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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7592/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROPIANO Parte_1 C.F._1
IMMACOLATA elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 BOLOGNApresso il difensore avv. TROPIANO IMMACOLATA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROPIANO Parte_2 C.F._2
IMMACOLATA elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. TROPIANO IMMACOLATA
Ricorrenti
Con l''intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 19-12-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. , e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile in data 28.12.2007 a Parte_1 Parte_3
Novosele Atto 24, Municipio di repubblica Albania. Pt_3
Dall' unione sono nate a Bologna due figlie, il 27.10.2006 e il 27.12.2012. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 4 Ad oggi, il sig. vive a Anzola dell'Emilia in via U. Zucchini n.3 int. 6 in una casa in locazione e la Pt_1
sig.ra vive insieme alle due figlie a Cento (FE) in via Prampolini n. 19 in una casa di sua Pt_1
proprietà, dopo avere lasciato la casa familiare, a lei assegnata, che però era in locazione;
tra i coniugi è stata pronunciata separazione consensuale omologata in data 21.12.2017 da parte del
Tribunale Civile di Bologna alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e ciascuno avrà il diritto di eleggere domicilio o residenza in Italia o all'estero, senza reciproco consenso;
2) il sig. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla sig.ra Pt_1
la somma di 200.00 € mensili per ciascuna figlia ed a pagare le spese straordinarie Pt_1
(scolastiche, sanitarie, sportive ecc.) che la medesima documenterà di volta in volta al 50 per cento;
3) la casa coniugale di via Mazzini 54/A in Crespellano rimane assegnata alla moglie con le due figlie minori, mentre il marito ha già trasferito altrove la propria residenza, portando con sè gli effetti personali;
4) i coniugi sono d'accordo per l'affidamento congiunto delle figlie e il padre potrà prenderle con sè considerando le volontà delle minori, gli impegni scolastici e sportivi, a fine settimana alternate prendendole a casa con lui e la stessa cosa potrà fare durante le feste e le ferie estive alternandosi con la madre e tenendo conto anche degli impegni lavorativi o di altro genere dei coniugi;
5) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento;
6) ogni altro rapporto patrimoniale è stato già definito tra le parti, la sig.ra perderà il Pt_1
cognome del marito.
I ricorrenti allegano che dalla separazione non vi è stata alcuna riconciliazione, tanto che si può ritenere cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale che non può più essere ricostruita.
Presenti personalmente all'udienza del 19-12-2024 hanno confermato di volere che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di affidamento, collocamento e calendario di visita di cui alla separazione consensuale.
Concordano inoltre che la moglie dopo il divorzio perderà il cognome del marito e riacquisterà il proprio che è e chiedono “Spese legali compensate”. CP_1
Il Tribunale ritenuto che le condizioni concordate – anche in punto di spese legali - siano conformi all'interesse delle figlie di cui una ad oggi ancora minorenne, e che non siano contrarie alla legge, visto che il PM nulla oppone, le recepisce integralmente con la presente sentenza.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.12.2007 a Novosele Atto 24, Municipio di repubblica Albania. Fra: Pt_3
il Sig. , nato a [...] il [...], residente a [...]
Zucchini n.3 int. 6 (C.F. ) C.F._1
e la Sig.ra nata a [...] il 09/10/1989 il [...], residente a [...] (C.F. ; C.F._2 dispone la trasmissione della presente sentenza ai Comuni di residenza delle parti (Anzola dell'Emilia e
Cento) per quanto di competenza;
sull'accordo delle parti, dà atto che lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni: 1) i coniugi continueranno a vivere separati e ciascuno avrà il diritto di eleggere domicilio o residenza in Italia o all'estero, senza reciproco consenso;
2) il sig. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla sig.ra Pt_1
la somma di 200.00 € mensili per ciascuna figlia ed a pagare le spese straordinarie Pt_1
(scolastiche, sanitarie, sportive ecc.) che la medesima documenterà di volta in volta al 50 per cento;
3) Si dà atto che la casa coniugale di via Mazzini 54/A in Crespellano è stata lasciata dalla moglie assegnataria e che la stessa si è trasferita con le figlie in un immobile di sua proprietà in Cento, via Prampolini n. 19;
4) i coniugi sono d'accordo per l'affidamento congiunto delle figlie e il padre potrà prenderle con sè considerando le volontà delle minori, gli impegni scolastici e sportivi, a fine settimana alternate prendendole a casa con lui e la stessa cosa potrà fare durante le feste e le ferie estive alternandosi con la madre e tenendo conto anche degli impegni lavorativi o di altro genere dei coniugi;
5) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento;
6) ogni altro rapporto patrimoniale è stato già definito tra le parti, la sig.ra perde il cognome Pt_1
del marito e riacquista il proprio che è . CP_1
7) Spese legali compensate.
