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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra Loro, dagli Avv.ti Barbara Masserelli (C.F. e Carla C.F._2
Dehò (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio delle Stesse, C.F._3 sito in Via Visconti di Modrone, 15 – 20122 Milano (MI);
RICORRENTE APPELLANTE, reclamante in primo grado
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4 ultima residenza conosciuta in Via Trezzo n. 1685 – Lettera C – Interno 3 – 20871 Vimercate
(MB);
, C.F. , con sede legale in Via C. Controparte_2 C.F._5
Cazzani, 29 – 27020 Zerbolò (PV) con sede di lavoro in Via De Amicis, 46 – 20020 Lainate
(MI);
RESISTENTI APPELLATI, reclamati in primo grado non costituiti
OGGETTO: reclamo in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare
CONCLUSIONI dell'APPELLANTE:
“in via preliminare e/o pregiudiziale - Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto esposta in narrativa e, per l'effetto, sospendere il procedimento sino alla
1 restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, successivamente alla definizione della questione, ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c., disponendo gli opportuni provvedimenti. - Sussistendo il grave pregiudizio e sussistendone tutti i presupposti, sospendere l'ordinanza di liberazione del terzo pignorato di cui all'ordinanza resa dal Controparte_2
Tribunale di Monza.
In via principale nel merito - per tutti i motivi esposti in narrativa, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1287/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, Giudice Relatore Dott. Alessandro Longobardi, del 17.01.2024 e pubblicata il 24.04.2024, mai notificata e per l'effetto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 161 e 354 c.p.c., rimettere la causa venga rimessa al Giudice di primo grado, adottando
a tal fine ogni opportuno provvedimento;
- per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il presente appello e per l'effetto revocare e/o annullare e/o rettificare integralmente l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva RGE 2529/2022 resa dal Tribunale di Monza, Sezione Esecuzioni Mobiliari, Giudice Dott.ssa
Carmen Corsetto il 06.10.2023 e comunicata dalla Cancelleria il 09.10.2023;
- accertata e dichiarata la non imputabilità al Sig. della decadenza dal Parte_1 termine per la notifica e/o il deposito dell'avviso di cui all'art. 543 comma V c.p.c., rimettere in termini il Sig. concedendo termine al Sig. per la notifica Parte_1 Parte_1 al Debitore esecutato Sig. e al terzo pignorato Controparte_1 CP_2 dell'avviso ex art. 543 comma V c.p.c. e per il successivo deposito, adottando a
[...] tal fine ogni opportuno provvedimento;
- accertato e dato atto del buon esito della notifica dell'atto di pignoramento mobiliare presso terzi nei confronti del Sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ultima residenza conosciuta Via Trezzo n. 1685 – Lettera C – Interno C.F._4
3 – 20871 Vimercate (MB) e della terza pignorata , C.F. Controparte_2
con sede legale in Via C. Cazzani, 29 – 27020 Zerbolò (PV); C.F._5
- accertato e dato atto che la terza pignorata non ha reso la Controparte_2 dichiarazione prevista dalla legge nei termini;
- accertato e dato atto che dalla certificazione Unilav, allegata all'atto di pignoramento presso terzi del 23.08.2022 emerge la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il Sig. e la , con qualifica di carpentiere in ferro, Controparte_1 Controparte_2 applicazione del CCNL metalmeccanica-industria, livello di inquadramento 10, per l'effetto di quanto sopra:
- provvedere ai sensi dell'art. 548 c.p.c..
Nel merito, in via subordinata Ferme le istanze formulate in via preliminare e in via pregiudiziale e fermo l'accertamento della non imputabilità al Sig. della Parte_1 decadenza dal termine per la notifica e/o il deposito dell'avviso di cui all'art. 543 comma V c.p.c. e della conseguente revoca e/o annullamento e/o rettifica totale dell'ordine di cui è causa, si chiede sin d'ora che, previa adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari, venga disposto ovvero concesso termine al Sig. per la riassunzione del Parte_1 procedimento esecutivo mobiliare avanti al Tribunale di Monza – Sezione esecuzioni mobiliari al fine di ottenere l'assegnazione della somma pignorata. In ogni caso Con vittoria di spese e onorari della procedura esecutiva, del procedimento di reclamo e del presente giudizio di appello”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con ricorso regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
1287/2024, emessa e pubblicata in data 24.4.2024, con cui il Tribunale di Monza ha rigettato il reclamo da esso proposto avverso l'ordinanza del G.E. del 6.10.2023 di declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.Es.Mob. 2529/2022.
2 A sostegno del reclamo proposto in primo grado, ha esposto: Parte_1
- di avere notificato al debitore ed al terzo un atto di Controparte_1 Controparte_2 pignoramento presso terzi;
- che l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore presso l'ultima residenza nota ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. il 21 settembre 2022 e alla terza pignorata il 31 agosto 2022 a mezzo del servizio postale;
- che l'atto di pignoramento è stato restituito dall' il 23 settembre 2022; CP_3
- di aver successivamente provveduto all'iscrizione a ruolo in data 26 settembre 2022;
- che il Tribunale di Monza, in data 27 settembre 2022, ha rinviato d'ufficio l'udienza di citazione dal 31 ottobre 2022 (data indicata nell'atto di pignoramento) al 12 maggio 2023 e successivamente al 12 giugno 2023;
- di avere provveduto a notificare al debitore ed al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo, con notifiche effettuate nei confronti del debitore mediante deposito presso la casa comunale in data
31 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. e nei confronti del terzo pignorato mediante deposito presso la casa comunale in data 16 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.;
- di avere depositato nel fascicolo telematico in data 16 febbraio 2023 entrambi gli avvisi notificati;
- che, con ordinanza in data 6 ottobre 2023, il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, comma 5, cod. proc. civ., in quanto “… l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva risulta notificato al debitore e al terzo pignorato e depositato nel fascicolo telematico in data successiva a quella indicata in citazione”;
- di aver formulato tempestivamente istanza di rimessione in termini all'udienza del 12 giugno 2023 e di aver dato prova di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile.
ha dedotto di essersi adoperato in ogni modo per notificare l'avviso ex art. Parte_1
543, comma 5, cod. proc. civ. nei termini di legge e, tuttavia, ciò non era avvenuto “per i ritardi dell'Unep nell'esecuzione delle notifiche e certamente per l'evidente volontà del Debitore esecutato e della Terza pignorata di non rendersi reperibili all'Ufficiale giudiziario”; Secondo il reclamante, inoltre, la declaratoria di inefficacia del pignoramento pronunciata da.
sarebbe fondata su un'erronea interpretazione dell'art. 543, comma 5, cod. proc. civ., in CP_4 quanto detta disposizione imporrebbe unicamente che la notificazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo debba essere effettuata prima dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, mentre qualora tale udienza venga differita d'ufficio il deposito dell'avviso notificato potrebbe essere effettuato anche successivamente a tale udienza, purché prima della prima udienza di effettiva trattazione del procedimento, come avvenuto nel caso in esame.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, premesso un richiamo alla normativa applicabile al caso di specie, ed in particolare all'art. 543 comma 5 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 206/2021, ha rilevato che il creditore pignorante, aveva proceduto a notificare l'avviso di avvenuta Pt_1 iscrizione a ruolo della procedura esecutiva sia al debitore sia al terzo pignorato, ex art. 143 c.p.c., in date successive a quella dell'udienza del 31.10.2022 indicata in citazione, considerato che la notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. “si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la rimessione in termini, così motivando “il fatto che il termine fissato dallo stesso creditore pignorante si sia rivelato inadeguato è dipeso da circostanze (contrattempi dell'attività notificatoria) prevedibili e che, pertanto, il creditore avrebbe dovuto considerare nella individuazione del termine. Peraltro, l'irreperibilità del debitore, che ha determinato una dilatazione dei tempi di notificazione, era circostanza già nota al creditore pignorante atteso che la notificazione dell'atto di precetto è avvenuta con deposito presso la casa comunale in data 25 luglio 2022 ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. e che, in ogni caso, dal certificato di residenza risulta che il debitore è stato cancellato dall'Anagrafe Nazionale della popolazione residente fin dal 21 aprile 2022.
3 Pertanto, l'omessa notificazione entro il termine perentorio del 31 ottobre 2022 comporta l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, comma 5, cod. proc. civ., come correttamente affermato nel provvedimento reclamato”. Ha poi osservato il Tribunale che, pur essendo assorbenti le esposte considerazioni, anche l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva era stato depositato dal reclamante nel fascicolo telematico in data (16 febbraio 2023) successiva a quella indicata in citazione (31 ottobre 2022), benché prima dell'udienza effettivamente tenutasi (12 giugno 2023).
