la difesa sostiene che il convenuto fosse comunque in possesso effettivo di un titolo di studio abilitante diverso da quelli falsamente dichiarati. La tesi è però palesemente contraddetta dalla semplice constatazione che il diploma posseduto sarebbe stato titolo abilitante per una classe di concorso (B015) diversa da quelle alle quali il convenuto ha avuto accesso illecito, in cui, viceversa, il titolo richiesto era il diploma di laurea.
L’inutilità della prestazione rende, ad avviso della Sezione, superfluo l’esame della incidenza, nel caso in esame, dell’art. 2126 c.c.
La norma, dettata per la disciplina del rapporto di lavoro in un’ottica di favore per il lavoratore, non esplica effetto nella fattispecie.
Se, infatti, per le ragioni esposte, deve ritenersi che il pagamento delle retribuzioni da parte dell’amministrazione integri un danno, per il venir meno del nesso sinallagmatico (la prestazione lavorativa così compensata non apporta alcuna utilità al soggetto pubblico) e se questo danno, in quanto effetto di una condotta illecita del lavoratore, sia da qualificare ingiusto, deve arrivarsi alla conclusione che l’autore dell’illecito ne debba necessariamente rispondere secondo la disciplina speciale che regola la responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici.
Tanto premesso, va ora determinato l’importo del danno.
Il Procuratore regionale ha allegato i cedolini stipendiali relativi ai rapporti lavorativi intrattenuti dal convenuto con gli istituti scolastici (v. doc. 8 delle produzioni di parte attrice). Dalla loro lettura si evince pianamente che non è stata contestata alcuna retribuzione relativamente ai periodi indicati dalla difesa del convenuto e di cui la stessa aveva chiesto l’espunzione dal danno.
Ciò detto, l’importo totale delle somme pagate dall’amministrazione e oggetto di contestazione (euro 71.383,67) è stato calcolato al lordo delle ritenute fiscali.
Secondo le Sezioni riunite di questa Corte (v. sentenza n. 24/2020/QM del 12 ottobre 2020), in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo.
Tuttavia, questa Sezione si è motivatamente discostata dalla massima di diritto enunciata dalle Sezioni riunite, giungendo alla conclusione che le ritenute fiscali subite dal dipendente rientrino nell’ampio ambito dei “vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata” di cui all’art. 1, comma 1-bis della l. n. 20/1994, dei quali il giudice contabile deve tenere conto nella quantificazione del danno risarcibile quando tali contrapposte posizioni (passiva e attiva) siano eziologicamente collegate da un nesso di simmetrica reciprocità (v. sentenza n. 263 del 28 novembre 2022, alla cui estesa motivazione si rimanda, ai sensi dell’art. 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, allegato 2 al d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
Pertanto, il danno risarcibile va così rideterminato (v. doc. 8, allegato 8 delle produzioni di parte attrice):
retribuzioni percepite per il servizio prestato nell’istituto Marie Curie sett. 2021 fgl. 1 euro 216,74;
ott. 2021 fgl. 3 euro 1.838,85;
nov. 2021 fgl. 5 euro 1.861,27;
dic. 2021 fgl. 7 euro 2.214,81;
gen. 2022 fgl. 9 euro 4.012,08;
feb. 2022 fgl. 11 euro 3.115,87;
mar. 2022 fgl. 13 euro 2.181,02;
apr. 2022 fgl. 15 euro 2.164,73;
mag. 2022 fgl. 17 euro 2.184,48;
giu. 2022 fgl. 19 euro 2.164,73;
lug. 2022 fgl. 21 euro 200,00;
lug. 2022 fgl. 23 euro 1.862,73;
ago. 2022 fgl. 27 euro 1.880,25;
set. 2022 fgl. 33 euro 874,34;
dic. 2022 fgl. 41 euro 1.255,86;
dic. 2022 fgl. 43 euro 554,13;
Totale euro 28.581,89
retribuzioni percepite per il servizio prestato nell’istituto GI CA ago. 2022 fgl. 25 euro 64,29
retribuzioni percepite per il servizio prestato nell’istituto Via Cialdini ED set. 2022 fgl. 29 euro 1.218,52;
set. 2022 fgl. 31 euro 137,03;
ott. 2022 fgl. 35 euro 1.874,38;
nov. 2022 fgl. 37 euro 2.009,58;
dic. 2022 fgl. 39 euro 179,18;
dic. 2022 fgl. 45 euro 2.519,65;
gen. 2023 fgl. 47 euro 2.002,02;
feb. 2023 fgl. 49 euro 2.920,72;
dic. 2023 fgl. 59 euro 129,47;
mar. 2024 fgl. 67 euro 31,03;
Totale euro 13.021,58
retribuzioni percepite per il servizio prestato nell’istituto A. S. Elia set. 2023 fgl. 51 euro 1.102,96;
ott. 2023 fgl. 53 euro 1.893,46;
nov. 2023 fgl. 55 euro 1.921,28;
dic. 2023 fgl. 57 euro 2.410,30;
feb. 2024 fgl. 61 euro 2.921,93;
gen. 2024 fgl. 63 euro 1.949,75;
mar. 2024 fgl. 65 euro 94,72;
mar. 2024 fgl. 69 euro 1.952,59;
apr. 2024 fgl. 71 euro 1.957,40;
mag. 2024 fgl. 73 euro 1.951,03;
giu. 2024 fgl. 75 euro 1.950,03;
lug. 2024 fgl. 77 euro 94,73;
Totale euro 20.200,18
retribuzioni percepite per il servizio prestato nell’istituto ER ott. 2024 fgl. 79 euro 1.365,51
Totale danno rideterminato: euro 63.233,45.
Le somme come sopra determinate andranno incrementate della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del pagamento e sino alla data della presente sentenza. Sulla complessiva somma rivalutata andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di parte convenuta come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna IL Di AU al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 63.233,45 (euro sessantatremiladuecentotrentatre/45), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.
Condanna IL Di AU al pagamento delle spese di giudizio, che alla data della presente sentenza sono liquidate in euro 77,10 (euro settantasette/10).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(IO MA CA)
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 9.12.2025 Il Direttore di Segreteria
OR LL
Firmato digitalmente