pagina 3 di 4 Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4-2-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7592/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROPIANO Parte_1 C.F._1
IMMACOLATA elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 BOLOGNApresso il difensore avv. TROPIANO IMMACOLATA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROPIANO Parte_2 C.F._2
IMMACOLATA elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. TROPIANO IMMACOLATA
Ricorrenti
Con l''intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 19-12-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. , e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile in data 28.12.2007 a Parte_1 Parte_3
Novosele Atto 24, Municipio di repubblica Albania. Pt_3
Dall' unione sono nate a Bologna due figlie, il 27.10.2006 e il 27.12.2012. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 4 Ad oggi, il sig. vive a Anzola dell'Emilia in via U. Zucchini n.3 int. 6 in una casa in locazione e la Pt_1
sig.ra vive insieme alle due figlie a Cento (FE) in via Prampolini n. 19 in una casa di sua Pt_1
proprietà, dopo avere lasciato la casa familiare, a lei assegnata, che però era in locazione;
tra i coniugi è stata pronunciata separazione consensuale omologata in data 21.12.2017 da parte del
Tribunale Civile di Bologna alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e ciascuno avrà il diritto di eleggere domicilio o residenza in Italia o all'estero, senza reciproco consenso;
2) il sig. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla sig.ra Pt_1
la somma di 200.00 € mensili per ciascuna figlia ed a pagare le spese straordinarie Pt_1
(scolastiche, sanitarie, sportive ecc.) che la medesima documenterà di volta in volta al 50 per cento;
3) la casa coniugale di via Mazzini 54/A in Crespellano rimane assegnata alla moglie con le due figlie minori, mentre il marito ha già trasferito altrove la propria residenza, portando con sè gli effetti personali;
4) i coniugi sono d'accordo per l'affidamento congiunto delle figlie e il padre potrà prenderle con sè considerando le volontà delle minori, gli impegni scolastici e sportivi, a fine settimana alternate prendendole a casa con lui e la stessa cosa potrà fare durante le feste e le ferie estive alternandosi con la madre e tenendo conto anche degli impegni lavorativi o di altro genere dei coniugi;
5) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento;
6) ogni altro rapporto patrimoniale è stato già definito tra le parti, la sig.ra perderà il Pt_1
cognome del marito.
I ricorrenti allegano che dalla separazione non vi è stata alcuna riconciliazione, tanto che si può ritenere cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale che non può più essere ricostruita.
Presenti personalmente all'udienza del 19-12-2024 hanno confermato di volere che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di affidamento, collocamento e calendario di visita di cui alla separazione consensuale.
Concordano inoltre che la moglie dopo il divorzio perderà il cognome del marito e riacquisterà il proprio che è e chiedono “Spese legali compensate”. CP_1
Il Tribunale ritenuto che le condizioni concordate – anche in punto di spese legali - siano conformi all'interesse delle figlie di cui una ad oggi ancora minorenne, e che non siano contrarie alla legge, visto che il PM nulla oppone, le recepisce integralmente con la presente sentenza.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.12.2007 a Novosele Atto 24, Municipio di repubblica Albania. Fra: Pt_3
il Sig. , nato a [...] il [...], residente a [...]
Zucchini n.3 int. 6 (C.F. ) C.F._1
e la Sig.ra nata a [...] il 09/10/1989 il [...], residente a [...] (C.F. ; C.F._2 dispone la trasmissione della presente sentenza ai Comuni di residenza delle parti (Anzola dell'Emilia e
Cento) per quanto di competenza;
sull'accordo delle parti, dà atto che lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni: 1) i coniugi continueranno a vivere separati e ciascuno avrà il diritto di eleggere domicilio o residenza in Italia o all'estero, senza reciproco consenso;
2) il sig. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla sig.ra Pt_1
la somma di 200.00 € mensili per ciascuna figlia ed a pagare le spese straordinarie Pt_1
(scolastiche, sanitarie, sportive ecc.) che la medesima documenterà di volta in volta al 50 per cento;
3) Si dà atto che la casa coniugale di via Mazzini 54/A in Crespellano è stata lasciata dalla moglie assegnataria e che la stessa si è trasferita con le figlie in un immobile di sua proprietà in Cento, via Prampolini n. 19;
4) i coniugi sono d'accordo per l'affidamento congiunto delle figlie e il padre potrà prenderle con sè considerando le volontà delle minori, gli impegni scolastici e sportivi, a fine settimana alternate prendendole a casa con lui e la stessa cosa potrà fare durante le feste e le ferie estive alternandosi con la madre e tenendo conto anche degli impegni lavorativi o di altro genere dei coniugi;
5) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento;
6) ogni altro rapporto patrimoniale è stato già definito tra le parti, la sig.ra perde il cognome Pt_1
del marito e riacquista il proprio che è . CP_1
7) Spese legali compensate.
pagina 3 di 4 Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4-2-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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