Secondo il Collegio, in proposito, non poteva essere condivisa la tesi del reclamante secondo la quale “il deposito dell'avviso successivamente alla data indicata nell'atto di pignoramento non comporta l'inefficacia del pignoramento in quanto lo scopo perseguito dalla disposizione
– ossia rendere edotto il terzo pignorato in ordine all'iscrizione a ruolo del pignoramento – sarebbe comunque raggiunto una volta notificato a quest'ultimo l'avviso di iscrizione a ruolo, mentre il deposito dell'avviso avrebbe il solo scopo di consentire al giudice di verificare la tempestività della notifica, scopo che sarebbe comunque raggiunto ogniqualvolta – come nel caso di specie – l'avviso venga depositato prima dell'udienza effettivamente tenutasi”. Viceversa, ha ritenuto il Tribunale che “come sostenuto sia da autorevole dottrina che da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, il creditore per adempiere correttamente ai suoi obblighi deve eseguire il deposito entro e non oltre la prima udienza di comparizione indicata in citazione e a nulla rileva che l'udienza sia stata, come nel caso di specie, differita d'ufficio in quanto, per espressa previsione dell'art. 543 cod. proc. civ., il deposito va eseguito
“entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”. Detta interpretazione trova conforto nel dato testuale della disposizione, atteso che il termine “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” viene chiaramente riferito tanto alla notifica dell'avviso quanto al deposito dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico. Inoltre, il secondo periodo del quinto comma prevede espressamente che il mancato deposito dell'avviso determini l'inefficacia del pignoramento: conseguentemente, non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato adempimento di un'attività processuale se al contempo non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato è tenuto ad adempiere. Ed il legislatore detto termine l'ha individuato nella data di udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento. La diversa interpretazione prospettata dal reclamante – secondo cui dovrebbe aversi riguardo non alla data indicata nell'atto di pignoramento, bensì alla data della prima udienza effettivamente tenutasi – si pone, invece, in contrasto col disposto dell'art. 12 delle Preleggi, a mente del quale “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Difatti, per quanto concerne il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, non vi è dubbio che il riferimento alla “udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” preclude la possibilità di individuare, quale termine ultimo per il deposito, quello della prima udienza effettivamente tenutasi, il che sarebbe stato possibile soltanto in presenza di diverse formulazioni della disposizione (ad es. nel caso in cui il riferimento fosse stato alla “prima udienza”)”. Ancora, secondo il Collegio, “l'interpretazione aderente alla formulazione letterale non si pone neppure in contrasto con l'intenzione del legislatore, dato che la previsione di uno stringente termine perentorio non appare affatto distonica rispetto alla disciplina che caratterizza il processo esecutivo, il quale come è noto è caratterizzato dal susseguirsi di una serie di scansioni procedimentali assistite da termini perentori. Né, peraltro, sono rilevabili profili di illegittimità costituzionale della norma, atteso che i dedotti rischi di ingiustificato aggravamento dell'esercizio del diritto da parte del creditore sono soltanto eventuali, sicché la norma non può essere ritenuta manifestamente irragionevole”.
4 In definitiva Il Tribunale ha ritenuto che il creditore avrebbe dovuto, a pena di inefficacia del pignoramento, depositare nel fascicolo telematico entro la data indicata nell'atto di pignoramento (ossia il 31 ottobre 2022) la prova di aver effettuato la notifica degli avvisi nei confronti del terzo e del debitore, e che “l'omissione di tale adempimento, per le ragioni esposte, comporta l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, comma 5, cod. proc. civ., come correttamente affermato nel provvedimento reclamato”.
2. Con l'appello in esame chiede, preliminarmente, che venga disposto rinvio Parte_1 pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della questione di diritto, ritenuta dirimente, così prospettata “se l'art. 543 comma V c.p.c. debba essere interpretato nel senso che in caso di differimento d'ufficio della prima udienza indicata dal creditore procedente dell'atto di pignoramento: - il creditore debba sia notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore esecutato e al terzo pignorato, sia depositare detto avviso completo delle notifiche entro l'udienza indicata nell'atto di pignoramento e non entro la nuova udienza come differita d'ufficio, ovvero - il creditore procedente debba notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore esecutato e al terzo pignorato entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento e debba depositare detto avviso completo delle notifiche entro la nuova data di udienza, come differita d'ufficio”. Secondo l'appellante, esisterebbe un contrasto giurisprudenziale di merito sulla corretta interpretazione della norma in esame e si tratterebbe di questione nuova, in assenza di precedenti di legittimità in termini.
Nel merito, articola i seguenti motivi di censura: Parte_1 a) “Sull'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Monza in ordine al motivo di reclamo sub. A (pag. 6 del reclamo) – Violazione art. 112 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di reclamo con cui era stato dedotto che “il Giudice dell'esecuzione, erroneamente, ha indicato che, nel corso della procedura esecutiva, avrebbe sentito le Parti e le rispettive istanze, mentre all'udienza del 12.06.2023 era comparso solo il creditore procedente”. Chiede che in ragione di ciò venga accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa in primo grado. b) “Sull'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Monza in ordine al motivo di reclamo sub. B (pag.
6-7 del reclamo) – Violazione art. 112 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di reclamo con cui era stato dedotto che “il Giudice dell'esecuzione ha erroneamente indicato che l'istanza di rimessione in termini sarebbe avvenuta in udienza e solo a seguito della rilevata tardività della notifica e del deposito dell'avviso ex art. 543 comma V cpc”. Chiede che in ragione di ciò venga accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa in primo grado. c) “Sull'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Monza in ordine al motivo di reclamo sub D. (pagg. 11 e 12) – Violazione dell'art. 112 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di reclamo con cui era stato dedotto che “il Giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata (All.
2.B) ha erroneamente precisato che “ben avrebbe potuto notificare l'avviso d'iscrizione a ruolo presso la cancelleria ex art. 492 c.p.c. e al terzo pignorato a mezzo pec: modalità che avrebbero garantito un esito positivo, certo e tempestivo”. Chiede che in ragione di ciò venga accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa in primo grado. d) “Sull'errata ricostruzione e/o interpretazione da parte del Tribunale di Monza dell'ordinanza di inefficacia del pignoramento del 06.10.2023 in ordine all'istanza di rimessione in termini avanzata dal Sig. (pag. 5 quarto capoverso della sentenza Pt_1 appellata) – Violazione artt. 113 e 115 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale di
5 Monza abbia errato nel trascrivere, nella sentenza gravata, quanto deciso dal G.E. “in ordine all'istanza di rimessione in termini formulata dal Sig. e ha errato anche Pt_1 nell'interpretazione di tale punto”. Chiede che in ragione di ciò la sentenza impugnata venga dichiarata nulla oppure “emendata”. e) “Sull'errata e/o incompleta trascrizione da parte del Tribunale di Monza di quanto occorso all'udienza del 06.12.2023 (pag. 4 della sentenza penultimo capoverso) – Violazione artt. 113 e 115 c.p.c.”: lamenta l'appellante che il Tribunale di Monza abbia decritto in modo erroneo o carente quando occorso all'udienza del 6.12.2023 innanzi al G.E.. Chiede che in ragione di ciò la sentenza impugnata venga dichiarata nulla oppure
“emendata”. f) “Sull'errata ricostruzione fattuale della notifica dell'avviso ex art. 543 comma V c.p.c. al terzo pignorato (pag. 3 della sentenza ultimo punto elenco puntato) – Violazione artt. 115 e 116 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale di Monza abbia errato nella ricostruzione fattuale della sentenza impugnata allorquando ha indicato che “la notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del terzo pignorato si è perfezionata solo al quinto tentativo” (All. 1)” invece che al sesto tentativo. Chiede che in ragione di ciò la sentenza impugnata venga dichiarata nulla oppure “emendata”. g) “Sull'errata interpretazione da parte del Tribunale di Monza dell'art. 153 comma II c.p.c. in relazione al termine per la notifica al debitore esecutato e al terzo pignorato dell'avviso ex art. 543 comma V c.p.c. e per il deposito di detto avviso (pag. 5 della sentenza capoversi da 1 a 5) – Violazione artt. 113, 115 e 116 c.p.c.”. L'appellante con tale motivo di doglianza insiste per l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. formulata innanzi al G.E. e disattesa dal Tribunale, sostenendo che egli “non poteva prevedere i contrattempi dell'attività notificatoria e dei ritardi dell' nella restituzione dell'atto portato alla notifica, né dei ritardi di CP_3 nella riconsegna degli avvisi di ricezione delle notifiche eseguite a Controparte_5 mezzo posta” e che non poteva “essere ritenuto responsabile delle attività poste in essere dal debitore e dal terzo pignorato al solo fine di sottrarsi alla notifica dell'avviso ex art. 543 comma V c.p.c.” h) “Sull'errata interpretazione da parte del Tribunale di Monza delle disposizioni di cui all'art. 543 comma V c.p.c. in ordine al deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo e sull'errata declaratoria di inefficacia del pignoramento (pagg. 5, 6 e 7 della sentenza)
– Violazione artt. 113 e 115 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale abbia adottato un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'art. 543 comma 5 c.p.c., senza dar conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito favorevoli, invece, ad un'interpretazione della norma “costituzionalmente orientata” maggiormente di favore per i creditori pignoranti, e senza considerare che “il Legislatore, nel redigere la norma, non ha tenuto conto che in molti Tribunali, tra cui quello di Monza, la data della prima udienza indicata nell'atto di pignoramento viene differita anche di molti mesi (nel caso di specie è stata differita inizialmente di 7 mesi e poi di un ulteriore mese per impedimento del Giudice) in forza di un provvedimento del Giudice dell'esecuzione” (p. 18 dell'atto di appello). Da ciò discenderebbe l'erroneità della declaratoria di inefficacia del pignoramento da parte del Tribunale di Monza, avendo l'appellante depositato entro l'udienza come differita dal G.E. la prova di aver effettuato la notifica degli avvisi ex art. 543 comma
V c.p.c. al debitore esecutato e al terzo pignorato. OL chiede quindi che, Parte_1 in integrale riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'interpretazione dell'art. 543 comma 5 dal medesimo prospettata, venga accertata la tempestività del deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo notificato al debitore esecutato e al terzo pignorato.
