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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 750/2025 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIMENTI DANILO, in virtù di Parte_1 mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Via Anfiteatro 242 TARANTO;
OPPOSTA INTIMANTE CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARUSO CARMELO, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in VIA MARCHE, TARANTO.
OPPONENTE INTIMATA ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con richiesta di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, la Sig.ra Parte_1
, evocava davanti al Tribunale di Taranto la conduttrice , intimandole sfratto
[...] Controparte_1 per morosità, lamentando il mancato pagamento del canone di locazione di € 400,00 mensili, per le mensilità da luglio a novembre 2024, morosità complessiva per Euro 2.000,00, oltre oneri condominiali e consumo acqua per € 246,00, relativamente ad un immobile ad uso abitativo sito in Taranto alla Via Leonida n°18, piano quinto, censito al N.C.E.U. foglio 319, P.lla 2914,Sub. 26, Cat. A4, Classe 3, vani 3, concesso in locazione con
1 contratto stipulato il 19/03/2024 e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 002908- serie 3T
e codice identificativo , con decorrenza dal 19/03/2024 al 18/03/2027, relativamente al CodiceFiscale_1 suddetto immobile.
Si costituiva la convenuta, opponendosi alla convalida e formulando domanda riconvenzionale.
Il Giudice non concedeva l'ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione che si chiudeva negativamente.
Istruito il giudizio con prove documentali, veniva fissata udienza di discussione, con termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla opponente, per essere risultata infondata.
Ai fini del diritto a concedere in locazione alcuna rilevanza ha la titolarità del diritto di proprietà, purché sia legittimo il possesso.
Nel caso di specie, la locatrice in forza del contratto di acquisto dell'immobile con patto di riservato dominio ha conseguito il possesso del bene.
A riguardo la Suprema Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza n. 15443 del 14 luglio 2011, afferma:
“Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione
è riconoscibile anche in capo al detentore, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente. Ne consegue la validità ed efficacia della locazione stipulata dal condomino di un bene comune del quale abbia la detenzione esclusiva.”
Ne consegue il rigetto della eccezione.
Nel merito
La domanda di parte intimante va accolta, risultando infondata l'opposizione dell'intimata resistente.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, la locatrice in forza del legittimo possesso dell'immobile concedeva in locazione alla sig.ra l'immobile ad uso abitativo sito in Taranto alla Via Leonida n°18, piano CP_1
2 quinto, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ove veniva convenuto il pagamento del canone mensile in € 400,00, da corrispondersi in rate anticipate mensili il giorno 1 di ogni mese.
È emerso altresì, che parte intimata non versava i canoni di locazione a far data da luglio 2024 ad oggi, né versava gli oneri condominiali.
È pacifico che: incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto di inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha onere solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
Alcuna prova dell'avvenuto pagamento dei canoni è stata addotta, di conseguenza va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, con condanna della sig.ra al rilascio dell'immobile libero e sgombro entro il 16.01.2026. Controparte_1
Consegue la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da luglio 2024 ad oggi, per un complessivo ammontare di € 7.069,44 oltre ai corrispettivi locatizi a scadere, alle maturate e maturande spese di condominio e di acquedotto, agli interessi ulteriormente maturandi sino al soddisfo.
In merito all'eccezione di nullità del contratto di locazione per assenza della attestazione di rispondenza ex
D.M. 16/01/2017, essa è risultata infondata.
Dalla attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017, rilasciata dalla asa, prodotta in atti, si evince CP_2 che: “i contenuti economici e normativi del contratto di locazione corrispondono a quanto previsto dall'accordo territoriale vigente per il Comune di Taranto, stipulato in data 29 maggio 2018.” Tale attestazione è documento formale ed ufficiale, rilasciato da parte di un'associazione di categoria riconosciuta e partecipante all'accordo territoriale sottoscritto e depositato il 29/05/2018 presso il Comune di Taranto.
Consegue il rigetto della eccezione di nullità.
3 In ordine alla domanda riconvenzionale è rimasta sfornita di prova, e pertanto va rigettata.
A riguardo non sono state addotte prove circa i fatti impeditivi all'ottenimento della residenza nell'immobile locato, considerata peraltro la esistenza di un contratto di locazione regolarmente registrato.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1 confronti della sig.ra , così dispone: Controparte_1
1) RIGETTA l'opposizione;
2) DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e
CONVALIDA l'intimato sfratto per morosità;
3) CONDANNA la sig.ra al rilascio dell'immobile ad uso abitativo sito in Taranto Controparte_1 alla Via Leonida n°18, piano quinto, in favore della sig.ra , libero Parte_2 da persone e da cose entro il 16.01.2026;
4) CONDANNA al pagamento in favore della sig.ra , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 7.069,44, oltre ai corrispettivi locatizi a scadere, alle maturate e maturande spese di condominio e di acquedotto, agli interessi ulteriormente maturandi sino al soddisfo.
5) RIGETTA la domanda riconvenzionale;
6) CONDANNA al pagamento delle competenze di lite in favore dello Stato stante Controparte_1
l'ammissione dell'intimante opposta al gratuito patrocinio, che si liquidano in complessivi €
1.292,00 per compensi, già decurtati, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 16/12/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 750/2025 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIMENTI DANILO, in virtù di Parte_1 mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Via Anfiteatro 242 TARANTO;
OPPOSTA INTIMANTE CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARUSO CARMELO, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in VIA MARCHE, TARANTO.
