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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 560/2023 R.G., viste le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare – fissata, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la decisione con le forme ex art. 281 sexies c.p.c., depositate dagli avv.ti: Parte_1
nell'interesse della ricorrente, , nonché Controparte_1
nell'interesse del resistente, Controparte_2 Controparte_3
pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(c.f. Controparte_1
) elettivamente domiciliata in indirizzo C.F._1
telematico, rappresentata e difesa dall'avv. , Parte_1
per procura in atti;
attrice
e
(c.f. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' avv. per procura in atti;
Controparte_2 convenuto
avente ad oggetto: contratto preliminare di vendita immobiliare
In fatto ed in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , in Controparte_1
qualità di promittente alienante, ha evocato in giudizio CP_3
, in qualità di promissario acquirente, per sentir dichiarare nei
[...]
suoi confronti l'occupazione sine titulo del terreno oggetto di preliminare di vendita - sottoscritto fra le parti in data 16 novembre
2021 - invocandone la risoluzione per la mancata stipula del contratto definitivo – pattuito nel contratto entro il 31/01/2022
(erroneamente indicato anno 2021 nel preliminare) - imputabile a fatto e colpa del convenuto, già immesso nel possesso dell'immobile al momento della sottoscrizione della scrittura.
La ricorrente, ribadendo la risoluzione per inadempimento del promittente acquirente, che non ha dato riscontro all'invito di perfezionare l'atto entro il 10/01/2023, ha concluso al fine di ottenere il rilascio immediato del terreno, sito in Rodì Milici, C. da Pietre
Rosse, in catasto individuato al Foglio 128 Particella 887.
pag. 2/20 A fondamento della domanda, più in particolare, la ricorrente – lamentando l'inutile decorso del termine assegnato al Ferrara con missiva del 22.12.2022 e l'inottemperanza all'invito, con essa rivoltogli, anche agli effetti ex art. 1454 c.c., a presentarsi alla successiva data del 10.01.2023, dinanzi al Notaio rogante, per la stipula del contratto definitivo – ha dedotto l'inadempimento colpevole del convenuto, invitandolo a liberare immediatamente il fondo “essendo il preliminare risoluto per suo inadempimento”, contestando la circostanza, addotta con missiva del 04/01/2023, relativa alla esistenza, nel terreno oggetto di compromesso, di un edificio privo di concessione edilizia che avrebbe impedito di addivenire alla stipula del rogito.
Il giudizio si è svolto nella resistenza del promissario acquirente il quale ha concluso per il rigetto delle domande eccependo, tra le altre, che l'acquisto del terreno oggetto del preliminare gli è stato proposto da , marito della ricorrente nonché socio CP_4
della CO.GI Edilizia sas, unitamente alla struttura annessa, con prezzo concordato in euro 24.000,00, nonché di non essere a conoscenza, al momento del confezionamento della scrittura preliminare, che l'immobile provenisse da procedura esecutiva e che il manufatto ricadente sullo stesso fosse privo del permesso a costruire, infine deducendo di aver corrisposto, in esecuzione al preliminare, in più soluzioni a favore del , la somma di CP_4
euro 6.500,00, a titolo di caparra.
pag. 3/20 In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. che dichiari il trasferimento del bene sito in
Rodì Milici in catasto fg. 128 part. 887 previa riduzione del prezzo – deducendo l'inadempimento della venditrice sub specie di mancata rimozione della tettoia e/o manufatto esistente sul terreno, così come già previsto dal decreto di trasferimento del Tribunale di Barcellona
P.G. (PEI 65/2018) – concludendo, in via riconvenzionale gradata, per la declaratoria di nullità del preliminare - stante l'irregolarità amministrativa inerente all'immobile oggetto di vendita, in uno alla responsabilità dell'attrice per avergli taciuto che l'edificio ubicato nel terreno promesso in vendita fosse privo del permesso a costruire –
e/o risoluzione per inadempimento del promittente venditore, con condanna alla restituzione della somma di euro 6.500.00 consegnata a titolo di caparra, oltre al doppio a titolo risarcitorio.