6 i) “Sull'errata interpretazione da parte del Tribunale di Monza dell'insussistenza di profili di legittimità costituzionale della norma e sulla mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di incostituzionalità avanzata dal Sig. (pag. 7 Pt_1 della sentenza) – Violazione artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione”: l'appellante ripropone l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 543 comma 5 c.p.c. che il Tribunale avrebbe omesso di adeguatamente valutare, in quanto, a suo dire, la norma in esame così come formulata sarebbe tale da comportare - costringendo il creditore a subire i contrattempi dell'attività notificatoria a lui non imputabili – “una evidente lesione del diritto, costituzionalmente garantito, del creditore ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e nello specifico ad ottenere soddisfazione del proprio diritto di credito in sede esecutiva.
Anche quindi la lettura sistematica delle norme che regolano il procedimento espropriativo presso terzi rende evidente l'illegittimità della norma per violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione”; j) “sulla mancata motivazione del rigetto dell'istanza sospensione dell'ordinanza di liberazione del terzo pignorato pronunciata fuori udienza dal Tribunale di Monza il
06.10.2023 (motivo di reclamo F pag. 14 del reclamo) – Violazione art. 115 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale di Monza abbia omesso di statuire sulla domanda formulata in via preliminare di sospensione dell'ordinanza di liberazione del terzo pignorato e reitera in questa sede la relativa istanza. Controparte_2
Con gli ultimi due motivi di gravame chiede la riforma della sentenza del Tribunale in punto di spese di lite e di condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
3. All'udienza del 18.2.2025 la Corte ha dichiarato la contumacia degli appellati. All'esito della discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
4. L'appello è infondato. Vanno esaminati e trattati congiuntamente i primi sei motivi di gravame – da sub. a) a sub f) -,
i quali sono tutti infondati. Le censure che articola l'appellante, infatti, non si traducono in vizi di nullità della pronuncia del Tribunale ma al più in mere irregolarità che non inficiano la correttezza del percorso logico- argomentativo seguito dal Collegio. I primi tre motivi di reclamo, in particolare (confluiti nei motivi da a) a c) dell'atto di appello), non sono stati espressamente esaminati dal Tribunale perché ritenuti assorbiti dall'esame degli ulteriori motivi rigettati nel merito;
i vizi dedotti da sub d) a sub f) - anche volendo ritenere che il Collegio abbia riportato in modo inesatto alcuni passaggi dello svolgimento del giudizio innanzi al G.E. - si traducono in mere irregolarità e refusi della motivazione della sentenza gravata, anch'essi tali da non incidere sulla correttezza sostanziale del desicum e da non necessitare di alcun intervento di “emenda” da parte di questa Corte. Il motivo di appello sub g), con cui insiste nell'istanza di rimessione in termini Parte_1 ex art. 153 c.p.c., va disatteso nel merito in quanto infondato. Occorre premettere che l'art. 543, comma 5, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis e in seguito alla novella introdotta dalla L. 206/2021, – prevedeva che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”. Nella vicenda in esame, dagli atti e documenti versati nel fascicolo di primo grado, emergono i seguenti dati pacifici:
- OL , creditore procedente nei confronti del Sig. in forza di Parte_1 Controparte_6 decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, ha notificato al debitore atto di
7 precetto in data 25.7.2022 ex art. 143 c.p.c., con deposito presso la casa comunale di Comune di Cornate D'Adda (MB). Non essendo intervenuto pagamento nei termini di legge, a Pt_1 seguito delle ricerche condotte ex art. 492 bis c.p.c., è venuto a conoscenza dell'occupazione del Sig. a tempo indeterminato presso la ditta con sede legale in CP_6 Controparte_2
Via C. Cazzani, 29 – 27020 Zerbolò (PV) e con sede di lavoro in Via De Amicis, 46 – 20020
Lainate (MI), e, in considerazione di ciò, in data 25.8.2022 ha presentato allo sportello CP_3 presso il Tribunale di Monza atto di pignoramento presso terzi, citando il debitore a comparire per l'udienza del 31.10.2022;
- l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore presso l'ultima residenza nota ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 21.09.2022, alla terza pignorata il 31.08.2022 a mezzo del servizio postale, ed è stato restituito al dall' il 23.09.2022; Pt_1 CP_3
- in data 26.09.2022 il ha chiesto l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, istanza Pt_1 che è stata lavorata dalla Cancelleria il 27.09.2022;
- il G.E., con provvedimento del 27.09.2022, ha rinviato l'udienza indicata in citazione al
12.05.2023;
- il in data 28.09.2022, ha presentato per la notifica all' di Monza l'avviso di Pt_1 CP_3 avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543 comma 5 c.p.c.;
- la notifica dell'avviso è stata pacificamente eseguita al debitore, il Controparte_6 31.10.2022, presso l'ultima residenza conosciuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e alla terza pignorata in data 16.12.2022 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la sua ultima residenza conosciuta per il tramite dell' di Pavia;
CP_3
- l'atto è stato reso al il 12.01.2023 e successivamente depositato;
la terza pignorata non Pt_1 ha reso la dichiarazione di legge e l'udienza del 12.05.2023 è stata rinviata d'ufficio al 12.06.2023. Come ha evidenziato il Tribunale, quindi, la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva - prima ancora che il deposito in cancelleria dell'avviso stesso - è stata effettuata sia al debitore sia al terzo pignorato in date successive a quella del 31.10.2022 indicata in citazione, considerato che la notificazione ex art. 143 c.p.c. si perfeziona nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte dalla norma. Ora, secondo l'appellante avrebbero errato sia il G.E. che il Tribunale di Monza nell'escludere la sussistenza dei presupposti per la chiesta rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., avendo dato prova di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile. Ciò in quanto, secondo quanto prospetta il l'atto di pignoramento presso terzi era stato Pt_1 presentato all' competente per la notifica il 25.8.2022 e quindi oltre due mesi prima CP_3 dell'udienza a comparire del 31.10.2022, mentre la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del terzo pignorato si era perfezionata solo dopo molti tentativi e per cause a lui non imputabili, atteso che si era sempre “prontamente attivato a seguito dell'esito delle notifiche negative”, adoperandosi in ogni modo per notificare l'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. nei termini di legge e, tuttavia, ciò “non è avvenuto, per i ritardi dell' nell'esecuzione delle CP_3 notifiche e certamente per l'evidente volontà del Debitore esecutato e della Terza pignorata di non rendersi reperibili all'Ufficiale giudiziario”. Ritiene la Corte che la prospettazione del reclamante-odierno appellante non possa essere condivisa. Il giudizio circa la sussistenza dell'impedimento ex art. 153 comma 2 c.p.c. è un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito, il quale deve verificare se l'intervenuta decadenza o l'omesso compimento di un'attività entro un termine perentorio di legge sia imputabile alla parte oppure se sia dipeso da circostanze estranee e dunque ad essa non imputabili. Deve altresì valutare se quelle circostanze potevano essere previste o evitate con l'uso della normale diligenza (così Cass., ord. n. 30324/2024). Nel caso di specie, non è sufficiente che il abbia presentato l'atto di pignoramento presso Pt_1 terzi per la notifica all' competente oltre due mesi prima dell'udienza fissata in citazione, CP_3
8 precisamente il 25.8.2022, in quanto occorre altresì valutare quali ulteriori condotte e adempimenti fossero da lui ragionevolmente esigibili per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall'art. 543 comma 5 c.p.c.. Come sottolineato anche dal Tribunale di Monza, la dilatazione dei tempi di notificazione
(evento questo già di per sé prevedibile) è dipesa, con riguardo al debitore , Controparte_6 dalla situazione di irreperibilità del medesimo, ma proprio tale circostanza era ben nota al Pt_1 fin dal momento della notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 25.7.2022 ex art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la Casa comunale di Cornate d'Adda, ultimo luogo di residenza conosciuta del debitore esecutato. Già a quella data, era in possesso di Parte_1 certificato di residenza storico di , attestante la cancellazione per irreperibilità Controparte_6 del medesimo a decorrere dal 21.4.2022 (v. all. D prodotto in primo grado dal reclamante); non solo: anche l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato al debitore, in data 21.9.2022, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la stessa casa comunale di Cornate d'Adda. In quell'occasione, precisamente in data 15.9.2022, il si muniva dello stesso certificato di Pt_1 residenza storico già acquisito all'atto della notifica del precetto, che confermava la perdurante irreperibilità del debitore esecutato. L'appellante avrebbe quindi dovuto procedere immediatamente, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (27.9.2022), a notificare al debitore l'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. con le stesse modalità già utilizzate, ovvero ex art. 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto nella casa comunale di Cornate d'Adda. Adempimento che ha invece posto in essere tardivamente solo il 31.10.2022, così incorrendo nella decadenza prevista dalla norma in esame e dopo aver compiuto una serie di inutili tentativi di notifica presso altri luoghi – ultimo domicilio conosciuto in Lissone, sede legale dell'ultimo datore di lavoro – che già in precedenza e appena un mese prima si erano rivelati inidonei.