OPPONENTE INTIMATA ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con richiesta di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, la Sig.ra Parte_1
, evocava davanti al Tribunale di Taranto la conduttrice , intimandole sfratto
[...] Controparte_1 per morosità, lamentando il mancato pagamento del canone di locazione di € 400,00 mensili, per le mensilità da luglio a novembre 2024, morosità complessiva per Euro 2.000,00, oltre oneri condominiali e consumo acqua per € 246,00, relativamente ad un immobile ad uso abitativo sito in Taranto alla Via Leonida n°18, piano quinto, censito al N.C.E.U. foglio 319, P.lla 2914,Sub. 26, Cat. A4, Classe 3, vani 3, concesso in locazione con
1 contratto stipulato il 19/03/2024 e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 002908- serie 3T
e codice identificativo , con decorrenza dal 19/03/2024 al 18/03/2027, relativamente al CodiceFiscale_1 suddetto immobile.
Si costituiva la convenuta, opponendosi alla convalida e formulando domanda riconvenzionale.
Il Giudice non concedeva l'ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione che si chiudeva negativamente.
Istruito il giudizio con prove documentali, veniva fissata udienza di discussione, con termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla opponente, per essere risultata infondata.
Ai fini del diritto a concedere in locazione alcuna rilevanza ha la titolarità del diritto di proprietà, purché sia legittimo il possesso.
Nel caso di specie, la locatrice in forza del contratto di acquisto dell'immobile con patto di riservato dominio ha conseguito il possesso del bene.
A riguardo la Suprema Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza n. 15443 del 14 luglio 2011, afferma:
“Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione
è riconoscibile anche in capo al detentore, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente. Ne consegue la validità ed efficacia della locazione stipulata dal condomino di un bene comune del quale abbia la detenzione esclusiva.”
Ne consegue il rigetto della eccezione.
Nel merito
La domanda di parte intimante va accolta, risultando infondata l'opposizione dell'intimata resistente.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, la locatrice in forza del legittimo possesso dell'immobile concedeva in locazione alla sig.ra l'immobile ad uso abitativo sito in Taranto alla Via Leonida n°18, piano CP_1
2 quinto, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ove veniva convenuto il pagamento del canone mensile in € 400,00, da corrispondersi in rate anticipate mensili il giorno 1 di ogni mese.
È emerso altresì, che parte intimata non versava i canoni di locazione a far data da luglio 2024 ad oggi, né versava gli oneri condominiali.
È pacifico che: incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto di inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha onere solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
Alcuna prova dell'avvenuto pagamento dei canoni è stata addotta, di conseguenza va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, con condanna della sig.ra al rilascio dell'immobile libero e sgombro entro il 16.01.2026. Controparte_1
Consegue la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da luglio 2024 ad oggi, per un complessivo ammontare di € 7.069,44 oltre ai corrispettivi locatizi a scadere, alle maturate e maturande spese di condominio e di acquedotto, agli interessi ulteriormente maturandi sino al soddisfo.
In merito all'eccezione di nullità del contratto di locazione per assenza della attestazione di rispondenza ex
D.M. 16/01/2017, essa è risultata infondata.
Dalla attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017, rilasciata dalla asa, prodotta in atti, si evince CP_2 che: “i contenuti economici e normativi del contratto di locazione corrispondono a quanto previsto dall'accordo territoriale vigente per il Comune di Taranto, stipulato in data 29 maggio 2018.” Tale attestazione è documento formale ed ufficiale, rilasciato da parte di un'associazione di categoria riconosciuta e partecipante all'accordo territoriale sottoscritto e depositato il 29/05/2018 presso il Comune di Taranto.
Consegue il rigetto della eccezione di nullità.
3 In ordine alla domanda riconvenzionale è rimasta sfornita di prova, e pertanto va rigettata.
A riguardo non sono state addotte prove circa i fatti impeditivi all'ottenimento della residenza nell'immobile locato, considerata peraltro la esistenza di un contratto di locazione regolarmente registrato.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1 confronti della sig.ra , così dispone: Controparte_1
1) RIGETTA l'opposizione;
2) DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e
CONVALIDA l'intimato sfratto per morosità;
3) CONDANNA la sig.ra al rilascio dell'immobile ad uso abitativo sito in Taranto Controparte_1 alla Via Leonida n°18, piano quinto, in favore della sig.ra , libero Parte_2 da persone e da cose entro il 16.01.2026;
4) CONDANNA al pagamento in favore della sig.ra , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 7.069,44, oltre ai corrispettivi locatizi a scadere, alle maturate e maturande spese di condominio e di acquedotto, agli interessi ulteriormente maturandi sino al soddisfo.
5) RIGETTA la domanda riconvenzionale;
6) CONDANNA al pagamento delle competenze di lite in favore dello Stato stante Controparte_1
l'ammissione dell'intimante opposta al gratuito patrocinio, che si liquidano in complessivi €
1.292,00 per compensi, già decurtati, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 16/12/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio
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