La causa – per la natura documentale della quale non è stato disposto il mutamento del rito prescelto - viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. facultate le parti di termine per deposito di scritti conclusivi.
****
La controversia al vaglio del Tribunale vede contrapposte la domanda di condanna alla restituzione dell'immobile oggetto di occupazione divenuta sine titulo – sull'assunto del ricorrente che il contratto preliminare inter partes, sottoscritto il 16.11.2021, si sarebbe risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. non avendo, il convenuto promissario acquirente - pur edotto sullo pag. 4/20 stato dei luoghi e in assenza di abusi esistenti - prestato il consenso al rogito benché a ciò diffidato espressamente con la missiva del
22.12.2022 (ricevuta il 29.12.2022) con la quale era stato invitato a designare il notaio rogante innanzi al quale, entro il 10.01.2023, addivenire alla stipula del contratto definitivo – e la domanda di accertamento della responsabilità per inadempimento, imputabile alla promittente alienante, al fine di conseguire, in via principale, la riduzione del prezzo e, ad un tempo, la emissione di sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso.
Il convenuto in riconvenzione, dunque, ha proposto l'actio quanti minoris in relazione al contratto preliminare e, in via gradata, ne ha chiesto la caducazione, tramite declaratoria di nullità/risoluzione per inadempimento, in quanto avente ad oggetto un cespite abusivo con annessa condanna alla restituzione della somma (euro 6.500,00) corrisposta a titolo di caparra, “oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo, oltre al risarcimento del danno pari al doppio della caparra”.
Sostiene, al riguardo, parte convenuta che l'inadempimento è riconducibile alla sfera della promittente alienante, sub specie di silenzio serbato attorno all'esistenza, sul terreno oggetto di vendita, di edificio (i.e. tettoia/manufatto) privo di concessione edilizia, circostanza, quest'ultima foriera della nullità della scrittura preliminare (ed in forza della quale il notaio “non ha inteso stipulare
l'atto pubblico”).
pag. 5/20 Così chiarito il thema disputandum, la domanda di parte ricorrente – configurabile come actio restitutoria volta al rilascio dell'immobile che si assume occupato sine titolo dal resistente - presuppone l'assenza di un valido titolo giuridico che giustifichi la detenzione dell'immobile da parte del terzo immesso nella disponibilità del bene.
La condizione di occupazione abusiva, infatti, può scaturire tanto ab originem - allorché il terzo occupi e goda del tutto arbitrariamente l'immobile, senza che sia mai esistito alcun titolo in suo favore ovvero in virtù di un titolo affetto dal vizio genetico della nullità dichiarata - quanto ex post, allorquando tra proprietario e terzo sia effettivamente intercorso un contratto che legittimi quest'ultimo a disporre del bene, ma successivamente, il titolo abbia cessato di produrre effetto (per annullamento, rescissione, risoluzione).
Nel caso a mano, dagli atti e documenti di causa emerge come pacifica l'originaria esistenza di un titolo, ovvero contratto preliminare sottoscritto fra le parti ed in ragione del quale - immesso nel “possesso” (recte detenzione qualificata) del terreno sito in Rodì
Milici, C.da Pietre Rosse in catasto individuato al Foglio 128
Particella 887 di proprietà della ricorrente - il resistente ( CP_3
) può dirsi autorizzato all'uso (e, quindi, soggettivamente
[...]
qualificabile come occupante cum titulo) sino a quando di detto contratto non ne venga dichiarata l'invalidità, inefficacia, ovvero la pag. 6/20 risoluzione (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente e, del pari, doc. sub lett.
f) fascicolo resistente).
A tal proposito, la validità della scrittura preliminare, richiede uno scrutinio prioritario essendo, la questione di nullità – sebbene eccepita dal resistente in via riconvenzionale gradata - prodromica all'eventuale pronuncia di risoluzione.
La nullità del contratto, infatti, è un evento impeditivo e primitivo che preclude la pronuncia della risoluzione (e, a fortiori, la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. richiesta in via riconvenzionale dal resistente).
La risoluzione, in particolare, presuppone che il contratto sia valido e abbia prodotto effetti giuridici, poi interrotti.