Al non era in altri termini richiesto un particolare sforzo di diligenza, né può ritenersi che Pt_1 il mancato rispetto del termine perentorio di legge sia dipeso da fattori obiettivi esterni alla sua volontà; al contrario la condizione di irreperibilità del debitore era circostanza a lui nota da tempo e ciò nonostante egli ha proceduto ad effettuare la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo con ingiustificato e colpevole ritardo.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla notifica dell'avviso al terzo pignorato perfezionatasi ex art. 143 c.p.c. addirittura in data 5.1.2023: Controparte_2 anche in tal caso non è giustificabile il rilevante ritardo, di quasi tre mesi, con cui il creditore ha proceduto alla notifica dell'atto mediante deposito presso la casa comunale di Zinasco (PV).
Le esposte considerazioni assorbono ogni ulteriore questione dedotta dall'appellante sulla corretta interpretazione dell'art. 543 comma 5 c.p.c. e sulla tempestività, o meno, del deposito in cancelleria dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva: è pacifico infatti che il primo dei due adempimenti che la norma in esame pone a carico del creditore procedente a pena di inefficacia del pignoramento, ovvero la notifica dell'avviso al debitore e al terzo pignorato, sia stata effettuata tardivamente oltre la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, e da ciò deriva la correttezza della decisione impugnata.
In ogni caso, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada confermata anche con riguardo all'interpretazione seguita dal Tribunale dell'art. 543 comma 5 c.p.c.. Ciò in quanto l'interpretazione della norma in esame quale prospettata dal non può invece Pt_1 essere condivisa. Il reclamante sostiene che il deposito dell'avviso successivamente alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento (adempimento che nel caso di specie è stato posto in essere il 16 febbraio 2023) non comporti l'inefficacia del pignoramento, in quanto lo scopo perseguito dalla disposizione – ossia rendere edotto il terzo pignorato in ordine all'iscrizione a ruolo del pignoramento – sarebbe comunque raggiunto una volta notificato a quest'ultimo l'avviso di
9 iscrizione a ruolo, mentre il deposito dell'avviso avrebbe il solo scopo di consentire al giudice di verificare la tempestività della notifica, scopo che sarebbe raggiunto ogniqualvolta, come nel caso di specie, l'avviso venga depositato prima dell'udienza effettivamente tenutasi. Tali argomentazioni non sono condivisibili in quanto in contrasto con il chiaro tenore letterale e con la ratio della norma in esame. Come sopra esposto, in forza dell'art. 543, comma 5, c.p.c. nel testo modificato dalla L. 206/2021, il creditore «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento» era tenuto a notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e a depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, con l'espressa previsione che «La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento». La novella è stata introdotta per ovviare ai problemi applicativi sorti a seguito dell'introduzione
– disposta dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 132/2014 – dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., rubricato «Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo» che così prevede: «Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso l'obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito». Accadeva, infatti, che dopo la notifica del pignoramento il creditore non procedesse all'iscrizione a ruolo dello stesso non avendovi interesse, ad esempio a causa di dichiarazione di importi modesti da parte del terzo, tuttavia lasciando il terzo in via indefinita sottoposto agli obblighi di custodia imposti dall'art. 546 c.p.c., con gravi inconvenienti specialmente a carico di datori di lavoro, enti previdenziali o istituti di credito. Il legislatore, pertanto, ha introdotto nell'art. 543 c.p.c., con la novella del 2021, un meccanismo finalizzato a ovviare a simili problematiche, onerando il creditore di notificare al debitore e ai terzi pignorati l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero della procedura e prevedendo il deposito di tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione. Entrambi gli adempimenti – tanto la notifica quanto il deposito – sono sanzionati con l'inefficacia del pignoramento, che deve ritenersi rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 630, commi 1 e 2, c.p.c. Come evidenziato dal Tribunale, il dato testuale della disposizione non lascia alcun dubbio, atteso che il termine “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” viene chiaramente riferito tanto alla notifica dell'avviso quanto al deposito dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico. Inoltre, il secondo periodo del quinto comma prevede espressamente che il mancato deposito dell'avviso determini l'inefficacia del pignoramento: conseguentemente, non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato adempimento di un'attività processuale se al contempo non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato è tenuto ad adempiere. Ed il legislatore ha individuato tale termine nella data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione. La diversa interpretazione prospettata dal reclamante si pone, invece, in contrasto col disposto dell'art. 12 delle Preleggi e con la ratio stessa della novellata previsione, che, contrariamente all'assunto del non coincide con l'esigenza di consentire al G.E. di verificare l'avvenuto Pt_1 compimento della notifica dell'atto di pignoramento, bensì al debitore e, soprattutto, al terzo, di essere informati sull'effettiva prosecuzione della procedura esecutiva: va ricordato, in proposito, che il terzo pignorato non è parte del processo di espropriazione forzata e quindi non riceve alcuna comunicazione dell'eventuale differimento dell'udienza di comparizione;
la perdita di efficacia del pignoramento, in caso di mancato espletamento di uno o di entrambi gli
10 adempimenti previsti dalla norma in esame, non può pertanto che essere ancorata alla data di comparizione indicata nell'atto di citazione, unica udienza nota al terzo pignorato. Infine, e contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, un'ulteriore implicita conferma della correttezza dell'interpretazione seguita dal G.E. e dal Tribunale di Monza si trae proprio dalla successiva modifica del comma 5 dell'art. 543 c.p.c. ad opera del D.Lgs. n. 164/2024: la norma, nel testo oggi vigente, dispone che, in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, il creditore non debba più notificare l'avviso al debitore ma unicamente al terzo pignorato. E tuttavia, è rimasta invariata l'indicazione del termine entro cui il creditore deve porre in essere tale adempimento e il successivo deposito in cancelleria dell'avviso notificato, ovvero la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, esattamente come nel testo vigente ratione temporis a seguito della novella del 2021. Parimenti invariata è rimasta la previsione secondo la quale “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento” e “ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”. Appare dunque chiaro che l'intenzione del legislatore, da ultimo ribadita con la recente riforma, è quella di precludere la possibilità di individuare, quale termine ultimo per la notifica e il deposito dell'avviso, quello della prima udienza effettivamente tenutasi, il che sarebbe stato possibile soltanto in presenza di diverse formulazioni della novellata disposizione (ad es. nel caso in cui il riferimento fosse stato alla “prima udienza”).
Per quanto esposto, in definitiva, anche il motivo di appello sub. h) è infondato. Con conseguente irrilevanza, altresì, della questione di costituzionalità così come prospettata dall'appellante e superfluità, ai fini del decidere, del chiesto rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ex art. 363-bis c.p.c..
Gli ultimi tre motivi di impugnazione restano assorbiti dal rigetto dei precedenti.
5. Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione delle parti reclamate. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1287/2024, emessa e pubblicata in data
24.4.2024, così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- DICHIARA irripetibili le spese di lite;
- DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra Loro, dagli Avv.ti Barbara Masserelli (C.F. e Carla C.F._2
Dehò (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio delle Stesse, C.F._3 sito in Via Visconti di Modrone, 15 – 20122 Milano (MI);
RICORRENTE APPELLANTE, reclamante in primo grado
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4 ultima residenza conosciuta in Via Trezzo n. 1685 – Lettera C – Interno 3 – 20871 Vimercate
(MB);
, C.F. , con sede legale in Via C. Controparte_2 C.F._5
Cazzani, 29 – 27020 Zerbolò (PV) con sede di lavoro in Via De Amicis, 46 – 20020 Lainate
(MI);
RESISTENTI APPELLATI, reclamati in primo grado non costituiti
OGGETTO: reclamo in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare
CONCLUSIONI dell'APPELLANTE:
“in via preliminare e/o pregiudiziale - Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto esposta in narrativa e, per l'effetto, sospendere il procedimento sino alla
1 restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, successivamente alla definizione della questione, ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c., disponendo gli opportuni provvedimenti. - Sussistendo il grave pregiudizio e sussistendone tutti i presupposti, sospendere l'ordinanza di liberazione del terzo pignorato di cui all'ordinanza resa dal Controparte_2
Tribunale di Monza.
In via principale nel merito - per tutti i motivi esposti in narrativa, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1287/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, Giudice Relatore Dott. Alessandro Longobardi, del 17.01.2024 e pubblicata il 24.04.2024, mai notificata e per l'effetto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 161 e 354 c.p.c., rimettere la causa venga rimessa al Giudice di primo grado, adottando
a tal fine ogni opportuno provvedimento;
- per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il presente appello e per l'effetto revocare e/o annullare e/o rettificare integralmente l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva RGE 2529/2022 resa dal Tribunale di Monza, Sezione Esecuzioni Mobiliari, Giudice Dott.ssa
Carmen Corsetto il 06.10.2023 e comunicata dalla Cancelleria il 09.10.2023;
- accertata e dichiarata la non imputabilità al Sig. della decadenza dal Parte_1 termine per la notifica e/o il deposito dell'avviso di cui all'art. 543 comma V c.p.c., rimettere in termini il Sig. concedendo termine al Sig. per la notifica Parte_1 Parte_1 al Debitore esecutato Sig. e al terzo pignorato Controparte_1 CP_2 dell'avviso ex art. 543 comma V c.p.c. e per il successivo deposito, adottando a
[...] tal fine ogni opportuno provvedimento;
- accertato e dato atto del buon esito della notifica dell'atto di pignoramento mobiliare presso terzi nei confronti del Sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ultima residenza conosciuta Via Trezzo n. 1685 – Lettera C – Interno C.F._4
3 – 20871 Vimercate (MB) e della terza pignorata , C.F. Controparte_2
con sede legale in Via C. Cazzani, 29 – 27020 Zerbolò (PV); C.F._5
- accertato e dato atto che la terza pignorata non ha reso la Controparte_2 dichiarazione prevista dalla legge nei termini;
- accertato e dato atto che dalla certificazione Unilav, allegata all'atto di pignoramento presso terzi del 23.08.2022 emerge la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il Sig. e la , con qualifica di carpentiere in ferro, Controparte_1 Controparte_2 applicazione del CCNL metalmeccanica-industria, livello di inquadramento 10, per l'effetto di quanto sopra:
- provvedere ai sensi dell'art. 548 c.p.c..
Nel merito, in via subordinata Ferme le istanze formulate in via preliminare e in via pregiudiziale e fermo l'accertamento della non imputabilità al Sig. della Parte_1 decadenza dal termine per la notifica e/o il deposito dell'avviso di cui all'art. 543 comma V c.p.c. e della conseguente revoca e/o annullamento e/o rettifica totale dell'ordine di cui è causa, si chiede sin d'ora che, previa adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari, venga disposto ovvero concesso termine al Sig. per la riassunzione del Parte_1 procedimento esecutivo mobiliare avanti al Tribunale di Monza – Sezione esecuzioni mobiliari al fine di ottenere l'assegnazione della somma pignorata. In ogni caso Con vittoria di spese e onorari della procedura esecutiva, del procedimento di reclamo e del presente giudizio di appello”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con ricorso regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
1287/2024, emessa e pubblicata in data 24.4.2024, con cui il Tribunale di Monza ha rigettato il reclamo da esso proposto avverso l'ordinanza del G.E. del 6.10.2023 di declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.Es.Mob. 2529/2022.
2 A sostegno del reclamo proposto in primo grado, ha esposto: Parte_1
- di avere notificato al debitore ed al terzo un atto di Controparte_1 Controparte_2 pignoramento presso terzi;
- che l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore presso l'ultima residenza nota ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. il 21 settembre 2022 e alla terza pignorata il 31 agosto 2022 a mezzo del servizio postale;
- che l'atto di pignoramento è stato restituito dall' il 23 settembre 2022; CP_3
- di aver successivamente provveduto all'iscrizione a ruolo in data 26 settembre 2022;
- che il Tribunale di Monza, in data 27 settembre 2022, ha rinviato d'ufficio l'udienza di citazione dal 31 ottobre 2022 (data indicata nell'atto di pignoramento) al 12 maggio 2023 e successivamente al 12 giugno 2023;
- di avere provveduto a notificare al debitore ed al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo, con notifiche effettuate nei confronti del debitore mediante deposito presso la casa comunale in data
31 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. e nei confronti del terzo pignorato mediante deposito presso la casa comunale in data 16 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.;
- di avere depositato nel fascicolo telematico in data 16 febbraio 2023 entrambi gli avvisi notificati;
- che, con ordinanza in data 6 ottobre 2023, il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, comma 5, cod. proc. civ., in quanto “… l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva risulta notificato al debitore e al terzo pignorato e depositato nel fascicolo telematico in data successiva a quella indicata in citazione”;
- di aver formulato tempestivamente istanza di rimessione in termini all'udienza del 12 giugno 2023 e di aver dato prova di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile.
ha dedotto di essersi adoperato in ogni modo per notificare l'avviso ex art. Parte_1
543, comma 5, cod. proc. civ. nei termini di legge e, tuttavia, ciò non era avvenuto “per i ritardi dell'Unep nell'esecuzione delle notifiche e certamente per l'evidente volontà del Debitore esecutato e della Terza pignorata di non rendersi reperibili all'Ufficiale giudiziario”; Secondo il reclamante, inoltre, la declaratoria di inefficacia del pignoramento pronunciata da.
sarebbe fondata su un'erronea interpretazione dell'art. 543, comma 5, cod. proc. civ., in CP_4 quanto detta disposizione imporrebbe unicamente che la notificazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo debba essere effettuata prima dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, mentre qualora tale udienza venga differita d'ufficio il deposito dell'avviso notificato potrebbe essere effettuato anche successivamente a tale udienza, purché prima della prima udienza di effettiva trattazione del procedimento, come avvenuto nel caso in esame.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, premesso un richiamo alla normativa applicabile al caso di specie, ed in particolare all'art. 543 comma 5 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 206/2021, ha rilevato che il creditore pignorante, aveva proceduto a notificare l'avviso di avvenuta Pt_1 iscrizione a ruolo della procedura esecutiva sia al debitore sia al terzo pignorato, ex art. 143 c.p.c., in date successive a quella dell'udienza del 31.10.2022 indicata in citazione, considerato che la notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. “si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la rimessione in termini, così motivando “il fatto che il termine fissato dallo stesso creditore pignorante si sia rivelato inadeguato è dipeso da circostanze (contrattempi dell'attività notificatoria) prevedibili e che, pertanto, il creditore avrebbe dovuto considerare nella individuazione del termine. Peraltro, l'irreperibilità del debitore, che ha determinato una dilatazione dei tempi di notificazione, era circostanza già nota al creditore pignorante atteso che la notificazione dell'atto di precetto è avvenuta con deposito presso la casa comunale in data 25 luglio 2022 ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. e che, in ogni caso, dal certificato di residenza risulta che il debitore è stato cancellato dall'Anagrafe Nazionale della popolazione residente fin dal 21 aprile 2022.
3 Pertanto, l'omessa notificazione entro il termine perentorio del 31 ottobre 2022 comporta l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, comma 5, cod. proc. civ., come correttamente affermato nel provvedimento reclamato”. Ha poi osservato il Tribunale che, pur essendo assorbenti le esposte considerazioni, anche l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva era stato depositato dal reclamante nel fascicolo telematico in data (16 febbraio 2023) successiva a quella indicata in citazione (31 ottobre 2022), benché prima dell'udienza effettivamente tenutasi (12 giugno 2023).