La nullità, invece, è un vizio che paralizza il contratto ab originem e gli impedisce di produrre alcun effetto, pertanto non può essere risolto.
Venendo funditus alla concreta fattispecie, premesso – in ogni caso - che avendo, le parti, concluso un contratto preliminare di compravendita di un terreno, sul quale insistono degli immobili (i.e. la tettoia priva di autorizzazione) di cui non v'è menzione nel contratto medesimo – limitandosi, la descrizione dell'oggetto del contratto, a fare riferimento al terreno sito in Rodì Milici, Contrada
Pietre Rosse, esteso per 564 mq ed alla relativa delimitazione con l'espressione “il tutto nell'insieme confinante” senza nulla aggiungere nemmeno con riferimento alla provenienza del cespite da pag. 7/20 procedura esecutiva (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente e, del pari, doc. sub lett. f) fascicolo resistente) – è preclusa la possibilità di emanare la sentenza di trasferimento coattivo in assenza, non solo, del certificato di destinazione urbanistica del terreno – questo prodotto in atti (cfr. doc. sub lett. d) fascicolo resistente) - ma anche della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria - costituenti requisiti richiesti a pena di nullità dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, integrativi, ad un tempo, di una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. proposta, nel caso in trattazione, in via riconvenzionale (cfr. Cassazione civile sez. II,
02/09/2020, n.18195) – la cui carenza si ricava dalla relazione di
CTU eseguita nella procedura esecutiva a suo tempo promossa contro l'originario proprietario (CO.GI Edilizia sas) – da cui si evince l'assenza di titolo abilitativo alcuno (“è da rimuovere la tettoria in quanto priva di autorizzazione”) – e la persistente presenza della tettoria – come verificata tramite CTP del resistente che ha accertato l'inedificabilità del lotto e “l'insistenza sui luoghi della tettoria priva di autorizzazione e in difformità con gli strumenti urbanistici vigenti” (cfr. doc. sub lett. b) fascicolo resistente) - non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità del preliminare.
Al riguardo, in linea di principio, non è preclusa la possibilità di stipulare un contratto preliminare di compravendita di un immobile che presenti irregolarità edilizie.
pag. 8/20 Il preliminare di vendita, infatti, è un contratto ad effetti solo obbligatori e, come tale, non soggiace al divieto posto all'art. 40 della legge 47/1985, presidiato dalla nullità testuale e previsto allo scopo di scoraggiare il traffico di immobili abusivi e a cui soggiacciono soltanto i contratti ad effetti reali (i.e. l'atto traslativo definitivo).
Sicché, va respinta l'eccezione/domanda di nullità proposta dal resistente.
Tuttavia, la circostanza relativa alla presenza di tettoia abusiva non demolita – presenza, come rilevato, già riscontrata nella perizia del CTU nominato in seno alla procedura esecutiva n. R.G. 65/2018
e ritenuta come non regolarmente realizzata (pertanto) da rimuovere in quanto priva di autorizzazione – accertata come persistente almeno sino al gennaio 2023 – avuto riguardo alla perizia prodotta dal convenuto, ultima in linea cronologica, recante rappresentazione fotografica dell'esistenza della difformità sub specie, appunto, di presenza di tettoia abusiva, restando, così, irrilevante la perizia prodotta dalla ricorrente, avente data (2.12.2022) antecedente e, peraltro, corredata da rappresentazione fotografica dimostrativa della persistenza della intelaiatura in cemento e ferro battuto, costituente sostegno della originaria struttura, in guisa da non potersi ritenere del tutto eliminato (cfr. doc. “perizia giurata Ing. fascicolo Per_1
ricorrente) – è idonea a paralizzare l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, di condanna al rilascio del terreno che si pag. 9/20 assume occupato dal resistente sine titulo, per la risoluzione del preliminare avvenuta secondo la fattispecie ex art. 1454 c.c.
Pur premesso, al riguardo, che la risoluzione di diritto presupposta dalla ricorrente – che, infatti, suppone lo scioglimento del vincolo per intervenuta risoluzione allorché agisce in giudizio domandando la condanna al rilascio del terreno libero e sgombero – implica la valenza meramente accertativa/dichiarativa della pronuncia giudiziale di risoluzione, tuttavia, trattasi di un agile strumento di tutela offerto al contraente adempiente nei confronti dell'altro contraente inadempiente, finalizzato a conseguire una celere risoluzione del contratto per non restare vincolato all'altro fino alla pronuncia giudiziale.