Secondo il Collegio, in proposito, non poteva essere condivisa la tesi del reclamante secondo la quale “il deposito dell'avviso successivamente alla data indicata nell'atto di pignoramento non comporta l'inefficacia del pignoramento in quanto lo scopo perseguito dalla disposizione
– ossia rendere edotto il terzo pignorato in ordine all'iscrizione a ruolo del pignoramento – sarebbe comunque raggiunto una volta notificato a quest'ultimo l'avviso di iscrizione a ruolo, mentre il deposito dell'avviso avrebbe il solo scopo di consentire al giudice di verificare la tempestività della notifica, scopo che sarebbe comunque raggiunto ogniqualvolta – come nel caso di specie – l'avviso venga depositato prima dell'udienza effettivamente tenutasi”. Viceversa, ha ritenuto il Tribunale che “come sostenuto sia da autorevole dottrina che da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, il creditore per adempiere correttamente ai suoi obblighi deve eseguire il deposito entro e non oltre la prima udienza di comparizione indicata in citazione e a nulla rileva che l'udienza sia stata, come nel caso di specie, differita d'ufficio in quanto, per espressa previsione dell'art. 543 cod. proc. civ., il deposito va eseguito
“entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”. Detta interpretazione trova conforto nel dato testuale della disposizione, atteso che il termine “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” viene chiaramente riferito tanto alla notifica dell'avviso quanto al deposito dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico. Inoltre, il secondo periodo del quinto comma prevede espressamente che il mancato deposito dell'avviso determini l'inefficacia del pignoramento: conseguentemente, non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato adempimento di un'attività processuale se al contempo non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato è tenuto ad adempiere. Ed il legislatore detto termine l'ha individuato nella data di udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento. La diversa interpretazione prospettata dal reclamante – secondo cui dovrebbe aversi riguardo non alla data indicata nell'atto di pignoramento, bensì alla data della prima udienza effettivamente tenutasi – si pone, invece, in contrasto col disposto dell'art. 12 delle Preleggi, a mente del quale “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Difatti, per quanto concerne il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, non vi è dubbio che il riferimento alla “udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” preclude la possibilità di individuare, quale termine ultimo per il deposito, quello della prima udienza effettivamente tenutasi, il che sarebbe stato possibile soltanto in presenza di diverse formulazioni della disposizione (ad es. nel caso in cui il riferimento fosse stato alla “prima udienza”)”. Ancora, secondo il Collegio, “l'interpretazione aderente alla formulazione letterale non si pone neppure in contrasto con l'intenzione del legislatore, dato che la previsione di uno stringente termine perentorio non appare affatto distonica rispetto alla disciplina che caratterizza il processo esecutivo, il quale come è noto è caratterizzato dal susseguirsi di una serie di scansioni procedimentali assistite da termini perentori. Né, peraltro, sono rilevabili profili di illegittimità costituzionale della norma, atteso che i dedotti rischi di ingiustificato aggravamento dell'esercizio del diritto da parte del creditore sono soltanto eventuali, sicché la norma non può essere ritenuta manifestamente irragionevole”.
4 In definitiva Il Tribunale ha ritenuto che il creditore avrebbe dovuto, a pena di inefficacia del pignoramento, depositare nel fascicolo telematico entro la data indicata nell'atto di pignoramento (ossia il 31 ottobre 2022) la prova di aver effettuato la notifica degli avvisi nei confronti del terzo e del debitore, e che “l'omissione di tale adempimento, per le ragioni esposte, comporta l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, comma 5, cod. proc. civ., come correttamente affermato nel provvedimento reclamato”.
2. Con l'appello in esame chiede, preliminarmente, che venga disposto rinvio Parte_1 pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della questione di diritto, ritenuta dirimente, così prospettata “se l'art. 543 comma V c.p.c. debba essere interpretato nel senso che in caso di differimento d'ufficio della prima udienza indicata dal creditore procedente dell'atto di pignoramento: - il creditore debba sia notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore esecutato e al terzo pignorato, sia depositare detto avviso completo delle notifiche entro l'udienza indicata nell'atto di pignoramento e non entro la nuova udienza come differita d'ufficio, ovvero - il creditore procedente debba notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore esecutato e al terzo pignorato entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento e debba depositare detto avviso completo delle notifiche entro la nuova data di udienza, come differita d'ufficio”. Secondo l'appellante, esisterebbe un contrasto giurisprudenziale di merito sulla corretta interpretazione della norma in esame e si tratterebbe di questione nuova, in assenza di precedenti di legittimità in termini.
Nel merito, articola i seguenti motivi di censura: Parte_1 a) “Sull'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Monza in ordine al motivo di reclamo sub. A (pag. 6 del reclamo) – Violazione art. 112 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di reclamo con cui era stato dedotto che “il Giudice dell'esecuzione, erroneamente, ha indicato che, nel corso della procedura esecutiva, avrebbe sentito le Parti e le rispettive istanze, mentre all'udienza del 12.06.2023 era comparso solo il creditore procedente”. Chiede che in ragione di ciò venga accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa in primo grado. b) “Sull'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Monza in ordine al motivo di reclamo sub. B (pag.
6-7 del reclamo) – Violazione art. 112 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di reclamo con cui era stato dedotto che “il Giudice dell'esecuzione ha erroneamente indicato che l'istanza di rimessione in termini sarebbe avvenuta in udienza e solo a seguito della rilevata tardività della notifica e del deposito dell'avviso ex art. 543 comma V cpc”. Chiede che in ragione di ciò venga accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa in primo grado. c) “Sull'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Monza in ordine al motivo di reclamo sub D. (pagg. 11 e 12) – Violazione dell'art. 112 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di reclamo con cui era stato dedotto che “il Giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata (All.
2.B) ha erroneamente precisato che “ben avrebbe potuto notificare l'avviso d'iscrizione a ruolo presso la cancelleria ex art. 492 c.p.c. e al terzo pignorato a mezzo pec: modalità che avrebbero garantito un esito positivo, certo e tempestivo”. Chiede che in ragione di ciò venga accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa in primo grado. d) “Sull'errata ricostruzione e/o interpretazione da parte del Tribunale di Monza dell'ordinanza di inefficacia del pignoramento del 06.10.2023 in ordine all'istanza di rimessione in termini avanzata dal Sig. (pag. 5 quarto capoverso della sentenza Pt_1 appellata) – Violazione artt. 113 e 115 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale di
5 Monza abbia errato nel trascrivere, nella sentenza gravata, quanto deciso dal G.E. “in ordine all'istanza di rimessione in termini formulata dal Sig. e ha errato anche Pt_1 nell'interpretazione di tale punto”. Chiede che in ragione di ciò la sentenza impugnata venga dichiarata nulla oppure “emendata”. e) “Sull'errata e/o incompleta trascrizione da parte del Tribunale di Monza di quanto occorso all'udienza del 06.12.2023 (pag. 4 della sentenza penultimo capoverso) – Violazione artt. 113 e 115 c.p.c.”: lamenta l'appellante che il Tribunale di Monza abbia decritto in modo erroneo o carente quando occorso all'udienza del 6.12.2023 innanzi al G.E.. Chiede che in ragione di ciò la sentenza impugnata venga dichiarata nulla oppure
“emendata”. f) “Sull'errata ricostruzione fattuale della notifica dell'avviso ex art. 543 comma V c.p.c. al terzo pignorato (pag. 3 della sentenza ultimo punto elenco puntato) – Violazione artt. 115 e 116 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale di Monza abbia errato nella ricostruzione fattuale della sentenza impugnata allorquando ha indicato che “la notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del terzo pignorato si è perfezionata solo al quinto tentativo” (All. 1)” invece che al sesto tentativo. Chiede che in ragione di ciò la sentenza impugnata venga dichiarata nulla oppure “emendata”. g) “Sull'errata interpretazione da parte del Tribunale di Monza dell'art. 153 comma II c.p.c. in relazione al termine per la notifica al debitore esecutato e al terzo pignorato dell'avviso ex art. 543 comma V c.p.c. e per il deposito di detto avviso (pag. 5 della sentenza capoversi da 1 a 5) – Violazione artt. 113, 115 e 116 c.p.c.”. L'appellante con tale motivo di doglianza insiste per l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. formulata innanzi al G.E. e disattesa dal Tribunale, sostenendo che egli “non poteva prevedere i contrattempi dell'attività notificatoria e dei ritardi dell' nella restituzione dell'atto portato alla notifica, né dei ritardi di CP_3 nella riconsegna degli avvisi di ricezione delle notifiche eseguite a Controparte_5 mezzo posta” e che non poteva “essere ritenuto responsabile delle attività poste in essere dal debitore e dal terzo pignorato al solo fine di sottrarsi alla notifica dell'avviso ex art. 543 comma V c.p.c.” h) “Sull'errata interpretazione da parte del Tribunale di Monza delle disposizioni di cui all'art. 543 comma V c.p.c. in ordine al deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo e sull'errata declaratoria di inefficacia del pignoramento (pagg. 5, 6 e 7 della sentenza)
– Violazione artt. 113 e 115 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale abbia adottato un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'art. 543 comma 5 c.p.c., senza dar conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito favorevoli, invece, ad un'interpretazione della norma “costituzionalmente orientata” maggiormente di favore per i creditori pignoranti, e senza considerare che “il Legislatore, nel redigere la norma, non ha tenuto conto che in molti Tribunali, tra cui quello di Monza, la data della prima udienza indicata nell'atto di pignoramento viene differita anche di molti mesi (nel caso di specie è stata differita inizialmente di 7 mesi e poi di un ulteriore mese per impedimento del Giudice) in forza di un provvedimento del Giudice dell'esecuzione” (p. 18 dell'atto di appello). Da ciò discenderebbe l'erroneità della declaratoria di inefficacia del pignoramento da parte del Tribunale di Monza, avendo l'appellante depositato entro l'udienza come differita dal G.E. la prova di aver effettuato la notifica degli avvisi ex art. 543 comma
V c.p.c. al debitore esecutato e al terzo pignorato. OL chiede quindi che, Parte_1 in integrale riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'interpretazione dell'art. 543 comma 5 dal medesimo prospettata, venga accertata la tempestività del deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo notificato al debitore esecutato e al terzo pignorato.