Nella specie, dagli atti e documenti di causa non emerge piena evidenza del presupposto per il legittimo esercizio della diffida a adempiere.
Anche a voler considerare, la missiva datata 22.12.22, ricevuta il
29.12.2022 dal promissario acquirente, idonea sotto il profilo contenutistico – nel senso della manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/11/2023,
n.32821) – non v'è in atti evidenza che la promittente alienante fosse pag. 10/20 parte perfettamente adempiente alle obbligazioni nascenti dal preliminare.
Milita verso tale considerazione il coacervo di circostanze costituite:
i) dal riconoscimento, operato dalla ricorrente stessa, relativo alla presenza di costruzione abusiva, con obbligo di rimozione, contenuto nella missiva del 17.01.2023 – ove risulta affermato: “nessun fabbricato esiste nel terreno promesso in vendita, il manufatto amovibile, di cui era a conoscenza il (peraltro CP_3
l'eliminazione di tale tettoia era stata prevista anche dal tribunale nel decreto di trasferimento) – rilevante, quantomeno, ai sensi degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c., malgrado l'affermazione della sua eliminazione – “è stato asportato come concordato pertanto il preliminare è valido ed efficace e il non ha stipulato l'atto CP_3
pubblico di trasferimento entro il termine concordato e neanche successivamente nonostante reiteratamente invitato'' – (cfr. doc.
“lettera del 17/1/2023 alla controparte” fascicolo ricorrente); ii) dalla riscontrabilità, dalla lettura del negozio a contenuto programmatico, di assenza di menzione alcuna circa la presenza di condizioni cui subordinare la regolarità urbanistica del fondo e dei manufatti ivi esistenti (tramite demolizione della tettoia valutata come priva di titolo autorizzativo dal CTU nella procedura esecutiva da cui deriva l'acquisto del bene in testa alla ricorrente) – assenza documentale tale da suggerire la configurabilità di una condotta della promittente alienante improntata a silenzio sulle difformi condizioni pag. 11/20 dell'immobile e, specularmente, la acquisizione di conoscenza, da parte del promissario acquirente, solo in un momento successivo alla stipula del preliminare (16.11.2021) – (cfr. doc. sub lett. f) fascicolo resistente) ; iii) dalla rappresentazione, anche fotografica, del persistere della irregolarità urbanistica – riscontrata dalla perizia di parte resistente a firma dell'Arch. rilevante quale elemento Per_2
di prova per le ragioni già sopra esposte (“sul terreno insiste una tettoia priva di autorizzazione con vincolo di demolizione, come si evince dall'atto amministrativo decreto del 06.09.2021 pubblico ufficiale tribunale di Barcellona PG repertorio numero 252- decreto di trasferimento immobili trascrizione numero 19634.1/2021 reparto
PI di Messina in atti dal 16. 09.2021. Visto lo stato dei luoghi dell'immobile … l'immobile oggetto del preliminare di vendita è difforme urbanisticamente''(cfr. doc. sub lett. b) fascicolo resistente).
Sicché, alla luce dei dati sopra evidenziati, la mancata stipula dell'atto di trasferimento non può dirsi imputabile al promissario acquirente mancando gli estremi per l'identificazione di un rifiuto di stipula dell'atto traslativo imputabile ad esclusiva colpa di quest'ultimo.
Il documento contrattuale tace, infatti, sulla presenza della tettoia, sulla sua abusività, nonché sulla natura dell'atto di provenienza
(decreto di trasferimento in seno a procedura esecutiva immobiliare) cosicché ponendo a confronto il contegno contrattuale in executivis,
pag. 12/20 la mancanza di stipula del rogito traslativo non può dirsi imputabile al promissario acquirente.
Ciò comporta, logicamente, la impossibilità di accogliere la domanda di rilascio dell'immobile per dedotta occupazione sine titulo.
Al tempo di proposizione del ricorso introduttivo, infatti, non può dirsi perfezionata la fattispecie risolutiva di cui all'art. 1454 c.c. da cui discenderebbe lo scioglimento del vincolo e, quindi, la carenza di titolo nella detenzione del fondo in capo al resistente.
Fondata, specularmente, sulla base delle medesime considerazioni addotte a sostegno della inconfigurabilità del presupposto legittimante la risoluzione ipso iure invocata dalla ricorrente, è
l'eccezione di inadempimento sollevata dal nei riguardi della CP_3
promittente venditrice, sub specie di mancata rimozione della tettoia e/o manufatto esistente sul terreno, già prevista dal titolo di provenienza del bene in capo alla promittente alienante (i.e. decreto di trasferimento del Tribunale di Barcellona P.G. reso nella PEI
65/2018).
d'altra parte, il superiore assunto, anche la circostanza Parte_2
relativa alla conduzione delle trattative svolte con il marito della ricorrente, non intervenuto alla stipula del preliminare.
Nel contratto preliminare, infatti, non se ne fa menzione alcuna.
Del pari – vale ribadirlo - inidonea a condurre a diverso esito valutativo, è la perizia prodotta in atti dalla ricorrente – dal cui tenore emerge che “il terreno in data odierna risulta sgombero da
pag. 13/20 qualsivoglia tettoia o da strutture che possano comportare rilevanti volumetrie urbanistiche'' – giacché reca data (02.12.2022) successiva alla stipula del preliminare e, altresì, alla data indicata dalle parti per la stipula del definitivo fissata al 31.01.2022.
Il contenuto della perizia di parte ricorrente, come già rilevato, è, poi, superato dall'accertamento eseguito in epoca successiva – oltreché esso stesso dimostrativo di una attività di ripristino, tramite demolizione, non integrale, così rendendo maggiormente attendibile l'accertamento contenuto nella CTP del resistente - (cfr. doc. sub lett.
b) fascicolo resistente).
Ne segue, allora, l'imputabilità della risoluzione del preliminare a inadempimento della ricorrente.
Costituisce, del resto, asserto pacifico in giurisprudenza – pronunciato in fattispecie di omessa indicazione dei titoli abilitativi edilizi di un fabbricato – quello per cui «[…] il giudice adito dal promissario per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di fronte all'impossibilità di pervenire a detta pronuncia per mancanza della prova in ordine all'esistenza della concessione edilizia, può dichiarare
l'inadempimento del promittente venditore a fronte del diritto del promissario acquirente al trasferimento della proprietà del bene»
(cfr. Cass. civ., sez. II, 25/10/2010, n. 21844).
Avendo, il resistente, correlato la domanda di accertamento della risoluzione della scrittura privata 16.11.2021, per grave pag. 14/20 inadempimento della ricorrente, alla richiesta di condanna alla restituzione della somma di euro 6.500.00 - consegnata a titolo di caparra oltre al doppio a titolo risarcitorio – va delibata quest'ultima pretesa.
La domanda di risoluzione per grave inadempimento non è compatibile con la pretesa di restituzione del doppio della caparra alla luce della disciplina posta dall'art. 1385 c.c.
Infatti, in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la parte adempiente può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 cod. civ..
In proposito vale ricordare che la «caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 cod. civ. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte
pag. 15/20 abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell' an e nel quantum» (cfr. Cass. Civ. n. 17923 del 23/08/2007)
Nella specie, non avendo, il , esercitato il diritto potestativo al CP_3
recesso dal contratto - avendo chiesto la pronuncia della risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte senza avere, invece, esercitato il recesso ex art. 1385 c.c. - la pretesa diretta ad ottenere il versamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria non può trovare accoglimento.
Una volta chiesta la risoluzione del contratto, il diritto al risarcimento
è regolato dai principi generali ed è quindi subordinato alla prova del pregiudizio patrimoniale subito.
La risoluzione del contratto comporta l'obbligo di restituzione della sola somma versata a titolo di caparra, ricollegandosi agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della sua corresponsione (cfr. artt. 1458 co. I
e 2033 c.c.).