6 i) “Sull'errata interpretazione da parte del Tribunale di Monza dell'insussistenza di profili di legittimità costituzionale della norma e sulla mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di incostituzionalità avanzata dal Sig. (pag. 7 Pt_1 della sentenza) – Violazione artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione”: l'appellante ripropone l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 543 comma 5 c.p.c. che il Tribunale avrebbe omesso di adeguatamente valutare, in quanto, a suo dire, la norma in esame così come formulata sarebbe tale da comportare - costringendo il creditore a subire i contrattempi dell'attività notificatoria a lui non imputabili – “una evidente lesione del diritto, costituzionalmente garantito, del creditore ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e nello specifico ad ottenere soddisfazione del proprio diritto di credito in sede esecutiva.
Anche quindi la lettura sistematica delle norme che regolano il procedimento espropriativo presso terzi rende evidente l'illegittimità della norma per violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione”; j) “sulla mancata motivazione del rigetto dell'istanza sospensione dell'ordinanza di liberazione del terzo pignorato pronunciata fuori udienza dal Tribunale di Monza il
06.10.2023 (motivo di reclamo F pag. 14 del reclamo) – Violazione art. 115 c.p.c.”: l'appellante lamenta che il Tribunale di Monza abbia omesso di statuire sulla domanda formulata in via preliminare di sospensione dell'ordinanza di liberazione del terzo pignorato e reitera in questa sede la relativa istanza. Controparte_2
Con gli ultimi due motivi di gravame chiede la riforma della sentenza del Tribunale in punto di spese di lite e di condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
3. All'udienza del 18.2.2025 la Corte ha dichiarato la contumacia degli appellati. All'esito della discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
4. L'appello è infondato. Vanno esaminati e trattati congiuntamente i primi sei motivi di gravame – da sub. a) a sub f) -,
i quali sono tutti infondati. Le censure che articola l'appellante, infatti, non si traducono in vizi di nullità della pronuncia del Tribunale ma al più in mere irregolarità che non inficiano la correttezza del percorso logico- argomentativo seguito dal Collegio. I primi tre motivi di reclamo, in particolare (confluiti nei motivi da a) a c) dell'atto di appello), non sono stati espressamente esaminati dal Tribunale perché ritenuti assorbiti dall'esame degli ulteriori motivi rigettati nel merito;
i vizi dedotti da sub d) a sub f) - anche volendo ritenere che il Collegio abbia riportato in modo inesatto alcuni passaggi dello svolgimento del giudizio innanzi al G.E. - si traducono in mere irregolarità e refusi della motivazione della sentenza gravata, anch'essi tali da non incidere sulla correttezza sostanziale del desicum e da non necessitare di alcun intervento di “emenda” da parte di questa Corte. Il motivo di appello sub g), con cui insiste nell'istanza di rimessione in termini Parte_1 ex art. 153 c.p.c., va disatteso nel merito in quanto infondato. Occorre premettere che l'art. 543, comma 5, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis e in seguito alla novella introdotta dalla L. 206/2021, – prevedeva che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”. Nella vicenda in esame, dagli atti e documenti versati nel fascicolo di primo grado, emergono i seguenti dati pacifici:
- OL , creditore procedente nei confronti del Sig. in forza di Parte_1 Controparte_6 decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, ha notificato al debitore atto di
7 precetto in data 25.7.2022 ex art. 143 c.p.c., con deposito presso la casa comunale di Comune di Cornate D'Adda (MB). Non essendo intervenuto pagamento nei termini di legge, a Pt_1 seguito delle ricerche condotte ex art. 492 bis c.p.c., è venuto a conoscenza dell'occupazione del Sig. a tempo indeterminato presso la ditta con sede legale in CP_6 Controparte_2
Via C. Cazzani, 29 – 27020 Zerbolò (PV) e con sede di lavoro in Via De Amicis, 46 – 20020
Lainate (MI), e, in considerazione di ciò, in data 25.8.2022 ha presentato allo sportello CP_3 presso il Tribunale di Monza atto di pignoramento presso terzi, citando il debitore a comparire per l'udienza del 31.10.2022;
- l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore presso l'ultima residenza nota ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 21.09.2022, alla terza pignorata il 31.08.2022 a mezzo del servizio postale, ed è stato restituito al dall' il 23.09.2022; Pt_1 CP_3
- in data 26.09.2022 il ha chiesto l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, istanza Pt_1 che è stata lavorata dalla Cancelleria il 27.09.2022;
- il G.E., con provvedimento del 27.09.2022, ha rinviato l'udienza indicata in citazione al
12.05.2023;
- il in data 28.09.2022, ha presentato per la notifica all' di Monza l'avviso di Pt_1 CP_3 avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543 comma 5 c.p.c.;
- la notifica dell'avviso è stata pacificamente eseguita al debitore, il Controparte_6 31.10.2022, presso l'ultima residenza conosciuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e alla terza pignorata in data 16.12.2022 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la sua ultima residenza conosciuta per il tramite dell' di Pavia;
CP_3
- l'atto è stato reso al il 12.01.2023 e successivamente depositato;
la terza pignorata non Pt_1 ha reso la dichiarazione di legge e l'udienza del 12.05.2023 è stata rinviata d'ufficio al 12.06.2023. Come ha evidenziato il Tribunale, quindi, la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva - prima ancora che il deposito in cancelleria dell'avviso stesso - è stata effettuata sia al debitore sia al terzo pignorato in date successive a quella del 31.10.2022 indicata in citazione, considerato che la notificazione ex art. 143 c.p.c. si perfeziona nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte dalla norma. Ora, secondo l'appellante avrebbero errato sia il G.E. che il Tribunale di Monza nell'escludere la sussistenza dei presupposti per la chiesta rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., avendo dato prova di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile. Ciò in quanto, secondo quanto prospetta il l'atto di pignoramento presso terzi era stato Pt_1 presentato all' competente per la notifica il 25.8.2022 e quindi oltre due mesi prima CP_3 dell'udienza a comparire del 31.10.2022, mentre la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del terzo pignorato si era perfezionata solo dopo molti tentativi e per cause a lui non imputabili, atteso che si era sempre “prontamente attivato a seguito dell'esito delle notifiche negative”, adoperandosi in ogni modo per notificare l'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. nei termini di legge e, tuttavia, ciò “non è avvenuto, per i ritardi dell' nell'esecuzione delle CP_3 notifiche e certamente per l'evidente volontà del Debitore esecutato e della Terza pignorata di non rendersi reperibili all'Ufficiale giudiziario”. Ritiene la Corte che la prospettazione del reclamante-odierno appellante non possa essere condivisa. Il giudizio circa la sussistenza dell'impedimento ex art. 153 comma 2 c.p.c. è un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito, il quale deve verificare se l'intervenuta decadenza o l'omesso compimento di un'attività entro un termine perentorio di legge sia imputabile alla parte oppure se sia dipeso da circostanze estranee e dunque ad essa non imputabili. Deve altresì valutare se quelle circostanze potevano essere previste o evitate con l'uso della normale diligenza (così Cass., ord. n. 30324/2024). Nel caso di specie, non è sufficiente che il abbia presentato l'atto di pignoramento presso Pt_1 terzi per la notifica all' competente oltre due mesi prima dell'udienza fissata in citazione, CP_3
8 precisamente il 25.8.2022, in quanto occorre altresì valutare quali ulteriori condotte e adempimenti fossero da lui ragionevolmente esigibili per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall'art. 543 comma 5 c.p.c.. Come sottolineato anche dal Tribunale di Monza, la dilatazione dei tempi di notificazione
(evento questo già di per sé prevedibile) è dipesa, con riguardo al debitore , Controparte_6 dalla situazione di irreperibilità del medesimo, ma proprio tale circostanza era ben nota al Pt_1 fin dal momento della notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 25.7.2022 ex art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la Casa comunale di Cornate d'Adda, ultimo luogo di residenza conosciuta del debitore esecutato. Già a quella data, era in possesso di Parte_1 certificato di residenza storico di , attestante la cancellazione per irreperibilità Controparte_6 del medesimo a decorrere dal 21.4.2022 (v. all. D prodotto in primo grado dal reclamante); non solo: anche l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato al debitore, in data 21.9.2022, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la stessa casa comunale di Cornate d'Adda. In quell'occasione, precisamente in data 15.9.2022, il si muniva dello stesso certificato di Pt_1 residenza storico già acquisito all'atto della notifica del precetto, che confermava la perdurante irreperibilità del debitore esecutato. L'appellante avrebbe quindi dovuto procedere immediatamente, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (27.9.2022), a notificare al debitore l'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. con le stesse modalità già utilizzate, ovvero ex art. 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto nella casa comunale di Cornate d'Adda. Adempimento che ha invece posto in essere tardivamente solo il 31.10.2022, così incorrendo nella decadenza prevista dalla norma in esame e dopo aver compiuto una serie di inutili tentativi di notifica presso altri luoghi – ultimo domicilio conosciuto in Lissone, sede legale dell'ultimo datore di lavoro – che già in precedenza e appena un mese prima si erano rivelati inidonei.