Al riguardo, la circostanza relativa al versamento, da parte del resistente promissario acquirente, della somma pari a euro 6.500.00 – oltre ad emergere documentalmente in virtù della clausola sub lett. a) del preliminare recante quietanza di versamento di euro 1.000,00 e, quanto ai residui 5.500,00, dalla ricevuta di pagamento in calce al preliminare prodotto dal resistente, recante le sottoscrizioni di
[...]
(marito della ricorrente) non attinte da contestazione (cfr. CP_4
pag. 16/20 doc. sub lett. f) fascicolo resistente) - costituisce dato processualmente pacifico in quanto non contestato (cfr., da ultimo, note conclusive di parte ricorrente tra le cui difese non risulta dedotto alcunché in merito alla ricezione della somma a titolo di caparra).
Tale non contestazione, peraltro, opera anche con riferimento al contenuto della missiva del 04/01/2023, spedita dal resistente a mezzo di legale – da cui emerge il precipuo riferimento alla corresponsione, da parte del , “in più momenti” della somma CP_3
complessiva di euro 6.500,00 (cfr. doc. rubricato “lettera riscontro
Avv. del 4/1/2023” allegato al fascicolo del ricorrente) – CP_2
corresponsione, appunto, non attinta da contestazione della ricorrente
(cfr. lett. D) narrativa ricorso introduttivo).
Del resto, anche nella missiva datata 17.1.2023 – successiva a quella del 4.1.2023 spedita nell'interesse del resistente – non si fa riferimento alle somme ricevute dal promissario acquirente – ovvero non se ne contesta la ricezione – (cfr. doc. rubricato “lettera del
17/1/2023 alla controparte” allegato al fascicolo della ricorrente).
Sicché, la ricorrente, nei cui confronti viene pronunciata la risoluzione del preliminare di vendita, va condannata alla restituzione della somma pari a euro 6.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (mancando, ai fini della diversa decorrenza, la prova, anche sotto il profilo della specifica allegazione, della mala fede dell'accipiens).
pag. 17/20 Trattandosi, inoltre, di credito di valuta, lo stesso non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all' art. 1224
c.c. che, tuttavia, che deve essere provato dal richiedente (domanda, questa, da respingersi restando non dimostrato, sotto il profilo della allegazione probatoria, il maggior danno patito e non ristorato con gli interessi legali dovuti sulla somma oggetto di obbligazione restitutoria agganciata alla pronuncia costitutiva di risoluzione).
Quanto alla domanda di “risarcimento del danno pari al doppio della caparra” – ferma la inoperatività del meccanismo di liquidazione forfetaria e convenzionale del danno, previsto dall'art. 1385 c.c. solo in relazione al recesso - la stessa va respinta, non avendo, il resistente
– a monte – allegato il maggior danno (in particolare, il danno derivante dalla mancata disponibilità del denaro e, quindi, dalla perdita di occasioni di reimpiego).
Le spese del presente giudizio sono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, in base al valore dichiarato (scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) al netto della fase istruttoria
(stante la natura documentale della stessa) sono poste a carico della ricorrente in ragione della metà e compensate tra le parti per il residuo, avuto riguardo al rigetto del ricorso in uno all'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale svolta dal resistente.
P.Q.M.
pag. 18/20 il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
accerta e dichiara la risoluzione del Controparte_3
contratto preliminare di compravendita concluso, inter partes, in data 16.11.2021 per inadempimento imputabile a per le causali e nei limiti di Controparte_1
cui in motivazione e, per l'effetto condanna
[...]
a restituire a Controparte_1 Controparte_3
l'importo di € 6.500,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) Rigetta le domande avanzate dalla ricorrente;
3) Condanna a rifondere a Controparte_1
la metà delle spese processuali – Controparte_3
complessivamente pari a € 3.397,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, 00,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale – liquidate in euro 1.698,50 oltre iva (se dovuta), cpa e spese generali al 15% come per legge.
4) Compensa tra le parti la metà delle spese di lite
Barcellona P.G. il 25.05.2025
pag. 19/20 LA GIUDICE
(Dott.ssa Elisa Di Giovanni)
pag. 20/20