Al non era in altri termini richiesto un particolare sforzo di diligenza, né può ritenersi che Pt_1 il mancato rispetto del termine perentorio di legge sia dipeso da fattori obiettivi esterni alla sua volontà; al contrario la condizione di irreperibilità del debitore era circostanza a lui nota da tempo e ciò nonostante egli ha proceduto ad effettuare la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo con ingiustificato e colpevole ritardo.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla notifica dell'avviso al terzo pignorato perfezionatasi ex art. 143 c.p.c. addirittura in data 5.1.2023: Controparte_2 anche in tal caso non è giustificabile il rilevante ritardo, di quasi tre mesi, con cui il creditore ha proceduto alla notifica dell'atto mediante deposito presso la casa comunale di Zinasco (PV).
Le esposte considerazioni assorbono ogni ulteriore questione dedotta dall'appellante sulla corretta interpretazione dell'art. 543 comma 5 c.p.c. e sulla tempestività, o meno, del deposito in cancelleria dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva: è pacifico infatti che il primo dei due adempimenti che la norma in esame pone a carico del creditore procedente a pena di inefficacia del pignoramento, ovvero la notifica dell'avviso al debitore e al terzo pignorato, sia stata effettuata tardivamente oltre la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, e da ciò deriva la correttezza della decisione impugnata.
In ogni caso, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada confermata anche con riguardo all'interpretazione seguita dal Tribunale dell'art. 543 comma 5 c.p.c.. Ciò in quanto l'interpretazione della norma in esame quale prospettata dal non può invece Pt_1 essere condivisa. Il reclamante sostiene che il deposito dell'avviso successivamente alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento (adempimento che nel caso di specie è stato posto in essere il 16 febbraio 2023) non comporti l'inefficacia del pignoramento, in quanto lo scopo perseguito dalla disposizione – ossia rendere edotto il terzo pignorato in ordine all'iscrizione a ruolo del pignoramento – sarebbe comunque raggiunto una volta notificato a quest'ultimo l'avviso di
9 iscrizione a ruolo, mentre il deposito dell'avviso avrebbe il solo scopo di consentire al giudice di verificare la tempestività della notifica, scopo che sarebbe raggiunto ogniqualvolta, come nel caso di specie, l'avviso venga depositato prima dell'udienza effettivamente tenutasi. Tali argomentazioni non sono condivisibili in quanto in contrasto con il chiaro tenore letterale e con la ratio della norma in esame. Come sopra esposto, in forza dell'art. 543, comma 5, c.p.c. nel testo modificato dalla L. 206/2021, il creditore «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento» era tenuto a notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e a depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, con l'espressa previsione che «La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento». La novella è stata introdotta per ovviare ai problemi applicativi sorti a seguito dell'introduzione
– disposta dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 132/2014 – dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., rubricato «Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo» che così prevede: «Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso l'obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito». Accadeva, infatti, che dopo la notifica del pignoramento il creditore non procedesse all'iscrizione a ruolo dello stesso non avendovi interesse, ad esempio a causa di dichiarazione di importi modesti da parte del terzo, tuttavia lasciando il terzo in via indefinita sottoposto agli obblighi di custodia imposti dall'art. 546 c.p.c., con gravi inconvenienti specialmente a carico di datori di lavoro, enti previdenziali o istituti di credito. Il legislatore, pertanto, ha introdotto nell'art. 543 c.p.c., con la novella del 2021, un meccanismo finalizzato a ovviare a simili problematiche, onerando il creditore di notificare al debitore e ai terzi pignorati l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero della procedura e prevedendo il deposito di tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione. Entrambi gli adempimenti – tanto la notifica quanto il deposito – sono sanzionati con l'inefficacia del pignoramento, che deve ritenersi rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 630, commi 1 e 2, c.p.c. Come evidenziato dal Tribunale, il dato testuale della disposizione non lascia alcun dubbio, atteso che il termine “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” viene chiaramente riferito tanto alla notifica dell'avviso quanto al deposito dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico. Inoltre, il secondo periodo del quinto comma prevede espressamente che il mancato deposito dell'avviso determini l'inefficacia del pignoramento: conseguentemente, non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato adempimento di un'attività processuale se al contempo non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato è tenuto ad adempiere. Ed il legislatore ha individuato tale termine nella data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione. La diversa interpretazione prospettata dal reclamante si pone, invece, in contrasto col disposto dell'art. 12 delle Preleggi e con la ratio stessa della novellata previsione, che, contrariamente all'assunto del non coincide con l'esigenza di consentire al G.E. di verificare l'avvenuto Pt_1 compimento della notifica dell'atto di pignoramento, bensì al debitore e, soprattutto, al terzo, di essere informati sull'effettiva prosecuzione della procedura esecutiva: va ricordato, in proposito, che il terzo pignorato non è parte del processo di espropriazione forzata e quindi non riceve alcuna comunicazione dell'eventuale differimento dell'udienza di comparizione;
la perdita di efficacia del pignoramento, in caso di mancato espletamento di uno o di entrambi gli
10 adempimenti previsti dalla norma in esame, non può pertanto che essere ancorata alla data di comparizione indicata nell'atto di citazione, unica udienza nota al terzo pignorato. Infine, e contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, un'ulteriore implicita conferma della correttezza dell'interpretazione seguita dal G.E. e dal Tribunale di Monza si trae proprio dalla successiva modifica del comma 5 dell'art. 543 c.p.c. ad opera del D.Lgs. n. 164/2024: la norma, nel testo oggi vigente, dispone che, in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, il creditore non debba più notificare l'avviso al debitore ma unicamente al terzo pignorato. E tuttavia, è rimasta invariata l'indicazione del termine entro cui il creditore deve porre in essere tale adempimento e il successivo deposito in cancelleria dell'avviso notificato, ovvero la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, esattamente come nel testo vigente ratione temporis a seguito della novella del 2021. Parimenti invariata è rimasta la previsione secondo la quale “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento” e “ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”. Appare dunque chiaro che l'intenzione del legislatore, da ultimo ribadita con la recente riforma, è quella di precludere la possibilità di individuare, quale termine ultimo per la notifica e il deposito dell'avviso, quello della prima udienza effettivamente tenutasi, il che sarebbe stato possibile soltanto in presenza di diverse formulazioni della novellata disposizione (ad es. nel caso in cui il riferimento fosse stato alla “prima udienza”).
Per quanto esposto, in definitiva, anche il motivo di appello sub. h) è infondato. Con conseguente irrilevanza, altresì, della questione di costituzionalità così come prospettata dall'appellante e superfluità, ai fini del decidere, del chiesto rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ex art. 363-bis c.p.c..
Gli ultimi tre motivi di impugnazione restano assorbiti dal rigetto dei precedenti.
5. Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione delle parti reclamate. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1287/2024, emessa e pubblicata in data
24.4.2024, così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- DICHIARA irripetibili le spese di lite;
- DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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